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Cittadinanza e disuguaglianze economiche : le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVI secolo)

Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche e inizio-trecentesche (I)

Sara Menzinger

Résumés

Le più antiche teorie di cittadinanza, sviluppatesi nei Comuni italiani dei secoli XII e XIII, lungi dall’enfatizzare i legami di sangue, di discendenza familiare o territoriali, o dal fare appello a immanenti valori sociali, sono animate in realtà da finalità assai concrete. Stabilire chi è civis e chi non comincia ad interessare in conseguenza dell’introduzione di forme di imposizione su base reale e degli estimi, per capire chi debba pagare cosa e dove. Dalle quaestiones civilistiche duecentesche emerge bene quanto il significato prevalente del termine civis rimandi a un insieme di doveri molto più che di diritti, che sono doveri di carattere essenzialmente fiscale. Legando l’identità di civis agli obblighi fiscali e dominando tra questi ultimi la « colletta » come imposta diretta e proporzionale sul patrimonio, ci si avvicina molto a qualificare cives i proprietari, o, più rischiosamente, a escludere dai benefici della cittadinanza chi non possieda nulla. Nella riflessione giuridica colta, assistiamo così a uno slittamento dell’idea di comunità da insieme degli individui che la compongono, a insieme dei beni degli individui che la compongono.

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Notes de l’auteur

Ringrazio Claudia Storti Storchi per avere discusso con me molti dei contenuti di questo articolo, per il quale mi sono avvalsa della sua preziosa e generosa consulenza

Texte intégral

La cittadinanza nel materiale questionante dei secoli XIII e XIV

1Nel corso del Duecento, il genere della quaestio, già strutturato dal pensiero giuridico e teologico europeo del XII secolo, si afferma prepotentemente nelle scuole di diritto urbane dell’Italia centro-settentrionale, divenendo la forma di discussione teorica per eccellenza dei problemi quotidianamente affrontati nei tribunali dai giudici comunali. Le quaestiones in iure civili disputatae – così definite per distinguerle dalle quaestiones canonistiche, e non perché confinate alla disciplina che oggi chiamiamo civile – cominciano a circolare in veste di raccolte nella seconda metà del Duecento e conoscono una vasta diffusione per l’utilità didattica e professionale che viene loro universalmente riconosciuta. La capacità di veicolare argumenta, assai più che soluzioni autoritative certe, in opposizione o a sostegno di risposte a quesiti straordinariamente attuali, ne favorì la profonda comunicatività con il mondo processuale, potendo essere utilizzate come strumentari da parte dei giuristi consulenti delle parti o dei giudici, o, viceversa, rappresentando lo sbocco teorico di una precedente attività consulente pratica.

  • 1 Bellomo 2008.

2A far parte delle raccolte entrarono evidentemente le quaestiones dibattute più di frequente, e perciò il lavoro di edizione degli incipit compiuto da Manlio Bellomo sulla materia questionante civilistica1 e, allo stesso tempo, la gran quantità di quaestiones testimoniate all’interno delle opere di Alberto Gandino († post 1311) e dei commentatori trecenteschi costituiscono un campionario rappresentativo dei temi più discussi in materia, tra l’altro, di cittadinanza. Da una schedatura di questo materiale che, quando possibile, è stato esaminato in versione manoscritta, oppure riprodotto nei commentari trecenteschi editi nel Cinquecento, emergono alcuni filoni tematici :

  • 2 La quaestio è riportata per esteso da Albericus de Rosate, Comm. in Cod., ad C. 3.15.1, 154ra : Sed (...)

3I) il mancato coordinamento tra diritti municipali : la maggior parte delle quaestiones incentrate sul tema della cittadinanza prende avvio da dubbi su chi, originario di un luogo, commetta un reato nella giurisdizione di un’altra città. I quesiti più frequenti che ne derivano sono due : dove debba essere giudicato il reo, se nella città d’origine, oppure là dove ha commesso il reato, o ancora nel luogo d’origine dell’accusatore, qualora non coincida con i precedenti ; e quale diritto vada applicato, in particolare quale pena. Tali quaestiones sollevano complessivamente il problema del funzionamento pratico dello ius commune : se cioè, agli occhi dei giuristi comunali, esista o meno un ordinamento unitario cui le città si uniformano anche in assenza di un potere sovrano. Una quaestio dibattuta forse a Perugia da Iacopo de Belvisio nei primi anni del Trecento aiuta a comprendere meglio questo punto : qualora un fiorentino abbia commesso un omicidio a Bologna e sia stato lì condannato alla pena capitale in contumacia, può essere riconvocato dalle autorità giudiziarie fiorentine con la medesima imputazione2 ? La domanda di Iacopo rimanda cioè al quesito se prevalga l’idea di un coordinamento dell’operato dei tribunali cittadini, e si configuri quindi come una ripetizione un processo per lo stesso omicidio celebrato altrove, oppure se ogni Comune consideri l’amministrazione della giustizia un potere del tutto autonomo, e agisca quindi indipendentemente dall’operato delle corti di altre città.

4L’impressione che restituisce questo primo e corposo insieme di quaestiones – peraltro le più note e studiate, sulle quali dunque non ci soffermeremo – è che la frequenza con cui vengono dibattuti problemi derivanti dalla complessa interazione tra i diversi diritti municipali non sia solo una conseguenza della quantità di casi che oggettivamente si verificavano, ma anche un retaggio mentale delle professiones iuris : l’idea cioè – dominante per gran parte del Medioevo europeo – secondo cui in tribunale si agisce in base al diritto di appartenenza e non della terra in cui ci si trova. Se il criterio della territorialità sembra infatti funzionare abbastanza per le controversie sulle cose, sui beni, quantomeno nei primi secoli della storia comunale, la personalità del diritto tende invece a prevalere nei conflitti tra persone.

5II) Il secondo nucleo tematico, per consistenza, è dato da quaestiones aventi ad oggetto il nesso tra cittadinanza e fiscalità, un aspetto complessivamente poco approfondito dalla storiografia dedicata alle teorie medievali sulla cittadinanza, che sarà oggetto del presente contributo.

6III) Un terzo imponente gruppo di quaestiones è incentrato sul bando, quindi la perdita di cittadinanza, di cui i giuristi comunali approfondiscono innumerevoli aspetti sui quali principalmente si focalizza il contributo in questo volume di Massimo Vallerani.

7Tra gli altri sottogruppi tematici, meno consistenti dei tre citati, ma che sembrano comunque attrarre l’attenzione di più di un autore, meritano una menzione le quaestiones che traggono spunto dall’esperienza podestarile e discutono problemi connessi a forestieri che ricoprano cariche istituzionali, chiaramente ispirate dal funzionariato itinerante ; le quaestiones aventi ad oggetto gli obblighi militari dei cives ; infine quelle incentrate sui diritti politici derivanti dalla cittadinanza.

Cittadinanza come dovere : gli obblighi militari in una quaestio di Guglielmo d’Accursio († 1313)

  • 3 Sull’importanza degli obblighi militari per la costruzione dell’identità di civis, cfr. Vallerani 2 (...)
  • 4 Sullo studio dei doveri, oltre che dei diritti, di cittadinanza cfr. quanto afferma Kirshner 2004, (...)

8Dando uno sguardo di insieme al vasto materiale questionante duecentesco e inizio-trecentesco sulla cittadinanza, ciò che balza in primo luogo agli occhi è l’implicita ed errata associazione che compiamo traducendo automaticamente il termine cittadinanza come insieme di diritti, di privilegi. Dalle quaestiones emerge bene quanto il significato prevalente del termine civis, almeno per i primi secoli della storia comunale, rimandi a un insieme di doveri molto più che di diritti, che sono doveri certo militari3, ma soprattutto fiscali4.

  • 5 Cfr. De Angelis 2011, p. 32-33.
  • 6 Bellomo 2008, p. 53 (su cui cfr. Albericus de Rosate, Comm.in Dig. Nov., ad D. 49.4.1.5, 213rb) : C (...)
  • 7 Cfr. Mazzanti 2003 e Menzinger 2013.
  • 8 La missione contro almeno due (Forlì e Savignano) delle tre località menzionate nella quaestio da G (...)
  • 9 Cfr. Milani 2003, p. 292-295, in particolare p. 293, n. 5.
  • 10 Bellomo 2008, p. 53 : Contingit quod Titius egit contra Seium [...] ex causa dotis vel alia et cond (...)

9Già dal 1147, stando a un risalente documento genovese, chi non partecipava all’esercito diveniva « infame » e perdeva diritti politici5. Queste vaghe minacce si vanno ben circostanziando nei cent’anni successivi, come attesta una quaestio discussa nel 1274 da Guglielmo d’Accursio, in cui si misurano gli effetti di una decisione assunta dagli organi consiliari di Bologna in base alla quale non doveva più essere considerato civis chi non avesse partecipato ad alcune missioni militari6. A giudicare dall’anno, dall’autore e dalle spedizioni menzionate, si tratta di una quaestio ad alta densità politica, considerato che al 1274 risale la prima grande cacciata dei ghibellini bolognesi, che Guglielmo è costretto ad abbandonare nello stesso anno la città per i legami politici della sua famiglia con la fazione lambertazza7 e che l’argomento della mancata partecipazione a spedizioni militari sostenute dalla parte guelfa8 viene usato a Bologna fin dal 1275 per provare la fede politica avversa dei fuoriusciti ghibellini al fine di legittimarne ex post il bando9. Da un lato lo status di civis si configura quindi strettamente connesso ad obblighi politico-militari, dall’altra, in negativo, si concretizza nel diritto di sedere in Consiglio e di rivestire cariche, ma soprattutto nella protezione giuridica da parte del Comune che si viene a perdere non aderendo alla chiamata alle armi. Il caso concreto presentato da Guglielmo mostra l’operatività di questo rischioso principio in conseguenza del quale un cittadino, condannato nell’ambito di una causa pecuniaria di materia dotale o similare, poteva sottrarsi alla sentenza contestando il diritto di accedere alla giustizia da parte dell’accusatore in ragione della sua mancata partecipazione all’esercito10.

Gradualità dello status di civis in una quaestio di Guido da Suzzara († 1292)

  • 11 Sulla condizione degli scutiferi, cfr. Menant 1992, p. 277-294.
  • 12 Guido da Suzzara, q. 133, il cui incipit è edito da Bellomo 2008, p. 584-5 : Questio talis est. Tal (...)

10Se dunque il tema dell’adempimento degli obblighi militari decretati dal Comune è senz’altro rilevante per l’identità di civis, il numero di quaestiones aventi alla base il nesso civis-munera è talmente elevato, da non lasciare dubbi in merito all’idea per cui l’adempimento degli obblighi fiscali rappresenti per un lungo periodo la componente davvero qualificante per la cittadinanza. L’incipit di una quaestio dibattuta da Guido da Suzzara tra gli anni Sessanta e Ottanta del XIII secolo sembra nella sua essenzialità molto eloquente : lo statuto commina una pena di cento lire a chi aggredisca di notte col coltello un cittadino o una sua guardia armata (scutifero11) ; questo è ciò che avviene appunto ai danni di una guardia, che dichiara12 :

Sono civis e al mio caso deve essere applicato lo statuto (Ego sum civis et debet habere locum in me statutum) ;
l’avversario risponde : non è vero che sei civis, perché non paghi qui le imposte cittadine (dicit adversarius : non est verum quia tu non solvis hic munera civitatis).

  • 13 Collegio di Spagna, Ms 109, 230r : Solutio : salvo preiuditio melius sentientis, darem illa privile (...)

11Dallo svolgimento della quaestio si evince che il punto problematico consiste nello status di servitore di colui che è stato ferito, se cioè debba estendersi o meno anche a lui la protezione (giudiziaria) riservata ai cittadini. La conclusione di Guido è originale perché scinde in due i benefici derivanti dalla cittadinanza : alcuni benefici, spiega, si ottengono in ragione della residenza (ratione habitationis) e vanno estesi ai cittadini e ai loro servitori in armi ; altri invece si ottengono per la corresponsione di munera e da questi lo scutifero è escluso13. Civis in altre parole non è un termine che rimanda a una condizione univoca ; comincia qui ad essere adombrata una gradualità dello status di cittadinanza, idea che sarà sviluppata appieno nei secoli a venire, ma di cui è interessante segnalare le prime tracce : già nella seconda metà del Duecento l’opposizione rilevante non è più solo quella tra civis e straniero, ma quella che si verifica all’interno della stessa condizione di civis. Vi è una intensità progressiva della condizione di civis, cui corrisponde un aumento o una diminuzione progressiva di diritti e privilegi connessi a tale status.

Cittadinanza come fonte di obblighi fiscali nella riflessione giuridica del XII secolo

  • 14 Menzinger 2005.
  • 15 Kantorowicz 1951.

12Torniamo però all’incipit della quaestio di Guido, di cui colpisce l’immediatezza dell’associazione compiuta dall’aggressore per evitare la pena che rischia : « tu non sei civis perché non paghi qui le imposte » ; non perché « non sei nato qui » / « non sei figlio di un civis » / « non abiti qui », ma per il fatto che « non paghi qui le imposte ». Questa idea attraversa il mondo comunale dalle origini fino alla seconda metà del Duecento, e sembrano anzi essere proprio le novità introdotte dalle città in campo fiscale, intorno alla metà del 1100, a innescare le prime riflessioni sulla cittadinanza14. Come affermava Ernst Kantorowicz nel celebre articolo Pro patria mori15, il termine patria, veicolato dallo studio del Digesto, ricompare a quest’altezza dopo secoli per enfatizzare non l’appartenenza ideale di un individuo a un luogo, ma la sottomissione dei cittadini al fisco : la patria di una donna o di un uomo è in prima istanza la città in cui paga le imposte.

  • 16 Cfr. Conte, Menzinger 2012, Summa in tit. C. 11.48, § 230, p. 381 : Colligitur ex predictis honorem (...)
  • 17 Cfr. Conte, Menzinger 2012, Summa in tit. C. 10.24, §§ 3-4, p. 85 ; l’accostamento ai provinciales (...)

13Se ci spostiamo per un momento dalle quaestiones disputatae alle summae sul diritto pubblico romano composte intorno alla fine del XII secolo, vediamo come il giudice Rolando da Lucca († post 1221) prenda spunto dal materiale giustinianeo per sancire la sottomissione fiscale del contado alla città : chi proviene dalla campagna, afferma, deve reputare sua patria la res publica nella cui amministrazione si trova il podere o borgo in cui vive e ad essa è tenuto a versare le imposte per le proprie terre16. Un principio che gli sta a tal punto a cuore da spingerlo ad equiparare la popolazione rurale del XII secolo agli antichi abitanti delle province romane, esemplando gli obblighi fiscali dei rustici nei confronti della popolazione comunale su quelli cui un tempo erano state tenute le province nei confronti di Roma17.

  • 18 Cfr. Pillio da Medicina, citato da Rolando da Lucca nella sua Summa Trium Librorum al tit. C. 10.39 (...)

14Negli stessi decenni a cavallo tra il XII e il XIII secolo, il noto professore civilista modenese Pillio da Medicina († post 1213 ?) enfatizza l’importanza dell’origine etimologica del termine municipes ricalcando la definizione che ne aveva dato nel III secolo Ulpiano : municipes, afferma Pillio, deriva dalla fusione dei due termini muneris e participes18. Municipes (cittadini cioè di città diverse da Roma, i municipia appunto) sono coloro che partecipano ai munera, termine attorno al quale ruota una riflessione importante in campo sia civile che canonico, nell’ambito della quale è valorizzata la polisemanticità di una parola che può contemporaneamente essere tradotta con incarico onorifico/ufficio/gravame/imposta.

15Le opinioni di questi autori ben testimoniano le origini delle teorie di cittadinanza, che lungi dall’enfatizzare i legami di sangue, di discendenza familiare o territoriali, lungi dal fare appello a immanenti valori sociali, sono animate da finalità e cercano risposte ad esigenze assai concrete, restituendo un’idea dell’appartenenza molto più prosaica di quello che forse ci aspetteremmo. Stabilire chi è civis e chi non comincia ad interessare in conseguenza dell’introduzione di forme di imposizione su base reale e degli estimi, per capire in sostanza chi debba pagare cosa e dove.

L’equazione tra cittadino e contribuente nelle quaestiones tardo-duecentesche e nei casus di Francesco d’Accursio († 1293)

  • 19 Cfr. Vallerani 2013, § 5c.
  • 20 Cfr., per es., la quaestio dibattuta da Bartoluccio de Pretis (XIII ex.), dove si prende in esame i (...)

16Questo nesso di origine con la fiscalità è l’aspetto che maggiormente qualifica la cittadinanza come fonte di obblighi, di doveri, anziché di diritti. Un nesso che si percepisce ancor meglio in negativo, se consideriamo la frequente disposizione statutaria che prevede la perdita di cittadinanza per chi si sottragga al pagamento delle imposte19. Il tema ha una larga eco nelle quaestiones civilistiche di fine Duecento e inizio Trecento, dalle quali si evince chiaramente il rischio per l’evasore di essere sottratto alla protezione giudiziaria del Comune in cause sia civili che criminali, e di poter essere impunemente aggredito. A giudicare dalle quaestiones incentrate su questo problema, l’aspetto più controverso consisteva nella valutazione da parte del giudice della provata evasione dell’accusatore o dell’offeso a causa già iniziata o conclusa, che poteva compromettere parzialmente o integralmente il processo, oppure impedire l’esecuzione della sentenza20.

  • 21 Sul genere letterario dei casus – commenti dotti a parti del Corpus iuris che abbondano di riferime (...)
  • 22 Cercherò di dimostrarlo nelle note seguenti mettendo a confronto alcuni passi di Francesco con le s (...)
  • 23 Cortese 1982, p. 131-133. Sull’importanza del suggerimento di Cortese e l’attribuzione invece a Ruf (...)

17Ma il legame esistente tra cittadinanza e imposte viene affrontato anche in positivo nel pensiero giuridico comunale. Molti dei numerosi casus21 composti a Bologna da Francesco d’Accursio in margine alla Glossa paterna hanno ad oggetto temi di cittadinanza, per l’elaborazione dei quali egli sembra debitore nei confronti delle summae Trium Librorum composte da Rolando da Lucca e Pillio da Medicina tra la fine del XII secolo e l’inizio del XIII, benché non citi mai esplicitamente le sue fonti22. Se questa impressione è corretta, acquista maggior peso il suggerimento avanzato da Ennio Cortese secondo il quale dietro la Lectura d. Rufini super Tribus Libris, menzionata nella lista degli exemplaria posseduti da Cervotto d’Accursio (fratello di Francesco) nel 1273, potrebbe nascondersi in realtà la Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca23.

  • 24 Franciscus Accursii, ad D. 50.1.37 : De iure] Casus. Si una civitas cum alia civitate eiusdem provi (...)
  • 25 Franciscus Accursii, ad D. 50.1.34 : Incola] Casus. Civis Bononiensis ex iure domicilii cum esset e (...)
  • 26 Cfr. Franciscus Accursii, ad D. 50.1.15 : Ordine] Casus. Si Bononiensis causa evitandorum munerum f (...)
  • 27 Un’idea ben presente in Rolando da Lucca, il quale, per sancire l’obbligo di sottostare ai munera d (...)

18In primo luogo è interessante sottolineare la netta identificazione, nel pensiero di Francesco, del cittadino con il contribuente : civis è principalmente chi ha dei doveri contributivi nei confronti della città, la quale ambisce dunque a non perdere preziose fonti di gettito fiscale. Siamo di fronte a una sfaccettatura della cittadinanza molto distante dall’idea di privilegio gelosamente detenuto da pochi e difficilmente concesso all’esterno, che tendiamo generalmente ad associare al termine. Il capovolgimento di tale prospettiva emerge bene, per esempio, dal caso posto da Francesco di due città che « litighino » per un civis che entrambi rivendicano come proprio concittadino (si una civitas cum alia civitate [...] litigat pro quodam cive, quem quaelibet civitas dicit suum et non alterius civitatis)24. La città ha interesse a conservare gli elementi che la compongono, non a precludere l’ingresso a chi intenda accedervi. E le ragioni sono evidentemente fiscali : Francesco mette in guardia da assunzioni di cittadinanza o cambi di residenza che comportino una sottrazione del contribuente alle tasse comunali e in primo luogo alla colletta, la forma ormai sappiamo di prelievo urbano per eccellenza, l’imposta diretta e proporzionale riservata ai cives. Chi – pone il caso il giurista – residente in una certa città, venga da questa chiamato a contribuire a un’imposta pubblica, come per esempio la colletta, e mostri in quel momento la volontà di rinunciare allo status di civis in quella realtà urbana, non può farlo se non ha prima corrisposto quanto richiestogli ; in base a una glossa antecedente, ciò era inaccettabile persino qualora il cittadino avesse manifestato il desiderio di tale rinuncia al momento di fare l’estimo25. Il discorso viene affrontato a più riprese da Francesco d’Accursio : in un altro casus afferma che, come chi effettua delle pseudo-vendite di terra al fine di sottrarsi ai munera va incontro alla confisca e al versamento al fisco della somma ottenuta, così il bolognese che allo stesso scopo si faccia adottare da un modenese, diviene civis di Modena ma rimane civis di Bologna con conseguenti oneri26. Come vedremo tra breve, non è casuale l’accostamento qui operato tra praedium e civis, e il paragone indiretto che si stabilisce tra la terra che cambia titolare e il cittadino che muta identità. Rivela un’identificazione intensa, quasi un’equazione tra il legame che corre tra la città e i suoi componenti (e i loro beni) e quello che passa tra il titolare di un bene e la cosa posseduta27.

Esiste cittadinanza senza obblighi ?

  • 28 Sui giuristi qualificabili come moderni, i loro gusti scientifici e i caratteri della loro produzio (...)
  • 29 Kirshner 2005.

19Intorno alla fine del Duecento, comincia a circolare una domanda interessante nel materiale questionante : si può parlare di cittadinanza in assenza di munera ? Si tratta di un quesito che in termini lievemente variabili ricorre in diverse quaestiones dibattute dai giuristi cosiddetti moderni28, una domanda che, come hanno dimostrato gli studi di Julius Kirshner, continua ad essere attuale ancora a metà del Trecento29.

  • 30 Milani 2003.
  • 31 Sulle cui posizioni politiche cfr., tra gli altri, Menzinger 2006, ad indicem, e, più recentemente, (...)
  • 32 Questio talis est. Titius origine mutinensis in civitate Bononie integre existente et parte non exp (...)
  • 33 Ibid. : Videtur aliis quod dictus mutinensis est dives et habet magnas et amplas possessiones in ci (...)

20Tale quesito compare in un contesto storico-politico eccezionale se, come emerge concordemente dalla tradizione manoscritta e dai commentari trecenteschi che lo riprenderanno, è all’origine di una quaestio dibattuta a Bologna negli anni 1276/1277, quando la vincente parte guelfa bolognese completò la vasta opera di sistemazione dei libri di condanne contro le migliaia di filo-ghibellini usciti dalla città nel 127430. I doctores legum Alberto di Odofredo e Pace di Pace31, due attivissimi esponenti del foro e della politica cittadina guelfa, ispirati con ogni probabilità da un caso concreto e dal clima politico rovente che si respirava allora a Bologna in conseguenza delle espulsioni lambertazze, discutono il seguente problema : un uomo originario di Modena vive stabilmente a Bologna dove, prima dell’espulsione della fazione lambertazza, assume la cittadinanza bolognese attraverso un patto con il Comune nel quale si specifica che non deve essere sottoposto alla colletta né ad altro munus32. Passato qualche tempo, la parte dei Lambertazzi è espulsa da Bologna e, in occasione degli scontri, vengono imposte a tutti i bolognesi esose collette dalle quali il modenese naturalizzato è di primo acchitto esentato. Ciò desta tuttavia proteste da parte degli altri cives di Bologna, ai quali non è sfuggita la ricchezza dell’ex-modenese, le sue estese proprietà in città e nel contado e l’esenzione di cui gode. Alle richieste di pagamento, questi oppone tuttavia il patto con cui era divenuto civis ed incola bolognese, che lo esentava appunto da tutti i munera33.

  • 34 Bellomo 2008, p. 62. Che questa sia stata la solutio di Alberto di Odofredo è testimoniato da una a (...)
  • 35 Albericus de Rosate, Comm. in Dig. Nov., 243rb (D. 50.6.2), dove la quaestio è riportata per esteso (...)
  • 36 Guido de Suça. prolixe tractavit hunc casum loquens de consuetudine que fuit longissimo tempore in (...)

21La solutio di Alberto di Odofredo e Pace di Pace convalida le rivendicazioni dell’ex-modenese, con la motivazione per cui pacta sunt servanda34. Stando al Commentarium al Digesto redatto da Alberico da Rosciate intorno alla metà del Trecento, altri giuristi si erano espressi in termini non dissimili dai due bolognesi, tra cui Martino da Fano il quale, se effettivamente morì intorno al 1272, discusse necessariamente la quaestio prima e svincolata dagli eventi politici connessi alle espulsioni di Bologna35. Che in termini lievemente diversi la domanda circolasse da tempo, lo prova comunque una quaestio attribuita a Guido da Suzzara da una lunga e articolata additio apposta da Giovanni d’Andrea († 1348) allo Speculum iuris di Guglielmo Durante († 1296), in base alla quale Guido avrebbe sciolto il dubbio in modo analogo36.

Cittadinanza senza imposte : il civis inutilis e il ruolo della proprietà nella definizione dello status di civis

  • 37 Il parere di Dino, il quale si sarebbe espresso contro la possibilità di esenzione dalla colletta i (...)
  • 38 Albericus de Rosate, Comm. in Dig. Nov., 243rb-243va : Sed dic quod tenetur <solvere collectas> quia videtur excusari </solvere> (...)
  • 39 Ibid., 243va : Nam hoc operari non posset prescriptio, C. de operibus publicis (C. 8.11.6) et de pr (...)
  • 40 Ibid. : Alias enim ista citadantia nudum nomen haberet sine effectu, si munera civium sustinere non (...)
  • 41 Ibid. : Et si dicatur : licet non solvat collectam sustinebit alia onera et sic citadantia effectu (...)

22Benché la solutio prevalente alla suddetta quaestio sia la medesima, vale a dire che il cittadino naturalizzato può essere esentato dal pagamento delle collette, le argomentazioni contrarie all’esenzione riportate nel Commentarium di Alberico sono assai più ricche di quelle ad essa favorevole, cosa che non sorprende data la struttura dialettica della quaestio e l’importanza relativa della solutio rispetto allo svolgimento della discussione. È certo che dietro almeno parte delle argomentazioni contrarie vi sia la figura di Dino del Mugello (attivo a cavallo dei secoli XIII-XIV), autore dissenziente se, come afferma Alberico, risolse la quaestio esprimendo un parere nettamente sfavorevole all’idea per cui la cittadinanza potesse essere scorporata dai munera37. A sostegno di tale posizione convergono, per Dino, motivazioni di varia natura : un primo gruppo gravita attorno all’idea per cui nessuno può sottrarsi a contributi fiscali indetti in una situazione di necessitas, tipicamente rappresentata da condizioni di guerra e fame38 ; se, spiega Dino, nulla può la prescrizione né un rescritto imperiale di fronte all’obbligo di contribuire in caso di necessitas, da questo non può in alcun modo esentare un pactum, la cui forza è inferiore al rescritto39. Un secondo insieme di argomentazioni si fonda invece sull’assunto in base al quale i munera rappresentano l’effetto della cittadinanza, che dunque scorporata da essi diverrebbe nudum nomen sine effectu dando origine a una situazione contra ius40. L’accordo stipulato dal modenese con il comune di Bologna non è perciò legittimo, perché non è corretto usufruire dei benefici della cittadinanza e rifiutarne gli oneri, né acquistare la cittadinanza senza gravami che pesano sulle spalle degli altri cives : turpe è la parte che non corrisponde al suo intero. Neppure è corretto scorporare la collecta dagli altri munera, costruire cioè un rapporto di cittadinanza su una serie di obblighi da cui sia esclusa questa fondamentale forma di imposta diretta e proporzionale41.

  • 42 Ibid. : Quid enim prodesset talis civis qui perpetuo inutilis esset ? [...] Sicut nec ecclesiae, qu (...)
  • 43 Sui più generali nessi tra reputazione economica e dinamiche dell’inclusione, cfr. Todeschini 2011.
  • 44 Speculum iuris, loc. cit., p. 423 : Item pone : quaedam vicinia habet puteum vel clibanum vel porti (...)
  • 45 Cfr. anche lo stretto nesso tra case dei membri di un villaggio e beni comuni nella quaestio della (...)

23Il ragionamento si conclude con una domanda davvero incisiva : a chi servirebbe un cittadino perpetuamente inutile ? Cosa dovrebbe farsene la città di un civis che non paga le imposte ? Poco distanzierebbe costui da una terra sterile : come non può essere dato alla Chiesa un fondo improduttivo, così un civis inutile alla città – che alla Chiesa va equiparata42. Siamo di fronte a convinzioni che possono avere implicazioni molto pesanti su un piano concreto : sostenere l’inutilità di un cittadino non contribuente è un argomento che non interviene solo su un comportamento ma anche su uno status43 ; non colpisce cioè esclusivamente chi si sottragga al pagamento delle imposte, ma rimanda all’idea che esistano diverse fasce di cittadini, e che il discrimine tra una categoria e l’altra passi, oltre che per l’ottemperanza di obblighi fiscali, per la capacità contributiva generalmente legata al possesso di immobili. Un’idea che circola anche in campo canonico nel tardo Duecento, quando Guglielmo Durante, chiedendosi se il membro di una comunità di vicinia possa sottrarsi ad obblighi contributivi finalizzati alla manutenzione di beni comuni – per esempio un pozzo – dichiarando di non volere più usufruire dei benefici da essi derivanti, afferma che ciò è impossibile perché l’imposta grava sulla casa, non sulla persona, anzi, promana dalla casa, non dall’individuo ; e la persona non può sottrarsi all’utilitas della comunità cui appartiene a meno che, dice Guglielmo provocatoriamente, non intenda rinunciare alla casa44. La comunità diviene quasi l’unione, più che degli individui, dei beni degli individui che la compongono45.

  • 46 Cfr. supra, § Gradualità dello status di civis.
  • 47 Franciscus Accursii, ad D. 50.1.38 : Imperatores] Casus. […] Item cum quaeritur an quis sit municep (...)
  • 48 Per esempi risalenti, Bizzarri 1937 ; per fonti e riflessioni sulle norme fiorentine che facevano d (...)
  • 49 Cortese 1958, p. 183 che discuto approfonditamente in Menzinger 2012, cap. III.2, p. clii e ss.

24Tornando alla città e alle fonti civilistiche, un servitore in armi di un civis – diceva Guido nella quaestio sopra analizzata46 – a prescindere da dove sia nato, da chi sia suo padre e da dove viva, non ha accesso alla protezione giudiziaria comunale perché non può produrre nulla in cambio. E non può produrre nulla in cambio perché forse non possiede né case né terre. Francesco d’Accursio afferma esplicitamente che, per capire se qualcuno sia cittadino di una certa città, non basta che venga definito tale, ma occorre guardare se egli abbia lì una casa o beni simili47. Un’idea in linea con la politica documentata lungo tutto l’arco della storia comunale di tradurre le concessioni di cittadinanza ad individui estranei alla città nell’acquisto (o la costruzione) di una casa nello spazio urbano48. Legando l’identità di civis agli obblighi fiscali e dominando tra questi ultimi la colletta come imposta diretta e proporzionale sul patrimonio, l’allineamento civis/collecta/domus (o predium) porta molto vicino a qualificare cives i proprietari, o, più rischiosamente, a escludere dai benefici della cittadinanza chi non possieda nulla. Ai servizi del Comune deve corrispondere una contropartita, ai soldi versati dai contribuenti una prestazione. È ciò che Ennio Cortese ha definito il carattere « sinallagmatico » del prelievo medievale, in conseguenza del quale ciascuna tassa deve essere collegata a un preciso servizio da parte del potere statuale. Un rapporto contrattuale quasi privatistico tra autorità richiedente e contribuente49.

Regressione della territorialità come principio orientante della fiscalità cittadina nella seconda metà del Duecento

  • 50 Accursio aveva assunto una posizione contraria, che viene ancora ricordata e condivisa da Alberto G (...)
  • 51 Cfr. Menzinger 2012, p. cxxv-ccxvii.
  • 52 Su cui cfr. Bizzarri 1937.

25Benché questi argomenti rivelino il peso di una impostazione ormai ultrasecolare che vede nel nesso con i munera l’aspetto qualificante della cittadinanza, non possiamo ignorare la risposta sulla quale unanimemente sia i bolognesi sia successivamente Alberico da Rosciate concordano, l’idea cioè che i patti vadano rispettati e sia pertanto scorretto richiedere imposte al modenese naturalizzato che per contratto ne sia stato dichiarato esente. Si tratta di una risposta originale, che difficilmente avrebbe potuto essere formulata in questi termini prima della metà del XIII secolo50, quando sembra esservi un primo e importante spartiacque tra la tradizione politico-giuridica antecedente e le teorie tardo-duecentesche. La quaestio del civis senza munera introduce infatti un’idea di contrattualità della cittadinanza, conseguibile per un patto con clausole ad personam che derogano a una normativa generale, in contrasto con le politiche estensive di cittadinanza messe in atto dal primo comune e con la battaglia contro tutte le fasce di privilegio che vediamo per esempio nelle citate opere sul diritto pubblico composte a cavallo dei secoli XII e XIII51. La grande spinta verso una territorialità del potere cittadino52, ben percepibile in questi lavori che fanno dell’Impero romano un archetipo di statualità su cui esemplare l’esperienza comunale, pare esaurirsi e cominciare a regredire nella seconda metà del Duecento, in conseguenza soprattutto della crescente conflittualità politica interna alla civitas.

26È a quest’altezza che l’accento sulla pars a scapito dell’universitas, sulla fazione a scapito della res publica, la sostituzione della familia alla comunità, sembrano velocemente tradursi, in materia di cittadinanza, in un’esaltazione dei legami di sangue, in una prevalenza della persona sulla cosa, del legame personale su quello territoriale. Lo dimostra il paragone tra differenti risposte che a una medesima e classica quaestio vengono date rispettivamente alla fine del XII secolo e a partire invece dalla seconda metà del Duecento, e che userò quindi a parziale conforto della tesi che ho esposto.

  • 53 Per il lucchese che ha terre nel territorio pisano, il riferimento è al caso discusso da Rolando da (...)
  • 54 La quaestio relativa alla cappella in cui si debbano registrare i cives è dibattuta da Iacobo Buttr (...)
  • 55 Quaestio anonima parzialmente edita da Bellomo 2008, p. 205-206 (con bibliografia ivi connessa) : [ (...)
  • 56 Albericus de Rosate : Comm. in Dig. Nov., 233rb-va (D. 50.4) : Super Rubrica. Quia ista materia mun (...)

27Un quesito che torna ricorrentemente nei tribunali, e quindi nelle opere di riflessione dottrinaria dei giuristi comunali, è dove debba pagare le imposte un uomo o una donna che, originario e residente in un luogo, possieda terre nel contado di un’altra città. Così il lucchese che ha terre nella giurisdizione pisana, l’aretino che ha terre nel fiorentino, il fiorentino che ha terre nel pisano, il perugino che ha terre nel todino, il reggiano che ha terre nella diocesi di Parma : in quale estimo vanno registrate le loro proprietà53 ? Così ancora, all’interno di una stessa città, chi è originario di una cappella ma vive in un’altra, chi ha due case unificate il cui ingresso è in un quartiere ma il fabbricato si sviluppa in un altro : in quale quartiere deve essere registrato fiscalmente per prestare munera personali e patrimoniali54 ? Così, per spostarci in campo ecclesiastico, chi originario di Bologna venga dichiarato eretico a Padova : a favore di quale Comune e di quale ufficio inquisitorio cittadino vanno confiscati i suoi beni55 ? Solo per citare i casi in cui incidentalmente ci si imbatte sfogliando le quaestiones tardo-duecentesche e trecentesche. Le risposte a questi quesiti variano molto sia nella normativa particolare (statuti), sia nei tribunali, sia nella riflessione dottrinaria. A metà del 1300, il celebre commentatore Alberico da Rosciate, volendo fare il punto della questione, si chiede espressamente : come districarsi a fronte di un patrimonio di leggi ed opinioni così diverse56 ?

Tra cittadinanza e fiscalità : il trattato di Alberico da Rosciate († 1360) come sintesi del pensiero giuridico-fiscale dei secoli XII-XIV

  • 57 Cfr. nota precedente ; per fare riferimento alla sezione in cui parla dei munera patrimonialia – cu (...)

28La vastità del materiale che Alberico ha sotto gli occhi lo induce a distaccarsi dallo stile che generalmente adotta nei suoi commenti al Corpus iuris, spingendolo, una volta giunto al titolo del Digesto relativo ai munera, a redigere una sorta di trattato (Summa) sulla fiscalità57. Prima di addentrarci nei suoi contenuti, è importante segnalare la ricchezza, vastità e originalità di questa opera che, nella versione a stampa, si estende per ben 27 colonne, disposte su 14 facciate. A farne una fonte di straordinario interesse è allo stesso tempo la quantità e varietà di materiale in essa utilizzato, che spazia dal XII al XIV secolo, dalle fonti civili a quelle canoniche, da summae, glossae e apparati, a quaestiones disputatae, statuti e consilia. Il risultato è un affascinante miscuglio di vaste implicazioni teoriche sollevate da questioni tributarie concrete, e di concretissimi risvolti pratici derivanti dai dibattiti teorici sulla fiscalità condotti da giuristi civilisti e canonisti. L’impostazione sistematica adottata da Alberico, chiaramente animata dall’intento di giungere a una sintesi complessiva del pensiero giuridico-fiscale dispiegatosi per circa due secoli di storia cittadina ed ecclesiastica, non lo induce a sacrificare pareri discordanti né la trattazione di approfondite discussioni restituite spesso in forma estesa. L’elencazione talvolta persino diacronica delle principali opinioni esistenti su punti controversi costituisce per noi un prezioso strumento per identificare i temi più spinosi e i momenti di maggiore frattura nell’orientamento teorico e pratico della politica fiscale cittadina.

  • 58 Ibid., 233va : et de ista materia vide quod not. per Galeotum in Margarita hoc eodem titulo de mune (...)
  • 59 Alberti Galeocti Margarita, cap. xxx, De muneribus, honoribus, collectis et huiusmodi et iis quae c (...)
  • 60 Roffredi Beneventani Libelli iuris civilis, pars V, De officio iudicis, §§ De angariis, De perangar (...)
  • 61 Questa convinzione si basa sull’assenza di un’altra Summa Trium Librorum circolante all’epoca di Al (...)

29In primo luogo, è interessante l’identificazione di un vero e proprio corpus di fonti che, intorno al 1350, costituiscono agli occhi di Alberico i testi di riferimento sulla fiscalità58. All’interno di tale corpus occupano un certo spazio alcune opere canonistiche, cioè le sezioni relative al titolo de censibus del Liber Extra di Gregorio IX (X. 3.39) che si trovano nelle Summae di Goffredo da Trani (XII ex-1245), dell’Ostiense (1200 ca.-1271) e nello Speculum di Guglielmo Durante. Poi i testi civilisti, identificati nella Margarita aurea di Alberto Galeotti († 1272 ?)59, nei Libelli iuris civilis di Roffredo Beneventano († 1243 ca.)60 e nella Summa Trium Librorum Codicis ai titoli C. 10.39 e 40 e a molti altri titoli seguenti. Benché Alberico non citi l’autore di quest’ultima opera, il riferimento, con ogni probabilità, è alla Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca, nella versione che circola nei manoscritti della seconda metà del Duecento, vale a dire arricchita delle summae incomplete di Piacentino e Pillio da Medicina61. Si tratta di una connessione importante da un punto di vista sia dottrinario che politico, sulla quale, prima di usare strumentalmente il testo di Alberico per i fini che qui interessano, sembra importante soffermarsi per comprendere la complessa operazione compiuta da questo giurista nel contesto intellettuale e politico di mezzo Trecento.

Il significato politico dell’operazione di Alberico nel contesto intellettuale della metà del Trecento

  • 62 Cfr. Conte 2012, p. cv-cxxiv.
  • 63 Ibid., p. cix-cxx.
  • 64 Per una contestualizzazione storica dei Caesariani di Rolando nel quadro politico toscano di fine X (...)
  • 65 Cfr., oltre al classico studio di De Vergottini 1941, Quaglioni 1989a, p. 16-17. L’interesse della (...)

30L’uso della Summa Trium Librorum da parte di Alberico da Rosciate, oltre ad attestare una certa circolazione dell’opera di Rolando, aspetto sul quale siamo scarsamente informati allo stato attuale della conoscenza delle fonti, sembra motivato non solo dalla curiosità per le materie in essa trattate, ma da una certa affinità di posizioni ideologiche che a tratti affiora tra i due autori. Il recupero dello strumentario di argomentazioni che i giuristi di fine XII secolo avevano messo in campo per fondare, in tutt’altro contesto, una nuova fiscalità cittadina, torna apparentemente utile a chi, circa centocinquant’anni dopo, cerchi di arginare con forza la fagocitazione delle istituzioni municipali da parte delle sempre più influenti signorie urbane. Tanto più se consideriamo il ruolo conferito all’Impero da parte di Rolando da Lucca, convinto sostenitore politico di Enrico VI e allo stesso tempo esaltatore dell’astratta funzione pubblica imperiale, che assume a modello e fonte di legittimazione per l’esperienza comunale italiana del XII secolo62. Se a ciò aggiungiamo il ricorrente attacco da parte del giudice lucchese nei confronti di coloro che egli chiama i Caesariani, vale a dire i cattivi rappresentanti in Toscana del potere dell’Imperatore63, ecco che agli occhi di giuristi trecenteschi le sue idee potevano apparire straordinariamente attuali, benché città, Impero e signori significassero ormai cose profondamente diverse. Il fatto però che una proiezione imperiale della città fosse finalizzata in Rolando anche al contenimento delle pretese dei signori feudali toscani inquadrati nell’apparato funzionariale svevo del XII secolo64, poteva evocare nel Trecento i contrasti tra città e signorie urbane che, come è noto, ricorsero spesso al titolo di vicari imperiali per legittimare le loro pretese65. Sostenere l’Impero, all’epoca di Rolando come per gli intellettuali del Trecento, è un’operazione che sarebbe riduttivo descrivere come adesione a una fazione politica : rappresenta piuttosto il frutto di una valorizzazione profonda della città, una città svincolata dalla sua natura concreta e assunta a modello pubblico di convivenza civile. Un modello certamente contaminato sia all’interno che all’esterno dalla vitalità delle esperienze signorili, ma che nella riflessione astratta non può che essere concepito come profondamente antitetico ad esse.

  • 66 Per i riflessi biografici delle posizioni politiche sostenute da Alberico e per una loro contestual (...)
  • 67 Storti Storchi 2007, p. 129-130 : « La teoria della iurisdictio creava [...] rischi notevoli per l’ (...)
  • 68 I poteri cioè titolari di una dignitas, ai quali soli spettava la iurisdictio e quindi la potestas (...)
  • 69 Storti Storchi 2007, p. 131. Per una puntuale disamina delle posizioni espresse dall’Arsendi nella (...)
  • 70 Ibid., p. 130.

31Dopo una lunga militanza al fianco dei Visconti e di altri poteri « forti » nel contesto lombardo-milanese della prima metà del XIV secolo, Alberico prende distanze fisiche e ideologiche dai regimi signorili nel corso degli anni Quaranta del Trecento, cominciando, nell’epoca successiva a questo distacco, a comporre i vasti commentari al Corpus iuris nei quali appunto si trova il lungo trattato sulla fiscalità che ci interessa66. Come è stato dimostrato da Claudia Storti Storchi, Alberico, in questa fase della sua produzione, diviene un convinto sostenitore delle posizioni elaborate dal suo maestro Raniero Arsendi († 1358), in aperta polemica con la teoria sulla iurisdictio esposta da Bartolo da Sassoferrato († 1357) che, se usata in modo distorto, poteva giungere a legittimare la concentrazione di poteri rivendicati con crescente arroganza da signori ammantati del titolo di vicari67. All’idea di Bartolo secondo cui la potestà legislativa rimaneva appannaggio quasi esclusivo dei poteri superiori68, Raniero contrappose il fondamentale argomento del consensus populi, per riportare nei consigli il centro della vita giuridica cittadina e limitare la minacciosa influenza che sugli ordinamenti statutari potevano esercitare « superiores estranei all’apparato istituzionale dei regimi comunali »69. Nelle parole di Claudia Storti Storchi, « tutti questi erano motivi sufficienti per indurre un giurista, che avesse nutrito qualche preoccupazione non soltanto per la fedeltà agli ideali imperiali, ma anche per la difesa delle autonomie, a contestare la teoria della iurisdictio <di Bartolo>. Di fronte al dilagare dei poteri dei signori, comuni e impero venivano a trovare nell’elaborazione dell’Arsendi una comune linea di difesa »70.

  • 71 Ibid., p. 94-99, 131-132.

32Alberico giunge persino a radicalizzare l’originaria posizione del maestro, eliminando la necessità della confirmatio degli statuti da parte di superiori, che pure Raniero aveva mantenuto benché in forma circostanziata e contenuta : vengono così ad essere considerate legittime le decisioni normative e il potere giurisdizionale di qualsiasi comunità71. Ben si comprende dunque l’interesse di Alberico per la fiscalità come fondamentale attributo del potere giurisdizionale e il desiderio di scrivervi sopra un trattato all’interno del proprio Commentarium. Le posizioni che esprime nelle prime righe dell’opera (il citato commento al titolo del Digesto 50.4, de muneribus et honoribus) non lasciano dubbi in merito alle ragioni che lo spingano a confrontarsi con questo tema, che si inseriscono in pieno nel quadro ideologico-politico sopra delineato.

  • 72 Albericus de Rosate, Comm. in Dig. Nov., 233va.

33Nell’indice che prelude al testo, Alberico spiega come intende suddividere la vasta materia dei munera (od obblighi)72 :

I) chi deve sottostare agli obblighi e chi li può imporre ;

II) cos’è un obbligo pubblico e per quale ragione e in che modo vada imposto ;

III) classificazione degli obblighi e delle sfere di applicazione ;

IV) chi può essere dispensato dagli obblighi e dubbi in proposito ;

V) gli ufficiali competenti in materia.

  • 73 Per il comune retroterra semantico di ufficio e obbligo, cfr. l’incisiva frase di V. Crescenzi : «  (...)
  • 74 D. 50.16.214 : « Munus » proprie est, quod necessarie obimus lege more imperiove eius, qui iubendi (...)
  • 75 Per l’intimo legame che passa tra munus e iurisdictio, cfr. Crescenzi 2008, p. 263-269.

34Nella trattazione del primo punto – a quale autorità spetti cioè il diritto di imporre obblighi alla popolazione – l’autore, dopo esser disceso gerarchicamente dall’Imperatore alle assemblee dei decurioni, si chiede espressamente se la collecta possa essere imposta agli abitanti da chiunque sia titolare di giurisdizione in una città, villa o castrum, e la risposta è senz’altro affermativa. Come già Rolando da Lucca poco meno di due secoli prima, Alberico ricorda che non è l’accezione di « dono » quella con cui il termine munus è usato nel punto del Digesto che gli interessa, bensì il significato di ufficio, dovere od obbligo imposto dalla legge, dalla consuetudine o dall’ordine di chiunque sia in una posizione di comando73. Questa definizione di Marciano, che sia Rolando sia Alberico citano per esteso e quasi alla lettera74, ha probabilmente il fascino, agli occhi di entrambi, di un certo pragmatismo, riconducendo a una situazione di fatto (qui iubendi habet potestatem) la titolarità astratta del potere di giurisdizione75.

Dalla res alla persona : il nuovo inquadramento delle imposte patrimoniali tra la fine del Duecento e la prima metà del Trecento

35Per il fulcro del nostro discorso, vale a dire il criterio di ripartizione delle imposte che in ultima analisi rimanda a differenti concezioni di appartenenza degli individui alla civitas, le sezioni di maggiore interesse del trattato di Alberico sono la II e la III. Come già in altre opere antecedenti, i munera vengono qui classificati in macro-categorie :

A) Obblighi pubblici e privati

B) Obblighi pubblici ordinari e straordinari

C) Obblighi pubblici personali, patrimoniali e misti

  • 76 Albericus de Rosate, Comm. in Dig. Nov., cit., 234ra : Nunc restat videre divisionem munerum et dic (...)
  • 77 Ibid. : Item munerum publicorum quae<dam> sunt ordinaria quaedam extraordinaria. Ordinaria sunt quae a l</dam> (...)

36L’autore chiarisce subito che i munera di cui gli interessa parlare sono quelli pubblici, motivati cioè da una publica utilitas e dotati di publica auctoritas ; tra questi rientrano le imposte sul patrimonio (o munera patrimonialia), nonostante possano talvolta essere definite private perché gravano sulle sostanze dei contribuenti76. Per la distinzione tra obblighi ordinari e straordinari sembra influenzato da quanto era stato affermato intorno alla fine del XII secolo da Pillio da Medicina e ripreso poi da Rolando da Lucca nella sua Summa, vale a dire che gli obblighi ordinari hanno una cadenza stabilita e sono disciplinati dalla legge, mentre quelli straordinari sono imprevisti, imposti dai magistrati per ragioni di publica utilitas e necessitas77. Ma il vero nodo cui gira attorno il trattato di Alberico è la distinzione tra obblighi cosiddetti personali, patrimoniali e misti, dei quali egli fondamentalmente si interessa per capire a chi possano essere imposti. Dalla disamina delle convinzioni espresse in proposito dai giuristi comunali per circa un secolo e mezzo, emerge, a partire dalla seconda metà del Duecento, una generale recessione dalle idee di territorialità che tanto avevano alimentato invece la cultura politica del primo comune : la convinzione presente nella pubblicistica pre- e inizio-duecentesca, secondo la quale la città era competente fiscalmente e quindi giurisdizionalmente su tutto il proprio territorio, a prescindere dallo status di chi vi abitava, comincia infatti ad essere sostituita, a quest’altezza, dalla teoria per cui i governi urbani possono chiedere sì imposte personali e patrimoniali, ma solo ai cives della propria città.

  • 78 Interessanti alcuni esempi di munera personali di rilevanza pubblica addotti da Alberico, vale a di (...)
  • 79 Gl. ad l. Asumptio (D. 50.1.6) : Non domicilium sequitur] […] Sed pro Deo, in quo sequitur originem (...)
  • 80 Albericus de Rosate, Comm. in Dig. Nov., 234rb-va : Dominus Dynus ibi tenet absolute quod, etiam si (...)

37Per Alberico la sfera problematica è costituita dai munera patrimonialia, nonostante egli metta in evidenza discordanze di opinione che investono anche la sfera degli obblighi personali – vale a dire quei doveri ai quali adempie direttamente la persona, con la propria attività intellettuale e fisica78. Benché la Glossa accursiana contempli ancora la possibilità che, trasferendo il proprio domicilio, un individuo non sia più sottoposto a tutti gli obblighi personali in patria79, la tendenza prevalente, a partire dagli ultimi decenni del Duecento, diviene senz’altro quella di vedere incorporati nel civis i doveri della persona, a tal punto che neppure il mutamento di domicilio può spezzare il legame dell’individuo con la città d’origine80.

38Per ciò che riguarda le imposte sul patrimonio (o munera patrimonialia), il cambio di orientamento è allo stesso tempo più netto e controverso, perché da un lato le città, quantomeno dalla comparsa dei primi estimi (post 1160 ca.), avevano cercato costantemente di rivendicare competenze fiscali su tutto il proprio territorio ; dall’altro, pur facendosi strada, a partire all’incirca dagli anni Settanta del Duecento, il principio per cui i governi urbani erano invece competenti solo sulle persone formalmente sottoposte alla propria giurisdizione (cittadini o residenti stabili), e non su tutti i beni compresi all’interno dell’area di dominio, le città, ancora per tutta la prima metà del Trecento, continuarono comunque a rivendicare il diritto di sottoporre alle imposte patrimoniali i non cittadini o residenti altrove, aventi immobili nel proprio contado.

  • 81 L’attribuzione a Guido, come punto di riferimento per la dottrina successiva, è espressa da Alberic (...)
  • 82 In illa enim mistura, qua loquimur de personalibus propter praedia etc. : Speculum iuris cum Ioanni (...)
  • 83 Albericus de Rosate, Comm. in Dig. Nov., 234rb : Munera vero patrimonialia sunt que imponuntur ipsi (...)
  • 84 Di cui cfr., per es., Margarita, ed. cit., cap. xxx, p. 165b : Pone quaestionem de facto : quidam r (...)
  • 85 Albericus de Rosate Comm. in Dig. Nov., 234vb-235ra : Est et aliud patrimoniale munus quod imponitu (...)

39Da un punto di vista dottrinario, lo spartiacque tra una tendenza e l’altra è identificabile in modo piuttosto preciso dalla comparsa di una distinzione importante introdotta nella classificazione dei munera patrimoniali. Se fino alla metà del Duecento ed oltre questi erano stati considerati sempre e solo nel loro complesso, come obblighi gravanti sul patrimonio, non implicanti un lavoro del corpo o della mente, a partire almeno da Guido da Suzzara viene invece teorizzata l’esistenza di due categorie ben distinte : quella dei munera imponibili solo al patrimonio, e quella – e qui sta la novità – dei munera patrimoniali imponibili alle persone in ragione del loro patrimonio81. Una « mistura », la definirà Giovanni d’Andrea, a sottolineare il carattere ibrido della reintroduzione dell’elemento personale in una forma di imposta reale per definizione82. La colletta (imposta patrimoniale straordinaria e proporzionale all’estensione dei beni del contribuente) viene espressamente inquadrata in questa nuova categoria83. La conseguenza diretta e più significativa è che la colletta non può più essere richiesta a chiunque possieda terre nell’area di influenza urbana, ma solo a cives e residenti stabili : questa, afferma Alberico, è la soluzione più condivisa tra i doctores. Siamo di fronte a un’inversione di tendenza importante, se consideriamo che nell’opera di Rolando da Lucca, Accursio, Odofredo, Alberto Galeotti84 e tanti altri esponenti della scienza giuridica civile attivi fino a poco dopo la metà del XIII secolo, era stato sostenuto a chiare lettere il contrario : che le tasse patrimoniali e in primis la colletta potessero cioè gravare su tutti i beni immobili del territorio cittadino, anche se appartenenti a non cittadini o a non residenti85.

  • 86 Speculum iuris cum Ioannis Andreae, loc. cit., p. 423 : [...] quia Regium personam, Parma praedium, (...)
  • 87 Albericus de Rosate, Comm. in Dig. Nov., 234va : Sed quibus indicuntur munera mixta ? [...] Dic ut (...)

40Un’inversione che nel Trecento comincia ad essere motivata idealmente, sostenendo la superiorità della persona sulla cosa : la persona ha una dignità maggiore, spiega Giovanni d’Andrea, ed ha un effetto trascinante sulla cosa, idea in sostegno della quale cita un significativo passo del Digesto, in cui viene bollata come assurda la possibilità che l’uomo sia paragonato a un profitto86. Per questo, prosegue d’Andrea, se un individuo vive a Reggio e la sua terra è situata nell’area di Parma, le imposte sul suo patrimonio spettano a Reggio, non a Parma. Analogamente Alberico, per spiegare il dissenso di Dino del Mugello e Oldrado da Ponte († 1335) a una glossa che autorizzava l’imposizione da parte di una città di oneri cosiddetti « misti » (implicanti cioè sia un lavoro del corpo o della mente che un detrimento del patrimonio) a persone sottoposte a un’altra giurisdizione, afferma che, per quanto riguarda questo genere di obblighi, l’elemento personale, più prezioso, assorbe la parte meno preziosa dell’onere, rappresentata dalla componente reale87.

  • 88 Per una riflessione complessiva sullo sconfortante panorama della fiscalità comunale di inizio Trec (...)
  • 89 Cfr. le tante opinioni riportate in proposito da Alberico, Comm. in Dig. Nov., 235ra-236rb. Per una (...)

41Teorizzare il ritorno dalla res alla persona nel criterio di ripartizione delle imposte appare come il segnale di un fallimento delle profonde istanze di territorialità che per circa un secolo e mezzo aveva portato avanti la città. Un fallimento cui, tra le alte motivazioni, contribuisce in modo determinante la crescente sfiducia nell’estimo e nei sistemi impositivi idealizzati nell’epoca antecedente88. È un’impressione innegabile, che va però sfumata prendendo in considerazione due fattori : in primo luogo, anche se la colletta viene adesso classificata come un onere che grava sulla persona, mantiene l’originale carattere proporzionale, il principio fiscale più innovativo introdotto dai sistemi impositivi urbani di fine XII secolo, l’idea cioè per cui i contribuenti devono essere tassati proporzionalmente alle ricchezze che possiedono ; questo è il significato dell’espressione : munera que imponuntur personis ratione patrimonii. Il secondo aspetto importante è che, proseguendo una riflessione già ben avviata dalla dottrina precedente, i giuristi di fine Duecento e inizio Trecento approfondiscono la ricerca di causae di imposta che possano generare obblighi generali, imponibili a tutti i possessori, a prescindere dallo status di cittadini o forestieri. La guerra, le mura, più in generale le spese volte alla protezione e al miglioramento della vita della comunità sono motivazioni che – si ripete frequentemente – giustificano un’applicazione generalizzata dei tributi patrimoniali89.

42Se l’identificazione di causae di imposta eccezionali aveva principalmente risposto, alla fine del XII secolo, all’esigenza da parte dei governi comunali di tassare il patrimonio immobiliare ecclesiastico e aristocratico, sembra divenire il rimedio, circa un secolo dopo, per ovviare ai tanti problemi derivanti dall’alta mobilità fisica caratteristica dei contesti urbani, frutto di una intensificazione degli scambi economici ma anche dei conflitti politici e dei bandi di massa. Un rimedio non troppo efficace, a giudicare dalle contestazioni giudiziarie che riecheggiano nelle quaestiones disputatae e che traggono spesso spunto, come abbiamo visto, dal rifiuto opposto da un civis appartenente alla giurisdizione di una certa città, di pagare le imposte in un’altra per le terre che lì possiede.

43E se al centro viene posta la persona, cresce di conseguenza il rilievo che assumono i rapporti di discendenza, prima sostanzialmente aggirati da una logica fattuale che aveva orientato la politica fiscale, e non solo, del primo comune. Cresce l’importanza della dimensione naturale della cittadinanza, dell’origo come componente determinante per il legame di una donna o di un uomo con un luogo, anche per la tradizionale diffidenza che il pensiero giuridico medievale nutre nei confronti dell’artificio, della finzione, a scapito della natura.

  • 90 Gl. ad C. 1.1.1 : Quos] Arg. quod si Bononiensis conveniatur Mutinae, non debet iudicari secundum s (...)

44Se le cause di questo diverso orientamento vanno in buona parte cercate nella crescente conflittualità interna alla città, è vero che la plurisecolare tradizione di personalità del diritto, pur in un’epoca che da quella tradizione sta cercando di emanciparsi, continua almeno inconsciamente ad esercitare un’influenza sulla regolamentazione dei rapporti intercittadini. L’interazione tra diritti confliggenti del fiorentino e l’aretino, o del pisano e del lucchese, richiama alla mente le professiones iuris longobarde e romane i cui effetti ancora si fanno sentire con vigore in alcune realtà urbane duecentesche. Una delle prime glosse al Codice inglobate nella Magna Glossa di Accursio (C. 1.1.1) spiega come l’espressione secondo cui « l’Impero regna su tutti i popoli » vada intesa in senso relativo, perché il bolognese che viene convocato in tribunale a Modena non deve essere giudicato secondo il diritto modenese90, quasi appunto incorporasse nella sua persona la condizione giuridica del bolognese.

  • 91 Cfr., per es., il casus sulla l. Nemo (C. 3.21.2) segnalato da Soetermeer 1985, p. 760, in cui Gugl (...)
  • 92 Ibid., p. 760 in nota.

45È peraltro questo un modo di ragionare che i giuristi comunali esportano in altre regioni europee non solo per la circolazione della Glossa, ma in conseguenza del bando politico da cui molti di loro sono colpiti a Bologna e altrove. Si tratta di un tema trascurato dalla storiografia giuridica, che varrebbe la pena invece di investigare. Una suggestiva testimonianza in questo senso proviene dalla produzione di uno dei figli di Accursio, Guglielmo, il quale a metà degli anni Settanta del Duecento abbandona Bologna per la Francia meridionale e poi per la Spagna. Nei suoi casus si trovano senza soluzione di continuità classici casi controversi di cittadinanza che vedono protagonisti in modo ormai stilizzato bolognesi e modenesi91, e casi che testimoniano l’applicazione della stessa logica ai diritti consuetudinari spagnoli : così ad esempio quello di un cittadino di Zamora che si dà in adozione a un civis di Salamanca, o di una donna rapita nel territorio salamanchino e cognita poi in quello di Zamora92.

  • 93 Cfr. la valorizzazione dell’adlectio da parte di Bartolo da Sassoferrato, trascurata dalla scienza (...)

46Il bando politico è allo stesso tempo espressione del cambiamento che si consuma nelle realtà urbane della seconda metà del Duecento – con l’esaltazione dei legami familiari, la vittoria della pars sulla universitas – ma anche un fenomeno il cui impatto trasformerà profondamente le teorie di cittadinanza successive. Il flagello di bandi di massa, che colpiscono decine di migliaia di individui costretti ad abbandonare la città d’origine tra Due e Trecento, spinge verso un’emancipazione del pensiero giuridico Tre e Quattrocentesco dalla componente « naturale » della cittadinanza, e alla valorizzazione invece di aspetti artificiali e contrattualistici93, frutto della quotidiana contrattazione processuale di cittadinanze negate e recuperate.

  • 94 Cfr. Conte 2012, p. lxxxii-lxxxiv ; e Menzinger 2012, p. cxcix-cciii.

47Spinge anche i giuristi ad interrogarsi su una dimensione astratta di cittadinanza, che punti all’enucleazione dei diritti che un uomo mantiene anche se costretto all’esilio, primo tra tutti quello di non essere impunemente offeso e ucciso. Una cittadinanza per certi versi opposta a quella materiale e circoscritta di cui abbiamo finora parlato, a-territoriale e senza frontiere, sulla quale il mondo comunale avvia molto precocemente una riflessione, ispirata, sì, dal diritto romano, ma allo stesso tempo svincolata dal riferimento concreto dell’Impero. A partire dal XII secolo, i giuristi comunali cominciano ad usare espressioni come patria communis o patria universale per fare riferimento a ciò che oggi chiameremmo diritti civili – cioè del civis – i diritti di una persona libera a prescindere da dove viva94. Con lo stesso termine patria fanno contemporaneamente riferimento al posto materiale in cui un cittadino paga le imposte, ma anche a un concetto immateriale, una sorta di ideale senso di appartenenza, di condivisione dei diritti civili. Questa sovrapposizione che nel termine civis avviene tra una cittadinanza molto circostanziale e una ideale non sembra essere coscientemente teorizzata, analizzata e discussa prima della fine del Duecento, quando nei tribunali si comincerà a chiedere agli esperti di diritto, e loro a loro volta cominceranno a chiedersi nelle quaestiones : cosa significa che i banditi non sono più cives ? Cosa stanno perdendo ? Il diritto di vivere in un certo luogo, i diritti sui loro beni o la loro stessa incolumità ?

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Bibliographie

Agamben 2012 = G. Agamben, Opus Dei. Archeologia dell’ufficio. Homo sacer II.5, Torino, 2012.

Albericus de Rosate, Comm. in Cod. = Albericus de Rosate, Commentarii in primam Codicis partem, Venetiis, 1586 (rist. anast. Bologna 1979).

Albericus de Rosate, Comm. in Dig. Nov. = Albericus de Rosate, Commentarii in secundam Digesti Novi partem, Venetiis, 1585 (rist. anast. Bologna 1982).

Alberti Galeocti Margarita = Alberti Galeocti Margarita, in appendice allo Speculum iuris di Gugliemo Durante, Venezia, 1566, p. 170-195.

Bellomo 2000 = M. Bellomo, I fatti e il diritto tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII-XIV), Roma, 2000.

Bellomo 2008 = M. Bellomo, Quaestiones in iure civili disputatae : didattica e prassi colta nel sistema del diritto comune fra Duecento e Trecento, con contributi codicologici di Livia Martinoli in Appendice, Roma, 2008.

Bizzarri 1937 = D. Bizzarri, Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale, in F. Patetta, M. Chiaudano (a cura di), Studi di Storia del Diritto Italiano, Torino, 1937, p. 61-158.

Blanshei 2010 = S. R. Blanshei, Politics and Justice in Late Medieval Bologna, Boston, 2010.

Caprioli 1966 = S. Caprioli, Belvisi, Giacomo, in Dizionario biografico degli Italiani, 8, Roma, 1966, p. 89-96.

Cengarle 2006 = F. Cengarle, Immagine di potere e prassi di governo. La politica feudale di Filippo Maria Visconti, Roma, 2006.

Collavini (c.d.s.) = S. Collavini, « Iugum eius videbitur nobis suave ». Una lettura politica della prima versione (1195/97) della Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca, in corso di stampa per Studi Medievali.

Conte 2002 = E. Conte, Comune proprietario o comune rappresentante ? La titolarità dei beni collettivi tra dogmatica e storiografia, in Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 114-1, 2002, p. 73-94.

Conte 2012 = E. Conte, Rolando e il diritto pubblico nel XII secolo, in E. Conte, S. Menzinger, La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca, Fisco, politica, scientia iuris, Roma, 2012, Introduzione, cap. II.

Conte, Menzinger 2012 = E. Conte, S. Menzinger, La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca, Fisco, politica, scientia iuris, Roma, 2012.

Cortese 1958 = E. Cortese, Intorno alla « causa impositionis » e a taluni aspetti privatistici delle finanze medievali, in Annali di storia del diritto, 2, 1958, p. 111-186 (ora in Id., Scritti, a cura di I. Birocchi, U. Petronio, Spoleto, 1999, p. 155-232).

Cortese 1980 = E. Cortese, Per la storia di una teoria dell’arcivescovo Mosè di Ravenna (m. 1154) sulla proprietà ecclesiastica, in Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval canon law, Città del Vaticano, 1980, p. 117-155.

Cortese 1982 = E. Cortese, Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo, in Legge, giudici, giuristi (Cagliari, 1981), Milano, 1982, p. 93-148 (ora in E. Cortese, Scritti, a cura di I. Birocchi, U. Petronio, Spoleto, 1999, p. 691-746).

Crescenzi 2008 = V. Crescenzi, Per una semantica della necessitas in alcuni testi giuridici di ius commune, in A. Mazzon (a cura di), Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo, Roma, 2008, p. 263-290.

De Angelis 2011 = G. De Angelis, « Omnes simul aut quot plures habere potero ». Rappresentazioni delle collettività e decisioni a maggioranza nei comuni italiani del XII secolo, in Reti Medievali Rivista 12/2, 2011, p. 1-44 (url : http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/319; 19-4-2012).

De Vergottini 1941 = G. De Vergottini, Vicariato imperiale e signoria (1941), ora in Id., Scritti di Storia del diritto italiano, a cura di G. Rossi, II, Milano, 1977, p. 613-636.

Franciscus Accursii, ad D. 50.1.15 : Ordine] Casus = Digestum novum pandectarum iuris civilis tomus tertius, Lione, 1560, col. 1551.

Franciscus Accursii, ad D. 50.1.34 : Incola] Casus = Digestum novum pandectarum iuris civilis tomus tertius, Lione, 1560, col. 1561.

Franciscus Accursii, ad D. 50.1.37 : De iure] Casus = Digestum novum pandectarum iuris civilis tomus tertius, Lione, 1560, col. 1563.

 Franciscus Accursii, ad D. 50.1.38 : Imperatores] Casus = Digestum novum pandectarum iuris civilis tomus tertius, Lione, 1560, col. 1564.

Gl. ad C. 1.1.1 = Codicis Iustiniani … Libri novem priores, Lione, 1560, col. 11.

Gl. ad l. Asumptio (D. 50.1.6) = Digestum novum pandectarum iuris civilis tomus tertius, Lione, 1560, col. 1549.

Gl. ad D. 50.1.34 = Digestum novum pandectarum iuris civilis tomus tertius, Lione, 1560, col. 1561.

Guglielmo Durante, Speculum iuris = Gulielmi Durandi episcopi Mimatensis Speculum iuris, cum Ioannis Andreae, Baldi, reliquorum [...] doctorum visionibus hactenus addi solitis, Pars III et IV, Francofurti, 1612.

Guido da Suzzara, q. 133 = Guido da Suzzara, Quaestio de statuto civitatis scutiferis applicando vel non (classificata come « quaestio 133 » nel Progetto Irnerio, http://irnerio.cirsfid.unibo.it/browser/109/230r/: 31/1/2013), Collegio di Spagna, Ms 109, 230r.

Kantorowicz 1951 = E. Kantorowicz, Pro patria mori in Medieval Political Thought, in The American Historical Review, 56, 1951, p. 472-492.

Kirshner 1973 = J. Kirshner, « Civitas sibi faciat » : Bartolus of Sassoferrato’s doctrine on the making of a citizen, in Speculum, 48, 1973, p. 694-713.

Kirshner 1974 = J. Kirshner, « Ars imitatur naturam » : a consilium of Baldus on naturalization in Florence, in Viator. Medieval and Renaissance Studies, 5, 1974, p. 289-331.

Kirshner 2004 = J. Kirshner, Genere e cittadinanza nelle città-stato del Medioevo e del Rinascimento, in G. Calvi (a cura di), Innesti. Donne e genere nella storia sociale, Roma, 2004, p. 21-38.

Kirshner 2005 = J. Kirshner, Baldo degli Ubaldi’s Contribution to the Rule of Law in Florence, in C. Frova et al. (a cura di), VI Centenario della morte di Baldo degli Ubaldi 1400-2000, Perugia, 2005, p. 313-64.

Mazzanti 2003 = G. Mazzanti, Guglielmo d’Accursio, in Dizionario biografico degli Italiani, 60, 2003, p. 773-775.

Menant 1992 = F. Menant, Lombardia Feudale. Studi sull’aristocrazia padana nei secoli X-XIII, Milano, 1992.

Menzinger 2005 = S. Menzinger, Fisco, giurisdizione e cittadinanza nel pensiero dei giuristi comunali italiani tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo, in Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 85, 2005, p. 36-73.

Menzinger 2006 = S. Menzinger, Giuristi e politica nei Comuni di Popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto, Roma, 2006.

Menzinger 2012 = S. Menzinger, Verso la costruzione di un diritto pubblico cittadino, in E. Conte, S. Menzinger, La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca, Fisco, politica, scientia iuris, Roma, 2012, Introduzione, cap. III.

Menzinger 2013 = S. Menzinger, Guglielmo d’Accursio, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (sec. XII-XX), a cura di E. Cortese, I. Birocchi, A. Mattone e M. Miletti, 2 vol. , Roma, 2013, I, p. 1086-1087.

Milani 2002 = G. Milani, La memoria dei rumores. I disordini bolognesi del 1274 nel ricordo delle prime generazioni : note preliminari, in R. Delle Donne, A. Zorzi (a cura di), Storia e memoria. Studi in onore di Arnold Esch, Firenze, 2002, p. 271-93.

Milani 2003 = G. Milani, L’esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo, Roma, 2003.

Orestano 1965 = R. Orestano, L’assimilazione canonistica degli enti ecclesiastici ai pupilli e la sua derivazione romanistica, in Études d’histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, II, Paris, 1965, p. 1353-1357.

Prosdocimi 1960 = L. Prosdocimi, Alberico da Rosate, in Dizionario biografico degli Italiani 1, 1960, p. 656-7.

Quaglioni 1989a = D. Quaglioni, « Tiranno » e « tirranide » nel commento a C. 1.2.16 di Alberico da Rosciate (c. 1290-1360), ora in Id., « Civilis sapientia ». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed Età Moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno, Rimini, 1989, p. 14-34.

Quaglioni 1989b = D. Quaglioni, Legislazione statutaria e dottrina della legislazione : le « quaestiones statutorum » di Alberico da Rosciate, in Id. ; « Civilis sapientia ». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed Età Moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno, Rimini, 1989, p. 35-75.

Roffredi Beneventani Libelli iuris civilis = Roffredi Beneventani Libelli iuris civilis, ed. in Corpus Glossatorum iuris civilis, VI.1, Torino, 1968.

Semeraro 2013 = M. Semeraro, Martino del Cassero da Fano, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (sec. XII-XX), a cura di E. Cortese, I. Birocchi, A. Mattone e M. Miletti, 2 vol. , Roma, 2013, II, p. 1291-92.

Soetermeer 1983 = F. Soetermeer, Recherches sur Franciscus Accursii. Ses Casus Digesti Novi et sa répétition sur la loi Cum pro eo (C. 7.47 un.), in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 51, 1983, p. 3-49.

Soetermeer 1985 = F. Soetermeer, Un professeur de l’Université de Salamanque au XIIIe siècle, Guillaume d’Accurse, in Anuario de Historia del Derecho Español, 55, 1985, p. 753-765.

Storti Storchi 2007 = C. Storti Storchi, Scritti sugli statuti lombardi, Milano, 2007.

Todeschini 2011 = G. Todeschini, La reputazione economica come fattore di cittadinanza nell’Italia dei secoli XIV-XV, in I. L. Sanfilippo, A. Rigon (a cura di), Fama e publica vox nel Medioevo, Roma, 2011 (Ascoli Piceno 2009), p. 103-118.

Vallerani 2013 = M. Vallerani, Logica della documentazione e logica dell’istituzione. Per una rilettura dei documenti in forma di lista nei comuni italiani della prima metà del XIII secolo, in G. Gardoni e I. Lazzarini (a cura di), Notariato e medievistica. Per i cento anni di Studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli (Mantova 2-3 dicembre 2011), Roma, 2013.

Vallerani (c.d.s.) = M. Vallerani, Ursus in hoc disco te coget solvere fisco. Evasione fiscale, giustizia e cittadinanza a Bologna fra Due e Trecento, in Credito e cittadinanza nell'Europa mediterranea dal Medioevo all'Età Moderna (Asti, 8-10 ottobre 2009), in corso di stampa, p. 41-53.

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Notes

1 Bellomo 2008.

2 La quaestio è riportata per esteso da Albericus de Rosate, Comm. in Cod., ad C. 3.15.1, 154ra : Sed quaero pulchram et utilem quaestionem et eam habes in libro quaestionum disputatam q. 217 quam disputavit dominus Iacopus de Belviso : Florentinus commisit homicidium in civitate Bononie et ibidem de crimine accusatus, ex contumacia bannitus fuit ad poenam capitis imponendam [...] Accusatur de eodem delicto Florentiae, queritur utrum possit non obstante dicto banno ; per altri riferimenti nella dottrina trecentesca, cfr. Bellomo 2008, p. 164 in nota ; per le date di Iacopo da Belvisio a Perugia, cfr. Caprioli 1966.

3 Sull’importanza degli obblighi militari per la costruzione dell’identità di civis, cfr. Vallerani 2013, § 5.

4 Sullo studio dei doveri, oltre che dei diritti, di cittadinanza cfr. quanto afferma Kirshner 2004, p. 23.

5 Cfr. De Angelis 2011, p. 32-33.

6 Bellomo 2008, p. 53 (su cui cfr. Albericus de Rosate, Comm.in Dig. Nov., ad D. 49.4.1.5, 213rb) : Capitaneus antiani et consules et totum consilium Bononie statuit quod omnes homines civitatis Bononie et districtus a xviii. annis supra usque ad lxx. annos teneantur ire ad exercitum Plumarerii vel Savignani vel Furlimi et inde se non separare sine licentia domini potestatis, et qui contra fecerit non possit esse de aliquo consilio nec habere aliquod officium et in suis causis peccuniariis non reddatur ei ius usque ad quinquennium et pro cive non habeatur.

7 Cfr. Mazzanti 2003 e Menzinger 2013.

8 La missione contro almeno due (Forlì e Savignano) delle tre località menzionate nella quaestio da Guglielmo fu al centro di scontri roventi tra le fazioni bolognesi negli anni 1271-1274 : per Forlì, cfr. Milani 2002, p. 276-277 ; per Savignano, cfr. Menzinger 2006, p. 239-242.

9 Cfr. Milani 2003, p. 292-295, in particolare p. 293, n. 5.

10 Bellomo 2008, p. 53 : Contingit quod Titius egit contra Seium [...] ex causa dotis vel alia et condempnatus est Seius. Nunc petit Titius ut sententia executioni mandetur. Seius obicit Titio et dicit : « Tu non fuisti in tali exercitu ». Queritur an post sententiam hoc possit obici et sic impediat executionem sententie.

11 Sulla condizione degli scutiferi, cfr. Menant 1992, p. 277-294.

12 Guido da Suzzara, q. 133, il cui incipit è edito da Bellomo 2008, p. 584-5 : Questio talis est. Tale statutum est in civitate quod si aliquis percuteret de nocte civem cum cultello quod puniatur in C. vel percussit quis scutiferum alicuius civis. Modo dicit scutifer : « Ego sum civis et debet habere locum in me statutum ». Dicit adversarius : « Non est verum, quia tu non solvis hic munera civitatis ». Queritur quid iuris.

13 Collegio di Spagna, Ms 109, 230r : Solutio : salvo preiuditio melius sentientis, darem illa privilegia que habent cives et eorum scutiferis ratione habitationis ; alia privilegia ratione subeundi munera civitatis non darem et maxime ut non invitetur quis ad malefitium.

14 Menzinger 2005.

15 Kantorowicz 1951.

16 Cfr. Conte, Menzinger 2012, Summa in tit. C. 11.48, § 230, p. 381 : Colligitur ex predictis honorem exhibendum civitati a suo vico, eo quod in civitate sit depositio facienda : nec mirum, quia est eius patria, ut ff. ad munic. l. Qui ex. (D. 50.1.30), et in ea relevat tributa, ut C. de exact. tribu. l. ult. (C. 10.19.8), et ff. de cens. l. Forma (D. 50.15.4.2). Per altri usi di patria in stretta connessione ai munera, cfr. ibid., Summa in titt. C. 10.39, § 74 (qui Rome profitetur tamquam in sua patria excusationem ab aliis patrie muneribus meretur, ut ff. de excuss. mu. l. Eos (D.50.5.9) ; C. 10.48, § 30 (Idem in frumentariis negotiatoribus et in eis qui Rome subeunt munera ut excusentur tamquam si in sua patria profiteantur) ; C. 10.64, § 18 (che racchiude una citazione di Pillio da Medicina : In summa illud notandum est quod ea que desponsata est, ante contractas nuptias suum non mutat domicilium, sed ob id non apud sponsi incolatum, sed in sua patria munera sustinebit, ut ff. ad munic. l. Ea que desponsata (D. 50.1.32) py.) ; C. 11.58, § 19 (Deferenda quidem sunt predia ubi possidentur et a quo possidentur, ut ff. e. l. Forma (D. 50.15.4). Licet enim ego Rolandus Lucanus in Pisano foro possideam, tamen non Luce, que est mea patria, sed Pisis, ubi fundum possideo, in censum deferre debeo).

17 Cfr. Conte, Menzinger 2012, Summa in tit. C. 10.24, §§ 3-4, p. 85 ; l’accostamento ai provinciales è rafforzato dal contenuto della legge romana (C. 12.61.2) che Rolando cita in sostegno dei diritti della rusticana plebs extra civitates posita, in cui si fa riferimento agli abusi fiscali subiti dai provinciali.

18 Cfr. Pillio da Medicina, citato da Rolando da Lucca nella sua Summa Trium Librorum al tit. C. 10.39, § 19 (Conte, Menzinger 2012, p. 122) : Et quidem proprie dicuntur municipes, idest muneris participes, in civitate recepti ut munera nobiscum facerent. Abusive vero dicuntur et municipes cuiusque civitatis cives, ut ff. e. l. i. (D. 50.1.1.1), et ff. de v. sig. l. Munus (D. 50.16.18).

19 Cfr. Vallerani 2013, § 5c.

20 Cfr., per es., la quaestio dibattuta da Bartoluccio de Pretis (XIII ex.), dove si prende in esame il caso di chi, sottrattosi al pagamento della colletta, venga offeso e accusi l’aggressore : come deve comportarsi il giudice, considerata l’esistenza di una prima riformagione in cui è sancita l’esclusione dalla protezione giudiziaria per chi non paghi, e una posteriore, invece, che restituisce i diritti a chi paga una <nuova> colletta ? (Reformatum fuit per commune Bononie quod cessantibus infra mensem solvere collectas iam impositas non reddatur ius in causa civili vel criminali. Contingit quod ille cessavit solvere fuit offessus et porrexit accusationem. Iudex procedebat in accusatione. Dum procedebat, alia reformatio facta est quod omnes solventes collectas impositas sint liberati ab omnibus penis reformationis, primo offenso solvente. Queritur qualiter iudex habet proferre sententiam : Bellomo 2008, p. 143). In un’altra quaestio, Iacopo Bottrigari (1274-1348) si chiede invece se il giudice che stia conducendo una inquisitio su un certo reato debba sospenderla qualora l’offeso non paghi la colletta (Statuto cavetur quod ei qui non solveret collectas non reddatur ius in aliqua causa civili vel criminali in agendo vel defendendo. Accidit quod non solventi collectas illata est iniuria de qua cum posset aliquis iudex inquirere officio suo inquisivit. Opponitur quod debet siliere inquisitio quia iniuratus est qui non solvit collectas : Bellomo 2008, p. 400 ; cfr. anche ibidem, p. 222, per una quaestio su un tema simile dibattuta da Raniero Arsendi nel 1327 : Lege municipali civitatis cavetur quod quicumque cabellam salis non solverit usque ad decennium neque in causis civilibus neque in criminalibus audiatur). Per il graduale inquadramento dell’evasione nella sfera del penale della giustizia cittadina, cfr. Vallerani (c.d.s.), p. 50-53.

21 Sul genere letterario dei casus – commenti dotti a parti del Corpus iuris che abbondano di riferimenti (notabilia) alla realtà coeva – e l’uso che ne fece Francesco d’Accursio, cfr. Soetermeer 1983.

22 Cercherò di dimostrarlo nelle note seguenti mettendo a confronto alcuni passi di Francesco con le summae di Rolando e di Pillio.

23 Cortese 1982, p. 131-133. Sull’importanza del suggerimento di Cortese e l’attribuzione invece a Rufino dei Principi da parte di F. Soetermeer, cfr. Conte, Menzinger 2012, Introduzione, I.1, p. xxii-xxiii.

24 Franciscus Accursii, ad D. 50.1.37 : De iure] Casus. Si una civitas cum alia civitate eiusdem provinciae litigat pro quodam cive, quem quaelibet civitas dicit suum et non alterius civitatis, et de hoc cognoscet praeses provinciae earum ; si autem he civitates sunt de diversis provinciis, tunc cognoscet praeses sub qua est civitas quae convenitur ; et hoc etiam divus Hadrianus rescripsit in quadam foemina nupta viro alterius civitatis quam ipsa esset ut conventa nunc respondeat in foro viri. Secus si non legitimo viro esset coniuncta, quia non sequitur forum viri ut hic in fine lege habes. Item libertus subit munera ubi patrona nata fuit. Item ubi habet domicilium libertus Fr. L’impostazione e gli esempi, benché indubbiamente ispirati dalla costituzione di Callistrato che Francesco sta commentando, echeggiano le parole della Summa di Rolando da Lucca al titolo De municipibus et originariis (C. 10.39) : Quid autem si Lucani consules mei aliquem cogant ad munera Lucane civitatis et ille se negat inde incolam esse, immo opulentissime et felicissime civitatis et fontis iustitie et populose Bononie oriundum ? Equidem talis cognitio non examine presidis Romanie, sub cuius cura est Bononia, sed sub preside Tuscie, sub cuius cura Luca est, fieri debet, sicut et in muliere dicitur aliunde orta et alibi nupta, ut ff. e. l. De iure (D. 50.1.37), quasi hoc contingat ratione presentis possessionis, eo quod Luce inveniatur habitare, et ibi debeat respondere ; et convictus quod ibi sit incola, cogatur quousque discedat munera ibi subire, sed munere peracto renuntiet, ut C. de incol. l. i. (C. 10.40.1) et ff. e. Incola (D. 50.1.34). Sed instructus duobus locis equaliter et tam hic quam ibi habitet et animus eius aliter non apparet utrobique munera capiet : Conte, Menzinger 2012, p. 129.

25 Franciscus Accursii, ad D. 50.1.34 : Incola] Casus. Civis Bononiensis ex iure domicilii cum esset ei aliquod munus nuntiatum, ut illud subeat, puta ut collectam solvat, vult nunc desinere civis esse et Mutinam se transferre. Dicitur quod non potest renuntiare domicilio quod hic habet nisi munere ei iniuncto prius completo. Fr. Le parole del Casus riecheggiano quelle della Summa di Rolando per il quale, se qualcuno veniva trovato ad abitare a Lucca, ibi debeat respondere ; et convictus quod ibi sit incola, cogatur quousque discedat munera ibi subire, sed munere peracto renuntiet, ut C. de incol. l. i. (C. 10.40.1) et ff. e. Incola (D. 50.1.34) : Conte, Menzinger 2012, p. 129. Francesco traduce con munus nuntiatum l’originaria espressione del Digesto muneribus publicis destinatus, sulla quale una glossa interviene esplicitamente (Gl. ad D. 50.1.34, destinatus] per impositionem, nam et ante est destinatus tamen potest discedere quando vult [...] Item quod si erat destinatus per hoc quod fecerat aestimum ? Videtur idem ut argu. C. de censi. et censio. et exaequato l. fin. in princ. lib. xi. (C. 11.58.7 in princ.) ; è possibile che tale glossa fosse stata influenzata dalle idee di Pillio da Medicina sul cambio di residenza, citate da Rolando nella sua Summa in tit. C. 10.40, § 36 (Mutare potest domicilium quilibet propria voluntate, et de una civitate ad aliam transire nisi iam publicis muneribus sit destinatus) e in tit. C. 10.64, § 17 (Apud incolatum inquam mariti, non apud originem propriam, muneribus femine fungi debent nisi iam pervente fuerint, idest muneribus publicis destinate).

26 Cfr. Franciscus Accursii, ad D. 50.1.15 : Ordine] Casus. Si Bononiensis causa evitandorum munerum ficticie vendidit praedia sua alicui, dicitur quod praedia confiscantur. Item venditor pretium sibi solutum fisco cogitur assignare. Item Bononiensis si patiatur se adoptari ab aliquo mutinense remanet civis de Bononia et efficitur de Mutina ratione patris adoptivi et cum emancipatur ab adoptante, non durat filius nec est amodo civis de Mutina [...] Franc.

27 Un’idea ben presente in Rolando da Lucca, il quale, per sancire l’obbligo di sottostare ai munera del residente a Lucca ma originario di Bologna, afferma : quasi hoc contingat ratione presentis possessionis, eo quod Luce inveniatur habitare, et ibi debeat respondere (Conte, Menzinger 2012, p. 129).

28 Sui giuristi qualificabili come moderni, i loro gusti scientifici e i caratteri della loro produzione, cfr. Bellomo 2000, p. 529-65, 596-600.

29 Kirshner 2005.

30 Milani 2003.

31 Sulle cui posizioni politiche cfr., tra gli altri, Menzinger 2006, ad indicem, e, più recentemente, Blanshei 2010, ad indicem.

32 Questio talis est. Titius origine mutinensis in civitate Bononie integre existente et parte non expulsa fecit se civem bononiensem, hoc pacto quod nollet collectam neque alia munera debeat subire. Postea, ut omnibus patet, pars Lambertaziorum est expulsa de civitate Bononie. Imponuntur magne et maxime collecte cuilibet bononiensis civitatis : Bellomo 2008, p. 61.

33 Ibid. : Videtur aliis quod dictus mutinensis est dives et habet magnas et amplas possessiones in civitate Bononie et districtu. Volunt cives et commune istius civitatis quod ipse cum aliis civibus debeat collectas et alia munera subire. Ad deffensionem propri incollatus predictus Titius vult se deffendere, ne teneatur collectas et alia munera subire ex forma predicti dudum initi pacti fecit se civem et incolam predicte civitatis. Modo queritur an ex forma pacti possit se defendere vel teneatur pacto non obstante collectas et alia munera.

34 Bellomo 2008, p. 62. Che questa sia stata la solutio di Alberto di Odofredo è testimoniato da una additio di Giovanni d’Andrea allo Speculum iuris di Guglielmo Durante che riporta il medesimo parere del giurista bolognese : Speculum iuris, lib. IV, p. III, de censibus, exactionibus et procurationibus, p. 423b, l.2] Per hanc legem.

35 Albericus de Rosate, Comm. in Dig. Nov., 243rb (D. 50.6.2), dove la quaestio è riportata per esteso ed esplicitamente ricondotta a Martino da Fano, Pace di Pace e Alberto Galeotti. Nell’incipit riportato da Alberico, benché non siano menzionate le fazioni, il caso è comunque connesso a una situazione di guerra : Facit lex ista ad questionem « Quidam mutinensis receptus fuit in civem bononiensem eo pacto quod non solveret collectas ; contingit collectas imponi ratione guerrae quae tunc non erat, an teneatur solvere ? ». Sulla biografia di Martino, cfr. Semeraro 2013.

36 Guido de Suça. prolixe tractavit hunc casum loquens de consuetudine que fuit longissimo tempore in civitate servata, quod de alieno districtu venientes ad habitandum in ipsa civitate [...] liberi et immunes essent ab oneribus et exactionibus cuiuscumque speciei. Pone quod hec verba sunt largissima : quidam habitantes in Villa Sancti Iohannis fruebantur hoc pro privilegio ; [...] fecit civitas statutum quod habitatores Sancti Iohannis debeant facere et conferre ad quoddam laborerium quod ibi fit per Commune, non obstante aliquo privilegio. Queritur : an illis per consuetudinem liberis preiudicet hoc statutum ? Determinavit pro illis privilegiatis per consuetudinem, quibus iam ius quesitum erat consuetudinis vigore, quod eis invitis auferre non potuit (Speculum iuris cum Ioannis Andreae [...], loc. cit., p. 423b).

37 Il parere di Dino, il quale si sarebbe espresso contro la possibilità di esenzione dalla colletta in condizioni di guerra e necessitas, è ricordato anche da Giovanni d’Andrea (ibidem).

38 Albericus de Rosate, Comm. in Dig. Nov., 243rb-243va : Sed dic quod tenetur <solvere collectas> quia videtur excusari ab his tantum que ex voluntate extra ordinem imponuntur [...] sed, si ex necessitate, non videtur excusari, ut C. ut nemini licet in emptione specierum se excusare l. prima libro decimo (C. 10.27.1), ubi dicit propter necessitatem exponit Glos. scilicet guaerre et famis [...] Pro ista opinione Dynus facit quia videtur quod tale pactum factum non teneat quod ut civis recipiatur et munera recipiatur.

39 Ibid., 243va : Nam hoc operari non posset prescriptio, C. de operibus publicis (C. 8.11.6) et de prescriptio. 30 anno. l. Comperit (C. 7.39.6), item nec rescriptum principis, ut eo. tit. de operibus publicis l. Omnes (C. 8.11.12), ergo multo minus valet pactum (per actum nell’ed.) quod minus potest quam prescriptio […] quia pactum est minus potens quam rescriptum.

40 Ibid. : Alias enim ista citadantia nudum nomen haberet sine effectu, si munera civium sustinere non deberet, quod est contra ius, ut C. de nudo iure quiritum to. (C. 7.25.1). Alterum enim de duobus sequeretur : vel quod citadantia non valeret si ex pacto detraheretur tantum effectus, scilicet munerum prestatio [...], aut illud pactum tanquam inutile vitaretur et citadantia cum suo effectu munerum.

41 Ibid. : Et si dicatur : licet non solvat collectam sustinebit alia onera et sic citadantia effectu non carebit ? Respondeo : quod si pactum in collecta servari deberet eadem ratione et si fieret in omnibus aliis et sic citadantie effectus tolleretur arguendo de parte ad totum [...] ; enim conventio non est legitima gaudere lucro et beneficio citadantie et onera recusare [...] ergo nec citadantia acquiri sine onere quod sustinent alii cives, quia turpis est pars que suo non congruit universo, ar. supra de usuc. l. Eum qui edes (D. 41.3.23 pr.).

42 Ibid. : Quid enim prodesset talis civis qui perpetuo inutilis esset ? [...] Sicut nec ecclesiae, quae civitati aequiparatur, potest predium inutile dare, in Auth. de ali. et emph. § Si vero (Nov. 120.9), sic nec civitati civis inutilis ; et quod civitas et ecclesia aequiparentur probatur C. de sacrosan. eccle. l. fi. (C. 1.2.23). Sull’equiparazione della civitas all’ecclesia, cfr. Orestano 1965 ; e Conte 2012, p. cxx-cxxii.

43 Sui più generali nessi tra reputazione economica e dinamiche dell’inclusione, cfr. Todeschini 2011.

44 Speculum iuris, loc. cit., p. 423 : Item pone : quaedam vicinia habet puteum vel clibanum vel porticum communem quae eget refectione vel purgatione : nunc quidam ex vicinis, volens evitare collectionem sive collectam, vult renunciare usui et commodo illius ; queritur, an possit ? Videtur quod propterea non evitabit […] nec privilegio dignitatis se potest aliquis excusare [...] Collectio enim non sit propter personam sed propter domum : nec est a persona sed a domo facienda ; [...] unde debet solvere etiam si ad aliam se transferat civitatem [...] Ratio enim quare debet solvere est utilitas. Nè, prosegue Guglielmo, possono essere opposte una serie di costituzioni romanistiche secondo le quali non si può costringere un individuo a riparare la sua casa se la vuole mandare in rovina, perchè in questo caso l’individuo non vuole rinunciare alla casa ma all’uso del pozzo. In conclusione : dicendum est ergo quod cogendus sit conferre etiam si velit usui renunciare, nisi forte velit domum pro derelicta habere : [...] tarda enim est renunciatio cum iam habuit utilitatem.

45 Cfr. anche lo stretto nesso tra case dei membri di un villaggio e beni comuni nella quaestio della prima metà del Duecento esaminata da Conte 2002, p. 85-87 ; o il legame che, circa un secolo prima, l’arcivescovo di Ravenna Mosè aveva instaurato tra beni di una comunità di monaci e mura del loro convento : Cortese 1980.

46 Cfr. supra, § Gradualità dello status di civis.

47 Franciscus Accursii, ad D. 50.1.38 : Imperatores] Casus. […] Item cum quaeritur an quis sit municeps huius civitatis, inspicitur an hic habeat domum et similia, non sufficit quod Bononiensis vocatur. L’idea figura in termini non tanto diversi già in Rolando da Lucca, il quale anche non reputa condizione sufficiente autodefinirsi cittadino di una certa città per esserlo, e vede nella casa una componente determinante per definire il legame di un individuo con la città (Summa in tit. C. 10.39, §§ 59 e 69, in Conte, Menzinger 2012, p. 127, 129) : Sic et sue domus marmora illi demum civitati quis potest legare in cuius territorio possidentur, ut ff. del. i. l. Cetera § Si duobus (D. 30.41.4) ; transfertur domicilium non nuda contestatione, sed re et facto, ut ff. e. l. Domicilium (D. 50.1.20) [...] ‹69.› In summa notandum est ex ipsis rebus probationes sumi oportere ut, quis civis dicatur, non enim sufficit quem Lucensem vocari ut propterea sit civis Lucanus, ut ff. e. l. ult. § penult. (D. 50.1.38.5).

48 Per esempi risalenti, Bizzarri 1937 ; per fonti e riflessioni sulle norme fiorentine che facevano della casa un requisito obbligatorio e condizionante per le concessioni di cittadinanza trecentesche : Kirshner 1974, p. 294-99.

49 Cortese 1958, p. 183 che discuto approfonditamente in Menzinger 2012, cap. III.2, p. clii e ss.

50 Accursio aveva assunto una posizione contraria, che viene ancora ricordata e condivisa da Alberto Galeotti : Sed pone quod universitas fecit actum cuidam rustico de collatione non petenda, nunquid valet ? Et notat Accursius quod non, C. de decur. l. Vacuatis lib.x.(C. 10.32.19) : Margarita Alberti Galeocti, cap. xxx, De muneribus, honoribus, collectis et huiusmodi et iis quae circa ea versantur et fiunt, p. 164-166.

51 Cfr. Menzinger 2012, p. cxxv-ccxvii.

52 Su cui cfr. Bizzarri 1937.

53 Per il lucchese che ha terre nel territorio pisano, il riferimento è al caso discusso da Rolando da Lucca in Summa in tit. C. 11.58, § 19, in Conte, Menzinger 2012, p. 403 : Deferenda quidem sunt predia ubi possidentur et a quo possidentur, ut ff. e. l. Forma (D. 50.15.4). Licet enim ego Rolandus Lucanus in Pisano foro possideam, tamen non Luce, que est mea patria, sed Pisis, ubi fundum possideo, in censum deferre debeo ; per l’aretino che ha terre nel contado fiorentino e il fiorentino che ha terre nel contado pisano, il riferimento è a due quaestiones discusse da Francesco d’Accursio (i cui incipit sono editi da Bellomo 2008, rispettivamente p. 635-636 e 298) : 1) Quidam de Aretio habebat quasdam possessiones in comitatu florentino. Modo florentini volunt eum extimare pro illis possessionibus quas habet Florentie. Iste aretinus dicit quod non debet Florentie extimari quia pro omnibus suis bonis que habet solvit Aretio. Queritur quid iuris. 2) Quidam florentinus habet possessiones in comitatu pisano. Commune pisanum vult quod ille florentinus solvat Pisis datium et factiones pro possessionibus illis. Florentinus dicit quod solvere non tenetur quia solvit Florentie. Queritur quid iuris ; il caso del cittadino di Perugia con terre nel contado di Todi è discusso da Iacopo di Belviso in una quaestio del 1323 (il cui incipit è edito da Bellomo 2008, p. 37-38) : [...] Queritur tertio an civitas tudertina in Italia constituta civi perusino possit collectas imponere pro possessionibus quas habet in territorio tudertino vel etiam ipsis possessionibus ex aliquo iure vel consuetudine vel prescriptione ; il caso del reggiano con terre nella diocesi di Parma è posto da Alberto Galeotti, Margarita, cap. xxx, De muneribus etc., ed. cit., p. 165a, e ripreso da Guglielmo Durante, Speculum iuris, loc. cit., p. 422b : Pone Reginus habet praedium in diocesi Parmae, nunquid tenetur ad collationem in civitate Parma ? Respondeo : patrimonialia munera debet in civitate Parmae subire, non personalia.

54 La quaestio relativa alla cappella in cui si debbano registrare i cives è dibattuta da Iacobo Buttrigari forse nel 1317, e va segnalata per estensione e ricchezza di argomenti affrontati : si legge per intero nel MS di Olomuc C.O.40, ff. 2ra-vb, ora disponibile nella versione digitalizzata a cura di Lucia Sorrenti nel sito http://mosaico.cirsfid.unibo.it, e l’incipit è edito da Bellomo 2008, p. 332-333, Quaestiones : [...] Accidit quod quidam habens originem propriam et paternam in una cappella, extimum et habitacionem habet in alia. Queritur in qua cappellarum, vel in utraque, vel in neutra teneatur se facere describi ; il problema dibattuto nella quaestio è ripreso e approfondito successivamente da Bartolo da Sassoferrato : Kirshner 1973, p. 705-8. La quaestio sulle due case comunicanti site a metà tra due quartieri è discussa da Alberto di Odofredo a Bologna nel 1283, ed è riportata per esteso da Alberico da Rosciate in Comm. in D. 50.1.27.2, 229rv (l’incipit in Bellomo 2008, p. 69-70) : Quidam bononiensis [...] habet duas domos coniunctas, unam in quarterio Porte Sancti Proculi, aliam in carterio Porte Ravennatis [...] Modo queritur cum quo carterio honera debeat subire vel quid iuris sit.

55 Quaestio anonima parzialmente edita da Bellomo 2008, p. 205-206 (con bibliografia ivi connessa) : […] Accidit quod quidam oriundus de Bononia habens ibidem possessiones et bona, in Padua, ubi domicilium habebat et morabatur, per inquisitores paduanos de heresi est condempnatus. Modo queritur utrum dicta bona bononiensia ad commune, officium et officiales bononienses an vero ad commune et officium paduanos debeant pertinere.

56 Albericus de Rosate : Comm. in Dig. Nov., 233rb-va (D. 50.4) : Super Rubrica. Quia ista materia munerum in iure diffusa est, et continua et dubia et sparsim tradita per glossam et doctores, et ideo eam hic per modum cuiusdam summae plene tradere decrevi. Giunto a parlare delle imposte patrimoniali, torna a sottolineare il disaccordo in materia della comunità scientifica : in hoc enim, ut ex predictis patet et infra patebit, multum videntur variare doctores et glossa (ibid., 235rb).

57 Cfr. nota precedente ; per fare riferimento alla sezione in cui parla dei munera patrimonialia – cui è dedicata gran parte di questa sorta di Summa – usa invece il termine tractatus : Nunc restaret videre de muneribus patrimonialibus sed hoc omitto propter eorum longum tractatum et dicam de mixtis, postea subiiciam de ipsis patrimonialibus (ibid., 234va).

58 Ibid., 233va : et de ista materia vide quod not. per Galeotum in Margarita hoc eodem titulo de muneribus et honoribus, in Speculum de censibus, § Nunc dicendum restat, et per Goffredum et Hostiensem in summa eodem titulo, et per Speculum et no. eodem titu. ca. Non minus et cap. Adversus, et per Roffredum in libro de angariis et perangariis – de quo etiam dixi C. de sacrosan. eccle. lege Neminem angariis – et per eundem Roffredum de officio iudicum per quod subvenitur illis quibus imponitur collecta ultra vires, et de hoc etiam aliquid tetigi C. de iurisd. omn. iudi. l. finali, et in Summa Trium Librorum Codicis de municipibus et originariis et de incolis et aliis pluribus titulis sequentibus.

59 Alberti Galeocti Margarita, cap. xxx, De muneribus, honoribus, collectis et huiusmodi et iis quae circa ea versantur et fiunt, p. 164-166.

60 Roffredi Beneventani Libelli iuris civilis, pars V, De officio iudicis, §§ De angariis, De perangariis, p. cxviab, e § De officio iudicis per quod subvenitur illis quibus imponitur ultra vires, p. cxviiab.

61 Questa convinzione si basa sull’assenza di un’altra Summa Trium Librorum circolante all’epoca di Alberico e sulla rispondenza dei richiami di Alberico al testo di Rolando, che almeno in un’occasione è citato alla lettera : cfr. ibid., 235va, dove Alberico afferma Haec etiam opinio videtur innuere in Summa Trium Librorum, C. de muneri. patrimonial., ultra medium, versic. « Accipitur pro », corrispondente, nell’edizione odierna, a Summa in tit. C. 10.42, § 66 (Conte, Menzinger 2012, p. 153).

62 Cfr. Conte 2012, p. cv-cxxiv.

63 Ibid., p. cix-cxx.

64 Per una contestualizzazione storica dei Caesariani di Rolando nel quadro politico toscano di fine XII secolo, cfr. l’interessante interpretazione che avanza Collavini (c.d.s.).

65 Cfr., oltre al classico studio di De Vergottini 1941, Quaglioni 1989a, p. 16-17. L’interesse della dottrina trecentesca per il XII secolo e per l’estensione delle concessioni imperiali nella pace di Costanza è stato ricostruito a fondo, con riferimento ad Alberico, da Quaglioni 1989b, p. 36-56 ; un interessante contributo è offerto anche da Cengarle 2006, p. 65-73.

66 Per i riflessi biografici delle posizioni politiche sostenute da Alberico e per una loro contestualizzazione storica nello scenario bergamasco-lombardo, cfr. Storti Storchi 2007, p. 284-285, 417-425 ; cfr. anche Prosdocimi 1960.

67 Storti Storchi 2007, p. 129-130 : « La teoria della iurisdictio creava [...] rischi notevoli per l’autonomia delle città sottoposte violentemente [...] ad un regime monocratico. Evitando di indagare sulle origini di tale potere, la teoria di Bartolo finiva [...] per abbassare la soglia della legittimità dei regimi signorili, trascurando di fissare i confini tra un potere esercitato in base alla legge ed uno tirannico ».

68 I poteri cioè titolari di una dignitas, ai quali soli spettava la iurisdictio e quindi la potestas condendi statuta.

69 Storti Storchi 2007, p. 131. Per una puntuale disamina delle posizioni espresse dall’Arsendi nella Repetitio sulla lex Omnes populi, e la distanza che le separa dalle idee di Bartolo sulla iurisdictio, ibid., p. 124-130.

70 Ibid., p. 130.

71 Ibid., p. 94-99, 131-132.

72 Albericus de Rosate, Comm. in Dig. Nov., 233va.

73 Per il comune retroterra semantico di ufficio e obbligo, cfr. l’incisiva frase di V. Crescenzi : « Reggere un ufficio equivale all’adempiere ai munera che a quell’ufficio sono connessi » in Crescenzi 2008, p. 272, e cfr. p. 273, 288-290. Per una recente riflessione sul significato di munus nel vocabolario ecclesiastico tardoantico, cfr. Agamben 2012, p. 80-82.

74 D. 50.16.214 : « Munus » proprie est, quod necessarie obimus lege more imperiove eius, qui iubendi habet potestatem : Rolando, che cita la frase all’inizio della sua Summa al titolo sui munera patrimoniali (Summa in tit. C. 10.42, § 3, in Conte, Menzinger 2012, p. 144), traduce subimus (« subiamo ») l’originario obimus (« ci prendiamo in carico »), accentuando il carattere coattivo dell’obbligo imposto : interessante che la variante scivoli (quantomeno nella versione a stampa) nell’opera di Alberico (Comm. in Dig. Nov., 234ra) e che non sia invece attestata nella Glossa.

75 Per l’intimo legame che passa tra munus e iurisdictio, cfr. Crescenzi 2008, p. 263-269.

76 Albericus de Rosate, Comm. in Dig. Nov., cit., 234ra : Nunc restat videre divisionem munerum et dic quod munerum species sunt multae : nam quaedam sunt publica, quaedam privata : publica sunt que respiciunt publicam utilitatem et autoritatem ut sunt dignitates que de publico deferuntur. Quedam vero munera sunt publica authoritate sed utilitate privata ut sunt tutele et cure […] Quandoque tamen munus publicum cum authoritate et utilitate appellatur privatum respectu rerum privatarum quibus inhaeret per publicas necessitates imposititum, ut sunt munera patrimonialia, ut infra eodem lege Honor § Viarum (D. 50.4.14.2) et l. Sunt munera (D. 50.5.11).

77 Ibid. : Item munerum publicorum quae<dam> sunt ordinaria quaedam extraordinaria. Ordinaria sunt quae a lege imponuntur per tempora, sicut tributa quae olim per singula lustra fisco solvebantur, ut not. C. de vacatione munerum l. secunda (C. 10.46.1 ?) et de superindicto l. prima (C. 10.18.1). Extraordinaria sunt que ex improviso a magistratibus vel habentibus super hoc potestatem imponuntur propter imminentes publicas utilitates vel necessitates, ut C. de vacat. munerum l. prima (C. 10.46.1) ; cfr. il seguente passo di Pillio da Medicina citato da Rolando da Lucca in Summa in tit. C. 10.46, §§ 6-7 : Qui ergo publici muneris vacationem habent, extraordinarias dumtaxat evitant collationes, idest ex improviso a magistratibus indictas. Ordinarias vero, idest que a legibus vel constitutionibus Principum imponuntur, recusare non possunt, ut C. e. t. (C. 10.46.1), et ff. de mu. In honoribus § Qui publici (D. 50.5.8.3) : Conte, Menzinger 2012, p. 169, e ibid., Introduzione, p. clxvi.

78 Interessanti alcuni esempi di munera personali di rilevanza pubblica addotti da Alberico, vale a dire la consulenza alla res publica da parte dei giuristi – ricalcata forse sull’idea di Pillio secondo cui : item personalium alia sunt per que rei publice principaliter prospicitur, ut defensio civitatis (Summa in tit. C. 10.41, ed. in Conte, Menzinger 2012, p. 142 § 35) –, la consulenza ai poveri che non possano avvalersi di avvocati, la consulenza legale prestata dai medici per ragioni di publica utilitas e quella delle ostetriche : Albericus de Rosate : Comm. in Dig. Nov., 234ra. Nell’impostazione per punti numerati del discorso sugli obblighi personali (ibid., 234va), Alberico sembra subire l’influenza di Rolando da Lucca, che aveva organizzato esattamente in questo modo la sezione (e solo quella) della sua Summa relativa al medesimo tema : cfr. Conte, Menzinger 2012, p. 156-161.

79 Gl. ad l. Asumptio (D. 50.1.6) : Non domicilium sequitur] […] Sed pro Deo, in quo sequitur originem sui patris vel suam ? Respondeo : quantum ad honores et quantum ad tutelas quas in illis locis habet necesse agnoscere […] non quantum ad alia munera ; […] non ergo patrimonialia munera vel alia personalia ibi subit, nisi alibi habeat domicilium, et eadem possunt dici in eo qui per manumissionem fit municeps : ut non sequatur nisi in praemissis quae dixi ratione originis.

80 Albericus de Rosate, Comm. in Dig. Nov., 234rb-va : Dominus Dynus ibi tenet absolute quod, etiam si alibi domicilium foveat, in loco cuius est civis omnia munera personalia subire debet […] ; dominus etiam Iacobus de Arena idem tenet hoc excepto : quod non possit conveniri in loco ubi est civis nisi ibi inveniatur si alibi habeat domicilium […] ; dominus Oldradus sequitur Dynum scilicet quod civis in loco in quo est civis omni casu personalia munera subire teneatur, etiam si alibi haberet domicilium.

81 L’attribuzione a Guido, come punto di riferimento per la dottrina successiva, è espressa da Alberico nel seguente passo (Albericus de Rosate, loc. cit., 235va) : Quid ergo in tanta diversitate iurium et opinionum servabimus ? Dominus Guido de Suza tenet in dicto § ultimo in l. Rescripto i. eo. (D. 50.4.6.5) quod si munus sit tale quod imponatur personis pro rebus quod tunc soli cives vel incolae teneantur tale munus subire; et ita intelligatur opinio Dyni et sequatium et iura per eos adducta.

82 In illa enim mistura, qua loquimur de personalibus propter praedia etc. : Speculum iuris cum Ioannis Andreae .., loc. cit., p. 422b, § fin.] Ad materiam vide.

83 Albericus de Rosate, Comm. in Dig. Nov., 234rb : Munera vero patrimonialia sunt que imponuntur ipsi patrimonio et de ipso patrimonio praestantur sine corporis labore et solicitudine, sicut sunt omnes praestationes patrimoniales [...] et ista appellantur « perangaria » [...] Item munerum patrimonialium quaedam imponuntur ipsi patrimonio tantum, quaedam personis ratione ipsius patrimonii : munera quae imponuntur ipsi patrimonio tantum, et non respectu personae, respiciunt solum quantitatem et mensuram patrimonii ... Munera vero quae imponuntur personis ratione patrimonii indicuntur ipsis personis tantum habitu respectu ad numerum personarum non ad mensuram patrimonii tantum, ut sunt collectae quae hodie communiter in civitatibus imponuntur, de quibus habetur infra de eodem l. Cura et l. Rescripto § fina. et l. Munerum § Patrimoniorum (D. 50.4.4; 6.5; 18.21).

84 Di cui cfr., per es., Margarita, ed. cit., cap. xxx, p. 165b : Pone quaestionem de facto : quidam rusticus de castro Gualterio ivit ad habitandum Rhegium et ibi habitavit per x. annos et habuit possessionem in episcopatu in dicta villa, nunquid tenetur solvere collectam ? Et dic quod munera patrimonii debet sustinere in loco in quo habet possessionem,ut C. de muli. et in quo loco lib. x. (C. 10.64.1).

85 Albericus de Rosate Comm. in Dig. Nov., 234vb-235ra : Est et aliud patrimoniale munus quod imponitur personae pro rebus et est ordinarium quod indicitur lege statuente : extraordinarium vero quod indicitur necessitate temporum statuente lege, ut in collecta [...] Et tale munus (!) sunt collectae nostri temporis quae in Italia et alibi communiter ponunt. Sed quibus indicitur istud secundum munus patrimoniale ? De incolis et civibus non est dubium [...] Sed in possessoribus qui non sunt municipes de hoc est dubium : verum eis imponi possit pro possessionibus vel patrimonio quod habent in locis ubi non sunt cives et incolae ? Et Glossa videtur tenere quod sic […] et ita sentit Odoffredus [...] Sed contrarium videtur, nam quando imponitur personis pro rebus, solis civibus et incolis indicuntur, ut dicto § Sciendum infra eodem l. Rescripto (D. 50.4.6.3) [...] Sed doctores communiter videntur sentire quod in istis muneribus que imponuntur personae pro rebus, possessores non tenentur si non sint cives vel incolae per iura ad hoc supra allegata.

86 Speculum iuris cum Ioannis Andreae, loc. cit., p. 423 : [...] quia Regium personam, Parma praedium, persona, que dignior est, preponderabitur et trahet ad se minus dignum, facit ff. de usucap. l. In pecudum (D. 22.1.28).

87 Albericus de Rosate, Comm. in Dig. Nov., 234va : Sed quibus indicuntur munera mixta ? [...] Dic ut supra dixi de muneribus personalibus : nam, secundum Glossam, non indicuntur civibus si alibi habeant domicilium, sed secundum Dynum et Oldradum dixit contrarium in preallegata l. Incola [...] Haec tamen munera mixta non imponuntur hominibus alienae iurisdictionis, licet ibidem habeant patrimonium, cum respectu personae constet non esse de iurisdictione [...] Nec ipsum munus mixtum per se commode divisionem recipit, unde pars muneris personalis tamquam pretiosior trahit ad se partem muneris realis tamquam minus pretiosum.

88 Per una riflessione complessiva sullo sconfortante panorama della fiscalità comunale di inizio Trecento, cfr. Vallerani (c.d.s.), p. 41-53.

89 Cfr. le tante opinioni riportate in proposito da Alberico, Comm. in Dig. Nov., 235ra-236rb. Per una riflessione sulle causae di imposta eccezionali in Rolando da Lucca, cfr. Menzinger 2012, p. cxxxviii-clviii.

90 Gl. ad C. 1.1.1 : Quos] Arg. quod si Bononiensis conveniatur Mutinae, non debet iudicari secundum statuta Mutinae, quibus non subest.

91 Cfr., per es., il casus sulla l. Nemo (C. 3.21.2) segnalato da Soetermeer 1985, p. 760, in cui Guglielmo fa riferimento al caso di un modenese posto alla guida di un contingente militare bolognese.

92 Ibid., p. 760 in nota.

93 Cfr. la valorizzazione dell’adlectio da parte di Bartolo da Sassoferrato, trascurata dalla scienza giuridica antecedente, e l’articolata riflessione sulla cittadinanza artificiale nei giuristi della prima metà del Trecento : Kirshner 1973.

94 Cfr. Conte 2012, p. lxxxii-lxxxiv ; e Menzinger 2012, p. cxcix-cciii.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Sara Menzinger, « Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche e inizio-trecentesche (I) »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 125-2 | 2013, mis en ligne le 09 décembre 2013, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/1468 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrm.1468

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Auteur

Sara Menzinger

Università di Roma Tre - sara.menzinger@uniroma3.it

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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