Navigation – Plan du site

AccueilNuméros127-1Ateliers doctorauxGuerra e costruzione del publicum...

Résumés

L’articolo descrive i rapporti fra le pratiche del reclutamento e del finanziamento militari e la costruzione istituzionale nel principato di Savoia-Acaia. A inizio Trecento i principi si attribuirono una funzione di tutela del bene pubblico e sfruttarono la necessitas militare per inasprire le richieste di denaro e di armati e per legittimare la nascita di una fiscalità pubblica, diretta, estesa alla maggior parte delle popolazioni dominate. La contrattazione degli obblighi militari delle comunità si spostò da un tradizionale contesto di accordi separati con il principe ad ambiti istituzionali centrali quali i parlamenta, convocati soprattutto in occasione della richiesta di sussidi. Molte comunità approfittarono dell’aumento delle esigenze belliche del potere centrale per usare la renitenza militare come strumento negoziale. Le vicende del principato sono confrontate con quelle, in parte diverse, dei domini dei conti di Savoia e dei marchesi di Monferrato.

Haut de page

Notes de l’auteur

Questo articolo riprende un contributo presentato all’atelier La normativité juridique et les modes de gouvernement médiévaux (organizzato a Roma dall’École française de Rome e tenutosi fra l’11 e il 15 febbraio 2013).

Texte intégral

Premessa

  • 1 Cfr., oltre alla bibliografia presentata in Carocci - Collavini 2012, p. 34-43, per la Francia Riga (...)
  • 2 Sul tema della legittimazione del prelievo cfr., oltre a Scordia 2005, anche Isenmann 1996.
  • 3 Carocci - Collavini 2012, p. 40 sg.

1Il nesso fra l’aumento delle esigenze belliche e l’evoluzione dei sistemi fiscali e delle strutture istituzionali negli stati del basso medioevo – avvertibile a partire dai decenni a cavallo tra i secoli XIII e XIV – è stato, nell’ultimo quarantennio, l’oggetto di vari studi, relativi soprattutto al contesto francese e in subordine a quelli inglese e iberico1. Studi incentrati, per esempio, sul ricorso alla necessitas militare per legittimare esperimenti di prelievo su base territoriale, che coinvolgessero l’intera popolazione delle aree dominate2. Le ricerche sinora condotte hanno riguardato in maggioranza monarchie e dominazioni sovraregionali ; più raramente sono state prese in considerazione le vicende parallele di poteri attivi su scala più ridotta, quali i principati territoriali, i comuni e le signorie italiani. Il rapporto fra guerra ed evoluzione istituzionale, poi, è di solito studiato privilegiando i comportamenti dei poteri centrali (riforme fiscali e militari, rivendicazione dello ius ad bellum) o le resistenze che tali comportamenti suscitavano tra i sudditi. In questo saggio sarà ricostruita l’accensione del «  nesso guerra-fiscalità-crescita dello stato »3 in un piccolo principato dell’Italia nord-occidentale, esaminando da un lato le iniziative del potere centrale, dall’altro i segnali di protagonismo politico espressi dai poteri locali.

  • 4 La storiografia sul principato di Savoia-Acaia è estremamente ridotta. Sugli sviluppi appena riassu (...)

2Il principato di Savoia-Acaia si formò nel 1295 come appannaggio di Filippo (†1334), nipote del conte Amedeo V, e fu inglobato nel ducato di Savoia nel 1418. Esso comprendeva i domini sabaudi nell’attuale Piemonte, esclusa la valle di Susa, e godette inizialmente di una sostanziale autonomia rispetto ai conti, da cui gli Acaia lo riconoscevano in feudo. L’estremo cronologico recente dell’indagine qui condotta coincide con la fine degli anni Cinquanta del Trecento : periodo in cui Giacomo, Figlio di Filippo, subì dal conte Amedeo VI una serie di sconfitte militari che inaugurarono una fase di tutela del ramo comitale sull’appannaggio4.

  • 5 Cfr. in generale Bordone - Guglielmotti - Vallerani 2000 e, per casi specifici, La Rocca 1986 ; Bor (...)

3La dominazione degli Acaia è un buon campo di ricerca per gli storici delle istituzioni. Fino a poco prima dell’insediamento di Filippo, i territori piemontesi erano stati una frontiera dell’espansione dei Savoia, sottoposta al coordinamento alto dei conti ma debolmente inquadrata nelle strutture amministrative del dominio sabaudo. A differenza di altri settori dell’Italia centro-settentrionale, l’area non era stata interessata da processi forti di ricomposizione territoriale incentrati sulle civitates  ; ma comprendeva, oltre a Torino, vari centri aventi fisionomia urbana (Pinerolo e Moncalieri e, a partire da inizio Trecento, Fossano e Savigliano), con élites politiche affini, per stili di vita e comportamenti politici, a quelle dei comuni cittadini di dimensioni maggiori5. La compresenza di aristocrazie rurali ed élites urbane in rapporti di reciproca autonomia comportò una diversificazione delle prassi politiche di volta in volta adottate dai principi nel confronto con i soggetti locali.

  • 6 Cfr. (insieme con i testi citati oltre, nota 126) Cancian 2004, p. 234 sgg. ; Provero 2011, p. 59 s (...)
  • 7 Provero 2011, p. 218, 383 sg.

4Già prima della nascita dell’appannaggio il prelievo militare aveva avuto un peso considerevole nella definizione delle gerarchie politiche del Piemonte sabaudo, in virtù del suo carattere fortemente connotativo sul piano dell’appartenenza giurisdizionale. Nel corso del Duecento era stato vivo l’interesse dei Savoia ad affermare il proprio diritto a reclutare militarmente le popolazioni e a presentarsi come detentori esclusivi dello ius ad bellum entro i confini della loro baronia : due fra le prerogative sulle quali si basava, tradizionalmente, il riconoscimento di un potere come potere pubblico6. Durante quasi tutto il secolo, peraltro, il prelievo di armati era stato episodico e discontinuo e aveva avuto ricadute limitate sui ritmi della produzione e sulla vita istituzionale delle comunità7.

5Filippo, invece, estese al massimo sia i tempi sia la base del prelievo a scopi bellici. Nel neonato appannaggio, la partecipazione alla guerra e il suo finanziamento condizionarono profondamente la struttura sociale e le prassi politiche delle comunità e furono il principale terreno di confronto tra queste e l’autorità principesca. Nella prima metà del Trecento – in una situazione di urgenza militare più accentuata rispetto al secolo precedente – le esigenze belliche fornirono un impulso decisivo all’emergere di processi istituzionali non ancora avvertibili prima dell’insediamento degli Acaia. Il finanziamento della guerra fu il primo ambito in cui ebbe luogo il passaggio da forme di prelievo tradizionali – regolate dalle consuetudini delle singole comunità o dagli accordi fra il principe e i suoi vassalli e giustificate da una supremazia di tipo signorile o feudale – all’embrione di una fiscalità pubblica, contraddistinta dalla natura diretta del prelievo, dalla sua applicazione alla maggior parte dei sudditi e dalla sua variabilità in funzione delle necessità finanziarie del potere centrale. Queste innovazioni consentirono agli Acaia di aumentare notevolmente i proventi derivanti dall’appannaggio, superando i limiti imposti dalle franchigie e dagli usi fiscali locali.

6Il mutamento comportò la ricerca di nuove fonti di legittimazione da parte della dinastia dominante : la negoziazione del prelievo incominciò a spostarsi dal tradizionale contesto dell’accordo separato fra istituzioni locali e principe ad ambiti centrali, fortemente istituzionalizzati e connotati in senso pubblico, quali le assemblee consultive. L’azione politica dei comuni urbani e rurali continuò peraltro a svolgersi anche sul territorio, in particolare con lo sfruttamento di uno strumento politico che l’urgenza della guerra rendeva più efficace : la renitenza agli obblighi militari.

Il prelievo di armati : inasprimento e omologazione territoriale

  • 8 Cartario di Pinerolo 1899, p. 264, doc. 165. Il documento è analizzato anche in Provero 2011, p. 60 (...)
  • 9 Statuti di Pinerolo 1955, col. 101-103.

7Nel 1280 un’ambasceria del comune di Pinerolo raggiunse Tommaso III di Savoia nei pressi del castello di Cavoretto, non distante da Torino, tenuto sotto assedio dalle truppe sabaude. Le milizie pinerolesi, radunate cum confarono seu vexillo et banderiis al di qua del ponte sul Po di Moncalieri, pretendevano da Tommaso una dichiarazione in cui riconoscesse che il comune inviava i propri armati a Cavoretto ex gracia sola et non ex debito. Nel corso di quell’anno, infatti, era già stato superato il limite degli otto giorni durante i quali gli uomini di Pinerolo erano tenuti a equitare seu ire in servizio armato dei Savoia, a tenore delle condiciones et convenciones, quas habebant cum patre suo condam8. Meno di un ventennio più tardi, nel 1299, Filippo di Savoia-Acaia e i sapientes nominati dalla credenza pinerolese stabilivano che gli homines Pynayrolii et districtus dovessero tenere exercitum, cavalcatam et assaltum per quaranta giorni l’anno in tutta la baronia di Filippo e fuori dei suoi confini entro un limite di venti miglia9.

  • 10 Le vicende sono esposte nei dettagli in Gabotto 1894, p. 161 sgg.
  • 11 Per esempio gli Acaia non disponevano di una rete di grandi finanziatori ecclesiastici, centrale ne (...)
  • 12 L’incidenza delle spese militari sul totale delle uscite degli uffici sabaudi è valutata per esempi (...)

8Il raffronto tra questi due episodi dà un’idea della maggiore asprezza dei servizi militari imposti dagli Acaia ai comuni piemontesi. Perennemente impegnato in contrasti bellici con gli altri poteri della regione10, Filippo dovette fronteggiare la pressante necessità di incrementare la propria potenza bellica. Le disponibilità finanziarie dell’appannaggio erano ridotte11 e le uscite di natura militare costituivano la porzione di gran lunga maggiore delle spese sostenute dal principe12 : contenerle incrementando gli obblighi di servizio da parte delle comunità era di importanza vitale per la stabilità economica del principato.

  • 13 Un’idea della composizione degli eserciti degli Acaia è data dai due computi, relativi al pagamento (...)
  • 14 Contamine 1986, p. 190-197.
  • 15 Provero 2011, p. 59 sg. ; di particolare interesse sono gli accordi tra Filippo e gli uomini di Vig (...)
  • 16 Archivio di Stato di Torino, Corte, Materie politiche per rapporto all’Interno, Protocolli dei nota (...)
  • 17 Per esempio, nel 1312 i clientes impiegati nella presa di Cavallermaggiore furono retribuiti comple (...)
  • 18 Cfr. per esempio Maire Vigueur 2004, p. 109 sgg.
  • 19 Esempi di tale prassi per il periodo di nostro interesse sono, per Torino, in Liber consiliorum 199 (...)

9All’inizio del Trecento, gli eserciti degli Acaia erano composti prevalentemente dalle milizie fornite da comunità e signori locali e dalle comitivae guidate da vassalli piemontesi e signori savoiardi ; l’impiego di vere compagnie di ventura era assai limitato13. Le comunità erano tenute a fornire sia clientes appiedati sia equites/milites a cavallo. Fino alla metà del secolo XIV i fanti conservarono una netta preponderanza numerica in seno agli eserciti principeschi14. Nei territori degli Acaia la quantità dei fanti da inviare in guerra e i limiti, nel tempo e nello spazio, dei loro obblighi di servizio armato erano regolati, in genere, da convenzioni con le singole comunità15, come gli accordi pinerolesi del 1299. Tali convenzioni prevedevano solitamente che, in caso di invasione dei domini del principe, questi potesse richiedere alle comunità l’invio di tutti gli uomini idonei ad deffensionem seu recuperationem terre sue16. Normalmente una certa quantità di clientes era impiegata in attività militari anche oltre il numero di giorni previsto dagli accordi ; tale servizio supplementare era retribuito dal principe17. Quanto ai cavalieri, il loro reclutamento seguì inizialmente, in tutto il dominio immediato, gli usi tipici delle città comunali18 : le comunità si facevano carico degli stipendi e degli indennizzi di un numero variabile di milites pro communi, stabilito dal principe, procurandosi le somme necessarie tramite taglie ad hoc19.

  • 20 È noto, per esempio, che nei territori ostili al futuro imperatore i processi – già attivi – di ina (...)
  • 21 I primi rotoli di conti di sussidi conservati si riferiscono appunto alle contribuzioni richieste d (...)

10Così come in molti altri principati territoriali e districtus comunali20 – i due poteri intorno ai quali erano attivi processi di riordino territoriale – anche nello spazio sabaudo l’impresa italiana di Enrico VII ebbe un impatto decisivo sull’evoluzione del reclutamento di armati e del finanziamento della guerra. Per esempio Amedeo V, spinto dall’esigenza di retribuire gli uomini d’armi da lui immessi nell’esercito imperiale, mise a punto un canale di finanziamento militare che avrebbe nel tempo acquisito una funzione centrale nella fiscalità dello stato sabaudo : il sussidio generale, spesso integrato con prestiti spontanei o forzosi da parte di ufficiali e comunità21.

11Nei territori degli Acaia, come abbiamo visto, la richiesta di armati risultava in aumento già sullo scorcio del secolo XIII ; a partire appunto dalla discesa di Enrico la pressione sulle comunità crebbe ulteriormente. La politica di inasprimento dei servitia militari fu perseguita su tre livelli : in primo luogo il principe cercò di incrementare il numero dei clientes forniti da ciascuna famiglia ; in secondo luogo si tentò di espandere i limiti cronologici e geografici entro i quali le comunità erano tenute a prestare servizio armato ; infine, gli ambiti istituzionali centrali si affermarono come sedi privilegiate della determinazione degli obblighi militari.

  • 22 Carte clusine 1993, p. 235-238, doc. 49.
  • 23 Archivio storico del Comune di Vigone, Archivio antico, sez. I, fald. 4, fasc. 23.
  • 24 Ibid.
  • 25 Nel 1335 i rappresentanti del comune di Carignano riferivano ai procuratori di Giacomo di avere in (...)

12Un uso affermato presso varie comunità del Piemonte sabaudo prevedeva che ciascun nucleo familiare dovesse fornire al principe un solo cliens22 ; nel secondo decennio del Trecento, Filippo tentò invece di procurarsi il servizio di tutti gli uomini idonei, quotquot essent in uno hospitio qui possent arma ferre23. A Vigone il comune riuscì a salvaguardare la consuetudine dell’invio di un cliens per famiglia, ma soltanto per le spedizioni oltre il Po e la Dora Riparia e a prezzo della cessione al principe di terreni comuni24. Gli uomini di Carignano non poterono invece evitare il sovvertimento della loro antiqua consuetudo da parte di Filippo, che aumentò surrettiziamente la quantità di armati per famiglia a essi richiesta ; né ottennero un ritorno alla situazione iniziale allorché, appena morto Filippo, ne supplicarono il figlio Giacomo25.

  • 26 Provero 2011, p. 450.
  • 27 Archivio di Stato di Torino, Corte, Materie politiche per rapporto all’Interno, Protocolli dei nota (...)

13Sotto l’impulso di Filippo le conventiones in materia militare fra il principe e i comuni sottomessi mutarono nella struttura e nel contenuto. I limiti degli obblighi delle comunità – dapprima stabiliti con estrema precisione quanto alla durata e agli ambiti geografici del servizio – divennero sempre più generici. Tale dato è in contrasto con la tendenza, da parte dei comuni rurali, a limitare i margini di prelievo arbitrario, «  un evidente idolo polemico della cultura politica contadina […] guidato solo dalla volontà signorile, a cui si oppone un potere che si attiene alle norme e trae fondamento dalla consuetudine »26. Già nel 1313, per esempio, i patti di soggezione stipulati con il comune di Poirino prevedevano che Filippo potesse richiedere exercitum et cavalcatam super homines et in hominibus et comuni dicti loci Podiivarini ad eius voluntatem27.

  • 28 Cfr. Strayer 1949, Brown 1976, Kagay 2003 e Hébert 2010.
  • 29 A Vigone (1317) si stabilì che si dominus princeps […] vel gentes sue essent in aliquo loco, etiam (...)

14In altri casi, il principe si sforzò di ampliare la gamma delle situazioni in cui gli fosse lecito pretendere dalle comunità l’invio di tutti gli armati disponibili, ricorrendo all’argomento della necessitas di difesa militare : sforzo, questo, in linea con situazioni coeve attestate in ambito transalpino e iberico28. Filippo cercò di equiparare il succursus dovutogli in caso di invasione nemica al proelium campale e al contrasto dei rebelles, estendendo la possibilità di richiesta arbitraria di armati anche agli ultimi due ambiti29.

  • 30 Fanno eccezione alcuni accordi stipulati con comuni politicamente importanti, dal forte peso contra (...)
  • 31 L’espressione compare, identica, nei patti di dedizione di Cavallermaggiore e Sommariva del Bosco ( (...)
  • 32 È possibile che sotto Filippo gli obblighi militari dei diversi vassalli nei confronti del principe (...)

15Infine, in molte convenzioni successive al primo decennio del Trecento scomparvero i riferimenti al numero di giorni in un anno entro i quali le comunità erano tenute a contribuire alle attività belliche con l’invio di truppe30. In vari accordi stipulati a partire dal 1314 l’entità dei servizi armati non è nemmeno più esplicitata e le comunità si impegnano, semplicemente, a prestare al principe exercitum et cavalquatam et miliciam […] cum fuerit per aliam suam terram31. Quest’ultimo cenno a una determinazione centrale e generale degli obblighi militari delle comunità – che ebbe forse un parallelo nell’ambito della clientela vassallatica del principe32 – ci avvicina all’aspetto più rilevante dell’evoluzione del prelievo nell’età di Filippo.

Un’imposta diretta e ordinaria : la militia

  • 33 Archivio di Stato di Torino, Corte, Materie politiche per rapporto all’Interno, Protocolli nei nota (...)
  • 34 Cfr. sopra, nota 14.
  • 35 Cfr. per esempio Claretta 1880-1881.
  • 36 Già nel 1333 il marchese Teodoro I era costretto a impegnare la giurisdizione su Moncalvo per retri (...)
  • 37 Settia 1985, p. 102 sgg.

16Il passaggio dalla prestazione diretta di cavalcatae al pagamento di un’imposta in denaro deve essere messo in relazione con l’aumento e con il complicarsi delle esigenze belliche a cavallo fra Due e Trecento, che rendeva inadeguata la tradizionale prassi dell’invio di unità a cavallo da parte delle singole comunità. Sin dai primi anni del suo principato Filippo aveva dovuto potenziare la propria cavalleria introducendovi personale estraneo all’appannaggio: per esempio, le spedizioni militari indette nel contesto della discesa di Enrico VII e del vicariato imperiale a Vercelli, Pavia e Novara avevano previsto l’ingaggio di compagnie capeggiate da signori di origine transalpina33. Già nel decennio successivo le banneriae di equites al seguito dei signori transalpini, stipendiati da Filippo per combattere in Piemonte, erano numericamente preponderanti rispetto ai contingenti forniti da vassalli e comunità34 ; il divario si sarebbe accentuato sotto Giacomo35. Un cambiamento analogo interesssò in tempi ancor più ristretti il vicino marchesato di Monferrato36, le cui comunità – anziché reclutare al proprio interno gruppi di combattenti a cavallo – si incaricarono di assoldare una quantità concordata di milites professionisti da mettere al servizio del marchese37. Questi sviluppi avevano effetti anche sulla struttura degli eserciti principeschi, composti non più da membri delle varie élites comunali – impegnati occasionalmente nel servizio armato del dominus – ma da conestabili professionisti, che praticavano la guerra con continuità.

  • 38 Ginatempo 2001, p. 125-130 ; Pezzolo - Stumpo 2008, p. 77. Gli episodi di più accesa conflittualità (...)
  • 39 Rigaudière 1995, p. 379-387.
  • 40 Scordia 2005, p. 133 sgg. ; Rigaudière 1995, p. 324 sgg.

17La messa a regime di nuove prassi fiscali, incentrate sul prelievo diretto e intese al finanziamento di una cavalleria reclutata fuori del dominio, era un’impresa complessa. Come è noto, sia nei comuni autonomi sia nelle monarchie e negli stati regionali del basso medioevo – fatta eccezione per il Mezzogiorno angioino e aragonese – l’impiego della tassazione diretta era piuttosto limitato e incontrava forti resistenze38. Intorno al 1300 i poteri centrali – tanto i re di Francia quanto le città dominanti e i signori italiani – riscuotevano con intermittenza taglie e focatici dalle comunità minori, appoggiandosi alle disparate fiscalità dei centri urbani sottomessi39. In molti casi, il passaggio da un sistema fiscale di tipo signorile (basato sui proventi bannali immediati del principe e su alcuni prelievi straordinari) a una fiscalità di matrice pubblica (a imposizione diretta e territorialmente omogenea) avvenne dapprima nell’ambito del finanziamento della guerra, contestualmente all’inasprimento dei servitia militari. Gli oneri – anche finanziari – della guerra, del resto, si prestavano a estendersi all’intero corpo dei sudditi in virtù del diritto, ovunque riconosciuto al dominus, di mobilitare tutti i soggetti locali in difesa dei propri territori40.

  • 41 Per esempio, nell’annata 1307-1308 il castellano di Perosa rendeva conto di LV libris viennensium r (...)
  • 42 A Miradolo il pagamento della militia è attestato per la prima volta nel 1313 (Archivio di Stato di (...)
  • 43 Cfr. per esempio Liber consiliorum 1996, p. 19, 27 sg., 33, 37, 59 sg. ; Olibano 1994, p. 65, 81, 8 (...)

18Nei territori degli Acaia molte comunità e alcuni signori commutarono i propri obblighi di servizio a cavallo in contributi in denaro. Anche su questo fronte la discesa di Enrico VII in Italia ebbe l’effetto di accelerare processi già in atto. Accadeva sin dai primi anni dell’appannaggio che comunità sottoposte a Filippo versassero occasionalmente al principe contributi pecuniari per essere esentate dalla partecipazione a singoli exercitus o cavalcatae41. Ma dal 1313 la contabilità principesca incominciò a registrare in modo sistematico somme versate annualmente da comuni e signori locali pro militia eis imposita42. Il lessico impiegato non lascia dubbi circa lo scopo del prelievo : militia era il termine usato nel Piemonte sabaudo per indicare il servizio armato a cavallo43.

  • 44 La principale raccolta di studi sul tema della conversione degli obblighi signorili in canoni fissi (...)
  • 45 Sul concetto di causa impositionis, riferito alle teorie medievali sulla fiscalità, cfr. Cortese 19 (...)
  • 46 Kantorowicz 1989, p. 245-249.
  • 47 Hébert 2010, p. 361 sg.

19Il passaggio dal servitium armato al pagamento della militia non è del tutto assimilabile alle conversioni delle prerogative bannali dei principi in canoni annui complessivi, alle quali molti comuni dell’appannaggio pervennero nell’età di Filippo44. In questo caso, infatti, le somme corrisposte annualmente dai soggetti politici locali non erano canoni fissi, ma vere e proprie imposte dirette, passibili di revisione in funzione del variare delle esigenze finanziarie del potere centrale. La più evidente differenza tra il nuovo regime fiscale e i precedenti servitia armati consisteva nell’indebolirsi del nesso fra la prestazione degli homines e il fine immediato dell’imposta. Se, infatti, la richiesta di cavalieri da parte del principe era sempre stata contestuale all’indizione di cavalcatae, il pagamento annuo della militia era scollegato da esigenze belliche contingenti. La tassa conservava nel nome un richiamo alla causa impositionis45, ma si configurava ormai – impieghiamo il lessico coniato nello stesso periodo da Oldrado da Ponte – come una indictio ordinaria, il cui pagamento serviva a soddisfare una necessità permanente (necessitas in habitu) piuttosto che a fronteggiare un’effettiva emergenza (necessitas in actu)46. Tra le due forme di necessitas correva una distinzione tutt’altro che sottile : si pensi, per esempio, che appunto l’argomento del mancato legame fra imposta e necessità era impiegato in quegli anni dagli Angiò, decisi a combattere la tendenza, da parte dei nobili provenzali, a esigere dai sudditi il pagamento annuo di un cavallagium annuale in luogo della partecipazione agli eserciti regi47.

  • 48 Rigaudière 1995, p. 323 ; Hébert 2002.
  • 49 Parlamento sabaudo 1928, I, p. CCIV sgg. Anche in questo caso le principali tappe dell’evoluzione d (...)
  • 50 Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 59 Pianezza, m. 1, n (...)
  • 51 Archivio di Stato di Torino, Camerale, Savoia, inv. 40, f. 7, m. 1, n. 4.
  • 52 Limitatamente al primo cinquantennio del Trecento si dispone delle seguenti attestazioni sicure : n (...)
  • 53 Andenmatten 2005, p. 279 sgg.

20Studiare il funzionamento della militia consente di valutare le specificità della prassi fiscale degli Acaia rispetto al resto dello spazio sabaudo e ai poteri limitrofi. Nei domini dei conti di Savoia le forme dirette del prelievo si costruirono prevalentemente intorno alle imposte straordinarie, secondo un modello già sperimentato in Francia e in Provenza48 : l’affermarsi di una fiscalità pubblica coincise con l’intensificarsi della richiesta di sussidi, che nel tempo acquisirono una cadenza pressoché regolare49. Anche Filippo d’Acaia ricorse in più occasioni alla richiesta di contributi eccezionali : già al momento del proprio insediamento egli aveva ricevuto auxilia e dona da diverse comunità dell’appannaggio50 ; appunto in occasione della discesa di Enrico VII, poi, Filippo pretese dai comuni e dai signori del suo dominio un donativo in denaro51. La richiesta di sussidi si sarebbe intensificata nell’età di Giacomo52. Malgrado il parallelo affermarsi dei sussidi, nei territori sottoposti agli Acaia la fiscalità diretta acquisì precocemente, appunto con la militia, connotati di ordinarietà. La ragione di tale parziale divaricazione fra i due ambiti dello spazio sabaudo deve essere ricercata nella diversa struttura sociale dei due domini. Una consistente porzione del settore transalpino era controllata da famiglie di vassalli comitali, abituate a fornire ufficiali militari di alto livello e capaci di mobilitare in exercitus e cavalcatae contingenti di homines e vassalli ben più imponenti di quelli radunati dai signori locali piemontesi, o almeno sufficienti all’ordinario svolgimento delle attività belliche53. Prova di questa superiorità è la già ricordata crescita della partecipazione di capitani savoiardi alle guerre degli Acaia.

  • 54 Parlamento sabaudo 1928, I, p. CCXVI.
  • 55 Sulle fiscalità dei comuni del principato di Savoia-Acaia cfr. Buffo 2014.

21Le differenze tra i sussidi comitali e la militia degli Acaia riguardavano anche la ripartizione del prelievo. I sussidi richiesti dai Savoia erano un’imposta personale, in quanto prevedevano generalmente il versamento di una somma fissa per ciascun nucleo familiare54. Le unità contributive a cui gli Acaia richiedevano l’esborso della militia erano invece le comunità, che ripartivano il prelievo al loro interno secondo un criterio reale, proporzionato all’ammontare dei patrimoni ; tale almeno era la prassi nei comuni rurali che disponevano di registri catastali55.

  • 56 Parlamento sabaudo 1928, I, p. CCXIII, nota 1.
  • 57 Per una prospettiva di ricerca sul tema cfr. Pezzolo - Stumpo 2008, p. 77 sg.

22L’introduzione della militia come tassa annuale determinò l’emergere di un regime fiscale misto, a motivo della diffusione territorialmente incoerente della nuova imposta. Oltre alla maggior parte dei vassalli, infatti, anche i principali comuni del dominio (Pinerolo, Torino, Moncalieri) continuarono a fornire al principe contingenti di cavalieri. Questa distinzione era destinata a sopravvivere a lungo : ancora nel 1438 il comune di Pinerolo richiedeva ad Amedeo VIII che alcuni servizi militari forniti ai duchi non possint converti ad pecuniam solvendam56. La sopravvivenza delle consuetudini di prelievo nei centri maggiori può essere spiegata con due fattori. In primo luogo, le élites cittadine erano decise a conservare la disparità fiscale, tipica dei comuni dell’Italia centro-settentrionale, fra gli abitanti del districtus – sottoposti a tassazione diretta da parte delle istituzioni cittadine – e quelli del centro urbano, sottoposti in prevalenza a imposte indirette57. Da questo punto di vista, l’introduzione della militia presso i comuni rurali rendeva le geografie fiscali dell’appannaggio simili a quelle delle dominazioni comunali, benché molte delle comunità soggette al pagamento della militia fossero qui autonome, sul piano giurisdizionale, rispetto ai centri maggiori.

  • 58 Maire Vigueur 2004, p. 347 sgg.
  • 59 Per esempio, nel biennio 1324-1325 il carignanese Tommaso Malcavalerio, multato per non aver preso (...)
  • 60 Per un confronto su questo tema cfr. Collavini 2004, p. 541.

23Una seconda ragione dell’esclusione dei centri con fisionomia urbana dalla nuova prassi fiscale era il valore connotativo dell’esercizio delle attività militari sul piano dell’appartenenza cetuale  : valore posto in luce dagli studi di Maire Vigueur58. Una prova dell’incidenza del nesso fra partecipazione alle cavalcatae e afferenza a un livello sociale alto è costituita dalla mancata applicazione della militia in due centri minori, Carignano e Vigone. La persistenza del servizio a cavallo in queste due comunità si spiega con il loro elevato grado di stratificazione sociale e con la presenza di una forte cerchia di famiglie eminenti – a Carignano i loro esponenti erano detti nobiles59 – che trovavano nella partecipazione alle cavalcatae principesche un segno distintivo della loro preponderanza locale60 .

24È infine utile ricordare che, nei luoghi di introduzione della militia, questa rimpiazzò il solo invio di cavalieri, mentre sopravvisse ovunque l’obbligo di fornire clientes appiedati, secondo quanto stabilito dalle consuetudini locali o dagli accordi con il principe. Tale sdoppiamento del prelievo militare determinò un complicarsi delle prassi negoziali delle comunità.

Negoziare e legittimare : la funzione delle assemblee consultive

  • 61 Scordia 2005, p. 94.
  • 62 Rigaudière 1995, p. 346-357.
  • 63 Si pensi in particolare ai contributi raccolti in D’Agostino 1980. Cfr. inoltre per la Francia Dumo (...)

25Nel tardo medioevo la pubblicistica di principi e monarchi insisteva sul diritto esclusivo di imporre e di abolire tasse, spettante al potere centrale61 ; nella pratica, tuttavia, sia la riorganizzazione del prelievo militare sia il contestuale sviluppo di una fiscalità pubblica erano spesso il risultato di laboriose negoziazioni tra principi, signori e comunità62. Le fonti sopravvissute non informano su eventuali contrasti sorti tra Filippo e i comuni del dominio in occasione dell’introduzione della militia. Si sa invece che le trasformazioni negli ambiti del reclutamento e della fiscalità influenzarono la nascita di nuove prassi e di nuovi contesti istituzionali, deputati alla contrattazione fra principe e soggetti locali  ; si pensi, in particolare, all’emergere di assemblee consultive. Il rapporto fra la costituzione di parlamenta e lo sviluppo del prelievo militare è stato studiato approfonditamente per i poteri monarchici63. Tale predilezione per le formazioni politiche di grandi dimensioni rende più interessante uno studio dell’evoluzione dei parlamenta nel contesto di un piccolo principato come l’appannaggio dei Savoia-Acaia, che distingua le specificità del caso in esame dai tratti in sintonia con gli sviluppi europei.

  • 64 Parlamento sabaudo 1928, I, p. 3, doc. 3.
  • 65 Questa definizione è forse la più appropriata per descrivere le funzioni dei parlamenta piemontesi. (...)
  • 66 Queste espressioni compaiono in un atto del 1328 (ibid., I, p. 8, doc. 12).
  • 67 Ibid., I, p. 11 sg., doc. 18-20 ; p. 14, doc. 23 sg. ; p. 20 sg., doc. 34. In un caso il parlamentu (...)
  • 68 Ibid., I, p. 8, doc. 12.

26Congregationes di ambasciatori di comuni piemontesi sottoposti ai Savoia sono attestate sin dagli anni Ottanta del Duecento. Più che di parlamenta si trattava, in quei primi casi, di audientiae riunite in occasione della notifica di decisioni non sindacabili : si pensi alla lettura delle lettere di Ludovico di Savoia-Vaud e Guia di Borgogna circa la successione in Piemonte di Amedeo V, eseguita a Giaveno nel 1286 di fronte a un’assemblea di castellani et nobiles et ambaxatores totius terre Pedemontis et vallis Secuxie, […] congregati […] causa audiendi64. Dal primo decennio del Trecento, invece, si ha notizia di vere assemblee consultive65, indette da Filippo ad tractandum et ordinandum, insieme con gli ambasciatori comunali, riguardo ai provvedimenti da prendere pro utilitate et comodo tocius terre domini principis66. Nella prima metà del secolo XIV i parlamenta furono convocati in prevalenza per deliberare su tre oggetti : la politica monetaria67, la realizzazione di opere pubbliche e la ripartizione di sussidi di guerra. Non si sono conservati verbali delle sedute di parlamenta dei Savoia-Acaia ; quanto ai testi delle delibere, il solo pervenuto per il periodo qui esaminato si riferisce alla revisione dei tassi di cambio fra monete e non tocca materie militari68.

  • 69 In effetti le somme richieste a comunità e signori non erano soggette, in genere, a grandi oscillaz (...)
  • 70 I tassi indicati in una delibera parlamentare del 1340 – la sola pervenuta per il periodo in esame (...)
  • 71 Infatti la contabilità principesca registra normalmente gli importi della militia come somme imposi (...)
  • 72 Settia 1985, p. 87 sgg.
  • 73 Parlamento sabaudo 1928, I, p. 5, doc. 8.

27La ridefinizione dei contributi imposti a comuni e signori dipendenti dagli Acaia per il pagamento della militia non aveva luogo a intervalli fissi69 – come invece accadeva per la precisazione dei tassi di cambio monetari70 – benché gli importi da corrispondere fossero notificati ai sudditi di anno in anno71. La determinazione della militia spettava al solo principe e non richiedeva la periodica riunione di parlamenta  ; una situazione opposta a quella del Monferrato, ove la ripartizione dei servitia di cavalleria fra le diverse comunità era normalmente esito di delibere parlamentari, probabilmente riformulate con una certa frequenza72. La notizia – precoce ma isolata – della convocazione nel 1308, da parte di Filippo, di un parlamentum […] omnium nobilium et castellanorum et ambaxatorum locorum domini […] occasione milicie perficiende73 non è sufficiente a ravvisare in tale prassi un funzionamento generalizzato.

  • 74 Si pensi inoltre all’attenzione con cui i redattori dei computi degli agenti principeschi sottoline (...)
  • 75 Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 66 Rocca di Corio, m (...)
  • 76 Cfr. sopra, nota 75.
  • 77 Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 18 Cavour, m. 1, nn. (...)

28La differenza tra i contesti sabaudo e monferrino è di un certo interesse. Come abbiamo visto, la militia degli Acaia non era la semplice trasposizione in termini pecuniari di un servitium signorile, bensì una vera imposta diretta. I principi, nondimeno, insistettero nel presentarla come una tassa dovuta loro per obbligo e non sulla base di un accordo con le comunità. Nel lessico della contabilità principesca la militia è sempre imposita per dominum, non concessa dai comuni74. Ciò non toglie, poi, che gli importi richiesti a ciascuna comunità per il finanziamento delle truppe potessero essere l’esito di negoziazioni separate. Per esempio, nel 1316 l’ammontare delle militiae pagate dai signori di Rocca e dalle comunità di Rocca e di Corio fu stabilito in base a conventiones fra il principe e i soggetti interessati75 ; nel 1326, gli abitanti di Bricherasio ottennero una riduzione dell’imposta occasione compositionis76 ; a Cavour l’ammontare del tributo subì continue revisioni, oscillando fra le quattrocento lire di viennesi del 1326 e le duecento di viennesi deboli del 133277.

  • 78 Per esempio, nel 1325 : Idem reddit computum de XL florenis aureis receptis a dictis hominibus domi (...)
  • 79 Sul carattere gratuito del sussidio e sulle implicazioni di tale gratuità cfr. Hébert 2002, p. 347 (...)
  • 80 Per esempio, nel 1327 : fuerint deputati causa faciendi dictam graciam dicto domino principi ; nel (...)
  • 81 Ibid., I, p. 16, nota a.
  • 82 Ibid., I, p. 30, nota a ; p. 34, nota a ; p. 45, doc. 77.
  • 83 Ibid., I, p. 46-48, doc. 79 sg.

29I rapporti di forza tra principe e comunità mutavano in occasione della richiesta di sussidi. A eccezione dei pochi casi in cui le popolazioni dell’appannaggio erano tenute ex debito a fornire sostegno finanziario al dominus78, l’aiuto prestato tramite i sussidi era eccezionale, gratuito e soggetto – almeno su un piano teorico – alla discrezione delle comunità79. Caratteristiche sottolineate con opportune scelte lessicali nei documenti di produzione comunale, che insistono sulla loro concessione de gratia speciali80. Benché la risposta positiva dei soggetti locali alle richieste di sussidio fosse normalmente scontata, la loro consultazione da parte del principe – che in genere aveva luogo tramite l’indizione di un parlamentum, ma poteva anche prevedere trattative separate con i vari comuni81 o sfruttare entrambi i canali – non era una pura formalità. Ne danno prova i verbali delle sedute delle credenze dei comuni e le istruzioni da questi impartite ai propri ambasciatori, spesso intese a modificare o a precisare i termini economici dell’aiuto rispetto alla proposta formulata dal principe82. Nel 1353, per esempio, i consigli di Torino, Pinerolo e Moncalieri richiesero una modifica al ribasso della proposta di sussidio trasmessa da Giacomo ai tre comuni ; il principe indisse allora un parlamentum nel quale si procedette alla revisione e alla nuova ripartizione dei contributi83.

  • 84 Nel 1328 : Celebraturi coloquium […] super aliquibus terre nostre tangentibus bono statu ; nel 1340 (...)
  • 85 Rigaudière 2010, p. 11 sg. Per l’Italia è bene ricordare la posizione di Keller, che colloca nei co (...)
  • 86 È il caso, per esempio, di Riccardo di Mediavilla (Scordia 2005, p. 94).
  • 87 Pensata publica et comuni utilitate omnium et singularum personarum tocius terre nostre ac eciam su (...)
  • 88 Conveniri et esse debent omnes ambaxatores omnium comunitatum Pedemuncium ad tractandum et ordinand (...)
  • 89 Rigaudière 2010, p. 23.
  • 90 Cfr. sopra, nota 37.

30Nel caso della richiesta di sussidi la posizione del principe sul piano giuridico era insomma piuttosto debole. Per legittimare le richieste di aiuto finanziario le missive indirizzate dagli Acaia alle comunità facevano leva sulla responsabilità, attribuita al potere centrale, di difendere l’interesse comune, il bene pubblico, la pace : comune bonum, bonus status patrie, conservatio pacis, defensio terre84. Il finanziamento straordinario delle armate principesche non corrispondeva all’adempimento ex debito di un servitium signorile o vassallatico, ma il principe poteva ugualmente esigerlo in virtù della necessità di tutelare il bene comune dei sudditi. Il lessico impiegato in questi contesti è in linea con quello riscontrabile nella documentazione di analogo tenore prodotta da altri poteri centrali – si pensi alla monarchia francese85 – e con quello usato dai giuristi che, negli anni a cavallo fra Due e Trecento, avevano individuato appunto nel criterio del bonum publicum il discrimine fra legittimità e illegittimità di un’imposta86. In generale, questa insistenza sull’idea di bene pubblico è ravvisabile in quasi tutti i preamboli delle lettere di convocazione dei parlamenta e dei testi delle delibere assembleari indette dagli Acaia, che vertano sulle materie militari, sulla regolazione dei tassi monetari87 o sulla legislazione suntuaria88. Il lessico di quei testi non è standardizzato, ma emerge una preponderanza del concetto di utilitas, ricorrente anche nelle scritture dei poteri della Francia meridionale89 e del marchesato di Monferrato90.

  • 91 Cfr. a tal proposito la bibliografia proposta oltre, nota 126.
  • 92 Cfr., oltre alle ricerche sulle assemblee parlamentari citate nelle note precedenti, Bisson 1961.

31La negoziazione separata fra il principe e le singole comunità sarebbe rimasta uno strumento fondamentale della gestione dei rapporti fra dinastia dominante, signori e comunità. Ma a questa prassi tradizionale di contrattazione si affiancava ora – sotto la spinta della ricerca di legittimazione da parte di un potere centrale sempre più esigente e pervasivo – l’ambito istituzionale dei parlamenta. I connotati pubblici del potere dei Savoia si erano sino allora espressi attraverso il possesso di alcuni diritti, legati al controllo delle strade, all’esercizio dell’alta giustizia e, appunto, alla mobilitazione militare dei sudditi91. A partire dall’inizio del Trecento gli Acaia individuarono una sfera di interessi pubblici, comuni a tutti gli abitanti del principato – indipendentemente dai quadri giurisdizionali locali di appartenenza – e si imposero come autorità responsabile della loro tutela  ; tutela da attuarsi, eventualmente, con il consilium dei rappresentanti dei soggetti locali. L’interrogazione, più o meno sistematica, di parlamenta rispetto a un gruppo ben circoscritto di temi ricorrenti (il finanziamento degli eserciti, la difesa militare della patria, le politiche monetarie, il contrasto delle bande di predoni) caratterizzò molte altre dominazioni europee92 e contribuì a legittimare, in tutti quei contesti, l’omologazione istituzionale dei territori dominati.

La renitenza militare come strumento della dialettica politica

32Negli stessi anni in cui l’introduzione della militia e la crescente richiesta di sussidi davano impulso a profondi mutamenti nel sistema fiscale e nell’assetto istituzionale dell’appannaggio, il copioso invio di fanti da parte di comunità e signori rurali restava fondamentale per il successo militare degli Acaia. Abbiamo visto come i principi si sforzassero di aumentare il prelievo di clientes appiedati, sovvertendo consuetudini preesistenti, e abbiamo osservato i tentativi di resistenza a tale processo da parte di alcuni comuni rurali. Nell’ultima sezione di questo articolo analizzeremo le situazioni di renitenza agli obblighi di servizio armato e ne valuteremo il peso sul piano della dialettica politica fra autorità principesca e comunità. Il tema non può essere qui esaurito ; ma è opportuno darne almeno un saggio, per mostrare come l’aumento delle esigenze belliche non si limitasse a legittimare le trasformazioni istituzionali promosse dal potere centrale, ma fornisse anche nuovi spazi di protagonismo politico ai soggetti locali.

  • 93 Sull’analisi in prospettiva politica di casi di mancato invio di truppe da parte di comunità e vass (...)

33La renitenza militare non è stata studiata in maniera abbastanza capillare per individuarne l’andamento complessivo su scala europea nei decenni a cavallo fra Due e Trecento93. Le ricerche sono del resto scoraggiate – almeno per l’età di nostro interesse – dalla scarsa disponibilità di serie di testi amministrativi utili a quantificare, anche approssimativamente, lo scarto fra i contingenti richiesti da monarchi, principi e dominanti e quelli effettivamente reclutati. Poiché non è per ora possibile collegare i dati sulla renitenza nel Piemonte sabaudo con dinamiche di portata sovraregionale, ci limiteremo a confrontarli brevemente con le informazioni coeve riguardanti un territorio adiacente: il marchesato di Monferrato.

  • 94 Bozzola 1923, p. 233-238 ; Grillo 2008, p. 103-117.
  • 95 Settia 1985, p. 98 sg.
  • 96 Le tre sentenze conservate si riferiscono agli anni 1314, 1323 e 1324 (Archivio di Stato di Torino, (...)
  • 97 Poiché la nostra conoscenza della prassi giudiziaria seguita in casi di renitenza si limita a quest (...)
  • 98 Settia 1985, p. 103, n. 6.
  • 99 Una situazione rilevata con disappunto dal marchese Teodoro stesso (Enseignements 1983, p. 48).

34In molti centri del Monferrato la responsabilità del reclutamento e dell’invio delle truppe agli exercitus marchionali spettava interamente ai vertici delle istituzioni locali, scollegati dal coordinamento di castellani o gastaldi designati dall’alto94  ; tale situazione – come mostrano le ricerche di Settia95 – facilitò un uso della renitenza quale strumento della ridefinizione dei rapporti politici tanto con i marchesi quanto con i poteri esterni. La forte autonomia militare delle comunità monferrine incise sullo sviluppo delle prassi legate alla contestazione e alla punizione degli episodi di inadempienza. Il marchese Teodoro I (1306-1338) emanò almeno tre sentenze contro gruppi di vassalli e comunità responsabili di una mancata o scarsa partecipazione a spedizioni militari96: le tre scritture mostrano come le comunità del Monferrato avessero, almeno occasionalmente97, la possibilità di agire in giudizio quali soggetti unitari, attraverso le proprie istituzioni, eventualmente presentando allegationes a propria discolpa98. Le condanne, anziché sui singoli renitenti, gravavano sui comuni, sebbene gli episodi incriminati – qui come presso gli Acaia – non avessero normalmente l’aspetto di un plateale e collettivo rifiuto degli obblighi militari, ma si esprimessero attraverso un insieme di defezioni individuali99.

  • 100 Le fonti sulla alla renitenza nei territori degli Acaia consistono prevalentemente in scritture con (...)
  • 101 Per un confronto con i territori comitali cfr. Demotz 2006.

35L’organizzazione dei domini immediati degli Acaia, molto diversa da quella monferrina, era poco favorevole allo sviluppo di autonomie militari da parte delle comunità. I centri non appartenenti a dominatus di vassalli principeschi erano sottoposti all’amministrazione militare di castellani o vicari nominati dall’alto. Le cause per renitenza non erano dibattute a livello centrale, ma in seno alle curiae giudiziarie installate presso le varie castellanie ; le pene riguardavano i singoli individui inadempienti e non le comunità nel loro complesso100. Insomma, le comunità sottoposte agli Acaia erano fortemente deresponsabilizzate, sul piano bellico, a profitto dei funzionari principeschi, veri perni dell’organizzazione militare delle circoscrizioni dell’appannaggio101. Tuttavia – benché i margini di dissidenza organizzata fossero qui più ristretti – anche i sudditi degli Acaia furono in grado di usare il rifiuto del servizio armato quale strumento di rinegoziazione dei propri obblighi verso il potere centrale.

  • 102 Così come rilevato per il Monferrato in Settia 1985, p. 98 sgg.
  • 103 Cfr. oltre, grafici 1-3.
  • 104 Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 24 Cavallermaggiore, (...)
  • 105 Cfr. per esempio i testi citati sopra, nota 32.

36Osserviamo anzitutto come le situazioni di renitenza sotto Filippo e Giacomo abbiano avuto una distribuzione geografica assai diseguale102. Le circoscrizioni che espressero il più altro grado di inadempienza furono quelle incentrate sui comuni urbani e in generale tutte quelle che seguitarono a fornire contingenti a cavallo, senza passaggio dal prelievo di armati al pagamento della militia103. La possibilità di negare al principe l’invio di gruppi di cavalieri aumentava il peso negoziale delle istituzioni locali. Nelle scritture contabili relative ai territori in cui si applicava la militia, le menzioni di episodi di renitenza sono piuttosto scarse e non chiaramente riconducibili a scelte politiche delle comunità. Un’identica rarità di attestazioni riguarda gli insediamenti orientali entrati nello spazio sabaudo soltanto con Filippo104  : in occasione delle annessioni – accompagnate dalla stipula di patti di soggezione105 – gli obblighi militari delle comunità nei confronti dei Savoia furono stabiliti per la prima volta, tenendo già conto delle nuove richieste del principe in termini di armati, senza bisogno di modificare franchigie preesistenti. All’incoerenza della distribuzione geografica dei casi di inadempienza si affianca quella della distribuzione cronologica. Seguendo l’andamento della renitenza nelle diverse circoscrizioni, si osserva come le quantità medie di casi per anno si limitino a poche unità, con picchi repentini di svariate decine nell’arco di uno o due anni : indizio, questo, del carattere organizzato di molti episodi di renitenza.

  • 106 Nel 1320 il clavario principesco di Pinerolo rendeva conto di duecento lire di viennesi ricevute da (...)
  • 107 Nel 1313, i clavari comunali furono condannati per aver usurpato la iurisdictio del principe e per (...)
  • 108 Cfr. nota precedente e oltre, grafico 1.
  • 109 1308-1310 : De XVI libris viennensium [receptis ab] hominibus da Grulasco per compositionem factam (...)

37Analizziamo, dunque, alcune situazioni di inadempienza riferibili con sicurezza a scelte delle élites delle comunità o di una loro parte piuttosto che a decisioni di singoli. I casi più facilmente individuabili – quando menzionati nelle fonti – sono quelli in cui le istituzioni delle comunità riuscirono a ottenere un sovvertimento delle abituali prassi di contestazione della renitenza : riuscirono, cioè, a imporsi come interlocutrici dirette del potere centrale, contrattando al ribasso il prezzo della loro inadempienza. Una circostanza di questo tipo riguardò il comune di Pinerolo nel 1320, allorché clientes e cavalieri pinerolesi, chiamati dal castellano a prestare servicium et cavalcatam al principe presso Lombriasco, si radunarono in brayda domini abbatis, rifiutando di sottostare al mandato. Non è noto il numero dei dissidenti, ma l’ingente somma di denaro riscossa come multa e il fatto che centosessantuno persone abbiano in seguito corrisposto una penale supplementare per non aver pagato l’ammenda entro i termini stabiliti danno un’idea della portata dell’episodio. La pena non colpì i singoli renitenti ma le istituzioni municipali e la sua entità fu stabilita tramite una compositio fra il principe e i clavari comunali106. Sfuggono le causa immediate dell’opposizione, che sicuramente devono essere messe in relazione con l’instabilità politica e con gli scontri tra fazioni che caratterizzarono la società pinerolese nel secondo decennio del Trecento107 ; del resto, il precedente picco di renitenza si era registrato a Pinerolo nel 1313, anno caratterizzato dall’insorgere di un dissidio politico fra le istituzioni urbane e i funzionari principeschi108. Sempre per l’età di Filippo sono noti un caso di renitenza totale da parte di una comunità (Grugliasco) condannata poi alla multa complessiva – tutto sommato modesta – di sedici lire di viennesi, stabilita per compositionem con il principe; e un tentativo di rinegoziazione della pena inflitta ai renitenti, condotto dai rappresentanti del comune di Moncalieri109.

  • 110 Cfr. oltre, grafico 2. Il picco delle riscossioni di banni per renitenza si riscontra in verità nel (...)
  • 111 Datta 1832, II, p. 76-87, doc. 22.
  • 112 In quell’anno gli uomini di Vigone si sottrassero in massa all’exercitus inviato da Filippo verso A (...)
  • 113 Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 81 Vigone, m. 1, n. (...)
  • 114 Cfr. sopra, nota 24.

38In alcuni casi la politica della renitenza – lungi dal servire come semplice reazione a richieste di contingenti troppo esose – fu usata come strumento negoziale in vista dell’ottenimento, sul medio e lungo periodo, di sgravi fiscali o di maggiori autonomie. È possibile, per esempio, tracciare un nesso fra l’alto numero di renitenti nel comune di Carignano per gli eserciti convocati sino al 1310110 e la concessione, in quell’anno, delle franchigie principesche111. Una situazione analoga è riscontrabile a Vigone, centro che aveva già espresso alti livelli di renitenza allorché, nel 1304, il principe ne aveva richiesto il servitium fuori delle proprie terre112. Nel 1315 una cinquantina di uomini di Vigone che non avevano partecipato a vari exercitus furono dapprima colpiti da una condanna a diverse pene pecuniarie, quindi dispensati graziosamente dal pagamento di gran parte delle somme dovute113. Questa composizione fu probabilmente una tappa di avvicinamento alla concordia stipulata due anni più tardi fra il principe e la comunità, vertente appunto sulla ridefinizione degli obblighi militari114.

  • 115 Come già rilevato (cfr. sopra, nota 101), le scritture contabili relative all’operato dei funzionar (...)
  • 116 Cfr. sopra, nota 26.
  • 117 Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, art. 16 Carignano, m. 2, nn. 16-23. La serie dei b (...)

39Quest’ultimo esempio permette di accennare all’importanza della compositio e della grazia nella gestione della dialettica con le comunità intorno agli obblighi militari115. In alcuni casi – come appunto a Vigone – la comminazione di banni per renitenza era seguita da massicci interventi mitigatori da parte del principe. In tal modo l’inadempienza delle comunità era di fatto condonata, senza tuttavia porre in discussione la situazione de iure. Un altro esempio di questo comportamento si ebbe dopo il diniego, da parte di Giacomo d’Acaia, di riportare a un solo individuo per famiglia la quota degli uomini d’armi forniti dal comune di Carignano (1335)116 : quasi tutte le numerose multe inflitte per renitenza a Carignanesi nel decennio successivo subirono forti riduzioni – generalmente della metà o di due terzi – appunto per concessione del principe117.

  • 118 Le lettere con le quali Filippo e Giacomo reclamavano il succursus delle comunità sottomesse minacc (...)
  • 119 Per esempio, intorno al 1310 a Carignano e Vigone le multe inflitte ai clientes renitenti ammontava (...)
  • 120 Prefatus dominus marchio infrascripta comunia, comunitates, universitates et homines absentia, […] (...)

40Situazioni come quella appena descritta sono indice di una tendenza comune ai territori degli Acaia e dei Monferrato. In entrambi i contesti il rifiuto di inviare clientes/servientes o il loro invio parziale appartenevano, per così dire, alle regole del gioco politico. Erano mezzi tradizionali della dialettica fra centro e soggetti locali e i principi – malgrado lo sforzo di incrementare le proprie disponibilità in termini di fanti – non assunsero, generalmente, atteggiamenti di forte intransigenza nei loro confronti. Di fatto, soltanto la mancata partecipazione dei clientes a operazioni di succursus o a battaglie campali era punita con severità118. Nei domini degli Acaia i banni che colpivano i fanti renitenti erano in genere bassi119 e spesso erano condonati. In Monferrato, le comunità incolpate nel 1314 di non aver contribuito a una spedizione militare con l’invio di servientes appiedati ottennero una considerevole riduzione della pena120.

  • 121 Per esempio, a Carignano nel 1314 i banni per renitenza inflitti ai fanti si aggiravano in media su (...)
  • 122 Settia 1985, p. 103, n. 6.

41Gli episodi di inosservanza dell’obbligo di inviare cavalieri incontrarono invece la netta opposizione dei due poteri. Nei domini degli Acaia i banni inflitti in queste circostanze erano piuttosto onerosi121 ; in campo monferrino le richieste di uno sconto di pena – avanzate dalle comunità che non avevano fornito adeguati contingenti di equites a Teodoro I – furono rigettate come frivolas allegationes122. Tale differenza si spiega con il desiderio di tutelare modalità di prelievo non tradizionali per forma o per intensità – come appunto quelle emerse nei due contesti dalla ristrutturazione delle prassi di reclutamento e finanziamento della cavalleria – nel timore che un atteggiamento tollerante rispetto alla loro inadempienza potesse fondare ‘precedenti’ in grado di comprometterne l’efficienza sul lungo periodo. La diversità dei comportamenti dei poteri centrali nelle due situazioni contribuiva a rimarcare il progressivo allontanamento di alcune azioni – quali, appunto, il reclutamento e il sostentamento delle militiae a cavallo – dalla negoziazione separata degli obblighi reciproci fra il principe e singoli poteri locali e la loro integrazione entro una sfera di responsabilità pubbliche.

  • 123 Cfr. oltre, grafici 1-3.
  • 124 Si segnalano, fra le altre, le franchigie rilasciate nel 1322 a Moretta e Villanova (Archivio di St (...)
  • 125 Cfr. sopra, nota 118.

42Del resto l’andamento generale della renitenza nei territori degli Acaia – così come lo possiamo ricostruire in base al quadro lacunoso delle fonti – risentì dei paralleli processi di costruzione istituzionale del principato. Un picco di episodi di renitenza è collocabile nel periodo compreso fra il 1310 e il 1315, in concomitanza con l’introduzione di nuove imposte, ordinarie e straordinarie, e con la fase di più intensa richiesta di armati ai comuni rurali. Il totale annuo dei casi di renitenza calò invece rapidamente a partire dagli anni intorno al 1320123 : molte comunità non erano più tenute a partecipare alle operazioni belliche inviando cavalieri, altre erano pervenute a una nuova formalizzazione degli obblighi militari verso Filippo. Negli anni Venti – il decennio della stabilizzazione dei rapporti economici e istituzionali fra il potere centrale e le comunità, caratterizzato dalla stipula di franchigie con molti comuni del dominio124 – la renitenza si ridusse nella maggior parte delle circoscrizioni a fatto episodico, pur riemergendo sporadicamente come forma di dissidenza politica : si pensi al caso di Carignano dopo il 1335125. Nel frattempo, come si è visto, le prassi locali della negoziazione fra comunità e potere centrale sui temi del prelievo cedevano gradualmente il passo a nuove forme di contrattazione, inquadrate in contesti istituzionali di tipo sovralocale come i parlamenta.

Conclusioni

43Studiare i rapporti fra guerra e costruzione del publicum in un ambito territoriale ristretto, come quello del principato degli Acaia, consente di osservare peculiarità e sperimentazioni locali che sfuggirebbero a un’indagine su scala più ampia. Da un lato, per esempio, abbiamo constatato la varietà dei regimi fiscali nei centri dell’appannaggio, con particolare riferimento all’incoerente diffusione della militia, e abbiamo riscontrato gli effetti di tale diversità sul comportamento delle comunità. Dall’altro abbiamo osservato il grande scarto fra le prassi della fiscalità diretta in uso sui due versanti, transalpino e piemontese, dello spazio sabaudo : incentrate sul copioso afflusso di sussidi le une, basate su un misto di prelievi ordinari e straordinari le altre.

  • 126 Il titolo di comes derivava per i Savoia dall’ufficio ricoperto nel regno di Borgogna. Sui connotat (...)
  • 127 Castelnuovo 1994, p. 71-56 ; Chiffoleau 1992.
  • 128 Cengarle 2006, p. 89.
  • 129 Castelnuovo 1994, p. 33.
  • 130 Sul problema della territorialità degli assetti del potere cfr., tra i molti contributi, Sergi 2003 (...)
  • 131 Rao 2010, p. 73-76.

44I dati qui presentati devono essere messi in relazione con la cronologia dell’evoluzione, sul lungo periodo, del potere dei Savoia come potere pubblico. In area sabauda una stessa dinastia aveva espresso o rivendicato prerogative di natura pubblica fin dal secolo XI, senza che tale esercizio si ponesse in antitesi con l’abbondante e vario uso dei legami personali, come quello vassallatico, ai fini del consolidamento del dominio126. Il prevalere, nell’età di Amedeo VIII127, di una nozione «  territoriale e pubblica »128, «  non solo patrimoniale »129, del principato130 fu l’effetto dell’incidenza di nuovi rapporti di potere, di nuove ideologie politiche (suffragate dalle elaborazioni teoriche dei giuristi) e di nuovi fattori di legittimità (quali per esempio il vicariato imperiale131) su una ben sedimentata concezione pubblica dell’autorità principesca.

  • 132 Cfr. per esempio Roversi Monaco 2012.
  • 133 Chittolini 1997, p. 239 sgg.

45Nel Piemonte sabaudo l’esperienza politica degli Acaia fu – malgrado l’inceppamento, intorno al 1360, delle trasformazioni istituzionali da essi promosse – un punto di snodo tra diverse concezioni del publicum. Tale carattere nodale è stato qui constatato osservando il passaggio della nozione di autorità pubblica dal controllo di un insieme di prerogative alla tutela, in chiave territoriale, di una sfera di interessi collegati al bene pubblico. Questo slittamento nella percezione del publicum fu in linea con processi di più vasta portata, che coinvolsero, declinandosi in vari modi, una grande pluralità di contesti italiani ed europei132. Una consonanza tra vicende locali e andamenti generali che dissuade da uno studio dello spazio sabaudo come area periferica133, parzialmente scollegata dagli sviluppi istituzionali delle regioni circostanti.

Grafico 1 - Banni per renitenza militare riscossi dai clavari principeschi di Pinerolo nel ventennio 1301-1321, per anno di emissione della condanna ; la parte scura delle barre indica le condanne per inadempienza totale, quella chiara le condanne per inadempienza parziale (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 60 Pinerolo, par. 1, m. 1 sg., n. 2-12).

Grafico 1 - Banni per renitenza militare riscossi dai clavari principeschi di Pinerolo nel ventennio 1301-1321, per anno di emissione della condanna ; la parte scura delle barre indica le condanne per inadempienza totale, quella chiara le condanne per inadempienza parziale (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 60 Pinerolo, par. 1, m. 1 sg., n. 2-12).

Grafico 2 - Banni per renitenza militare riscossi dai castellani di Carignano negli intervalli 1300-1316, 1322-1334, 1339-1344, per anno di riscossione ; la parte scura delle barre indica le condanne per inadempienza totale, quella chiara le condanne per inadempienza parziale (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 16 Carignano, m. 1 sg., n. 2-23).

Grafico 2 - Banni per renitenza militare riscossi dai castellani di Carignano negli intervalli 1300-1316, 1322-1334, 1339-1344, per anno di riscossione ; la parte scura delle barre indica le condanne per inadempienza totale, quella chiara le condanne per inadempienza parziale (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 16 Carignano, m. 1 sg., n. 2-23).

Grafico 3 - Banni per renitenza militare riscossi dai castellani di Vigone nel periodo 1301-1321, per anno di riscossione ; la parte scura delle barre indica le condanne per inadempienza totale, quella chiara le condanne per inadempienza parziale (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 81 Vigone, m. 1, n. 1-6). Nel valore indicato per l’anno 1315 non si tiene conto di «  pluribus personis qui non habuerunt arma sibi imposita in dicto exercitu [Dragonerii]  » (m. 1, n. 5).

Grafico 3 - Banni per renitenza militare riscossi dai castellani di Vigone nel periodo 1301-1321, per anno di riscossione ; la parte scura delle barre indica le condanne per inadempienza totale, quella chiara le condanne per inadempienza parziale (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 81 Vigone, m. 1, n. 1-6). Nel valore indicato per l’anno 1315 non si tiene conto di «  pluribus personis qui non habuerunt arma sibi imposita in dicto exercitu [Dragonerii]  » (m. 1, n. 5).
Haut de page

Bibliographie

Allmand 2000 = C. Allmand, Le problème de la désertion en France, en Angleterre et en Bourgogne à la fin du Moyen Age, in J. Paviot, J. Verger (a cura di) Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Âge. Mélanges en l’honneur de Philippe Contamine, Parigi, 2000, p. 31-41.

Andenmatten 2005 = B. Andenmatten, La maison de Savoie et la noblesse vaudoise (XIIIe-XIVe s.). Superiorité féodale et autorité princière, Losanna, 2005.

Bautier - Sornay 1968 = R.-H. Bautier, J. Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge. Provence, comtat venaissin, Dauphiné, états de la maison de Savoie, Parigi, 1968.

Bisson 1961 = Th. N. Bisson, An Early Provincial Assembly : the General Court of Agenais in the Thirteenth Century, in Speculum, XXXVI/2, 1961, p. 254-281.

Bisson 1972 = Th. N. Bisson, The General Assemblies of Philip the Fair : Their Character Reconsidered, in Studia Gratiana, XV, 1972, p. 371-382.

Bordone - Guglielmotti - Vallerani 2000 = R. Bordone, P. Guglielmotti, M. Vallerani, Definizione del territorio e reti di relazione nei comuni piemontesi nei secoli XII e XIII, in Ansätze und Befunde zur Geschichte der Städte im hohen und späten Mittelalter, Magonza, 2000 (Trierer historische Forschungen, 43), p. 191-232.

Bowsky 1971 = W. M. Bowsky, City and contado : military relationships and communal bounds in fourteenth-century Siena, in Renaissance studies in honor of Hans Baron, Firenze, 1971, p. 77-98.

Bozzola 1923 = A. Bozzola, Appunti sulla vita economica, sulle classi sociali e sull’ordinamento amministrativo del Monferrato nei sec. XIV e XV, in Bollettino storico-bibliografico subalpino, XXV/3,4, 1923, p. 218-271.

Brown 1971 = E. A. R. Brown, «  Cessante causa » and the Taxes of the Last Capetians, in Studia Gratiana, XV, 1972, p. 565-588.

Brown 1976 = E. A. R. Brown, Royal Necessity and Noble Service and Subsidy in Early Fourteenth-Century France : the Assembly of Bourges of November 1318, in Paradosis, 32, 1976, p. 135-168.

Buffo 2014 = P. Buffo, Prassi documentarie e gestione delle finanze nei comuni del principato di Savoia-Acaia (Moncalieri, Pinerolo, Torino, fine secolo XIII-prima metà secolo XIV), in Scrineum Rivista, 11, 2014, p. 217-259.

Caffù 2005 = D. Caffù, Costruire un territorio : strumenti, forme e sviluppi locali dell'espansione del comune di Chieri nel Duecento, in Bollettino storico-bibliografico subalpino, CIII/2, 2005, p. 401-444.

Cancian 2004 = P. Cancian, Principato e «  dominatus loci » : una ridefinizione giudiziaria dei loro rapporti alla fine del secolo XIII, in Bollettino storico-bibliografico subalpino, CII/1, 2004, p. 223-283.

Carocci - Collavini 2012 = S. Carocci, S. Collavini, Il costo degli stati. Politica e prelievo nell’Occidente medievale, in Storica, 52, 2012, p. 7-48.

Cartario di Bricherasio 1928 = Cartario di Bricherasio, 1159-1859, con appendice di statuti e bandi campestri, ed. L. C. Bollea, Torino, 1928 (Biblioteca della Società storica subalpina, XCIC).

Cartario di Pinerolo 1899 = Cartario di Pinerolo fino all’anno 1300, ed. F. Gabotto, Pinerolo, 1899 (Biblioteca della Società storica subalpina, II).

Carte clusine 1993 = Le carte clusine dell’Archivio di Stato di Torino (1160-1370), ed. P. Cancian, in Ead., G. Casiraghi (a cura di), Vicende, dipendenze e documenti dell’abbazia di S. Michele della Chiusa, Torino, 1993 (Biblioteca storica subalpina, CCX).

Castelnuovo 1994 = G. Castelnuovo, Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel basso medioevo, Milano, 1994.

Castelnuovo 2005 = G. Castelnuovo, Omaggio, feudo e signoria in terra sabauda (metà ‘200-fine ‘400), in F. Cengarle, G. Chittolini, G. M. Varanini (a cura di), Poteri signorili e feudali nelle campagne dell’Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento : fondamenti di legittimità e forme di esercizio. Atti del Convegno di Studi, milano, aprile 2003, Firenze, 2005, p. 175-201.

Castelnuovo - Guilleré 1999 = G. Castelnuovo, C. Guilleré, Le crédit du prince : l’exemple savoyard au bas Moyen Âge, in Crédit et société : les sources, les techniques et les hommes (XIVe-XVIe s.). Rencontres d’Asti-Chambéry, 24-27 septembre 1998, Neuchâtel, 1999, p. 151-164.

Cengarle 2006 = F. Cengarle, Immagine di potere e prassi di governo. La politica feudale di Filippo Maria Visconti, Roma, 2006.

Chiffoleau 1992 = J. Chiffoleau, Amédée VIII ou la majesté impossible ?, in B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani (a cura di), Amédée VIII-Félix V, premier duc de Savoie et pape (1383-1451). Actes du colloque international, Ripaille-Lausanne, 23-26 octobre 1990, Losanna, 1992, p. 19-49.

Chittolini 1997 = G. Chittolini, I principati italiani alla fine del medioevo, in Poderes públicos en la Europa medieval : principados, reinos y coronas. XXIII Semana de estudios medievales, Estella, 22 a 26 de julio de 1996, Pamplona, 1997, p. 235-259.

Chittolini 2002 = G. Chittolini, «  Fiscalité d’état » et prérogatives urbaines dans le duché de Milan à la fin du Moyen Âge, in Ph. Contamine, J. Kerhervé, A. Rigaudière (a cura di), L’impôt au Moyen Âge. L’impôt public et le prélèvement seigneurial, fin XIIe-début XVIe siècle. Colloque tenu à Bercy les 14, 15 et 16 juin 2000, I.Le droit d’imposer, p. 147-176.

Claretta 1880-1881 = G. Claretta, Gli statuti della società militare subalpina del Fiore dell’anno 1342, in Atti della Regia accademia delle scienze di Torino, XVI, 1880-1881, p. 651-673.

Collavini 2004 = S. M. Collavini, Il prelievo signorile nella Toscana meridionale del XIII secolo : potenzialità delle fonti e primi risultati, in M. Bourin, P. Martínez Sopena (a cura di), Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XIe-XVe siècles). Réalités et représentations paysannes. Colloque tenu à Medina del Campo du 31 mai au 3 juin 2000, Parigi, 2004, p. 535-550.

Comba 1985 = R. Comba, Le villenove del principe. Consolidamento istituzionale e iniziative di popolamento fra i secoli XIII e XIV, in Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco, Torino, 1985, p. 121-141.

Comba - Del Bo 2010 = R. Comba, B. Del Bo (a cura di), Storia di Fossano e del suo territorio, II. Il secolo degli Acaia (1314-1418), Fossano, 2010.

Contamine 1972 = Ph. Contamine, Guerre, état et société à la fin du Moyen Âge. Études sur les armées des rois de France, 1337-1494, Parigi Mouton L’Aia, 1972.

Contamine 1986 = Ph. Contamine, La guerra nel medioevo, Bologna, 1986 (trad. it.).

Contamine - Kerhervé - Rigaudière 2007 = Ph. Contamine, J. Kerhervé, A. Rigaudière (a cura di), Monnaie, fiscalité et finances au temps de Philippe le Bel. Journée d’études du 14 mai 2004, Parigi, 2007.

Cortese 1958 = E. Cortese, Intorno alla «  causa impositionis » e a taluni aspetti privatistici delle finanze medievali, in Annali di storia del diritto. Rassegna internazionale, 2, 1958, p. 112-186.

D’Agostino 1980 = G. D’Agostino (a cura di), Le istituzioni parlamentari nell’ancien régime, Napoli, 1980.

Datta 1832 = P. L. Datta, Storia dei principi di Savoia del ramo d’Acaja, signori del Piemonte, dal MCCIV al MCCCCXVIII, Torino, 1832.

Demotz 2006 = B. Demotz, Le châtelain et la guerre dans la Savoie des XIIIe et XIVe siècles, in G. Castelnuovo, O. Mattéoni (a cura di) Les châtelains des princes à la fin du moyen âge. Actes de la table ronde de Chambéry, 11 et 12 octobre 2001, Parigi, 2006, p. 155-165.

Dumont - Timbal 1966 = F. Dumont, P.-C. Timbal Gouvernés et Gouvernants en France (période du Moyen Âge et du XVIe siècle), in Gouvernés et gouvernants. III. Bas Moyen Âge et temps modernes (I), Bruxelles, 1966 (Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, XXIV), p. 181-215.

Enseignements 1983 = Les enseignements de Théodore Paléologue, ed. C. Knowles, Londra, 1983.

Feller 2009 = L. Feller (a cura di), Calculs et rationalités de la seigneurie médiévale : les conversions de redevances entre XIe et XVe siècles. Actes de la table ronde organisée par le LAMOP à Auxerre les 26 et 27 octobre 2006, Parigi, 2009.

Fryde 1979 = E. B. Fryde, The Financial Policies of the Royal Governments and Popular Resistance to them in France and England, c. 1270-c.1420, in Revue belge de philosophie et d’histoire, 57, 1979, p. 824-860.

Gabotto 1894 = F. Gabotto, Storia del Piemonte nella prima metà del secolo XIV (1292-1349), Torino, 1894.

Gabotto 1903 = F. Gabotto, Asti e la politica sabauda in Italia al tempo di Guglielmo Ventura secondo nuovi documenti, Pinerolo, 1903 (Biblioteca della Società storica subalpina, XVIII).

Gamberini 2005 = A. Gamberini, La territorialità nel basso medioevo : un problema chiuso ? Osservazioni a margine della vicenda di Reggio, in Id., Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali, Milano, 2005, p. 203-230.

Gamberini 2007 = A. Gamberini, Le parole della guerra nel ducato di Milano : un linguaggio cetuale, in Id., G. Petralia (a cura di), Linguaggi politici nell’Italia del Rinascimento.Atti del Convegno, Pisa, 9-11 novembre 2006, Roma, 2007, p. 445-465.

Genet 2005 = J.-Ph. Genet, Conclusion. Négocier : vers la constitution de normes, in M. T. Ferrer Mallol, J.-M. Moeglin, S. Péquignot, M. Sánchez Martínez (a cura di), Negociar en la edad media/Négocier au Moyen Âge. Actas del Coloquio celebrado en Barcelona los días 14, 15 y 16 de octubre de 2004, Barcellona, 2005, p. 583-589.

Gaulin - Guilleré 1992 = J.-L. Gaulin, C. Guilleré, Des rouleaux et des hommes : premières recherches sur les comptes de châtellenies savoyards, in Études savoisiennes. Revue d’histoire et d’archéologie, 1, 1992, p. 51-108.

Ginatempo 2001 = M. Ginatempo, Spunti comparativi sulle trasformazioni della fiscalità nell’Italia post-comunale, in P. Mainoni (a cura di), Politiche finanziarie e fiscali nell’Italia settentrionale (secoli XIII-XV), Milano, 2001, p. 125-220.

Grillo 2008 = P. Grillo, Il governo del marchesato, in A. A. Settia (a cura di), «  Quando venit marchio Grecus in terra Montisferrati ». L’avvento di Teodoro I Paleologo nel VII centenario (1306-2006). Atti del convegno di studi. Casale Monferrato, 14 ottobre 2006 ; Moncalvo, Serralunga di Crea, 15 ottobre 2006, Casale Monferrato, 2008, p. 103-117.

Harriss 1965 = G. L. Harriss, King, Parliament and Public Finance in Medieval England to 1369, Oxford, 1965.

Harriss 1976 = G. L. Harriss, War and the Emergence of the English Parliament, 1294-1360, in Journal of Medieval History, 2, 1976, p. 35-56.

Hébert 2002 = M. Hébert, Le subside de 1292 en Provence, in Ph. Contamine, J. Kerhervé, A. Rigaudière (a cura di), L’impôt au Moyen Âge. L’impôt public et le prélèvement seigneurial, fin XIIe-début XVIe siècle. Colloque tenu à Bercy les 14, 15 et 16 juin 2000.II.Les espaces fiscaux, Parigi 2002, p. 343-367.

Hébert 2010 = M. Hébert, L’enquête de 1319-1320 sur la cavalcade en Provence, in T. Pécout (a cura di), Quand gouverner c’est enquêter. Les pratiques politiques de l’enquête princière (Occident, XIIIe-XIVe siècles). Actes du colloque international d’Aix-en-Provence et Marseille, 19-21 mars 2009, Parigi, 2010, p. 357-384.

Henneman 1967 = J. B. Henneman, Financing the Hundred Years War : Royal Taxation in France in 1340, in Speculum, 42, 1967, p. 1-17.

Henneman 1971 = J. B. Henneman, Royal Taxation in Fourteenth-Century France. The Development of War Financing, 1322-1356, Princeton, 1971.

Isenmann 1996 = E. Isenmann, Les théories du Moyen Age sur les finances publiques, in R. Bonney (a cura di), Systèmes économiques et finances publiques, Parigi, 1996, p. 3-37.

Kagay 1996 = D. J. Kagay, Army Mobilization, royal Administration, and the Realm in the Thirteenth-century Crown of Aragon, in P. Chevedden, D. Kagay, P. Padilla (a cura di), Medieval Spain and the Western Mediterranean : A Volume in Honor of Robert I. Burns, Leida, 1996, p. 95-115.

Kagay 2003 = D. J. Kagay, The national defense clause and the emergence of the Catalan State : «  Princeps namque » revisited, in Id., L. J. Andrew Villalon (a cura di), Crusaders, Condottieri, and Cannon : Medieval Warfare in Societies Around the Mediterranean, Leida, 2003, p. 57-97.

Kagay 2007 = D. J. Kagay (a cura di), War, Government, and Society in the Medieval Crown of Aragon, Burlington, 2007.

Kantorowicz 1989 = H. Kantorowicz, I due corpi del re. L’idea di regalità nella teologia politica medievale, Torino, 1989 (trad. it.).

Keller 1995 = H Keller, Signori e vassalli nell’Italia delle città, secoli IX-XII, Torino, 1995 (trad. it.).

La Rocca 1986 = C. La Rocca, Da Testona a Moncalieri. Vicende del popolamento sulla collina torinese nel medioevo, Torino, 1986 (Biblioteca storica subalpina, CLXXXXII).

Liber consiliorum 1996 = Liber consiliorum 1325-1329. Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali, ed. M. Baima, Torino, 1996.

Longhi 2003 = A. Longhi, Architettura e politiche territoriali nel Trecento, in M. Viglino Davico, C. Tosco (a cura di), Architettura e insediamento nel tardo medioevo in Piemonte, Torino, 2003, p. 23-69.

Maire Vigueur 2004 = J.-C. Maire Vigueur, Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell’Italia comunale, Bologna, 2004 (trad. it.).

Mallett 1983 = M. Mallett, Signori e mercenari. La guerra nell’Italia del Rinascimento, Bologna, 1983 (trad. it.).

Ménabréa 1848 = L. Ménabréa, De l’organisation militaire au Moyen Âge d’après des documents inédits, Chambéry, 1848.

Olibano 1994 = M. Olibano, Gli ordinati comunali di Pinerolo del 1326-1327, Torino, 1994, tesi di laurea presso il Dipartimento di Storia dell’Università di Torino, Sezione di Paleografia e Medievistica.

Parlamento sabaudo 1928 = Parlamento sabaudo, I. Patria cismontana, ed. A. Tallone, Torino, 1928.

Pezzolo - Stumpo 2008 = L. Pezzolo, E. Stumpo, L’imposizione diretta in Italia dal medioevo alla fine dell’ancien régime, in S. Cavaciocchi (a cura di), La fiscalità nell’economia europea, sec. XIII-XVIII.Atti della trentanovesima settimana di studi, 22-26 aprile 2007, Firenze, 2008, p. 1-24.

Powell 1896 = E. Powell, The Rising in East Anglia in 1381. With an Appendix containing the Suffolk poll tax lists for that year, Cambridge, 1896.

Prestwich 1987 = M. Prestwich, War and taxation in England in the XIIIth and XIVth centuries, in J.-Ph. Genet, M. Le Mené (a cura di), Genèse de l’État moderne. Prélèvement et redistribution. Actes du Colloque de Fontevraud, 1984, Parigi, 1987, p. 181-192.

Provero 2011 = L. Provero, Le parole dei sudditi. Azioni e scritture della politica contadina nel Duecento, Spoleto, 2011.

Rao 2010 = Cfr. R. Rao, Le signorie dell’Italia nord-occidentale fra istituzioni comunali e società (1280 ca.-1330ca.), in M. Vallerani (a cura di), Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia, Roma, 2010.

Rigaudière 1995 = A. Rigaudière, L’essor de la fiscalité royale du règne de Philippe le Bel (1285-1314) à celui de Philippe VI (1328-1350), in Europa en los umbrales de la crisis : 1250-1350. Actas de la XXI Semana de estudios medievales de Estella, 18 al 22 de julio de 1994, Pamplona, 1995, p. 323-391.

Rigaudière 2010 = A. Rigaudière, Donner pour le Bien Commun et contribuer pour les biens communs dans les villes du Midi français du XIIIe au XVe siècle, in E. Lecupre-Desjardin, A.-L. Van Bruaene (a cura di), De Bono Communi. The Discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.), Turnhout 2010 (Studies in European Urban History 1100-1800, 22), p. 11-53

Roversi Monaco 2012 = F. Roversi Monaco, Bene comune ed esperienza signorile, in Il bene comune : forme di governo e gerarchie sociali nel basso medioevo. Atti del XLVIII Convegno storico internazionale, Todi, 9-12 ottobre 2001, Spoleto, 2012, p. 419-445.

Sánchez Martínez 1993 = Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval, Barcellona, 1993.

Sánchez Martínez 1995 = M. Sánchez Martínez, El naixement de la fiscalitat d’Estat a Catalunya (segles XII-XIV), Gerona, 1995.

Sánchez Martínez 2005 = M. Sánchez Martínez, Negociación y fiscalidad en Cataluña a mediados del siglo XIV : las cortes de Barcelona de 1365, in M. T. Ferrer Mallol, J.-M. Moeglin, S. Péquignot, M. Sánchez Martínez (a cura di), Negociar en la edad media/Négocier au Moyen Âge. Actas del Coloquio celebrado en Barcelona los días 14, 15 y 16 de octubre de 2004, Barcelona, 2005, p. 123-156.

Scordia 2005 = L. Scordia, «  Le roi doit vivre du sien ». La théorie de l’impôt en France (XIIIe-XVe siècles), Parigi, 2005.

Sergi 1981 = G. Sergi, Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra X e XIII secolo, Napoli, 1981.

Sergi 1995 = G. Sergi, I confini del potere. Marche e signorie fra due regni medievali, Torino, 1995.

Sergi 2003 = G. Sergi, La territorialità e l’assetto giurisdizionale e amministrativo dello spazio, in Uomo e spazio nell’alto medioevo, Spoleto, 2003 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, L), I, p. 479-501.

Sergi 2013 = G. Sergi, Gerarchie in movimento. Spazi e progetti medievali fra Italia ed Europa, Spoleto, 2013 (Collectanea, 30).

Settia 1985 = A. A. Settia, «  Sont inobediens et refusent servir » : il principe e l’esercito nel Monferrato dell’età avignonese, in Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco, Torino, 1985, p. 121-141.

Statuti di Pinerolo 1955 = Gli statuti di Pinerolo, ed. D. Segati, in Leges Municipales, IV, Torino, 1955 (Historiae patriae monumenta, XX).

Statuti di Villafranca 1916 = Gli statuti di Villafranca Piemonte (1834), con altri documenti e memorie storiche del luogo, ed. R. A. Marini, Torino, 1916.

Strayer 1949 = I. R. Strayer, Defense of the realm and royal power in France, in Studi in onore di Gino Luzzatto, Milano, 1949, I, p. 289-296.

Tabacco 1962 = G. Tabacco, Forme medievali di dominazione nelle Alpi occidentali, in Bollettino storico-bibliografico subalpino, LX, 1962, p. 328-354.

Tabacco 1965 = G. Tabacco, La formazione della potenza sabauda come dominazione alpina, in Die Alpen in der Europäischen Geschichte des Mittelalters, Costanza-Stoccarda, 1965 (Vorträge und Forschungen, X), p. 233-243.

Turletti 1879 = C. Turletti, Storia di Savigliano corredata di documenti, Savigliano, 1879.

Waley 1968 = D. Waley, The Army of the Florentine Republic from the Twelfth to the Fourteenth Century, in N. Rubinstein (a cura di), Florentine Studies. Politics and Society in Renaissance Florence, Londra, 1968.

Haut de page

Notes

1 Cfr., oltre alla bibliografia presentata in Carocci - Collavini 2012, p. 34-43, per la Francia Rigaudière 1995, Scordia 2005, Henneman 1967, Henneman 1971, Contamine - Kerhervé - Rigaudière 2007 ; per l’Inghilterra Fryde 1979, Prestwich 1987 e i testi citati nella bibliografia di Harriss 1976 ; per la Spagna Kagay 2007, Sánchez Martínez 1993, Sánchez Martínez 1995.

2 Sul tema della legittimazione del prelievo cfr., oltre a Scordia 2005, anche Isenmann 1996.

3 Carocci - Collavini 2012, p. 40 sg.

4 La storiografia sul principato di Savoia-Acaia è estremamente ridotta. Sugli sviluppi appena riassunti cfr. in particolare Datta 1832 e Gabotto 1903.  Ricerche più recenti e più valide, ma incentrate su singoli aspetti dell’evoluzione dell’appannaggio, sono per esempio Comba 1985 e Longhi 2003.

5 Cfr. in generale Bordone - Guglielmotti - Vallerani 2000 e, per casi specifici, La Rocca 1986 ; Bordone 1997 ; Caffù 2005 ; Comba - Del Bo 2010 ; Sergi 2013, p. 397-408 ; Buffo 2014.

6 Cfr. (insieme con i testi citati oltre, nota 126) Cancian 2004, p. 234 sgg. ; Provero 2011, p. 59 sg. ; Gamberini 2007, p. 445 sgg.

7 Provero 2011, p. 218, 383 sg.

8 Cartario di Pinerolo 1899, p. 264, doc. 165. Il documento è analizzato anche in Provero 2011, p. 60 sg.

9 Statuti di Pinerolo 1955, col. 101-103.

10 Le vicende sono esposte nei dettagli in Gabotto 1894, p. 161 sgg.

11 Per esempio gli Acaia non disponevano di una rete di grandi finanziatori ecclesiastici, centrale nella gestione finanziaria dei domini dei conti di Savoia (Castelnuovo - Guilleré 1999, p. 154 sg.).

12 L’incidenza delle spese militari sul totale delle uscite degli uffici sabaudi è valutata per esempio in Gaulin - Guilleré 1992, p. 51 sgg.

13 Un’idea della composizione degli eserciti degli Acaia è data dai due computi, relativi al pagamento degli stipendi militari, prodotti dal clericus principesco Rubeo Mahoneri negli anni 1319 e 1320 (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Savoia, inv. 40, f. 7, m. 1, n. 8). Sull’evoluzione del mercenariato in Italia fra Due e Trecento cfr. Mallett 1983, p. 33 sgg.

14 Contamine 1986, p. 190-197.

15 Provero 2011, p. 59 sg. ; di particolare interesse sono gli accordi tra Filippo e gli uomini di Vigone del 1317 (Archivio storico del Comune di Vigone, Archivio antico, sez. I, fald. 4, fasc. 23).

16 Archivio di Stato di Torino, Corte, Materie politiche per rapporto all’Interno, Protocolli dei notai della Corona, serie rossa, n. 9, c. 83r-84v.

17 Per esempio, nel 1312 i clientes impiegati nella presa di Cavallermaggiore furono retribuiti complessivamente con circa ottocento lire di viennesi (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 24 Cavallermaggiore, m. 1, n. 1).

18 Cfr. per esempio Maire Vigueur 2004, p. 109 sgg.

19 Esempi di tale prassi per il periodo di nostro interesse sono, per Torino, in Liber consiliorum 1996, p. 27 sg. ; per Pinerolo, in Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, art. 60 Pinerolo, par. 1, m. 1, n. 6 (1316 : Ottone Melioretti è multato quia non equitavit tenendum miliciam comunis apud Montembreonum). Lo stesso funzionamento è attestato anche per insediamenti piccoli, quali Carignano, il cui castellano multava Antonio Provana quia non emit unam equam sibi impositam pro militia (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 16 Carignano, m. 1, n. 4).

20 È noto, per esempio, che nei territori ostili al futuro imperatore i processi – già attivi – di inasprimento e omologazione degli obblighi militari subirono un’accelerazione  : cfr. Bowsky 1971, p. 85-87 ; Waley 1968, p. 104 sg.

21 I primi rotoli di conti di sussidi conservati si riferiscono appunto alle contribuzioni richieste dal conte in vista delle spese legate alla spedizione del futuro imperatore (Bautier - Sornay 1968, I, p. 423, 431, 443, 446 sg.). Sul sussidio sabaudo del 1313 cfr. Parlamento sabaudo 1928, I, p. CCX, nota 2. Sull’evoluzione due-trecentesca del sussidio e sui casi in cui era richiesto cfr. Rigaudière 1995, p. 329 sgg. ; Hébert 2002. Quanto al credito, si pensi che nel triennio 1310-1312 la contabilità dei conti di Savoia attesta i primi casi di ricorso sistematico a prestiti da parte di ufficiali per il finanziamento di cavalcatae e munitiones (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Savoia, inv. 16, par. 2, m. 1, n. 3).

22 Carte clusine 1993, p. 235-238, doc. 49.

23 Archivio storico del Comune di Vigone, Archivio antico, sez. I, fald. 4, fasc. 23.

24 Ibid.

25 Nel 1335 i rappresentanti del comune di Carignano riferivano ai procuratori di Giacomo di avere in passato stipulato con Filippo plura pacta et convenciones iustas et rationabiles, […] que pacta fuerunt eis quoad aliqua ipsorum fracta et adhuc franguntur. Et ideo supplicant humiliter et instanter quatenus predicta pacta sicut continentur in dicto instrumento eis observare et observari facere dignemini et velletis, et specialiter quod […] non teneantur ire in exercitu nisi unus de una domo sicut habent de consuetudine antiqua. La risposta dei procuratori fu negativa : ordinaverunt quod homines de Cargnano teneantur et debeant ire in exercitibus et cavalcatis dicti domini principis prout et sicut ire consueverunt tempore condam inclite recordationis domini principis eius patris (Carte clusine 1993, p. 235-237, doc. 49).

26 Provero 2011, p. 450.

27 Archivio di Stato di Torino, Corte, Materie politiche per rapporto all’Interno, Protocolli dei notai della Corona, serie rossa, n. 6, c. 49r-53r.

28 Cfr. Strayer 1949, Brown 1976, Kagay 2003 e Hébert 2010.

29 A Vigone (1317) si stabilì che si dominus princeps […] vel gentes sue essent in aliquo loco, etiam extra terram suam, in quo verisimiliter ipsi intenderent habere prelium campestre contra inimicos suos vel verisimile crederetur quod inimici sui vellent dare prelium campestrem contra ipsum dominum principem et gentes suas, quod in dictis casibus teneantur ire omnes de Vigono, quotquot erunt in quolibet hospitio (cfr. sopra, nota 24) ; a Villanova, nel 1328, la comunità ottenne un’esenzione decennale dai servizi armati, salvo tamen et exceptato quod in suensu et defensione terre sue et de bello campali non debeant excusari (cfr. nota 28). Al comune di Pinerolo Filippo richiese (1327) l’invio di tutti gli armati disponibili, in populo et in milicia, […] cum nos […] rebelles nostros pro nostro feudo conservando intendamus resistere et viriliter inpugnare (Olibano 1994, p. 142 sg., doc. 31). Il dualismo fra defensio terrae e bellum campale ha un’analogia sostanziale con la distinzione fra succursus e guerra generalis presente nei documenti monferrini (Settia 1985, p. 95 sg.).

30 Fanno eccezione alcuni accordi stipulati con comuni politicamente importanti, dal forte peso contrattuale : è il caso di Savigliano (Turletti 1879, IV, p. 259-267, doc. 170).

31 L’espressione compare, identica, nei patti di dedizione di Cavallermaggiore e Sommariva del Bosco (Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Provincia di Alba, m. 8, Sommariva del Bosco, n. 2 ; Provincia di Alba, m. 14, Sommariva Perno, n. 1 ; Provincia di Fossano, m. 3, Cavallermaggiore, n. 1).

32 È possibile che sotto Filippo gli obblighi militari dei diversi vassalli nei confronti del principe abbiano subito un’omologazione. Infatti alcuni atti di investitura del periodo di Giacomo (1334-1367) riferiscono del giuramento, prestato dal vassallo, di servire il principe ad modum aliorum nobilium Pedemontis (Archivio di Stato di Torino, Corte, Materie politiche per rapporto all’Interno, Protocolli dei notai della Corona, serie nera, n. 114, c. 3v-5r) o secundum mores et consuetudines aliorum vassallorum Pedemontis (n. 117, c. 24r-25r) ; modum e consuetudines che riguardano, quando specificato, l’obbligo di procurare, a richiesta del principe, una milicia silicet equo et roncino sufficientibus (n. 114, c. 5r-6v).

33 Archivio di Stato di Torino, Corte, Materie politiche per rapporto all’Interno, Protocolli nei notai della Corona, serie rossa, n. 6, c. 77v.

34 Cfr. sopra, nota 14.

35 Cfr. per esempio Claretta 1880-1881.

36 Già nel 1333 il marchese Teodoro I era costretto a impegnare la giurisdizione su Moncalvo per retribuire la moltitudine di stipendiariorum equitum, tam Theutonicorum quam Ytalicorum, quibus idem dominus marchio astrictus erat respondere de magnis summis pecuniarum et stipendiorum (Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Monferrato, Ducato di Monferrato, nuova addizione da inventariare, m. 4, doc. non numerato).

37 Settia 1985, p. 102 sgg.

38 Ginatempo 2001, p. 125-130 ; Pezzolo - Stumpo 2008, p. 77. Gli episodi di più accesa conflittualità interessarono l’Inghilterra nella seconda metà del secolo XIV, con la sollevazione di alcune regioni contro il pagamento della poll tax : cfr. Powell 1896, Fryde 1979.

39 Rigaudière 1995, p. 379-387.

40 Scordia 2005, p. 133 sgg. ; Rigaudière 1995, p. 324 sgg.

41 Per esempio, nell’annata 1307-1308 il castellano di Perosa rendeva conto di LV libris viennensium receptis de comunitatibus Peruxie et tocius vallis de dono facto domino ex eo quod non irent in quodam exercitu facto per dominum (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, art. 57 Perosa e valli, par. 1, m. 1, m. 2).

42 A Miradolo il pagamento della militia è attestato per la prima volta nel 1313 (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 44 Miradolo e San Secondo, par. 1, m. 1, n. 4) ; a Perosa e nelle altre località della sua castellania nel 1314 (art. 57, par. 1, m. 1, n. 3) ; a Bricherasio nel 1315 (art. 12 Bricherasio, par. 1, m. 1, n. 3) ; per i signori e gli uomini di Rocca e di Corio la prima attestazione è nel 1316 (art. 66 Rocca di Corio, m. 1, n. 7) ; nel 1321 è attestata la riscossione della militia in Macello, Collegno e Druento (art. 42 Macello, m. 1, n. 3 ; art. 32 Collegno e Druento, m. 1, n. 4).

43 Cfr. per esempio Liber consiliorum 1996, p. 19, 27 sg., 33, 37, 59 sg. ; Olibano 1994, p. 65, 81, 88, 236.

44 La principale raccolta di studi sul tema della conversione degli obblighi signorili in canoni fissi è Feller 2009.

45 Sul concetto di causa impositionis, riferito alle teorie medievali sulla fiscalità, cfr. Cortese 1958, Brown 1972.

46 Kantorowicz 1989, p. 245-249.

47 Hébert 2010, p. 361 sg.

48 Rigaudière 1995, p. 323 ; Hébert 2002.

49 Parlamento sabaudo 1928, I, p. CCIV sgg. Anche in questo caso le principali tappe dell’evoluzione delle strutture fiscali coincisero con onerosi impegni bellici, quali il sostegno prestato al re di Francia nella guerra dei Cent’anni e il conflitto con il Delfinato per il controllo del Faucigny (cfr. Ménabéa 1848, p. 16 sgg.).

50 Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 59 Pianezza, m. 1, n. 1 ; Camerale, Savoia, inv. 40, f. 13, m. 1, n. 1.

51 Archivio di Stato di Torino, Camerale, Savoia, inv. 40, f. 7, m. 1, n. 4.

52 Limitatamente al primo cinquantennio del Trecento si dispone delle seguenti attestazioni sicure : nel 1338 Giacomo richiese alle comunità del dominio un sussidio per il pagamento di due gruppi di cinquanta armigeri ; nel 1339-1340 diverse comunità corrisposero al principe un adiutorium ad tenendum munitiones ; nel 1343 fu richiesto un altro sussidio per il pagamento di una banderia di cavalieri ; dal 1345 le comunità versarono al principe un sussidio di trentamila fiorini, in dieci rate annuali, per il riscatto dei debiti da lui contratti ; nel 1349 è raccolto un sussidio per il mantenimento di una banderia militum […] causa tenendi stratas securas (Parlamento sabaudo 1928, I, p. 16, doc. 27 ; p. 30, doc. 52 sg. ; p. 32-34, doc. 56-59 ; p. 45, doc. 77 ; Archivio di Stato di Torino, Camerale, Savoia, inv. 40, f. 7, m. 3, n. 14).

53 Andenmatten 2005, p. 279 sgg.

54 Parlamento sabaudo 1928, I, p. CCXVI.

55 Sulle fiscalità dei comuni del principato di Savoia-Acaia cfr. Buffo 2014.

56 Parlamento sabaudo 1928, I, p. CCXIII, nota 1.

57 Per una prospettiva di ricerca sul tema cfr. Pezzolo - Stumpo 2008, p. 77 sg.

58 Maire Vigueur 2004, p. 347 sgg.

59 Per esempio, nel biennio 1324-1325 il carignanese Tommaso Malcavalerio, multato per non aver preso parte a un exercitus principesco, ottenne uno sconto di un terzo sul banno quia nobilis (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 16 Carignano, m. 1, n. 8).

60 Per un confronto su questo tema cfr. Collavini 2004, p. 541.

61 Scordia 2005, p. 94.

62 Rigaudière 1995, p. 346-357.

63 Si pensi in particolare ai contributi raccolti in D’Agostino 1980. Cfr. inoltre per la Francia Dumont - Timbal 1966 ; Bisson 1972 ; Henneman 1971, p. 191 sgg. ; Henneman 1976. Per l’Inghilterra Harriss 1965 ; Harriss 1976. Per la Spagna Sánchez Martínez 1995, Sánchez Martínez 2005. Una sintesi sulla negoziazione fra poteri locali e centrali negli stati del tardo medioevo è in Genet 2005.

64 Parlamento sabaudo 1928, I, p. 3, doc. 3.

65 Questa definizione è forse la più appropriata per descrivere le funzioni dei parlamenta piemontesi. Sia presso gli Acaia sia in Monferrato, infatti, le delibere assembleari trovano espressione documentaria in decreti emanati dal principe, non direttamente dal parlamentum, i cui membri di solito – specialmente in ambito sabaudo – sono definiti consiliarii (ibid., I, p. 21, n. 34).

66 Queste espressioni compaiono in un atto del 1328 (ibid., I, p. 8, doc. 12).

67 Ibid., I, p. 11 sg., doc. 18-20 ; p. 14, doc. 23 sg. ; p. 20 sg., doc. 34. In un caso il parlamentum fu convocato in vista dell’emanazione di leggi suntuarie (ibid., I, p. 8, doc. 12).

68 Ibid., I, p. 8, doc. 12.

69 In effetti le somme richieste a comunità e signori non erano soggette, in genere, a grandi oscillazioni. Un indizio della cadenza probabilmente non annuale della ridefinizione della militia è fornito da una delibera della credenza di Moncalieri del 1343, in cui si stabilisce di richiedere al principe che un sussidio da lui preteso sia ripartito fra le diverse comunità secundum milicias antiquas (ibid., I, p. 30, nota a).

70 I tassi indicati in una delibera parlamentare del 1340 – la sola pervenuta per il periodo in esame – dovevano atendi et observari […] hinc ad unum annum (ibid., I, p. 21, doc. 34).

71 Infatti la contabilità principesca registra normalmente gli importi della militia come somme imposite hoc anno ; per esempio, a Macello : De milicia inpossita hominibus et comuni Maçaelli hoc anno MCCCXXI non computat quia nondum levatur (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 42 Macello, m. 1, n. 3).

72 Settia 1985, p. 87 sgg.

73 Parlamento sabaudo 1928, I, p. 5, doc. 8.

74 Si pensi inoltre all’attenzione con cui i redattori dei computi degli agenti principeschi sottolineavano che gli sconti sull’importo della militia richiesta a singole comunità fossero concessi de gratia pro ista vice tantum (cfr. per esempio Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 12 Bricherasio, par. 1, m. 1, n. 6).

75 Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 66 Rocca di Corio, m. 1, n. 1.

76 Cfr. sopra, nota 75.

77 Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 18 Cavour, m. 1, nn. 7, 10.

78 Per esempio, nel 1325 : Idem reddit computum de XL florenis aureis receptis a dictis hominibus domini Brycayraxii pro auxilio dato domino per dictos homines Brycayraxii ocaxione maritagii suarum filiarum anno eodem (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 12 Bricherasio, par. 1, m. 1, n. 5) ; nel 1339 : Recepit a comuni Bagnolii de dono facto domino quando fuit factus miles (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Savoia, inv. 40, f. 7, m. 2, n. 21). Le nozze di una figlia del dominus o il suo addobbamento cavalleresco rientravano nel novero dei « casi feudali » per i quali i sudditi erano tenuti a prestare sussidi (Parlamento sabaudo 1928, I, p. CCV sg.).

79 Sul carattere gratuito del sussidio e sulle implicazioni di tale gratuità cfr. Hébert 2002, p. 347 sg. ; Kagay 1996, p. 102.

80 Per esempio, nel 1327 : fuerint deputati causa faciendi dictam graciam dicto domino principi ; nel 1338 : super eligendis et mitendis ambaxiatoribus ad dominum principem pro ordinando cum eo de taxatione talee ratione stipendiariorum sibi concessorum per comunitates terre sue de gratia speciali ; nel 1353 : dominus princeps habeat […] de gracia speciali partem eisdem contingentem (Parlamento sabaudo 1928, I, p. 7, doc. 11 ; p. 16, doc. 27 ; p. 47, doc. 79).

81 Ibid., I, p. 16, nota a.

82 Ibid., I, p. 30, nota a ; p. 34, nota a ; p. 45, doc. 77.

83 Ibid., I, p. 46-48, doc. 79 sg.

84 Nel 1328 : Celebraturi coloquium […] super aliquibus terre nostre tangentibus bono statu ; nel 1340 : dictum negocium vobis omnibus tangit ; nel 1343 : vos requisiverimus […] ad stipendia unius banderie equitum, quam pro comuni bono et conservatione boni status nostrie patrie capere et firmare proponimus ; nel 1353 : requiritur pro parte […] domini principis, pro conservacione pacis et status tranquilli tocius terre sue et defenssione ipsius terre (ibid., I, p. 9, doc. 13 ; p. 22 sg., doc. 35 ; p. 30, doc. 52 ; p. 46, nota a).

85 Rigaudière 2010, p. 11 sg. Per l’Italia è bene ricordare la posizione di Keller, che colloca nei comuni cittadini la genesi della corrispondenza fra publicum e interesse comune (cfr. Keller 1995, p. 340 sg.).

86 È il caso, per esempio, di Riccardo di Mediavilla (Scordia 2005, p. 94).

87 Pensata publica et comuni utilitate omnium et singularum personarum tocius terre nostre ac eciam subditorum nostrorum, volentes totis viribus providere ne ob varietatem diversarum monetarum, nunc in terris nostre baronie curentium, homines et subditi nostri dampna improvisa incurere possint (Parlamento sabaudo 1928 cit., I, p. 20, doc. 34).

88 Conveniri et esse debent omnes ambaxatores omnium comunitatum Pedemuncium ad tractandum et ordinandum pro utilitate et comodo tocius terre domini principis super vestimentis personarum et ornamentis ipsarum (ibid., I, p. 8, doc. 12).

89 Rigaudière 2010, p. 23.

90 Cfr. sopra, nota 37.

91 Cfr. a tal proposito la bibliografia proposta oltre, nota 126.

92 Cfr., oltre alle ricerche sulle assemblee parlamentari citate nelle note precedenti, Bisson 1961.

93 Sull’analisi in prospettiva politica di casi di mancato invio di truppe da parte di comunità e vassalli (presenti per esempio in Waley 1968, p. 6-14) hanno prevalso approcci di tipo sociale o culturale al tema della diserzione  : cfr. Contamine 1972, p. 60 sg. ; qualche accenno in Contamine 1986, p. 122 sgg. ; Allmand 2000.

94 Bozzola 1923, p. 233-238 ; Grillo 2008, p. 103-117.

95 Settia 1985, p. 98 sg.

96 Le tre sentenze conservate si riferiscono agli anni 1314, 1323 e 1324 (Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Monferrato, Materie economiche ed altre, m. 8, nn. 1, 4) e furono emanate dal marchese con il consilium di diversi proceres marchionis (1314), dei iudices et consiliarii sui (1323) o dei iudices curie (1324). I testi sono studiati anche in Settia, « Sont inobediens »… cit., p. 87 sgg.

97 Poiché la nostra conoscenza della prassi giudiziaria seguita in casi di renitenza si limita a questi tre testi, non si può escludere che inquisizioni generali avessero luogo soltanto in casi di eccezionale scarsità dell’invio di armati e che le condanne per renitenza fossero normalmente emesse da tribunali locali nei confronti di singoli comuni o individui.

98 Settia 1985, p. 103, n. 6.

99 Una situazione rilevata con disappunto dal marchese Teodoro stesso (Enseignements 1983, p. 48).

100 Le fonti sulla alla renitenza nei territori degli Acaia consistono prevalentemente in scritture contabili riguardanti l’operato dei funzionari locali (i computi)  ; scritture che, se da un lato informano sui nomi dei singoli inadempienti e sull’entità delle pene imposte a ciascuno, non puossono essere impiegate per comporre un quadro generale dell’inadempienza degli obblighi militari in tutto il dominio immediato. Per esempio, è spesso difficile stabilire a quale evento bellico si riferisca il pagamento di una multa per renitenza : talvolta, infatti, i banni registrati nei computi erano riscossi vari anni (anche più di un decennio) dopo l’emissione della condanna. Inoltre i computi, in quanto esito documentario di una verifica finanziaria, non informano quasi mai sui casi in cui i banni per renitenza non siano stati riscossi perché condonati dal potere centrale (cfr. oltre, nota 116).

101 Per un confronto con i territori comitali cfr. Demotz 2006.

102 Così come rilevato per il Monferrato in Settia 1985, p. 98 sgg.

103 Cfr. oltre, grafici 1-3.

104 Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 24 Cavallermaggiore, m. 1 ; art. 39 Gassino, m. 1 sg. ; art. 71 Sommariva del Bosco, m. 1 ; art. 72 Sommariva Perno, m. 1.

105 Cfr. per esempio i testi citati sopra, nota 32.

106 Nel 1320 il clavario principesco di Pinerolo rendeva conto di duecento lire di viennesi ricevute dai clavari comunali occaxione compositionis facte cum domino de banno illorum clientum qui fuerunt in brayda domini abbatis et qui non equitaverunt cum castellano et banderia comunis Pinayrolii […] in servicium et cavalcatam domini principis versus Lumbariascum. L’anno successivo si registra l’entrata di quaranta lire pagate dai centosessantuno hominibus de Pynairolio qui non solverunt termino eis dato quantitates pecunie […] de bano concordato cum domino per composicionem et concordiam factam cum domino occaxione cavalcate que fuit congregata in Brayda domini abbatis ad requisicionem domini (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, art. 60 Pinerolo, par. 1, m. 2, n. 7).

107 Nel 1313, i clavari comunali furono condannati per aver usurpato la iurisdictio del principe e per aver trattenuto illecitamente le chiavi della città (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 60 Pinerolo, par. 1, m. 1, n. 5) ; nel 1316, dopo uno scontro armato tra le fazioni pinerolesi, Filippo si fece attribuire dalla credenza comunale l’autorità di infliggere pene a propria discrezione per contenere il disordine militare (Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Provincia di Pinerolo, m. 1, Pinerolo, n. 2).

108 Cfr. nota precedente e oltre, grafico 1.

109 1308-1310 : De XVI libris viennensium [receptis ab] hominibus da Grulasco per compositionem factam cum domino quia non fuerunt in exercitu domini (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Savoia, inv. 40, f. 7, m. 1, n. 3). 1313 : Ubertoto Ducho et Willelmo Longo ambaxiatoribus comunis [Montiscalerii] qui iverunt apud Pynairolium occaxione illorum qui erant condempnati de exercitu Vercellarum (Archivio storico del Comune di Moncalieri, serie E, n. 1).

110 Cfr. oltre, grafico 2. Il picco delle riscossioni di banni per renitenza si riscontra in verità nel 1311, perché nel 1310 non furono prodotti computi per la castellania di Carignano.

111 Datta 1832, II, p. 76-87, doc. 22.

112 In quell’anno gli uomini di Vigone si sottrassero in massa all’exercitus inviato da Filippo verso Asti (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 81 Vigone, m. 1, n. 3).

113 Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 81 Vigone, m. 1, n. 5.

114 Cfr. sopra, nota 24.

115 Come già rilevato (cfr. sopra, nota 101), le scritture contabili relative all’operato dei funzionari principeschi informano assai raramente del condono integrale di banni per renitenza. Una carenza grave, poiché la concessione di sconti di pena ed esenzioni dai servizi militari era molto frequente : ne danno un’idea le copie di patenti di grazia registrate entro i libri defensionum delle curie locali, conservati in quantità assai ridotta fra Pinerolo e Moncalieri e solo per il periodo successivo alla morte di Filippo (Archivio storico del Comune di Pinerolo, serie I, cat. 20, fald. 888 ; cat. 20, fald. 892 ; Archivio storico del Comune di Moncalieri, serie C, n. 1), o, più raramente, nei registri degli ordinati comunali (Archivio storico del Comune di Pinerolo, serie I, cat. 20, fasc. 892, c. 1r)

116 Cfr. sopra, nota 26.

117 Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, art. 16 Carignano, m. 2, nn. 16-23. La serie dei banni riscossi dai castellani di Carignano ha una soluzione di continuità fra il 1334 e il 1338 ; cfr. oltre, grafico 2.

118 Le lettere con le quali Filippo e Giacomo reclamavano il succursus delle comunità sottomesse minacciavano, per esempio, nostri indignationis obtentu ultra penas alias omnes, quas levari facere poterimus, […] nulli prorssus data licencia remanendi (Archivio storico del Comune di Moncalieri, serie antica, Ordinati, n. 1, c. non numerata) ; nel 1357, durante lo scontro con Amedeo VI di Savoia, Giacomo reclutò in proprio soccorso tutti gli uomini abili di Moncalieri sub pena capitis, […] quacumque excusatione cessante ; contemptores vero, ordinava ai magistrati locali, taliter puniatis quod eorum punicio cedat ceteris in exemplum (Archivio storico del Comune di Moncalieri, serie C, n. 17, c. non numerata).

119 Per esempio, intorno al 1310 a Carignano e Vigone le multe inflitte ai clientes renitenti ammontavano in media a circa 15 soldi di viennesi (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, art. 16 Carignano, m. 1, n. 4 ; art. 81 Vigone, m. 1, n. 3).

120 Prefatus dominus marchio infrascripta comunia, comunitates, universitates et homines absentia, […] moderata pena librarum D apposita in mandato et litteris domini marchionis, condemnat quamlibet predictarum comunitatum in quantitates ynfrascriptas (Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Monferrato, Materie economiche ed altre, m. 8, n. 1, c. 1r).

121 Per esempio, a Carignano nel 1314 i banni per renitenza inflitti ai fanti si aggiravano in media sui quindici soldi, quelli inflitti ai cavalieri potevano raggiungere le cinque o sei lire di viennesi (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, art. 16 Carignano, m. 1, n. 5).

122 Settia 1985, p. 103, n. 6.

123 Cfr. oltre, grafici 1-3.

124 Si segnalano, fra le altre, le franchigie rilasciate nel 1322 a Moretta e Villanova (Archivio di Stato di Torino, Corte, Archivi privati, Solaro di Moretta, Ordinamento 1793, Moretta, m. 41, n. 2) e a Pinerolo (Statuti di Pinerolo 1955, col. 104-123), quelle di Bricherasio del 1324 (Cartario di Bricherasio 1928, p. 25-29, doc. 65), quelle di Osasco del 1326 (Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi, Provincia di Pinerolo, m. 11, Osasco, n. 1), quelle di Villafranca del 1327 (Statuti di Villafranca 1916, p. 73-81) e quelle di Villanova del 1328 (Archivio di Stato di Torino, Corte, Materie politiche per rapporto all’Interno, Protocolli dei notai della Corona, serie rossa, n. 9, c. 83r-84v).

125 Cfr. sopra, nota 118.

126 Il titolo di comes derivava per i Savoia dall’ufficio ricoperto nel regno di Borgogna. Sui connotati pubblici del potere dei Savoia nella prima fase della loro espansione cfr. Sergi 1981, p. 47 sgg. ; Sergi 1995, p. 344-356 ; Tabacco 1962 ; Tabacco 1965.

127 Castelnuovo 1994, p. 71-56 ; Chiffoleau 1992.

128 Cengarle 2006, p. 89.

129 Castelnuovo 1994, p. 33.

130 Sul problema della territorialità degli assetti del potere cfr., tra i molti contributi, Sergi 2003 e Gamberini 2005.

131 Rao 2010, p. 73-76.

132 Cfr. per esempio Roversi Monaco 2012.

133 Chittolini 1997, p. 239 sgg.

Haut de page

Table des illustrations

Titre Grafico 1 - Banni per renitenza militare riscossi dai clavari principeschi di Pinerolo nel ventennio 1301-1321, per anno di emissione della condanna ; la parte scura delle barre indica le condanne per inadempienza totale, quella chiara le condanne per inadempienza parziale (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 60 Pinerolo, par. 1, m. 1 sg., n. 2-12).
URL http://journals.openedition.org/mefrm/docannexe/image/2541/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 136k
Titre Grafico 2 - Banni per renitenza militare riscossi dai castellani di Carignano negli intervalli 1300-1316, 1322-1334, 1339-1344, per anno di riscossione ; la parte scura delle barre indica le condanne per inadempienza totale, quella chiara le condanne per inadempienza parziale (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 16 Carignano, m. 1 sg., n. 2-23).
URL http://journals.openedition.org/mefrm/docannexe/image/2541/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 167k
Titre Grafico 3 - Banni per renitenza militare riscossi dai castellani di Vigone nel periodo 1301-1321, per anno di riscossione ; la parte scura delle barre indica le condanne per inadempienza totale, quella chiara le condanne per inadempienza parziale (Archivio di Stato di Torino, Camerale, Piemonte, Conti delle castellanie, art. 81 Vigone, m. 1, n. 1-6). Nel valore indicato per l’anno 1315 non si tiene conto di «  pluribus personis qui non habuerunt arma sibi imposita in dicto exercitu [Dragonerii]  » (m. 1, n. 5).
URL http://journals.openedition.org/mefrm/docannexe/image/2541/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 142k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Paolo Buffo, « Guerra e costruzione del publicum nel principato di Savoia-Acaia (1295-1360) »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 127-1 | 2015, mis en ligne le 11 février 2015, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/2541 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrm.2541

Haut de page

Auteur

Paolo Buffo

Università di Torino - paolo.buffo@unito.it

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search