Navigation – Plan du site

AccueilNuméros126-2Codicologie et langage de la norm...Gli Statuti del comune di Arezzo ...

Résumés

Dopo una breve rassegna delle prime attestazioni indirette di statuti del comune di Arezzo (dalla fine del sec. XII agli inizi del sec. XIV), nel contributo vengono analizzati i processi compositivi e le caratteristiche materiali degli statuti aretini trecenteschi conservati (risalenti agli anni 1327, 1337, 1342, 1345) che hanno tutti la stessa struttura in quattro libri e che sono stati composti ‘per sedimentazione’, cioè aggiornando e integrando la normativa più antica. Viene quindi presa in esame la normativa vigente ad Arezzo dopo che la città fu sottomessa da Firenze, nel 1384. Il nuovo assetto istituzionale comportò l’elaborazione di norme da parte di ufficiali fiorentini (le « riforme », che per alcune caratteristiche sono avvicinabili agli statuti), ma preservò anche uno spazio per statuti composti dalla città soggetta; gli statuti aretini quattrocenteschi, però, si differenziano dai loro predecessori trecenteschi per l’articolazione, per le dimensioni, e per la necessità di ricevere l’approvazione da parte della Dominante.

Haut de page

Entrées d’index

Parole chiave:

Arezzo, Firenze, Comune, Statuto, Riforma
Haut de page

Texte intégral

Dalle origini della statutaria aretina al 1303

  • 1 Per una più dettagliata rassegna di attestazioni dirette o indirette di statuti anteriori al 1327 r (...)
  • 2 Mi limito a ricordare le tappe più significative della storia del Comune di Arezzo nei secoli XI-XI (...)
  • 3 Pasqui 1916, n. 420; il successivo n. 424 riporta il breve del giuramento. L’incertezza sulla caric (...)

1Gli inizi della produzione statutaria aretina sono ricostruibili solo indirettamente1. La prima notizia dell’esistenza di uno statuto comunale risale al 1196, a ridosso dell’inizio della fase podestarile del Comune2: i Consoli del Comune di Arezzo giurano a garanzia delle immunità dell’abbazia delle SS. Flora e Lucilla (S. Fiora) e si impegnano a far riportare in perpetuo nel constitutum civitatis l’obbligo che i futuri Consoli o Podestà prestino il medesimo giuramento3.

  • 4 Pasqui 1916, n. 528; cfr. Delumeau 1996, p. 23, 37. Sul liber iurium comunale del 1340 che conserva (...)
  • 5 Pasqui 1916, n. 515 (con il riferimento ad una norma che ammetteva con una certa facilità gli abita (...)
  • 6 Pasqui 1916, n. 522.
  • 7 Arezzo, Archivi Storici Diocesani, Archivio Capitolare (d’ora in poi ACA), Can. 620, c. 116r; ACA, (...)

2I riferimenti a norme statutarie si fanno via via più frequenti nel corso del Duecento. Spesso esse riguardano la tutela di diritti, come è il caso di un estratto di uno statuto del 1244, conservato in copia in un più tardo liber iurium comunale, nel quale vengono definite le prerogative del Comune sulle selve di Agutolo e Valagine4. Numerose attestazioni duecentesche riguardano il problema della tutela della libertas ecclesiastica e dei diritti della Chiesa aretina nello statuto cittadino: abbiamo due lettere del 1234 in cui papa Gregorio IX formula la richiesta che il Podestà e il Popolo di Arezzo facciano togliere dallo statuto due norme che danneggiano, rispettivamente, il Vescovado aretino e l’abbazia di Campoleone5. Poco dopo, nel 1236, vediamo il Podestà di Arezzo promettere di far togliere (abradere) dallo statuto ogni norma contraria ai diritti della Chiesa, e addirittura consegnare, per le opportune correzioni e rasure, lo statuto al nunzio pontificio giunto in città per sciogliere il Podestà, il consiglio e il Popolo dalla scomunica e dall’interdetto in cui erano incorsi per avere leso i diritti del vescovo e danneggiato le abbazie di Campoleone e S. Fiora6. Un analogo intervento correttivo ‘esterno’ da parte dell’autorità ecclesiastica si verifica nel 1258, quando il vescovo Guglielmino degli Ubertini, per incarico ricevuto dal legato pontificio, si fa consegnare dalla magistratura popolare degli Anziani lo statuto cittadino per far nuovamente eliminare da esso le norme che ledono i diritti della Chiesa aretina7.

  • 8 Pasqui 1916, n. 646. Vd. Scharf 2006, p. 33-39; Taddei 2009, p. 78-82, 100-102 (in part. p. 101).

3Più saltuariamente le attestazioni di rubriche statutarie riguardano aspetti procedurali, come nel caso del riferimento alla rubrica statutaria sulle guarentigiae, che conferisce al notaio l’autorità di imporre un trattato alle parti, in occasione della sottomissione di Castiglion Aretino (oggi Castiglion Fiorentino) ad Arezzo del 12728.

  • 9 Vd. Lasinio 1914, n. 1611. Resti di formulazioni alla prima persona singolare sono rimasti, come re (...)

4Talvolta la citazione letterale di capitoli statutari ci permette di osservare come essi presentassero il verbo alla prima persona singolare, riproducendo il testo di giuramenti podestarili. È il caso, ad esempio, di un documento del 1217, relativo ad una controversia tra l’eremo di Camaldoli e il vescovo di Arezzo, in cui viene citato un capitolo statutario relativo alla possibilità che il Podestà di Arezzo riscuota dazi per conto del vescovo: il testo riporta alla lettera la formula di giuramento del Podestà (tenear non colligere datium de terris et castris domini episcopi Aretini)9.

  • 10 ACA, Can. 729, riferibile al 1280 circa, contiene la copia autentica di due rubriche statutarie rel (...)
  • 11 Archivio di Stato di Firenze (d’ora in poi ASFi), Diplomatico Camaldoli, 1303 agosto 16: Hec est co (...)

5Le prime citazioni letterali di rubriche che ci diano conto di una suddivisione dello statuto in libri si collocano tra la fine del Duecento e i primi del Trecento10. Inoltre, da una rubrica estratta da uno statuto del 1303, relativa alla protezione esercitata dal Comune di Arezzo sull’eremo di Camaldoli, traiamo alcune informazioni anche sulla modalità di composizione: sappiamo infatti che a quella data lo statuto veniva composto da cento buoni uomini11.

  • 12 Per una bibliografia essenziale sul tema degli statuti comunali italiani rimando a Cammarosano 2003 (...)

6Queste testimonianze hanno un grande valore nel dimostrare che la statutaria aretina era già pienamente sviluppata almeno nel Duecento, del tutto in linea con la coeva produzione normativa delle principali città dell’Italia centro-settentrionale12.

Gli statuti trecenteschi (fino al 1384)

  • 13 Si ritiene che la perdita della documentazione consiliare e fiscale, nonché degli statuti più antic (...)

7La documentazione comunale aretina dalle origini al tardo Trecento è quasi completamente andata perduta; conserviamo serie più continue solo dal 1384 in poi13.

  • 14 Così in Bini - Grazzini 1902-1912, p. 16. Sulla figura e l’opera di Guido Tarlati rimando a Davidso (...)
  • 15 La rubrica è conservata in calce al terzo libro di uno dei testimoni dello statuto del 1337 [ASFi, (...)

8Il primo statuto comunale aretino conservato integralmente fu redatto all’indomani della morte del vescovo Guido Tarlati (16 o 21 ottobre 1327). Guido, appartenente alla famiglia ghibellina più in vista nell’Arezzo dei primi del Trecento, era stato eletto vescovo di Arezzo nel 1312, e negli anni successivi era riuscito a conquistare un ruolo politico via via maggiore nel Comune aretino, fino a essere nominato dal consiglio generale cittadino, nel 1321, signore della città, prima temporaneamente e poi a vita, nemine discordante14. Difficile che un mutamento di tale portata nell’assetto istituzionale del Comune non avesse lasciato delle conseguenze in almeno una redazione statutaria; l’ipotesi di uno statuto perduto di epoca guidoniana trova conferma in alcune attestazioni indirette, ad esempio in una rubrica in cui la funzione di giudice degli appelli delle cause civili è ricoperta proprio dal vescovo Guido (o dal suo vicario in temporalibus), giuntaci in copia semplice in calce ad uno statuto più tardo15.

  • 16 Statuto del 1327, II 48 (De novis civibus fiendis). Risale sempre all’anno 1324, e precisamente al (...)

9È probabile che uno statuto risalente all’epoca della signoria di Guido sia servito come base per lo statuto del 1327. Ad un attento esame infatti il testo si rivela ‘stratificato’, cioè composto, come in genere avveniva per gli statuti medievali cittadini, riadattando un testo statutario precedente; ciò ha fatto sì che rimanessero tracce dello statuto usato come modello, tra le quali possiamo annoverare il caso di una rubrica in cui l’anno 1324 è detto « anno corrente »16.

  • 17 Statuto del 1327, III 52 (De causis appellationum et earum cognitione). I rapporti tra lo statuto d (...)

10Poiché nell’immediatezza della morte di Guido la famiglia Tarlati cercò di trasformare la signoria personale del vescovo in signoria familiare, possiamo pensare che essa abbia fatto adeguare alla situazione contingente uno statuto di poco precedente, riuscendo a far attribuire almeno alcune delle prerogative di vertice un tempo spettanti al vescovo Guido ad una nuova magistratura diarchica, i Defensores civitatis, ricoperta da membri di casa Tarlati (per primi Rodolfo e Bettino, quindi Pier Saccone e Bertoldo di Masgio). L’unico caso che ci è possibile verificare, quello della già citata rubrica sugli appelli delle cause civili, sembra andare nel senso di una sostituzione della figura del signore con quella dei Defensores: la formulazione dello statuto di età guidoniana e quella dello statuto del 1327 presentano infatti un testo praticamente coincidente, salvo che per il fatto che nel 1327 gli appelli delle cause civili spettano, in ultima istanza, ai Defensores o a un loro vicario17.

  • 18 Marri Camerani 1946.
  • 19 ASFi, SCAS 20. Le dimensioni sono misurate sulla c. 34v.
  • 20 Il manoscritto presenta poche correzioni interlineari ed è completamente privo di annotazioni di le (...)

11Lo statuto del 1327 è piuttosto noto, soprattutto nei contenuti, per l’edizione realizzata da Giulia Marri Camerani nel 194618. Esso è conservato in un unico manoscritto che si trova oggi all’Archivio di Stato di Firenze, pergamenaceo, di grandi dimensioni (mm. 427 × 270, specchio di scrittura di mm. 290 × 163; un’unica colonna di scrittura per 36/35 righe), steso in scrittura minuscola cancelleresca. Sono scritti con inchiostro rosso i rubricari, i titoli, il segno di paragrafo in corrispondenza delle iniziali dei singoli capitoli, i numeri progressivi delle rubriche19. Non presenta iniziali decorate o altro tipo di ornamentazione. Il testo è articolato in quattro libri che trattano, rispettivamente: il primo, l’assetto istituzionale e i danni dati; il secondo, materie varie, che vanno dalla celebrazione della festività del santo patrono, il vescovo Donato, alla tutela dei diritti del Comune presso comunità dipendenti, alle elemosine per le istituzioni religiose cittadine; il terzo, la materia civile; il quarto, la materia penale20.

  • 21 Vd. supra, nota 11. 
  • 22 Statuto del 1327, protocollo. Vd. anche Barlucchi 2013, p. 183-184.

12Non abbiamo molte informazioni sui meccanismi di produzione e conservazione degli statuti aretini fino a quello del 1327, che presenta alcune indicazioni interessanti. Per quanto riguarda il ruolo e le competenze degli statutarii incaricati di elaborare lo statuto, lo statuto del 1327 ci fornisce informazioni nel complesso contrastanti: nella rubrica relativa al consiglio generale dei Quattrocento (I 6), riscontriamo infatti sia una norma più antica, che assegna a cento membri del consiglio il compito di redigere i nuovi statuti (un dato che è in linea con quanto si legge nel protocollo dell’estratto dello statuto del 1303 poco sopra ricordato21), sia una norma apparentemente più recente, nella quale si precisa che gli statutarii vengono nominati dai Defensores civitatis. Dal protocollo dello statuto sappiamo che proprio quest’ultima è la procedura seguita per redigere lo statuto del 1327, che è elaborato da quattro statutari (uno per ogni porta della città): due giudici, un notaio e un mercante, nominati dai Defensores22.

  • 23 Statuto del 1327, IV 114; la rubrica è presente anche nelle redazioni successive del 1337, 1342 e 1 (...)
  • 24 Statuto del 1327, III 182: Quod stetur statutis veteribus licet in forma publica non appareant. Cum (...)

13La rubrica De auctoritate et vigore huius statuti (probabilmente già presente in qualche statuto precedente) ci dice che l’antica prassi del rinnovo annuale dello statuto era stata ormai abbandonata, e che esso veniva ritenuto vigente fino a quando il mutare degli eventi non avesse reso necessaria una nuova redazione23. Sappiamo comunque che si conferiva valore anche al testo degli statuti antichi, anche se non sottoscritti da notai, « purché avessero l’aspetto di statuti »24.

  • 25 Esaurita in breve tempo la sperimentazione dei Defensores civitatis, molto presto Pier Saccone Tarl (...)
  • 26 Alcune prove indirette permettono di formulare l’ipotesi che anche negli anni della signoria di Pie (...)

14I successivi statuti aretini conservati risalgono agli anni 1337, 1342 e 1345 e sono stati composti nell’occasione di cesure assai significative della storia politica di Arezzo25; comunque non possiamo escludere che in corrispondenza di altri eventi rilevanti non siano state realizzate altre redazioni statutarie che non ci sono pervenute26.

  • 27 Per le dimensioni dei vari manoscritti vd. infra, note 29, 34, 38. Tra questi testimoni, quelli che (...)
  • 28 Per un confronto tra le redazioni statutarie del 1327 e del 1337 e una stima della percentuale di i (...)

15Negli statuti del 1337, 1342 e 1345 ritroviamo la stessa forma materiale e la stessa struttura testuale dello statuto del 1327. I manoscritti infatti si presentano assai simili tra loro per la mise en page, l’uso della scrittura minuscola cancelleresca, l’assenza di forme di ornamentazione che vadano al di là di semplici rubricature27. L’articolazione dello statuto è la medesima, in quattro libri; si tratta, inoltre, sempre di testi composti ‘per sedimentazione’, cioè aggiornando e integrando materiali normativi più antichi. Possiamo infatti verificare che le diverse redazioni statutarie condividono un ampio numero di rubriche e estese parti di testo, soprattutto nel terzo e nel quarto libro, dedicati alla materia civile e penale, meno soggette a variazioni nel tempo; viceversa, presentano anche differenze notevoli, concentrate soprattutto nel primo libro, quello relativo alla forma istituzionale del Comune, a causa dei rivolgimenti politici che sono all’origine della loro composizione28.

  • 29 Lo statuto è tramandato da due testimoni (ASFi, SCAS 21e 22); una piccola porzione di testo si legg (...)
  • 30 Il trattato è pubblicato in Pasqui 1916, n. 775; parzialmente riportato in Capelli 2009, p. 381-391
  • 31 Statuto del 1337, I 2-17; vd. anche Capelli 2009, p. xxxiv-xxxvi.

16Di estremo interesse è soprattutto lo statuto del 1337, redatto in seguito alla sottomissione decennale di Arezzo a Firenze29. Nello statuto si riscontrano gli effetti del trattato, stipulato il 7 marzo 1337, con cui Firenze otteneva per dieci anni la signoria su Arezzo, sul contado e sul distretto (per la precisione, dominium, signoria, imperium e iurisdictio)30: la somma autorità cittadina, che nello statuto del 1327 era rappresentata dai Defensores civitatis, diventa ora il Comune e il Popolo di Firenze; l’istituzione di un regime di carattere popolare comporta che lo statuto sia definito espressamente statutum Comunis et Populi Aretini e che vengano create ex novo le rubriche in cui sono descritte le nuove istituzioni (Priori, gonfalonieri delle società del Popolo, consiglio speciale del Popolo). Il trattato del 1337 viene citato nello statuto come una fonte sovraordinata, a cui lo statuto non può derogare in nessun modo31.

  • 32 Vd. Capelli 2009, p. xxxv-xxxviii. Per i meccanismi di approvazione degli statuti delle comunità so (...)

17Il problematico rapporto tra una certa autonomia politica mantenuta da Arezzo e la sottomissione a Firenze rappresenta la cifra particolare di questa redazione statutaria. Non desta meraviglia il fatto che lo statuto sia composto da ventiquattro statutarii aretini (sei per porta), nominati dal consiglio generale: infatti sappiamo che anche quando Firenze, tra fine Trecento e inizi Quattrocento, adotterà procedure stabili e standardizzate per l’approvazione degli statuti delle comunità soggette, tenderà a preservare spazi di autonomia statutaria per le varie comunità, pur conservando la prerogativa di intervenire sul testo statutario. Quello che maggiormente stupisce è la mancanza di evidenti segni di un controllo esercitato da Firenze sullo statuto: non ci sono note o allegati che attestino l’approvazione da parte dell’autorità fiorentina. È vero che la prima attestazione di una validazione fiorentina di uno statuto di una comunità soggetta è successiva di qualche anno (Fucecchio, nel 1339), ma è anche vero, probabilmente, che Firenze poteva non avere interesse a comparire più del necessario nel testo statutario aretino, tanto più che la parte che più la interessava (ad esempio, le istituzioni di vertice) era già stata stabilita nei patti del 7 marzo32.

  • 33 Vd. Capelli 2009, p. xxxviii, 14-25. Lo statuto aretino prende a modello le rubriche II 3 e 4 dello (...)

18Un certo controllo fiorentino sullo statuto, comunque, per quanto in forma più discreta, ci deve essere stato: lo prova il fatto che sicuramente proveniva da Firenze il testo che fu preso a modello per le rubriche relative ai Priori (I 6-7), che riprendono alla lettera gran parte delle rubriche corrispondenti dello statuto fiorentino del Capitano del Popolo del 132533.

  • 34 Lo statuto è tramandato da ASAr, SR 1, pergamenaceo, di 89 carte, di dimensioni mm. 390 × 262 (c. 5 (...)
  • 35 ASAr, SR 1, c. 88v-89r.

19Riguardo ai meccanismi di composizione e alle procedure di conservazione degli statuti, poche differenze si riscontrano tra lo statuto del 1337 e quello successivo del 1342, composto quando gli aretini decisero di porsi sotto la signoria personale di Gualtieri di Brienne34. In entrambi osserviamo ancora la presenza delle norme, risalenti agli ‘strati’ precedenti dello ius proprium aretino, relative alla non obbligatorietà della revisione annuale dello statuto e alla validità perpetua degli antichi statuti anche se privi di sottoscrizione notarile; nello statuto del 1342 si legge, però, anche una norma (IV 125) che, stabilendo la decadenza di ogni rubrica non contenuta nello statuto, si pone evidentemente in contrasto con quella appena ricordata35.

  • 36 Pasqui 1937, n. 812.
  • 37 Così nel protocollo e nell’escatocollo dello statuto, per cui vd. ASAr, SR 2, c. 3r e ASFi, SCAS 22 (...)
  • 38 Statuto del 1345, II 61; vd. ASAr, SR 2, c. 48r. Dello statuto sono rimaste tre copie più un framme (...)
  • 39 Vd. supra, nota 29.

20Maggiori innovazioni presenta invece lo statuto del 1345, che fa seguito ad un momento di composizione del conflitto tra la fazione guelfa e la fazione ghibellina di Arezzo, sancito dalla pace stipulata il 3 giugno 134536. Questo statuto è stato elaborato da una commissione di 96 buoni uomini aretini (un numero che ricorda da vicino i cento consiglieri investiti della potestas statuendi nella normativa più antica)37. È la prima redazione statutaria nella quale si fa un esplicito riferimento ad una pluralità di esemplari dello statuto e ad una loro specifica destinazione: infatti gli statuti dovevano essere redatti in cinque copie pergamenacee, de bona et clara littera, rilegate in legno, due da destinare alla curia del Podestà, l’una al banco del giudice dei malefici, l’altra al banco del civile ad catenam; la terza presso il cancelliere del Comune, nel palazzo dei Priori; la quarta alla curia del Capitano; la quinta al maggior sindaco e al maggior ufficiale delle gabelle38. Una pluralità di copie dello statuto, destinate a diversi uffici, doveva però essere stata prodotta anche in precedenza, anche se a ciò non si faceva esplicito riferimento nel testo: lo possiamo ricavare dalla tradizione manoscritta dello statuto del 1337, di cui conserviamo due esemplari pressoché completi e alcuni frammenti di un terzo, tutti con caratteristiche di copie ufficiali39.

  • 40 Di difficile datazione è il frammento ASAr, SR 56, cc. 2-3. Si tratta di un bifoglio che presenta u (...)

21Non siamo in grado di stabilire con certezza se nei difficili decenni di lotte interne, terminate con la sottomissione a Firenze nel 1384, siano stati redatti nuovi statuti in occasione dell’avvicendamento dei vari regimi, tutti di breve durata, succedutisi in quel lasso di tempo (i Quarantotto, i Sessanta, gli Arciguelfi)40.

Dopo il 1384

  • 41 Si tratta di un’indubbia frattura, avvertita come tale già da quanti si trovarono a vivere in prima (...)

22Secondo la tradizione storiografica medievale e contemporanea, il 1384, che segna la definitiva entrata di Arezzo nel Dominio fiorentino, rappresenta uno spartiacque nella storia aretina41. Anche la natura della normativa vigente ad Arezzo dopo la sottomissione presenta caratteri profondamente diversi da quelli degli statuti dei decenni precedenti, riflettendo, come già abbiamo visto per lo statuto del 1337, la complessa dialettica dei rapporti di potere tra Dominante e città soggetta.

  • 42 Pasqui 1937, n.  851; regesto in Capitoli 1866, p. 380-384.

23Il primo atto normativo è di pochi giorni successivo all’entrata ad Arezzo delle truppe fiorentine: il 20 e 21 novembre 1384 la Signoria emana degli ordinamenti che non disegnano per intero un nuovo sistema di governo per la città, ma si limitano a stabilire la sottomissione di Arezzo, del contado e del distretto al Comune di Firenze, e a definire le prerogative degli ufficiali fiorentini che detengono la massima autorità giudiziaria e militare in città (il Capitano di custodia, il Podestà, il Capitano del cassero)42.

  • 43 ASAr, SR 4 contiene le riforme degli anni 1387 (mutile), 1390, 1394, 1397; ASAr, Scritture diverse (...)

24Aspetti più dettagliati del governo della città soggetta vengono invece definiti in successive « riforme », emanate con cadenza regolare (all’inizio triennale) dall’ufficio dei riformatori, ricoperto da cittadini fiorentini. Le riforme per Arezzo conservate sono sette, cinque delle quali per il periodo compreso tra il 27 febbraio 1385 e il 2 gennaio 1397, una del 1404 e una, frammentaria, del 141843. Consistono in una successione di capitoli normativi (mediamente, intorno ai cinquanta o sessanta per ogni riforma), ciascuno equivalente per estensione, grosso modo, ad una rubrica statutaria, inseriti in un verbale e sottoscritti da un notaio.

  • 44 Vd. ad esempio, per le riforme del 1385, ASFi, SCAS 956, c. 72r-90v; in part. sul sigillo del comun (...)

25Le riforme intervengono nel vivo della struttura istituzionale della città di Arezzo, anche se su un numero limitato di materie. Esse definiscono, in particolare, le procedure di nomina e le competenze delle principali magistrature ricoperte da cittadini aretini, cioè i Priori, i Capitani di parte guelfa, il consiglio generale; stabiliscono anche norme dal valore al tempo stesso pratico e simbolico, come, ad esempio, l’adozione dei pesi e delle misure fiorentine o il cambiamento dell’effigie sul sigillo del Comune e della città di Arezzo (che dovrà presentare l’immagine di san Donato che regge in una mano il giglio di Firenze e nell’altra il vessillo del Popolo di Arezzo)44.

  • 45 Vd. Fasano Guarini 1991, p. 75, 97-99; Tanzini 2007, p. 35-36, 60-68, 70-72, 107-112, 141-145.

26In che misura le riforme possono essere assimilate a degli statuti? Senza dubbio sussistono delle differenze notevoli, perché esse non intervengono su una vasta gamma di argomenti e non possiedono né l’ampiezza né la sistematicità di uno statuto. Con le riforme inoltre la Dominante mette in atto una modalità di controllo sulla normativa della città soggetta molto diversa da quella esercitata nei confronti degli statuti: esse sono composte direttamente da ufficiali fiorentini, i riformatori, mentre gli statuti vengono stesi da membri della comunità soggetta, e quindi sottoposti all’approvazione della Signoria o, a partire dal 1414, di uno specifico ufficio, gli approvatori degli statuti delle comunità soggette45.

27Tuttavia, nonostante queste differenze, riforme e statuti possono essere, per alcuni aspetti, accostabili e confrontabili.

  • 46 Così è avvenuto nel caso del suddetto ASAr, SR 4, raccolta di riforme su pergamena dal 1387 al 1397 (...)
  • 47 Questa prassi è documentata dal già citato registro ASFi, SCAS 956, che riporta le riforme per Arez (...)

28In primo luogo, si può notare che le riforme, nate come registrazioni tra loro indipendenti del lavoro delle varie commissioni di riformatori succedutesi nel tempo, finiscono talvolta per costituire, anche in ragione delle loro modalità di conservazione, dei veri e propri corpora normativi. Analizzando il testo delle riforme per Arezzo possiamo infatti osservare che i riformatori fiorentini spesso intervengono sulle norme approvate dai loro predecessori, richiamandole esplicitamente, correggendole e integrandole: la frequenza di questi rimandi ci suggerisce che le riforme venivano lette come un complesso unitario. È verosimile che proprio questa caratteristica abbia fatto sì che almeno le prime riforme siano state riunite materialmente in un codice presso la comunità destinataria dei provvedimenti46; invece, l’unitarietà del corpus normativo è rimasta solo virtuale a Firenze, presso l’ufficio che ha prodotto la documentazione, probabilmente perché la modalità di conservazione prevedeva che venissero raccolte insieme, in copia cartacea, più riforme prodotte per diverse comunità, seguendo un ordine cronologico47.

  • 48 ASAr, SR 4, c. 61v. Nel suddetto registro mutilo ASAr, SR 6, del 1418, è forse possibile riconoscer (...)

29In secondo luogo, anche dal punto di vista della conservazione e della fruizione le riforme presentano qualche somiglianza con gli statuti. Infatti le riforme per Arezzo del 1397 prescrivono che i libri degli ordinamenta facta per reformatores (così come i libri della Lira, redatti contestualmente con le riforme), debbano essere realizzati in duplice copia per essere tenuti l’uno presso i Priori, l’altro presso il capitano di Custodia, in un luogo pubblico, legato cum catena ferrea, proprio come la copia degli statuti comunali che è offerta alla pubblica consultazione48.

  • 49 ASFi 956, c. 82r: Item voluerunt, decreverunt et mandaverunt quod omnia et singula per eos provisa (...)

30Inoltre, le analogie non si limitano a caratteristiche materiali, ma investono anche aspetti contenutistici. Pur consapevoli delle differenze intercorrenti tra riforme e statuti, sono infatti gli stessi riformatori fiorentini a stabilire che le norme da loro emanate vengano rispettate come « vere leggi, statuti e ordinamenti del Comune di Arezzo »49.

  • 50 ASFi, SCAS 956, c. 76r-v; ASAr, SR 8, c. 29r-30r. Anche nel maggio del 1397 la Signoria incarica il (...)
  • 51 ASFi, SCAS 956, c. 81v.
  • 52 Nello statuto del 1337 (per cui vd. supra il testo corrispondente alle note 30 e 31) sono poste in (...)

31Per quanto riguarda l’esistenza di statuti cittadini aretini dopo il 1384, nelle riforme per Arezzo si prevede esplicitamente che la comunità soggetta abbia la possibilità di redigere nuovi testi statutari: in alcune di esse, particolarmente in quelle del 1385 e del 139050, vengono infatti nominate commissioni di statutarii aretini per approntare testi che, comunque, non contravvengano agli interessi di Firenze o al suo dominio su Arezzo, e che debbano essere approvati dalla Signoria fiorentina. Si noti, però, che anche le riforme fiorentine sono destinate ad avere un posto nei nuovi statuti cittadini: dovendo, come si è detto, essere recepite come normativa vigente, si prescrive che vengano poste in apertura dei nuovi statuti51 (la stessa collocazione che, peraltro, avevano le rubriche di più diretta ‘ispirazione’ fiorentina nello statuto del 133752).

32Gli statuti a cui si fa riferimento nelle riforme del 1385 e del 1390 non ci sono giunti, ammesso che siano stati effettivamente composti.

  • 53 La compilazione normativa del 1460 (ASAr, SR 8, c. 1-25v, mutilo all’interno; ASFi, SCAS 25, c. 1-5 (...)
  • 54 Uno dei testimoni dello statuto del 1337 (ASFi, SCAS 22) presenta annotazioni di lettura riconducib (...)
  • 55 ASAr, SR 8, c. 17r: De observatione statutorum Arretii. Statuerunt et decreverunt quod omnes et sin (...)

33Statuti dotati di una certa struttura e complessità rimangono solo per la seconda metà del Quattrocento. Sono testi elaborati da cittadini aretini e sottoposti al regolare controllo degli approvatori fiorentini; alcuni di essi sono provvisti anche di caratteristiche ‘solenni’ (rubricature o titoli in evidenza, proemi di tono retorico particolarmente sostenuto), anche se non hanno più né l’ampiezza né l’articolazione dei loro predecessori trecenteschi53. Tuttavia la produzione statutaria tardo quattrocentesca continua a mantenere uno stretto legame con i codici statutari trecenteschi, perché questi vengono utilizzati da chi lavora alle nuove compilazioni statutarie (lo vediamo dalle annotazioni di lettura54), e perché ad essi si continua a rimandare per gli aspetti non specificamente normati dal nuovo statuto. In una rubrica dello statuto del 1460 leggiamo che, per le questioni civili e criminali, relativamente agli aspetti non trattati nel nuovo statuto, si deve ricorrere agli « antichi statuti della città di Arezzo in quattro libri »55. Ciò indica che, nel Quattrocento, si aveva consapevolezza del fatto che la normativa aretina trecentesca, almeno per la materia civile e criminale, era rimasta sostanzialmente stabile, e costituiva, per così dire, un patrimonio normativo unitario e ancora attuale.

Haut de page

Notes

1 Per una più dettagliata rassegna di attestazioni dirette o indirette di statuti anteriori al 1327 rimando a Capelli 2009, p. xvi-xx e a Scharf i. c. s. Ringrazio l’autore per avermi permesso di prendere visione del suo saggio prima della pubblicazione di questo mio lavoro. 

2 Mi limito a ricordare le tappe più significative della storia del Comune di Arezzo nei secoli XI-XIII: risale al 1098 la prima menzione dei consoli del Comune; nel 1192 è attestato il primo Podestà. A cavallo della metà del Duecento Arezzo vede la prima esperienza di un governo di Popolo, a cui segue, dal 1287 al 1289, la signoria del vescovo Guglielmino Ubertini. La bibliografia su queste vicende è amplissima; tra gli studi più recenti e significativi vd. Delumeau 1996; Berti 2005; Scharf 2013.

3 Pasqui 1916, n. 420; il successivo n. 424 riporta il breve del giuramento. L’incertezza sulla carica che dovrà ripetere in futuro il giuramento (Consoli o Podestà) testimonia che il documento si colloca nella fase di transizione tra Comune consolare e Comune podestarile: dal 1192 sono attestati Podestà ad Arezzo, ma negli anni 1196, 1198 e 1210 ricompaiono i Consoli. Vd. Delumeau 1996, p. 1126, 1128; Bini - Grazzini 1902-1912, p. 3-4. Sull’abbazia di S. Fiora, vd. Gabbrielli 1990, p. 191, n. 124; Delumeau 1996, p. 641-688; Scharf 2013, p. 229-253.

4 Pasqui 1916, n. 528; cfr. Delumeau 1996, p. 23, 37. Sul liber iurium comunale del 1340 che conserva la particola statutaria vd. Scharf 2007, p. 109-118.

5 Pasqui 1916, n. 515 (con il riferimento ad una norma che ammetteva con una certa facilità gli abitanti del contado alla cittadinanza, concedendo loro diritti contrastanti con gli interessi del Vescovado) e n. 517 (con il riferimento ad una norma che prevedeva l’abbandono del monastero da parte dell’abate e dei monaci di Campoleone e il loro trasferimento in città). Sull’abbazia di S. Gennaro a Campoleone (Capolona), fondata dal marchese Ugo di Tuscia alla fine del sec. X, vd. Gabbrielli 1990, p. 178, n. 86; Delumeau 1996, p. 688-692. 

6 Pasqui 1916, n. 522.

7 Arezzo, Archivi Storici Diocesani, Archivio Capitolare (d’ora in poi ACA), Can. 620, c. 116r; ACA, Can. 654, c. 65v.

8 Pasqui 1916, n. 646. Vd. Scharf 2006, p. 33-39; Taddei 2009, p. 78-82, 100-102 (in part. p. 101).

9 Vd. Lasinio 1914, n. 1611. Resti di formulazioni alla prima persona singolare sono rimasti, come residui di antichi statuti, anche negli statuti trecenteschi conservati: Statuto del 1327, III 26, 28, 30, (per cui vd. l’ed. Marri Camerani 1946); Statuto del 1337, III 26, 28, 30 (per cui vd. l’ed. Capelli 2009).

10 ACA, Can. 729, riferibile al 1280 circa, contiene la copia autentica di due rubriche statutarie relative alla difesa del castello di Mansciano in Valtiberina tratte dal primo libro dello statuto (Hoc est exemplum duorum capitulorum statuti civitatis Aretii repertorum in primo libro dicti statuti). ACA, Can. 783, riferibile al 1300 circa, è la copia autentica della rubrica III 85 dello statuto di un anno non indicato (Quod benefitia statuti prosint civibus et clericis Aretinis); è da notare che nel primo statuto direttamente pervenutoci una rubrica con il medesimo titolo e un testo in parte coincidente ha una collocazione simile (Statuto del 1327, III 84). Del tutto eccezionale appare la notizia di uno statuto del 1312 suddiviso in sette libri, reperita da Scharf in un documento del fondo SS. Florae Lucilla conservato presso gli Archivi Storici Diocesani di Arezzo, per la quale rimando a Scharf, i. c. s., in part. App. 10. 

11 Archivio di Stato di Firenze (d’ora in poi ASFi), Diplomatico Camaldoli, 1303 agosto 16: Hec est copia cuiusdam capituli statuti constituti civitatis Ar(etii) facti, compositi et firmati in civitate predicta per comsilium centum bonorum virorum deputatorum ad faciendum ipsum statutum secundum formam presentis statuti et facti tempore nobilis viri Uguicionis de Fagiola potestatis Ar(etii) […] sub annis Domini millesimo .ccciii., […] et reperti in .iii. libro ipsius statuti sub rubrica “De inmunitate heremi Camaldulensis”, cuius quidem forma hec est […]. Il documento è edito e commentato in Licciardello 2014, p. 67-68, 81-82. Dal già citato frammento ritrovato da Scharf dello statuto del 1312 (per cui vd. nota precedente) risulta invece che questo fosse stato composto da una commissione di trenta buoni uomini. 

12 Per una bibliografia essenziale sul tema degli statuti comunali italiani rimando a Cammarosano 2003, p. 151-159; Ascheri 2006, p. 157-174, 311-319.

13 Si ritiene che la perdita della documentazione consiliare e fiscale, nonché degli statuti più antichi del Comune di Arezzo, sia stata causata dai saccheggi e dalle devastazioni che si verificarono in città prima della definitiva sottomissione a Firenze. Cfr. D’Angiolini - Pavone 1981, p. 366; Barlucchi 2013, p. 180; per le convulse vicende degli anni 1381 e 1384 vd. Berti 2005, p. 77-78, 82.

14 Così in Bini - Grazzini 1902-1912, p. 16. Sulla figura e l’opera di Guido Tarlati rimando a Davidsohn 1973, p. 664, 809, 867, 907-910, 920-921, 1093, 1101, 1109-1110; Ponticelli Rupi 1993 (tesi di laurea discussa nel 1937); Droandi 1993; Berti 2005, p. 36-40; Ciccaglioni 2008, p. 345-375; Barlucchi 2013.

15 La rubrica è conservata in calce al terzo libro di uno dei testimoni dello statuto del 1337 [ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette (d’ora in poi SCAS) 21, c. 96r-v]; è edita in Capelli 2009, p. 358-359. Il giudice degli appelli delle cause civili è un magistrato di vertice dell’ordinamento comunale: non a caso, in occasione della temporanea sottomissione di Arezzo a Firenze del 1337 (per cui vd. infra il testo corrispondente alle note 30 e 31) si stabilì che anche il giudice degli appelli, come il Podestà e il Capitano di custodia, venisse nominato dalla Signoria fiorentina (cfr. Pasqui 1916, n. 775, ripubblicato in Capelli 2009, p. 384-385).

16 Statuto del 1327, II 48 (De novis civibus fiendis). Risale sempre all’anno 1324, e precisamente al libellus contenente la documentazione relativa ai trattati tra Arezzo e Castiglione Aretino (vd. Pasqui 1916, n. 724), la prima citazione di una norma dello statuto di Arezzo in cui venga indicata con precisione la collocazione della rubrica all’interno dello statuto; tale collocazione coincide peraltro con quella riscontrabile sia nello statuto del 1327 che negli esemplari trecenteschi successivi (secundum formam statuti dicti Comunis positam in secundo libro ipsius statuti sub rubrica “De satisdatione fienda a syndicis et nobilibus comitatus Aretii”), suggerendo che negli anni della signoria tarlatesca lo statuto avesse raggiunto quella forma ‘stabile’ che mantiene almeno fino a metà Trecento. In una nota alla Cronica di Arezzo di Bartolomeo di ser Gorello nel ms. Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana 66 (metà sec. XVI) si fa riferimento ad uno statuto, conservato presso Girolamo di Giovan Battista Pezoni, riconducibile all’epoca guidoniana, dato che alla rubrica 30 vi compariva il riferimento all’elezione di Guido Tarlati a signore di Arezzo il 14 aprile 1321: vd. Bini -Grazzini 1917-1921, p. 28, nota 4. Potrebbe inoltre risalire agli anni immediatamente precedenti al 1327, e quindi al periodo della signoria di Guido Tarlati, un frammento di statuto utilizzato in età moderna come coperta di fascicolo [Archivio di Stato di Arezzo (d’ora in poi ASAr), Statuti e riforme (d’ora in poi SR) 56, cc. 4-5]. Il frammento presenta uno specchio scrittorio di mm 265 × 150, per 35/34 righe di scrittura; è vergato in una minuscola cancelleresca atteggiata a scrittura libraria; sono in rosso i titoli e le capitali iniziali di ogni rubrica. La mise en page è abbastanza ariosa: è stato lasciato ampio spazio tra il testo delle rubriche e la capitale iniziale di ogni rubrica è scritta al di fuori dello specchio di scrittura in inchiostro rosso (un elemento decorativo che non si trova negli altri statuti trecenteschi conservati). L’ipotesi di datazione di questo frammento ante 1327 si basa su motivi contenutistici: si tratta di un nucleo di rubriche del III libro che presentano un testo largamente coincidente con quello dello statuto del 1327, salvo che per la rubrica De obligatione sotiorum et recipientium nomine alterius, che presenta una formulazione più breve (cfr. Statuto del 1327, III 69).

17 Statuto del 1327, III 52 (De causis appellationum et earum cognitione). I rapporti tra lo statuto del 1327 e il suo perduto modello guidoniano vanno comunque valutati con una certa prudenza. Sarebbe, ad esempio, un’operazione poco sicura quella di cercare di ricavare le attribuzioni del potere signorile del vescovo Guido dalla rubrica De offitio, arbitrio, salario, offitialibus et familia dominorum Defensorum civitatis et comitatus Aretii (Statuto del 1327, I 3), che pure deve essere stata composta seguendo un modello di età guidoniana: è infatti possibile che molte limitazioni al potere signorile che vi si leggono non si trovassero nel testo originario, ma che siano state aggiunte nel 1327 come «paletti» all’autorità dei Defensores. Così Barlucchi 2013, p. 180-184. 

18 Marri Camerani 1946.

19 ASFi, SCAS 20. Le dimensioni sono misurate sulla c. 34v.

20 Il manoscritto presenta poche correzioni interlineari ed è completamente privo di annotazioni di lettura nei margini. L’unica integrazione è rappresentata dalla rubrica I 4, aggiunta nel margine sinistro della c. 6v prima della rubricatura del manoscritto (e quindi poco dopo la stesura del testo); in essa viene garantito il passaggio della carica di Defensores civitatis a Pier Saccone e a Bertoldo di Magio Tarlati al termine del mandato dei primi Defensores. Su Pier Saccone Tarlati vd. infra, nota 25.

21 Vd. supra, nota 11. 

22 Statuto del 1327, protocollo. Vd. anche Barlucchi 2013, p. 183-184.

23 Statuto del 1327, IV 114; la rubrica è presente anche nelle redazioni successive del 1337, 1342 e 1345. Sulla periodicità della revisione degli statuti e sulla progressiva ‘pietrificazione’ del testo statutario, con conseguente perdita di centralità come raccolta del diritto cittadino, cfr. Blattmann 2001, p. 121-129. 

24 Statuto del 1327, III 182: Quod stetur statutis veteribus licet in forma publica non appareant. Cum nichil peccaverit antiquitas, que future legis inscia pristinam secuta est observationem et in preteritis casibus antiquorum statutorum voluminibus egeamus que ut plurimum in forma publica non apparent, statutum est quod voluminibus statutorum et cuilibet ex eis stetur et ei tanquam statuto vero comunis Aretii plena fides adhibeatur, non obstante quod non reperiatur manu notarii publicata, dum modo in forma et facie statutorum appareant […].

25 Esaurita in breve tempo la sperimentazione dei Defensores civitatis, molto presto Pier Saccone Tarlati, fratello del defunto vescovo Guido, riesce a ottenere la signoria su Arezzo (1328-1337). Dal 1335 la situazione precipita, a causa di sconfitte militari e di un crescente malcontento interno: la signoria di Pier Saccone si conclude nel 1337 con un trattato con cui Firenze istituisce ad Arezzo un governo popolare ed ottiene la signoria sulla città, sul contado e sul distretto per dieci anni. Nel tentativo di interrompere il rapporto di dipendenza da Firenze, nel settembre del 1342 Arezzo si pone sotto la signoria personale di Gualtieri di Brienne, ma si libera da essa non appena il Duca d’Atene viene cacciato da Firenze, nel luglio dell’anno successivo. Dopo un rinnovato periodo di contrasti tra le fazioni guelfa e ghibellina, si giunge alla pacificazione il 3 giugno 1345. Già dall’anno successivo, però, riprendono le feroci lotte interne tra i partiti, che durano alcuni decenni e terminano con la definitiva sottomissione a Firenze, nel 1384, quando il condottiero Enguerrand de Coucy, dopo essersi impadronito della città, la cede a Firenze. Vd. Davidsohn 1973, p. 664, 912, 1110-1111, 1126; Berti 2005, p. 40-84.

26 Alcune prove indirette permettono di formulare l’ipotesi che anche negli anni della signoria di Pier Saccone Tarlati sia stata realizzata una nuova redazione statutaria. Una rubrica dello statuto del 1337 (I 16, Quod nomen domini Peri deleatur de voluminibus statutorum et ponatur nomen dominorum Priorum) prescrive che vengano eliminati dallo statuto tutte le norme relative ai poteri o gli incarichi ricoperti da Pier Saccone, dal suo vicario o da suoi ufficiali, nella città, nel contado e nel distretto: le prerogative signorili di Pier Saccone dovevano dunque avere un certo spazio nello statuto, di sicuro molto maggiore della semplice menzione come futuro Defensor civitatis che troviamo nello statuto del 1327 (vd. supra, nota 20). Anche altri segnali di stratificazione testuale concorrono a far ritenere che sia esistito uno statuto ‘intermedio’ tra la redazione del 1327 e quella del 1337: uno solo dei testimoni di quest’ultima redazione statutaria riporta il testo di una rubrica relativa all’alliramento dell’anno 1332, probabilmente copiato per errore dall’esemplare su cui avevano lavorato gli statutarii

27 Per le dimensioni dei vari manoscritti vd. infra, note 29, 34, 38. Tra questi testimoni, quelli che sono identificabili come copie ufficiali presentano una mise en page piuttosto simile a quella del frammento descritto supra, nota 16.

28 Per un confronto tra le redazioni statutarie del 1327 e del 1337 e una stima della percentuale di innovazioni in quest’ultima rimando a Capelli 2009, p. xxvii-xxix.

29 Lo statuto è tramandato da due testimoni (ASFi, SCAS 21e 22); una piccola porzione di testo si legge anche in tre frammenti probabilmente tutti provenienti dallo stesso testimone (ASAr, SR 56, cc. 1, 6-7, 9). ASFi, SCAS 21, pergamenaceo, consta di 130 carte, di dimensioni mm. 420 × 270 (c. 88r), per uno specchio di scrittura con forti oscillazioni da fascicolo a fascicolo, di circa mm. 297/257 × 154/150; testo disposto su un’unica colonna il cui numero di righe varia, in funzione delle dimensioni dello specchio di scrittura, da 29 a 35. ASFi, SCAS 22, pergamenaceo, consta di 129 carte, di dimensioni mm. 380 × 247 per uno specchio di scrittura di mm. 265 × 150 (c. 74r); testo disposto su un’unica colonna di 33-34 righe. I frammenti di ASAr, SR 56 (cc. 1, 6-7, 9), pergamenacei, sono stati pesantemente ritagliati; il primo, il più integro, presenta dimensioni di mm. 420 × 268, per uno specchio di scrittura di mm. 308 × 155, testo disposto su un’unica colonna di 35/34 righe. 

30 Il trattato è pubblicato in Pasqui 1916, n. 775; parzialmente riportato in Capelli 2009, p. 381-391.

31 Statuto del 1337, I 2-17; vd. anche Capelli 2009, p. xxxiv-xxxvi.

32 Vd. Capelli 2009, p. xxxv-xxxviii. Per i meccanismi di approvazione degli statuti delle comunità soggette a Firenze vd. Fasano Guarini 1982, p. 156-157; Tanzini 2005; Tanzini 2007, p.  51-68.

33 Vd. Capelli 2009, p. xxxviii, 14-25. Lo statuto aretino prende a modello le rubriche II 3 e 4 dello Statuto del Capitano del Popolo (ed. in Pinto - Salvestrini - Zorzi 1999).

34 Lo statuto è tramandato da ASAr, SR 1, pergamenaceo, di 89 carte, di dimensioni mm. 390 × 262 (c. 58r), per uno specchio di scrittura di mm. 293 × 160; testo disposto su un’unica colonna di 39 righe. Titoli, segno di paragrafo in corrispondenza dell’inizio della rubrica e numero di rubrica nel margine in inchiostro rosso. Lo statuto del 1342 è l’unico tra gli statuti trecenteschi del comune di Arezzo che presenti, in fine, una sottoscrizione notarile; la sua particolare formulazione suggerisce l’impressione che, in circostanze del tutto eccezionali, si sia voluto in questa occasione ricorrere all’autorità del notaio per trarre da essa la forza legittimante per imporre lo statuto (ASAr, SR 1, c. 89r: (ST) Ego [Pie]rus filius olim Baldi civis Aretinus imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius, dictum statutum et omnia in eo contenta de mandato dictorum dominorum comissariorum scripxi et dicte publicationi et omnibus supradictis interfui et de mandato dictorum dominorum comissariorum et precibus eorum me subscripxi et publicavi).

35 ASAr, SR 1, c. 88v-89r.

36 Pasqui 1937, n. 812.

37 Così nel protocollo e nell’escatocollo dello statuto, per cui vd. ASAr, SR 2, c. 3r e ASFi, SCAS 22bis, c. 3r e c. 107v. Per le attestazioni più antiche del numero di cento statutarii vd. supra il testo corrispondente alla nota 21. 

38 Statuto del 1345, II 61; vd. ASAr, SR 2, c. 48r. Dello statuto sono rimaste tre copie più un frammento. ASAr, SR 2, pergamenaceo, di 113 carte, mutilo alla fine, di mm 407 × 275, per uno specchio di scrittura di mm 287 × 160 (c. 75r), su colonna unica per 38 righe di scrittura; ASAr, SR 3, pergamenaceo, di 90 carte, mutilo all’inizio, di mm. 416 × 275, per uno specchio di scrittura di mm. 281 × 165, su colonna unica per 41 righe di scrittura. Questi due esemplari, che hanno l’aspetto di copie ufficiali, presentano i titoli, i numeri delle rubriche, il segno di paragrafo all’inizio delle rubriche scritti in inchiostro rosso. Il terzo esemplare presenta le caratteristiche di una copia non ufficiale: ASFi, SCAS 22bis, cartaceo, di un’unica mano corsiva, di mm 296 × 220 per uno specchio di scrittura di mm 234 × 133, con segni di paragrafatura in rosso solo nei libri III e IV (dedicati rispettivamente alla materia civile e alla materia criminale). Il terzo libro è fittamente annotato. Questo è l’unico esemplare dello statuto del 1345 che ci conserva l’escatocollo, nel quale si ricorda l’approvazione dello statuto ad opera di 79 dei 96 statutarii, radunati more solito in catedrali ecclesia Aretina, il 16 settembre 1345. Un frammento probabilmente tratto da un’altra copia ufficiale della redazione del 1345 è conservato in ASAr, SR 56, c. 8rv; lo specchio di scrittura misura, in orizzontale, mm 155 (la misura verticale non è indicativa, in quanto il frammento è stato rifilato); presenta un’unica colonna di scrittura, titoli, numeri delle rubriche, segno di paragrafo all’inizio delle rubriche in inchiostro rosso. 

39 Vd. supra, nota 29.

40 Di difficile datazione è il frammento ASAr, SR 56, cc. 2-3. Si tratta di un bifoglio che presenta una mise en page del tutto diversa da quella degli altri statuti aretini trecenteschi conservati per intero o in maniera frammentaria: pur avendo analoghe dimensioni (mm 420 × 293, c. 2r), presenta una pagina organizzata su due colonne, entrambe di circa mm 335 × 96, per 75 righe di scrittura, vergate in una gotichetta di modulo molto piccolo. Il frammento contiene rubriche del IV libro, De mallefitiis, presentate nello stesso ordine che hanno nella redazione statutaria del 1345 (IV 7-23 e IV 61-79). Alla c. 2v è presente un’annotazione relativa ad una riforma approvata il 5 novembre 1367: è tracciata in una scrittura molto simile a quella del testo dello statuto e potrebbe essere stata scritta poco dopo la stesura del testo principale. Per un caso simile di integrazione di un provvedimento normativo dei Sessanta nei margini dello statuto del 1337 e del 1345 rimando a Capelli 2009, p. 373-374. La mia ipotesi è che il frammento in questione provenga da uno statuto composto tra il 1345 e il 1367, forse proprio dopo l’entrata in vigore del regime dei Sessanta (1365). Il frammento è stato ricondotto al 1312 da Gian Paolo G. Scharf (Scharf 2013, p. 119), seguendo la datazione che si legge sulla coperta del fascicolo ASAr, SR 56 («Frammenti di statuti del 1312 e del 1327»); tuttavia, in Scharf i. c. s. lo studioso è tornato sulla questione affermando che il frammento, come tutti quelli contenuti nel fascicolo, è da ritenere sicuramente posteriore al 1327. 

41 Si tratta di un’indubbia frattura, avvertita come tale già da quanti si trovarono a vivere in prima persona quel periodo di lotte interne, violenze e saccheggi che culminò nell’occupazione e nella successiva vendita della città a Firenze da parte di Enguerrand de Coucy (vd. Licciardello 2010, p. 180-184). Il rapporto che venne a crearsi tra Dominante e città soggetta non deve però essere ridotto ad una semplice sottomissione con totale perdita di libertà, come lo ha concepito la storiografia di matrice ‘romantica’: la relazione tra Arezzo e Firenze ebbe infatti una natura dialettica, per certi aspetti «contrattualistica», perché Firenze cercò la collaborazione delle élites cittadine legate alla fazione degli Arciguelfi e dovette prestare ascolto alle richieste e alle necessità della città soggetta; lasciò inoltre un certo spazio nella gestione della città ad uffici ricoperti da aretini, pur avocando a sé le prerogative più importanti in ambito giudiziario, militare e fiscale (vd. Berti 2005, p. 85-92, in part. p. 88; Franceschi 2010).

42 Pasqui 1937, n.  851; regesto in Capitoli 1866, p. 380-384.

43 ASAr, SR 4 contiene le riforme degli anni 1387 (mutile), 1390, 1394, 1397; ASAr, Scritture diverse 1 contiene le riforme del 1404 (ringrazio la dott.ssa Lauretta Carbone, dell’Archivio di Stato di Arezzo, per la segnalazione di questo pezzo); ASAr, SR 6 contiene le riforme del 1418 (mutile); ASFi, SCAS 956 contiene le riforme degli anni 1385, 1387, 1390, 1394.

44 Vd. ad esempio, per le riforme del 1385, ASFi, SCAS 956, c. 72r-90v; in part. sul sigillo del comune vd. c. 75v: Item quod sigillum Comunis et civitatis Aretii de cetero sit et esse debeat sub infrascripta forma et imagine, videlicet quod in eo sit sculta ymago et effigies sancti Donati episcopi in apparatu pontificali in solio sedentis, in manu dextera habentis vexillum lilii Comunis Florentie et in alia vexillum Populi Aretini et in circumferentia sigilli sint sculte littere infrascripti tenoris, videlicet: Aretii presul et sui novissimum suum (sic) sigillum.

45 Vd. Fasano Guarini 1991, p. 75, 97-99; Tanzini 2007, p. 35-36, 60-68, 70-72, 107-112, 141-145.

46 Così è avvenuto nel caso del suddetto ASAr, SR 4, raccolta di riforme su pergamena dal 1387 al 1397. Vd. Guidi 1981, p. 40-45.

47 Questa prassi è documentata dal già citato registro ASFi, SCAS 956, che riporta le riforme per Arezzo del 1385 (all’indomani della sottomissione), del 1387, del 1390, del 1394, intercalate con riforme per altre comunità (per es. Poggibonsi, Prato, San Gimignano, Colle Valdelsa, San Miniato). Vd. Tanzini 2007, p. 107-108.

48 ASAr, SR 4, c. 61v. Nel suddetto registro mutilo ASAr, SR 6, del 1418, è forse possibile riconoscere quello che rimane di una di tali copie delle riforme fiorentine: presenta un’impaginazione ariosa (dimensioni mm. 331 × 233, per uno specchio di scrittura di mm. 218 × 127), una scrittura molto regolare, ed è, per dichiarazione del notaio del Capitano, che lo sottoscrive, tratto da un originale che si trovava presso la cancelleria del Comune di Arezzo (la quale aveva sede nel palazzo dei Priori).

49 ASFi 956, c. 82r: Item voluerunt, decreverunt et mandaverunt quod omnia et singula per eos provisa et ordinata intelligantur et observentur tam quam vere leges et statuta et ordinamenta comunis Aretii, non obstantibus aliquibus legibus vel statutis in contrarium disponentibus, que quantum ad impediendum vel tollendum nullius sint efficace vel valoris […]. Le singole norme che compongono le riforme sono definite genericamente statuta in titoletti coevi posti a margine del testo: annotazioni come nota correctionem veteris statuti (ad es. ASAr, SR 4, c. 16r) non devono essere intese in riferimento a vecchi statuti aretini, ma indicano la modifica di una norma emanata dai precedenti riformatori.

50 ASFi, SCAS 956, c. 76r-v; ASAr, SR 8, c. 29r-30r. Anche nel maggio del 1397 la Signoria incarica il Capitano di custodia e il Podestà insediati ad Arezzo, insieme a quattro cittadini aretini, di procedere ad un rifacimento degli statuti, perché non rivisti da tempo, ma anche in questo caso non abbiamo traccia dell’effettiva esecuzione dell’incarico. Vd. Capitoli 1866, p. 440; Fasano Guarini 1991, p. 112.

51 ASFi, SCAS 956, c. 81v.

52 Nello statuto del 1337 (per cui vd. supra il testo corrispondente alle note 30 e 31) sono poste in apertura del primo libro (I 1-17) le rubriche che descrivono i nuovi istituti del Popolo e stabiliscono il rispetto dei patti con Firenze, considerati come una fonte sovraordinata e inderogabile.

53 La compilazione normativa del 1460 (ASAr, SR 8, c. 1-25v, mutilo all’interno; ASFi, SCAS 25, c. 1-50v) è quella che presenta maggiormente la fisionomia di uno ‘statuto’ (dimensioni mm. 345 × 240, specchio di scrittura mm. 263 × 150, iniziali e titoli in inchiostro rosso e proemio retorico), pur comprendendo solo 47 rubriche in un solo libro (vd. Tanzini 2007, p. 115). Abbiamo anche il prodotto del lavoro degli statutarii del 1466 (ASFi, SCAS 25, c. 52r-78v, poco ricercato a livello materiale, ma con un proemio solenne). 

54 Uno dei testimoni dello statuto del 1337 (ASFi, SCAS 22) presenta annotazioni di lettura riconducibili alla commissione di statutarii aretini che lavorò al testo approvato il 28 gennaio 1466. Vd. Capelli 2009, p. li-lii.

55 ASAr, SR 8, c. 17r: De observatione statutorum Arretii. Statuerunt et decreverunt quod omnes et singule cause, lites et questiones tam civiles quam criminales que agitabuntur in civitate Aretii […] debeant decidi et terminari secundum dispositionem presentium statutorum […] In casibus vero in qu[o]libet (sic) presentia statuta non provideant, antiqua statuta civitatis Aretii in volumine quatuor librorum redacta et ordinata debeant inviolabiliter observari […].

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Valeria Capelli, « Gli Statuti del comune di Arezzo nei secoli XIV e XV »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 126-2 | 2014, mis en ligne le 06 août 2014, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/2085 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrm.2085

Haut de page

Auteur

Valeria Capelli

Università degli studi di Siena - vcapelli@lcnet.it

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search