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Les pouvoirs territoriaux en Italie centrale et dans le sud de la France. Hiérarchies, institutions et langages (XIIe-XIVe siècle) : études comparées

Gli organismi comunitativi di circoscrizione : un aspetto delle sperimentazioni istituzionali dei maggiori Comuni di Popolo toscani tra Due e Trecento

The community organisation of enclosure: an aspect of the experimental institutions of the oldest Tuscan Comuni di Popolo in the 13th and 14th centuries
Alma Poloni
p. 417-429

Résumés

Trent’anni fa Giorgio Chittolini attirava l’attenzione sull’esistenza, nello stato fiorentino del primo Quattrocento, di consigli di lega, di podesteria, di capitanato e di vicaria che riunivano i rappresentanti dei Comuni rurali inseriti nella circoscrizione, e consentivano alle comunità di fare sentire la propria voce e interloquire con Firenze. Un’istituzione simile esisteva anche nello stato lucchese, il cosiddetto parlamento di vicaria. L’origine di questi organismi comunitativi va ricercata nelle riforme varate dai maggiori Comuni di Popolo toscani – Firenze, Lucca, Pisa e Siena – nei decenni a cavallo tra Due e Trecento. Al momento della loro creazione, tuttavia, tali organismi erano qualcosa di diverso dai loro eredi quattrocenteschi, e la finalità principale dei gruppi dirigenti popolari del primo Trecento non era consentire una più attiva partecipazione dei comitatini al governo del territorio. Al contrario, in quella fase l’obiettivo primario era favorire una più profonda penetrazione della città, del suo linguaggio e delle sue logiche nel contado e, probabilmente, indebolire l’identità politica dei Comuni rurali.

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Texte intégral

  • 1 G. Chittolini, La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado : ricerche sull’ord (...)
  • 2 G. Chittolini, Ricerche sull’ordinamento... cit., in particolare p. 303-309. Recentemente Massimo d (...)

1Trent’anni fa Giorgio Chittolini pubblicò uno studio, tuttora fondamentale, sull’operazione di ristrutturazione e riorganizzazione del territorio portata avanti dal ceto dirigente fiorentino nei primi anni del Quattrocento1. Nel saggio lo storico attirava l’attenzione su quella che gli pareva una caratteristica distintiva dello stato fiorentino rispetto ad altre realtà italiane coeve : l’esistenza di consigli di lega, di podesteria, di capitanato e di vicaria che riunivano i rappresentanti dei Comuni rurali inseriti nella circoscrizione e consentivano alle comunità di fare sentire la propria voce, collaborare alla regolamentazione della vita locale, interloquire con Firenze2. Come vedremo, un’istituzione molto simile esisteva nel Quattrocento anche nello stato lucchese, ed era il cosiddetto parlamento di vicaria.

2Questo intervento intende dimostrare che l’origine di questi organismi comunitativi va ricercata nelle riforme varate dai maggiori Comuni di Popolo toscani – non soltanto Firenze e Lucca, dunque, ma anche Pisa e, forse, Siena – nei decenni a cavallo tra Due e Trecento. Si tenterà anche di chiarire che al momento della loro creazione tali organismi erano qualcosa di totalmente diverso dai loro eredi quattrocenteschi, e che la finalità principale dei gruppi dirigenti popolari del primo Trecento non era consentire un maggiore coinvolgimento e una più attiva partecipazione dei comitatini al governo del territorio. Al contrario, l’obiettivo primario delle riforme era favorire una più profonda penetrazione della città, del suo linguaggio e delle sue logiche nel contado e, probabilmente, indebolire l’identità politica dei Comuni rurali. Si proporranno infine alcune ipotesi sulle ragioni che determinarono, tra Tre e Quattrocento, l’allontanamento dal programma originario delle élites politiche popolari, e la trasformazione delle istituzioni comunitative territoriali in spazi di espressione delle comunità e luoghi di confronto tra le priorità dei governanti e le esigenze dei governati.

Gli organismi comunitativi di circoscrizione tra Due e Trecento

  • 3 Per Pisa F. Leverotti, L’organizzazione amministrativa del contado pisano dalla fine del ’200 alla (...)

3Nei primi decenni del Trecento i territori soggetti ai quattro maggiori comuni di Popolo toscani – Pisa, Lucca, Firenze e Siena – erano ormai stabilmente suddivisi in circoscrizioni, ognuna delle quali era sottoposta a un ufficiale cittadino che risiedeva in loco esercitando per conto della città prerogative di carattere giudiziario, militare, poliziesco, fiscale. Il contado pisano contava a questa altezza cronologica una quarantina di capitanie, quello di Firenze più di 30 leghe, quello di Lucca 15 vicarie e quello di Siena 9 vicariati3.

  • 4 A Pisa per la verità l’esistenza di capitanie stabilmente presidiate da ufficiali cittadini è attes (...)
  • 5 In questo senso l’evoluzione di Pisa e Lucca sembra distaccarsi in maniera abbastanza significativa (...)

4In tutte queste realtà la creazione di circoscrizioni giudiziarie e militari era stata sperimentata a partire almeno dai decenni centrali del Duecento, in genere in corrispondenza con l’affermazione dei regimi popolari4. Tuttavia il periodo compreso grosso modo tra il 1280 e il 1320/30 fu caratterizzato da una forte accelerazione nel processo di stabilizzazione e uniformazione della rete circoscrizionale e da uno sforzo particolarmente intenso di chiarificazione giuridica e di definizione legislativa delle materie relative al controllo e all’organizzazione del contado5.

  • 6 I vicari sono attestati nel contado di Milano a partire dal terzo o quarto decennio del Trecento (A (...)

5Questi sviluppi non furono del resto esclusivi dei Comuni di Popolo. A partire più o meno dagli anni ’30-’40 del Trecento anche in molte città dell’Italia settentrionale rette a signoria fu compiuto un vero e proprio salto di qualità nell’ordinamento del territorio, con l’introduzione di una distrettuazione, a maglie sempre più fitte man mano che ci si avvicina alla fine del secolo, incentrata su ufficiali periferici di nomina signorile con compiti di natura giudiziaria, amministrativa, fiscale6.

  • 7 La bibliografia su queste tematiche è ormai molto ampia. Ci limitiamo qui a poche indicazioni di le (...)

6Sugli ufficiali inviati nelle campagne da gruppi dirigenti cittadini e signori, sulla loro delicata e cruciale funzione di mediazione tra le pretese politiche, finanziarie e culturali della città e le esigenze e le sensibilità delle società locali, sul loro ruolo nel difficile e pure ininterrotto dialogo tra «centro» e «periferia» è stato scritto molto, e non è questa la sede per tornare sulle importanti acquisizioni che, negli ultimi anni, hanno profondamente rinnovato la prospettiva sul tema, tradizionale eppure molto attuale, del rapporto tra città e contado7. Nelle pagine che seguono si prenderà invece in considerazione un aspetto particolare della fase di ripensamento e ridefinizione degli assetti territoriali che si colloca, per i Comuni di Popolo toscani, nei decenni a cavallo tra Due e Trecento. Si tratta di un aspetto che ha ricevuto finora poca attenzione, forse anche perché la documentazione prodotta dagli ufficiali periferici fiorentini, pisani, lucchesi e senesi nella prima metà del xiv secolo è andata quasi completamente perduta. Disponiamo soltanto di frammenti di informazioni, parzialmente e imperfettamente integrabili con i testi statutari coevi, peraltro in parte inediti.

7Il tratto veramente innovativo delle riforme introdotte dai gruppi dirigenti popolari a partire dagli anni ’80 del Duecento è a mio parere il tentativo di dotare le circoscrizioni di una dimensione comunitaria, di farne cioè non soltanto ripartizioni amministrative finalizzate a un più capillare esercizio della giurisdizione e a un più efficace drenaggio delle risorse economiche, ma concreti quadri di riferimento per i comitatini, veri e propri spazi di azione collettiva.

  • 8 Et quotiens capitanei pisani districtus facere voluerint coadunari homines suarum capitanearum ad p (...)
  • 9 Né i Brevi del 1287 né quelli trecenteschi fanno riferimento esplicito alla lettura dei capitoli st (...)
  • 10 Il notaio Giovanni Salvi della Spina nel suo manuale ha trascritto 54 capitula brevis Pisani comuni (...)

8A Pisa, per esempio, un’istituzione centrale per le relazioni tra città e contado era il parlamentum di capitania8. Ogni capitano era tenuto a convocare tutti gli uomini adulti residenti entro i confini della circoscrizione all’inizio del suo mandato semestrale. Nel corso della riunione, che si svolgeva nella località sede della curia capitaneale, il notaio del capitano leggeva ai convenuti tutte le rubriche degli statuti pisani che riguardavano in qualche modo l’ordinamento del contado, gli obblighi fiscali e militari dei comitatini e l’amministrazione della giustizia9. I capitoli venivano esposti in una versione abbreviata e semplificata, ma dovevano comunque essere commentati e spiegati parola per parola in volgare10.

  • 11 Et capitanei et notarii [...] teneantur non facere requisitionem de hominibus sue capitanie ante ho (...)
  • 12 Secondo gli ordinamenti pisani il capitano non poteva aprire un’inquisitio nei confronti di un uomo (...)
  • 13 Il prontuario del notaio Giovanni Salvi della Spina riporta un esempio di inquisitio quam dictus ca (...)

9Dopo questo primo incontro il capitano tornava a riunire il parlamento ogni volta che era necessario trasmettere ordini, disposizioni e provvedimenti delle autorità urbane, reclutare uomini per l’esercito cittadino, reprimere tumulti e sollevazioni11. La partecipazione ai parlamenta era obbligatoria12. Il notaio del capitano disponeva di elenchi di tutti i maschi adulti della capitania e segnalava eventuali assenze. Nei giorni successivi alla riunione il capitano sottoponeva gli assenti a inquisitio e, se questi non erano in grado di addurre una valida e credibile giustificazione, venivano condannati a una pena pecuniaria13.

10È bene comunque sottolineare che gli uomini presenti al parlamento non avevano diritto di parola, non avevano cioè la facoltà di discutere gli ordini provenienti dalla città, di fare presenti le loro esigenze e le loro difficoltà o di proporre soluzioni alternative a quelle imposte dal capitano. L’assemblea non aveva neppure una funzione ratificativa, poiché non era in alcun modo prevista, neppure come pura formalità, l’approvazione da parte dei convenuti delle ordinanze lette dal capitano o dal suo notaio. Certo si può immaginare che in molte occasioni i partecipanti non mancassero di manifestare anche rumorosamente il proprio malcontento, e che anzi queste concentrazioni di uomini potessero, in momenti particolarmente delicati, rappresentare addirittura un pericolo per l’ordine pubblico. In ogni caso il parlamento non era pensato come un momento di confronto tra il potere cittadino e la società locale. La via ordinaria che i comitatini dovevano seguire per fare sentire la propria voce e spiegare le proprie ragioni era la petizione agli Anziani del Popolo, cioè il ricorso diretto alla principale magistratura cittadina.

  • 14 A. Zorzi, L’organizzazione del territorio... cit. ; per il pisano F. Leverotti, L’organizzazione am (...)
  • 15 Si quis magnas de civitate vel comitatu Florentie offenderet de die in comitatu seu districtu Flore (...)

11I gruppi dirigenti fiorentini escogitarono una soluzione diversa per dare, per così dire, uno spessore comunitario alle leghe. Il modello al quale essi si ispirarono fu quello dei pivieri. Da secoli questi ultimi si erano imposti come ambiti di autoorganizzazione e di auto-regolamentazione della vita locale. Anche la città, man mano che estendeva il proprio controllo sul territorio, aveva trovato naturale utilizzare queste strutture, già esistenti e saldamente radicate nelle consuetudini delle popolazioni rurali, come circoscrizioni civili per la ripartizione degli oneri fiscali, il mantenimento dell’ordine pubblico, la realizzazione e la manutenzione di strade, ponti, fossi e argini14. Alle leghe fu esteso lo stesso principio di responsabilità collettiva valido per i pivieri. Tutti gli uomini della lega erano infatti tenuti a mobilitarsi per reprimere disordini e tumulti e per catturare e consegnare alle autorità i colpevoli di reati gravi, quali omicidi, ferimenti, rapimenti, razzie, incendi, e i magnates che avessero usato violenza nei confronti di popolari. In caso di inadempienza l’intera lega veniva condannata a una pena pecuniaria o al risarcimento del danno15.

  • 16 Il « popolo » fiorentino corrisponde alla « cappella » pisana e lucchese : il termine indica una ch (...)
  • 17 Per alcuni esempi A. Zorzi, L’organizzazione del territorio... cit., p. 324.

12Il fatto che questi obblighi fossero ricalcati su quelli dei pivieri non rende meno radicale la novità rappresentata dai provvedimenti dell’inizio del Trecento. Il piviere, come si è detto, era un ambito preesistente all’azione della città, con una sua identità religiosa, storica e culturale. Gli abitanti delle comunità e dei «popoli» che facevano parte del piviere erano da molto tempo abituati a pensarsi come un’unità, a cooperare attivamente per le esigenze connesse non solo al culto, ma anche alla gestione del territorio16. Il caso della lega era completamente diverso. Non solo essa era una circoscrizione molto più vasta del piviere, ma soprattutto era un’aggregazione artificiale di Comuni e «popoli», imposta dall’alto dalle autorità urbane, spesso senza neppure tenere conto dei confini dei pivieri e spezzandone l’unitarietà17. La lega era insomma una proiezione geografica della volontà dei gruppi dirigenti cittadini, senza una particolare attenzione alle caratteristiche storiche e insediative del territorio. Il tentativo di ricostruire all’interno del nuovo quadro organizzativo la rete di solidarietà sovracomunitarie e la consuetudine alla cooperazione che erano tipiche del piviere rappresenta dunque a mio parere un intervento molto forte sullo spazio sociale delle campagne.

  • 18 R. Caggese, Statuti della repubblica fiorentina. I. Statuto del capitano... cit., p. 277.
  • 19 Il compito dei pennonerii sembra essere quello di affiancare e coadiuvare il capitano della lega pe (...)
  • 20 Che l’organismo di lega avesse la stessa funzione del parlamento di capitania pisano e, come vedrem (...)
  • 21 Queste strutture comunitative di lega non hanno cioè nulla a che fare, nonostante la somiglianza fo (...)

13La lega inoltre fu dotata di una vera e propria struttura comunitativa. Gli abitanti della circoscrizione erano infatti tenuti a eleggere gonfalonerii et pennonerii [...] et consiliarii et offitiales quos et quot voluerint [...] et etiam tres camerarii, che rimanevano tutti in carica per un anno18. Di questi ufficiali locali non sappiamo praticamente nulla. Non sappiamo per esempio come venissero eletti; lo statuto del capitano del Popolo sembra anzi lasciare alle comunità rurali una certa libertà di regolarsi come meglio credevano per dotarsi di questi organi rappresentativi. Non sappiamo neppure quali fossero le loro prerogative e i loro compiti, poiché il teso statutario è a questo proposito estremamente vago19. L’impressione comunque è che questa specie di consiglio di lega, presieduto dal capitano e dai pennonerii, avesse una funzione in tutto simile a quella del parlamento pisano. Che esso servisse cioè soprattutto a garantire una più veloce comunicazione delle direttive del governo fiorentino, una più capillare trasmissione della volontà cittadina, una più pronta esecuzione degli ordini e un più stretto controllo sui contesti locali20. Non sembra infatti che, almeno per tutto il Trecento, questi organi abbiano mai fatto da cassa da risonanza della voce dei comitatini, che abbiano mai funzionato come vettori di un effettivo dialogo tra il «centro» e la «periferia»21. Anche a Firenze come a Pisa era la petizione alle magistrature cittadine l’unico canale a disposizione dei comitatini per esporre le proprie ragioni, protestare e chiedere esenzioni o privilegi.

  • 22 Nello statuto del 1308 sono poche le informazioni relative all’amministrazione del contado. La rubr (...)
  • 23 L’esistenza del parlamento di vicaria è attestata con certezza dagli anni ’30 del Trecento, grazie (...)
  • 24 Il formulario utilizzato nella registrazione dei parlamenti non contemplava la possibilità di una r (...)

14Lo statuto del Comune di Lucca del 1308 non fa alcun riferimento a un’istituzione comunitativa di circoscrizione22. Da altre fonti sappiamo però che esisteva un parlamentum di vicaria, che tuttavia non riuniva, come nel caso del parlamento pisano, tutti i maschi adulti, ma i sindici (rappresentanti, delegati) di tutti i Comuni compresi entro i confini della circoscrizione23. Questa differenza era dovuta probabilmente al fatto che le vicarie lucchesi erano in media molto più ampie delle capitanie pisane, e la convocazione di tutti gli uomini sarebbe risultata impraticabile e ingestibile. Il vicario lucchese riuniva i sindaci ogni volta che era necessario trasmettere alle comunità una comunicazione, un ordine, una disposizione provenienti dalle autorità cittadine, o per impartire istruzioni di qualsiasi genere. Per quanto riguarda le funzioni, dunque, il parlamento di vicaria era l’esatto corrispondente del parlamento di capitania pisano, anche se non sembra che fosse praticato in ambito lucchese il rituale, di fondamentale importanza tanto giuridica quanto simbolica, della lettura dei capitoli degli statuti cittadini. Come nel pisano, i partecipanti al parlamento non avevano diritto di parola, non potevano cioè né approvare o respingere, né discutere o tentare di modificare le indicazioni del governo lucchese, né cercare compromessi o soluzioni alternative24.

  • 25 D. Ciampoli, Il capitano del Popolo a Siena nel primo Trecento, introduzione di M. Ascheri, Siena, (...)
  • 26 R. Caggese, La repubblica di Siena... cit., p. 112, nota 1.
  • 27 D. Ciampoli, Il capitano del Popolo... cit., p. 56.
  • 28 Così sembra credere anche Caggese, che scrive : « Per la prima volta nella Storia del Comune, gente (...)

15Il caso di Siena è piuttosto diverso da quelli fin qui considerati. Non sembra infatti che nel Trecento esistesse nulla di simile né ai parlamenta lucchesi e pisani né agli organismi di lega fiorentini. È possibile tuttavia che al momento della riforma dei vicariati, nel secondo decennio del Trecento, fosse nelle intenzioni dei legislatori dare una qualche dimensione comunitaria alle circoscrizioni. Un capitolo del 1313 dello statuto del capitano del Popolo prevedeva che una rappresentanza delle società armate rionali e dei vicariati del contado prendesse parte ai consigli cittadini. Si stabiliva infatti quod capitanei sotietatum et vicariatuum et vexilliferi et eorum consiliarii intersint consiliis25, e si precisava che quandocunque Consilium Populi bannitur debeant per ipsum bannitorem convocari ad consilium omnes Vexilliferi et Capitanei Societatum et vicariatum et eorum consiliarii26. Una rubrica del 1317 ribadì quod capitanei, confalonerii et consiliarii societatum et vicariatuum convocentur quando fit Consilium populi27. Queste parole suggeriscono che per i vicariati, in perfetta analogia con quanto disposto per le società armate rionali, rifondate in quegli stessi anni, fosse previsto un quadro organizzativo composto dal vicario senese, uno o più gonfalonieri e un gruppo di consiglieri, presumibilmente scelti tra gli abitanti della circoscrizione28. Si tratterebbe dunque di una struttura molto vicina agli organismi di lega fiorentini.

  • 29 M. Ascheri, Lo spazio storico di Siena, Siena, 2001, p. 136 e ss.

16A Siena era stata pensata, per una rapida ed efficiente comunicazione tra città e contado, una soluzione forse ancora più innovativa e radicale di quelle elaborate da fiorentini, lucchesi e pisani. I vicari e i loro collaboratori erano chiamati a partecipare al consiglio del Popolo, nel corso del quale ricevevano le istruzioni da diramare ai comitatini, e probabilmente riferivano dei problemi specifici riscontrati nelle località soggette al loro controllo. Non so dire se questa parte della riforma abbia trovato applicazione. Sembra in ogni caso che l’ipotetico organismo di vicariato composto da gonfalonieri e consiglieri non sia mai stato davvero in funzione nel Trecento, anche se non possiamo escludere che esso sia stato sperimentato per un breve periodo dopo l’entrata in vigore delle nuove norme. Il sostanziale abbandono di questo aspetto dell’organizzazione vicariale potrebbe essere stato determinato dalle condizioni specifiche del territorio senese, piuttosto diverse da quelle riscontrabili nel pisano, nel fiorentino o nel lucchese. All’inizio del Trecento Siena aveva ottenuto risultati decisamente più incerti rispetto agli altri Comuni di Popolo toscani nella costruzione di un contado politicamente compatto e giuridicamente uniforme. Il territorio senese si presentava, molto più di quello delle altre città qui considerate, come un mosaico di ordinamenti particolari29. All’interno di questo spazio disomogeneo, punteggiato di comunità che difendevano gelosamente i propri privilegi e il proprio status particolare, diventava difficile imporre solide e uniformi strutture di raccordo tra il governo cittadino e le realtà locali.

L’esperimento di potere dei gruppi dirigenti popolari : una proposta interpretativa

17I parlamenti pisani e lucchesi e i consigli di lega fiorentini (e forse in un primo momento anche i consigli di vicariato senesi) erano pensati prima di tutto come cinghie di trasmissione della volontà politica dei governi cittadini. Ma insieme alle leggi, alle istruzioni, agli ordini delle autorità urbane, e per mezzo di essi, venivano veicolati anche una cultura di forte impianto cittadino, un linguaggio creato e continuamente rielaborato dai gruppi dirigenti cittadini, una logica incentrata sulla città, sulle sue esigenze, sulle sue priorità.

18La comunicazione tra la città e i comitatini passava attraverso testi scritti – capitoli statutari, lettere delle magistrature urbane, deliberazioni dei consigli cittadini – che venivano letti pubblicamente, tradotti, commentati, spiegati da quei veri e propri «mediatori culturali» che erano i notai, spesso essi stessi originari del contado. Le letture pubbliche sono un efficace strumento pedagogico. Certo questa funzione pedagogica è particolarmente evidente nel caso dei parlamenti di capitania pisani, nei quali l’esposizione e l’analisi approfondita dei testi prodotti dalla città avvenivano di fronte a tutti gli uomini residenti entro i confini della circoscrizione. Ma tale funzione non veniva a mancare neppure quando la lettura aveva luogo di fronte ai soli sindaci dei Comuni rurali, come nel caso delle vicarie lucchesi, o di fronte ad altri rappresentanti degli abitanti della campagne, come i pennonieri e i consiglieri delle leghe fiorentine. Il metodo lucchese e quello fiorentino prevedevano un livello di mediazione in più rispetto a quello pisano : l’informazione veniva raccolta da alcuni «recettori» che provvedevano a trasmetterla alle comunità e ai singoli comitatini.

19Questi diversi sistemi di comunicazione rappresentavano comunque un potente strumento di disciplinamento e di indottrinamento della popolazione delle campagne. Attraverso queste reti di comunicazione, infatti, passavano non soltanto modelli comportamentali, indicazioni di condotta, ma anche concetti, parole d’ordine, un’idea della politica e dei rapporti di potere che era quella elaborata e ridefinita di continuo dalla città. L’impressione è che questa intensa opera di disciplinamento fosse potenzialmente in grado di modificare nel profondo l’universo semantico, gli schemi mentali, il linguaggio politico dei comitatini; fino a che punto ciò sia effettivamente accaduto andrebbe però verificato con un’indagine più approfondita.

20A ben vedere, tuttavia, la finalità delle riforme portate avanti dai Comuni di Popolo toscani tra Due e Trecento non è interamente riducibile alla definizione di un più efficace sistema di trasmissione della volontà politica e, allo stesso tempo, del linguaggio e dei discorsi della città. Almeno per Pisa, Lucca e Firenze sembra evidente il tentativo di creare nuove strutture di riferimento per la vita locale, nuovi quadri di azione collettiva al di fuori e al di sopra della comunità rurale, cioè della dimensione tradizionale dell’agire politicamente organizzato degli abitanti delle campagne.

21Nelle intenzioni dei gruppi dirigenti cittadini le capitanie, le leghe e le vicarie non dovevano essere semplici ripartizioni amministrative, ma nuovi spazi politici che i comitatini dovevano vivere e praticare. Si pensi per esempio all’estensione alle leghe fiorentine del principio della responsabilità collettiva, tradizionalmente applicato alla comunità rurale e al piviere. In quel caso si cercava di definire un campo d’azione comune completamente nuovo, un ambito di cooperazione e di collaborazione sostanzialmente estraneo agli orizzonti mentali degli abitanti della campagna, privo di una solida tradizione storica. Il parlamento di capitania pisano, invece, costituiva un momento di aggregazione, uno spazio di incontro che si aggiungeva e si sovrapponeva ai momenti di aggregazione che scandivano la vita della comunità rurale, in particolare la riunione di tutti i capifamiglia, che nel pisano si chiamava generalmente proprio parlamentum, o i consigli larghi e ristretti, ricalcati su quelli cittadini, dei Comuni maggiori e socialmente più articolati. Quando i comitatini lucchesi si incontravano per eleggere i loro sindaci da inviare al parlamento di vicaria, o quando, al ritorno dei sindaci, si riunivano di nuovo per ascoltare le loro relazioni, dovevano avere l’impressione di essere parte di un’unità che trascendeva la comunità rurale, di essere inseriti in uno spazio di cooperazione i cui confini geografici e sociali erano ben più ampi di essa.

22Questi nuovi quadri di riferimento, questi nuovi ambiti di aggregazione erano interamente strutturati dalla città, dominati dalle sue esigenze, sostenuti dal suo linguaggio. I gruppi dirigenti cittadini tentavano dunque di proporre e di imporre ai comitatini una nuova identità collettiva estranea e superiore a quella della comunità rurale, che con essa anzi interferiva ed entrava potenzialmente in concorrenza, ed era un’identità incentrata sulla città, potremmo dire anzi finalizzata alla città. Si trattava, a mio parere, di una vera e propria innovazione nel trattamento politico del territorio, una soluzione che avrebbe potuto indebolire identità storiche e culturali profondamente radicate a livello locale, e favorire un grado di integrazione politica e di uniformazione culturale dello spazio territoriale straordinariamente alto per l’età comunale. Nella realtà ciò non avvenne perché, come vedremo in seguito, questo progetto, del quale pure si intravedono chiaramente i contorni, non fu perseguito con la linearità che questa rapida esposizione può forse suggerire, ma al contrario si portò dietro una serie di contraddizioni, incoerenze e scarti che determinarono con il tempo un significativo cambio di direzione.

  • 30 Per un’analisi più ampia dell’operazione condotta sulle società armate rionali dai gruppi dirigenti (...)
  • 31 Nel caso di Firenze e Siena la concomitanza delle due riforme, delle circoscrizioni del contado e d (...)
  • 32 Per tutti questi aspetti cfr A. Poloni, Disciplinare la società... cit.

23Il senso delle riforme realizzate dai regimi popolari nei decenni a cavallo tra Due e Trecento non può essere compreso appieno se limitiamo il nostro sguardo al tema del governo del territorio. Tali riforme sono infatti parte di un più ampio e complesso esperimento di potere che i gruppi dirigenti popolari tentarono in quegli anni e che comportò in particolare, oltre appunto a una ridefinizione delle circoscrizioni del contado, una vera e propria rifondazione delle società armate rionali su basi completamente diverse da quelle che ne avevano caratterizzato la nascita e lo sviluppo nella prima metà del Duecento30. La logica che ispirava la ricostituzione delle società era la stessa che abbiamo analizzato per la creazione delle nuove circoscrizioni31. Si trattava infatti anche in questo caso di dare vita a nuove forme di inquadramento – questa volta della popolazione cittadina – interamente modellate e strettamente sorvegliate dalle autorità comunali. La finalità era in ultima analisi il disciplinamento e l’«acculturazione politica» dei cittadini, la creazione di nuovi quadri identitari più facilmente controllabili dall’élite politica32. L’intenzione era inoltre quella di produrre nuovi spazi di azione collettiva che, in questo caso, si sovrapponevano, assorbivano e auspicabilmente neutralizzavano le reti di relazioni che davano forma alla dimensione vicinale, da sempre cardine dell’organizzazione e dell’articolazione della vita comunitaria all’interno della città. L’analogia con l’intervento sul territorio, insomma, è evidente : la vicinia, intesa non come ambito topografico, ma come campo relazionale, agli occhi dei gruppi dirigenti popolari era per la città quello che la comunità, intesa nello stesso modo, era per il contado.

  • 33 Per una possibile interpretazione della crisi A. Poloni, Disciplinare la società... cit, p. 55-58.

24L’esperimento di potere che stiamo analizzando può essere interpretato come una risposta alla crisi che i regimi popolari toscani, al pari di altre realtà dell’Italia centro-settentrionale, vissero nei decenni a cavallo tra Due e Trecento. Crisi politica prima di tutto, ma anche in qualche modo crisi sociale, per il palesarsi dei primi segnali di difficoltà dopo un intero secolo di tumultuosa crescita economica33. Tra le manifestazioni dell’instabilità di quegli anni si possono ricordare fenomeni noti come il radicalizzarsi del conflitto tra magnates e popolari, l’aggravarsi delle fratture tra popolari grassi e popolari minuti, il riproporsi, dopo qualche decennio di relativa pax popolare, dei conflitti fazionari sotto le bandiere guelfi-ghibellini o neri-bianchi.

  • 34 Si veda la recente sintesi, con ampio corredo bibliografico, di G. Chittolini, « Crisi » e « lunga (...)

25La crisi – ammesso che si voglia accettare questa categoria interpretativa per le tensioni che pure caratterizzarono gli anni tra Due e Trecento34 – non basta di per sé a spiegare l’esperimento di potere dei gruppi dirigenti popolari, le soluzioni da essi adottate per tentare di tenere sotto controllo, se non di eliminare, le spaccature che laceravano il corpo sociale. Tali soluzioni sono infatti legate piuttosto all’analisi che di tale crisi facevano i contemporanei, cioè alle cause che agli occhi degli uomini a vario titolo impegnati in politica avevano prodotto le difficoltà del loro presente, alle debolezze, ai punti critici che essi attribuivano al sistema politico-istituzionale del quale erano parte attiva.

  • 35 Ma si veda almeno E. Artifoni, La consapevolezza di un nuovo assetto politico sociale nella cronist (...)
  • 36 Faccio solo alcuni esempi tratti da testi statutari editi : Et non patiemur neque permictemus aliqu (...)

26Un’indagine sulle rappresentazioni della crisi va al di là delle intenzioni di questo saggio35. C’è un elemento però del quale è possibile rendersi conto anche soltanto a una lettura superficiale delle «scritture pragmatiche» prodotte dai regimi popolari – testi statutari, provvedimenti dei collegi di Anziani e Priori, deliberazioni dei consigli –, ed è l’ossessione per le coniurationes, le associazioni, le aggregazioni, le conventicole di qualsiasi genere36. I gruppi dirigenti dell’inizio del Trecento attribuivano all’associazionismo spontaneo un carattere che potremmo definire eversivo. Non è escluso che questa interpretazione fosse in qualche modo legata a una riflessione sul passato del movimento popolare, che proprio per mezzo dell’associazionismo spontaneo era riuscito nella prima metà del Duecento a rovesciare l’ordine costituito, portando avanti un profondo rinnovamento delle istituzioni e della cultura politica del Comune, insieme a un radicale ricambio delle élites cittadine.

27A suscitare una crescente diffidenza erano in ultima analisi le reti di relazioni orizzontali, i legami di solidarietà comunitaria, le forme molteplici di cooperazione e di organizzazione spontanea. Tale diffidenza può almeno in parte spiegare lo sforzo dei gruppi dirigenti popolari di promuovere nuovi quadri di riferimento, nuovi ambiti di solidarietà, nuovi spazi di cooperazione alternativi a quelli tradizionali e spontanei della vicinia, della corporazione professionale, della comunità rurale; spazi, quelli che si tentava di imporre, completamente «sicuri» perché circoscritti e controllati dalle autorità comunali. Se attraverso le tradizionali reti di cooperazione passavano idee e linguaggi potenzialmente in contrasto con quelli elaborati dalle élites politiche popolari, attraverso le nuove strutture di inquadramento – la società armata rionale, la vicaria, la lega o la capitania – passavano concetti e discorsi direttamente prodotti e modellati da tali élites.

  • 37 A. Poloni, Comune cittadino... cit.

28Il tentativo di inventare nuove forme di identità collettiva esterne e superiori alla comunità rurale era minato da una contraddizione profonda, che tuttavia i gruppi dirigenti trecenteschi non sembrano avere mai avvertito come tale. Mentre si cercava di immaginare modelli di inquadramento radicalmente nuovi, la comunità conservava inalterato il suo posto al centro dell’organizzazione del territorio. Nella seconda metà del Duecento i governi popolari avevano proceduto con grande determinazione a trasformare la comunità, o meglio la sua espressione istituzionale, il Comune rurale, nella cellula base dell’ordinamento amministrativo, fiscale, militare e giudiziario del contado. Quello che veniva considerato lo standard istituzionale minimo del Comune rurale – un certo numero di consoli o rettori, un organo consultivo, un sindaco incaricato di tenere i rapporti con la città, alcuni camparii – fu reso obbligatorio per tutte le realtà insediative presenti sul territorio, indipendentemente dalla loro consistenza demografica, dalla loro evoluzione storica, dal loro livello di sviluppo politico37. Dove non c’era, o aveva un basso grado di coesione e di autocoscienza, la comunità fu imposta proprio dal Comune cittadino.

  • 38 Id., Comune cittadino... cit. ; A. Zorzi, L’organizzazione del territorio... cit.
  • 39 Nel breve pisano trecentesco dopo la rubrica 48, che regolava il parlamento di capitania, era collo (...)
  • 40 La confusione è particolarmente evidente nel capitolo statutario fiorentino riguardante l’istituzio (...)
  • 41 Ancora nel 1370, nella descrizione della festa per l’elezione di Pietro Gambacorta a capitano di gu (...)

29Alla fine del xiii secolo i consoli dei Comuni rurali esercitavano la bassa giustizia per conto della città. Sulla base delle comunità continuavano ad essere ripartiti gli oneri fiscali e le prestazioni d’opera per la manutenzione di strade, fosse, ponti e argini, e veniva organizzata la leva militare38. Quando, tra Due e Trecento, nelle raccolte statutarie furono inserite le disposizioni che introducevano le innovative riforme dell’organizzazione del contado, i capitoli riguardanti gli obblighi delle comunità rurali non furono affatto eliminati39, ma anzi rimasero pienamente validi nonostante la confusione e gli equivoci che in alcuni casi derivavano dalla covigenza di norme apparentemente in contrasto tra loro, o perlomeno non pienamente armonizzate40. I gruppi dirigenti popolari non riuscirono mai a immaginare altre forme concrete di organizzazione della vita dei comitatini e di gestione delle risorse umane ed economiche del territorio che quelle fondate sulle comunità rurali. Anche a livello di rappresentazioni, i cittadini non pensarono mai il contado in altro modo che come una somma di comunità. Nelle processioni, nelle cerimonie religiose, nelle feste civiche il contado era sempre rappresentato per comunità, cioè dalla schiera dei rettori o dei sindaci dei Comuni rurali41.

Gli organismi comunitativi di circoscrizione nel quattrocento

30Per capire quali conseguenze ebbe questa intrinseca contraddizione con il passare del tempo e il mutare delle condizioni generali è necessario fare un salto di circa un secolo e spostare l’attenzione sui primi decenni del Quattrocento. Prendiamo per esempio in considerazione il territorio di Lucca. Nel 1405, al tempo della signoria di Paolo Guinigi, sorse un problema nella vicaria della Val di Lima. Il ponte di Cevoli era crollato, e i Comuni di Controne e di Casabasciana, i più direttamente interessati alla sua ricostruzione, chiesero che anche tutti gli altri Comuni della vicaria concorressero alle spese per l’esecuzione dei lavori necessari. Questi ultimi però si rifiutarono, e ne nacque una lunga controversia. Nel settembre di quell’anno il Guinigi scrisse al vicario Nicolao Gelli :

  • 42 Tanto la lettera di Paolo Guinigi quanto il verbale del parlamento riportato di seguito sono conten (...)

A che avemo determinato che di questa differentia si cavi le mani in questa forma cioè che noi vogliamo che tu abbi parlamento di tutta la vicaria et sappi di loro se ellino vogliono fare alcuno aiuto a li dicti due comuni et conferino a qualche parte dele spese del dicto ponte di loro propria volontà dichiarando loro che se ellino non vorranno conferire in alcuna parte al dicto ponte noi vogliamo che li comuni di Controne e Casabasciana rifaccino lo dicto ponte et non siano tenuti a rifare né racconciare alcuno altro ponte de la vicaria42.

31Di parlamenti per risolvere la questione se ne convocarono più di uno, ma invano. Di una di queste riunioni si è conservato il verbale, nel quale si legge :

Convocato et congregato et coadunato publico et generali parlamento sindicorum comunium totius vicarie Vallislime [...]. Quibus sindicis sic congregatis dominus vicarius [...] legit suprascriptis sindicis dictas literas [...]. Suprascripti sindici sic congregati quilibet pro se et pro suo comuni unanimiter responderunt et dixerunt in nullo neque in multo neque in modico neque in aliquo velle eisdem comunibus Contronis et Casabasciane ad refectionem dicti pontis iuvare neque obligati sint neque per se obligari velint cum non teneantur.

32La situazione appare davvero mutata rispetto all’inizio del Trecento. Ai sindaci era ora richiesto di pronunciarsi sulle disposizioni provenienti dalla città ed essi, come in questo caso, potevano opporre un irremovibile rifiuto, al quale le autorità urbane erano costrette ad adeguarsi cercando altre soluzioni che non scontentassero nessuno.

  • 43 Certo il notaio non sembra mostrare incertezze o difficoltà, ma pare al contrario utilizzare un for (...)

33Non sappiamo se a questa altezza cronologica il diritto dei sindaci di interloquire con i poteri cittadini attraverso il parlamento di vicaria fosse già riconosciuto per legge in tutto il territorio lucchese, o se le comunità della Val di Lima mostrassero in questa faccenda una particolare e inconsueta intraprendenza43. Quello che è certo comunque è che uno svolgimento di questo genere sarebbe stato impensabile per un parlamento dell’inizio del Trecento. È vero che anche nel xiv secolo le comunità potevano sempre rifiutarsi di dare esecuzione agli ordini cittadini. Ciò accadeva anzi con una certa frequenza, e in fin dei conti la città aveva anche allora ben pochi mezzi per vincere le resistenze. Ma si trattava in tutti i casi di un’opposizione muta : le comunità, cioè, non avevano a disposizione uno spazio di espressione per manifestare la propria contrarietà – né del resto la propria approvazione –, non era anzi in alcun modo previsto che la manifestassero, se non attraverso lo strumento «eccezionale» delle petizioni alle magistrature cittadine.

  • 44 Si vedano per esempio gli statuti della vicaria della Val di Lima del 1576, pubblicati nel 1871 : A (...)
  • 45 Convocatis et requisitis ad publicum et generale parlamentum omnibus et singulis sindicis omnium Co (...)
  • 46 « Et perché è cosa ragionevole che si osservi il decoro et non sia licito a tutti quando si parla s (...)

34Se per il Quattrocento può forse sussistere qualche dubbio, il funzionamento del parlamento di vicaria è invece noto per il Cinquecento44. A quell’epoca l’assemblea redigeva e correggeva autonomamente gli statuti di vicaria, che venivano poi ratificati dalle autorità lucchesi45. Il parlamentum poteva emanare provvedimenti e decreti e prendere decisioni valide per l’intera circoscrizione; per l’approvazione era richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, e il voto avveniva «a bussili et pallotte, et con due pallotte, una bianca affermativa et una rossa negativa per ciascuno sindaco». Per evitare l’eccessiva confusione derivante dalla smania dei sindaci di prendere la parola, essi dovevano comunicare le proprie proposte al vicario prima dell’inizio della riunione, e l’ufficiale provvedeva a esporle e a metterle ai voti46. Il parlamento di vicaria del Cinquecento era insomma una vera e propria assemblea legislativa, tutt’altra cosa rispetto al parlamentum trecentesco, del quale pure era erede diretto.

  • 47 G. Chittolini, Ricerche sull’ordinamento... cit., in particolare p. 303-309. Si veda ora anche L. T (...)

35Ci soffermeremo più brevemente sul caso fiorentino, poiché esso è meglio conosciuto. Nel Quattrocento Firenze estese la logica delle leghe alle nuove aree sottoposte al suo controllo. Le circoscrizioni nelle quali fu articolato lo stato territoriale – podesterie, capitanati, vicariati – furono infatti dotate di un’organizzazione comunitativa costituita da un consiglio, che riuniva i delegati dei Comuni rurali, da un organo più ristretto (rettori, «consoli e difensori» ecc.), e da un certo numero di ufficiali nominati dal consiglio (camerlenghi, campari, ufficiali per la denuncia dei malefici, per i danni dati ecc)47. Queste istituzioni rappresentative risultarono tuttavia molto più simili ai parlamenti lucchesi del Quattro-Cinquecento che ai loro progenitori diretti, le leghe fiorentine del primo Trecento. I consigli di podesteria, di capitanato e di vicaria elaboravano e aggiornavano in autonomia i propri statuti, che come nel lucchese dovevano essere approvati dalle autorità cittadine, emanavano delibere e provvedimenti validi per tutti i Comuni inseriti nella circoscrizione, gestivano i conflitti tra le comunità, regolavano in vario modo la vita locale.

36A un secolo di distanza, insomma, gli organismi comunitativi che i regimi popolari avevano concepito tra la fine del Duecento e l’inizio del Trecento per favorire una più capillare penetrazione della città, delle sue esigenze e della sua cultura politica nel contado avevano completamente cambiato natura. Essi si erano trasformati in spazi di espressione delle comunità rurali, strumenti istituzionali che consentivano una loro attiva partecipazione e una loro autonoma collaborazione al governo del territorio.

  • 48 Mauro Ronzani ha recentemente ricostruito, per l’area del Valdarno, le conseguenze che le trasforma (...)

37Questi sviluppi sono certamente legati, in una relazione ancora tutta da indagare, ai radicali mutamenti demografici, insediativi ed economici che anche in Toscana segnarono la seconda metà del Trecento. Lo spopolamento e la riorganizzazione dell’habitat determinata dall’abbandono delle aree ecologicamente instabili e dalle devastazioni causate dalle guerre e dai passaggi delle compagnie di ventura misero probabilmente in crisi le strutture di inquadramento e il modo stesso di pensare il territorio consolidatisi negli anni a cavallo tra Due e Trecento. Tali fenomeni provocarono una ridefinizione, senza dubbio anche dal basso, delle forme di organizzazione della vita delle campagne. Per molte aree toscane questi processi attendono ancora di essere analizzati in tutta la loro complessità48.

38Per quanto riguarda i fiorentini, non si può poi dimenticare che dalla fine del xiv secolo essi si trovarono di fronte anche al problema, del tutto nuovo, di controllare uno spazio molto più vasto dell’antico contado. La logica centralizzatrice a lungo perseguita dal Comune di Popolo si rivelò inadeguata di fronte alla necessità di governare un aggregato composito di territori dotati di una propria consolidata identità storica e politica.

39A queste circostanze però si sovrappose e si intrecciò un’evoluzione la cui direzione era in un certo senso già tracciata dall’aporia di fondo dell’esperimento di potere dell’inizio del Trecento, che tentava di promuovere forme di inquadramento e ambiti identitari alternativi e in qualche modo antitetici alla comunità rurale rafforzando però contemporaneamente la comunità stessa come cellula base dell’ordinamento del contado. Di fronte a questi sviluppi contraddittori, è possibile che i parlamenti di vicaria e i consigli di lega si siano lentamente e quasi spontaneamente trasformati da spazi di azione collettiva dominati dalla città a luoghi istituzionali nei quali i Comuni rurali – che non solo non persero, ma anzi videro potenziato il loro ruolo di strutture organizzative della vita dei comitatini – potevano esprimersi, confrontarsi, e intavolare un dialogo con la città.

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Notes

1 G. Chittolini, La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado : ricerche sull’ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo xv, in Egemonia fiorentina ed autonomie locali nella Toscana nordoccidentale del primo Rinascimento : vita, arte, cultura, Atti del VII Convegno internazionale del Centro italiano di studi di storia ed arte, Pistoia, 1978, poi ripubblicato con il titolo Ricerche sull’ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo xv, in Id., La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli xiv e xv, Torino, 1979, p. 292-352 ; nel testo si farà riferimento a questa seconda edizione.

2 G. Chittolini, Ricerche sull’ordinamento... cit., in particolare p. 303-309. Recentemente Massimo della Misericordia ha dimostrato l’esistenza di organismi per molti versi simili nelle aree più settentrionali della Lombardia viscontea e sforzesca, e ne ha indagato analiticamente il funzionamento (M. Della Misericordia, Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo Medioevo, Milano, 2006). Appare comunque chiaro che le federazioni comunitarie che segnarono profondamente, per esempio, la storia politica e sociale della Valtellina avevano un’origine molto diversa da quella delle strutture sovracomunitarie toscane, così come fondamentalmente diversa fu la loro evoluzione quattrocentesca. Il tema meriterebbe comunque un approfondimento, possibile soltanto attraverso un approccio comparativo che esula dalle più limitate finalità di questo mio saggio.

3 Per Pisa F. Leverotti, L’organizzazione amministrativa del contado pisano dalla fine del ’200 alla dominazione fiorentina : spunti di ricerca, in Bollettino storico pisano, 61, 1992, p. 33-82 ; A. Poloni, Comune cittadino e comunità rurali nelle campagne pisane (seconda metà xii-inizio xiv secolo), in Archivio storico italiano, 166, 2008, p. 3-52. Per Firenze P. Benigni, L’organizzazione territoriale dello stato fiorentino nel ’300, in S. Gensini (a cura di), La Toscana nel secolo xiv. Caratteri di una civiltà regionale, Pisa, 1988, p. 151-163; A. Zorzi, L’organizzazione del territorio in area fiorentina tra xiii e xiv secolo, in G. Chittolini e D. Willoweit (a cura di), L’organizzazione del territorio in Italia e Germania, Bologna, 1994, p. 279-349; per Siena R. Caggese, La repubblica di Siena e il suo contado nel secolo decimoterzo, Siena, 1906; W. M. Bowsky, City and contado: military relationships and communal bonds in fourteenth-century Siena, in A. Molho, J. A. Tedeschi (ed.), Siena Renaissance studies in honor of Hans Bamn, Firenze, 1971, p. 75-98. Per quanto riguarda Lucca, mancano studi sistematici sulla divisione del territorio in vicarie; informazioni importanti si trovano in C. Giambastiani, I Bagni di Corsena e la Val di Lima Lucchese dalle origini al xvi secolo, Lucca, 1996.

4 A Pisa per la verità l’esistenza di capitanie stabilmente presidiate da ufficiali cittadini è attestata dagli anni ’20-’30 del Duecento (A. Poloni, Comune cittadino... cit., p. 25-35). A Firenze pare che la prima sperimentazione delle leghe risalga al periodo del Primo Popolo, cioè agli anni 1250-1260 (A. Zorzi, L’organizzazione del territorio... cit., p. 341). A Siena già all’inizio degli anni ’60 del Duecento il contado era diviso in tre vicariati (W. M. Bowsky, City and contado... cit., p. 80). A Lucca le vicarie sono attestate praticamente in coincidenza con l’ascesa del Popolo, tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60: la Garfagnana lucchese risulta infatti divisa in due vicarie già nel 1262 (C. Giambastiani, I Bagni... cit., p. 257).

5 In questo senso l’evoluzione di Pisa e Lucca sembra distaccarsi in maniera abbastanza significativa da quella di Firenze e Siena. A Pisa e a Lucca la moltiplicazione delle circoscrizioni e il loro progressivo adattamento alle condizioni geografiche, insediative e storiche del territorio appaiono processi graduali proseguiti ininterrottamente, per successivi aggiustamenti, per tutta la seconda metà del Duecento. A Firenze e a Siena, invece, la sperimentazione dei primi governi popolari fu praticamente abbandonata per essere poi ripresa con maggiore determinazione e consapevolezza all’inizio del Trecento. A Firenze infatti il sistema delle leghe fu reintrodotto ex novo negli anni 1304-1306 (P. Benigni, L’organizzazione territoriale... cit., p. 154), mentre a Siena la rete dei vicariati fu reimpiantata su base completamente nuova con una riforma del 1310 (W. M. Bowsky, City and contado... cit., p. 86 e ss., R. Caggese, La repubblica di Siena... cit., p. 102 e ss.). Anche a Pisa e a Lucca comunque i decenni a cavallo tra Due e Trecento furono caratterizzati da un profondo ripensamento delle problematiche relative all’organizzazione del contado. Il fervore legislativo di quegli anni ha lasciato tracce evidenti nel breve del Comune di Pisa del 1287. Le rubriche XLIIII-XLVI, che riguardano l’ordinamento del contado, sono le più rimaneggiate e stratificate dell’intero testo statutario (A. Poloni, Comune cittadino... cit, p. 35 e ss.).

6 I vicari sono attestati nel contado di Milano a partire dal terzo o quarto decennio del Trecento (A. Gamberini, Il contado di Milano nel Trecento. Aspetti politici e giurisdizionali, in L. Chiappa Mauri (a cura di), Contado e città in dialogo. Comuni urbani e comunità rurali nella Lombardia medievale, Milano, 2003, p. 83-140, in particolare p. 100). Nel territorio mantovano una rete ben definita di vicariati esisteva già negli anni ’40 del Trecento (I. Lazzarini, Châtelains, capitaines, vicaires. Organisation territoriale et « vocation » militaire à Mantoue aux xive et xve siècles, in G. Castelnuovo et O. Mattéoni (a cura di), Les châtelains des princes à la fin du Moyen Âge, Parigi, 2006, p. 93-112). Anche nella Verona scaligera gli anni ’40 sembrano centrali per la definizione di una nuova distrettuazione articolata, ancora una volta, in vicariati (L. Simeoni, L’amministrazione del distretto veronese sotto gli scaligeri. Note e documenti, in Id., Studi su Verona nel Medioevo, III, Verona, 1962, p. 183-229 ; G. M. Varanini, Il distretto veronese nel Quattrocento. Vicariati del comune di Verona e vicariati privati, Verona, 1980).

7 La bibliografia su queste tematiche è ormai molto ampia. Ci limitiamo qui a poche indicazioni di lettura, senza alcuna pretesa di completezza : G. Chittolini, L’onore dell’ufficiale, in Quaderni milanesi, 17-18, 1989, p. 3-53 ; A. Zorzi, Gli ufficiali territoriali dello Stato fiorentino (secc. xiv-xv), in Il corpo degli officiali negli stati italiani del Quattrocento, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Quaderni, 1, 1997, p. 191-212 e Id., La formazione e il governo del dominio territoriale fiorentino : pratiche, uffici, « costituzione materiale », in A. Zorzi e W. J. Connell (a cura di), Lo stato territoriale fiorentino (secoli xiv-xv). Ricerche, linguaggi, confronti. Atti del seminario internazionale di studi, San Miniato, 7-8 giugno 1996, Pisa, 2001, p. 189-221 ; G. Castelnuovo, Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo, Milano, 1994 ; A. Barbero, Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno Stato francoitaliano, 1416-1536, Roma-Bari, 2002.

8 Et quotiens capitanei pisani districtus facere voluerint coadunari homines suarum capitanearum ad parlamentum, teneantur facere moneri et citari homines sue capitanie die precedenti, vel ante, ut certa die veniant ad talem terram vel locum ad parlamentum. Et teneantur expectare homines sue capitanie ad veniendum ad locum ubi parlamentum fieri debet die dicti parlamenti a mane usque ad nonam (F. Bonaini (a cura di), Statuti inediti della città di Pisa, II, Firenze, 1870, p. 64-65 (breve del Comune, rub. 48, De faciendo parlamentum a capitaneis comitatus). Questo capitolo del breve del Comune, risalente ai primi anni del Trecento, è l’esposizione in forma più ordinata di una disposizione già presente nel Breve del 1287, all’interno della caotica rubrica 44, composta da un accumulo di disposizioni riguardanti l’ufficio dei capitani del contado (A. Ghignoli [a cura di], I Brevi del Comune e del Popolo di Pisa dell’anno 1287, Roma, 1998, p. 80-92 (breve del Comune), in paricolare, per il parlamentum, p. 81-82).

9 Né i Brevi del 1287 né quelli trecenteschi fanno riferimento esplicito alla lettura dei capitoli statutari. Le nostre informazioni sul parlamentum di capitania derivano da fonti non sta tutarie. Negli anni ’70 del Novecento K. Shimizu ha rinvenuto e pubblicato una sorta di manuale redatto dal notaio Giovanni di Bernardo Salvi della Spina come promemoria per lo svolgimento dell’incarico di notaio di una capitania (K. Shimizu, L’amministrazione del contado pisano nel Trecento attraverso un manuale notarile, Pisa, 1975). Il manuale prevedeva la lettura delle rubriche statutarie (ibid., p. 77-78). Sappiamo che tale lettura era pratica corrente perché essa è confermata dai pochissimi atti di capitanie finora rinvenuti per il Trecento (L. Carratori, Gli atti della podesteria di Vicopisano nel 1380, in Studi di storia medievale e moderna su Vicopisano e il suo territorio, Pisa, 1985, p. 49-85 ; O. Banti, Aspetti della vita di un Comune rurale all’inizio del Trecento. Note in margine agli atti del Comune di Treggiaia (Pisa), editi in Appendice a cura di E. Virgili, in Bollettino storico pisano, 55, 1986, p. 111-200).

10 Il notaio Giovanni Salvi della Spina nel suo manuale ha trascritto 54 capitula brevis Pisani comunis compilata sub brevitate (K. Shimizu, L’amministrazione... cit., p. 39-46), rubriche statutarie espresse in forma abbreviata e semplificata destinate alla lettura nel parlamento. L’esposizione era accompagnata dalla spiegazione in volgare : Quibus capitulis brevium et ordinamentorum lectis, publicatis et vulgarizatis de verbo ad verbum de mandato dicti capitanei per me suprascriptum notarium in suprascripto parlamento (ibid., p. 78). Negli atti della capitania di Treggiaia del 1313 si legge : Infrascripta capitula brevis Pisani Comunis lecta, publicata et explanata fuerunt vulgariter per me suprascriptum [...] scribam publicum suprascripte capitanie [...] de mandato et voluntate suprascripti Guidonis capitanei (O. Banti, Aspetti... cit., p. 181). Analogamente, negli atti della capitania di Vicopisano del 1380 : infrascripta capitula brevis Pisani comunis, consilia, ordinamenta et provisiones posita sub infrascriptis rubricis et capitulis lecta et vulgaliter explanata fuerunt de verbo ad verbum per me ecc. (L. Carratori, Gli atti... cit., p. 62).

11 Et capitanei et notarii [...] teneantur non facere requisitionem de hominibus sue capitanie ante horam nonam occasione parlamenti ; nisi parlamentum fieret pro exercitu faciendo, vel occasione rumoris armorum, vel ex novo precepto seu licteris pisani Comunis, vel Pisani Potestatis, seu Capitanei aut Anthianorum pisani populi, propter que oporteret fieri festinanter parlamentum ; quo casu non teneantur observare predicta, nisi prout sibi visum fuerit (F. Bonaini [a cura di], Statuti... cit., p. 65, breve del Comune). È da credere tuttavia che la partecipazione al parlamento potesse costituire un problema, specialmente per i comitatini che, nelle capitanie di maggiore estensione, abitavano lontani dalla località scelta come sede della riunione. Già nei primi decenni del Trecento infatti le autorità pisane cercarono di evitare l’abuso di questa istituzione da parte dei capitani. Un’aggiunta del 1305 al capitolo statutario che regolava il parlamento specificava che i capitani dovevano convocare l’assemblea soltanto nei giorni festivi, a meno che non fosse assolutamente necessario. Nel 1338 si stabilì poi che il capitano non poteva riunire il parlamento più di due volte nel corso del suo mandato, a meno che non gli fosse esplicitamente ordinato dalle autorità cittadine (ibid., p. 65).

12 Secondo gli ordinamenti pisani il capitano non poteva aprire un’inquisitio nei confronti di un uomo che non avesse rispettato un capitolo statutario o una disposizione della autorità cittadine se quello non aveva assistito personalmente alla lettura e alla spiegazione dei testi legislativi (K. Shimizu, L’amministrazione... cit., p. 28-29). Questo spiega l’importanza che veniva attribuita alla partecipazione di tutti i maschi adulti al parlamentum.

13 Il prontuario del notaio Giovanni Salvi della Spina riporta un esempio di inquisitio quam dictus capitaneus facit ex officio suo contra infrascriptos de eo quod ipsi obmiserunt venire ad parlamentum celebratum (K. Shimizu, L’amministrazione... cit., p. 109). Nel 1380 il podestà di Vico (gli ufficiali preposti a capitanie che avevano come centro un Comune di una certa importanza si chiamavano spesso anche podestà, cfr A. Poloni, Comune cittadino... cit.) sottopose a inquisitio per mancata partecipazione al parlamento 4 uomini di Vico e tre di Cesano, piccolo Comune che faceva parte della capitania. Due degli accusati di Vico e uno di quelli di Cesano trovarono una giustificazione convincente, gli altri furono condannati al pagamento di 10 soldi (L. Carratori, Gli atti... cit., p. 68-70). Negli atti della capitania o podesteria di Vico si trova anche un processo contro un uomo che durante un parlamento aveva risposto all’appello al posto di un altro dicendo « eccomi » (ibid., p. 82-83).

14 A. Zorzi, L’organizzazione del territorio... cit. ; per il pisano F. Leverotti, L’organizzazione amministrativa... cit ; per il territorio lucchese Ead., Popolazione, famiglie, insediamento : le sei miglia lucchesi nel xiv e xv secolo, Pisa, 1992.

15 Si quis magnas de civitate vel comitatu Florentie offenderet de die in comitatu seu districtu Florentie aliquem popularem civitatis, comitatus vel districtus Florentie in persona vel rebus, [...] teneantur homines lige in qua dicta offensa fieret ipsum magnatem vel malefactorem persequi et capere et capi facere et in fortiam Com-munis Florentie perducere, sub pena librarum quingentorum f. p. ipsi lige auferenda (R. Caggese (a cura di), Statuti della repubblica fiorentina. I. Statuto del capitano del Popolo degli anni 1322-1325, Firenze, 1910, p. 276). Provisum et ordinatum est quod, si quod homicidium, violentie, depredationes, robarie vel capture hominum fierent vel commicterentur vel furta nocturna in aliqua parte lige predicte teneantur pulsare campaneas, et trahere ac malefactores capere, et si aufugerent in aliam ligam teneantur ipsos sequi. [...] Et si de nocte commicterentur predicta tota ipsa nocte ac etiam sequenti perquirant malefactores quolibet loco, ita quod capiantur, et ipsi homines aliqua laboreria non fatiant, sed armati omnes perquirant malefactores huiusmodi, si capitaneo ipsius lige videbitur (ibid.., p. 280).

16 Il « popolo » fiorentino corrisponde alla « cappella » pisana e lucchese : il termine indica una chiesa dipendente da una pieve e l’insieme dei fedeli che a quella chiesa fanno riferimento per le esigenze del culto.

17 Per alcuni esempi A. Zorzi, L’organizzazione del territorio... cit., p. 324.

18 R. Caggese, Statuti della repubblica fiorentina. I. Statuto del capitano... cit., p. 277.

19 Il compito dei pennonerii sembra essere quello di affiancare e coadiuvare il capitano della lega per un più stretto collegamento tra la città, con le sue esigenze di controllo della cri minalità, e le terre del contado. Insieme al capitano i pennonieri dovevano sorvegliare i magnati residenti nel territorio della lega e costringerli a versare alle autorità cittadine la cauzione dovuta in base alla legislazione antimagnatizia fiorentina (R. Caggese, Statuti della repubblica fiorentina. I. Statuto del capitano... cit., p 277). Il capitano e i pennonieri erano tenuti a raccogliere le denunce di popolari che avessero subito violenza da magnates e trasmetterle rapidamente al podestà e al capitano del Popolo di Firenze (ibid., p. 278). Ma il compito più importante di pennonieri e consiglieri, insieme al capitano, era assicurarsi che gli uomini della lega fossero adeguatamente armati e pronti a intervenire per sedare tumulti, disordini e ribellioni (ibid., p. 279).

20 Che l’organismo di lega avesse la stessa funzione del parlamento di capitania pisano e, come vedremo, del parlamento di vicaria lucchese emerge chiaramente da un documento del 1308 pubblicato a metà Ottocento. Per reprimere possibili disordini, le autorità fiorentine scrivevano ai capitanei, vicarii, gonfalonerii, pennonerii et consiliarii delle leghe ordinando loro quod incontinenti presentibus intellectis moneatis ex parte nostra omnes et singulos homines et personas ligarum vestrarum, et eis [...] precipiatis, quod nullam congregationem, invitatam, vel novitatem faciant ; et quod nullus ex ipsis ligis, ad petitionem alicuius, veniat Florentiam, vel ad alias partes vadat ; [...] et quod parati stetis, et homines predictos stare faciatis in apparatu, ita quod quando per nostras licteras fueritis requisiti, veniatis [...]. (G. Canestrini, Forma di convocazione delle fanterie delle leghe. Lettere del Podestà di Firenze del 1308, in Archivio storico italiano, s. I, 15, 1851, p. 39-41; citazione da p. 39).

21 Queste strutture comunitative di lega non hanno cioè nulla a che fare, nonostante la somiglianza formale, con i Contadi e i Territori, organismi federativi rurali attivi nel xvi secolo nello stato di Milano e in quello di Venezia (G. Chittolini, L’affermazione di Contadi e territori, in Id., Città, comunità e feudi negli stati dell’Italia centro-settentrionale (secoli xiv-xvi), Milano, 1996, p. 211-226). In quel caso si trattava di organismi nati dal basso, per federazione spontanea delle comunità rurali minori degli antichi contadi cittadini, con l’esplicito intento di fare sentire la voce degli abitanti delle campagne e portare le loro richieste al governo centrale, per contrastare e arginare l’egemonia che la città continuava a esercitare sul territorio. Nel caso di Firenze, l’istituzione comunitativa di lega era imposta dall’alto dalla città. Essa ricalcava chiaramente la struttura organizzativa delle società armate rionali, rifondate proprio negli stessi anni nei quali furono create anche le leghe (cfr. oltre).

22 Nello statuto del 1308 sono poche le informazioni relative all’amministrazione del contado. La rubrica XXX del secondo libro, che riguarda l’ufficio dei vicari, fa continuamente riferimento alle constitutiones delle singole vicarie (S. Bongi, L. Del Prete (a cura di), Statuto del Comune di Lucca dell’anno MCCCVIII, Lucca, 1867, p. 89). È probabile dunque che indicazioni dettagliate sulla struttura della vicaria e i compiti del vicario fossero contenute in questi testi statutari purtroppo perduti.

23 L’esistenza del parlamento di vicaria è attestata con certezza dagli anni ’30 del Trecento, grazie alla serie Vicario poi Commissario di Valdilima, Atti civili, conservata nell’Archivio di Stato di Lucca (numerosi stralci documentari tratti da questa serie, anche riguardanti il parlamento, sono citati in C. Giambastiani, I Bagni... cit., in particolare p. 297 ss). È probabile tuttavia che questa istituzione esistesse almeno dalla fine degli anni ’80 del Duecento. In un atto del 1289 si fa infatti riferimento ai precepta impartiti dal vicario di Camaiore ai sindaci dei Comuni compresi entro la vicaria (precepta ai quali, nel documento in oggetto, il capitolo della cattedrale lucchese pretendeva di sottrarre le comunità soggette alla sua giurisdizione, ottenendo il parere positivo delle autorità cittadine : Archivio Capitolare di Lucca, C 1, 1289 aprile 8). Il verbo precipere e il sostantivo corrispondente sono termini tecnici che fanno parte del formulario dei parlamenti di vicaria (si veda la nota successiva).

24 Il formulario utilizzato nella registrazione dei parlamenti non contemplava la possibilità di una risposta dei sindaci. Ecco un esempio dell’aprile del 1337 : Convocatis et congregatis infrascriptis sindicis dictorum comunium vicarie suprascripte ad sonum campane et vocem preconis more solito [...] lecte fuerunt suprascripte lictere [delle autorità cittadine] per me Raynerium Bandini notarium dicte vicarie vulgata parlatione die secunda aprilis. In quo quidem parlamento infrascriptis sindicis dictorum comunium preceptum fuit per dicto vicario [...] quod faciant adimpleat et observent omnia et singula que in suprascriptis licteris continentur. (C. Giambastiani, I Bagni... cit., p. 303). Seguono ordini specifici (precepta) del vicario a singoli sindaci che dovevano provvedere alla sistemazione di alcune opere di fortificazione nei loro Comuni.

25 D. Ciampoli, Il capitano del Popolo a Siena nel primo Trecento, introduzione di M. Ascheri, Siena, 1984, Appendice II, « Rubriche riguardanti l’ufficio del capitano del Popolo come capo delle società militari e dei vicariati (A. S. Siena, Capitano del Popolo 1) », p. 54.

26 R. Caggese, La repubblica di Siena... cit., p. 112, nota 1.

27 D. Ciampoli, Il capitano del Popolo... cit., p. 56.

28 Così sembra credere anche Caggese, che scrive : « Per la prima volta nella Storia del Comune, gente di Contado, sia pur insignita di cariche speciali, sedeva nei Consigli della città » (R. Caggese, La repubblica di Siena... cit, p. 112).

29 M. Ascheri, Lo spazio storico di Siena, Siena, 2001, p. 136 e ss.

30 Per un’analisi più ampia dell’operazione condotta sulle società armate rionali dai gruppi dirigenti dei maggiori Comuni di Popolo tra il 1280 e il 1320/30, letta attraverso la stessa ottica interpretativa utilizzata in questo saggio, rimando a A. Poloni, Disciplinare la società. Un esperimento di potere nei maggiori Comuni di Popolo tra Due e Trecento, in Scienza e politica, 37, 2007, p. 33-62. Per un’introduzione allo studio delle società armate di Popolo resta fondamentale il lavoro di G. Fasoli, Le compagnie delle armi a Bologna, Bologna, 1933, e i saggi dedicati all’argomento da G. De Vergottini, in Id., Studi di storia del diritto italiano, a cura di G. Rossi, I, Milano, 1977, in particolare : Arti e « popolo » nella prima metà del secolo xiii (ed. orig. 1943), p. 397-467 ; Il « popolo » di Vicenza nella cronaca ezzeliniana di Gerardo Maurisio (1934), p. 335-352 ; Il « popolo » nella costituzione del comune di Modena sino alla metà del xiii secolo (1931), p. 263-332 ; Note sulla formazione degli statuti di « popolo » (1943), p. 377-386. Per un’analisi più recente E. Artifoni, Una società di « popolo ». Modelli istituzionali, parentele, aggregazioni societarie e territoriali ad Asti nel xiii secolo, in Studi medievali, 24, 1983, p. 545-616 e Id., Corporazioni e società di « popolo » : un problema della politica comunale del secolo xiii, in Quaderni storici, 74, 1990, p. 387-404. Per una sintesi generale S. Bortolami, Le forme societarie di organizzazione del Popolo, in Magnati e popolani nell’Italia comunale. XV Convegno internazionale di studi, Pistoia, 1995, Pistoia, 1997, p. 41-79.

31 Nel caso di Firenze e Siena la concomitanza delle due riforme, delle circoscrizioni del contado e delle società armate rionali, è particolarmente evidente, poiché esse furono frutto di interventi legislativi concepiti fin dall’origine come complementari e portati avanti parallelamente, per Firenze negli anni 1304-1306, per Siena negli anni 1310-1317. Per Pisa e Lucca sembra riscontrabile una leggera sfasatura perché, mentre il ripensamento dell’organizzazione del contado pare concluso entro la fine degli anni ’80 del Duecento, la valorizzazione delle società sembra piuttosto collocarsi nei primi anni del Trecento.

32 Per tutti questi aspetti cfr A. Poloni, Disciplinare la società... cit.

33 Per una possibile interpretazione della crisi A. Poloni, Disciplinare la società... cit, p. 55-58.

34 Si veda la recente sintesi, con ampio corredo bibliografico, di G. Chittolini, « Crisi » e « lunga durata » delle istituzioni comunali in alcuni dibattiti recenti, in L. Lacchè et al. (a cura di), Penale, giustizia, potere. Metodi, ricerche, storiografie : per ricordare Mario Sbriccoli, Macerata, 2007, p. 125-154.

35 Ma si veda almeno E. Artifoni, La consapevolezza di un nuovo assetto politico sociale nella cronistica italiana d’età avignonese : alcuni esempi fiorentini, in Aspetti culturali della società italiana nel periodo del papato avignonese, Todi, 1981, p. 79-100.

36 Faccio solo alcuni esempi tratti da testi statutari editi : Et non patiemur neque permictemus aliquam societatem de novo fieri in civitate Pisana vel eius districtu et si aliqua facta fuerit in districtu Pisano a tribus annis proximis retro decursis citra, ipsas destruemus et dissipabimus et destrui et dissipari faciemus (A. Ghignoli (a cura didi), I Brevi... cit., p. 556, breve del Popolo). « Non sosterròe ne permettròe che alcuno facciano alcuno raiunamento sensa la paraula mia et delli Ansiani del populo » (F. Bonaini (a cura di), Statuti... cit., p. 477, breve del Popolo). Quod nullus de civitate Florentie, burgis vel subburgis cuiuscumque condictionis vel status existat, audeat vel presummat facere coire vel contrahere aliquam compagniam, sotietatem vel cohadunationem vel alio modo quocumque vocabulo dici possit (R. Caggese, Statuti della repubblica fiorentina. I. Statuto del capitano... cit., p. 369). Quod nulla comunitas, terra vel castrum sex milliarum vel quasi lucani comitatus vel fortie vel episcopatus sine expressa licentia Potestatis, Capitanei et Anthianorum audeat vel presummat facere aliquam septam, iuram vel compa gniam seu legam cum aliquo comuni vel terra seu singulari persona vel personis undecunque sit vel sint. [...] Et nulla persona lucane civitatis, burgorum et subburgorum [...] presummat aliquam congregationem facere aliquarum gentium in aliqua parte (S. Bongi, L. Del Prete (a cura didi), Statuto... cit., p. 152).

37 A. Poloni, Comune cittadino... cit.

38 Id., Comune cittadino... cit. ; A. Zorzi, L’organizzazione del territorio... cit.

39 Nel breve pisano trecentesco dopo la rubrica 48, che regolava il parlamento di capitania, era collocata una rubrica che ribadiva l’obbligo dell’elezione di consoli in ogni terra del contado : Ego capitaneus pisani districtus, in castellis et villis consules de se ipsis constituam et eligi faciam [..] ; qui consules possint condempnare quamlibet personam sui consulatus [...] a duobus denariis usque in duodecim. Et ipsos et alios officiales terrarum de foris eligendos, eligi faciam in singulis terris per infrascriptum modum ; videlicet, quod in qualibet terra de foris, per sonum campane, coadunentur homines cuiusque terre et ville apud suam eccle siam, vel ubi officiales eligi consueverunt (F. Bonaini, Statuti... cit., p. 65-66, breve del Comune). Nel territorio fiorentino, dove prevaleva l’insediamento sparso, l’unità comunitaria di base poteva essere il Comune rurale ma anche il « popolo », la cui struttura organizzativa ricalcava comunque quella del Comune. Ancora nello statuto del Podestà degli anni ’20 del Trecento si stabiliva che rectores et syndici populorum, plebatuum et communium seu villarum comitatus Florentie et eorum officia durent per annum, scilicet a kalendis may usque ad alias kalendas maii proxime subsequentis, et quod fiat eorum electio de mensis aprilis ; nella stessa rubrica venivano definite le tante competenze attribuite ai rettori di « popoli » e Comuni : garantire il pagamento delle imposte assegnate alla loro comunità, espellere i colpevoli banditi dalla città per reati di sangue, compilare una lista dei beni dei banditi situati nei confini del loro Comune o della loro parrocchia, denunciare al podestà e al capitano tutti gli omicidi commessi nella comunità, mobilitare gli uomini per catturare i colpevoli di omicidio o ferimento e consegnarli alle autorità cittadine ecc. (R. Caggese, Statuti della repubblica fiorentina. II. Statuto del Podestà dell’anno 1325, Firenze, 1921, p. 64-65). Allo stesso modo lo statuto lucchese del 1308 continuava a prevedere che i consoli dei Comuni del contado compilassero liste degli uomini adatti alle armi (S. Bongi, L. Del Prete [a cura di], Statuti... cit., p. 114), denunciassero al podestà e al capitano di Lucca i reati di sangue commessi nelle loro comunità (ibid., p. 140) ecc. Nel costituto di Siena del 1309-1310 rimaneva la disposizione che prevedeva « Sia tenuto et debia la podestà constregnere tutte e ciascune comunançe et universitadi de le castella et ville del contado di Siena che facciano et constituiscano sindachi generali », più o meno con gli stessi obblighi dei rettori e sindaci fiorentini (M. S. Elsheikh, Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel 1309-1310, I, Siena, 2002, p. 191).

40 La confusione è particolarmente evidente nel capitolo statutario fiorentino riguardante l’istituzione delle leghe (R. Caggese, Statuti della repubblica fiorentina. I. Statuto del capitano... cit., p. 275 ss.). Nel testo sono confluite anche alcune disposizioni precedenti riguardanti i pivieri e la loro responsabilità nella cattura di malfattori e magnates violenti, senza che i compilatori si preoccupassero di armonizzare le due materie, distinguere in qualche modo le competenze di leghe e pivieri o eliminare le contraddizioni e le sovrapposizioni. Significativo in questo senso un paragrafo nel quale si stabiliva che si qua robbaria vel captura fuerit facta in aliquo communi, populo seu loco dictarum ligarum [...] et non ceperint et presentaverint in fortiam Communis Florentie malefactores, teneantur plebatus in quo facta fuerit ad emendationem dampni (ibid., p. 277). Il piviere era cioè responsabile per una mancanza delle strutture di lega. A Pisa nelle capitanie che avevano per centro un Comune rurale di una certa importanza il capitano della capitania era allo stesso tempo podestà del Comune capoluogo, e la dimensione della comunità e della circoscrizione si confondevano e si intrecciavano.

41 Ancora nel 1370, nella descrizione della festa per l’elezione di Pietro Gambacorta a capitano di guerra e difensore del Popolo, un anonimo cronista pisano racconta : « E fu prezentato lo ditto messer Piero da li citadini de la cità di denari e di ciera e chie di confetti e chie di polli e chie di una cosa e chie d’un’autra e chie in propietade. E anco li consulati dell’Arte della citade lo prezentonno, e anco le comunansse dello contado di Pisa lo prezentònno chie di polli chie di vitelle chie di formaggio chie di uuova » (Cronica di Pisa. Dal ms. Roncioni 338 dell’Archivio di Stato di Pisa, edizione e commento a cura di C. Iannella, Roma, 2005, p. 251). Lo stesso copione fu seguito nelle tante feste civiche che scandirono la signoria di Pietro.

42 Tanto la lettera di Paolo Guinigi quanto il verbale del parlamento riportato di seguito sono contenuti in Archivio di Stato di Lucca, Governo di Paolo Guinigi, Liber decretorum, n. 1, p. 380-381, e trascritti da C. Giambastiani, I Bagni... cit., p. 346-347.

43 Certo il notaio non sembra mostrare incertezze o difficoltà, ma pare al contrario utilizzare un formulario già consolidato (suprascripti sindici sic congregati quilibet pro se et pro suo comuni unanimiter responderunt et dixerunt), segno forse di una pratica ormai affermata.

44 Si vedano per esempio gli statuti della vicaria della Val di Lima del 1576, pubblicati nel 1871 : A. Carina, Notizie storiche sul Contado Lucchese, Lucca, 1871, p. 119-130.

45 Convocatis et requisitis ad publicum et generale parlamentum omnibus et singulis sindicis omnium Comunium totius Vicarie Valislime [...] de mandato prestantissimi iureconsulti Domini Gabriellis egregi Ser Petri de Pieraccinis lucensis civis ad presens magnifici D. Vicarii Vicarie predicte [....]. Qui omnes sic ut supra congregati sunt sindici dictorum Comunium dicte Vicarie et faciunt et representant totam dictam Vicariam, et penes quos sic congregatos residet omnis potestas et facultas dicte Vicarie ; dato prius et obtento partito ad pissides et pallottas super uno quoque infrascriptorum capitulorum singulatim, et eo obtento per debitum numerum pallottarum repertarum in pisside affirmativa pro sic, et postea vive vocis oraculo omnes unanimes et concordes et unus alteri consentientes, [...] ex eorum certa et deliberata scientia et plena hautoritate qua funguntur, salvo semper et reservato beneplacito et confirmatione magnificorum et illustrissimorum dominorum Antianorum et vexilliferi iustitiae populi et comunis lucensium, [...] fecerunt decreverunt compilaverunt et statuerunt infrascripta capitula et ordines (A. Carina, Notizie storiche... cit., p. 119-121).

46 « Et perché è cosa ragionevole che si osservi il decoro et non sia licito a tutti quando si parla sopra d’un capo fare nuove proposte, non sia licito ad alchuno di parlamento o al Camarlingo generale di fare alchuna proposta nel parlamento preditto [....], ma tutte le proposte solamente si possino et debbiano fare dal Magnifico Signor Vicario et Notaro [...]. Possi nondimeno ciascun Sindico et Camarlingo andare davanti al Signor Vicario o Notaro e ricordarli chetamente alcuna cosa che abbia, onde se ne possa far proposta » (A. Carina, Notizie storiche... cit., p. 122).

47 G. Chittolini, Ricerche sull’ordinamento... cit., in particolare p. 303-309. Si veda ora anche L. Tanzini, Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra xiv e xvi secolo, Firenze, 2007, in particolare p. 80-82 e p. 146-150.

48 Mauro Ronzani ha recentemente ricostruito, per l’area del Valdarno, le conseguenze che le trasformazioni della seconda metà del Trecento ebbero sull’organizzazione ecclesiastica e in particolare sulla rete delle pievi : M. Ronzani, Definizione e trasformazione di un sistema d’inquadramento ecclesiastico : la pieve di Fucecchio e le altre pievi del Valdarno fra xi e xv secolo, in corso di stampa negli Atti del convegno « Il Valdarno inferiore terra di confine nel Medioevo (secoli xi-xv) », Fucecchio 30 settembre – 2 ottobre 2005. Per Siena si veda M. Ginatempo, Uno stato ‘semplice’. L’organizzazione del territorio nella Toscana senese del secondo Quattrocento, in La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico, Pisa, 1996, p. 1073-1101. Per le Sei Miglia lucchesi F. Leverotti, Popolazione, famiglie, insediamento... cit.

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Pour citer cet article

Référence papier

Alma Poloni, « Gli organismi comunitativi di circoscrizione : un aspetto delle sperimentazioni istituzionali dei maggiori Comuni di Popolo toscani tra Due e Trecento »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge, 123-2 | 2011, 417-429.

Référence électronique

Alma Poloni, « Gli organismi comunitativi di circoscrizione : un aspetto delle sperimentazioni istituzionali dei maggiori Comuni di Popolo toscani tra Due e Trecento »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 123-2 | 2011, mis en ligne le 20 février 2013, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/630 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrm.630

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Auteur

Alma Poloni

Università di Pisa, a.poloni@stm.unipi.it

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