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Mélanges

Comunità, istituzioni giudiziarie, conflitto e pace nella montagna lombarda nel tardo Medioevo1

Community sale: legal institutions, conflict and peace in the mountains of Lombardy in the late medieval period
Massim Della Misericordia
p. 139-172

Abstract

Le fonti lombarde usano, a proposito dei conflitti fra comunità rurali per ragioni di confine, a causa di boschi o pascoli contesi, il lessico vendicatorio. Da questa particolare prospettiva, pertanto, si è svolta un’analisi delle relazioni violente fra tali soggetti, specialmente nell’area alpina del dominio degli Sforza. Delineati i modi e le circostanze delle vendette di comunità, si sono identificate le regole che impedivano l’esplosione di una brutalità cieca. Poi si è considerata la capacità di questi atti di costruire il soggetto stesso che li compiva, un’istituzione territoriale che ha bisogno di ribadire il vincolo solidaristico fra i suoi membri, coinvolgendoli tutti in un moto corale, pur nella diversità dei loro ruoli e delle loro posizioni, delle età e del genere, e di delimitare lo spazio della propria azione. Si è infine approfondita la tradizione e il quadro ideale entro cui la comunità poteva giustificare l’uso della forza: le norme che legittimavano la violenza individuale e collettiva all’interno di un regime principesco del tardo medioevo, e il modo in cui le comunità la organizzavano e canalizzavano, specialmente mediante la pratica del currere al rumor. La comunità, così, poteva presentare le azioni di forza come il prolungamento delle sue riconosciute prerogative giurisdizionali e di polizia, pure ormai stigmatizzate dai duchi e dai loro agenti quando divenivano eversive del buon ordine del dominio, nel quale il principe si poneva come l’unico soggetto cui competeva fare rasone.

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Testo integrale

Prologo

  • 1 Abbreviazioni: ASCB = Archivio storico del comune di Bormio, dove sono custoditi i QC = Quaterni co (...)

1La comunità locale alla fine del medioevo era frequentemente impegnata in conflitti, su diversi fronti, dalla competizione politica alla resistenza antisignorile fino alla ribellione contro le autorità statali ed ecclesiastiche. In questa sede cercherò di mostrare che essa era implicata anche nelle relazioni di vendetta e pace. Analizzerò in questo senso i comportamenti documentati per la società rurale dell’alta Lombardia, essenzialmente sulla base degli atti notarili e del Carteggio sforzesco (la documentazione di natura epistolare del governo degli Sforza prodotta dal potere centrale, dagli ufficiali periferici, i maggiorenti e i corpi territoriali).

  • 1 Nell’ordine, ASMi, CS, 1152, 1490.12.25; 719, 1456.03.28-29; 1153, 1493.01.27.
  • 2 Francesco Sforza scrisse «perché havimo sentito che uno de Terdona ha incantato l’officio della pot (...)

2Le comunità, infatti, hanno «inimici et adversarii» fra i particolari, le altre comunità o gli ufficiali dello stato. Un commissario sforzesco può essere «inomico» di una comunità, «innemigo mortale» anche nella testimonianza di un collega podestà; «inimicissimo di questa comunità» sempre secondo un podestà1. Il duca sapeva quando fra terre e città «non è bona amicicia» e ne teneva conto2. Con i nemici che si collocavano sullo stesso piano politico-istituzionale – non con i detentori del potere laico o ecclesiastico, ovviamente, ma con le altre comunità o i particolari – esplodeva un conflitto qualificato, in modi tutt’altro che generici, dal lessico vendicatorio. Le cancellerie comunali, dei feudatari e degli ufficiali ducali lo condividevano in modo unanime. «Vendicarse» era il verbo usato per indicare l’effettiva mobilitazione o la ritorsione progettata dagli uomini di una località contro un’altra comunità dopo aver subito un furto di bestiame oppure nel caso in cui uno di loro fosse stato ucciso o ferito nella terra vicina; «vindicta» il sostantivo impiegato per designare tale azione. «Garra» o «guerra» era lo stato di contenzioso aperto che si prolungava fra due comunità. Al contempo queste ultime erano pure contraenti di paces, che promuovevano o stipulavano sotto la pressione dei poteri centrali. Penso sia lecito, dunque, adottare un così pregnante vocabolario per un complesso di pratiche sostanzialmente omogenee, anche laddove esso sia riferito solo ad alcuni episodi.

3In una prima parte del testo proporrò un’etnografia storica del conflitto. Delineati i modi e le circostanze delle vendette di comunità e ricomposta la trama che ordinava la memoria delle ostilità, proverò ad identificare le regole che impedivano l’esplosione di una brutalità cieca (e dunque gli elementi simbolici e i meccanismi ritorsivi che organizzavano gli atti violenti). Poi considererò la capacità di questi atti di costruire il soggetto stesso che li compiva, un’istituzione territoriale che ha bisogno di ribadire il vincolo solidaristico fra i suoi membri, coinvolgendoli tutti in un moto corale, pur nella diversità dei loro ruoli e delle loro posizioni, delle età e del genere, e di delimitare lo spazio della propria azione. Infatti, proprio quando tutti gli uomini e le donne di una comunità prendevano le armi contro gli usurpatori di un pascolo o per vendicare il loro convicino, oppure quando il singolo individuo veniva aggredito per nessun altro motivo che per essere membro di una comunità dagli avversari di quest’ultima, la persona diveniva parte integrante della collettività. Delineato il protagonista istituzionale delle nostre storie, sarà possibile approfondire, nell’ultima parte del lavoro, la tradizione e il quadro ideale entro cui esso poteva giustificare l’uso della forza. Riconsidererò i valori e le regole che legittimavano la violenza individuale e collettiva all’interno di un regime principesco del tardo medioevo e il modo in cui le comunità la organizzavano e canalizzavano. Da questa prospettiva si potrà discutere ancora una volta il rapporto peculiare – di integrazione, giustapposizione o competizione – che si stabilì in questa età fra i modelli e i lessici della vita pubblica radicati localmente e di ascendenza comunale da un lato e quelli prescritti dallo stato principesco dall’altro. La comunità, infatti, rivendicava la liceità di azioni di forza proposte come il prolungamento delle sue riconosciute prerogative giurisdizionali e di polizia, eventualmente anche a surrogazione delle funzioni d’ufficio dei giusdicenti statali negligenti, mentre esse erano stigmatizzate dai duchi e dai loro agenti come eversive del buon ordine del dominio, nel quale il principe si voleva ormai come l’unico soggetto cui competeva fare rasone.

La Violenza Collettiva

Racconti di vendetta: i luoghi e i tempi

  • 3 Salice, p. 139, 248, 285-287, 289-291, 485; L. Martinelli vale e di diplomatica, 2, 1977, p. 229-35 (...)

4La vendetta è una modalità della relazione fra i comuni senz’altro risalente e già ampiamente attestata, nella nostra zona, nel xiii secolo. A Chiavenna nel Duecento vi erano bestie accepte sulle alpi dagli homines dei comuni vicini e riscattate de voluntate Conscillii communis. Lo stesso borgo nel 1269 ebbe una rixa o discordia con quello di Piuro, pagò gli uomini che currerunt Plurium, poi, iussu potestatis, consegnò, come la controparte, alcuni ostaggi, che risarcì e sovvenne con del vino, in vista della definizione della tregua. Di nuovo, nel 1295, gli homines de Clavenna incorsero in un banno del comune di Como ocaxione disscordie illorum de Plurio. D’altro canto, fra il 1306 e il 1333 il comune di Bormio stipulò più paces con un pievato e due comuni vicini3.

  • 4 Valchiavenna, p. 193, cap. 84 (da dove è tratta la citazione); Valtellina, p. 32-33, cap. 53.

5Le fonti normative non ignorano tali pratiche: secondo gli statuti cinquecenteschi di Chiavenna e di Valtellina, il commissario nominato dai signori delle Tre Leghe doveva indurre tutte le comunità «che hanno tra loro inimicizie et risse [...] a far bona pace et concordia et a rimettersi vicendevolmente le ingiurie»4.

6Il racconto di questi episodi si arricchisce di molti particolari nella documentazione di carteggio del Quattrocento. All’origine del contenzioso vi era un diritto contestato, fra i molti che le comunità esercitavano: di designazione del prete e gestione della chiesa locale, d’uso delle risorse ambientali oppure di giurisdizione, rivendicata da una località capoluogo su uno più centri che aspiravano all’autonomia. Travagliata era anche la delimitazione del territorio comunale, che si intrecciava con la tutela dei possessi privati e l’uso regolato di quelli collettivi, poiché spesso si contendeva circa le linee di demarcazione che attribuivano un bosco all’una o all’altra comunità oppure si denunciavano gli sconfinamenti del bestiame di proprietà degli uomini di una località sui pascoli o nei coltivi di pertinenza dei loro vicini.

  • 5 ASMi, CS, 1153, 1491.05.16.

7Le arene del confronto erano numerose. Si contendeva aspramente nei boschi. I fiumi o i torrenti, che con il loro corso delimitavano in modi variabili nel tempo e dunque controversi i territori comunali, erano i luoghi liminari in cui l’indeterminatezza dei diritti esercitati poteva sfociare nella violenza. Ad esempio, contro i vicini della giurisdizione di Vogogna, impegnati nella costruzione di un argine che avrebbe deviato l’acqua sul loro territorio, gli uomini di Domodossola vollero «metterse in arme»5.

  • 6 ASMi, CS, 1153, 1493.06.20 (da dove è tratta la citazione); 720, 1463.12.02; 1153, 1493.06.20; 1632 (...)

8Il pascolo d’alta quota pare l’ambito di relazioni personali ancora più dure. Luogo eccentrico per eccellenza nella civiltà contadina, era esposto alle minacce che potevano venire dagli altri uomini, dalla natura e dalle forze soprannaturali. In montagna si commettevano «insulti, robarie et sasinamenti», azioni finalizzate ora all’appropriazione, ora alla semplice distruzione dei beni degli avversari, ora a colpire direttamente le loro persone. Ci si impadroniva del fieno o degli altri frutti delle possessioni e degli attrezzi da lavoro, si rompevano o asportavano le caldere, le pentole per la lavorazione del latte, si guastavano i formaggi e il burro, si rubava il bestiame, si bruciava il legname e lo strame preparato per le lettiere degli animali, si ferivano, percuotevano e uccidevano i pastori. L’iniziativa veniva organizzata su ampia scala: in bassa Valtellina, nel 1463, più di duecento uomini di un comune (Ardenno) arrivarono a ferirne 28 di quello rivale (Buglio)6.

  • 7 Salice, p. 241, 288-289, 291, 295, 321-322, 329, 359, 362, 379, 401 (cfr. Guglielmo Scaramellini, P (...)

9Per questi motivi a volte l’alpeggio appare inquadrato con tratti quasi militari. Già nel Duecento il comune di Chiavenna faceva custodire gli alti pascoli da soldatarii perché le bestie non fossero depredate; ad essi si aggiungevano gli uomini chiamati a cucurrere ad alpes quando le minacce di concretizzavano. I pastori dal comune di Teglio, in base ad una consuetudine locale, potevano portare armi in montagna, durante l’ascesa e la permanenza, per la difesa propria e del bestiame contro le minacce della natura ostile (contra lupos, ursos et alia animalia silvestra), ma anche contro i ladri7.

  • 8 ASMi, Comuni, 60, Morbegno, 1494.07.07. Cfr. ASSo, AN, 497, ff. 141r.-144v., 1494.08.01; ASMi, CS, (...)

10La piazza era un altro teatro del confronto, quando in una località concorrevano anche gli uomini di quella nemica. Sulla strada pubblica che collegava due centri, lungo i grandi passaggi e i loro snodi – l’itinerario che metteva in comunicazione un fondovalle con il lago o l’approdo sulla costa lacustre – si impediva con la forza il transito, quando non si perpetravano ferimenti o omicidi. Nella primavera del 1494 la costruzione dell’argine del torrente Bitto, in una zona di confine fra Cosio e Morbegno, generò una «contentione» fra le due comunità. Vanificati alcuni tentativi di tregua, scriveva il vicepodestà locale, «le strate sono rote [...] et non si vive nisi in guerra et zeloxia et con grandissimo spavento»8.

11Infine, la chiesa poteva essere, oltre che la ragione del contendere, il luogo favorevole per regolare i conti con gli avversari.

12I tempi della vendetta erano molto vari. Soprattutto quando la bella stagione moltiplicava le attività e le occasioni di contatto, sui pascoli erano a rischio tutti i giorni e tutte le notti. L’assalto da parte dei vicini avversi poteva infatti approfittare dell’oscurità, il momento dell’esasperazione delle condotte criminali punite da tutti gli statuti e perseguite nei processi di questi secoli, ma anche il tempo nel quale l’ambiente dell’alta montagna doveva far sentire come più opprimente l’incombere dei pericoli cui i suoi abitanti erano esposti. Circostanze contingenti legate al lavoro collettivo (come il rifacimento di un argine) suscitavano altri attriti. Le situazioni capaci più di altre di occasionare lo scontro di piazza erano quelle degli assembramenti e degli incontri favoriti dai giorni di mercato, dalle feste patronali e dalle domeniche.

  • 9 Salice, p. 293; ASCB, QC, 2, 1490.03.19; ASSo, AN, 569, f. 417v., 1512.11.27. V. anche E. Roveda, I (...)
  • 10 ASMi, CS, 719, 1456.04.25, 1456.05.16.
  • 11 ASMi, CS, 1152, 1489.07.13.
  • 12 Archivio storico del comune di Chiuro, Atti notarili pubblici e privati, 18, fasc. 277, 1509.09.28.

13I medesimi usi di conflitto e pace vigenti fra le comunità scandivano i contenziosi, spesso originati da ragioni simili, fra le stesse comunità e i particolari: un signore e i suoi seguaci, un cittadino o singoli individui di natali meno illustri9. Pendente una causa fra gli uomini di Pianello ed Emanuele e Raffaele Malacrida, castellani di Musso, scriveva Emanuele, «quilli de Pianello [...] robarono certi homeni de Musso obedienti a noi caldere e certe altre robe, che may non hano voluto rendere». Per rivalsa, Raffaele, lamentava la vittima, fece «robare» un panno «su la strata» ad un uomo del comune di Pianello10. A causa di un sequestro patito da certi valtellinesi e operato da Airoldino Lucini in un’alpe della Valchiavenna, secondo il feudatario Annibale Balbiani, «alchuni de Valetelina [...] armata manu pare siano andati ad una altra alpe del dito Ayroldino situata in la mia iurisdictione et debeno havere robato sopra la dita alpe una grande quantità de bestiamo»11. Il comune di Chiuro e la potente famiglia Besta di Teglio si erano contesi un terreno a prato, bosco e palude, sottraendosi vicendevolmente le bestie12.

14La violenza costituiva solo la fase acuta di vertenze che si snodavano attraverso una varietà di momenti di confronto e negoziazione, condotti mediante il processo, la supplica al principe, la mediazione arbitrale prestata dagli ufficiali ducali o dai maggiorenti locali e la convenzione bilaterale. Nessun intervento poteva dirsi a priori risolutivo, per cui magari si riprendevano le armi subito dopo l’arbitrato, ma d’altra parte nessuna violenza, per quanto grave, precludeva definitivamente il ritorno alla trattativa.

  • 13 Cfr. G. Goldaniga, La secolare contesa... cit.
  • 14 ASMi, CS, 783, 1477.09.14-15 (per le frasi citate), 1477.10.22, 1477.11.07; Registri ducali, 128, f (...)

15Tutto ciò prolungava nel tempo la violenza, che riesplodeva periodicamente, e alimentava un tenace ricordo degli eventi13. Lo si può verificare seguendo per alcuni lustri l’andamento dei rapporti fra la Val San Giacomo e il borgo di Chiavenna. Nel 1477, in una situazione di vacanza del potere feudale esercitato in loco dai conti Balbiani e di turbamento della pace pubblica, seguito all’omicidio del notaio Antonio Villa perpetrato da alcuni uomini di Val San Giacomo, le rivalità fra quest’ultima terra e il borgo di Chiavenna si acuirono. Per il giorno di S. Guglielmo, cui è dedicata una delle chiese più antiche della Val San Giacomo, «dove concorre gente assay tam de dicta valle tam de altroe e li se gli fa una bella festa», il commissario ducale Gian Giacomo Vismara sapeva che sarebbero stati opportuni seri provvedimenti. «Per obviare a le questione poteriano ocorrere» vi mandò il suo cancelliere e quattro famigli armati, proibendo poi a tutti i sudditi di portare le armi. Ciononostante i montanari aggredirono o minacciarono vari gentiluomini e un prete di Chiavenna. I residenti nel borgo prospettarono allora una replica di carattere esplicitamente vendicatorio: «armata manu de andare ad fare le soe vendete», nel racconto dello stesso ufficiale sforzesco; «se deliberane de andare armata manu a fare vindicta con dicti gioti, però sarebane una insalata da cena», con le più crude parole del comune di Chiavenna. Su preventiva indicazione del principe, il commissario si fece accompagnare in Val San Giacomo da più di cento uomini di Chiavenna e Piuro per catturarvi gli assassini del notaio e i responsabili dell’»unione» contro i chiavennaschi. Qui, però, lui e il seguito furono affrontati da circa altrettante persone. Lo scontro lasciò sul campo almeno un morto e quattro feriti fra gli abitanti della valle. In seguito continuarono le ritorsioni: gli uomini di Val San Giacomo, contrariati dall’arresto di sei convalligiani, catturarono un notaio e un barbiere di Chiavenna, offrendone la restituzione in cambio della scarcerazione dei loro vicini14.

  • 15 ASMi, Famiglie, 11, Balbiani, s.d.; CS, 783, 1478.07.24, 1478.09.01, 1478.12.12.

16Già in quel frangente il commissario Gian Giacomo Vismara tentò una pacificazione, senza successo. Il podestà Maffeo Salvatico, l’anno successivo, ne continuò l’opera. Constatò «da poy in qua he stato grande garra e inimicitia tra dicti homini de Val Sancto Iacomo et quili de questa terra [Chiavenna]». Scrisse: «sonno adoperato taliter che li homini de questa terra hanno remiso l’odio havevano contra dicti [de Val Sancto Iacomo]», con l’obiettivo che le due comunità garantissero vicendevolmente ai membri dell’una e dell’altra di poter «pratichare securi» nei rispettivi territori. Nonostante l’esplicito comando ducale in questo senso, però, non fu possibile conseguire una garanzia offerta reciprocamente dalle parti ed estesa a tutti, a causa di un impuntamento dei valligiani che riattivò le logiche della rivalsa. I montanari «hano resposto de non volere asignare generaliter e hanno exlcusi cinqui gientilhomini de questa terra, la quale exclusione dicti cinque l’anno intexo e si trovano de mala volia e hanno deliberato de obviare che quili de Val Sancto Iacomo non siano securi, imo de offenderli». Poi l’ufficiale ottenne la sospirata garanzia, con la sola eccezione di coloro che si sentivano più vincolati alla vendetta («excepto che per li parenti de quelo alias fu morto in tumulto»). Alla fine del mandato, il Salvatico fu per questo esaltato dai borghigiani come colui che «haveva quasi in tuto mittigate le rixe de questa valle», mentre si temeva che un suo successore, inadeguato secondo gli uomini di Chiavenna, «va incitande ira e odii tra quili de Valle Sancto Iacobo e noy»15.

  • 16 ASMi, CS, 1152, 1484.04.10.

17Dopo un quinquennio la situazione si fece di nuovo critica. Nel 1484 gli abitanti di Val San Giacomo presidiarono la riva del lago con una ventina di armati, minacciando e derubando i borghigiani, arrivando ad uccidere un uomo della località lariana di Sorico che ne accompagnava uno di Chiavenna. Dall’altra parte si approntavano se non altro le difese e si elevò il tiro delle minacce, come riporta l’allarmato podestà Bernardino de Monteluciis d’Arezzo: «questi homini [...] sono molto mal contenti per questi de la Valle di Sancto Iacobo et che non posseno andare ad le loro possessione et fare li facti loro securamente»; «per paura et ogni nocte facino la guardia [...] in questa terra» e inoltre «volevano vendicare, si havesino trovati essi di Valle, la morte di esso da Sorigo»16.

  • 17 ASMi, CS, 1152, 1485.04.25.

18Nel 1485 lo stesso Bernardino d’Arezzo si era di nuovo «intromesso de fare pace tra loro», per «reconciliare» e «confederare» le due parti. Ma i valligiani, scriveva, «quanto a fare pace cum questi di questa terra, me risposeno como più volte me hanno risposto, [...] che loro non haveno guerra cum questa terra, ma cum parte». Più disponibili erano i borghigiani: «circa la pace, loro dicevano non havevano guerra cum nisuno ma, per satisfare a la voluntà de la S.v., che erano apareghiati a fare ogni cosa, dummodo gli fusse restituito el loro, et che le iniurie a loro facte le remetiveno». Non riuscendo però personalmente a ricucire i rapporti, mandò due abitanti di Chiavenna e due della Val San Giacomo a Milano per trattare la cosa al cospetto del principe17.

  • 18 ASMi, CS, 1156, 1493.08.11-12.

19Nel 1493 un fatto estraneo alle relazioni fra le due comunità rischiò di riaccendere gli animi. Un principale della Val San Giacomo, Pietro del Adameto, fu ferito da un soldato di stanza a Chiavenna e i suoi vicini si armarono per vendicarlo. Gli uomini del borgo riferirono: «essendo zà la nocte facta, fu facto avixo in Valle Sancto Iacobo et in quella nocte furono congregati assay di loro con le loro arme, vociferando volersi vindicare di tal cossa [...]; la maytina per tempo furono tuti in arme, digando loro voler haver in le mane quello soldato». Continuavano gli scriventi: «stessemo in arme tuto il giorno et la nocte subsequente», «aciò non accadesse alchuno disordine et per salveza di la terra». Il capo dei provvisionati era consapevole: «questi omini in questo suspecto ne stano per non eser tropo del bono tra loro et diti valeriani et voleno epsi di questa terra prendere li arme in mane»18.

La forma della violenza

  • 19 ASMi, CS, 1152, 1486.08.25.
  • 20 Nell’ordine, ASMi, CS, 1153, 1493.06.24; Archivio storico del comune di Chiuro, Atti notarili pubbl (...)

20Una delle questioni più dibattute dalla ricerca investe il grado di codificazione simbolica del conflitto e la valenza espressiva degli atti di forza o di pace. Ora, le pratiche qui analizzate consistevano spesso nelle lesioni e nel danneggiamento: dalla rottura delle caldere all’incendio del legname già preparato per l’uso. Tali azioni, colpendo i membri della comunità nemica nella persona e devastando i loro beni collettivi, avevano senz’altro significato in sé. Fra le implicazioni ulteriori, quella cui probabilmente si conferiva maggiore enfasi era la rivendicazione del possesso. A questo scopo, la distruzione dei manufatti poteva essere affiancata dalla preda di mandrie e greggi o dall’occupazione con la forza di un pascolo. Le violenze assumevano senso compiuto quando risultava chiaro che così la comunità affermava il proprio buon diritto sulla risorsa disputata, impedendone l’uso ai competitori. Il racconto dei comuni di una federazione dell’Ossola Superiore (la Curia di Mattarella) presentava sotto questa luce l’iniziativa del proprio membro, il comune di Crevola, nel 1486. Esso aveva già spuntato tre sentenze favorevoli contro gli uomini di Cravegna circa il controverso possesso di un monte. «Non di meno essi da Cravegna de facto hanno goduta essa alpe et facto segare li feni in quella, unde che essi da Crevola, vedendosse indebite et per forza privare del proprio havere, se deliberavano etiam loro armata manu andare a deffendere il suo, eo imperio che gli era tolto»19. Infine, l’elemento ordinante più manifesto di devastazioni, appropriazioni e occupazioni è la loro meticolosa simmetria, la consuetudine di «corespondere» a quanto subito, ad esempio un furto di bestiame, che quindi i contendenti si infliggevano «vicissim»20.

  • 21 Brentani, IV, p. 246-248, doc. CCCII.

21Non pare invece che il singolo omicidio o l’offesa che scandivano l’inimicizia si sottraessero agli svolgimenti perlopiù accidentali dei fatti, per comporre veri e propri rituali di sangue. È se non altro significativa l’intenzione degli uomini di Sala, che dipendevano dalla pieve ticinese di Capriasca, allorché ne fu eletto rettore Alberto de Zobiis, da loro non gradito. Si riproposero, infatti, secondo i rivali, gli abitanti di Ponte, di uccidere il cappellano di Alberto, suo omonimo (Alberto de Caprariis), un sacerdote anch’egli di Ponte. L’omicidio sarebbe avvenuto nel capoluogo plebano, Tesserete, proprio durante la celebrazione della messa (ipsum presbiterum Albertum, missam celebrantem). Il copione era stato senz’altro messo a punto con attenzione, per il bersaglio, il luogo (la chiesa contesa) e soprattutto la circostanza scelta. La messa, infatti, magari proprio la consacrazione, era un momento carico di implicazioni sacrificali: anche nei riti della violenza aristocratica e urbana poteva essere sentito come quello più solenne e, in una logica simbolica, efficace per immolare la vittima, individuata entro lo schieramento avversario, che con il versamento del suo sangue pagasse il debitum e ristabilisse l’ordine originario. Gli sviluppi, però, furono diversi. Giunto sul posto, prima che nel prete, il gruppo di Sala incappò negli uomini di Ponte (dum ipsi prius reperissent ipsos homines de Ponte), su cui finì con lo sfogare la sua rabbia, percuotendoli, ferendoli, costringendoli a rifugiarsi nella chiesa per scampare alla morte21.

  • 22 ASMi, Comuni, 60, Morbegno, 1494.07.07.
  • 23 Missive, 2, doc. 1641. V. anche T. Bertamini, Storia di Villadossola. Testo e documenti, [Domodosso (...)

22Allestita con più cura è forse la scena della pace. Essa, innanzitutto, richiedeva una pubblica «dimonstratione de amore»22. Il luogo, poi, voleva essere emblematico, lo si dirà più ampiamente, quando ad esempio veniva scelto un sito in posizione mediana fra i territori delle due comunità contendenti oppure il confine controverso o il pascolo di dubbia assegnazione. Infine la pace si sostanziava di gesti simmetrici e di risarcimenti pensati nella logica della reversibilità. Se la vendetta compensava la violenza con la violenza per ripristinare la situazione iniziale, invertendo la linea del tempo, la «perdonanza» o «remissione», per restaurare l’equilibrio, doveva funzionare nello stesso modo, mediante però non la ritorsione, ma la cancellazione delle ferite del passato. In particolare, nel nostro caso, la reciproca «indulgentia» delle ingiurie e dei danni che ci si era inflitti fondava la promessa di non contendere più in quei modi; contemporaneamente la restituzione degli oggetti e degli animali reciprocamente sequestrati, stabilita dal giudice, dagli arbitri o convenuta fra le parti, riportava persone e comunità nelle posizioni di partenza, quasi a far sì che quegli atti di forza non si fossero mai verificati. La mediazione ducale interveniva nello stesso senso, se Francesco Sforza promise ai sudditi ossolani, per indurli alla pace: «nostra intencione è che le robbarie factovi per lo passato per ogni modo se intendeno et se ne faci debita restitucione»23.

La Costruzione della Comunità

«Tuti uniti»

23Il profilo della comunità, come ambito in cui l’individuo è impegnato con l’altro individuo e con l’istituzione che li include a costituire un unico fronte nella vendetta, contrapposto ad un fronte analogamente profilato, è l’elemento costruito con maggiore attenzione dal linguaggio delle fonti e dai gesti degli attori.

  • 24 ASCB, QI, 1497.05.26, 1497.06.21, 1499.08.05
  • 25 ASMi, CS, 1152, 1485.12.22; ASCB, QI, 1497.05.15-17.

24Già nella ricostruzione delle risse più ordinarie era abituale la collocazione dei responsabili in una comunità d’appartenenza, o per lo meno la loro qualificazione in base all’origine: aliqui de illis de Sancta Maria, quidam pusclavinus, un teutonicus, di cui il cancelliere è costretto a lasciare in bianco il nome, popolano i registri delle inquisizioni del comune di Bormio. Tutto ciò era connesso al modo corrente di guardare e riconoscere le persone, che ne rilevava in primo luogo l’identità territoriale, laddove se ne ignorassero altri attributi24. Di più, tali categorie concorrevano, nel corso del confronto, a guidare il comportamento di gente poco propensa a valutare la responsabilità in termini individuali e incline a far ricadere le colpe dei singoli sulla collettività e poi, data l’inafferrabilità di quest’ultima, su altri particolari che ne fossero membri. Nel 1485 Battista Quadrio di Ponte derubò e ferì in modo grave un gentiluomo, che il capitano di Valtellina lasciò anonimo nel proprio racconto, ma di cui invece precisò l’origine bormiese. Il Quadrio non aveva ragioni di ostilità verso il malcapitato né verso il suo comune; l’aveva aggredito «perché dicto Baptista ha tolto, ut dicitur, una mogliera in la terra de Burmio et ipsi burmini recusano de dargliela». Nel 1497 certi sondalini cum armis condussero un’incursione nel Bormiese, fino alla piazza del borgo, minacciando i proditores burmienses volumus occidere omnes burmienses qui transirent pontem Sondali – e ferendone. Ovviamente chi incappava in tali contenziosi era poi costretto ad impegnative auto-definizioni, come proclamare in faccia ai contendenti sum de Burmio, de Furva, affermazione forse non scontata per l’abitante di una valle (Valfurva) soggetta al borgo principale e sua rivale. E nello stesso modo guardava agli assalitori: unus ex suprascriptis sondalinis, quem non cognoscit, deponeva un teste, aveva incitato i suoi compagni alla zuffa25.

  • 26 ASMi, CS, 1153, 1491.05.16.

25Tutto ciò risulta ancora più evidente quando a contendere erano gruppi numerosi, tendenzialmente assimilabili alle comunità, per diritti e risorse di natura collettiva. Raramente nella zona vengono valorizzati diversi ambiti di inquadramento degli individui, come la cerchia de «li [...] homini de li Bonromeri», i sudditi di una potente famiglia feudale, contro i quali, secondo il commissario di Domodossola, «li homini di questa terra volevano metterse in arme» per un contrasto sul corso da imprimere al fiume Toce26. Altrimenti gli aggressori e gli aggrediti erano perlopiù gli uomini di un luogo o di un comune.

  • 27 TD, I/3, p. 233, doc. 1764; Riviera, p. 192, 199, doc. 111.

26La comunità, poi, non era solo la protagonista, ma spesso anche l’autrice del racconto. Molte delle testimonianze qui citate provengono da suppliche o lettere sottoscritte dai comuni, in cui dunque la collettività si voleva vittima degli atti denunciati. Altrimenti la petizione era presentata da un individuo agente comunque nomine comunis, lo stesso ruolo di chi rendeva la protestatio che diffidava la comunità rivale dall’azione per forciam27.

27Diventa allora interessante cercare, nel vivo dello svolgimento del conflitto, nei racconti del principe e dei suoi giudici come nelle parole e nelle azioni, sature di significati culturali e giuridici, attribuibili alla popolazione locale, i modi in cui si stabilì un raccordo organico ma mai scontato fra individui e soggetti collettivi.

  • 28 Como 1458, p. 274-276, cap. 254; Bormio, p. 360-363, 31. ASMi, CS, 783, 1477.09.14-15. cap. 52.
  • 29 ASMi, CS, 1153, 1493.06.20; Comuni, 1, Albosaggia, 1480.09.06. V. anche sopra, n. 17 e testo corris (...)

28La normativa discerneva senz’altro ciò che era fatto da una collettività da quanto compiva un particolare. Gli statuti di Como distinguevano la rottura degli arbitrati relativi a questioni confinarie e a controversie originate dalle comunanze per opera di un’universitas o invece di una singularis persona, colpendo la prima con una condanna pecuniaria quadrupla di quella inflitta alla seconda (200 invece che 50 lire terziole). Gli statuti di Bormio punivano i vicini che violassero la pace stipulata dal comune con un altro comune o un particolare, addossando loro pure il risarcimento delle spese che l’ente avesse dovuto sopportare per la «robaria» da loro commessa28. Il vocabolario del carteggio differenziava l’individuo, la comunità e pure i gruppi più o meno numerosi ma privi di un profilo istituzionale («certi dil comune de Croveo et Baceno», «alchuni del comune del Faedo», quanti costituivano solo una parte di una terra)29.

  • 30 ASMi, CS, 1152, 1484.04.10.

29In diverse circostanze, tuttavia, l’aggressione era portata o subita sì da singoli individui, però in quanto membri di una collettività. Il resoconto circa questo tipo di violenza sottolineava sempre come l’individuo vi fosse esposto perché incluso in un gruppo locale e d’altra parte ne fosse difeso ancora dalla comunità d’appartenenza. Nella narrazione di Bernardino de Monteluciis d’Arezzo, podestà di Chiavenna, nel 1484 «quelli de la Valle de Sancto Iacobo», «epsi de Valle», appostati sul lago, «come viene niuna nave sie domandano si el ci he niuno di Clavenna» o «se era alchuni de questa terra». Essi «hanno amasato uno da Sorgho che veneva ad Clavenna perché stava cum uno di questa terra». Poi hanno costretto alla fuga «doi puti di questa terra che havevano comprato pane», sequestrando pure la loro merce30.

  • 31 ASMi, CS, 783, 1477.09.14-15.

30La scelta dell’anonimato della vittima, qualificata esclusivamente dalla residenza, è eloquente. Gian Giacomo Vismara aveva enumerato in una precedente occasione i bersagli ancora della brutalità degli abitanti della Val San Giacomo: «uno preyto de questa terra», «doy zentilhomini de questa terra», «uno altro zentilhomo da questa terra», ovvero «gentili homini de Clavena» secondo gli stessi chiavennaschi31.

  • 32 Riviera, p. 171-175, doc. 94; ASMi, CS, 784, 1480.08.28.
  • 33 ASMi, CS, 720, 1463.12.02.

31Sovente si scavalcava del tutto il livello individuale per descrivere l’azione come collettiva: degli homines de Abiasca contro gli homines Vallis Leventine, di «essi dal Faedo» contro «essi d’Alboxagia» e via dicendo32. Talvolta, poi, l’accento cadeva in particolare sulla coesione degli abitanti: «quilli d’Ardeno» erano «tuti uniti» nel momento dell’»insulto et excesso» compiuto contro «quilli da Bulio»33.

  • 34 ASMi, CS, 719, 1456.04.25, 1456.05.16, 1456.06.05.
  • 35 TD, I/1, p. 118, doc. 157, p. 133, doc. 182; ASMi, CS, 1632, 1490.05.30-06.02.

32Queste pratiche e queste parole costruivano, così, un «noi» inclusivo, un «voi» e un «loro» esclusivi, che esprimevano lo spirito di corpo dei gruppi impegnati nelle ritorsioni. Nel corso della vertenza fra Emanuele e Raffaele Malacrida e gli uomini di Pianello, Bernardo da Pianello fu «asaltato e robato», subendo fra l’altro il sequestro di una pezza di panno, in virtù della sua sola appartenenza. Era conseguente che egli scrivesse identificandosi in «nuy homini da Pianelo» e d’altro canto che la comunità intervenisse in sua difesa, immedesimandosi in lui e chiedendo al duca di «far rendere e restituire el nostro panno», come se il tessuto fosse una proprietà collettiva. Sul fronte avverso, anche i signori venivano a identificarsi in opposizione alla controparte («la causa quale vertisse fra luoro et nuy») e riconoscevano, riprendendo presumibilmente la lettera ducale che avevano ricevuto, la robaria come la lesione portata non ad un individuo, ma alla comunità (Francesco Sforza voleva che Emanuele si adoperasse con il nipote «che lo restituischa a quilli de Pianelo lo panno che gl’ha tolto»)34. Secondo quanto riportato da un ufficiale, gli uomini di San Nazzaro affermavano, contro gli abitanti della Valle Morobbia che avevano rubato il loro bestiame, «cossì como se comporta che loro ne robbano nuy, simelmente sarà comportato a noi se li robbiamo loro». Nel 1490 la presenza nell’alto Lario di allevatori provenienti dal dominio del vescovo di Coira e la memoria dei sequestri di bestiame che gli uomini del luogo avevano subito per opera dei transalpini avevano preparato le condizioni della contesa. Quando alcuni soci di Bivio giunsero alla fine di maggio a Gera per cercare il bestiame da caricare sulle alpi, in piazza si levò un rumor che vide «congregate» molte «persone» minacciose. Gli allevatori misero mano alle armi, ma a loro volta furono percossi sulla schiena con un’asse di legno e fatti oggetto del tiro di pietre. Qui ci interessano però soprattutto le parole che i contendenti si scambiarono: l’accusa «voy de Bivio sete saxini et ne havete tolto il nostro cativamente» e la risposta nos sumus tam probi homines sicut te (o, secondo un’altra testimonianza, «voy de Bivio ne havete tolto le nostre bestie cativamente»; «nuy siamo cossì valenti homini como voy de Gierra. Io non vi tolse may niente del vostro»). Insomma, in queste situazioni «io» diventava rapidamente «noi» (io non vi tolse, nuy siamo), un soggetto collettivo radicato in un luogo (voy de Bivio, voy de Gierra), che ha un patrimonio minacciato nella lite (le nostre bestie, il nostro e il vostro, in forma ellittica), ma anche caratteristiche temperamentali (sete saxini) e attributi d’onore (siamo cossì valenti homini como voy)35.

  • 36 Nell’ordine, Poschiavo, f. 33r.-v., cap. 44; G. De Maurizi, Montescheno (profili storici), Gozzano- (...)

33Azione collettiva, però, non significava automaticamente azione istituzionale. È un passo in più, dunque, quello compiuto dai testi che riconducevano chiaramente l’iniziativa degli uomini al loro comune. La cornice giuridica era delineata dagli statuti, su cui tornerò, che nei frangenti più gravi ingiungevano agli abitanti di currere in piazza, al comando delle autorità comunali, sotto i vessilli del comune, al suono della campana del palazzo comunale o della parrocchia, imprimendo una precisa marca istituzionale su tutta l’azione. Inoltre, quando specificavano l’identità di chi era tenuto a rispondere alla chiamata, precisavano simultaneamente l’identità dell’appartenente a pieno titolo alla comunità, imponendo che alle campane a stormo dovesse accorrere «uno per ogni fameglia», altre volte, invece, in modo ancora più comprensivo, quilibet vicinus dicti communis. Non attendere a questo richiamo, a giudicare dalle pene comminate ad esempio dagli statuti di Brissago, era considerato più grave che non intervenire all’assemblea di vicinananza, al consiglio o alle processioni, tutti momenti dell’integrazione politica e cerimoniale della comunità, o non accorrere alla richiesta individuale di auxilium. Per contro il forestiero non poteva intervenire nei rumores: ad esempio a Brescia si era stabilito quod aliqua persona foresteria, quae non sit de civitate vel districtus Brixiae, non audeat [...] currere [...] cum armis vel sine armis ad aliquam partem districtus Brixiae, ubi esset vel fuerit tumultus, rumor vel mesclantia36.

  • 37 ASMi, CS, 1152, 1486.08.25; 1153, 1493.06.20. Cfr. M. Della Misericordia, I nodi della rete. Paesag (...)

34Sulla stessa lunghezza d’onda si collocava la corrispondenza politica. «Occaxione de l’alpe de Bondolerio», secondo gli uomini della Curia di Mattarella, era nata una «differentia tra comuni et homini di Cravegna de Valle Antigorii per una parte et comuni et homini da Crevola per l’altra parte». Poiché nella Lombardia tardo-medievale la vita del pastore, per quanto il pascolo fosse effettivamente quella realtà liminare di cui si è detto, si inseriva organicamente nello scambio sociale e nell’ordito istituzionale complessivo, anche le frequenti reciproche aggressioni fra allevatori si situavano nel quadro delle relazioni fra le comunità piuttosto che in quello della vita violenta di gruppi ai loro margini. Ad esempio, ancora in Ossola nel 1492 alcuni pastori furono aggrediti «per certi dil comune de Croveo et Baceno» e difesi da «li syndici he procuratori dal comune he homini de Mozio he Viceno», proprietario dell’alpe37.

  • 38 ASMi, CS, 1632, 1494.07.06.

35Una lettera scritta nel 1494 dal capitano di Valtellina e un commissario ducale merita speciale attenzione perché presenta il continuo passaggio fra i diversi piani che ci interessano. In primo luogo gli autori riferivano quanto riportato da un collega, che faceva subito risalire il conflitto dal confronto fra alcuni anonimi particolari ai rapporti tra i comuni. «Uno da Morbegnio, essendo andato ad certo pasculo del suo comune, fo in esso asaltato da doi de quelli del comune de Cosio et ferito per essi talemente che sta per morire, subiungendone [il podestate de Morbegnio] che vede le cose de ditti comuni in peiore termine siano anchora state et che dubita non segueno maiori scandali de quelli sono seguiti gli giorni passati». La punizione, però, richiedeva di tornare di nuovo all’identificazione di responsabilità singolari («reprimere gli insolenti», «gli delinquenti per exempio de altri siano puniti de li manchamenti per loro comessi»)38.

  • 39 Si tratta dei marcatori della mobilitazione collettiva, ricorrenti, tutti o in parte, nelle testimo (...)
  • 40 R. Putelli, Vita, storia ed arte bresciana nei secoli xiii-xviii, IV, Industrie, Breno, 1937, p. 22 (...)

36I racconti del carteggio e le denunce che imputavano alla comunità l’insultum riprendevano non di rado gli elementi che negli statuti servivano a precisare il profilo giuridico dell’azione. Evocavano l’assemblea che aveva deliberato la mobilitazione, riportavano nel dettaglio le modalità concrete del concorso degli uomini, presenti uno per fuoco o comunque a maggioranza, convocati al suono delle campane a martello e guidati dal console, ricorrendo ad un vocabolario istituzionale e introducendo formule esplicite, che paiono desunte dal verbale di un sindacato dei capifamiglia o dalla vasta gamma di atti notarili che riferivano i provvedimenti amministrativi dei rappresentanti dell’università39. La liga improba degli uomini di Angone in Valcamonica, ad esempio, che invasero armati e con i loro armenti un prato di Bartolomeo Federici nel 1546, si era costituita prius dato ordine in publica vicinia. Con parole molto limpide, nel 1349, la vicinanza di Campovico denunciò il comune di Talamona perché quasi trenta uomini, suis nominibus et nomine dicti communis de Tallamona, con alla testa il console, avevano distrutto, contra formam iuris, un argine del fiume Adda. L’ultimo episodio, peraltro, si segnala anche per la presenza dei nobili di Talamona a fianco dei vicini, come, nella prima metà del Trecento, avveniva solo nei luoghi e nei momenti in cui la sintesi istituzionale del comune riusciva particolarmente efficace40.

  • 41 ASMi, CS, 783, 1477.09.14-15, 1477.10.22, 1477.11.07.

37I fatti che scossero la Valchiavenna nel 1477 ci consentono di approfondire ulteriormente quest’aspetto della vita pubblica locale. Stando al racconto di Gian Giacomo Vismara, che certo voleva addebitare ai violenti la premeditazione, in Val San Giacomo si era tenuta una sorta di consultazione criminale, tuttavia non priva dei caratteri dell’ufficialità consiliare («circha homini XXV de essa valle [...] se adiunireno et congregareno insema sopra uno dosso et lì feceno suo consilio per il spatio de una hora» e «deliberarono» le azioni che seguirono). A questa «unione» prese parte il console della valle. Tutto ciò non comportava necessariamente l’unanimità, se «alchuni de li boni de essa valle» cercarono di ovviare alla violenza. La risposta degli abitanti di Chiavenna percorse gli stessi binari: «li homini di questa terra, intexo hebbeno questo, la più parte de loro deliberareno» una ritorsione. La lettera sottoscritta dagli homines Vallis Clavene, ma evidentemente concepita dalle autorità del borgo, usa lo stesso lessico del testo del commissario: contro i valligiani «uniti e congregati» per commettere soprusi, anch’essi «se deliberane» di andare «tuti quanti» al cospetto dell’ufficiale per essere autorizzati alla vendetta. In seguito, contro la spedizione dei piuresi e chiavennaschi guidati dal commissario, gli abitanti della Val San Giacomo si riunirono armati, convocati facendo «sonare tute le campane de quella valle a martello»; il console ebbe di nuovo un qualche ruolo nella congregazione, che purtroppo resta inafferrabile41.

38Si poteva arrivare ad una sorta di personificazione dell’università, immanente ai membri che operavano nel suo nome, come nella protesta degli uomini di Villadossola per l’aggressione subita su un monte da parte di quelli di Vogogna.

Ecce quod universitas Vogonie et pertinentiarum [...], uno videlicet et pluribus pro singulo lare convocatis et congregatis numero sexcentum et pluribus hominibus armatis diversis armis (balistris, sclopetis et aliis), furtim, temerario ausu, accesserunt in et super dicto monte, ut ipsam sichalem colligerent et collectam aufferent [...] animo et intencione, ut creditur, homicidia et robarias perpetrandi et perpetrassent nisi d. capitaneus et potestas huius iurisdictionis ad eos ita armatos una cum aliquibus ex nostris profecti fuissent et pro viribus restitissent et eos armatos retrocedi fecissent.

  • 42 ASMi, CS, 781, 1469.07.04.

39L’avverbio presentativo che apre il periodo sembra voler porre davanti agli occhi del lettore la comunità stessa come attrice, mediante i 600 uomini ai quali, con una congiunzione dichiarativa, essa è assimilata o nei quali è fatta consistere42.

  • 43 Leventina, p. 512-514, doc. 367.
  • 44 ASMi, CS, 1632, 1494.05.30; 1156, 1494.07.23; Comuni, 60, Morbegno, 1494.07.07; ASSo, AN, 497, ff. (...)

40La comunità continuava a costruire se stessa nella pace. Il concorso poteva essere ampio: nel Consiglio generale di Val Leventina, 21 uomini agenti per la degagna di Osco e otto per la vicinanza di Faido stipularono una pace con 18 rappresentanti della Val Bedretto, fra cui erano i due consoli, tentando così di porre fine alla controversia per un pascolo43. Nella lite che, secondo il vicepodestà di Morbegno, opponeva «le comune et homini de Morbegnio et de Cosio», il capitano di Valtellina emise una «publica crida» affinché non si «cometese excesso alchuno tra loro comuni». Anche i morbegnesi imputavano all’intero comune rivale le violenze compiute sulla strada: causa dictorum communis et hominum ac singularum personarum de Coxio stando ad stratam publicam de Cosio [...] et eam vetando, agendo unanimiter. Le vittime erano, dal loro stesso punto di vista, tutti gli homines de Morbegnio o comunque degli individui colpiti in quanto membri di quel comune: gli euntes de Morbegnio, aggrediti e derubati lungo la strada, ancora secondo la loro testimonianza, «uno di questa terra» ferito, nel racconto del vicepodestà. Di conseguenza, nel momento della pacificazione si posero in modo esplicito problemi di legittima rappresentanza del soggetto istituzionale che aveva, con l’unanimità dei suoi membri, animato la contesa. Una prima pace non poté essere formalizzata «per instrumento, perché li agenti in nome de quelli de Cosio non haveveno mandato in scriptis di poterla fare». Il capitano di Valtellina designò una dozzina di maggiorenti dell’uno e dell’altro comune perché, facendo capo al segretario ducale Bartolomeo Calco, si recassero a Milano. Il comune di Morbegno, però, volle ridefinire la composizione della propria delegazione. Si riunì infatti la vicinanza e designò quattro incaricati di stipulare la pace, confermando solo uno degli uomini che il capitano di valle (se non qualche magistrato centrale) avevo inteso impegnare dall’alto allo scopo44.

  • 45 ASMi, CS, 1156, 1493.08.12.

41I conti Balbiani vollero che Pietro del Adameto e i soldati di stanza a Chiavenna che lo avevano ferito, nel corso dell’episodio cui si è già accennato, stipulassero la pace. L’intera comunità di cui la vittima era autorevole esponente, la Val San Giacomo, si era però sentita lesa dall’aggressione e si era disposta alla reazione: «tuta la vale se doleva de tal ato gli fuse fato»; gli «omini de la Vale Santo Iachomo erano tuti uniti et armati et venevano ad la tera». Allora la composizione non poteva essere conclusa senza un più ampio concorso: «volseno che faceseno la page tra loro et questi compagni et chosì la feceno eri fra dito Petro et il fiolo chon quisti altri tuti in nome de tuta la vale molto volentera»45.

  • 46 ASMi, CS, 1152, 1484.12.20.

42Stipulata la pace, le condizioni della sua osservanza di nuovo coinvolgevano gli uomini in quanto membri delle comunità contraenti. Quando gli abitanti di Valle Antigorio e quelli della Val Formazza «si scontrono per la strada», in una violenta lite generata dall’accusa rivolta dai primi ad uno dei secondi di essere stato complice dei saccheggi perpetrati dai nemici oltremontani, l’ufficiale ducale, scrisse, «li feci fare pace tra lori et dare securitate l’una parte ad l’altra, et generaliter che niuno de quilli de Vale Antigoria offendarano niuno de quili de Vale Formacia in habere nec in persona, et il simile che quili de Vale Formacie non offendarano niuno de quilli de Vale Antigoria, et di questo n’ho facto fare publico instrumento»46.

Le donne e i giovani del comune

43È da rilevare che la vendetta comunitaria era un veicolo di partecipazione diretta offerta non solo agli uomini, protagonisti di tutti i momenti della vita pubblica, ma anche alle donne e ai giovani. Le prime erano altrimenti quasi sempre assenti dalla scena politica locale e particolarmente discriminate nel campo della giustizia, poiché molto raramente era accolta la loro testimonianza, mai riconosciuta la loro facoltà di sentenziare o mediare amichevolmente le dispute. I secondi erano perlomeno esclusi dalle assemblee plenarie e dalle magistrature che lì venivano costituite.

  • 47 ASCB, QI, 1487.11.14, 1487.12.18, 1488.02.13-20, 1502.02.03.
  • 48 ASMi, CS, 1622, s.d. [1465.01.15]; ASCB, QC, 3, 1496.05.04; M. Della Misericordia, I nodi della ret (...)

44Innanzitutto si deve tenere conto, al di là dell’azione collettiva che qui ci interessa, dell’esistenza di una specifica pratica femminile della violenza. Le donne, infatti, non intervenivano nelle risse solo come spettatrici, magari mettendo in guardia colui per il quale simpatizzavano contro l’avversario armato. Esse vi prendevano parte attivamente, litigando sovente fra loro, a fianco e contro gli uomini47. La moglie del proprietario comasco che nel 1465 subì un furto nelle sue terre, accompagnò il marito e i figli maschi sul posto ad providendum e fu corresponsabile della conseguente rissa, delle percosse e delle ferite inflitte ai contadini. Una donna nel 1496 a Bormio fu condannata perché prohibivit predationem cui attendevano il servitore del comune e il famiglio del podestà. Nel 1587, quando una famiglia contadina della stessa zona fu danneggiata dallo sconfinamento di alcune pecore di proprietà dei pastori forestieri, una madre e una figlia, armate di sassi, si incaricarono della punizione di fatto di questi ultimi («assaltorno detti pecorari per tuorli due pegore» e li insultarono)48.

  • 49 P. Mainoni, A. Sala (edd.), I «registri litterarum» di Bergamo (1363-1410). Il carteggio dei signor (...)

45Di più, esistevano usi avvertiti come tipici dell’aggressività femminile. Proprio una donna, rivolgendosi al signore di Bergamo Pandolfo Malatesta nel 1410, scrisse di come Stellina, mulier vilissime condicionis et parum castitatis et honestatis observans, fosse entrata in casa sua. Le donne si erano affrontate in un crescendo di insulti femminili (verbis muliebribus et iniuriosis), poi erano passate ai fatti, anch’essi secondo pratiche tipiche di genere (ad muliebra facta eciam pervenissent, sese ad invicem pugnis et bacullo percutiendo, vultum sgraffinando, sese decapilando et in terram sese prohiciendo more muliebrum rixarum)49.

  • 50 V. ad es. ASMi, CS, 783, 1478.06.15; 784, 1481.12.11; 1157, 1497.01.27; Comuni, 34, Domodossola, 14 (...)
  • 51 ASCB, QI, 1499.06.23; 1499.10.06. V. la relativa normativa urbana, in Como 1335, I, p. 157, cap. XX (...)

46Parallelamente, si identificavano e deploravano alcune espressioni proprie dell’aggressività infantile e adolescenziale. Una sociologia stereotipa faceva condannare agli ufficiali sforzeschi le intemperanze degli «zovenastri», sempre descritti come «insolenti & temerarii»50. Lo stesso rispetto per l’anziano, preteso da chi implorava sum senex e beffardamente considerato da chi gli replicava quia tu es senex volo te verberare modicum, concorre a precisare per contrasto il protagonismo soprattutto giovanile nella rissa. Un processo del 1499, poi, mostra il radicamento a Bormio di un popolare gioco del tempo, la «battagliola». Spesso connessa al calendario festivo e rituale, imitava e metteva in scena la violenza degli adulti, iniziando ad essa i bambini e i giovani. La domenica del 23 giugno, dunque nei giorni del solstizio d’estate, all’aperto, presso la chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano posta immediatamente all’esterno dal borgo, plures pueri [...] faciebant bellum invicem con bastoni, spade di legno e tanto di bandela; gli adulti assistevano. Un testimone ricordò vividamente la durezza di tale battaglia: un bambino erat per terram et plures pueri [...] erant supra eum [...]; tunc ipse [...] evaginavit ensem causa separandi suprascriptos pueros et tunc dicti pueri [...] separaverunt se. L’intervento con la spada, però, se servì a fermare i bambini, provocò una rissa fra gli adulti presenti51.

  • 52 ASMi, CS, 783, 1477.04.24; 1632, 1490.05.30, 1490.06.02, 1490.06.06. V. anche L. Deplazes, Una lite (...)

47Tali comportamenti trovavano una loro collocazione organica nelle azioni delle comunità. Quando i fanti del duca minacciarono la popolazione di Montagna, in Valtellina, del sequestro del bestiame, per prime «le femine che fedevano [sic] robate comenzorono a cridare» e fu il richiamo del loro «strepito et romore» a suscitare l’intervento formale del console e degli uomini, questi in piazza con le armi. La mischia di Gera di cui ho già detto è forse ancora più significativa, perché si tratta di un episodio che non ha alcuna implicazione ribellistica, la circostanza su cui finora si è perlopiù concentrata l’attenzione della storiografia quando ha esaminato l’apporto femminile agli atti di violenza collettiva. Sulla piazza solo i maschi si insultarono e proclamarono un onore di probi homines e «valenti homini» che ha evidenti connotazioni virili. Però le donne erano presenti al rumor e furono co-protagoniste della sassaiola, tanto è vero che i malcapitati «todeschi» potevano dirsi aggrediti cum magno impetu da multi homines et mulieres dicti loci de Gierra52.

  • 53 ASCB, QI, 1497.05.15. L’anno stesso, per la festa di S. Bartolomeo, plures Sondali in armi cercaron (...)
  • 54 Cfr. sotto n. 104. Sul ruolo dei giovani nelle violenze collettive, dalle rivolte alle rivalità di (...)

48Le testimonianze che stiamo esaminando non conferiscono ai giovani il ruolo di protagonisti che la ricerca storica ha riscontrato in altre situazioni di conflitto, probabilmente proprio per il carattere non segmentario e invece corale ed inclusivo di questa violenza. Senza dubbio, però, le loro provocazioni e la loro partecipazione, fra gli omnes del villaggio, ebbero un ruolo nelle rivalità territoriali della regione. Nel 1497, si è accennato, iuvenes sondalini condussero un’incursione nel Bormiese, fino alla piazza del borgo; anche uno di coloro che li affrontò rimpianse i tempi andati, quando sarebbe stato capace di ben altra reazione alle loro minacce (si essem iuvenis prout eram una vice). In tale circostanza poteva invero essersi mosso un piccolo drappello occasionale, sebbene sui rapporti fra Sondalo e Bormio gravasse in quella fase un clima di tensione di cui forse i giovani furono gli interpreti più zelanti53. Nei loro statuti, in ogni caso, le istituzioni locali inquadravano sistematicamente, nelle forze obbligate a currere al rumor, classi di età più estese rispetto alla fascia dei capifamiglia adulti e validi. Esentati dal pagamento della condanna per il mancato intervento, infatti, erano gli infermi, i membri delle famiglie in cui il padre fosse morto, lasciando i pupilli affidati alla vedova, gli anziani (oltre i 60 e 70 anni) e poi i bambini, al di sotto di un’età che però appare molto variabile. Escludevano infatti solo i minori di 14, 15, 16 o 18 anni, mobilitando dunque ragazzi che non avrebbero avuto ancora accesso ad alcun ruolo pubblico nella comunità54.

La casa della comunità

  • 55 ASMi, CS, 783, 1477.08.13. Di lì a poco, lamentavano i conti Balbiani a proposito dei sequestri che (...)
  • 56 Missive, 2, doc. 1641.

49Di fronte alle provocazioni di uno degli uomini più potenti del Comasco, Ravazzino Rusca, che minacciava di morte «certi de questa terra» per la loro opposizione ai conti Balbiani, suoi affini, il comune di Chiavenna preconizzava «qualchi inconvenienti, perché a ognia homo è licito a deffendersi da li inimici et presertim a caxa sua»55. Ora, la casa, nel diritto e nella sensibilità degli uomini di questa età, è un ambito dalla fisionomia e dalla dignità particolari, in quanto area di inviolabilità e immunità. Ma la «caxa» di una comunità, evocata come il perimetro in cui le è lecito usare la forza contro i nemici, non è altro che il suo territorio. Delimitare tale pertinenza, rivendicarla dunque come propria («sua»), oppure sfidare con un’incursione l’attribuzione degli stessi spazi all’avversario («gli seti corsi a casa» scriveva severamente Francesco Sforza agli ossolani in lite con i sudditi dei Borromeo)56, sono alcune delle implicazioni più rilevanti delle imprese che stiamo ricostruendo.

  • 57 ASMi, CS, 1156, 1495.03.26.

50Innanzitutto, come ho già detto, ad innescare la violenza erano spesso proprio la determinazione dei confini dei territori e le attività condotte in zone che risultava problematico aggiudicare a un comune o all’altro, come, nel 1494, la costruzione dell’argine lungo il torrente che divideva Cosio e Morbegno. Toccavano le proprietà collettive, quali i boschi e i pascoli, che, a seconda del tracciato delle linee divisorie, sarebbe potuti ricadere entro i diritti d’uso di una comunità o al contrario di quella limitrofa. Investivano anche prati e campi privati, sulla cui conduzione interferivano direttamente le demarcazioni territoriali. Durante una disputa confinaria fra Biasca e Pollegio, raccontavano gli abitanti della prima località, «li homini de Polegio principarono molestare» il proprietario di un fondo che ritenevano appartenesse al loro territorio: «veneteno alcuni de Polegio a robare dicto Ioanne Zanora et li tolsano una parte del feno d’essa peza»57.

  • 58 ASMi, CS, 781, 1469.07.04; ASSo, AN, 497, ff. 141r.-144v., 1494.08.01.

51I protagonisti erano dunque indotti a dare una chiara definizione, ricorrendo al vocabolario giuridico e istituzionale, al teatro degli scontri. Consapevole che si metteva in gioco la collocazione di un settore del territorio, nel 1469 il capoluogo giurisdizionale dell’Ossola Superiore, Domodossola, intervenne nella vertenza fra Villa, comune membro della federazione che egemonizzava, e Vogogna, centro giurisdizionale dell’Ossola Inferiore. Pur non avendo interessi diretti sulla risorsa contesa, i consules et credenciarii communitatis Domossole prendevano le parti della terra Ville huius iurisdictionis e illustravano i diritti che essa accampava sul monte situato in confinibus iurisdictionis Vogonie. Nel 1494 si perpetravano iniurie, robarie, homicidia da parte degli uomini di Cosio in et super communi Morbegnii, espressione con cui il notaio Nicola Castelli d’Argegno, esponente di spicco della società morbegnese, introdusse la non scontata (in questa età e in questa regione) assimilazione della nozione di comune a quella di territorio comunale58.

52Gli stessi gesti con cui si esprimeva l’ostilità concorrevano a delimitare ambiti spaziali. Si vedrà di seguito come essi venissero sovente rappresentati da chi li compiva come sequestri – di legname, per uso abusivo di un bosco, di bestiame, formaggio e attrezzi per la lavorazione del latte, contro l’occupazione di un pascolo –, mentre chi li contestava li presentava alla giustizia dello stato come illegittimi atti di forza. Qui interessa anticipare la considerazione che non vi erano dubbi sul diritto delle guardie campestri e dei vicini di procedere a pignoramenti nei pascoli o nei boschi della loro comunità d’appartenenza o nei fondi privati situati all’interno del territorio ad essa pertinente; il problema era piuttosto accertare di volta in volta che i confini di tale competenza di polizia non fossero superati. Ora, dal momento che teatro del conflitto erano, si è appena detto, luoghi di confine o di attribuzione incerta, compiere o contrastare un tale atto di imperium aveva una notevole valenza performativa. Mediante una lunga sequenza di sequestri inflitti agli avversari, cioè, si affermavano prerogative su uno spazio conteso e si acquisivano prove dei propri diritti di possesso. Rivendicavano ad esempio i vicini di Claro:

steterunt ad possessionem et in possessione pacificha et quieta infrascriptorum paschullorum [...] paschulando, stando et redeondo cum bestiis et pastoribus, et pignorando illos de Casteliono et Lugmino de eorum bestiis quando cum ipsis bestiis transierunt [...]; et [...] predicti vicini, comune et homines de Castiliono pluries et pluries recuperaverunt eorum bestias pignoratas per ipsos de Claro dantes dampnum et solventes ipsis de Claro penna[m] pro pignore.

  • 59 Per i brani citati, Riviera, p. 456, doc. 286; ASMi, CS, 1153, 1491.09.16. Cfr. Leventina, p. 1555- (...)

53Viceversa contestare il pignoramento significava mantenere viva qualche pretesa sull’uso di quello stesso spazio. Per questo motivo, poi, tali azioni venivano sottoposte al giudizio di un tribunale dello stato, perché ne riconoscesse o ne negasse la legittimità, oppure usate anche contro il dettato di una sentenza, per affermare il proprio diritto aggirando un pronunciamento sfavorevole. Sempre per la stessa ragione, le comunità si infliggevano sequestri reciproci e concorrenti suglistessi beni disputati, contestando ovviamente quelli effettuati dalla controparte e rivendicando all’unisono «dicte bestie essere tolto sopra il suo territorio»59.

  • 60 Leventina, p. 1338, doc. 706; Riviera, p. 463, doc. 286.
  • 61 Leventina, p. 865, doc. 525; Riviera, p. 461, doc. 286; Blenio, p. 952-953, doc. 400, p. 970, doc. (...)
  • 62 Blenio, p. 767, doc. 334.
  • 63 Blenio, p. 666-672, docc. 292-294, p. 765-768, doc. 334, p. 777-780, doc. 339.
  • 64 Leventina, p. 1607-1618, doc. 839.
  • 65 Leventina, p. 2286, doc. 1031. V. anche L. Deplazes, Una lite fra due vicinanze... cit., p. 121-122

54Significativamente di queste prerogative si parlava fra vicini e si discuteva, sui pascoli, fra i pastori delle diverse comunità, riconoscendo gli uni il buon diritto degli altri a pretendere la consegna degli animali in caso di sconfinamento60. Nelle liti che opponevano le comunità gli accertamenti erano molto puntigliosi. Si esaminavano nel processo e si definivano nelle sentenze e nei lodi arbitrali i confinia61, il circhuytus62 entro cui erano avvenuti (e sarebbero potuti avvenire legittimamente) i pignoramenti, si accertava se la comunità aveva operato nel proprio dominium o comunque nelle sue pertinenze (pertinere)63, ovvero dove finiva il diritto di una comunità e iniziava quello dell’altra di procedervi64. L’autore del provvedimento era chiamato a dichiarare ubi et in quo loco pignoravit, a nominare ubi illud pignus accepit, domande che richiedevano risposte dettagliate (supra portas de Girono, ubi dicitur ad Pozittos)65.

  • 66 Blenio, p. 765-768, doc. 334. Cfr. Leventina, p. 1555-1557, doc. 809, p. 1703-1705, doc. 864; G. Ch (...)
  • 67 ASMi, CS, 781, 1469.07.04.

55In tali circostanze, l’istituzione locale era indotta ad una più stretta solidarietà con i suoi membri, colpiti nei propri interessi particolari dai rivali, per preservare l’integrità degli spazi che rivendicava. La comunità che non voleva perdere il dominium di un’alpe non poteva lasciare sola la vedova cui le autorità della comunità limitrofa e rivale avevano preso due capre al pascolo; pertanto il console, a nome di tutti gli abitanti, l’avrebbe affiancata in giudizio, per tutelare le ragioni della donna insieme a quelle dei vicini66. Nel 1469 gli uomini di Vogogna si volevano veri et pacifici possessores di un monte, sul quale però veniva coltivata la segale: dunque si può dire con certezza, trattandosi di una superficie cerealicola, che non si trattava di un bene collettivo, bensì piuttosto dei singoli abitanti, il cui possesso individuale corroborava l’attribuzione al comune di quella porzione del territorio. Per questo l’universitas Vogonie affrontò, con una vera spedizione militare, il commune et homines terre Ville che gliela contestava67.

  • 68 G. Chiesi, Fonti per la storia amministrativa... cit., p. 105, docc. 1104-1105, 1107, 1109.

56La solidarietà nel conflitto precisava pure i rapporti, spesso problematici, fra insediamenti facenti parte di un territorio unitario, come nel caso del comitato di Bellinzona, attraversato da serie tensioni fra il borgo-capoluogo e i villaggi dipendenti. Nel 1483, infatti, il Consiglio del comune di Bellinzona difese energicamente gli abitanti di Progero il cui bestiame era stato sequestrato dai locarnesi, inviò propri delegati nei luoghi della disputa, indusse il podestà sforzesco a farsene carico, stabilì che il borgo e il comitato sostenessero metà delle spese affrontate da quei proprietari per recuperare gli animali, interessando della causa del villaggio l’intera giurisdizione68.

  • 69 ASMi, CS, 783, 1478.07.24. Cfr. sopra n. 15 e testo corrispondente. V. pure G. Goldaniga, La secola (...)

57L’ostilità poneva pure a rischio l’incolumità degli abitanti dell’una o dell’altra comunità quando percorrevano il territorio degli avversari (come si è visto nel caso di Morbegno e Cosio) e cessava con la pace, che restituiva la garanzia della sicurezza personale a chi transitava nella «casa» dell’avversario riconciliato. In un momento di tregua fra gli abitanti di Chiavenna e della Val San Giacomo, riferiva il podestà, «sonno asicurati dicti de essa vale a poter venire e stare sicure in questa terra, con hoc, che volevano anchora loro potere andare e pratichar senza essere offexi in dicta vale»69.

  • 70 ASMi, Famiglie, 11, Balbiani, s.d. Per l’analogia con un rituale di composizione aristocratica, v. (...)

58Anche l’allestimento della pace manifestava rivendicazioni e reciproci riconoscimenti territoriali. Come due famiglie nobili potevano esprimere propositi di riconciliazione in un punto mediano fra le rispettive zone d’influenza, alla presenza del commissario sforzesco, nello stesso modo Gian Giacomo Vismara cercò di far incontrare, in una posizione intermedia fra i diversi territori, le due comunità coinvolte nella lite appena rievocata. Tentò di «far fare la pace et li fo luy in persona in un locho dove se dice Abete, tra lor de Chiavena et quelli de la Valle Sancto Iacomo, ma non hebbe locho»70.

Dalla Polizia Alla Ribellione. Il Dibattito Sulla Violenza Legittima

L’uso legittimo della forza individuale e collettiva

  • 71 G. P. Massetto, Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona, (...)

59Da tempo la storiografia concorda sull’incapacità dello stato di imporre, nel tardo medioevo e nella prima età moderna, il proprio monopolio della violenza legittima. Mi pare, però, che la ricerca abbia ben dimostrato soprattutto che il potere pubblico non era l’unico detentore della forza, mettendo in scena ufficiali periferici, con i loro pochi famigli e il sogno quasi sempre irrealizzabile di conseguire almeno il supporto di qualche fante, sopraffatti dalla generalizzata brutalità dei rapporti quotidiani e impegnati a fronteggiare in un’impari lotta banditi, fazioni, signori di castello o principali borghigiani e cittadini dotati, a differenza loro, di larghi seguiti armati71. Ha anche chiarito quali fossero, soprattutto tra i ceti nobiliari, i presupposti culturali dell’accettabilità della violenza non statuale: antichi habitus comportamentali che la rendevano familiare all’aristocratico e una cultura dell’onore che imponeva una codificata reazione agli affronti che implicavano vergogna. Più rara credo sia stata, almeno negli studi italiani, l’esplorazione delle basi giuridiche di tutta la violenza diffusa nella società e di cui occorrerebbe ritrovare non solo l’ordine rituale, ma anche quello istituzionale.

  • 72 O. Raggio, Faide e parentele... cit., p. 12-14, 194 e sgg.

60Si è senz’altro prestata attenzione di volta in volta alla legittima difesa (ossia al diritto di vim vi repellere) e al dilagare delle licenze di portare armi, che specialmente gli aristocratici provvedevano a se stessi e ai propri satelliti, sottraendosi in modi pressoché incontestabili ai pur reiterati tentativi dei magistrati dello stato di disarmare gli uomini sottoposti alla loro giurisdizione. Si è dimostrato come gli stessi provvedimenti che rimettevano il bando ai banditi che consegnassero o uccidessero altri banditi, nati come misure repressive, abbiano legittimato paradossalmente le azioni più violente che avevano corso all’interno della società criminale72. Penso, tuttavia, vi fosse anche dell’altro.

  • 73 ASCB, QI, 1499.07.13.
  • 74 ASSo, AN, 602, f. 360r.-v., 1508.11.06.

61Innanzitutto non si dovrebbero sottovalutare i molti casi in cui era ammesso l’uso privato della forza. I sequestri non li disponevano solo gli ufficiali dello stato o delle comunità, cui pure la popolazione si rivolgeva abitualmente; a certe condizioni, i particolari potevano appropriarsi di loro iniziativa di quanto reclamavano. I proprietari della terra si riservavano spesso, nel contratto, la facoltà di impadronirsi sua propria auctoritate dei frutti del lavoro del locatario insolvente: riconosciuta non solo ai nobili e ai cittadini, ma anche ai piccoli possidenti contadini, essa sembra legittimare, più che le prepotenze dei detentori del capitale ai danni dei lavoratori, pratiche diffuse nella società rurale. Il derubato poteva cercare soddisfazione extra-giudiziale: per questo la persona che ad esempio pretendeva il fieno presogli dal rivale si rifiutava di prestare la securitas manutendi pacem prescritta dalla procedura all’avvio del processo, evidentemente riservandosi la possibilità di provvedere da sé, riappropriandosene direttamente73. In un atto di pace siglato a Bormio si sancì il diritto di uno dei contraenti, qualora non avesse ottenuto la soddisfazione pattuita, di convenire et personaliter et in carceribus includere, ponere et tenere la controparte et de suis bonis et rebus ubique accipere, predari, saxire, contestare, robare, et in solutionem retinere, [...] propria auctoritate et sine auctoritate iudicis et impune, usque ad plenam et integram solutionem74.

62Gli statuti delle comunità legittimavano tali pratiche, introducendo però alcune cautele. In generale, ammettevano la captio e la robaria se autorizzata dal podestà o dal capitano statale, in presenza dunque di una parabula ad capiendum et depredandum; prevedevano delle mediazioni nella cattura del debitore, quali la denuncia dell’agente di polizia (il servitor) e l’intervento delle autorità comunali locali. Se i creditori, però, operavano con il mandato dell’ufficiale, nessuno poteva currere et rumorem facere, richiamando uomini a impedire l’esecuzione. Si eccettuavano dai pignoramenti effettuati dai particolari alcuni beni vitali: gli abiti, il letto, il pane cotto e la farina, gli attrezzi per l’aratura, ma anche le armi. A Como si sottoponeva al consenso del Consiglio generale (e non del solo podestà e dei sapienti della città) la possibilità del derobatus di contracambiare. Gli statuti di Teglio e Poschiavo prevedevano che il podestà locale dovesse concedere al vicino il diritto di rappresaglia contro i beni degli abitanti del luogo in cui egli aveva subito un danno solo se, anche a seguito dell’intervento del medesimo podestà, gli fosse stata negata giustizia in quella sede.

  • 75 Como, coll. 119-120, col. 251, cap. CDLIII; Como 1458, p. 164, cap. 168; Lugano, p. 27-29, cap. XXX (...)

63Al contempo, le stesse raccolte normative non eccepivano circa la soddisfazione direttamente procuratasi dal creditore sui beni del debitore insolvente, almeno quando erano in questione cifre modeste o il contratto di prestito era stato stipulato comprendendovi il pactum capiendi. Più largamente ancora erano consentite le esecuzioni disposte dal proprietario o dal massaro di cui fossero stati devastati i coltivi contro i danneggiatori e i loro animali, solo in alcuni casi imponendo poi la consegna del pegno all’autorità comunale. Allora, a Bormio, il proprietario terriero aveva diritto non solo al risarcimento, ma anche ad infliggere una condanna, come l’uccisione del maiale che avesse invaso i suoi fondi o l’esazione di una somma di tre lire imperiali, che appare, anche se non è definita così, come una multa a favore di un privato75.

  • 76 ASCB, QC, 2, 1484.01.13, 1485.06.28.

64Nella prassi, a colui che aveva subito un sequestro a seguito del debito lasciato insoluto da un suo vicino il comune concedeva senz’altro licenza di personaliter convenire il secondo per farsi risarcire. Anche nella routine amministrativa era normal-mente contemplata la rivalsa immediata. Il Consiglio ordinario di Bormio, nel momento in cui consegnava ad un suo ufficiale il diritto di riscuotere un credito comunale da un suo predecessore (ad esempio al canevaro maggiore quello di rivalersi sull’ex-canevaro delle biade), gli conferiva anche la facoltà di pretendere il pagamento sine alio strepitu causarum76.

  • 77 Teglio, p. 150.
  • 78 ASCB, Documenti cartacei 1400-1520, Registro senza intestazione di cause civili, 1403-1409, f. 2v., (...)

65Lo stato non condannava tali sbrigative procedure. Un privilegio di Filippo Maria Visconti, mediando i contenziosi fra Bormio e Teglio per ragioni di debiti, vietava in generale le rappresaglie e i sequestri non autorizzati dal duca stesso, salvo in situazioni particolari, ma presumibilmente non infrequenti (se il contratto era stato stipulato nella giurisdizione dove veniva promossa l’esecuzione e se quest’ultima si fosse limitata ai soli beni del debitore, senza coinvolgere i suoi vicini)77. I tribunali non mancavano di riconoscere il diritto del proprietario a depredare il massaro insolvente. A Bormio, nel caso di un sequestro di cavalli che danneggiavano le colture, a ricorrere alla giustizia, vedendo riconosciute le proprie ragioni, fu colui che derobavit gli animali, mentre il loro padrone fu condannato per esserseli ripresi con la forza. Nelle Valli Ambrosiane del Ticino alcuni processi, a due particolari che avevano ablatum un toro al gestore di un’alpe, ad un altro accusato di avere sottratto una vacca, non misero in discussione la liceità dell’atto. Se nel primo caso colui che pignoravit il toro (stando alle sue parole, perché l’accusatore disse acepit proprio per negarne il diritto) affermò di esserselo fatto consegnare cum sua manu dal proprietario, nel secondo il sequestro era stato effettuato per forzam dal padrone del prato, senza che questo abbia pregiudicato alle sue ragioni. Anche l’accusatore preferiva negare la competenza della controparte nel luogo in cui si era verificato il sequestro (affermando dunque il proprio diritto di transito o di pascolo nella zona), piuttosto che confutare in termini assoluti la legittimità dell’uso della forza da parte di quei privati78.

  • 79 Nel’ordine, ASCB, Documenti cartacei 1400-1520, Registro senza intestazione di cause civili, 1403-1 (...)

66L’esercizio di questi diritti comportava una notevole carica aggressiva, che dunque era parzialmente tollerata. Nei racconti che si sono conservati, il padrone della terra si recava a casa dell’affittuario insolvente ad depredandum seu accipiendum de suis bonis. Il proprietario cacciava a forza il giovane pastore che conduceva le vacche nel suo campo. L’affine del creditore, a nome di quest’ultimo, si presentava scortato all’abitazione del debitore, ne sfondava la porta con il proposito di impadronirsi di qualche oggetto, per desistere solo a seguito della pressione di comuni amici (sua propria auctoritate cum certis aliis accessit ad domum [...] et fractis hostiis exportare volebat certa pignora et exportasset, nisi quidam amici se interposuissent). Fra i chierici non vigeva uno spirito di maggiore carità. Tommaso Malacrida, canonico di Tresivio, in lite con l’arciprete di Sondrio, denunciò come il secondo «furiosamente habia gitato per terra l’usgio de la camera de dicto prete Thomaso, essendo luy absente, et habia tolto in sì le robe che erano in essa camera, dicando che se vole pagare de le fatiche, spese et andate che ha patito et patisse in piedezare con luy». Opponendosi al tentativo di ottenere un risarcimento di fatto delle spese processuali, la vittima chiedeva che l’arciprete «si pretendit habere ius contra esso prete Thomaso proceda contra di lui civilmente et non de fatto». In più circostanze si apriva un negoziato, anch’esso dai toni più o meno accesi. A Bormio nel 1485 Tonio de la Barona vide un prato di sua proprietà pascolato dai cavalli altrui e li sequestrò, in attesa di conseguire la stima del danno. Incontrò tuttavia il padrone degli animali, che lo affrontò in un serrato dialogo. Dixit: «quod vis facere de meis equis, dimitte mihi equos. Si dederunt tibi aliquod dampnum, sum contentus tibi satisfacere»79.

  • 80 V. anche M. Della Misericordia, La mediazione giudiziaria dei conflitti sociali alla fine del medio (...)

67Procedere de iure o de facto, secondo un’endiadi ricorrente, ossia mediante il ricorso ad un giudice o tramite l’acquisizione diretta, erano insomma due modalità con cui si entrava o rientrava in possesso di ciò cui si riteneva di avere diritto. La documentazione usava lo stesso lessico – robaria, pignus – per il sequestro disposto da un ufficiale de iure e per l’appropriazione de facto da parte di un privato, disponendoli lungo un medesimo continuum di pratiche. Consuetudini che hanno conservato a lungo vigore e legittimità in queste valli fino a tempi recenti rischiano, però, di risultare opache per lo storico che oggi non contempli l’esercizio diffuso e diretto delle prerogative qui considerate. Si può supporre, infatti, che molti casi portati in tribunale o sottoposti al duca con una supplica, presentati come furti di prodotti agricoli, merci o animali, rientrino in questa casistica. Finché dunque non si rinviene anche la versione di chi è presentato come un ladro sarebbe prudente non escludere che questi si fosse impadronito di ciò che aveva prestato o si attendeva come fitto o quota di eredità, il novero di alternative di norma rimesse alla decisione del giudice o del principe80.

  • 81 ASCG, Statuti, b. 1, fasc. 5, 1543, cap. 29.
  • 82 P. Conti, Memorie storiche della Vall’Intelvi. Arte, ingegno, patriottismo degli Intelvesi, Como, 1 (...)

68Diverso e ancora più significativo era il riconoscimento ai particolari, pure privi di qualsiasi autorità, di esercitare funzioni di polizia oltre la difesa del proprio possesso, nell’interesse pubblico. Il comune rurale, infatti, come lo stato, non disponeva di forze autonome e sufficienti, se a Grosio, ad esempio, si stabiliva, «dove non è misso guardiano, che ogni persona possa accussar caduno contrafaciente» delle norme di protezione delle colture, avendo diritto alla metà della condanna81. Allora, quando gli statuti interdicevano il taglio del bosco, vietavano di pascolare sui campi o le vigne, impedivano il transito o l’esportazione di vettovaglie, non si limitavano ad incoraggiare ogni vicino alla denuncia, promettendogli la metà o un terzo delle condanne. Lo vincolavano ad accompagnare il console o il servitore nelle esecuzioni e, di più, quando fosse un uomo del comune degno di fede, ad operare per proprio conto: derobare, sequestrare o uccidere gli animali che danneggiavano i coltivi, exepellere i contravventori dalle aree protette, «proceder contro il malfattore» che appiccasse il fuoco nei boschi, accipere et depredare le merci contrabbandate e pretendere altri pegni, purché poi egli li consegnasse, o ne rispondesse almeno per una quota, alle autorità comunali. In termini generali, le norme elaborate da una località della Val d’Intelvi nel 1464 prevedevano esplicitamente che, nelle materie regolate dallo statuto stesso, i vicini de Verna possint et valleant [...] robare et saxire contrafacientes et inter eos et hoc sine parabulla et licentia alicuius offitialis et sine aliquo servitore vel famulo82.

  • 83 ASCG, Pergamene, 278, 1507.12.28 (1508.05.05); Cause e liti, 41, fasc. 3, s.d.; Statuti, 1, fasc. 5 (...)

69Soprattutto nel contrasto agli intrusi, originari di altri luoghi, si imponeva l’intervento più duro e il concorso più largo della popolazione. A Grosio si potevano pignorare i beni della persona forestiera che percorresse itinerari non consentiti e, quando si vietò l’accesso degli estranei al pascolo, si incaricò ciascun vicino di bestias expelere etiam manu armata extra paschula ymo extra comune et illas derobare et pro suo libitu voluntatis facere et disponere impune83.

  • 84 ASCB, QI, 1497.04.13.

70Pure l’adempimento di questi compiti implicava l’esercizio di un’aggressività notevole e di dubbia legittimità. Un libraio itinerante della Valsassina fu fermato con un compagno di strada presso Bormio da un uomo del luogo che il giorno prima lo aveva visto comprare in piazza un vello di agnello e ora, cum baylo, armato cioè solo dell’asta di legno con cui si portavano in spalla le secchie, pretendeva di verificare che egli non esportasse pelli di contrabbando. Il socio sottostette alla richiesta di ispezione delle sacche, mentre il mercante resistette e ne contestò la legalità (hostendite mihi licentiam quam habetis possendi ingerere in meis sachis). Si arrivò quindi al battibecco e alla colluttazione, durante la quale l’ambulante si vide percosso e gettato a terra, mentre il sacco gli fu strappato di dosso84.

  • 85 Valcamonica, cap. 474, per la frase citata.
  • 86 Como 1458, p. 157, cap. 146.
  • 87 Como, coll. 124-125, cap. VIII, col. 129, cap. XVI; Como 1335, I, p. 179, cap. LXVII; Como 1458, p. (...)
  • 88 Como 1335, I, p. 236, cap. CCXVI. Cfr. ivi, III, p. 73; Como 1458, p. 108, cap. 2; Lugano, p. 176-1 (...)

71Rilevanti erano anche le competenze del singolo nella restaurazione o nella conservazione della pace pubblica. Gli statuti stabilivano che quaelibet persona possit et valeat capere il malfattore, il ladro con la refurtiva o il bandito riconosciuto come tale, per poi consegnarlo all’ufficiale statale85. In alcune circostanze l’intervento era incoraggiato con dei premi86. Quando poi l’aggredito o il derubato avesse lanciato una richiesta di auxilium, era obbligatorio per chiunque, se le forze avversarie non erano soverchianti, prestarsi allo scopo. Nel corso delle operazioni, era lecito sottoporre a costrizione fisica il malfattore e, qualora questi avesse resistito al tentativo di cattura, l’»offensione» (la morte o il ferimento) inflittagli non sarebbe stata perseguita87. Inoltre, se erano normalmente puniti i tenentes privatos carceres, di nuovo era consentita alla persona particolare la detenzione del malfattore in vista della sua consegna alle autorità (non intelligatur committere privatum carcerem qui tenuerit aliquem malefactorem pro consignando in fortia d. potestatis vel comunis)88.

  • 89 V. ad es. Como 1335, I, p. 208, cap. CLII, p. 249-250, cap. CCXXXI; Lugano, p. 166, cap. LXXXXV-LXX (...)

72In questo orizzonte di legittimità si colloca la normativa, statutaria e dunque comunale prima che statale, che incentivava la consegna dei banditi, coinvolgendo a tal fine anche gli altri banditi. È evidente, infatti, che in origine non si trattava di altro che dell’aiuto richiesto a tutti perché i malfattori fossero assicurati alla giustizia. Poi, fra Quattro e Cinquecento, le maglie si allargarono, si contemplarono ricompense sempre più cospicue e si auspicò un concorso sempre più ampio – appunto degli stessi banditi – alla repressione del banditismo. Dall’impunità dell’eventuale uccisore si giunse infatti alla promessa che colui che consegnava, e poi anche che uccideva, il bandito, avrebbe conseguito la remissione del proprio bando o la facoltà di designare un altro soggetto cui tale provvedimento venisse condonato. Da questo beneficio furono dapprima esclusi i banditi per i crimini più gravi, poi vi verranno ammessi, mentre, dall’altro lato, la minaccia di essere ucciso impunemente venne estesa dal solo bannitus de vita anche a colui sul quale pendevano bandi meno gravi89.

  • 90 Valcamonica, cap. 436. Cfr. ASCB, QC, 5, 1511.11.20.
  • 91 F. Palazzi Trivelli, Riformati, cattolici, reti, valtellini: baruffe in Sondrio a cavallo tra Cinqu (...)
  • 92 Bormio, p. 314-315, cap. 5; Valchiavenna, p. 185-186, cap. 68; Valtellina, p. 169-170, cap. 86. Cfr (...)

73Decisivo era l’intervento personale nella rixa per sedarla. Gli statuti e gli ordini vietavano a chiunque di incitare alla rissa e di intervenirvi armato, ma con una significativa eccezione: nisi iret causa capiendi malefactorem [...] et etiam causa separandi seu sedandi rumorem90. Il racconto processuale conferma quanto fosse abituale l’interposizione di uomini presenti o accorsi appositamente per tenere, separare, ire in medio ai litiganti e indurli alla calma. Anzi spesso pare che il peggio sia stato evitato proprio perché qualcuno ha detentus i violenti ed essi stessi, forse più intenzionati a minacciare che ad uccidere o ferire, hanno assecondato la sua azione (fecit se tenere). Un’opera di pacificazione di tale micro-conflittualità si svolgeva dunque quotidianamente, grazie all’impegno di persone che, con la forza o grazie alla reputazione di cui godevano, fermavano i contendenti91. Non risultò allora estraneo alle tradizioni locali che si sono considerate, sebbene indicato con un termine non familiare alla popolazione, il tipo di intromissione prescritta dalla normativa introdotta nel Cinquecento nelle valli italiane soggette ai domini transalpini delle Tre leghe e dei Cantoni elvetici, nel caso di liti. Non solo gli ufficiali comunali, ma quaelibet alia persona illic interveniens era autorizzata e tenuta («possa et debba») a imporre la pace, gridando «frid», richiamo vincolante per gli antagonisti che dovevano obbedirvi cessando le ostilità92.

  • 93 ASMi, CS, 1153, 1491.10.03.

74I privati si preoccupavano anche di far consegnare le armi a chi sfidava i divieti di portarle con sé. Affiancavano gli ufficiali allo scopo, ma potevano agire autonomamente: poiché un forestiero era giunto nella piazza del borgo «con l’arma a lato», contro l’»uxanza» locale, «alguni bormini gli pilgioreno (sic) l’arma per forza e lo tirorno assai per li capilli»93.

  • 94 ASCB, QI, 1502.02.03, 1502.02.11; Missive, 2, doc. 1725.

75D’altra parte, proprio il concorso della popolazione all’instaurazione della quiete sociale corroborava il largo uso di muoversi armati, debolmente contrastato da statuti comunali, decreti signorili e gride degli ufficiali. Chiunque poteva infatti giustificarsi dicendo che portava armi causa obviandi questionibus et periculis e pro sua deffensione. Ad un uomo accusato di aver condotto una spedizione armata alla ricerca di due persone, si direbbe una lite privata, restava la possibilità di presentarsi come un estemporaneo collaboratore del podestà, dicendosi mosso perché volebat eos capere et conducere eos regimin94.

  • 95 M. Della Misericordia, Divenire comunità... cit., p. 380, 644; Valcamonica, cap. 372, 456; ASMi, CS (...)

76Gli individui esercitavano tutte queste prerogative ovviamente senza spogliarsi dell’autorità che detenevano personalmente e dell’appartenenza a diversi gruppi sociali. Si può parlare, dunque, di una compresenza di più polizie, a base signorile, familiare, cetuale, che si aggiungevano ai pochi famigli che coadiuvavano i podestà statali e ai servitori ingaggiati dai comuni. I signori, infatti, con i loro seguiti armati, collaboravano alla cattura dei malfattori, magari muniti dell’espressa licentia del principe. Gli statuti favorivano la consegna di chi avesse commesso un omicidio o un altro delitto da parte dei parenti e propinqui assicurando la mitigazione della condanna prevista, e inoltre limitavano ai casi più gravi la giudicabilità delle risse avvenute in famiglia, lasciando evidentemente corso alla regolazione o alla punizione interna di quei comportamenti. Nel 1455 gli «zentilhomini» di Menaggio non vollero che i famigli del podestà di Como arrestassero un orefice della terra di buona reputazione, ma intesero condurre loro un sospetto all’ufficiale95.

  • 96 Como 1335, I, p. 88, cap. CLXIIII, p. 102, cap. CLXXXXVIII, p. 201, cap. CXXX; Como 1458, p. 149, c (...)

77Il soggetto che comunque nell’area esercitava e disciplinava molta parte di questi compiti diffusi di polizia, senza assorbirli, era il comune rurale, responsabilizzando in solido tutti i vicini perché cooperassero al loro esercizio. Ad esso si è appoggiata la giustizia sia del comune urbano, sia dello stato territoriale. Se però è già ben noto come i regimi cittadini abbiano impegnato i comuni rurali alla consegna di ladri e assassini, alla repressione del contrabbando, all’esecuzione dei sequestri, alla custodia della refurtiva e dei pegni, oltre che ad adempimenti particolari (come ad esempio l’applicazione del divieto del gioco d’azzardo)96, per converso, nell’analisi dei rapporti fra poteri e società locali nell’età del principato, forse non si è ancora riconosciuta appieno l’importanza di queste consuetudini e il loro ininterrotto vigore.

  • 97 ASCB, QC, 2, 1490.01.15; 3, 1499.05.03.
  • 98 Como, col. 96, cap. CCLVI; Brentani, II, p. 214, doc. CLXVII; Lugano, p. 140, cap. XXVIII, XXVIIII.

78Il comune disponeva di differenti risorse per adempiere le mansioni che gli erano riconosciute ed anzi addossate. Vi erano figure specializzate, dette campari, saltari o servitori, che eseguivano sequestri, immissioni nel possesso dei beni e, almeno in alcune realtà, affiancavano i famigli degli ufficiali ducali nelle esecuzioni di giustizia97. Essi si trovavano ovviamente in competizione con tutti coloro che compartecipavano della facoltà di usare legittimamente la forza e, dunque, in ultima istanza, con tutti i membri della comunità. Gli statuti cercavano pertanto di regolare tali rapporti. In quelli comaschi, il capitolo che condannava chi vetaverit predam servitori precisava però nisi iustam causam vetandi habuerit, in sostanza consentendo a quanti contestassero un provvedimento e potessero provare le proprie ragioni di resistere legittimamente all’esecutore pubblico. Inoltre i campari inadempienti potevano essere accusati da tutti i vicini. Al contempo, in Val Lugano si intese precisare che non era lecito, per le citazioni, rivolgersi ad altri che al servitor dell’università e si vietò espressamente a chi non ricoprisse ufficialmente tale ruolo di svolgerne le funzioni, soprattutto quando fosse membro della famiglia di un privato, quando cioè fosse tra i satelliti di qualche potente locale98.

  • 99 ASSo, AN, 77, ff. 99v.-100v., 1431.01.01; 344, ff. 98v.-99r., 1467.06.13; 346, f. 280r.-v., 1484.01 (...)

79Accanto agli esecutori salariati del comune, vi era chi prendeva in appalto determinati diritti e proventi di polizia: la custodia dei coltivi, dei cavalli, dei boschi. Anche chi assumeva una responsabilità temporanea – allestire la custodia della terra o il cordone sanitario durante una pestilenza – poteva infliggere ed esigere le pene dai contravventori99.

  • 100 ASCG, Pergamene, 218, 1488.12.18.
  • 101 T. di Liebenau (ed.), Le ordinazioni daziarie di Como nel xiv secolo (da un codice lucernese), in P (...)
  • 102 Teglio, p. 106, cap. 61; Como 1458, p. 155, cap. 140; Valchiavenna, p. 142-143, cap. 156/157; ASMi, (...)

80Sempre le comunità cedevano, insieme ad alcuni diritti, la facoltà di ricorrere alla forza per esercitarli. L’appaltatore della segheria era autorizzato a facere robariam ai danni di chi non gli corrispondeva la sua mercede100 e, allo stesso modo, chi fosse investito di qualche credito del comune poteva intervenire contro i debitori. Agli esattori dei pedaggi era lecito trattenere (personaliter capere) coloro che infrangevano la normativa daziaria e sequestrare le loro merci (solo per la carcerazione era necessario un pronunciamento del podestà o dei suoi giudici), agli appaltatori della vendita di generi alimentari al minuto condannare summarie chi vendeva il pane e il vino in spregio del loro monopolio, agli investiti di una decima appropriarsi di quanto occultato di frodo. Al fine di esercitare tali funzioni, almeno alcune di queste figure operavano legittimamente armate101. Forse non solo come privato che assicurava un servizio dalle forti valenze sociali, ma anche in virtù, nelle località rurali, della sua posizione di titolare di una concessione comunale o signorile, l’oste svolgeva funzioni di polizia. Come il console, prendeva in consegna gli oggetti e gli animali sequestrati e a Como aveva il dovere di imporre la consegna delle armi a chi si fermava presso il suo esercizio; a Teglio si avvertì l’esigenza di limitare la sua facoltà di trattenere o pignorare i propri debitori102.

  • 103 ASCB, QI, 1497.02.16 e sgg., 1499.06.16 e sgg.
  • 104 Como, col. 161, cap. CXLIII-CXLIV; Como 1335, I, p. 204-205, cap. CXXXVII-CXXXVIII, CXL; Como 1458, (...)

81Di particolare interesse per il nostro discorso, però, è soprattutto l’organizzazione di operazioni che coinvolgevano larga parte o tutta la popolazione in armi. Gli statuti, stratificatisi a partire dall’età comunale, vietavano l’invitamentum, nel senso che non consentivano di far accorrere gente, suonare le campane a martello (facere stremitam) e via dicendo per ragioni private; proibivano pure di prendere parte a rumores o risse, magari occupando la piazza in armi. Anche un cancelliere comunale di Bormio, fra gli ammonimenti prudenziali che ricordava a se stesso e al suo lettore, poneva la regola rumores fuge103. Almeno le norme statutarie, però, servivano a contornare le condizioni di legittimità della violenza collettiva, il rumor, piuttosto che a impedirla. Se si fosse verificato un furto o un omicidio, se fosse stato riconosciuto un bandito, era obbligatorio chiamare aiuto e soprattutto, per tutti gli uomini adulti e validi del comune, rispondere a questa chiamata, scendere in piazza, currere post homicidas, «pigliare detto bandito». In tali circostanze era doveroso portare con sé armi altrimenti vietate. Numerosi elementi fungevano da indicatori della legalità dell’azione: il comando e la guida da parte delle autorità locali (i consoli, i consiglieri o i campari), la convocazione, in piazza o in altro locus deputatus per [...] comune, mediante pubblico richiamo (preconizamentum) e il suono delle campane del comune stesso o della chiesa locale, la presenza di bandiere e vessilli dell’istituzione, di cui ci si poneva al seguito, la finalità pro utilitate dicti comunis104

  • 105 Nell’ordine, TD, II/3, p. 571, doc. 2487; ASMi, CS, 1152, 1490.11.21, 1153, 1491.01.17; 718, 1454.0 (...)

82Le fonti di carteggio assicurano la piena vitalità, per tutta l’età qui considerata, dell’uso del concorso vicinale al rumor. Oltre ai consanguinei e agli amici, anche i vicini, nel senso degli altri membri della stessa comunità, sono fra i protagonisti dei racconti. La mobilitazione serviva a respingere un’aggressione. L’assalto di banditi all’abitazione di un uomo della Val Blenio, «persentudo el remore da li vicini che veneteno a dicta casa», fu sventato; contro il tentativo di due uomini di andare «in la Valle di Antrona per amazare duy vallentihomeni», «in momento fu tuta la Valle de Antrona in arme», al punto che il commissario di Domodossola vi mandò dei provvisionati. La stessa mobilitazione reagiva ad un atto di violenza. Sempre in Val d’Antrona, il ferimento di un uomo «de bona caxa» spinse «una grande parte de li homini d’epsa valle in arme». Dopo che dei «ribaldi» di Delebio ebbero ucciso un maggiorente di Morbegno e attentato alla vita del luogotenente del podestà, «tuta quela terra de Morbegno se levò in arme». Quando Salvino di Tresivio fu aggredito da Antonio Quadrio e un suo parente, competitori della comunità in una lite per i pascoli, «statim infra poco spacio gionseno molti de suo vicini numero circa LX armati, credendo loro che ditto Salvino fosse amazato, li quali credo haveriano fatti molti excessi, si l’havesseno trovato morto, che Dio non volsi». Allorché il conte Annibale Balbiani, inviso agli uomini e privato del feudo dai duchi, ritornò in Valchiavenna, colui che lo identificò notificò la cosa al podestà di Piuro «e a li homini di questo locho li qualli, intendando questo, feceno conscillio de volerlo destenire». Nella vicina Chiavenna si erano mossi con qualche giorno di anticipo: «una grande parte d’essi [homini] stano levati in arme, animo e intentione de andarlo a piliarlo». Gli stessi comportamenti fronteggiavano gli interventi di polizie antagoniste, come quella signorile: Antonio Beccaria, l’uomo più potente della Valtellina, pure incaricato da Francesco Sforza, sapeva che, se avesse tentato di catturare un ricercato «a la caxa», sarebbe seguito «tumulto ne li soy vicini»105.

  • 106 Per le citazioni, v. ASSo, AN, 52, ff. 117r.-119r., 1393.07.28.; T. Bertamini, Cravegna... cit., p. (...)

83Il principato riconobbe la pratica del rumor e del currere collettivo degli uomini. I Visconti impegnavano i comuni a espellere i banditi campanis pulsandis et rumore post ipsos levato, clamando alta voce: capiatis banitos et mallefactores. Negli stessi statuti, del resto, la licenza o la convocazione dell’ufficiale dello stato concorreva in modo essenziale a conferire legittimità all’azione. Il divieto di currere all’invitamentum veniva meno quando si operava pro honore et statu d. d. ducis Mediolani o, in Valcamonica, pro resistendo inimicis et rebellibus Serenissimae dominationis nostrae et inimicis communitatis praedictae106.

  • 107 BCCo, ms., 6.2.17, 1450.03.28, 1495.02.18.
  • 108 ASMi, CS, 781, 1470.05.23.

84Nel complesso, solo lo svolgimento di questi compiti da parte della popolazione consentiva allo stato di garantire nel proprio territorio l’incolumità delle persone, la sicurezza delle vie, la custodia delle fiere, la protezione dei beni dei legittimi proprietari. È nota, infatti, l’esiguità della forza a disposizione dei giusdicenti periferici. Per fare un unico esempio relativo all’area che interessa, il podestà di Bormio (competente su un territorio di circa 800 chilometri quadrati) ebbe a disposizione fino al 1450 solo tre famigli e due cavalli; nel 1450 la comunità, per contenere i costi dell’ufficio, ottenne l’ulteriore riduzione di un cavallo, confermata nel 1495107. Alla penuria di risorse e di personale, si aggiungeva anche lo stato specifico della tecnologia militare, che non apriva divari incolmabili fra controllati e repressori. La considerazione di un capitano di Valtellina, contestato e minacciato dagli uomini, impensierito perché «in questi luoci se trova in ogni luocho arme, zoè sassi», fa bene comprendere come strumenti bastevoli a intimorire i rappresentanti del duca fossero a disposizione di molti108.

  • 109 Bormio, p. 320-321, cap. 9.
  • 110 TD, II/1, p. 431, doc. 479. La stessa formula è in ASMi, CS, 784, 1482.08.16.
  • 111 ASSo, AN, 52, ff. 117r.-119r., 1393.07.28; ASMi, Missive, 25, f. 352v., 1456.01.28; Missive, 2, doc (...)
  • 112 ASMi, CS, 1156, 1493.10.13; ASSo, AN, 52, f. 179r.-v., 1393.10.07. V. anche ASMi, CS, 1152, 1484.03 (...)

85Gli statuti per primi sancivano l’obbligo di rispondere al precetto del podestà, oltre che degli ufficiali locali, per arrestare i disobbedienti109. Fin dalle lettere di nomina dei podestà o di commissione di incarichi particolari ad un rappresentante del duca, si imponeva agli uomini di prestare loro «adiuto, brazo et favore»110. Parole per nulla generiche, come appunto favor e auxilium, nella fedeltà ad una consolidata tradizione lessicale, esprimevano il coinvolgimento istituzionale delle comunità locali e il loro impegno verso l’ufficio. I signori di Milano, a volte nell’esplicito richiamo alla legislazione urbana, impegnavano i sudditi a capere et detinere quanti portassero armi proibite e, se non altro, a denunciarli, a coadiuvare il giusdicente nella cattura dei delinquenti, a consegnare i debitori o indurli alla soddisfazione, identificare il colpevole di un furto o un danneggiamento111. Un magistrato periferico poteva comandare agli uomini di «prendere le arme et seguitare dicti banditi et prenderli et deinde consignarli in le mie forze», confidando nella possibilità di gerarchizzare le armi dei sudditi e la propria forza inerme di rappresentante del principe. I comuni si muovevano contro i ladri e, quelli situati ai confini dello stato, i contrabbandieri. Il Consiglio del Terziere inferiore della Valtellina, sollecitato dal vicario visconteo, nel 1393 impose agli uomini di varie località di custodire i passi contro i ladri di bestiame, con guardie armate e dotate della facoltà di catturare e, nottetempo, uccidere chi opponesse loro resistenza112.

  • 113 ASSo, AN, 52, ff. 117r.-119r., 1393.07.28.
  • 114 ASMi, Comuni, 87, Valtellina, 1482.08.11.

86Addirittura nel caso della resistenza e del tradimento lo stato doveva appoggiarsi alla forza dei sudditi, certamente più prossimi ai rei che agli agenti del duca. Se qualcuno si fosse opposto alla famiglia dell’ufficiale, ad esempio, dovevano intervenire gli uomini per la consegna del disobbediente113. Al fine di contrastare la minaccia di un irrequieto potente valtellinese, Giovanni Beccaria, di passare al nemico, il commissario che doveva condurlo a Milano e, non trovandolo, proclamarlo ribelle, mettere una taglia sulla sua consegna vivo o morto e occupare con i provvisionati la rocca di Sondrio, era istruito chiaramente: «richederete adiuto de capitaneo, officiali, comuni et homini de qualuncha conditione si voglia»114

  • 115 ASMi, Comuni, 59, Montagna, s.d.

87Il ricorso alle forze locali per il controllo del territorio generava un esteso ventaglio di problemi. Spesso, come si è constatato ovunque, le comunità erano poco zelanti, perché complici verso banditi e contrabbandieri radicati in loco, intimorite o comunque mal disposte verso le onerose sollecitazioni degli ufficiali ducali. Gli uomini di Montagna furono molto espliciti quando si rifiutarono di catturare cinque banditi per omicidio, come loro comandato dal capitano di Valtellina, dicendosi disponibili al massimo a prestare aiuto alla sua famiglia, perché si trattava di homines loci Montanee, situazione che ingenerava magnum periculum inimicitiarum et scandalorum115.

  • 116 TD, II/1, p. 552, doc. 653; III/1, p. 237-238, doc. 264; ASMi, Registri ducali, 128, f. 348r.-v., 1 (...)

88Altre volte, dove la popolazione era divisa in opposti partiti, poteva esserci chi assecondava le richieste delle autorità centrali contro i propri vicini, con il rischio, però, che si verificasse quanto prefigurato dagli abitanti di Montagna. Con le cautele che la loro esperienza e il senso delle circostanze di cui erano dotati suggerivano loro, gli ufficiali si sarebbero allora districati fra le amicizie e le inimicizie locali, poiché consegnare agli uni la possibilità di agire impunemente ed anzi con la copertura del regime contro i loro rivali era un azzardo, magari alla fine proficuo ai fini del governo del territorio, ma capace di scatenare lacerazioni drammatiche. Forse perché responsabile di una giurisdizione dove si erano riaccese violentemente le rivalità fra i guelfi e i ghibellini, il capitano di Lugano nel 1468, Gian Battista Castiglioni, fu contrario a mandare «paesani» a sequestrare bestiame insieme alla famiglia di colui che aveva il diritto di riscuotere certe condanne, perché in altra occasione, per un’analoga iniziativa del suo vicario, «n’hebii ad andare ogni cossa a rumore». Preferiva, piuttosto, che gli incaricati si facessero affiancare da fanti super partes alle dipendenze degli ufficiali ducali. Fu più esplicito il suo successore, Baldassarre da Cemmo, nobile di origine camuna che di lealtà di fazione aveva sicura esperienza. Egli non si sentì in grado di catturare i responsabili di un tentato stupro, perché aveva a disposizione solo una famiglia di tre membri ed era privo del supporto delle comunità («et questi homini non me dariano adiuto perché sono molto imparentadi»), ma soprattutto perché, vedendo i valligiani «solevati da parte a parte», sapeva che, coinvolti in un’operazione che li autorizzava a usare la forza gli uni contro gli altri, «se levariano da parte a parte et seguytaria grande scandello». Anch’egli pensava che solo con l’invio di una decina di fanti – piccola, ma neutrale, potenza militare – sarebbe stato in grado di reprimere i crimini. Gian Giacomo Vismara, invece, si condusse in modo più spregiudicato. Nel 1477 il duca suggerì al commissario di catturare gli assassini nascosti in Val San Giacomo, «con lo brazo de li homini de quella terra [Chiavenna], quando tu lo possi fare senza scandolo». Egli allora seguì l’indicazione con molta determinazione, ma producendo una grave esasperazione dei rapporti fra la valle e il borgo116.

Dalla polizia alla vendetta

89Nel quadro di una società nella quale non si verificò una specializzazione delle funzioni di polizia e nella quale era il comune locale, piuttosto che lo stato, ad aggregare in misura significativa tali responsabilità, si comprendono meglio le vicende che si sono ripercorse. Le comunità avevano infatti il diritto/dovere di levare il rumor per la tutela della pace pubblica, contro l’individuo, il gruppo o la comunità rivale che la minacciava. Se riconsideriamo alcuni particolari delle narrazioni di vendetta offerte nelle prime pagine del lavoro, vi rintracciamo gli elementi che la legittimavano nell’alveo della consuetudine appunto del currere al rumor al servizio del comune, contro chi ne turbasse la quiete o insidiasse i possessi: la presenza dei consoli, la convocazione degli uomini uno per fuoco, al suono delle campane a martello, eventualmente la loro deliberazione unanime o maggioritaria.

  • 117 Ricorrono dunque, a proposito delle comunità, i termini del la stessa endiadi riferita alle azioni (...)
  • 118 ASSo, AN, 52, f. 104v., 1392.04.30; 21, f. 32r., 1349.01.23.

90Se poi veniamo agli sviluppi dell’azione successivi alla convocazione iniziale, molti episodi di violenza intercomunitaria, descritti come compiuti «di fatto» (cioè non «di ragione» o de iure) dalle controparti, erano invece, nella visione di chi li compiva, interventi di polizia leciti117. Questa era la specifica risorsa di legittimità delle vendette di comunità, radicata nella legalità consuetudinaria e statutaria. Così si può reinterpretare, infatti, il danneggiamento del bene, dall’uccisione del bestiame alla rottura dei formaggi riposti a stagionare o alla devastazione di attrezzature e manufatti. Gli arbitri interpellati nel 1392 per determinare i diritti del comune di Cosio contrapposto al consorzio che aveva impiantato una peschiera, consentirono al primo, qualora il secondo avesse costruito strutture lignee dannose finalizzate alla pesca (una pallata), di strepare et incidere il tutto. Dunque il comune di Campovico, distruggendo qualche decennio prima una pallata seu mollata di quello di Talamona, aveva operato contra formam iuris secondo la controparte, ma credo, nella visione degli autori del gesto, semplicemente nel solco di quella giustizia irrituale che poteva anche trovare il riconoscimento di cui ho appena detto118.

  • 119 ASMi, CS, 1152, 1489.07.13.
  • 120 Blenio, p. 1164-1165, doc. 492, p. 1275-1281, docc. 535-536. ff. 384r.-v., f. 387r., 1491.12.15; Bl (...)
  • 121 Blenio, p. 1150-1151, doc. 487. Cfr. T. Bertamini, Storia di Villadossola... cit., p. 414-415, doc. (...)
  • 122 Riviera, p. 455-457, 461, 463, doc. 286. Cfr. ASSo, AN, 517, ff. 384r.-v., f. 387r., 1491.12.15; Bl (...)

91Spesso però non si mirava alla mera distruzione. Passaggio caratteristico del conflitto sui pascoli era quello che veniva descritto dalle vittime come furto del bestiame, delle caldere o degli attrezzi. Gli antagonisti, però, potevano presentare lo stesso gesto come un sequestro. I pignoramenti, entro la cornice di legittimità che ho delineato nel paragrafo precedente, erano effettuati dai particolari: Airoldino Lucini di Sorico, ritenendosi legittimo possessore di un’alpe situata nella giurisdizione di Chiavenna, «fece tore» le bestie di certi valtellinesi «quale passevano la dita alpe pro consequtione dampni sibi illati per epse bestie»119. Gli stessi provvedimenti erano disposti dalle guardie campestri comunali. Allora il problema, magari sottoposto ai tribunali dello stato, era stabilire se una capra fosse stata «ablata» da un privato o invece condotta via pro pignore dal saltaro legittimamente (potuisse derobari), se potesse dirsi che colui che accepit il campanaccio della vacca di chi l’ha poi denunciato, invece, lo pignoravit [...] tamquam saltarius120. Infine, si è detto, i semplici vicini, singolarmente o organizzati in gruppi, in certe circostanze esercitavano legittimi compiti di custodia delle colture e delle alpi; si precisava ad esempio che gli indistinti ipsi de Olivono solo de mandato dei consoli et nomine predicte vicinanzie si erano appropriati di animali121. La violenza pastorale trovava così la sua giustificazione istituzionale: l’aggressione portata dagli homines di una comunità contro quelli di un’altra (gli ipsi de), magari a seguito dei saltari, non era altro che un currere ad pignorandum (ipsi pastores de Claro currebant ad pignorandum ipsos de Casteliono et Lugmino, sed ipsi de Casteliono et Lugmino fugiebant)122.

  • 123 ASMi, CS, 1153, 1491.09.16.

92Questi atti costituivano gli anelli delle lunghe catene ritorsive. Gli uomini di Pallanzeno e quelli di Villadossola, nel 1491, si contendevano l’attribuzione di una località. I secondi, forti di più sentenze a loro favorevoli e valutando come un danneggiamento l’uso delle risorse ambientali in quegli spazi da parte dei loro ostili vicini, «hanno mandato li loro campari zurati a sopravedere tali trascorsi & essi campari, trovando esse bestie dampnazare dicti de Villa, hanno levato quatro bestie per pigno», trattenendole, con un’unica eccezione, «aziò li sia restaurato li loro dampni & pagati la pena secundo li loro statuti». Ritenendosi però derubati, i competitori incendiarono le cataste di legname e strame degli abitanti di Villa123

93Un fatto intervenuto nelle alte valli ticinesi si presta ad un’analisi più approfondita. Domenica 26 settembre una multitudo personarum fu presente nella località de Froyro, situata nel territorio di Giornico, ma sui cui prati gli uomini di Bodio reclamavano diritti di godimento nel periodo compreso fra il 24 agosto e l’8 maggio. Presto il confronto fra i due gruppi degenerò nelle minacce di morte, nell’ostentazione di spade e forche. I vicini del piano di Giornico, infatti, denunciarono vari abitanti di Bodio che, armata manu, avevano asportato le loro bestie che pascolavano. Per reazione, essi incaricarono il servitore di pignorare un vitello ai loro rivali, che per fortiam, a loro dire, si riappropriarono dell’animale. Gli uomini di Bodio, per contro, sostenevano di essere stati aggrediti dai vicini di Giornico armati e ricordavano di aver subito altri furti, nelle settimane precedenti e seguenti il 26 settembre.

94Dalle testimonianze emerse che quaxi omnes, videlicet unus pro focho erano i vicini di Giornico intervenuti al pignoramento. Avevano con sé le armi ma, nella versione ad essi favorevole, con lo scopo non di aggredire gli altri, bensì di compiere un’esecuzione di giustizia: non offendiderunt dictos de Bodio, mixi quod erant presentes ad debendum pignorare dictum vitullum; non tamen offendentes, sed volentes accipere ipsum vitullum in iure; multi et quamplures de Ziornicho voluerunt accipire unum vitullum [...] et ceperunt ipum vitulum per pignus; multi et quamplueres interfuerunt cum spatis et lanceys [...] volentes ipsum vitullum accipere per pignus super iure.

95I loro rivali erano congregati, anch’essi cum armis, e custodiebant eorum bestiamina; ripresero in effetti il pegno, per mano di una persona che operò cum multa sozietate aliorum vicinorum de Bodio. Poiché infatti ritenevano di non avere violato i diritti di possesso dell’altra comunità, non volevano riconoscerle la facoltà di eseguire il sequestro ai loro danni (ipsi de Bodio [...] vetaverunt et dixerunt non velle dare nec dimitere ipsum vitullum per pignus, quia ipsi [...] pretendebant habere super eis pratis de Froyro tallia iura quallia iura habeant ipsi de Ziornicho).

96Conferma l’alto livello di istituzionalizzazione di questi moti collettivi la presenza quel giorno sul pascolo delle autorità comunitarie. Innanzitutto il tentativo di prendere in consegna il vitello era stato fatto dal servitore di Giornico e non come particolare, ma appunto ut servitor, agente nomine aliorum vicinorum de Zornico tunc ibi sequentium, formula che profila dunque anche la presenza di questi ultimi nei termini pregnanti della sequela di un ufficiale. Inoltre, fra gli aggressori dell’una e dell’altra comunità comparivano gli stessi uomini che agiranno come loro procuratori in giudizio: anche il notaio Roberto di Giornico o l’omonimo iudex di Giornico avevano operato con la spada in mano, prima che nel processo.

  • 124 Leventina, p. 1203-1207, docc. 674-675, p. 1212-1229, doc. 678, p. 1243-1256, doc. 681, p. 1259-129 (...)

97Lo stesso notaio che condusse l’interrogatorio era interessato a penetrare nei risvolti giuridici dei fatti, poiché domandò ai testi se il servitore (come si conviene nel corso del rumor) exclamavit auxilium e li sollecitò a ricordare l’eventuale consuetudine dei pignoramenti effettuati dai vicini di Giornico ai danni di quelli di Bodio124.

  • 125 Blenio, p. 1295-1296, doc. 542.
  • 126 Blenio, p. 1385-1388, doc. 577.
  • 127 ASSo, AN, 517, ff. 384r.-v., 387r., 1491.12.15. Cfr. Archivio di Stato di Como, Archivio Notarile, (...)

98Tali prerogative erano riconosciute negli arbitrati125 e non venivano pregiudizialmente condannate dai magistrati dello stato. Una sentenza emessa dal vicario (il bellinzonese Vanetto di Codeborgo), dai procuratori e consiglieri di Val Blenio, giudici scelti localmente, rigettò l’accusa sporta dalla vicinanza di Leontica contro due uomini di Olivone, che eorum audatia et temeritate pignoraverunt una vacca ad un vicino della prima località. I secondi, infatti, avevano agito ex precepto et impox<ition>e consullum contro quanti caricavano l’alpe in modo illecito126. Nel 1491 la lite fra i comuni di Cedrasco e Postalesio, impegnati l’uno contro l’altro per ragioni confinarie e di possesso dei pascoli, dopo essere passata per il foro ecclesiastico e un arbitrato, approdò, a seguito di tre denunce, al tribunale del capitano di Valtellina. I vicini di Cedrasco presentarono alcuni episodi che meritavano una condanna penale degli avversari: questi ultimi avevano fatto impetus e insultus ai loro danni, rubando (abduxerunt in eorum usu convertendo, abstulerunt) le vacche che essi pascolavano, si erano resi responsabili de unitione et portatione armorum et de turbatione pasculorum; in effetti, si specifica in una circostanza, avevano agito l’uno armatus una cultella, l’altro armatus uno speto. Il capitano di valle Gian Pietro Arrigoni e il suo vicario, però, ricodificarono quegli avvenimenti, considerando che anche gli uomini di Postalesio ritenevano quei pascoli di loro proprietà. Ciò che per gli abitanti di Cedrasco era un furto e una violenza diventava così una normale azione di custodia armata della pastura contro gli intrusi (non fuisse effectum animi furandi et quia differentia erat de commune ad commune de confinibus et nolebant permitti pasculari, quia pascula sua pretendebant qui abduxerunt seu quia erant pascua ipsius communis; ablati fuerunt pro damno dato [...] et quia questio confinium et pasculorum pendebatur de communi ad commune). In uno degli episodi, infatti, aveva guidato il piccolo drappello il publicus servitor di Postalesio. Le tre denunce furono quindi rigettate e in due circostanze il comune di Cedrasco subì una condanna pecuniaria e alla spese processuali per calunnia127.

  • 128 Salice, p. 296; ASMi, CS, 783, 1477.09.15. V. anche G. Chiesi, Fonti per la storia amministrativa.. (...)

99Date queste premesse, gli uomini davano prova di considerare la vendetta un atto lecito, che richiedeva la licenza del duca o del suo rappresentante. Vi era, in questo senso, una piena continuità con il regime comunale e le condizioni di legittimità allora poste all’iniziativa ritorsiva. Nel 1296 il borgo di Chiavenna inviò a Como il podestà e altri rappresentanti del comune ocaxione aquirendi concessionem a comuni de Cumis depredandi homines de ultramontibus. Dopo più di centocinquant’anni, gli abitanti della stessa terra ritenevano di potersi muovere in modo identico: si recarono a colloquio con il commissario sforzesco «per piare licentia de fare vindicta» contro quelli di Val San Giacomo128.

  • 129 ASMi, CS, 719, 1456.06.05; Comuni, 4, Antigorio, s.d.; Brentani, IV, p. 249, doc. CCCIII.

100La vendetta, in particolare, veniva vista dai sudditi come una forma di giustizia parallela a quella dello stato, cui ricorrere quando fosse altrimenti impossibile conseguire il ripristino del proprio buon diritto. Durante la «differentia» con i Malacrida, gli uomini di Pianello, vittime, come si è visto, di minacce e sequestri, supplicarono Francesco Sforza «se degna de provederli o vero che la S.v. ne dia licentia de modo in ante se deffendiamo». Quelli di Valle Antigorio, aggrediti in piazza a Domodossola dai fanti del castello, avvertivano: «pregamo la si degna di providerli, altramenti seremo constrecti di difenderni, non usandoli più respecto»; e prefiguravano ancora: «adciò non sia timulto como potrebe essere fato quando la E.v. non li providese». Gli uomini di Ponte, percossi e feriti da quelli di Sala, dichiaravano di voler «vivere civilmente et vitare li s[ch]andeli», ma ricordavano a Gian Galeazzo Maria Sforza che, se il capitano di Lugano fosse rimasto sordo alle loro ragioni, erano «suffitienti a vindicarse de la iniuria» subita129.

  • 130 ASMi, Famiglie, 161, Rusca, s.d. (cfr. TD, II/1, p. 468, doc. 732); ASMi, CS, 1156, 1493.08.12; 77, (...)

101I feudatari condividevano questi principi. I conti Rusca di Locarno, denunciando la preda di 600 bestie grosse e minute in Valle Maggia, ad essi soggetta, fatta da abitanti di Valle Antigorio, chiedevano per conto dei loro sudditi energici provvedimenti o in alternativa («vel») di «concedere di vindicarse de tanta soma quanto valeno queste bestie», dunque con un senso della misura che nella loro sensibilità concorreva a qualificare come giusta la ritorsione. Per fermare il tumulto degli uomini di Val San Giacomo, suscitato dal ferimento di uno di loro, i conti Balbiani assicurarono che «il tuto se faria intendere ad la E.v.», «et cusì se ritornoreno a casa». Gli ufficiali statali avevano se non altro presente l’alternativa, se cercavano di distogliere gli uomini dalle loro vendette promettendo risoluti interventi ducali. Il Vismara trattenne i chiavennaschi, intenzionati a muoversi contro quelli di Val San Giacomo, solo «facendoghe intendere che le v.S. li punirano»130.

Nullo iuris ordine servato. La competizione fra stato e comunità

  • 131 Ad es. ASCB, QI, 1493.11.28, 1497.03.09, 1497.04.20, 1499.08.31. V. sopra, n. 48 e testo corrispond (...)
  • 132 ASMi, Comuni, 12, Bormio, 1484.03.22; CS, 1152, 1490.02.10; 784, 1483.08.05. Cfr. G. Politi, La soc (...)

102Nonostante i reciproci riconoscimenti e la potenziale compatibilità, fra la giustizia dello stato e quella amministrata de facto dai sudditi vi era un’inevitabile competizione. Un livello minimo era la resistenza ai famigli da parte di uomini e donne, che ad esempio cercavano di vetare un sequestro, così generalizzata da far comprendere come la violenza pubblica esercitata da tali esecutori (come del resto da quelli comunali) non incontrasse l’indiscusso riconoscimento degli altri soggetti sociali e politici131. Più ambiziosa appare la volontà degli stessi sudditi di moderare o revocare gli atti di giustizia degli ufficiali ducali. Nel 1484 il podestà di Bormio scrisse a Milano per raccontare che, dopo l’arresto di due uomini per «manchamenti contra di offitiali de questa comunità», circa 60 «persone veneno in la casa de la ragione dove habito per volere tore fora de presone essi homini». Egli comandò a «tanta multitudine [...], sotto pena de la disgratia de v.E.» di ritirarsi, ma «parte de loro foreno hobedienti et alcuni no», i quali ultimi sottrassero alla fine i prigionieri alla giustizia rompendo la serratura della cella. Paradossalmente un successore dell’ufficiale, sei anni dopo, dovette fronteggiare la situazione opposta. Sigismondo Zenoni, un potente del borgo, quando, per disposto dell’ufficiale e dei Deputati alle sentenze, vide liberata la sua controparte in una vertenza, agì con degli armati, «facendollo presone per sua propria auctoritate et temeritate». Il gesto era presentato come grave ed eversivo: «li supradicti se attribuirono la auctoritate et iurisdictione del podestate contra mia voluntate». Un abitante della Val Divedro cui il capitano di Domodossola fece «derobare uno cavallo» perché non aveva pagato la sua quota di una taglia, «è venuto de nocte ad furare uno mio cavallo fora de la mia stalla e l’à conducto in essa valle et lo retene per luy». In questo racconto, solo il potere dell’ufficiale di accreditare di fronte al principe il proprio atto come un sequestro e la risposta come un furto istituiva una gerarchia laddove per il valligiano operava un meccanismo fondato esclusivamente sulla compensazione e la reciprocità132.

  • 133 Missive, 2, doc. 1773; 10, docc. 869, 231, 485, 832, 833.

103Le censure dei duchi erano severe. Scriveva Francesco Sforza, imponendo la restituzione di quanto sottratto, «se pretendi dover haver da luy cosa alcuna, vene da nuy che te farimo fare el dovere». Additava la via [...] iuris et iustitie a chi si era introdotto in casa altrui per avere soddisfazione delle proprie pretese. Proponeva un principio generale: «non intendimo comportare che niuno se facia rasone da si stesso» ossia «che niuno facia de facto». Anche agli uomini più potenti, come, nel Piacentino, il conte Francesco Scotti, che aveva fatto distruggere un torchio, e il conte Onofrio Anguissola, che aveva disposto dei sequestri, ripeteva: «non intendemo né volemo tollerare che niuno, in facto proprio, si administri da se stesso rasone», «de sua autoritate», rinnovando il perentorio invito: «domandatigli cum la via de la rasone»133.

  • 134 ASMi, CS, 783, 1477.04.24.

104Pure le università, specialmente se sentivano violati i loro diritti, potevano esercitare le proprie funzioni non in collaborazione, ma in competizione con gli uomini del regime. A Montagna alcuni fanti del duca, in loco per perseguire gli assassini di un sindaco della camera ducale, «per vim tolseno» ad alcuni abitanti galline e «volseno tore» vitelli, capretti e altre bestie, «bateno anche certe persone quale guardavano le bestie in paschulo et feceno vista de condure via dicte bestie». Le prepotenze non furono tollerate: «rivandosi lo consulo de dito comune ad una villa se domanda la Rogna», accorrendo al «dito strepito et romore, andò insema con certi altri de dicto comune a la piaza con le arme, per obviare che non se facesseno alchuni scandoli». Lì quelli che, secondo l’autore del racconto, il potente signore locale Antonio Beccaria, erano «li homini del dito comune» affrontarono almeno a parole i soldati134

  • 135 ASMi, CS, 1158, 1499.08.09, 1499.08.10, 1499.08.16.

105Contrapponendosi agli ufficiali ducali le comunità compirono atti di giurisdizione de facto che ne assumevano aggressivamente le funzioni. Ad esempio quando fu identificato un particolare che conduceva da Bellinzona un carico di vino di notte, dopo che il duca aveva ordinato al comune di non consentire l’esportazione di vettovaglie, «se solevò tutta la terra e si fu facto tornare indreto dicti cavali e missi dicti cavali a la hostaria e dicto vino in bono governo». Il commissario censurò l’inconveniente e soprattutto volle escludere che si fosse trattato di un legittimo provvedimento della comunità: era invece un semplice assalto, opera di «malcostumate persone», «capestri», autori di «schandali» ed «errori», mentre gli esportatori godevano di una sua formale licenza («como commissario ero contento»). Egli in realtà aveva ben percepito il tentativo fatto dalla popolazione di sostituirlo nelle sue mansioni: «li dixi mi lassasseno fare l’offitio mio», ma «non valsero né bone parole né comandamenti a fare restituire dicti cavalli et vino»135.

  • 136 TD, I/2, p. 384, doc. 1195; II/1, p. 552, doc. 653; ASMi, CS, 784, 1483.09.12; 718, 1454.07.30. Cfr (...)

106Se nel caso in questione si trattò di rimpiazzare il magistrato dello stato, altre volte il currere al rumor servì, più radicalmente, ad ostacolare l’esercizio delle sue mansioni. I rumores infatti si sollevavano spesso contro i famigli del giusdicente, per impedire l’esecuzione di un provvedimento a danno di particolari. Quando il podestà di Bellinzona fece sequestrare il bestiame che alcuni uomini di quel comitato, disobbedendo a un precetto, avevano inviato sui pascoli che contendevano a un privato, i primi aggredirono in armi la sua famiglia e dissequestrarono gli animali. Per due condannati presi al mercato dal capitano di Val Lugano «qui tutto anda a rumore». Gli ufficiali stessi si esposero come bersagli. A Traona nel 1483 il capitano di Valtellina Francesco Rusca, che tentò di liberare un prigioniero, arrestato dal podestà locale, in quel momento assente come il suo luogotenente, fu colpito insieme ai suoi uomini dal lancio di sassi. Poi, al suono delle campane, «corevano [...] gente con arme de quelli di quello loco» che affrontarono il Rusca e i famigli in un conflitto che lasciò qualche ferito. Era stato più prudente colui che aveva retto l’ufficio un trentennio prima: Virardo di Calabria avrebbe voluto castigare dei «ribaldi» «quando io videsse che li altri homini d’essi comuni me desero favore condecente quando bisognaria, ma, secondo ho visto per il passato et vido nel presente, per uno che volese prendere, me bisognaria diffendere da più de cento»136.

  • 137 ASMi, CS, 783, 1477.10.22. Cfr. M. Della Misericordia, La mediazione giudiziaria... cit., p. 161-16 (...)

107Gli uomini, insomma, ambirono talvolta ad operare sullo stesso piano di legittimità degli ufficiali, come dimostra una fase delle vendette fra gli abitanti di Chiavenna e della Val San Giacomo cui ho già fatto cenno. Nel 1477 i secondi, dopo l’arresto di sei convalligiani, catturarono un notaio e un barbiere del borgo, condizionandone la liberazione al rilascio dei loro prigionieri. Nelle trattative con Gian Giacomo Vismara che egli stesso riferiva, infatti, più che il prevedibile sdegnoso rifiuto del commissario, colpiscono pratiche e linguaggi che pongono, fra le due polizie, un rapporto al contempo mimetico e competitivo. I sudditi riferirono che «se marevegliaveno che havesse destenuto quilli soy homini et che li volesse relassare et che, non relassandoli, havevano destanuto uno notaro et uno barbire de questa terra. [...] De novo me hano fato dire dicti homini de Valle Sancto Iacomo che voglia fare relassare li soy homini destenuti per mi, altramente che may non me darano li presoni de questa terra fati per loro. Gli ho risposto non volerne fare niente»137.

  • 138 TD, I/3, p. 333, doc. 1764; II/2, p. 526-527, doc. 1514; ASMi, Comuni, 34, Domodossola, 1484.09.10; (...)

108I duchi di Milano furono molto severi verso tali manifestazioni di natura collettiva e ad esse vennero assimilando le vendette fra le comunità, ricomprese nella categoria di una giustizia amministrata di propria autorità. Francesco Sforza condannò il «privato carcere» cui gli uomini di Iragna avevano sottoposto alcuni di Biasca. Galeazzo Maria Sforza scrisse, presumibilmente a proposito di fatti analoghi: «deliberamo el nostro dominio se governi per la via de la iusticia et non de facto». Nel 1484, per pacificare l’Ossola, il principe voleva che tutti deponessero le armi e si astenessero «da li inconvenienti et fare de facto». I disobbedienti dovevano aspettarsi il castigo: ancora in Ossola, nel caso di una «differentia», snodatasi come sempre fra una «robaria» e una «pignoratione» di bestiame, il podestà di Domodossola veniva istruito da Francesco Sforza a «far fare la restitutione de le robarie et cose tolte», «fare punitione» e «corregere li malefactori mediante la iustitia»138.

  • 139 Missive, 10, doc. 887; 2, doc. 123.

109La linea politica non mutava in altre aree dello stato. Nel corso di una «differentia per alchuni pagamenti» fra uomini di due comunità piacentine, durante la quale, ancora una volta, erano state sottratte delle bestie, Francesco Sforza, «volendo nuy omnino che tale differentia sia conosciuta et terminata cum la via de la rasone et che cessano tali inconvenienti», ordinò al podestà di Piacenza di imporre la restituzione e decidere la causa. Lo stesso duca, scrivendo agli uomini di Pandino, responsabili di excessi e scandali, intimò loro: «a noy non pare ragionevole che ve faciati rasone da vuy stessi»139.

  • 140 Missive, 2, doc. 1641 (l’edizione è molto scorretta); TD, I/2, p. 384, doc. 1195, p. 440, doc. 1279 (...)

110Se le reciproche ritorsioni non cessavano, a favore di un’istanza superiore quale la giustizia del regime principesco, l’ostinazione degli uomini veniva condannata come aperta ribellione. Francesco Sforza scrisse agli ossolani: «per niente ne vogliamo comportare che vivati in questa forma et debiati da vui a vuy volerne fare de facto et metere le cose nostre in scandali». Le «robarie» che si erano scambiati, allora, erano «disordini, li qualli non convenano a fideli né a obedienti subditi». I bellinzonesi che si erano riappropriati delle bestie pignorate dal podestà dovevano essere puniti perché si erano comportati, secondo lo stesso duca, quasi liceret illis pro voluntate vivere. Il valore normativo delle consuetudini cui si attenevano i sudditi veniva negato: commettevano «tante insolentie e scelerità, como se lì se vivesse senza lege alcuna», da meritare una repressione affidata all’esercito140.

  • 141 Missive, 2, docc. 1076, 1195, 1325. V. anche il caso in I. Cammarata, La città lacerata... cit., p. (...)

111A questo punto non vi era più differenza, nella descrizione dei fatti e nel trattamento, fra il conflitto di una comunità con un’altra comunità, un tumulto e un atto di insubordinazione, come la cacciata dei soldati ducali o l’aperta opposizione agli ufficiali. Anche in quest’ultimo caso si trattava di un «rumore», di «currere al’arme», e anche in tali circostanze Francesco Sforza prometteva punizioni e svolgeva discorsi generali sulla superiorità del principe, al quale solo compete l’amministrazione della giustizia («non gli paro havere superiore alcuno»; «a noy et alli nostri officiali aspecta la punitione et non a quelli homini cum tanta temerità, quanta hano usata»; «prehendemo admiracione che presumati robbare gli nostri soldati né persona alcuna, perché qui havemo li nostri officiali, non intendendo che iusticia mancha a niuno. [...] Qui non volimo altro signore che noy»)141.

  • 142 ASMi, CS, 783, 1477.09.15; 1152, 1484.04.10.

112Ovviamente per gli ufficiali tali posizioni assumevano valore paradigmatico. Il Vismara, richiesto, come si è visto, di rilasciare una «licentia de fare vindicta» agli abitanti di Chiavenna, «inhybite e fece comandamento non andasene plù longe che ge provedarà [il commissario], [...] e statim predicti homini soprasedetene de andare plù avante». Il suo successore, Bernardino de Monteluciis d’Arezzo, scrisse di avere distolto («liho raffrenati») gli stessi borghigiani dal proponimento espresso con le medesime parole142.

  • 143 ASMi, CS, 1152, 1485.04.25.
  • 144 TD, I/1, p. 118, doc. 157; ASMi, CS, 720, 1463.12.02.

113I giusdicenti statali, pertanto oscillarono fra due modalità di intervento: la pacificazione e la repressione. Nel primo caso, incoraggiati comunque dal duca e sollecitati dagli uomini, cercavano di contenere la violenza, guidando il negoziato fra gli attori locali nel rispetto delle forme tradizionali della sua regolazione. Di più, facevano del successo in questo campo un elemento del loro orgoglio cetuale, se Bernardino d’Arezzo si rammaricò: «non ho poduto havere honore de confederare essi de la Valle di Sancto Iacobo cum questi de questa terra [Chiavenna]»143. Nel secondo caso adoperarono gli strumenti giudiziari per criminalizzare le collettività o i singoli violenti. Nel 1451 il commissario di Como riteneva che fosse necessario interrompere, con la punizione esemplare degli autori della prima provocazione, una catena di ritorsioni. Gli uomini di San Nazzaro, infatti, volevano rispondere con una «robarìa» alla «robarìa» fatta dagli abitanti della Valle Morobbia, ma l’ufficiale li aveva «retenuti», altrimenti «parirà che ogni omo possa fare a suo modo e che v.E. non gli abbia a fare». A questo punto, però, come in Valtellina nel 1463, l’»excesso» di una comunità ai danni di un’altra comunità costituiva al contempo una trasgressione dei «comandamenti penali» dell’ufficiale ducale e diveniva automaticamente un episodio di maggiore gravità144.

  • 145 ASMi, CS, 1152, 1490.08.04; 1632, 1494.05.30, 1494.07.06; Comuni, 60, Morbegno, 1494.07.07; CS, 115 (...)

114Il conflitto fra Cosio e Morbegno ci interessa di nuovo per recuperare l’ampiezza di questa gamma di soluzioni. Nel 1490 un commissario appositamente designato per provvedere a «li excessi, rixe et schandoli», «homicidii» e ferimenti intervenuti fra «li homini da Morbegno et quelli di Coxio» scriveva a Ludovico il Moro Sforza: «li ho facto fare tra loro bona pace per instrumento, quale spero debba essere perpetua». Chiedeva inoltre al luogotenente del ducato di accogliere la richiesta dei sudditi di corroborare la composizione e perdonare i vecchi «dilicti». Passati quattro anni, però, la lite si riaccese. Prima operò il vicepodestà di Morbegno, che condusse gli uomini alla deposizione delle armi e quindi alla «pace», ma senza la stesura di un documento notarile, poi finalmente «hebbe effecto lo instrumento d’essa pace». Il capitano di valle Gian Pietro Arrigoni la confermò, richiedendo alle parti una «cautione [...] de mantenire essa pace». Dopodiché pure un altro commissario inviato allo scopo «fece congregare» le parti e di nuovo le trovò ben disposte. Fu però una tregua effimera. Il capitano di valle, allora, designò undici maggiorenti da una parte e dodici dall’altra perché si presentassero a Milano. A questo punto, poiché «cride» e «monitione» erano state trasgredite, gli accordi di pace disattesi, agli uomini del duca sembrò che per ripristinare la «bona quiete» si dovessero «reprimere gli insolenti», far sì «che gli delinquenti per exempio de altri siano puniti», mediante l’invio di fanti. Passate ancora alcune settimane, il capitano di Valtellina emise una grida che, fra l’altro, imponeva agli uomini sub pena rebelionis di deporre le armi e di «vivere in pace secondo son debitori de fare». Assimilando così il conflitto fra le comunità alla ribellione e istituendo un debito alla pace, egli fuoriusciva da un modello orizzontale di lettura del conflitto, quale la questio de communi ad commune, con i suoi meccanismi di reciprocità e semmai l’intervento esclusivamente mediatorio delle autorità statali, come si è visto contemplata dallo stesso ufficiale tre anni prima. Introduceva per contro un soggetto terzo e superiore, il regime stesso, verso il quale, prima di tutto, le parti erano impegnate145.

  • 146 ASMi, CS, 719, 1456.04.25; 783, 1478.02.19.
  • 147 ASMi, CS, 1152, 1489.07.13; Famiglie, 161, Rusca, s.d. Cfr. M. Della Misericordia, Divenire comunit (...)

115I feudatari e i signori locali recepirono questi orientamenti. Non solo, più prevedibilmente, quando denunciavano gli uomini, per le ritorsioni di cui loro per primi erano vittime, condotte «de facto et propria auctorità, senza licentia de officiale» (come Emanuele Malacrida), perché «se fano rasone de per sé, contra ogni honestà et iusticia» (come i conti Balbiani di Chiavenna)146. Anche in quanto titolari di prerogative giurisdizionali deploravano l’assunzione diretta da parte dei loro sudditi di analoghe facoltà. Per queste ragioni, la ritorsione dei valtellinesi contro il sequestro disposto da Airoldino Lucini, di cui ho riferito, parve molto grave ad Annibale Balbiani. L’ufficiale del feudatario, infatti, stava esaminando le ragioni delle parti quando gli uomini, «non aspectando altramente intendere la provisione fusse fata dal dito mio commissario», si impadronirono delle bestie del proprietario dell’alpe, «del quale acto de unione et robaria intendo fare procedere». I conti Pietro e Giovanni Rusca chiesero sì, come si è visto, giustizia per i loro sudditi derubati del bestiame monticato, ma esibivano i «grandi comandamenti e pene» con cui avevano loro impedito di compiere un «inconveniento» quale «vendicarse contra questi tali robatori»147.

  • 148 ASMi, Comuni, 4, Antigorio s.d.; CS, 1152, 1486.08.25.

116Gli stessi sudditi, infine, erano consapevoli del poco gradimento che riscuotevano tali iniziative presso i duchi e si mostravano trattenuti, nelle loro reazioni più bellicose, da questa considerazione. Gli uomini di Valle Antigorio, aggrediti in piazza a Domodossola dai fanti del castello avrebbero avuto i numeri per reagire efficacemente, «ma li fu usato rispecto per la E.v. per essere noy boni subditi et fidelissimi de la E.v.». Quelli di Domodossola si presentavano come pacieri fra due comunità della zona: «se movessemo ad exortare et pregare quili da Crevola che, per honore de v.S. et amore nostro, restasseno di fare altra novitade et che non volesseno vim vi reppellere»148.

  • 149 ASMi, CS, 781, 1469.07.04; 1156, 1495.03.26.
  • 150 Riviera, p. 192-193, 199-202, docc. 111-112.

117Di più, come si è visto nel caso della lite fra Postalesio e Cedrasco, sapevano strumentalizzare il discredito delle pratiche qui identificate per lanciare un’accusa in più agli avversari. Tra le altre armi disponibili, c’era l’imputazione di aver agito nulla iustitia postulata ut fieri debuit e «di facto»149. Già nel 1364, ad esempio, secondo la denuncia del procuratore del comune di Biasca, illi de Leventina venerant cum magna quantitate gentium, cum armis per deviare il corso di un ramo del Ticino dal territorio leventinese in quello di Biasca, contra ius, contra consuetudines, per forciam. Gli aggrediti, riconoscendosi impari quanto a forze, ma anche nolentes facere nec comitere quidquam contra honorem et statum magnificorum dominorum Mediolani, inviarono il loro procuratore pacifice et sine aliquibus armis nec alis gentibus ad predictos de Leventina. Questi, nomine communis, intimò agli avversari di fermarsi, denunciò l’iniuria e lì minacciò di ricorrere a Galeazzo Visconti, incaricando un notaio della stesura della diffida. Nel racconto, l’enfasi che si voleva dare alla disobbedienza degli assalitori conduceva a mettere in rilievo un particolare della loro risposta, «nosso chi sia Galiaz», quasi un misconoscimento della signoria, oltre che della sua giustizia150.

  • 151 Blenio, p. 847-853, doc. 366-368, p. 856-870, docc. 370-374.

118Ciononostante le comunità continuarono a rivendicare la facoltà di tutelare in tutti i modi il loro buon diritto e ignorarono le contrarie disposizioni dei giudici ordinari. Nel 1351, in una vertenza fra la vicinanza di Olivone e quella di Leontica e Comprovasco per l’uso del pascolo, il vicario di Val Blenio, allora nominato dai canonici della cattedrale di Milano, impose alle parti di non facere nec facere fieri nullam rationem per se de alpibus e in particolare alla prima di non mollestare la seconda. Le autorità di Olivone, però, procedettero ugualmente, pignorando una caldera, secchie e altre cose, e trascurarono il successivo ordine di restituzione del vicario, incorrendo infine nella scomunica151.

  • 152 ASMi, Comuni, 1, Albosaggia, 1480.08.08, 1480.09.06; CS, 784, 1480.08.28.

119In un’occasione, infine, un comune valtellinese, durante un conflitto per il possesso dei monti, prese esplicita posizione a proposito della liceità dell’azione de facto contro il rivale, che aveva mancato di rispettare un arbitrato, e dunque dell’illegittimità di una repressione dall’alto, mediante il procedimento criminale. Gli abitanti di Albosaggia riconoscevano in una supplica che, molestati in eorum quieta possessione de uno monte da quelli di Faedo, avevano reagito con un furto di bestiame e un’aggressione. Affermavano, però, quod eis licuit facere [...], causa sui iuris tuendi et quod non est factum aliquid causa comittendi rapinam, né robaria. Erano certi che la cosa non fosse perseguibile: «la quale de iure è permissa». Ancora, pretendevano di venire sottoposti esclusivamente ad un giudizio civile vertente sul possesso del bene conteso e non ad un processo criminale («dicono [...] che non se trovarà cosa alcuna essere comissa hostili animo, ma che fra dicte parte vertisse differentia occaxione dicti montis, quo casu non potest agi criminaliter»; «se dignano cometere che cognoschatur super civili et posessorio et iuribus dictarum partium, et non se proceda criminaliter ad penam, ma solum civiliter»). Anche al capitano di Valtellina gli uomini ripeterono che, avendo la controparte rotto un lodo arbitrale, era loro consentito compiere l’azione di forza («essergli stato licito ha far quelo hano fato, vigore certorum arbitramentorum aliax latorum inter eas partes per li quali appare esso monte essergli assignato cum conditione tantum che quili dal Faedo lo posseno paschulare unaa cum loro d’Alboxagia et non per sì stessi. Et però, havendo quili dal Faedo contrafato a diti arbitramenti, dicono essere stato licito fargli tal novitade»)152.

Considerazioni Conclusive

120Negli ultimi anni la storiografia ha dedicato una costante attenzione al rapporto fra il conflitto e l’ordine istituzionale della società. Si sono dimostrati la compenetrazione fra processo e atto di forza o il frequente ricorso combinato e alterno all’uno e all’altro, la codificazione rituale e normativa dell’aggressività. Queste prospettive restano valide anche per focalizzare la particolare manifestazione conflittuale cui sono dedicate queste pagine. Accanto alle faide nobiliari, nel Quattrocento, si svolgevano vendette di comunità, pungolate dallo specifico onore dei valenti homini che le costituivano, profilate da un qualche apprestamento cerimoniale e sostenute da un ricco discorso legittimante, prova di quanto fosse social-mente ampia e variegata la pratica della violenza organizzata. Anche tali pratiche alla fine del medioevo si dovettero misurare con i diversi valori che le autorità statali venivano promuovendo; resta comunque il fatto notevole che in Italia la comunità rurale era presente al tavolo delle trattative sulla liceità della vendetta, e in generale dell’affermazione del proprio diritto con la forza, senza la mediazione dei tribunali dello stato, rivendicata dagli attori locali. I sudditi si richiamavano infatti alla tradizione comunale del currere al rumor e dunque all’esercizio collettivo di legittime prerogative di polizia: l’abigeato diventava così un sequestro, l’occupazione in armi di un pascolo un provvedimento di tutela del possesso e via dicendo. Tale quadro legislativo e consuetudinario non era unanimemente accettato nella Lombardia del Quattrocento, e gli usi di cui ci siamo occupati costituivano uno dei tanti motivi di attrito fra i valori e i comportamenti di ascendenza comunale da un lato e l’ordine politico e le buone maniere che il principato voleva imporre. Per quanto però gli Sforza e i loro rappresentanti pretendessero che il suddito obbediente non si facesse giustizia da sé, per rivolgersi piuttosto ai giusdicenti dello stato o direttamente ai duchi, le differenti tradizioni locali paiono culturalmente molto vitali, se un piccolo comune di rustici poteva chiedere esplicitamente di non essere giudicato per le rapine e le aggressioni compiute allo scopo di preservare il proprio buon diritto.

121Tema ulteriore, le vendette raccontate dalle fonti qui considerate inducono a ripensare il rapporto fra comunità e conflittualità. La categoria della conflittualità, infatti, ha goduto di molta fortuna storiografica anche perché è parsa uno strumento analitico efficace per porre in dubbio ogni rappresentazione ingenua, idealizzata e irenica delle società rurali medievali e d’antico regime, addebitata all’influenza di vecchi modelli sociologici. I primi studi che in Italia, negli anni Ottanta e Novanta, rinnovarono l’interesse per il conflitto politico e sociale si impegnarono a dimostrare che la comunità era il luogo non della convivenza pacifica e solidale, ma dell’aspra e incessante competizione tra famiglie, individui, parentele e gruppi informali. Eppure non solo questi protagonisti di tante ricerche, ma anche la comunità definita istituzionalmente era un attore della violenza. E il conflitto stesso, se da una parte divideva, dall’altra univa, inducendo alla coesione gli abitanti – uomini adulti, giovani e donne –, concorrendo alla precisazione dei soggetti collettivi in lite fra loro e alla demarcazione dei rispettivi territori di pertinenza. Esperienze intense di partecipazione, come il currere della popolazione al rumor, il rischio che ogni abitante di un villaggio o di un borgo affrontava di essere colpito dagli avversari solo in virtù della sua appartenenza locale, per responsabilità che non erano sue personali, e la certezza che sarebbe stato difeso o vendicato da tutti i suoi vicini, legavano strettamente l’individuo alla sua comunità.

  • 153 L. Martinelli Perelli, L’inventario di un archivio comunale... cit., p. 328.

122Infine, le testimonianze non solo portano a constatare che i protagonisti delle storie che abbiamo seguito erano spesso, piuttosto che nebulose di individui dai confini incerti, istituzioni locali; si deve rilevare che si tratta quasi sempre di istituzioni determinate: i comuni di villaggio o di borgo. Non era prevedibile in partenza che in una realtà, come quella dell’alta Lombardia, in cui operavano più istituzioni comunitarie di diversa taglia, le federazioni di comuni, dalle pievi alle università di valle, e organizzazioni sub-comunali, come le contrade, l’azione del comune fosse tanto più visibile. Eppure, solo le Valli Ambrosiane si segnalano come teatro dell’azione di villaggi non organizzati in comune, ma in vicinanze e degagne. Del tutto eccezionale, poi, è la pax conclusa nel 1322 fra gli homines plebatus Ydoli, l’università che includeva i comuni dell’alta Valcamonica, e quelli di Bormio153. Essa è, in assoluto, una delle poche azioni attribuibili ad un pievato camuno, prova che la vendetta e la pace potevano aggregare una comunità per il resto povera di competenze, ma è d’altra parte uno dei rarissimi interventi di una federazione sovra-comunale nella nostra sequenza di ritorsioni e composizioni. La capacità di mobilitare gli uomini a difesa di interessi condivisi e di dare una forma alla manifestazione della loro aggressività, allora, costituisce un aspetto ulteriore della forza politica del comune rurale bassomedievale, rispetto alle altre formazioni comunitarie, minori e maggiori, e ai diversi detentori del potere locale, che viene emergendo in più campi della vita politica, sociale ed economica, dalla gestione delle risorse ambientali alla costruzione dell’identità personale.

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Note

1 Nell’ordine, ASMi, CS, 1152, 1490.12.25; 719, 1456.03.28-29; 1153, 1493.01.27.

2 Francesco Sforza scrisse «perché havimo sentito che uno de Terdona ha incantato l’officio della potestaria de Viguzolo, ve avisamo che non ne pare convenevole, perché [...] non è bona amicicia fra quelli de Terdona e Viguzolo, anzi gli è tale rugine che male comportariano quelli da Viguzolo l’officiale de Terdona, dubitandosse essere maletractati da esso» (Missive, 2, doc. 1256).

3 Salice, p. 139, 248, 285-287, 289-291, 485; L. Martinelli vale e di diplomatica, 2, 1977, p. 229-352, p. 311, 328, 350. Perelli, L’inventario di un archivio comunale del Trecento: il Quaternus eventariorum di Bormio, in Studi di storia medioe Medioevale e di diplomatica, 2, 1977, p. 229-352, p. 311, 328, 350. Cfr. Brentani, I , p. 80-81, doc. XXXV. Cfr. Brentani, I, p. 80-81, doc. XXXV.

4 Valchiavenna, p. 193, cap. 84 (da dove è tratta la citazione); Valtellina, p. 32-33, cap. 53.

5 ASMi, CS, 1153, 1491.05.16.

6 ASMi, CS, 1153, 1493.06.20 (da dove è tratta la citazione); 720, 1463.12.02; 1153, 1493.06.20; 1632, 1494.07.06. Cfr. L. Deplazes, Una lite fra due vicinanze bleniesi all’inizio del xiii secolo. Evoluzione del possesso fondiario, comportamenti sociali, uso di violenza e mezzi di pacificazione, in Blenio, p. 105-129; G. Goldaniga, La secolare contesa del Monte Negrino tra Scalvini e Bornesi (sec. viii-xvii), Borno, 1989; O. Franzoni, Segni di confine. Gli eventi, Breno, 1996; M. Corti, Süssura de l aalp. Il sistema dell’alpeggio nelle Alpi lombarde, in Annali di San Michele, 17, 2004, p. 31-155, p. 88-91; I. Franceschini, L’alpeggio in Val Rendena tra medioevo e prima età moderna, Trento, 2008, p. 69-70. Sulla liminarità dell’alpe, v. ancora Corti, Süssura de l aalp, p. 126-140; R. Bracchi, Nomi e volti della paura nelle valli dell’Adda e della Mera, Tubinga, 2009.

7 Salice, p. 241, 288-289, 291, 295, 321-322, 329, 359, 362, 379, 401 (cfr. Guglielmo Scaramellini, Pratiche e rapporti transfrontalieri nella transumanza e nell’alpeggio secondo i documenti chiavennaschi (secolo xiii), in Archivio storico ticinese, 37, 2000, p. 119-150, p. 137-139); ASMi, Comuni, 86, Valtellina, 1478.02.15.

8 ASMi, Comuni, 60, Morbegno, 1494.07.07. Cfr. ASSo, AN, 497, ff. 141r.-144v., 1494.08.01; ASMi, CS, 1152, 1484.04.10; F. Bontempi, Bienno. Storia, società, economia, Bienno [1996], p. 159.

9 Salice, p. 293; ASCB, QC, 2, 1490.03.19; ASSo, AN, 569, f. 417v., 1512.11.27. V. anche E. Roveda, I beni comuni nella Bassa fra Ticino e Sesia (secoli xv e xvi), in G. Andenna (dir.), Insediamenti medievali fra Sesia e Ticino. Problemi istituzionali e sociali (secoli xii-xv), Novara, 1999, p. 47-63, p. 53-55; M. Di Tullio, La ricchezza delle comunità. Guerra e finanza alle frontiere dello stato di Milano: la Geradadda nel primo Cinquecento, tesi di dottorato di ricerca, Università commerciale L. Bocconi, XXI ciclo, 2009, tutores M. Cattini, P. Lanaro, p. 226.

10 ASMi, CS, 719, 1456.04.25, 1456.05.16.

11 ASMi, CS, 1152, 1489.07.13.

12 Archivio storico del comune di Chiuro, Atti notarili pubblici e privati, 18, fasc. 277, 1509.09.28.

13 Cfr. G. Goldaniga, La secolare contesa... cit.

14 ASMi, CS, 783, 1477.09.14-15 (per le frasi citate), 1477.10.22, 1477.11.07; Registri ducali, 128, f. 348r.-v., 1477.07.21.

15 ASMi, Famiglie, 11, Balbiani, s.d.; CS, 783, 1478.07.24, 1478.09.01, 1478.12.12.

16 ASMi, CS, 1152, 1484.04.10.

17 ASMi, CS, 1152, 1485.04.25.

18 ASMi, CS, 1156, 1493.08.11-12.

19 ASMi, CS, 1152, 1486.08.25.

20 Nell’ordine, ASMi, CS, 1153, 1493.06.24; Archivio storico del comune di Chiuro, Atti notarili pubblici e privati, 18, fasc. 277, 1509.09.28.

21 Brentani, IV, p. 246-248, doc. CCCII.

22 ASMi, Comuni, 60, Morbegno, 1494.07.07.

23 Missive, 2, doc. 1641. V. anche T. Bertamini, Storia di Villadossola. Testo e documenti, [Domodossola], 1976, p. 441, doc. 34; Id., Storia di Montecrestese, Domodossola, 1991, p. 576-579,-doc. doc. 8; Blenio, p. 1115-1117, doc. 472, p. 1150-1151, doc. 487; Leventina, p. 245, doc. 205, p. 1418, doc. 743, p. 1422, doc. 745, p. 2207-2210, doc. 1107, p. 2238-2243, doc. 1019 ecc.

24 ASCB, QI, 1497.05.26, 1497.06.21, 1499.08.05

25 ASMi, CS, 1152, 1485.12.22; ASCB, QI, 1497.05.15-17.

26 ASMi, CS, 1153, 1491.05.16.

27 TD, I/3, p. 233, doc. 1764; Riviera, p. 192, 199, doc. 111.

28 Como 1458, p. 274-276, cap. 254; Bormio, p. 360-363, 31. ASMi, CS, 783, 1477.09.14-15. cap. 52.

29 ASMi, CS, 1153, 1493.06.20; Comuni, 1, Albosaggia, 1480.09.06. V. anche sopra, n. 17 e testo corrispondente.

30 ASMi, CS, 1152, 1484.04.10.

31 ASMi, CS, 783, 1477.09.14-15.

32 Riviera, p. 171-175, doc. 94; ASMi, CS, 784, 1480.08.28.

33 ASMi, CS, 720, 1463.12.02.

34 ASMi, CS, 719, 1456.04.25, 1456.05.16, 1456.06.05.

35 TD, I/1, p. 118, doc. 157, p. 133, doc. 182; ASMi, CS, 1632, 1490.05.30-06.02.

36 Nell’ordine, Poschiavo, f. 33r.-v., cap. 44; G. De Maurizi, Montescheno (profili storici), Gozzano-Omegna-Domodossola, 1919, p. 72-73, cap. IV; V. Gilardoni, Per una rilettura degli statuti rustici della Lombardia prealpina. Gli statuti medievali di Brissago nelle volgarizzazioni del Sei e del Settecento, in Archivio storico ticinese, 19, 1978, p. 3-216, p. 170, cap. 4, p. 173, cap. 24, p. 176, cap. 39, p. 181, cap. 74; Statuti bresciani del secolo xiii, Torino, 1841, col. 1660, cap. XLVI.

37 ASMi, CS, 1152, 1486.08.25; 1153, 1493.06.20. Cfr. M. Della Misericordia, I nodi della rete. Paesaggio, società e istituzioni a Dalegno e in Valcamonica nel tardo medioevo, in E. Bressan (dir.), La magnifica comunità di Dalegno. Dalle origini al xviii secolo, Breno, 2009, p. 113-351, p. 347-348.

38 ASMi, CS, 1632, 1494.07.06.

39 Si tratta dei marcatori della mobilitazione collettiva, ricorrenti, tutti o in parte, nelle testimonianze che la raccontano (C. Ginzburg [dir.], Saccheggi rituali. Premesse a una ricerca in corso, in Quaderni storici, 22, 1987, p. 615-636, p. 621-622; A. Barbero, La violenza organizzata. L’Abbazia degli Stolti a Torino fra Quattro e Cinquecento, in Bollettino storico-bibliografico subalpino, 88, 1990, p. 387-453, p. 424-434; Ch. Desplat, La guerre oubliée: guerres paysannes dans les Pyrénées (xiie-xixe siècles), Biarritz, 1993, p. 99-103, 121; J.-P. Barraqué, Du bon usage du pacte: les passeries dans les Pyrénées occidentales à la fin du Moyen Âge, in Revue historique, 202, 2000, p. 307-335; F. Bianco, 1511. La «crudel zobia grassa». Rivolte contadine e faide nobiliari in Friuli tra ’400 e ’500, Pordenone, 1995, p. 66; R. Bordone, Magnati e popolani in area piemontese, con particolare riguardo al caso di Asti, in Magnati e popolani nell’Italia comunale, Pistoia, 1997, p. 397-419, p. 413-415; E. Muir, The idea of community in Renaissance Italy, in Renaissance quarterly, 55/1, 2002, p. 1-18; M. Gentile, Fazioni al governo. Politica e società a Parma nella seconda metà del Quattrocento (1449-1484), tesi di dottorato di ricerca, Università degli Studi di Trento, a.a. 1999/2000-2001/2002, tutore G. M. Varanini, p. 36-37; F. Del Tredici, Comunità, nobili e gentiluomini nel contado di Milano nel Quattrocento, tesi di dottorato di ricerca, Università degli studi di Milano, XXI ciclo, 2009, tutore G. Chittolini, p. 96), utili ovviamente anche all’eventuale imputazione dell’università (G. Chiodi, «Delinquere ut universi». Scienza giuridica e responsabilità penale delle universitates tra xii e xiii secolo, in Studi di storia del diritto, III, Milano, 1991, p. 92-199, p. 98, 123; D. Quaglioni, «Universi consentire non possunt». La punibilità dei corpi nella dottrina del diritto comune, in C. Nubola e A. Würgler (a cura di), Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli xiv-xviii), Bologna, 2002, p. 409-425 p. 422).

40 R. Putelli, Vita, storia ed arte bresciana nei secoli xiii-xviii, IV, Industrie, Breno, 1937, p. 228-229; ASSo, AN, 21, f. 32r., 1349.01.23. Cfr. L. Deplazes, Una lite fra due vicinanze... cit., p. 108, 110; T. Bertamini, Storia di Villadossola... cit., p. 385-387, doc. 10; G. Goldaniga, La secolare contesa... cit., p. 41.

41 ASMi, CS, 783, 1477.09.14-15, 1477.10.22, 1477.11.07.

42 ASMi, CS, 781, 1469.07.04.

43 Leventina, p. 512-514, doc. 367.

44 ASMi, CS, 1632, 1494.05.30; 1156, 1494.07.23; Comuni, 60, Morbegno, 1494.07.07; ASSo, AN, 497, ff. 141r.-144v., 1494.08.01.

45 ASMi, CS, 1156, 1493.08.12.

46 ASMi, CS, 1152, 1484.12.20.

47 ASCB, QI, 1487.11.14, 1487.12.18, 1488.02.13-20, 1502.02.03.

48 ASMi, CS, 1622, s.d. [1465.01.15]; ASCB, QC, 3, 1496.05.04; M. Della Misericordia, I nodi della rete... cit., p. 250. V. anche R. Putelli, Vita, storia ed arte bresciana... cit., IV, p. 230-232.

49 P. Mainoni, A. Sala (edd.), I «registri litterarum» di Bergamo (1363-1410). Il carteggio dei signori di Bergamo, Milano, 2003, p. 425. Cfr. N. Castan, Criminale, in A. Farge e N. Z. Davis (a cura di), Storia delle donne in Occidente. Dal Rinascimento all’età moderna, Roma-Bari, 1991, p. 470-483, p. 475-477.

50 V. ad es. ASMi, CS, 783, 1478.06.15; 784, 1481.12.11; 1157, 1497.01.27; Comuni, 34, Domodossola, 1499.01.10.

51 ASCB, QI, 1499.06.23; 1499.10.06. V. la relativa normativa urbana, in Como 1335, I, p. 157, cap. XXXII; Como 1458, p. 119, cap. 24. Cfr. A. Zorzi, Battagliole e giochi d’azzardo a Firenze nel tardo Medioevo: due pratiche sociali tra disciplinamento e repressione, in G. Ortalli (dir.), Gioco e giustizia nell’Italia di Comune, Treviso-Roma, 1993, p. 71-107, p. 73-86; A. A. Settia, La «battaglia»: un gioco violento fra permissività e interdizione, ivi, p. 121-132; O. Niccoli, Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell’Italia tra Cinque e Seicento, Roma-Bari, 1995, p. 41-59.

52 ASMi, CS, 783, 1477.04.24; 1632, 1490.05.30, 1490.06.02, 1490.06.06. V. anche L. Deplazes, Una lite fra due vicinanze... cit., p. 107-108, 112-115. La violenza collettiva focalizzata dagli studi è prevalentemente la rivolta, non si è trascurata la vendetta, mentre più raramente si è fatta luce sugli scontri fra villaggi: B. F. Porchnev, Lotte contadine e urbane nel grand siècle, Milano, 1974, p. 269; Ch. Desplat, La guerre oubliée... cit., p. 90-91, 102; É. Crouzet-Pavan, Crimine e giustizia, in G. Calvi (dir.), Innesti. Donne e genere nella storia sociale, Roma, 2004, p. 55-72, p. 67; A. Farge, Sovversive, in N. Z. Davis e A. Farge (a cura di), Storia delle donne in Occidente. Dal Rinascimento all’età moderna, p. 484-503; J. R. Ruff, Violence in early modern Europe. 1500-1800, Cambridge, 2001, p. 187, 206. Molti altri esempi in R. Muchembled, La violence au village. Sociabilité et comportements populaires en Artois du xve au xviiie siècle, Turnhout, 1989, p. 56, 130; Id., Une histoire de la violence. De la fin du Moyen Âge à nos jours, Parigi, 2008, p. 291, 293; F. Bianco, 1511... cit., p. 38; S. K. Jr. Cohn, Creating the Florentine State. Peasants and rebellion, 1348-1434, Cambridge, 1999, p. 131, 141. Per l’area in esame, v. G. Politi, La società cremonese nella prima età spagnola, Milano, 2002, p. 325-326; I. Cammarata, La città lacerata. Una lettura politica della storia tortonese dal libero Comune alla dominazione spagnola (1305-1535), Voghera, 2008, p. 183; T. Perani, Pluralità nella giustizia pubblica duecentesca. Due registri di condanne del comune di Pavia, in Archivio storico italiano, 167, 2009, p. 57-89, p. 74; F. Del Tredici, Comunità, nobili e gentiluomini... cit., p. 96.

53 ASCB, QI, 1497.05.15. L’anno stesso, per la festa di S. Bartolomeo, plures Sondali in armi cercarono nuovamente di penetrare nel Bormiese e raggiungere la chiesa, non lontana dai confini, dedicata all’apostolo (ivi, QC, 3, 1497.09.19). Cfr. TD, II/1, p. 403, doc. 444.

54 Cfr. sotto n. 104. Sul ruolo dei giovani nelle violenze collettive, dalle rivolte alle rivalità di villaggio, cfr. É. Crouzet- Pavan, Un fiore del male: i giovani nelle società urbane italiane, in G. Levi e J.-C. Smith (a cura di), Storia dei giovani, I, Dall’antichità all’età moderna, Roma-Bari, 1994, p. 211-277, p. 227-232; N. Schindler, I tutori del disordine: rituali della cultura giovanile agli inizi dell’età moderna, ivi, p. 303-374, p. 353; O. Niccoli, Il seme della violenza... cit., p. 21-39, nonché N. Z. Davis, Le culture del popolo. Sapere, rituali e resistenze nella Francia del Cinquecento, Torino, 1980, p. 239-240; C. Ginzburg (dir.), Saccheggi rituali... cit., p. 622, 624; R. Muchembled, La violence au village... cit., passim; Id., Une histoire de la violence... cit., p. 286-304; J. R. Ruff, Violence in early modern Europe... cit., p. 160-163; S. K. Jr. Cohn, Creating the Florentine State... cit., p. 142-143; M. Gentile, Fazioni al governo... cit., p. 37.

55 ASMi, CS, 783, 1477.08.13. Di lì a poco, lamentavano i conti Balbiani a proposito dei sequestri che avevano subito: «non è di tollerare, che se faziano rasone a suo modo et a casa sua» (ivi, 1478.02.19).

56 Missive, 2, doc. 1641.

57 ASMi, CS, 1156, 1495.03.26.

58 ASMi, CS, 781, 1469.07.04; ASSo, AN, 497, ff. 141r.-144v., 1494.08.01.

59 Per i brani citati, Riviera, p. 456, doc. 286; ASMi, CS, 1153, 1491.09.16. Cfr. Leventina, p. 1555-1557, doc. 809, p. 17031705, doc. 864, p. 2199-2203, doc. 1019. Cfr. B. Palmero, Comunità, creditori e gestione del territorio. Il caso di Briga nel xvii secolo, in Quaderni storici, 27, 1992, p. 739-757, p. 751754; Ch. Desplat, La guerre oubliée... cit.; J.-P. Barraqué, Du bon usage du pacte... cit., p. 313, 319; Ch. Wickham, Leggi, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del xii secolo, Roma, 2000, p. 242-259; A. Stopani, La productions des frontières. État et communautés en Toscane (xvie-xviiie siècles), Rome, 2008, p. 145 ss.

60 Leventina, p. 1338, doc. 706; Riviera, p. 463, doc. 286.

61 Leventina, p. 865, doc. 525; Riviera, p. 461, doc. 286; Blenio, p. 952-953, doc. 400, p. 970, doc. 406 ecc.

62 Blenio, p. 767, doc. 334.

63 Blenio, p. 666-672, docc. 292-294, p. 765-768, doc. 334, p. 777-780, doc. 339.

64 Leventina, p. 1607-1618, doc. 839.

65 Leventina, p. 2286, doc. 1031. V. anche L. Deplazes, Una lite fra due vicinanze... cit., p. 121-122.

66 Blenio, p. 765-768, doc. 334. Cfr. Leventina, p. 1555-1557, doc. 809, p. 1703-1705, doc. 864; G. Chiesi, Fonti per la storia amministrativa. Le provvisioni del consiglio di Bellinzona. 1430-1500, Bellinzona, 1993-1994 (estratto da Archivio storico ticinese, 30-31), p. 105, doc. 1107.

67 ASMi, CS, 781, 1469.07.04.

68 G. Chiesi, Fonti per la storia amministrativa... cit., p. 105, docc. 1104-1105, 1107, 1109.

69 ASMi, CS, 783, 1478.07.24. Cfr. sopra n. 15 e testo corrispondente. V. pure G. Goldaniga, La secolare contesa... cit., p. 46. Anche nelle paci fra privati, si potevano delimitare delle aree dell’abitato o del territorio, con l’attenta indicazione dei confinia, in cui almeno provvisoriamente dovevano restare gli esponenti dei gruppi in lite per evitare il contatto (ASCB, QC, 1, 1334.03.31; P. G. Nobili, Istituzioni urbane e comuni montani bergamaschi nel Duecento. Alcuni casi di un rapporto dal difficile equilibrio (inadempienze collettive, cultura dei confini, controllo del territorio, regolamentazione del conflitto), relazione presentata alla Giornata di studi Bergamo e la montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali, 22 gennaio 2010, Bergamo, cap. 4).

70 ASMi, Famiglie, 11, Balbiani, s.d. Per l’analogia con un rituale di composizione aristocratica, v. M. Della Misericordia, Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo, Milano, 2006, p. 636.

71 G. P. Massetto, Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona, Milano, 1985, p. 45-63, 182-239; G. Liva, Criminalità e giustizia nel ducato di Milano tra Cinque e Seicento (1570-1630), in Aspetti della società lombarda in età spagnola, II, Como, 1985, p. 7-50; G. Chittolini, L’onore dell’officiale, in Quaderni milanesi, 17-18, 1989, p. 5-55; O. Raggio, Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona, Torino, 1990; D. Andreozzi, Nascita di un disordine. Una famiglia signorile e una valle piacentina tra xv e xvi secolo, Milano, 1993, p. 48-56 e passim; D. S. Chambers, T. Dean, Clean hands and rough justice. An investigating magistrate in Renaissance Italy, Ann Arbor, 1997; G. Corazzol, Cineografo di banditi su sfondo di monti. Feltre 1634-1642, Milano-Feltre, 1997; M. Gentile, La volontà d’impotenza. Rapporti di forza e gestione del «disordine» nel ducato sforzesco, in L. Antonielli (dir.), Le polizie informali, in corso di stampa.

72 O. Raggio, Faide e parentele... cit., p. 12-14, 194 e sgg.

73 ASCB, QI, 1499.07.13.

74 ASSo, AN, 602, f. 360r.-v., 1508.11.06.

75 Como, coll. 119-120, col. 251, cap. CDLIII; Como 1458, p. 164, cap. 168; Lugano, p. 27-29, cap. XXXVI, p. 82-83, cap. CLXXXI-CLXXXII, p. 151, cap. LV, p. 173, cap. CXVIII; Teglio, p. 104, cap. 51, p. 107, cap. 62, p. 132, cap. 54; G. De Maurizi, Montescheno... cit., p. 82-83, cap. XXVIII; Valchiavenna, p. 142-143, cap. 156/157; Valtellina, p. 105-106, cap. 228; Poschiavo, f. 28r.-v., cap. 28, f. 51v., cap. 36, f. 70v., cap. 37; Bormio, p. 214-215, cap. 218. Sul danno dato e in particolare sul ruolo dei privati, cfr. A. Cortonesi, Ruralia. Economie e paesaggi del medioevo italiano, Roma, 1995, p. 88-96; G. Giammaria, Il ‘danno dato’ negli statuti di Campagna e Marittima. Una nota illustrativa, in Rivista storica del Lazio, 13-14, 2005-2006, II, p. 121-139; A. Dani, Il processo per danni dati nello stato della Chiesa (secoli xvi-xviii), Bologna, 2006, p. 153-210.

76 ASCB, QC, 2, 1484.01.13, 1485.06.28.

77 Teglio, p. 150.

78 ASCB, Documenti cartacei 1400-1520, Registro senza intestazione di cause civili, 1403-1409, f. 2v., 1404.11.26; QI, 1485.09.16; Blenio, p. 734-739, doc. 323, p. 1125-1128, doc. 477.

79 Nel’ordine, ASCB, Documenti cartacei 1400-1520, Registro senza intestazione di cause civili, 1403-1409, f. 2v., 1404.11.26; QI, 1497.05.26, ASMi, Famiglie, 1, Acquistapace, s.d.; 103, Malacrida, 1496.11.24; ASCB, QI, 1485.09.16. V. ancora ivi, 1493.10.04-1494.02.21, 1497.05.13, 1499.06.25, 1499.07.01, 1499.08.12 ecc. Cfr. G. Politi, La società cremonese... cit., p. 249, 254-255, 271-272, 277; G. Liva, Criminalità e giustizia... cit., p. 12; G. P. Massetto, Un magistrato e una città... cit., p. 201; O. Niccoli, Il seme della violenza... cit., p. 145-158; G. Corazzol, Cineografo di banditi... cit., p. 131; A. Dani, Il processo per danni dati... cit., p. 191; E. Colombo, Giochi di luoghi. Il territorio lombardo nel Seicento, Milano, 2008, p. 38.

80 V. anche M. Della Misericordia, La mediazione giudiziaria dei conflitti sociali alla fine del medioevo: tribunali ecclesiastici e resistenza comunitaria in Valtellina, in M. Bellabarba, G. Schwer hoff e A. Zorzi (a cura di), Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna, Bologna, 2001, p. 135-171, p. 162.

81 ASCG, Statuti, b. 1, fasc. 5, 1543, cap. 29.

82 P. Conti, Memorie storiche della Vall’Intelvi. Arte, ingegno, patriottismo degli Intelvesi, Como, 1896, p. 229-234, p. 237. Cfr. G. De Maurizi, Montescheno... cit., p. 82, cap. XXVI, p. 84, cap. XXXII; T. Bertamini, Cravegna. Storia, fede, arte, Cravegna, 2002, p. 186-187, cap. 35; Id., Masera e i suoi Statuti trecenteschi, Masera, 2001, p. 70-71, cap. 36; Valchiavenna, p. 179-180, cap. 58; Valtellina, p. 162, cap. 70; Poschiavo, ff. 55v.-56r., cap. 50; Leventina, p. 1644, doc. XIII, cap. 11; ASSo, AN, 75, ff. 65v.-67r., 1406.12.30; 344, ff. 98v.-99r., 1467.06.13; ASCB, QC, 2, 1485.06.04; 3, 1494.05.22; ASCG, Statuti, 1, fasc. 4, 1528.04.26, cap. 10; fasc. 6, 1545, cap. 17.

83 ASCG, Pergamene, 278, 1507.12.28 (1508.05.05); Cause e liti, 41, fasc. 3, s.d.; Statuti, 1, fasc. 5, 1539, cap. 57. Cfr. G. Liva, Criminalità e giustizia... cit., p. 18, A. Toaff, Il vino e la carne. Una comunità ebraica nel medioevo, Bologna, 1989, p. 231; O. Raggio, Norme e pratiche. Gli statuti campestri come fonti per una storia locale, in Quaderni storici, 30, 1995, p. 155-194, p. 177.

84 ASCB, QI, 1497.04.13.

85 Valcamonica, cap. 474, per la frase citata.

86 Como 1458, p. 157, cap. 146.

87 Como, coll. 124-125, cap. VIII, col. 129, cap. XVI; Como 1335, I, p. 179, cap. LXVII; Como 1458, p. 134, cap. 56; Poschiavo, f. 28r.-v., cap. 28; Bormio, p. 320-321, cap. 9.

88 Como 1335, I, p. 236, cap. CCXVI. Cfr. ivi, III, p. 73; Como 1458, p. 108, cap. 2; Lugano, p. 176-177, cap. CXXVIII, CXXVIIII; Statuta Vallis Antigorii, 1513 (microfilm consultato presso la biblioteca della Sezione di storia del diritto medieval e moderno del Dipartimento di diritto privato e storia del diritto dell’Università degli studi di Milano, segnatura ST 3004), cap. 109.

89 V. ad es. Como 1335, I, p. 208, cap. CLII, p. 249-250, cap. CCXXXI; Lugano, p. 166, cap. LXXXXV-LXXXXVI, p. 135, cap. XVII; Valcamonica, cap. 529, 530; Como 1458, p. 110-111, cap. 6, p. 172-173, cap. 188; Valtellina, p. 151, cap. 44; Statuta Curiae Matarellae Domus Ossulae, Mediolani, 1659, p. 35-36. Cfr. G. Ortalli (dir.), Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime, Roma, 1986.

90 Valcamonica, cap. 436. Cfr. ASCB, QC, 5, 1511.11.20.

91 F. Palazzi Trivelli, Riformati, cattolici, reti, valtellini: baruffe in Sondrio a cavallo tra Cinque e Seicento, in Bollettino della Società storica valtellinese, 44, 1991, p. 133-158, p. 141-142, 147-149; Leventina, p. 2488, doc. 1108; TD, II/3, p. 202-203, doc. 2042; III/1, p. 237, doc. 264; ASMi, CS, 1632, 1490.05.30, 1490.06.02, 1490.06.06; ASCB, QI, 1485.09.16, 1487.11.28, 1487.12.15, 1488.01.29, 1497.04.24-26, 1497.05.26, 1499.06.23, 1499.07.01, 1499.08.05, 1501-1502.

92 Bormio, p. 314-315, cap. 5; Valchiavenna, p. 185-186, cap. 68; Valtellina, p. 169-170, cap. 86. Cfr. Statuta Vallis Antigorii, 1513, cap. 56; F. Palazzi Trivelli, Riformati, cattolici, reti... cit., p. 147-149.

93 ASMi, CS, 1153, 1491.10.03.

94 ASCB, QI, 1502.02.03, 1502.02.11; Missive, 2, doc. 1725.

95 M. Della Misericordia, Divenire comunità... cit., p. 380, 644; Valcamonica, cap. 372, 456; ASMi, CS, 719, 1455.12.15. Cfr. F. Vianello, La politica nella comunità rurale. Bassano e l’Università di Rosà tra ricerca di autonomia e conflitti interna, Padova, 2004, p. 167-168.

96 Como 1335, I, p. 88, cap. CLXIIII, p. 102, cap. CLXXXXVIII, p. 201, cap. CXXX; Como 1458, p. 149, cap. 117.

97 ASCB, QC, 2, 1490.01.15; 3, 1499.05.03.

98 Como, col. 96, cap. CCLVI; Brentani, II, p. 214, doc. CLXVII; Lugano, p. 140, cap. XXVIII, XXVIIII.

99 ASSo, AN, 77, ff. 99v.-100v., 1431.01.01; 344, ff. 98v.-99r., 1467.06.13; 346, f. 280r.-v., 1484.01.07.

100 ASCG, Pergamene, 218, 1488.12.18.

101 T. di Liebenau (ed.), Le ordinazioni daziarie di Como nel xiv secolo (da un codice lucernese), in Periodico della Società storica per la provincia e antica diocesi di Como, V, 1885, p. 205-294, p. 243-244; L. Moroni Stampa, Gli statuti dei dazi e delle vettovaglie della comunità di Lugano del secolo xv, Lugano, 1951, p. 50, cap. VIII, p. 64-65, cap. XII, p. 73, cap. XXXI. V. anche Missive, 10, doc. 287; ASSo, AN, 5, f. 87r.-v., 1346.06.12; 256, ff. 41r.-42r., 1455.04.29; 217, f. 260r.-v. [recte f. 360r.-v.], 1463.02.23; 92, ff. 266v.-267r., 1477.03.29; 508, ff. 15r.-16v., 1485.03.07; ff. 421r.-v. [recte f. 521r.-v.], 1494.01.20; 666, ff. 15v.-17v., 1508.01.23; ASCB, QC, 2, 1485.07.11, 1485.07.23; ASMi, CS, 1152, 1489.08.28. Cfr. G. P. Massetto, Un magistrato e una città... cit., p. 47-48.

102 Teglio, p. 106, cap. 61; Como 1458, p. 155, cap. 140; Valchiavenna, p. 142-143, cap. 156/157; ASMi, Missive, 25, f. 250r.-v., 1455.11.05. Cfr. sotto, testo di n. 135 e testo corrispondente.

103 ASCB, QI, 1497.02.16 e sgg., 1499.06.16 e sgg.

104 Como, col. 161, cap. CXLIII-CXLIV; Como 1335, I, p. 204-205, cap. CXXXVII-CXXXVIII, CXL; Como 1458, p. 123, cap. 35, p. 151, cap. 127, 129, p. 153, cap. 136; Teglio, p. 79, cap. 22, 23, p. 80, cap. 25, 26, p. 82-83, cap. 31; Liber statutorum communis de Tallamona (in archivio privato), cap. 66; Poschiavo, f. 27v., cap. 26, f. 28r., cap. 27, ff. 33v.-34r., cap. 43, 46, f. 40v., cap. 62; Bormio, p. 162-163, cap. 148, p. 348-349, cap. 37, 39; Statuta Curiae Matarellae... cit., p. 30; T. Bertamini, Storia di Villadossola... cit., p. 392, cap. 35; Id., Masera... cit., p. 64-65, cap. 19, 20, 21; Id., Cravegna... cit., p. 166-167, cap. 7; G. Alvazzi, Statuta Vallis Diverii, Novara, 1943, p. 21, cap. XII; G. De Maurizi, Montescheno... cit., p. 72-73, cap. IV; Statuta Vallis Antigorii, cap. 105; Statuti bresciani del secolo xiii... cit., coll. 1660-1661, cap. XLVII, col. 1665, cap. LXI; Valcamonica, cap. 410-411, 431, 436, 483 ecc.

105 Nell’ordine, TD, II/3, p. 571, doc. 2487; ASMi, CS, 1152, 1490.11.21, 1153, 1491.01.17; 718, 1454.07.30; 720, 1465.02.15; 783, 1478.07.24; 1632, 1478.07.28; 719, 1458.01.29. V. ancora Guido Scaramellini, Le fortificazioni sforzesche in Valtellina e Valchiavenna, Chiavenna, 2000, p. 478, doc. 539; ASMi, CS, 1156, 1494.08.11; [E. Motta], Scherma e tumulti nel 1481, in Bollettino Storico della Svizzera Italiana, II, 1880, p. 216-217. Cfr. G. Politi, La società cremonese... cit., p. 272-273.

106 Per le citazioni, v. ASSo, AN, 52, ff. 117r.-119r., 1393.07.28.; T. Bertamini, Cravegna... cit., p. 166-167, cap. 8; Valcamonica, cap. 410-411. Cfr. ivi, cap. 410-411, 431, 436, 483; Teglio, p. 80, cap. 25, Poschiavo, ff. 33v.-34r., cap. 46, f. 40v., cap. 62; Bormio, p. 348-349, cap. 37; Statuta Curiae Matarellae... cit., p. 35. Cfr. G. Briacca, Una contestazione giuridica della signoria vescovile e del potere imperiale nella comunità dell’Ossola Superiore dagli atti processuali del 1318-1321, Novara, [1979], p. 24, 30, 34, 71, 73, 85, 94; G. P. Massetto, Un magistrato e una città . . . cit., p. 223; H. Manikowska, «Accorr’uomo». Il «popolo» nell’amministrazione della giustizia a Firenze durante il xv secolo, in Ricerche storiche, 18, 1988, p. 523-549; A. Barbero, La violenza organizzata... cit., p. 417- 423; Ch. Desplat, La guerre oubliée... cit., p. 105; G. Ciccaglioni, Le memorie dei conflitti e i conflitti delle memorie a Pisa, in A. Zorzi (dir.), Conflitti, paci e vendette nell’Italia comunale, Firenze, 2009, p. 169-191.

107 BCCo, ms., 6.2.17, 1450.03.28, 1495.02.18.

108 ASMi, CS, 781, 1470.05.23.

109 Bormio, p. 320-321, cap. 9.

110 TD, II/1, p. 431, doc. 479. La stessa formula è in ASMi, CS, 784, 1482.08.16.

111 ASSo, AN, 52, ff. 117r.-119r., 1393.07.28; ASMi, Missive, 25, f. 352v., 1456.01.28; Missive, 2, doc. 894; 10, docc. 448, 586, 611, 639, 984.

112 ASMi, CS, 1156, 1493.10.13; ASSo, AN, 52, f. 179r.-v., 1393.10.07. V. anche ASMi, CS, 1152, 1484.03.18; 1156, 1493.09.07.

113 ASSo, AN, 52, ff. 117r.-119r., 1393.07.28.

114 ASMi, Comuni, 87, Valtellina, 1482.08.11.

115 ASMi, Comuni, 59, Montagna, s.d.

116 TD, II/1, p. 552, doc. 653; III/1, p. 237-238, doc. 264; ASMi, Registri ducali, 128, f. 348r.-v., 1477.07.21. Cfr. L. Arcangeli, Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull’aristocrazia padana del Rinascimento, Milano, 2003, p. 415.

117 Ricorrono dunque, a proposito delle comunità, i termini del la stessa endiadi riferita alle azioni dei particolari, ad esempio nei capitoli statutari che vietavano di operare contro le sentenze arbitrali che riguardavano le liti confinarie e per le comunanze (Como 1458, p. 274-276, cap. 254; Valtellina, p. 33-34, cap. 54).

118 ASSo, AN, 52, f. 104v., 1392.04.30; 21, f. 32r., 1349.01.23.

119 ASMi, CS, 1152, 1489.07.13.

120 Blenio, p. 1164-1165, doc. 492, p. 1275-1281, docc. 535-536. ff. 384r.-v., f. 387r., 1491.12.15; Blenio, p. 765-768, doc. 334, Cfr. Brentani, I, p. 80-81, doc. XXXV.

121 Blenio, p. 1150-1151, doc. 487. Cfr. T. Bertamini, Storia di Villadossola... cit., p. 414-415, doc. 15.

122 Riviera, p. 455-457, 461, 463, doc. 286. Cfr. ASSo, AN, 517, ff. 384r.-v., f. 387r., 1491.12.15; Blenio, p. 765-768, doc. 334, p. 777-780, doc. 339.

123 ASMi, CS, 1153, 1491.09.16.

124 Leventina, p. 1203-1207, docc. 674-675, p. 1212-1229, doc. 678, p. 1243-1256, doc. 681, p. 1259-1290, docc. 683-685.

125 Blenio, p. 1295-1296, doc. 542.

126 Blenio, p. 1385-1388, doc. 577.

127 ASSo, AN, 517, ff. 384r.-v., 387r., 1491.12.15. Cfr. Archivio di Stato di Como, Archivio Notarile, Atti, 71 bis, f. 1429r.-v., 1480.11.16; f. 549r.-v., 1484.06.26.

128 Salice, p. 296; ASMi, CS, 783, 1477.09.15. V. anche G. Chiesi, Fonti per la storia amministrativa... cit., p. 77, doc. 793.

129 ASMi, CS, 719, 1456.06.05; Comuni, 4, Antigorio, s.d.; Brentani, IV, p. 249, doc. CCCIII.

130 ASMi, Famiglie, 161, Rusca, s.d. (cfr. TD, II/1, p. 468, doc. 732); ASMi, CS, 1156, 1493.08.12; 77, 783, 1477.09.14. V. ancora ivi, 1152, 1484.04.10.

131 Ad es. ASCB, QI, 1493.11.28, 1497.03.09, 1497.04.20, 1499.08.31. V. sopra, n. 48 e testo corrispondente.

132 ASMi, Comuni, 12, Bormio, 1484.03.22; CS, 1152, 1490.02.10; 784, 1483.08.05. Cfr. G. Politi, La società cremonese... cit., p. 265.

133 Missive, 2, doc. 1773; 10, docc. 869, 231, 485, 832, 833.

134 ASMi, CS, 783, 1477.04.24.

135 ASMi, CS, 1158, 1499.08.09, 1499.08.10, 1499.08.16.

136 TD, I/2, p. 384, doc. 1195; II/1, p. 552, doc. 653; ASMi, CS, 784, 1483.09.12; 718, 1454.07.30. Cfr. ASCB, QI, 1497.03.09.

137 ASMi, CS, 783, 1477.10.22. Cfr. M. Della Misericordia, La mediazione giudiziaria... cit., p. 161-162 e la relativa bibliografia; M. Gentile, La vendetta di sangue come rituale. Qualche osservazione sulla Lombardia fra Quattro e Cinquecento, in F. Salvestrini, G. M. Varanini e A. Zangarini (a cura di), La morte e i suoi riti in Italia tra medioevo ed età moderna, Firenze, 2007, p. 209-241, p. 232-235 e la relativa bibliografia (in particolare interessano E. Muir, Mad blood stirring. Vendetta and factions in Friuli during the Renaissance, Baltimore-Londra, 1993, p. 198; Id., Ritual in early modern Europe, Cambridge, 20052, p. 121; A. Zorzi, Rituali di violenza, cerimoniali penali, rappresentazioni della giustizia nelle città italiane centro-settentrionali (secoli xiii-xv), in P. Cammarosano [dir.], Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento, Rome, 1994, p. 395-425, p. 397-398), cui si possono aggiungere ancora C. Ginzburg (dir.), Saccheggi rituali... cit., p. 624; B. F. Porchnev, Lotte contadine... cit., p. 270; D. Andreozzi, Rivolte e fazioni tra Quattro e Cinquecento: il caso del Friuli. Un contributo, in Metodi e Ricerche, XV, 1996, p. 3-38, p. 30; F. Bianco, 1511... cit., p. 25, 28, 60; I. Del Punta, La percezione della vendetta in una lettera mercantile lucchese, in A. Zorzi (dir.), Conflitti, paci e vendette... cit., p. 155-168, p. 157-158.

138 TD, I/3, p. 333, doc. 1764; II/2, p. 526-527, doc. 1514; ASMi, Comuni, 34, Domodossola, 1484.09.10; Missive, 2, docc. 649, 650.

139 Missive, 10, doc. 887; 2, doc. 123.

140 Missive, 2, doc. 1641 (l’edizione è molto scorretta); TD, I/2, p. 384, doc. 1195, p. 440, doc. 1279; ASMi, Missive, 25, f. 250r.-v., 1455.11.05.

141 Missive, 2, docc. 1076, 1195, 1325. V. anche il caso in I. Cammarata, La città lacerata... cit., p. 185-186. Alla fine del xvi secolo, sotto il dominio delle Leghe, in Valtellina lo stesso currere al rumor senza il «comandamento» del governatore diveniva «crimen de rebelione» (F. Palazzi Trivelli, Riformati, cattolici, reti... cit., p. 145). Cfr. M. Sbriccoli, Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna, Milano, 1974, p. 247, 286-297, 357-361, nonché Ch. Desplat, La guerre oubliée... cit., p. 85-86, 88, 102.

142 ASMi, CS, 783, 1477.09.15; 1152, 1484.04.10.

143 ASMi, CS, 1152, 1485.04.25.

144 TD, I/1, p. 118, doc. 157; ASMi, CS, 720, 1463.12.02.

145 ASMi, CS, 1152, 1490.08.04; 1632, 1494.05.30, 1494.07.06; Comuni, 60, Morbegno, 1494.07.07; CS, 1156, 1494.07.23. Vsopra n. 127 e testo corrispondente.

146 ASMi, CS, 719, 1456.04.25; 783, 1478.02.19.

147 ASMi, CS, 1152, 1489.07.13; Famiglie, 161, Rusca, s.d. Cfr. M. Della Misericordia, Divenire comunità... cit., p. 646.

148 ASMi, Comuni, 4, Antigorio s.d.; CS, 1152, 1486.08.25.

149 ASMi, CS, 781, 1469.07.04; 1156, 1495.03.26.

150 Riviera, p. 192-193, 199-202, docc. 111-112.

151 Blenio, p. 847-853, doc. 366-368, p. 856-870, docc. 370-374.

152 ASMi, Comuni, 1, Albosaggia, 1480.08.08, 1480.09.06; CS, 784, 1480.08.28.

153 L. Martinelli Perelli, L’inventario di un archivio comunale... cit., p. 328.

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Nota di fine

1 Abbreviazioni: ASCB = Archivio storico del comune di Bormio, dove sono custoditi i QC = Quaterni consiliorum, e i QI = Quaterni inquisitionum (i registri più antichi attendono ancora una collocazione definitiva). ASCG = Archivio storico del comune di Grosio. ASSo = Archivio di Stato di Sondrio, dove è consultabile anche l’AN = Archivio notarile. ASMi = Archivio di Stato di Milano, presso cui è conservato il CS = Carteggio sforzesco. Leventina = Materiali e documenti ticinesi, I, Leventina, Bellinzona, 1975-; Riviera = Materiali e documenti ticinesi, II, Riviera, Bellinzona, 1978-; Blenio = Materiali e documenti ticinesi, III, Blenio, Bellinzona, 1980-. Missive = La memoria degli Sforza/Registri (edizione parziale dei registri delle missive conservati in ASMi, consultabile all’indirizzo http://www.lombardiabeniculturali.it/missive/registri). TD = L. Moroni Stampa, G. Chiesi (edd.), Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali, Bellinzona, 1993-2006. Bormio = L. Martinelli, S. Rovaris (edd.), Statuta seu leges municipales communitatis Burmii tam civiles quam criminales – Statuti ossia leggi municipali del Comune di Bormio civili e penali [Sondrio, 1984]. Como = A. Ceruti (ed.), Liber statutorum consulum cumanorum iusticiae et negotiatorum, Torino, 1876. Como 1335 = G. Manganelli (ed.), Statuti di Como del 1335. Volumen Magnum, Como, 1936-1957. Como 1458 = M. Mangini (ed.), Statuta civitatis et episcopatus Cumarum (1458), Varese, 2008. Lugano = A. Heusler (ed.), Die Statuten von Lugano von 1408-1434 und 1441, Basel, 1894. Poschiavo = Li Statuti, le Ordinationi et leggi municipali de la Terra, et Territorio di Poschiavo, Poschiavo, 1550. Valcamonica = Communitatis Valliscamonicae statuta, Brixiae, 1498 (ristampa anastatica: Brescia, 1975). Valchia venna = D. Zoia (ed.), Statuti ed ordinamenti di Valchiavenna [Sondrio, 1999]. Valtellina = D. Zoia (ed.), Li Magnifici Signoridelle Tre Eccelse Leghe. Statuti ed ordinamenti di Valtellina nel periodo grigione, Sondrio [1997]. Brentani = L. Brentani, Codice diplomatico ticinese. Documenti e regesti, Lugano, 1929 1956. Salice = T. Salice, La Valchiavenna nel Duecento, Chiavenna, 1997.
Nelle citazioni ho conservato le abbreviazioni «d.» per «dominus», «S.v.»/«v.S.» per «Signoria vostra»/ «vostra Signoria», «E.v.» per «Excelentia vostra» (titoli sempre riferiti al principe, da intendersi eventualmente al plurale, quando ci si rivolgeva contemporaneamente al duca e alla duchessa). I corsivi in tutte le citazioni tratte dalle fonti edite e inedite in lingua volgare sono miei. Per un’ulteriore discussione storiografica di questi temi, rinvio all’intervento che apparirà negli atti del ciclo di seminari dedicati alla vendetta, coordinati da A. Zorzi e C. Gauvard.

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica

Massim Della Misericordia, «Comunità, istituzioni giudiziarie, conflitto e pace nella montagna lombarda nel tardo Medioevo»Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge, 122-1 | 2010, 139-172.

Notizia bibliografica digitale

Massim Della Misericordia, «Comunità, istituzioni giudiziarie, conflitto e pace nella montagna lombarda nel tardo Medioevo»Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [Online], 122-1 | 2010, online dal 11 septembre 2013, consultato il 29 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrm/600; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrm.600

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Autore

Massim Della Misericordia

Dipartimento di scienze umane per la formazione “Riccardo Massa”, Università degli studi di Milano-Bicocca, massimo.dellamisericordia@unimib.it

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