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La coseigneurie

Pluralità di poteri e strutture consortili nelle campagne del Piemonte meridionale (xii-xiii secolo)

Plurality of power and cooperative structures in southern Piedmont (12th to 13th century)
Luigi Provero
p. 55-62

Abstract

Il contributo prende in esame una serie di atti del xii e xiii secolo destinati a definire gli accordi tra diversi poteri signorili per condividere il dominio su un singolo villaggio o più articolati sistemi di solidarietà. Oltre ai concreti funzionamenti politici locali, le forme e il linguaggio di questi atti esprimono – pur attraverso la pesante mediazione notarile – la cultura politica dei signori. L’esito di questi diversi fattori è un altissimo livello di empirismo e flessibilità, con atti che comprendono elementi sia di gerarchizzazione, sia di parità: le diverse forme assunte dagli accordi (consignoria, consortile, sottomissione feudale) appaiono come modalità giuridiche non contrapposte, ma integrabili, nello sforzo di adeguare la dimensione documentaria ai concreti funzionamenti locali del potere, sul piano sia della concreta distribuzione dei poteri, sia della sua espressione cerimoniale e simbolica. L’eterogeneità degli strumenti giuridici messi in campo in un singolo atto è quindi una delle tante testimonianze della flessibilità con cui poteri e notai sanno usare il diritto per dare forma alla politica.

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Testo integrale

1Nelle campagne del Piemonte meridionale, tra xii e xiii secolo, si intrecciano in modo particolarmente complesso tre modelli di potere: i signori locali, i principati territoriali e i comuni cittadini. Questa complessità è per noi senza alcun dubbio una risorsa perché, su un quadro generale di frammentazione del potere, si innesta una pluralità di funzionamenti, modelli e culture politiche, permettendo quindi formalizzazioni sempre diverse dei rapporti di condivisione del potere. Il piano su cui intendo in specifico muovermi è quello dell’interferenza tra l’empirismo dei poteri signorili e l’influsso delle culture giuridiche e politiche espresse dagli stessi signori, ma anche dai principi e dalle comunità rurali e cittadine.

Le divisioni del potere: equilibri empirici

  • 1 Il Rigestum comunis Albe, a cura di E. Milano, II, Pinerolo, 1903 (Biblioteca della Società storica (...)

2Il punto di partenza deve essere l’altissimo livello di frammentazione dei poteri signorili nelle campagne tra xii e xiii secolo. È una constatazione che vale probabilmente per tutto il regno d’Italia e forse per molte regioni d’Europa, ma mi pare particolarmente evidente in alcuni contesti piemontesi. A titolo di esempio possiamo vedere il caso dei villaggi circostanti la città di Alba, la cui situazione non pare eccezionale per quanto riguarda le strutture del potere signorile, ma ha un particolare rilievo dal punto di vista documentario: qui infatti nel 1224 il comune di Alba fa condurre un’inchiesta per accertare con precisione quali diritti giurisdizionali siano sottoposti al comune. Per far ciò, gli ufficiali del comune conducono una completa indagine sul quadro giurisdizionale locale, fornendoci in questo modo un’analitica descrizione delle divisioni cui il potere locale era stato oggetto. Veniamo così a sapere, ad esempio, che il villaggio di Neive è diviso in due parti: una è dei signori di Revello e l’altra è condivisa dai signori di Agliano, di Cortazzone, di Montaldo e dalla famiglia dei Marenchi. Ma i notai comunali, dopo aver dichiarato questa divisione tutto sommato semplice, devono impegnarsi in una ben più complessa ricostruzione: ognuna delle due parti è divisa in terzi, a loro volta ulteriormente divisi; inoltre singoli mansi e pezzi di terra – con la giurisdizione su di essi – sono in mani ancora diverse in seguito a vendite, pegni, infeudazioni. Nel complesso i due incaricati possono concludere che Neive è effettivamente divisa in 72 parti, e che al comune spettano 38 parti e 1/4 di un’altra parte1.

  • 2 G. Tabacco, Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano, Torino, 1979, p. 242.

3Il quadro è indubbiamente assai frammentato. Ma i documenti come questo tendono a sottorappresentare o a nascondere un ulteriore livello di complicazione: la giurisdizione infatti appare qui come un sistema omogeneo e compatto di diritti, che può essere diviso in quote, senza tuttavia perdere i suoi connotati. Ovvero: ognuna delle quote sembra comprendere tutti i diritti e le prerogative che vanno a costituire la giurisdizione. Ma da molte altre fonti sappiamo che non è affatto così: non solo il potere viene suddiviso, ereditato e venduto, ma i singoli elementi, i singoli diritti di prelievo possono essere oggetto di cessioni e accordi2.

  • 3 Da ultimo L. Provero, L’Italia dei poteri locali. Secoli x-xii, Roma, 1998, p. 130-136 ; ma v. C. V (...)
  • 4 Il tema dei conflitti per le decime e soprattutto dell’incidenza locale di questo prelievo non ha a (...)

4Non ci troviamo quindi di fronte a molti poteri signorili diversi per dimensioni ma identici per qualità; ciò che invece constatiamo è l’affollarsi in ogni singolo villaggio di molti poteri di qualità diversa, detentori di diritti ogni volta diversi, a definire configurazioni di potere che non si ripetono mai uguali di villaggio in villaggio. Gli storici hanno formalizzato in modi diversi questo affollamento di poteri, proponendo diverse tipologie: signoria territoriale, signoria di banno, signoria fondiaria etc.3 Ma ovviamente tutti questi modelli sono semplificazioni scientificamente utili ma insufficienti a dare un’immagine pienamente aderente alla realtà di queste dominazioni. A questo si devono aggiungere le forme di prelievo e di controllo connesse ai diritti di decima, che condividono molti caratteri di altri diritti di prelievo: l’alta frammentazione, l’incertezza dei confini, la loro applicazione non su quadri territoriali ampi e coesi, ma spesso su singole pezze di terra o singole case o famiglie4.

  • 5 L. Provero, Conflitti di potere... cit.

5Nel complesso, pressoché in tutti i villaggi il potere è condiviso e frammentato, la comunità è attraversata da una serie di vincoli di dipendenza che in qualche caso coinvolgono complessivamente il villaggio, ma in molti altri casi si proiettano su specifici gruppi, famiglie o parti del territorio. Questo dà vita concretamente a dinamiche conflittuali intense e capillari, una lotta casa per casa e famiglia per famiglia, nel tentativo di consolidare egemonie contrapposte all’interno del singolo villaggio5.

6Su questo quadro di altissima frammentazione del potere, comune a molti villaggi piemontesi del xii e xiii secolo, si inseriscono atti e interventi con cui i signori cercano di dar vita a forme di consignoria, di condivisione regolata del potere. Disponiamo per questa analisi di una base documentaria di un certo rilievo: circa 150 accordi o sentenze tra diversi poteri signorili per questi due secoli nel Piemonte meridionale. Questo ci permetterà di analizzare alcuni casi di maggior rilievo all’interno di un contesto abbastanza noto di pratiche politiche e scelte giuridiche.

  • 6 Le più antiche carte dell’abazia di Caramagna, a cura di C. E. Patrucco, in Miscellanea Saluzzese, (...)
  • 7 G. Tabacco, Egemonie sociali... cit., p. 243.

7Se si scorre la serie degli accordi di consignoria, il dato più evidente è costituito dall’empirismo con cui i signori locali si muovono nel definire i funzionamenti del potere. L’aveva già messo in rilievo trent’anni fa Giovanni Tabacco trattando uno dei casi più noti di consignoria in questa regione, ovvero l’accordo stipulato nel 1173 tra la badessa di S. Maria di Caramagna e suo fratello, Guglielmo di Luserna, per i diritti signorili sui villaggi di Caramagna e Sommariva6. Un accordo ricco e articolato, che attribuisce diritti diversi al monastero e alla dinastia signorile, distinguendo alta e bassa giustizia e distinguendo al contempo, nell’insieme della comunità, gli uomini che dipendono direttamente da uno dei due poteri, per averne ricevuto terra da coltivare. Ma queste distinzioni non dànno come risultato una semplice e chiara divisione di poteri fra un signore fondiario e un signore di banno, «ma una distribuzione empirica di diritti di coercizione e di sfruttamento singolarmente enumerati»7, in relazione con il diverso prestigio e il diverso radicamento dei due signori nei due villaggi, Caramagna, dov’è l’abbazia, e Sommariva, dov’è il castello signorile.

  • 8 Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI, a cura di E. Besta, G. L. Barni, Milano, 1949, in partic (...)
  • 9 Liber consuetudinum Mediolani..., 21.2, 5, 6 e 7, p. 108-111.

8Di fatto, qui come in molti altri accordi interni al mondo signorile, non si cerca l’aderenza a modelli precostituiti, semplici e riconoscibili; l’obiettivo è piuttosto una forma di spartizione dei poteri che sia stabile e sostenibile, che limiti le tensioni e i conflitti a un livello accettabile. In altri termini, si elaborano forme di consignoria che riflettano i concreti equilibri locali. Questo empirismo dà vita ad accordi indubbiamente complessi, in cui ogni singolo diritto viene spartito tra i poteri secondo modalità via via diverse. Divisioni che possono apparire disordinate e confuse ai nostri occhi, ma anche agli occhi di alcuni contemporanei. Dobbiamo infatti constatare, nelle fonti di cui disponiamo, la contrapposizione di due culture politiche profondamente diverse: da un lato abbiamo una cultura fondata sulle pratiche sociali e sull’empirismo, attiva nel mondo rurale a diversi livelli sociali; dall’altro lato vediamo una cultura di più forte impronta giuridica, efficace soprattutto nei ceti urbani, e in particolare tra i notai, i giudici e i giuristi, impegnati a dare forma scritta alle istanze politiche dei grandi comuni cittadini. È, ad esempio, la cultura politica che emerge dalle fonti milanesi e in particolare dalle Consuetudines del 12168, in cui si afferma con chiarezza un’idea del contado come un insieme di molti quadri territoriali che, per quanto di piccole dimensioni, sono concepiti come unità giurisdizionali compatte e coerenti, in cui tutti i poteri devono convergere verso un unico signore. I territori di villaggio diventano così le tessere di un mosaico che deve essere ricomposto dal comune. Vediamo anzi come nelle Consuetudines la frammentazione del potere e le cessioni di singoli diritti giurisdizionali, siano lette esplicitamente come una colpa dei signori locali9.

9Tutti gli atti di definizione dei rapporti di consignoria sono necessariamente l’esito della mediazione obbligata di questa cultura che possiamo definire giuridico-notarile; tali atti tuttavia devono essere visti in un contesto più ampio, fatto di culture e di azioni politiche. Da un lato gli atti di definizione sono l’espressione mediata di una cultura politica assai diversa, una cultura delle pratiche, in cui la rete di legami di dipendenza e di solidarietà trova equilibri sempre complessi e sempre conflittuali, ma che pure sono efficaci nel permettere una relativa pace sociale e meccanismi di risoluzione dei conflitti e di redistribuzione delle risorse.

10Dall’altro lato, questi stessi atti devono essere interpretati come momenti di eccezionale visibilità documentaria di un sistema di tensioni che, in modo ben più nascosto, percorre la quotidiana dinamica sociale dei villaggi. La consignoria non può infatti essere letta come una condizione stabile, ma come un processo di continua produzione di funzionamenti politici, al cui interno i patti hanno sicuramente un alto valore definitorio, ma che si sviluppa attraverso una miriade di pratiche sociali e azioni spesso conflittuali.

  • 10 In generale, per un modello retorico-documentario ben attestato dall’xi secolo, v. P. Cammarosano, (...)
  • 11 Casi particolarmente ben documentati in L. Provero, Conflitti di potere... cit.

11Se molte denunce e sentenze fanno riferimento alle ingiurie (iniuriae) di un signore ai danni di un altro, alle violenze perpetrate nei confronti dei suoi beni e dei suoi uomini10, in alcuni casi una serie documentaria particolarmente ricca – e soprattutto le raccolte di testimonianze – ci permette di cogliere più nel dettaglio le azioni che dànno sostanza a questi conflitti. In linea generale, non si tratta di aperte e vistose violenze attuate direttamente ai danni dei signori concorrenti, ma piuttosto di una continua e capillare serie di pressioni, talvolta violente, verso le famiglie locali, da cui diversi poteri pretendono imposte e servizi e a cui offrono o impongono la propria protezione11. Le sentenze e gli accordi sono momenti di definizione e punti di equilibrio, ma devono essere inseriti in un continuo di pratiche sociali e azioni più o meno violente, che costituiscono la quotidianità della consignoria.

12Ed è importante sottolineare che in questa quotidianità le comunità e le famiglie contadine non rappresentano solo la posta in gioco, l’oggetto passivo delle azioni contrapposte dei poteri signorili. Cogliamo invece i segni dell’azione politica dell’élite contadina, in grado di dar vita sia a forme di resistenza passiva, sia a un’opposizione aperta agli agenti signorili; e soprattutto, per ciò che più ci interessa, la società di villaggio sembra capace di sfruttare gli spazi di azione offerti proprio dai casi di consignoria e di concorrenza tra diversi poteri signorili. È infatti una concorrenza che non si attua solo tramite la violenza e la minaccia, ma anche con l’elaborazione di quote di consenso, offrendo protezione (dal punto di vista militare ma anche politico e giudiziario) e distribuendo risorse sotto forma di terre o di funzioni amministrative nel piccolo apparato signorile. Tutto ciò ci permette di vedere negli accordi di consignoria l’esito di una dinamica politica complessa, che non si limita al confronto tra i diversi signori, ma vede entrare in gioco spesso i poteri sovralocali, e sempre la società di villaggio.

Parità e gerarchie

13In questo contesto, tutti gli accordi tra signori, anche quando non hanno un esplicito riferimento a una precedente fase conflittuale, devono quindi essere visti come l’esito di tensioni o conflitti, che trovano negli accordi una risoluzione sempre temporanea, un equilibrio precario all’interno di una dinamica continua. Così gli accordi vengono rimessi in gioco, i patti vengono rotti o ridiscussi, nuovi accordi andranno a testimoniare e definire i nuovi concreti equilibri politici locali.

  • 12 D. Muletti, Memorie storico-diplomatiche appartenenti alla città e ai marchesi di Saluzzo, Saluzzo, (...)

14Un caso specifico ci permette di vedere nel concreto come – a distanza di alcuni decenni – due poteri possano ridefinire i propri equilibri. Nel 1195 il marchese Manfredo di Saluzzo e l’abate di S. Dalmazzo del Borgo definiscono una serie di pacta [...] sive statuta destinati a chiudere una discordia relativa al villaggio di Centallo12. L’abate conserva i mulini, le successioni sui beni immobili, una serie di diritti di prelievo sulle proprie terre; concede invece al marchese di riscuotere metà del fodro, dei diritti giudiziari, delle successioni sui beni mobili e dei diritti di pascolo; saranno uguali anche i diritti di albergaria dei due poteri. I prelievi comuni saranno effettuati da un gastaldo, nominato dall’abate, che dovrà impegnarsi con giuramento a tutelare anche i diritti del marchese.

  • 13 D. Muletti, Memorie... cit., II, p. 446-447.

15Nel 1287 un nuovo accordo13 ci mostra che molte cose sono cambiate, con un nuovo equilibriopiù favorevole al marchese, come si vede da un confronto puntuale, diritto per diritto:

16Non vengono ridefinite le forme di prelievo del fodro e dell’albergaria, ma in compenso il marchese di Saluzzo ottiene il pieno controllo militare sul villaggio, dove potrà costruire castello e fortificazioni, e sugli abitanti, che gli dovranno garantire il servizio armato. Inoltre la gestione della consignoria non sarà più affidata a un gastaldo di nomina abbaziale, ma a un castellano nominato dal marchese, che dovrà rendere conto all’abate ogni 4 mesi.

  • 14 L’evoluzione del potere dei marchesi di Saluzzo in questa fase resta in larga misura da studiare : (...)

17Quel che è avvenuto in questi decenni è evidente: il potere dei marchesi di Saluzzo ha assunto in modo sempre più chiaro i connotati di un principato territoriale, rivendicando con successo quote maggiori di giurisdizione, il controllo sulle strutture fortificate, la sottomissione dei numerosi poteri signorili presenti nella regione14. In questo quadro si situa il mutamento tra il patto del 1195 e quello del 1287: il primo è un accordo sostanzialmente paritario, con un riconoscimento del maggiore radicamento patrimoniale locale dell’abate e una condivisione di alcuni aspetti più chiaramente pubblici del potere; il secondo è la costruzione di una gerarchia, che individua con chiarezza i marchesi come potere pubblico cui spetta prioritariamente la tutela della popolazione locale e il controllo dei conflitti.

18Tuttavia, se si considera il linguaggio adottato nei due documenti, il quadro è lievemente diverso. Nel 1195 una divisione fondamental-mente paritaria, ma con un riconoscimento della superiorità locale dell’abate, è introdotta da un proemio in cui i due signori stabiliscono di definire alcuni pacta relativi alla discordia che hanno per il villaggio di Centallo; ma il seguito dell’atto perde questa forma paritaria, ed è costituito prima dall’elenco dei diritti che l’abate «retinuit», poi da quelli che «concessit idem abbas predicto marchioni» e che il marchese dovrà in seguito «cognoscere» dall’abate. Infine le garanzie di reciproca tutela dei diritti della controparte, sono precisate in un’ampia clausola relativa all’eventualità che il marchese sottragga beni al monastero e ai connessi obblighi di restituzione. Tutto ciò, senza smentire un quadro di tendenziale parità e di una certa superiorità locale del monastero, ci porta anche a cogliere una spinta espansiva marchionale, temuta e contenuta dall’abate, che protegge il proprio patrimonio e al tempo stesso concede alcuni diritti, su cui conserva tuttavia una superiorità formale (l’obbligo del marchese di «cognoscere a dicto monasterio» i diritti ottenuti).

  • 15 D. Muletti, Memorie... cit., III, p. 6-7.

19Il patto del 1287 si pone quindi in diretta continuità con questa tensione: la spinta di espansione dei Saluzzo ha evidentemente avuto effetto e porta a definire un nuovo equilibrio, una nuova divisione dei poteri. Ma anche in questo caso il linguaggio documentario adottato ci offre alcune indicazioni interessanti: il patto, che nei contenuti è chiaramente orientato a favore del marchese, è però strutturato su un piano di parità, come accordo tra i due signori e senza alcun riferimento a concessioni abbaziali, come era invece nel 1195. Ma un terzo atto, di dieci anni dopo, ci permette di cogliere in pieno le implicazioni del patto del 1287 per quel che riguarda il linguaggio e la simbologia politica. Nel gennaio del 1297 infatti l’abate richiede infatti a Manfredo IV di Saluzzo – appena succeduto al padre nel governo del marchesato – di rispettare i patti del 1287, ovvero di procedere a una formale investitura. Manfredo accoglie la richiesta, investituram secundum [...] pacta requirens et fidelitatem offerens; l’abate investe quindi Manfredo in nobili et gentili, antiquo et paterno feudo [...] de castro, villa et territorio Centalli con tutta la giurisdizione15.

20L’atto del 1297 è l’applicazione degli accordi del 1287, di alcune parti che non erano state scritte o che erano registrate in un secondo documento andato perduto. Vediamo quindi che anche nei patti di fine Duecento si è conservato un modello di concessione abbaziale a favore del marchese, e che la gerarchia definita dalla spartizione dei diritti (che pone il marchese su un piano di chiara superiorità) sembra capovolta sul piano dei simboli e dei gesti, con una superiorità feudale dell’abate e un giuramento di fedeltà del marchese.

21Questo è un nodo che sembra utile affrontare: il linguaggio della parità e quello della gerarchia convivono in tutti i patti tra signori, con intrecci spesso di grande interesse. Si può approfondire questa riflessione considerando da un lato le forme più strutturate di accordo paritario tra signori (ovvero i consortili), e dall’altro i linguaggi e i gesti usati per esprimere rapporti gerarchici tra signori che condividono il potere su un villaggio.

Il modello consortile

22La terminologia consortile è ampiamente usata nelle fonti del xii e xiii secolo, a indicare tutte le forme di condivisione del possesso e del potere, sia ai maggiori livelli aristocratici, sia nel caso del più comune possesso fondiario contadino. Un uso assai ampio si riscontra anche nella storiografia italiana, che spesso usa i termini di «consortile» o «consorti» a indicare genericamente tutti i gruppi familiari aristocratici ampi e articolati, che condividono il potere signorile su uno o più villaggi.

  • 16 Punto di riferimento fondamentale resta F. Niccolai, I consorzi nobiliari e il comune nell’alta e m (...)

23Intendo soffermarmi qui su un’accezione assai più specifica, ovvero i casi in cui una o più famiglie aristocratiche definiscono una struttura istituzionale e un sistema di regole destinate a permettere una gestione comune del proprio potere signorile. Si tratta, in sintesi, di porre in comune i diritti signorili dei diversi membri del gruppo e affidarne la gestione a potestates o rectores che dovran no esercitarli a nome di tutti e suddividere i profitti derivanti dalla signoria16.

  • 17 Cartari minori, a cura di E. Durando e V. Druetti, I, Pinerolo, 1908 (BSSS, 42), p. 85-88, docc. 1- (...)

24In diversi casi vediamo i consortili in azione, con riferimenti più o meno articolati a sistemi di gestione della signoria, di redistribuzione delle rendite e di rappresentanza dei signori. Disponiamo però di pochi atti costitutivi, e sono atti che spesso ci permettono di arricchire in modo importante il sistema di significati politici di queste strutture. Uno di questi atti è l’accordo stipulato nel 1208 tra i signori di Piossasco da una parte e Giacomo di Castagnole dall’altra, per i villaggi di Castagnole e Vinovo, nella pianura tra Pinerolo e Torino17. Si tratta di due famiglie distinte, che però condividono il controllo dei due castelli. La costituzione del consortile è articolata in tre distinti documenti:

  • nel primo atto si costituisce effettivamente il consortile: i signori stabiliscono di consortitum inter se tenere et fideliter observare, promettono di difendere reciprocamente le rispettive parti dei due villaggi e mettono in comune mulini, forni e diritti d’uso;

  • un secondo documento comprende la rinuncia dei Piossasco a ogni credito che avevano nei confronti di Giacomo di Castagnole;

  • infine Giacomo investe i Piossasco in feudo per metà di Castagnole e Vinovo.

25È chiaro come la costituzione del consortile abbia qui un valore ben più alto di una semplice questione gestionale. Ci troviamo invece di fronte a un articolato atto di pacificazione, con la rinuncia dei Piossasco ai diritti contro Giacomo di Castagnole, la definizione di un piccolo sistema di regole condivise e la creazione di un rapporto di sottomissione e solidarietà per via feudale.

  • 18 G. Albertoni, L. Provero, Il feudalesimo in Italia, Roma, 2003, p. 98-102.

26Consortile e vassallaggio rappresentano due modelli diversi, di parità e gerarchia. Ma convivono perfettamente nel definire una pacificazione cui si cerca di dare continuità e regole, tramite una piccola struttura istituzionale, un rapporto stabile di fedeltà e il richiamo al sistema consolidato di consuetudini feudali. Tutto ciò è reso ovviamente più facile dall’evoluzione dei rapporti vassallatici, che all’inizio del Duecento hanno in gran parte perso il significato di forte sottomissione personale, assumendo piuttosto i connotati di un atto di solidarietà e di riconoscimento di una superiorità politica18.

  • 19 Le carte dell’archivio capitolare di Asti, a cura di F. Gabotto e N. Gabiani, Pinerolo, 1907 (BSSS, (...)

27Le ricche potenzialità politiche delle strutture consortili diventano particolarmente evidenti nei casi in cui la formazione di un consortile non è legata alla gestione di un nucleo patrimoniale o signorile condiviso. Ad esempio nell’agosto 1213 Goslino di Lavege e i discendenti di Mussiglione di Gorzano definiscono una forma pacti et conventi19 con cui si impegnano:

  • a tutelare parentelam suam et eos qui in eorum societate intraverint;

  • a rispettare ordinamenta et precepta que rectores predicte parentele et societatis facient;

  • a depositare in caneva quanto i rettori decideranno, per aiutare chi di loro si troverà in difficoltà per il matrimonio di una figlia, per una mortalità delle bestie o perché imprigionato;

  • a riunirsi quattro volte all’anno per discutere delle questioni comuni e per consolidare la propria amicizia;

  • a non fare alcune robariam vel vindictam senza l’accordo dei rettori e dei consorti.

  • a rinnovare ogni cinque anni i giuramenti.

28Si perde qui il riferimento a un nucleo signorile condiviso: ciò che è al centro dell’accordo è la costituzione di una parentela o societas, ovvero una parentela artificiale definita attraverso norme comuni, una struttura istituzionale di riferimento e forme regolate di solidarietà. La dimensione della gestione comune della signoria scompare, lasciando posto a una dimensione più pienamente politica, di solidarietà tra diverse famiglie signorili.

  • 20 R. Bordone, L’aristocrazia militare... cit., p. 420-426 ; L. Provero, Clientele e consortili... cit
  • 21 Per il contesto regionale complessivo, v. R. Bordone, P. Guglielmotti, M. Vallerani, Definizione de (...)

29Questa dimensione appare evidente in alcuni altri consortili che si formano nella regione in questi stessi decenni, all’inizio del Duecento. Sono consortili come l’Astisio o l’Acquesana, che riuniscono numerose famiglie signorili di aree abbastanza circoscritte (alcune decine di chilometri quadrati), che in precedenza non appaiono collegate né da una comune discendenza, né dal possesso di quote di singoli castelli20. Ciò che unisce le diverse famiglie è piuttosto l’esigenza politica di trovare un sostegno nel confronto sempre più difficile con l’espansione territoriale dei comuni cittadini21. La crescita delle dominazioni territoriali dei comuni rende sempre più debole la posizione di chi è isolato, come può essere il caso di membri di famiglie signorili molto ramificate, detentori di piccole quote di potere. L’antidoto all’isolamento può essere l’inserimento nelle grandi clientele vassallatiche dei principi territoriali oppure, come in questo caso, il consolidamento della solidarietà con famiglie di pari livello. I consortili permettono non solo di rafforzare queste solidarietà, ma di dar loro struttura, continuità e regole. Il consortile diventa quindi una forma diffusa ed elastica di raccordo tra famiglie signorili, in grado di adattarsi a esigenze e contesti diversi e di integrare il linguaggio della parità con quello della gerarchia, come abbiamo visto nel caso di Piossasco e Castagnole, in cui i consorti si legano tra di loro in forma feudale.

Signori e vassalli

  • 22 R. Menochio, Memorie storiche della città di Carmagnola, Carmagnola, 1890, p. 194, doc. 13 ; L. Pro (...)
  • 23 Carte inedite o sparse dei signori e luoghi del Pinerolese fino al 1300, a cura di B. Baudi di Vesm (...)

30Occorre quindi considerare le forme di diseguaglianza e gerarchia presenti all’interno dei patti tra signori. Gli accordi e le sentenze non sono quasi mai pienamente paritari: se i connotati principali di questi patti sono l’empirismo e l’adesione ai concreti equilibri locali, questo comporta in molti casi la formulazione di accordi che sanciscono la superiorità di un potere su un altro. Questo di per sé non implica necessariamente la costituzione di un rapporto gerarchico tra i signori, che tuttavia emerge in molti casi: così ad esempio nel 1194 l’accordo tra Manfredo di Saluzzo e Uberto di Romagnano per il villaggio di Carmagnola definisce non solo una superiorità del primo sul secondo nella concreta distribuzione dei redditi, ma anche l’investitura feudale dai Saluzzo ai Romagnano per un quarto del villaggio22. In altri casi il riconoscimento della superiorità si attua attraverso un’esplicita richiesta di protezione: così nel 1277 il prevosto di S. Maria di Lombriasco dichiara che, dati i molti pericoli cui è sottoposta la sua chiesa, non vi è nessuno che possa proteggerla meglio del conte di Savoia; sceglie quindi di cedere al conte un’ampia serie di diritti signorili sul villaggio di Lombriasco23.

  • 24 V. sopra, n. 13-15.
  • 25 Cartario di Pinerolo fino all’anno 1300, a cura di F. Gabotto, Pinerolo, 1899 (BSSS, 2), p. 182-188 (...)

31Il linguaggio della gerarchia e della protezione assume quindi un ruolo di rilievo negli atti destinati a definire i rapporti tra diversi poteri signorili. Ma si tratta sempre di una gerarchia costruita attorno a un’idea di solidarietà. Questo probabilmente può spiegare le interferenze tra le forme di eguaglianza e di gerarchia, come il consortile di Piossasco, in cui la costituzione del consortile si accompagna alla definizione di un rapporto vassallatico. Eguaglianza e gerarchia feudale convergono come articolazioni di una fondamentale idea di solidarietà e di pacificazione tra i poteri. A questo rimandano anche i casi in cui gerarchia formale e gerarchia sostanziale sembrano contraddirsi. Abbiamo visto il caso di Centallo, dove nel 1287 si definisce un accordo di divisione dei poteri nettamente favorevole al marchese di Saluzzo, che viene però sancito con un’investitura feudale dell’abate di S. Dalmazzo al marchese24. Caso del tutto analogo è l’accordo relativo alla Val Chisone, stipulato nel 1246 tra il conte di Savoia e l’abate di S. Maria di Pinerolo: sembra una divisione da manuale, tra la signoria territoriale dei Savoia e la signoria fondiaria dell’abate, tra l’alta e la bassa giustizia, tra diritti militari e controllo del patrimonio fondiario; ma è l’abate a investire feudalmente il conte dei diritti signorili sulla valle, e quindi ad affermare una propria superiorità formale25.

32Ci troviamo di fronte a una contraddizione tra fatti e parole? A parole in libertà? Non è così. Emerge invece l’esigenza di definire un equilibrio realistico ed accettabile, che deve nascere non solo dalla concreta spartizione dei diritti signorili, ma anche dall’insieme di gesti, parole e simboli che l’accompagnano. Un riconoscimento formale di superiorità, un giuramento vassallatico o una serie di atti di sottomissione sono atti di forte valore simbolico e quindi politico, che permettono di definire una rete di rapporti e di equilibri che costituisce la maggior garanzia della pace sociale tra i diversi poteri localmente attivi.

33La spartizione dei diritti e il sistema simbolico convergono quindi nel definire gli equilibri politici. I due piani (la spartizione concreta e l’elaborazione di una simbologia politica) appaiono tanto più pregnanti quando sono in apparente contraddizione, poiché questo mostra sia la varietà degli elementi messi in gioco, sia la flessibilità con cui questi strumenti sono usati, sia infine la possibilità di definire un equilibrio accettabile favorendo un signore sul piano concreto e un altro su quello simbolico.

  • 26 Le carte dell’Archivio capitolare di Tortona, a cura di F. Gabotto, A. Colombo, V. Lege’, C. Patruc (...)
  • 27 Cartario della abazia di Rifreddo fino all’anno 1300, a cura di S. Pivano, Pinerolo, 1902 (BSSS, 13(...)

34L’elasticità di questi linguaggi e di queste forme giuridiche si vede anche dalla loro applicazione al mondo ecclesiastico. Abbiamo visto come nel mondo signorile laico le forme principali per esprimere la parità e la gerarchia siano le strutture consortili e i rapporti vassallatici. È interessante vedere in conclusione due casi di consignoria tra chiese che adottano linguaggi politici di matrice pienamente laica. Nel 1218 la chiesa vescovile di Tortona e la chiesa di S. Martino di Gamondio «inter se contraxerunt comunionem et societatem» per tutte le decime relative alla pieve di Orba, che dovranno essere raccolte complessivamente da due gastaldi e poi spartite26. Nel 1247 una lunga lite tra le chiese della valle Po per il controllo delle decime trova un momento di temporanea risoluzione quando gli arbitri deliberano che un diritto di decima dovrà spettare alla canonica di S. Maria di Revello, che dovrà però tenerlo «in feudum» dal monastero di S. Maria di Rifreddo27.

35Nel primo caso un linguaggio che richiama direttamente quello dei consortili (in particolare l’uso di societas appare significativo); dall’altro un esplicito e chiaro uso di strumenti giuridici feudali per definire i rapporti tra due chiese attorno a un diritto di prelievo. Entrambi i casi mostrano, a mio parere, un dato comune a tutte le consignorie, ovvero l’esigenza di definire forme stabili di solidarietà che contemperino in modo adeguato parità e gerarchia. Al contempo casi come questi mostrano che nel rispondere a queste esigenze politiche, i signori e le chiese sanno usare tutti gli strumenti che il diritto e la cultura politica offrono loro. Empirismo, flessibilità, uso di strumenti culturali eterogenei e rispetto dei concreti equilibri localmente efficaci: questi sembrano i caratteri comuni all’insieme estremamente eterogeneo di consignorie attestate in questo contesto.

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Note

1 Il Rigestum comunis Albe, a cura di E. Milano, II, Pinerolo, 1903 (Biblioteca della Società storica subalpina [d’ora in poi BSSS], 20 e 21), p. 262-270, doc. 449 (per Neive, p. 266-267).

2 G. Tabacco, Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano, Torino, 1979, p. 242.

3 Da ultimo L. Provero, L’Italia dei poteri locali. Secoli x-xii, Roma, 1998, p. 130-136 ; ma v. C. Violante, La signoria rurale nel secolo x. Proposte tipologiche, in Il secolo di ferro : mito e realtà del secolo x, Atti della XXXVIII Settimana di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto 19-25 aprile 1990, Spoleto 1991, p. 329-385 ; G. Sergi, Lo sviluppo signorile el’inquadramento feudale, in N. Tranfaglia e M. Firpo (a cura di), La storia. I grandi problemi dal Medioevo all’età contemporanea, 2, Torino, 1986, p. 369-394.

4 Il tema dei conflitti per le decime e soprattutto dell’incidenza locale di questo prelievo non ha ancora ottenuto lo sviluppo che meriterebbe, se non nell’analisi di singole specifiche liti ; punti di riferimento restano, per l’Italia, C. E. Boyd, Tithes and parishes in medieval Italy, New York, 1952 ; A. Castagnetti, Le decime e i laici, in G. Chittolini e G. Miccoli (a cura di), La chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea, Torino, 1986 (Storia d’Italia, Annali, 9), p. 509-530. Per alcune osservazioni, in riferimento a liti di ambito piemontese : L. Provero, Monasteri, chiese e poteri nel Saluzzese (secoli xi-xiii), in Bollettino storico-bibliografico subalpino, 92, 1994, p. 421-429 ; Id., Conflitti di potere e culture politiche nelle campagne del Duecento : la chiesa di Casale Monferrato dopo la distruzione del 1215, in ibid., 105, 2007, p. 375-387.

5 L. Provero, Conflitti di potere... cit.

6 Le più antiche carte dell’abazia di Caramagna, a cura di C. E. Patrucco, in Miscellanea Saluzzese, Pinerolo, 1902 (BSSS, 15), p. 87-88, doc. 10. Per la famiglia v. A. Barbero, Il dominio dei signori di Luserna sulla Val Pellice (secoli xi-xiii), in Bollettino storico-bibliografico subalpino, 91, 1993, p. 657-690. Per l’abbazia L. Provero, Monasteri, chiese e poteri... cit., p. 399-404.

7 G. Tabacco, Egemonie sociali... cit., p. 243.

8 Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI, a cura di E. Besta, G. L. Barni, Milano, 1949, in particolare p. 108-114.

9 Liber consuetudinum Mediolani..., 21.2, 5, 6 e 7, p. 108-111.

10 In generale, per un modello retorico-documentario ben attestato dall’xi secolo, v. P. Cammarosano, Carte di querela nell’Italia dei secoli x-xii, in Frühmittelalterliche Studien, 36, 2002, p. 397-402.

11 Casi particolarmente ben documentati in L. Provero, Conflitti di potere... cit.

12 D. Muletti, Memorie storico-diplomatiche appartenenti alla città e ai marchesi di Saluzzo, Saluzzo, II, 1829-1833, p. 119-121. Per la vicenda dell’abbazia di S. Dalmazzo : Provero, Monasteri, chiese e poteri... cit., p. 391-398.

13 D. Muletti, Memorie... cit., II, p. 446-447.

14 L’evoluzione del potere dei marchesi di Saluzzo in questa fase resta in larga misura da studiare : una ricostruzione delle vicende del xiii secolo (superata, ma corretta e riccamente documentata) si trova in A. Tallone, Tomaso I marchese di Saluzzo (1244-1296). Monografia storica con appendice di documenti inediti, Pinerolo, 1916 (BSSS, 87) ; per alcune osservazioni v. L. Provero, L’invenzione di una città : Saluzzo da castello a capoluogo del marchesato (secoli xi-xiii), in Nuova rivista storica, 79/1, 1995, p. 1-26 ; per il periodo precedente, L. Provero, Dai marchesi del Vasto ai primi marchesi di Saluzzo. Sviluppi signorili entro quadri pubblici (xi-xii secolo), Torino, 1992 (Biblioteca storica subalpina, 209). Per un potere analogo in un’area non lontana, G. Sergi, Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra x e xiii secolo, Napoli, 1981.

15 D. Muletti, Memorie... cit., III, p. 6-7.

16 Punto di riferimento fondamentale resta F. Niccolai, I consorzi nobiliari e il comune nell’alta e media Italia, Bologna, 1939 ; ma soprattutto G. Tabacco, Il rapporto di parentela come strumento di dominio consortile : alcuni esempi in Piemonte, in G. Duby e J. Le Goff (a cura di), Famiglia e parentela nell’Italia medievale, Bologna, 1981, p. 83-88. Per alcuni casi specifici v. R. Bordone, L’aristocrazia militare del territorio di Asti : i signori di Gorzano, in Bollettino storico-bibliografico subalpino, 69, 1971, p. 420-426 ; A. De Conno, Il consorzio di torre tra normativa interna e legislazione statutaria : l’esempio lucchese, in Ricerche storiche, 23, 1993, p. 3-14 ; L. Provero, Clientele e consortili attorno ai Lancia, in R. Bordone (a cura di), Bianca Lancia d’Agliano. Fra il Piemonte e il regno di Sicilia. Atti del Convegno internazionale di Agliano, 28-29 aprile 1990, Alessandria, 1992, p. 199-217.

17 Cartari minori, a cura di E. Durando e V. Druetti, I, Pinerolo, 1908 (BSSS, 42), p. 85-88, docc. 1-3 ; G. Morello, Dal custos castri Plociasci alla consorteria signorile di Piossasco e Scalenghe (secolo xi-xiii), in Bollettino storico-bibliografico subalpino, 71, 1973, p. 33. Per questo caso e il successivo cfr. G. Tabacco, Il rapporto di parentela... cit., p. 85-87.

18 G. Albertoni, L. Provero, Il feudalesimo in Italia, Roma, 2003, p. 98-102.

19 Le carte dell’archivio capitolare di Asti, a cura di F. Gabotto e N. Gabiani, Pinerolo, 1907 (BSSS, 37), p. 216-217, doc. 253

20 R. Bordone, L’aristocrazia militare... cit., p. 420-426 ; L. Provero, Clientele e consortili... cit.

21 Per il contesto regionale complessivo, v. R. Bordone, P. Guglielmotti, M. Vallerani, Definizione del territorio e reti di relazione nei comuni piemontesi dei secoli xii e xiii, in M. Escher, A. Haverkamp e F. G. Hirschmann (a cura di), Städtelandschaft – Städtenetz – zentralörtliches Gefüge. Ansätze und Befunde zur Geschichte der Städte im hohen und späten Mittelalter, Magonza, 2000, p. 191-232.

22 R. Menochio, Memorie storiche della città di Carmagnola, Carmagnola, 1890, p. 194, doc. 13 ; L. Provero, Casanova e il territorio di Carmagnola, tra i marchesi di Saluzzo e la società locale (secoli xii-xiii), in R. Comba e P. Grillo (a cura di), Santa Maria di Casanova. Un’abbazia cistercense fra i marchesi di Saluzzo e il mondo dei comuni. Atti del convegno di Casanova – Carmagnola, 11-12 ottobre 2003, Cuneo, 2006, p. 81.

23 Carte inedite o sparse dei signori e luoghi del Pinerolese fino al 1300, a cura di B. Baudi di Vesme, E. Durando e F. Gabotto, Pinerolo, 1909 (BSSS, 3/2), p. 364-346, doc. 207.

24 V. sopra, n. 13-15.

25 Cartario di Pinerolo fino all’anno 1300, a cura di F. Gabotto, Pinerolo, 1899 (BSSS, 2), p. 182-188, doc. 112.

26 Le carte dell’Archivio capitolare di Tortona, a cura di F. Gabotto, A. Colombo, V. Lege’, C. Patrucco, I, Pinerolo, 1907 (BSSS, 29 e 30), p. 344-345, doc. 302.

27 Cartario della abazia di Rifreddo fino all’anno 1300, a cura di S. Pivano, Pinerolo, 1902 (BSSS, 13), p. 88, doc. 92 ; per la lite v. L. Provero, Monasteri, chiese e poteri... cit., p. 421-429.

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica

Luigi Provero, «Pluralità di poteri e strutture consortili nelle campagne del Piemonte meridionale (xii-xiii secolo)»Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge, 122-1 | 2010, 55-62.

Notizia bibliografica digitale

Luigi Provero, «Pluralità di poteri e strutture consortili nelle campagne del Piemonte meridionale (xii-xiii secolo)»Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [Online], 122-1 | 2010, online dal 20 février 2013, consultato il 28 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrm/594; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrm.594

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Autore

Luigi Provero

Dipartimento di Storia, Università degli studi di Torino, luigi.provero@unito.it

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