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HomeNuméros127-1Ateliers doctorauxLa risposta di Venezia alla rivol...

Abstract

Our contribution is about the judicial interpretation of a serious revolution exploded in Candia in 1363. In the august of the same year, many Venetian patricians and colonists deposed the Duke of Crete in charge and proclaimed independence from Venice. The homeland - shocked by the attack at the heart of its power - tried to come to terms with the rebels, but once Venice became aware of their will in persisting to be mutinous, decided to counter attack, accused the rebels to attempt to its majesty, proclaimed the insurgents heretics and fought against them. The judicial language used by Venetian authorities is centered around some categories and cases in point which referred to a specific kind of crime in late Medieval Europe : the crimen lese maiestatis. The most interesting fact, that we output in our contribution, is that these categories substituted the expression crimen lese maietstais. In particular, the terms proditio and rebellio, were used by Venetians in order to connote the crime committed : the refuse of the obedience to the political authority. During our contribution, the Cretan revolt has been compared to two others serious rebellions which upset the political life in Venice : the conspiracy of Baiamonte Tiepolo and Marco Querini and the coup d’état planned by the doge Marino Falier. In this way the law system and justice were used by Venice as flexible elements to create consent and to legitimate its power.

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Testo integrale

1Keywords : history of rebellions, judicial history, Venetian history, majesty, legitimation od power.

2Questo lavoro è stato realizzato nel quadro del progetto Laboratoire d’excellence LabexMed - Les sciences humaines et sociales au cœur de l’interdisciplinarité pour la Méditerranée. Questo lavoro ha beneficiato altresì di un aiuto statale gestito dall’Agenzia Nazionale della Ricerca a titolo di programma d’investimento sull’avvenire, riportante la dicitura ANR – 11 – IDEX – 0001 – 02. La settimana di studio La normativité juridique et les modes de gouvernement médiévaux si è svolta presso le sedi dell’École française de Rome dall’11 al 15 febbraio 2013.

  • 1 Sulle procedure giudiziarie extra-ordinarie impiegate da Venezia per far fronte alla rivolta, cfr. (...)
  • 2 L’impiego del termine « sovranità » é ormai ampiamente accettato e condiviso dagli storici medievis (...)
  • 3 A tal proposito cfr. Enquête au Moyen Âge, Roma 2008 ; Sistemi di eccezione 2009 ; Chiffoleau 2009, (...)

3Il presente studio è il frutto di una riflessione nata al termine di una ricerca incentrata sugli aspetti giudiziari di un’insurrezione molto seria esplosa in Creta veneziana nell’estate del 1363 e nota alla storiografia come rivolta di San Tito1. Questa riflessione ha potuto maturare ed esprimersi nel quadro di un atelier organizzato dall’École française de Rome e dedicato a la normativité juridique et les modes de gouvernement médiévaux. Si tratta di un tema di grande spessore che ha riportato l’attenzione degli studiosi sugli intrecci tra la costruzione della legittimità politica – o meglio della sovranità2 – e il ruolo di risorsa rivestito dalla giustizia e dal diritto alla fine del Medioevo. Nel corso del XIV secolo, in particolare, si assistette a un impiego mirato e coerente di procedure giudiziarie extra-ordinarie (l’inquisitio ex officio, il privilegio, l’arbitrium e la grazia) che furono applicate dai detentori dell’autorità pubblica in determinati momenti di crisi e di contestazione delle strutture di potere, al fine di legittimare il proprio dominio3.

4Se questo discorso è ormai assodato per l’Occidente, lo stesso non può dirsi per le aree appartenenti all’ex Impero Bizantino e poste – a partire dal 1204 – sotto il controllo di potenze occidentali. In questo quadro storiografico, la Repubblica di Venezia non viene menzionata se non di sfuggita e spesso come realtà a se stante. E se quest’ultima è poco presente negli studi, ancor meno lo sono i territori ad essa soggetti in Oriente e in modo particolare Creta, la sua colonia più importante. La distanza ritenuta invalicabile tra i due oggetti di studio – nonché la mancanza di una prospettiva comparatistica – è la ragione che vede gli studiosi poco inclini a prendere in considerazione un’area forse ritenuta l’estrema periferia del mondo occidentale e ad ogni modo, come uno spazio ormai compromesso dagli sconvolgimenti politici e pertanto privo di originalità. Come avremo modo di osservare, Venezia e il suo variegato mondo coloniale non furono estranei a quel processo di costruzione della sovranità attraverso l’impiego di procedure giudiziarie extra-ordinarie in casi di eccezionalità ; così che la reazione veneziana alla rivolta di San Tito risulta pienamente ascrivibile a tale contesto storiografico.

  • 4 Sul tema, cfr. Sbriccoli 1974 ; Chiffoleau 1993, p. 265-312 ; Chiffoleau 2007, p. 577-662 ; Théry 2 (...)

5Nonostante non sia mai apertamente invocato, l’intera risposta giudiziaria elaborata da Venezia nei confronti dei ribelli di Creta venne formalizzata attraverso categorie e fattispecie giuridiche riconducibili direttamente al concetto di crimen lese maiestatis, principio cardine del binomio repressione/gestione del dissenso politico alla fine del Medioevo4. Il nostro obiettivo sarà quello di provare a spiegare come e perché la repressione della rivolta di San Tito possa ascriversi a tale concetto. Per farlo, partiremo dall’analisi delle fonti che ci hanno tramandato l’episodio, per accostarle successivamente alla documentazione veneziana inerente altri casi di maiestas infranta. Tale rassegna prenderà brevemente in esame alcuni casi che ebbero una portata decisiva nella storia di Venezia : la cospirazione del 1310 organizzata da Baiamonte Tiepolo e Marco Querini (evento per cui fu istituito il Consiglio dei Dieci, magistratura eccezionale divenuta organo permanente della Repubblica nel 1334) e la congiura ordita nel 1355 dal doge Marino Falier. Nel corso dell’esposizione del caso cretese ci soffermeremo quindi su questi due casi, in modo da ricollegare la rivolta cretese a un sistema più generale di reazione ‘alla veneziana’ alla messa in discussione surrettizia della propria sovranità. Anche in questi casi, nonostante si tratti palesemente di reati ascrivibili al crimen lese maiestatis, la documentazione ufficiale non definì mai tali episodi attraverso questa qualifica, preferendo invece impiegare la categoria di proditio e facendo ricorso a tutte le fattispecie giuridiche e ai principi aggravanti che normalmente componevano le accuse di lesa maestà.

  • 5 I due fondi sono conosciuti, anche grazie all’edizione parziale compiuta da Jegerlehner e all’eccel (...)
  • 6 De Monacis 1758 ; Trevisan 8468.
  • 7 Caresini 1923, p. 13-18.

6Da un punto di vista documentario, le notizie più importanti sull’insurrezione cretese si trovano all’interno dei Libri Commemoriali della repubblica di Venezia e nei Libri Secretorum del Collegio5. Lo sviluppo e la repressione della rivolta sono inoltre ampiamente descritte e commentate nelle fonti cronachistiche. Tra di esse, abbiamo concentrato l’attenzione su quelle composte da Lorenzo de Monacis e da Niccolò Trevisan, i quali furono entrambi impegnati nella riconquista di Creta e nella successiva amministrazione dell’isola6. Per contro, in questa sede, abbiamo tralasciato le fonti della colonia che – ben indagate dalla storiografia per chiarire le cause dell’insurrezione e la posizione degli insorti – non restituiscono un quadro esauriente relativo alla risposta giudiziaria elaborata del governo centrale tra il 1363 e il 1366. Oltre alle cronache di De Monacis e Trevisan, ci siamo avvalsi anche della Chronica7 di Raffaino Caresini, ufficiale veneziano che nel novembre del 1363 ottenne dal doge di Genova l’assicurazione del veto a non commerciare con i ribelli di Candia e che, nel febbraio del 1364, stipulò a nome della Repubblica di San Marco il contratto con Luchino dal Verme col quale si ingaggiava pubblicamente il capitano di ventura per riconquistare l’isola.

7Prima di procedere con la nostra analisi, è doveroso chiarire velocemente il contesto storico di riferimento. La rivolta di San Tito fu promossa dai coloni aristocratici veneziani residenti sull’isola di Creta. Essi – che presto coinvolsero anche i maggiori esponenti della nobiltà greca autoctona – si ribellarono ad una pressione fiscale ormai percepita come intollerabile, e al sempre più pesante contributo di uomini e mezzi da inviare a sostegno della madrepatria nelle operazioni militari e commerciali. Nell’agosto del 1363, in seguito a un nuovo prelievo imposto per far fronte alle spese di restauro del porto di Candia – capitale dell’isola –, la tensione raggiunse il suo apice ed esplose in forme di violenza organizzata. Dopo essersi riuniti nella cattedrale di San Tito, patrono di Creta, gli insorti si diressero armati verso il palazzo del duca di Candia, massimo rappresentante veneziano sull’isola. Qui, una volta destituito e imprigionato il duca in carica, essi si dichiararono indipendenti dalla madrepatria e Marco Gradenico senex assunse il titolo ducale. Le autorità veneziane, sconvolte dalle dimensioni dell’insurrezione, tentarono dapprima un riavvicinamento coi ribelli, ma il suo fallimento rese necessario un intervento armato che condusse, nel giugno dell’anno successivo, alla riconquista di Candia per opera delle truppe guidate da Luchino dal Verme. Ciò nonostante, la vittoria riportata non assicurò un definitivo controllo sull’isola che tornò saldamente in mano veneziana soltanto nel 1366.

Proditio, Rebellio, Crimen lese maiestatis

  • 8 A tal proposito, mi permetto di rimandare a Magnani 2013a, p. 1-35. Per quanto riguarda il ruolo gi (...)
  • 9 Sul concetto di novitas impiegato in casi d’eccezione, cfr. Tanzini 2010, p. 156. Si tenga presente (...)

8Per cogliere appieno i nessi che inducono a interpretare la risposta elaborata nei confronti dei ribelli di Creta come crimen lese maiestatis, occorre prestare attenzione ad alcune delle caratteristiche che qualificavano questo reato e alle modalità con cui si procedette al suo accertamento e alla sua soppressione. Gli aspetti più significativi furono proprio la segretezza e l’impiego di quelle procedure giudiziarie extra-ordinarie, le quali, come ricordato in apertura, rispondevano all’esigenza del potere di contrastare e gestire i reati politici in condizioni di emergenza8. Fra queste procedure, il primato d’onore spetta all’inquisitio ex officio, la cui conduzione fu affidata, nel nostro caso, a giudici speciali nominati appositamente dal governo centrale (i provveditori). Per fare fronte a quella che le fonti denominano con insistenza inconsulta novitas9, fu esteso loro l’arbitrium di disporre e giudicare con ampie riserve di discrezionalità. Inquisitio, dilatazione dell’arbitrium iudicis e naturalmente concessione della grazia come strumento di reintegro sociale, furono i dispositivi maggiormente sfruttati dal governo veneziano in relazione alla rivolta.

  • 10 Sbriccoli 1974, p. 152.

9Accanto all’aspetto procedurale, l’utilizzo non casuale e preciso di determinati termini tecnici – ma soprattutto le qualificazioni giuridiche che essi definiscono – spingono a interpretare la ribellione come crimen maiestatis. Riguardo alla terminologia, vorrei riportare l’attenzione su alcuni passaggi dello studio che Mario Sbriccoli ha condotto sul crimen lese maiestatis e che mi sembrano premesse obbligatorie al nostro percorso. Si tratta di argomentazioni incentrate sul rapporto tra il crimen lese maiestatis e la definizione di proditio e di rebellio, spie di una contestazione manifesta dell’obbedienza e della sovranità. Riguardo alla proditio – intesa come «  modus committendi  » del reato di lesa maestà, tradimento della publica fides e del patto sociale – Sbriccoli ne evidenzia il ruolo di «  schema ordinatore all’interno del quale il sistema dei reati politici va a comporsi. Da una parte esso funge da delicata chiave di volta di quel sistema : serve cioè a razionalizzarlo internamente e a renderlo ragionevole verso l’esterno, perché è insieme l’a-priori dell’infrazione politica ed il topos terroristico che fa apparire giusta, perché espiatoria e liberativa, la punizione del colpevole  »10.

  • 11 Ibid., p. 690.
  • 12 Chiffoleau 2007, p. 612. Sul piano delle pratiche di giustizia, l’impiego del delitto di lesa maest (...)

10In questo quadro, la ribellione si configura come «  forma estrema o esemplare occasione del comportamento proditorio  » e pertanto, termine che esprime la disobbedienza nei confronti del potere legittimo, per cui «  l’equazione rebellio-inobedientia fa della rebellio stessa un comportamento generale che si presenta come supporto comune di ogni fatto lesivo della maiestas e del potere, riconducendo poi la disobbedienza nello schema più generale ed autenticamente primario del tradimento  »11. Inoltre, come ricorda Jacques Chiffoleau, l’assimilazione di tali principi incriminanti al crimen maiestatis non va interpretata come un semplice processo di giustapposizione degli uni all’altro (e viceversa), bensì come lo sviluppo di una prassi diretta a creare delle «  conjonctions durables, des liaisons quasi automatiques  »12, capaci di dilatare il campo di applicazione della lesa maestà e di permettere di ascrivere al crimen maiestatis le forme più disparate di crimine politico.

  • 13 Sbriccoli 1974, p. 163.

11Il passaggio fondamentale per cogliere questo processo di dilatazione semantica risiede nel momento di rottura dell’obbedienza di una comunità soggetta nei confronti del potere legittimo. L’elaborazione in termini giudiziari di questa rottura dell’ordine « stabilito », organizza in forme scritturali e procedurali precise la reazione dell’auctoritas di fronte alla disobbedienza. Nel nostro caso, la costruzione dell’accusa di proditio nei confronti degli insorti di Creta non fu automatica ; essa si concretizzò attraverso una serie definita di passaggi volti alla comprensione del significato della ribellione stessa. Solo una volta che fu certa della volontà separatista dei ribelli, Venezia concepì una risposta commisurata all’affronto ricevuto. Alla stregua del pensiero giuridico, anche le pratiche di giustizia tesero a presentare l’attentato alla maestà come un « delitto di natura proditoria, il che significava equiparare l’opposizione politica al tradimento »13.

  • 14 Et ibi facietis ambaxatam illis deinde, ostendentes admirari de novitate occursa, recordantes eis, (...)
  • 15 Ibid., p. 107.
  • 16 Ibid.

12La notizia della rivolta di Candia giunse in madrepatria nel settembre del 1363 suscitando da subito forte inquietudine. Il governo veneziano provvide quindi l’invio a Creta di cinque provisores in qualità di agenti diplomatici, a cui fu esteso l’arbitrium di poter sfruttare ogni mezzo legale al fine di spegnere pacificamente la ribellione14. Come segno di carità paterna, gli ambasciatori ricevettero il mandato di reintegrare i ribelli nell’alveo paterno del perdono grazioso. Il primo passo mosso da Venezia si concretizzò dunque in un fermo ammonimento che tendeva alla composizione. Tuttavia, una volta giunti a Candia, i provveditori dovettero fronteggiare l’aperta ostilità degli insorti e rientrarono a Venezia : ormai era chiaro che ogni sforzo per raggiungere la pace era destinato a fallire. I ribelli – che le fonti documentarie ricordano essere carnes de carne nostra et os de ossibus nostris15 – si erano macchiati di un crimine infame uccidendo i loro stessi fratelli (effondendo sanguinem nostrum et ponendo sine ullo respectu persona set havere nostrum pro bono eorum16) e rifiutavano ogni compromesso, configurandosi come veri e propri nemici. Il problema del prelievo fiscale e dei lavori al porto di Candia andavano accantonati, e l’autonomia politica che la classe dirigente veneto-cretese andava rivendicando si configurava – agli occhi del governo centrale – come un ripensamento generale delle forme di esercizio del potere dal quale potevano scaturire nuove formazioni sociali, tali da mettere in crisi le fondamenta del sistema politico-economico che Venezia andava perseguendo.

  • 17 Sulla struttura costituzionale di Venezia si veda Lane 1978, pp. 113-122.

13Il doge e i nove consiglieri che lo assistevano – ossia il cosiddetto Minor Consiglio o Serenissima Signoria costituito dal doge stesso, dai tre capi del Consiglio dei Quaranta e dai sei consiglieri ducali rappresentati ciascuno i sestieri della città17 – elaborarono in segreto l’accusa nei confronti dei ribelli avvalendosi dell’aiuto di sapienti eletti in via eccezionale dal Senato e deputati ad assistere la Signoria nelle sue decisioni più delicate. Il 29 ottobre del 1363 una commissio ducale istituì quindi la spedizione armata capeggiata da Luchino dal Verme e di cui facevano parte cinque nuovi provveditori, ai quali la Signoria diede istruzioni precise circa il comportamento da adottare. Nel documento la posizione dei ribelli rispetto a Venezia era chiara : essi si configuravano come traditori manifesti e ai provveditori fu quindi ordinato di intervenire con ogni mezzo per recuperare l’isola :

  • 18 Jegerlhener 1903, p. 108-109.

Intelleximus qualiter tota insula Crete rebellavit contra statum nostrum, et etiam intelleximus mala et inepta vulgaria quibus illi rebelles maledicti continue utuntur in diminutionem nostri honoris et status, de quibus omnibus certi sumus […] insuper, licet simus plene certi, quod omnibus necessariis estis plene provisi, tamen reducimus pro omni respectu boni vobis ad memoriam, quod, licet tota insula rebellaverit, tamen non est dubitandum, quod de loci set terris insule et de Grecis de extra, cum tractatibus opportunis recuperabitis ad nostrum honorem et confusionem inimicorum18.

  • 19 Ibid., p. 121. Com’è noto, i dieci capi della rivolta proscritti ufficialmente furono Marco Gradeni (...)
  • 20 Jegerlehner 1903, p. 121. La mala fama costituiva già di per sé stessa uno degli elementi più forti (...)

14L’impiego di termini che si riferivano all’attacco all’onore, allo status del Comune Veneciarum rimandavano direttamente alla sfera della disubbidienza, dell’infrazione della legge, del giudiziario e lo si comprende bene se si presta attenzione alla terminologia, al ruolo giocato dagli ufficiali e all’estensione dell’arbitrio loro concesso. Si tratta di elementi che ci riportano al percorso di qualificazione del reato commesso, che abbiamo riassunto seguendo il lavoro di Mario Sbriccoli. La commissio del 29 ottobre – nell’insistere sul tradimento e sul danno contra statum nostrum – formalizzò così l’accusa nei confronti degli insorti di Candia, ma fu necessario un ulteriore passaggio per giungere alla definitiva imputazione dei colpevoli. Tale passaggio doveva necessariamente compiersi attraverso la diffamazione ufficiale dei rei, i quali andavano privati di ogni diritto giuridico ; essendosi macchiati di un crimine esecrabile, l’accusa doveva bollarli come infami notori e procedere alla loro proscrizione. L’operazione era tanto più necessaria in quanto i ribelli, e in modo particolare i loro capi, appartenevano alle maggiori famiglie aristocratiche di Venezia19, sicché, in quanto tali, si rendeva obbligatorio il loro declassamento al rango di gente di mala fama. Nel 1364 il governo veneziano provvide quindi alla proscrizione con una nuova commissio diretta a cinque nuovi provveditori. Secondo le direttive di Venezia, i dieci traditori dovevano ricevere una pena pari alla gravità dei crimini commessi : et fiat in partibus illis, ubi commiserunt tantum malum, sicut de proditoribus et rebellibus nostri Comunis20.

  • 21 La corrispondenza tra Venezia e i maggiori attori politici operanti nell’area Mediterranea, si trov (...)

15In quanto traditori manifesti i ribelli dovevano essere proscritti non unicamente in madrepatria ; pertanto le autorità veneziane provvidero al loro discredito infamante anche a livello internazionale. L’autorità del governo candiota non avrebbe dovuto essere riconosciuta da nessun attore politico in Occidente e nell’area del Mediterraneo orientale. Creta fu quindi isolata da ogni eventuale alleato, dal re di Cipro e di Ungheria alla regina Giovanna di Sicilia, dal capo degli Ospitalieri di Rodi a Papa Urbano V. I Turchi presero parte alle operazioni militari in qulità di mercenari e il doge di Genova mantenne la propria neutralità21. Infami evidenti, traditori della propria stirpe e usurpatori dell’autorità veneziana, i rivoltosi furono condannati a restare soli nella loro resistenza.

  • 22 A tal proposito si veda la reazione del re di Cipro Pietro I che nel rispondere al Doge, fece anch’ (...)
  • 23 Sbriccoli 1974, p. 271.

16Attraverso l’impiego consapevole delle categorie concettuali riconducibili alla lesa maestà – evidentemente condivise da Venezia e dagli attori politici con cui dialogava – venne di fatto sancita l’equiparazione della ribellione al crimen proditionis22. Come insegna Mario Sbriccoli «  della rebellio vengono infatti valorizzate le componenti di contestazione dello Stato in quanto tale, sia sotto il profilo della negazione della sua autorità […], sia sotto il profilo della messa in pericolo della sua stessa esistenza : il ribelle è un nemico ed il primo obiettivo della sua ostilità è lo status reipublice  »23.

  • 24 Manoscritto 4793, c. 83r.
  • 25 Trevisan 8468, c. 115v.
  • 26 Ibid., c. 116r.

17In una cronaca anonima in volgare dell’inizio del secolo XV, i ribelli vengono definiti come «  pessimi traditori e proditori », cui si dovette procedere con mano ferma a «  tajare le tesste  »24. La cronaca non distingue le fasi della rivolta e preferisce tacere sul coinvolgimento dei coloni veneziani, perno delle argomentazioni di Lorenzo De Monacis e Niccolò Trevisan. Secondo le parole di quest’ultimo, gli insorti «  levadi in tanta superbia  » fecero retrocedere i primi cinque provveditori partiti per Creta «  con ogni libertade de tratar a conzoe per mitigar lo dolor et lo furor et iniquitade  »25. Superbia, furore, iniquità sono dunque le caratteristiche del crimine compiuto dai ribelli cretesi. Trevisan è molto chiaro nel definire il giuramento prestato dai ribelli nella cattedrale di San Tito ; essi dichiararono infatti «  de esser contra e rebel al Comune de Venessia ; a ogni suo danno e de tegnir tuta l’isola de Creta per se  »26. L’iniquità degli atti allora compiuti si concretizzò nel giurare di volere arrecare deliberatamente danno alla Repubblica, sostituendosi a essa nell’esercizio concreto della potestà pubblica.

  • 27 De Monacis 1758, p. 272.

18Nell’opinione di Lorenzo De Monacis, si era verificato invece un processo evolutosi a securitate in otium, ab otio in luxum, a luxu in superbia27 ; parole significative che non si limitavano a introdurre retoricamente il tema della rivolta. A suo dire, il benessere raggiunto nel secolo precedente aveva suscitato nei coloni veneziani residenti a Creta uno sfrenato desiderio di sfida nei confronti della Repubblica di San Marco e all’ordine legittimo da essa incarnato. Tale regresso psicologico e sociale avrebbe generato negli insorti la volontà di usurpare l’auctoritas veneziana sull’isola per avocarla a sé.

  • 28 Ibid., p. 273. Come nota anche Monica Sartanaro, il riferimento all’appropriazione del mero et mixt (...)
  • 29 De Monacis 1758, p. 173.

19Il cuore della riflessione di De Monacis ruota attorno alla definizione delle azioni dei coloni ribelli e l’impiego di queste matrici ideologiche permise al cronista di giustificare la repressione della rivolta, mettendone in luce la qualità dell’affronto. È quindi di grande rilevanza che l’autore si riferisca tecnicamente alla sottrazione dell’esercizio legittimo del potere indicando come venetos [i coloni ribelli] in se pleno retinuisse iure merum mixtumque imperium28. Si tratta di un’indicazione precisa che identifica il senso vero dell’autonomia rivendicata dagli insorti, e di conseguenza qualifica l’aspetto più importante dell’accusa elaborata e perseguita da Venezia. Con la locuzione « mero e misto imperio » si intendevano nel linguaggio giuridico medievale le qulificazioni più importanti della iurisdictio, ossia la funzione suprema dell’esercizio del potere da parte del titolare della potestà pubblica, fosse questi un principe, un re o la Repubblica marciana. Dopo aver cospirato segretamente ed essere penetrati con la forza delle armi nel palazzo del duca i ribelli, per vim afferunt regimini29, e Regimen – è noto – designa il cuore del potere. Le pagine della cronaca che seguono il resoconto dell’attacco e la spiegazione delle cause della rivolta insistono con estrema cura nel descrivere la natura errata e illegittima del nuovo governo sull’isola :

  • 30 Ibid., p. 174-175.

Veneti et marinarii, qui erant in portu, moti hoc tumultu rebellionis veniunt armati ad portam maritimam civitatis, sed intrare prohibentur  ; postea data fide, ut prosequerentur eorum agenda, arte eretica per fraudem capti, spoliarunt et carceribus mancipantur. Carcerantur et alii originales Veneti (Sic.) Candidae reperti. Inde, lapsu paucorum dierum flagellum rebellium Candidensium Chanea, Rethimum et Sithia, et omnia castra insulae uniformi dispositione rebellant. […] Rebelles constituunt Gubernatorem et rectorem insulae Marcum Gradonigo senem, dantque sibi quatuor consiliarios […] in sui regiminis exordio XIII augusti ad amplificandam superstitionem Graecorum pro captanda eorum benevolentia faciunt contra catholica decreta aliorum regiminum proclamari, quod quilibet Graecus sine licentia regiminis ubi, quando et quomodo sibi placuerit, vadat ad faciendum se fieri Papatem Graecum et libere revertatur ad insulam. XIII augusti consultantibus in palatio rebellibus, an vexillum solitum Sancti Marci, an Sancti Titi elevarent  : fit concursus vulgi in platea vociferantium  : Vivat Sanctus Titus. Decretum est igitur figuram Sancti Titi erecto vexillo terra, marique deferri, et publice in omnibus partibus elevari  : dicto die, dum vexillum Sancti Titi proclamante vulgo supra campanile sublatum esset in altum, pedes figure Sancti supino capite erant superiores  : Hec omen multos terruit ex fidelibus. Dant fidem ad tempus debitoribus spiritualium personarum, remittunt condemnationes pecuniarias, absolvunt homicidas, fures, latrones, praedatores et alios, qui enormia facinora patraverunt, si Dominio suo sex mensibus gratis militent30.

  • 31 Cfr. Magnani 2013a, p. 12-15. I documenti che attestano la continuità con il sistema in vigore sono (...)
  • 32 Petrus Cavalcante aurifex qui in Creta, tempore rebellionis insule illius fecit stampas soldinorum (...)

20Gli enormia facinora narrati da De Monacis designano bene il capovolgimento della normalità perpetrato dai ribelli e l’usurpazione, da parte di costoro, delle facoltà giusdicenti della maestà veneziana. Da questa citazione appare evidente che gli insorti scavalcarono chiaramente e consapevolmente l’ordine legittimo per assumere il potere in prima persona. L’autonomia reclamata dai ribelli voleva innanzitutto liberarsi dalla subordinazione all’auctoritas veneziana e ciò appariva tanto più grave in quanto il processo di rivendicazione era condotto sul medesimo piano ideologico e giuridico da parte degli insorti : come si apprende anche dalle fonti documentarie, le cariche ufficiali, le funzioni dei consigli, gli uffici e le modalità di governo rimanevano le stesse, a cambiare erano gli individui che occupavano quei posti31. Il tentativo di rendersi completamente autonomi rispetto alla madrepatria è testimoniata anche da una sentenza dell’Avogaria di Comun, dalla quale veniamo a conoscenza che l’orafo Pietro Cavalcante fu condannato a tre anni di reclusione poiché aveva battuto moneta falsa per conto del governo ribelle. Nonostante la pena stranamente mite riservata al reo, è estremamente rilevante il fatto che il governo ribelle avesse voluto avocare a sé uno dei privilegi maggiori insiti nell’esercizio legittimo del potere32. Il linguaggio è di nuovo una spia rilevante del crimine commesso dai ribelli, definiti nuovamente proditores dalle più alte autorità giudiziarie della Repubblica.

21Uno degli aspetti più rilevanti che si colgono nelle parole di De Monacis è l’affermazione che gli insorti si impadronirono di Candia e delle sue istituzioni con arte eretica e per fraudem. L’arte eretica di cui parla De Monacis designava concretamente una conoscenza demoniaca, una disposizione malvagia diretta all’annientamento dell’autorità e al rovesciamento della normalità. Un rovesciamento macabro che si concretizzò anche sotto il profilo materiale ; infatti l’effige di San Tito che sostituì quella di San Marco sulla torre del palazzo, fu issata al contrario e tale capovolgimento di un’immagine sacra fu interpretato secondo il resoconto come omen, cioè un presagio di sventura, destando terrore negli animi di tutti i fedeli a Venezia.

  • 33 De Monacis 1758, p. 175.

22A riprova di ciò, poche righe dopo quanto appena riportato, De Monacis descrive i crimini brutali cui si abbandonarono i ribelli sin dal primo momento, quali ad esempio l’omicidio di Giorgio Mudazzo ordito da suo zio Francesco e dovuto alla fiera opposizione al nuovo governo di Giacomo (padre di Giorgio e fratello di Francesco). Durante una delle prime sedute del consiglio ribelle, Giacomo si sarebbe rivolto a suo fratello Francesco denunciandone la condotta errata e criminale : rebellasti contra patriam et sanguinem tuum [...], non Consiliarius es, sed patricida33. Sulla via del ritorno a casa propria, Giacomo avrebbe continuato l’opera di ammonimento affinché tutti tornassero all’obbedienza. Qualche giorno dopo, suo figlio fu ucciso crudeliter per le strade di Candia. In questo contesto, il linguaggio della cronaca istituisce un parallelismo tra il tradimento nei confronti della madrepatria (un parricidio secondo l’espressione di De Monacis) e l’assassino reale di un consanguineo. Si tratta di crimini contro natura che connotano l’agire del ribelle Francesco. Il tema del parricidio viene evocato anche nella cronaca di Raffaino Caresini :

  • 34 Caresini 1923, p. 13. Secondo le parole del Caresini, i ribelli avrebbero spontaneamente deciso di (...)

Huius tempore foedissimum ac crudele flagitum in Cretensi insula commissum est ab his, qui eam, ad honorem Ducalis Dominii, iure naturae, gentium et civili, tueri modis omnibus tenebantur. Qui licet ab optima patria, optimisque parentibus orti sint, tamen non vives appellari debent, sed nequissimi parricidae34.

  • 35 De Monacis 1758, p. 179.
  • 36 Prosperi 2013, p. 167.
  • 37 Per un’analisi comparata della repressione delle rivolte – perseguite come crimini di lesa maestà, (...)

23Nel 1364, di fronte all’avanzare dei successi militari dell’armata veneziana, la paura cominciò a diffondersi tra gli insorti, i quali, ormai chiaramente in difficoltà, commisero azioni che furono naturalmente presentate dalla cronachistica ufficiale come empie e sacrileghe. Come abbiamo visto, la narrazione trionfalistica di De Monacis insiste proprio sul terreno della descrizione minuziosa degli enormia compiuti dai rivoltosi. Tra queste azioni un posto di prim’ordine spetta a due avvenimenti, vale a dire al progetto di uccidere di tutti i latini contrari al nuovo regimen ordito da Leonardo Gradenigo Calogero e al tentativo di offrire l’isola di Creta alla Repubblica di Genova (reato per cui fu poi condannato a morte). Convertitosi all’ortodossia, Leonardo coinvolse nel suo progetto il monaco greco Milleto, il quale dopo avere ucciso un certo numero di membri del Consiglio dei feudati di Creta, finì egli stesso vittima della confusione che regnava tra le file dei ribelli. Per indicare la conversione religiosa del Gradenigo, la fonte usa l’interessante termine di apostataverat35. Si tratta di un elemento importante, perché di per sé già connota l’adesione ai costumi dell’Ortodossia dal punto di vista giudiziario come un vero e proprio reato ascrivibile all’eresia. Come osserva Adriano Prosperi, « l’accusa di « lesa maestà divina » colpì il delitto di eresia o apostasia; al quale fu riserbato il piano più alto nella scala di gravità dei reati, subito seguito da quello della « lesa maestà umana » (complotto, ribellione contro il potere politico legittimo) »36. Nel nostro caso, il cronista De Monacis fa coincidere i due piani, presentando un quadro retorico in cui si delinea una maestà dai tratti quasi mistici della Repubblica di Venezia, oltraggiata dai ribelli, eretici e apostati37.

24Dalla lunga citazione di De Monacis, si coglie un elemento significativo ; il governo « eversivo » instaurato dagli insorti si distinse infatti da subito per azioni incoscienti e irrazionali : non solo si procedette alla riabilitazione (concessa tramite un’amnistia) nel corpo sociale di tutti coloro che erano stati messi al bando, ma soprattutto vennero legalizzate le pratiche religiose dei greci definite dal cronista superstitio ; e tutto ciò pro captanda eorum benevolentia. L’accostamento alla cultura greca e all’Ortodossia – deviante dall’ordine istituito dal Cattolicesimo – era un atto grave e da punire senza pietà. La condanna dell’empietà dei ribelli di Creta è presente anche in una delle due lettere delle Senilium Rerum che Francesco Petrarca indirizzò da Venezia – città nella quale egli risiedeva in quegli anni – a Bonaventura Baffo, suo amico e cittadino veneziano. Nella lettera, il poeta si espresse usando il medesimo patrimonio concettuale presente nella cronaca di De Monacis, arricchito di parallelismi eruditi e retorici derivati dalla cultura classica. Nelle lettere petrarchesche Creta risulta attraversata da un odio nepharie rebellionis che avrebbe spinto Venezia,

  • 38 Petrarca 1976, p. 46-48. Il Petrarca fu ugualmente testimone della vittoria di Luchino dal Verme, s (...)

ante alias nunc amica iustitie, multiplicatis iniuriis exacerbata et ob id native parumper oblita dulcedinis, cruente perfidie ultrix acrior potentiorque consurgat in illos patrie proditores, quos Venetos putabamus - quid non dies longior mutatique celi qualitas potest ! - Cretenses invenimus, non presenti tantum nostro sed antiquo tam poetico quam apostolico testimonio infames […] Habitu ac nominibus Veneti, proposito atque animis hostes erant, quos vivos ac mortuos male perdat mendaciorum et nequitie ultor Cristus38.

25Il richiamo al passo paolino e l’accostamento più o meno palese dell’Ortodossia all’eresia venne ripreso anche da Caresini che si espresse ricorrendo abbondantemente al vocabolario della lesa maestà, come appare evidente dal suo richiamo alla ferocia innata e manifesta dei cretesi e alle azioni contro natura dei ribelli :

  • 39 Caresini 1923, p. 14. La citazione da San Paolo è estrapolata dalla Lettera a Tito, I, 12. Nella cr (...)

Hi autem, contra naturam relictis laudabilibus Patrum vestigiis, Cretensium insolentiis adhaeserunt, quos apostolus [Paolo] merito increpans ait  : ‘Cretenses semper mendaces, graves corpore, male bestiae, ventres pigri’39.

  • 40 Caresini 1923, p. 15.
  • 41 Sulla questione della detenzione della violenza legittima in età medievale, cfr. Gauvard 2005, p. 1 (...)
  • 42 La distinzione tra vendetta per fellonia e alto tradimento insita nelle pene destinate ai ribelli, (...)

26Secondo il Caresini, tali comportamenti non potevano non accendere l’ira divina e giustificare pienamente la legittimità dell’intervento veneziano, volto a riaffermare con determinazione il diritto alla propria sovranità. Non a caso, egli ricorre ad un parallelismo di grande efficacia per giustificare la durezza della risposta veneziana affermando che gli insorti Dei Omnipotentis iram et Ducalem indignationem amplius provocarunt e in merito alla pena capitale inferta a Marco Gradenigo in seguito alla riconquista di Candia asserisce : vindicta fuit mediante iustitia de Marco Gradonigo, qui sibi usurpaverat nomen ducis ; decapitatus enim extitit in platea40. La vendetta assume qui il significato preciso di una pena giusta ed equa proprio perché istituzionalizzata attraverso un processo condotto dalle autorità delegate dalla madrepatria. É questo il senso da attribuite all’espressione mediante iustitia: un gesto compiuto attraverso l’uso legale della forza, ossia di una facoltà precisa – il potere di giudicare e di punire – di cui solo Venezia poteva farsi interprete legittmo41. L’usurpazione del titolo ducale da parte di Marco Gradenigo implicava l’alto tradimento, e pertento la pena – resa pubblica di fronte all’insieme dei sudditi e sottratta alla sfera della semplice punizione di fellonia42 – riconsegnava all’autoritas veneziana quanto aveva subito nei termini di legittimità politica.

Il piano giudiziario

27La qualificazione precisa del crimine politico permetteva di perseguire gli imputati come proditores. Il sistema giudiziario prendeva quindi avvio con l’istruzione della procedura inquisitoriale diretta alla punizione dei traditori. Come ricordato in apertura, nei casi che esamineremo – la rivolta di San Tito a Creta e le cospirazioni ordite a Venezia da Baiamonte Tiepolo, Marco Querini e Marino Falier – il quadro preciso del sistema in azione ci è offerto da stralci di processi, da sentenze e dai provvedimenti adottati in via straordinaria dal governo della Repubblica.

  • 43 Nell’insieme di questa documentazione di carattere giudiziario, si trovano anche talune disposizion (...)

28Il senso dell’attività giudiziaria svolta dai provveditori a Creta traspare con chiarezza da una serie di documenti contenuti nei Libri Commemoriali di Venezia. Si tratta fondamentalmente dei resoconti dettagliati di alcuni processi celebrati sull’isola tra il 1364 e il 1367 e che attestano l’emissione di 49 sentenze nei confronti di altrettanti ribelli. Attraverso le missive i provveditori misero al corrente con regolarità la Signoria circa l’esecuzione degli ordini ricevuti e, in alcuni casi, si soffermarono con attenzione sui singoli passaggi procedurali adottati nel corso dei processi ai ribelli43.

  • 44 Villani 1995, p. 624. Sulla congiura Querini-Tiepolo, cfr. Romano 1987 ; Romano 1993, p. 15-16. Nel (...)

29Riguardo alle congiure Querini-Tiepolo e al colpo di stato di Marino Falier, il giudizio che si ricava dalle fonti documentarie e dalle cronache coeve (non solo veneziane) è unanime : in entrambi i casi i cospiratori avrebbero cercato di fare leva sull’insoddisfazione degli esponenti del popolo (o di fazioni nobiliari avverse alla classe dirigente) per rovesciare il governo. Nel caso della rivolta di Marino Falier, Matteo Villani è chiarissimo : «  Messer Marino Falliere, doge di Vinegia […] avendo l’animo grande si contentava male no parendoli potere fare a·ssua volontà com’avrebbe voluto, stringendolo la loro antica legge di non poter passare la deliberazione del consiglio allui deputato per lo Comune  »44. Le parole di Villani non possono che ricordarci quelle di Niccolò Trevisan che aveva sottolineato come l’intenzione dei ribelli cretesi fosse quella di sottrarre il potere alla madrepatria e tenere tutta l’isola « per sé ». Sfruttando gli attriti tra gli esponenti dell’aristocrazia suoi rivali con certi membri del popolo, Marino Falier propose loro di prendere le armi ed eliminare gli avversari politici. Così, quarant’anni prima, Baiamonte Tiepolo e Marco Querini, tentarono con le armi di attentare alla maestà della Repubblica, trasformando Venezia nel teatro di una guerra civile.

30Entrambi i tentativi furono scoperti grazie a dei delatori e furono soppressi immediatamente. Lo stato nel quale si trovarono a operare i magistrati che furono incaricati di reprimere le cospirazioni, fu quindi – come a Creta – uno stato di emergenza. I consigli deputati alla soppressione della rivolta e alla condanna dei ribelli formularono immediatamente, e per entrambi i casi, l’accusa di proditio. Purtroppo, a differenza del caso cretese, non possediamo gli atti completi dei processi ; tuttavia, dalla documentazione rimastaci possiamo venire a conoscenza delle procedure impiegate per fare fronte alle due pericolose conspirationes, i cui capi furono naturalmente giustiziati in modo esemplare o, come nel caso di Baiamonte Tiepolo, perseguiti in contumacia e banditi dai territori della Repubblica.

  • 45 Per una riesamina più ampia dei processi celebrati contro i ribelli di Creta – di cui in questa sed (...)

31Cominciamo quindi dal caso cretese. Tra i numerosi processi celebrati a Candia dopo la riconquista dell’isola, esamineremo il rendiconto di quello istruito nell’ottobre del 1364 a Chanià (secondo comune per importanza dell’isola), da cui si scorge con precisione lo sviluppo della procedura inquisitoria nei suoi linguaggi e nelle sue tecniche45. La chiave offerta da questi elementi ci aiuta a cogliere la questione al centro del processo, ossia la volontaria adesione dell’imputato all’attacco diretto all’auctoritas veneziana sull’isola di Creta :

  • 46 Thomas - Predelli 1899b, p. 412.

Serenissime Domine, ut de singulis occurrentibus veram et plenam informacionem habere possitis, nephandum scelus et horendum temerarie attentatum per Nicolaum Megano proditorem, qui in hac terra notabilis nobilis habebatur, Dominacioni vestre significare curavi, ut de commissis per eum contra honorem Dominacionis vestre, miraculose habitis et inventis, pena quam tulit Dominacioni vestre plenius innotescat, et cunctis transeat in exemplum. Noscat ergo Dominacio vestra quod idem Nicolaus Miegano, pessimus proditor, ut habui per confessionem suam, die Sabati XII mensis presentis, sine aliqua tortura sibi facta, licet die Veneris proxime antecedenti habuerit tormenta, tam cum fune quam cum igne, michi manifestavit et confessus fuit qualiter in tractatu erat cum Tito Venerio proditore, ad eum eundi, volendique vivere et mori secum, pugnandique simul cum eo hanc terram, essendique simul cum ipso contra honorem Dominacionis vestre in subversionem status huius terre46.

  • 47 Cfr. Sbriccoli 1974, p. 339.

32Al centro del processo si trovava il tractatum (attività di natura proditoria47) stipulato con Tito Venier e diretta al sovvertimento delle condizioni in cui si trovava l’isola (in subversionem status huius terre). L’eccezionalità del caso creava il presupposto concreto e ideale per l’uso della procedura ex officio con il conseguente impiego di ogni mezzo straordinario di cui il giudice disponeva e di cui la Signoria fu subito messa al corrente. La ragione del ricorso all’eccezione risiedeva nel carattere horrendum e nephandum del reato posto al centro dell’inquisizione – un crimine politico – e del fine sotteso all’intera procedura ; vale a dire l’acquisizione di una verità piena e incontestabile, i cui effetti andavano moderati al più presto. Occorreva bloccare il diffondersi di un nuovo dissenso poiché il rischio che si correva era quello di permettere l’innesco di una reazione a catena che avrebbe sovvertito l’ordine da poco ristabilito.

33Questi presupposti condussero a una doppia confessione ottenuta con e senza l’ausilio dei tormenti :

  • 48 Thomas - Predelli 1899b, p. 412.

Super quibus omnibus eidem Tito Venerio speciales litteras destinavit per quemdam vilanum suum, et per quemdam de hoc burgo, ut idem de burgo in confessione sua plene manifestavit, et in responsione sibi facta per eundem Titum seriosius continetur. Cuius litteras laniavit idem Nicolaus, que continebant quod idem Nicolaus Megano deberet se parare ut expedire videret, nam circa finem huius mensis sibi scriberet quod deberet facere circa hoc48.

  • 49 La confessione è un elemento fondante del sistema inquisitorio, in quanto rende manifesto – pertant (...)

34La plena confessio del reo – prova chiave nei processi di lesa maestà49 – portò dunque al chiarimento degli aspetti più inquietanti del tractatum, cioè l’esistenza di una lettera con la quale si pianificava un contrattacco. La sentenza non poteva comportare esito differente : Nicolaus Miegano mori debeat. L’esecuzione fu eseguita pubblicamente due giorni dopo sulla piazza principale di Chanià e assieme al Megano venne giustiziato anche il latore del messaggio segreto. Preoccupato per la possibile aggressione di cui era venuto a conoscenza per inquisicionem factam, il magistrato provvide alla difesa della città, ma non vi furono ulteriori sviluppi.

  • 50 Thomas - Predelli 1899b, p. 413.
  • 51 Ibid., p. 416.

35L’intensità delle pene dipendeva dunque direttamente dalla qualità delle persone implicate nei fatti, ma l’elenco dei principi aggravanti veniva stabilito dal giudice. In altre parole, la valutazione del ruolo giocato dall’imputato derivava dalle azioni commesse nel fatto criminale e la stima delle circostanze particolari in cui si era sviluppato il comportamento delittuoso si appoggiava direttamente all’arbitrium del magistrato che doveva verificare in che modo si fosse concretizzata la condotta dell’imputato. Il documento termina con una chiosa del giudice proprio circa la fama del reo ; essendo riuscito a sventare la congiura sapientemente progettata da Tito Venier, il giudice scrisse alla Signoria : significo Dominacioni vestre qualiter idem Nicolaus tempore rebellionis fuit pessimus et pessime dispositus contra Venetos, et statum Dominacionis50. La stessa giustificazione si ritrova anche al termine della sentenza di morte che chiuse il processo intentato nel 1364 contro Alessio Turgo. Colpevole di essersi recato a Genova per consegnarle la giurisdizione su Creta assieme ai principali esponenti del governo ribelle, il reo venne condannato all’impiccagione, quoniam fuerunt habite pessime res et fama de dicto Alesio, prout in scripturis inde factis plenius continetur51.

36Nel processo medievale la pena si articolava normalmente in funzione delle molte variabili connesse al sistema delle prove legali, tra cui spiccano le coordinate spazio temporali del delitto e le testimonianze orali. A fianco dei dati ricavati dall’esperienza sensibile anche le prove scritte o documentali assumevano validità nel processo. Ma nel nostro caso tali sistemi probatori erano dati per scontati a causa dell’evidenza della gravità delle azioni compiute. Si trattava dunque di una procedura basata sul carattere straordinario dell’accaduto e sul profilo « psicologico » dell’imputato. La pena veniva quindi commisurata al grado di intenzionalità del reo e alle circostanze in cui aveva agito. Questo modus operandi appare con chiarezza dall’inquisizione contro Nicola Megano. Il discrimine che decretò la pena capitale fu proprio il ruolo circostanziale che egli assunse nel contesto del processo : Nicola aveva attentato all’integrità del corpo dello stato attraverso il tractatum con Tito Venier e in questo caso la satisfatio della Signoria esigeva la pena di morte e la confisca dei beni dell’imputato.

  • 52 Trevisan 8468, c. 118r.

37A prescindere dall’intensità della pena, il ricorso alle procedure extra-ordinarie – fondamentali nell’istruzione dei processi per lesa maestà – fu davvero il perno su cui fu costruita l’intera risposta giudiziaria alla ribellione, tanto da indurre Niccolò Trevisan a concludere l’intera trattazione della vicenda con una frase significativa riguardo l’atteggiamento di Venezia : « fo fatto iustiticia segondo i suoi processi »52.

38Soffermando l’attenzione sui termini tecnici impiegati nella documentazione ufficiale veneziana per definire la fama dei congiurati legati a Baiamonte Tiepolo e le azioni che li contraddistinsero, i nessi con la repressione della ribellione cretese saltano immediatamente agli occhi. Nella missiva che Marco Gradenigo, doge di Venezia nel 1310, scrisse al podestà di Capodistria per metterlo al corrente della congiura ordita da Baiamonte Tiepolo e Marco Querini, leggiamo :

  • 53 Dandolo 1968, p. 375.

Quoniam de magna novitate emersa subito in civitate Veneciarum rumores ad aures vestras credimus devenisse […] Quod ille nequissimus proditor et seductor iniquus, iniquitatis filius et maledictorum alumnus Baiamons Teupulo, beneficiorum, honorum et dignitatum progenitoribus eius per comune Veneciarum eorum meritis collatorum ingratus, […], Marcus Quirino de domo maiori et ceteri de ipsa domo […], Andrea Doro et aliqui nobiles, quamplures ex popolaribus civibus nostris seducentes, et cum bannitis et forensicis et malandrinis conspiraverunt […] contra nos et nostrum Dominium usque super platheam Sancti Marci effrenata audacia presumpserunt53.

39Lo stesso linguaggio si ritrova nelle le lettere che furono inviate a Negroponte, a Creta, al bailo di Armenia e al castellano di Corone e Modone. La Cronaca brevis del doge Andrea Dandolo, nel ripercorrere gli eventi, è ancora più precisa nel connettere il crimen proditionis di cui si erano macchiati i ribelli alla sottrazione della sovranità veneziana :

  • 54 Ibid., p. 371.

Baiamontem [sic] enim Teupulo, pessimum proditorem, cum suis complicibus conatum Domini tunicam inconsutilem scindere et Dominium de manibnus comuniter regencium subripere, de patria, pro rebellibus et proditoribus, exulavit54.

  • 55 Il passo è citato Lazzarini 1963, p. 186. Il documento originale si trova in ASV Novella, c. 35v. A (...)

40Entrambe le fonti insistono nel delineare i principi aggravanti del tradimento perpetrato dai congiurati, ai quali venne imputato il proprio passato di lealtà e di adesione ai costumi veneziani ; quasi a voler sottolineare una premeditazione evidente – e pertanto tanto più nefanda ed esecrabile – da stigmatizzare senza pietà. I congiurati, come i ribelli di Candia, appaiono mossi da interessi personali e da un animo malvagio che li ha spinti ad abbandonare il giusto conformismo alle regole del vivere civile della patria. E questo senso di svilimento e tradimento dei valori della civilitas, appare ancora più denso di significati nel caso di Marino Falier. Nella lettera che i consiglieri ducali scrissero a Lorenzo Celsi, si diede notizia al futuro doge – colui che avrebbe represso la rivolta di Creta, ma all’epoca solo podestà di Treviso – che Marino Falier e i suoi congiurati – diabolico spiritu istigatos – erano stati decapitati propter proditionem per eundem ordinatum, in consumptionem et destructionem civitatis Veneciarum et populi eiusdem55. E proprio per salvaguardare i valori incarnati dalla Repubblica, si era provveduto al giudizio absque aliquo strepitu. Il doge fu decapitato nel cortile del palazzo ducale, privo del copricapo e laddove aveva prestato giuramento, mentre i suoi complici vennero impiccati alle balaustre del palazzo come monito per tutti.

41Il tradimento della fedeltà, dei valori incarnati dalla Repubblica e la conseguente ritorsione in ambito giudiziario dell’autorità ferita e offesa che il caso di Marino Falier mostra in modo esemplare, è un aspetto fondante delle accuse di lesa maestà che si susseguirono nel corso del Trecento. Pene, procedure e fattispecie giuridiche impiegate nelle fonti non lasciano dubbi: il contesto è quello specifico della lesa maestà. A Creta, il processo al ribelle Guido da Pavia offre un ulteriore termine di paragone. L’accusa mossagli fu quella di avere ricoperto per conto del governo ribelle l’ufficio di cancelliere presso la curia della città di Chanià. Negli atti del processo, gli elementi che rimandano all’oltraggio all’auctoritas veneziana e all’infrazione della publica fides, di cui l’imputato aveva goduto grazie al favore della Repubblica, e che aveva abbandonato deliberatamente (« sponte ») per seguire i ribelli nel loro attentato all’onore della Dominatio si evincono in tutta la loro chiarezza:

  • 56 Thomas - Predelli 1899b, pp. 405-406.

Cum Guido de Papia, qui exercebat officium cancellarie huius terre a multo tempore citra, habuerit multa beneficia a Dominacione ducali in insula Crete, videlicet in Sitia […] in Candia, ubi scriba fuit iudicum, et tunc in Canea, ubi erat vicecancellarius, constitutus per egregium dominum Petrum Delphino olim rectorem Canee, et similiter in Veneciis et aliis lociis subditis Dominationi habuerit beneficia ; et tunc tempore rebellionis, ingratus beneficiorum, iuravit rebellibus contra statum et honorem Dominacionis ducalis, exercendo sponte officium cancelarie ad beneplacitum ipsorum rebellium ; que omnia sunt gravia, et gravissima, et pro exemplo aliorum nullatenus tollenda, egregius et potens dominus dominus Iohannes Mozenigo [sic], honorabilis provisor in Creta, nolens quod hoc impunitum procedat, et quod de cetero similia facere non presumat, imo transeat omnibus in exemplum, sentencialiter procedi mandavit contra dictum Guidonem hoc modo, videlicet : quod dictus Guido sit perpetuo bannitus de insula Crete, et de Veneciis, et omnibus terris et locis subditis communi Veneciarum, ita quod si aliquo tempore se permiserit reperiri in aliquo locorum predictorum, poni debeat in carceribus, ubi finire debeat vitam suam. Et eciam […] dominus provisor […] condemnavit ipsum Guidonem in yperpiros CC, que devenire debeant in hoc commune56.

  • 57 Il bando perpetuo sanzionava anch’esso il reato di otraggio alla fedeltà e rappresentava una delle (...)

42La colpa di Guido era « gravissima » e l’insistenza sul cursus honorum dell’imputato prima della ribellione ci testimonia l’amara presa di coscienza per il tradimento di un uomo reputato tra i più fedeli. L’affronto non doveva essere tollerato e la sentenza fu l’esilio e la privazione di ogni diritto civile sia a Venezia sia in tutti i domini della Repubblica. Privare della cittadinanza e dei diritti civili in tribunale equivaleva ad infamare pubblicamente il reo57.

  • 58 ASV Segreti, c. 144v. la trascrizione del documento si trova anche in Lazzarini 1963, p. 335. In qu (...)
  • 59 […] dicendo quod caro proditorum non debebat sepeliri, non obstante quod ipsi peterent misericordi (...)
  • 60 […] ut de predictis omnibus per processus et scripturas camere evidenter apparet; actum et placita (...)

43Lo stesso modo di procedere e il medesimo linguaggio giudiziario lo ritroviamo nei frammenti del processo intentato, inizialmente per renitenza militare, a Niccolò Falier, nipote del doge ribelle. Proprio in occasione della spedizione armata diretta alla riconquista di Creta nel 1364, Niccolò Falier, comandante di galera, si rifiutò di eseguire gli ordini ricevuti dal comandante generale Domenico Michiel. Durante le azioni belliche, non solo si allontanò dalla flotta ammiraglia, ma si rese colpevole di omicidio e brutalità nei confronti del suo collega Tommaso Barbarigo e dei suoi collaboratori. Egli diede ordine di strappare loro gli occhi e gettarli a mare come se questi fossero stati colpevoli di tradimento. Nei Libri Secretorum Collegii é conservata la lettera con la quale il Maggior Consiglio di Venezia diede ordine agli Avogadori di Comun (giudici supremi della Repubblica), di procedere contro di lui, istruendo una « dilegentem et bonam inquisicionem de facto ipso »58. Dagli atti processuali successivi emerge come Niccolò osteggiò apertamente le autorità della Repubblica, dichiarandosi sciolto dai legami con essa, in quanto parente di quel doge – che a suo modo di vedere – era stato giustiziato senza ragione e crudelmente59. Il fatto di parteggiare per un ribelle in un momento di crisi politica, assimilava Niccolò a Marino, rendendolo a sua volta colpevole di alto tradimento e di oltraggio alla publica fides di Venezia che, nonostante la sua parentela col doge infame, gli aveva affidato un compito di grande rilievo politico. La sua colpa fu accertata dagli Avgadori che lo condannarono a morte e alla privazione dei diritti civili. La fama di Niccolò si fece quindi elemento tecnico denunciante e probante, sostituendosi di fatto ad una confessione. La morte infamante che lo avrebbe atteso a Venezia ci riporta nell’ambito del crimen lese maiestatis e delle innumerevoli sfaccettature che questo reato assumeva nel contesto della documentazione veneziana60.

44Da un punto di vista delle procedure, quanto detto ci riporta al nesso fondamentale tra l’estrema gravità dei fatti al centro di questi processi da una parte e l’evidenza delle prove addotte dall’altra. Il pericolo per l’integrità del corpo della res publica, per l’esercizio corretto e onesto del potere e per la gravità dell’affronto, permettevano di agire al di fuori dei normali contesti giudiziari, facendo ricorso alle procedure straordinarie e alle fattispecie del crimen lese maiestatis.

La maiestas veneziana

45Da quanto detto sin’ora, appare evidente come Venezia risulti pienamente inserita in quel contesto internazionale che vide, da parte delle formazioni statuali basso medievali, l’impiego massiccio del crimen maiestatis per fronteggiare qualunque contestazione apertamente surrettizia del potere. Tutto questo pare lecito affermarlo sia in relazione alle congiure interne sia alla rivolta candiota.

46Ma come spiegare il silenzio delle fonti veneziane riguardo alla locuzione crimen lese maiestatis? La risposta credo si possa articolare prevalentemente in considerazioni di ordine ideologico e politologico, le quali rinviano al concetto che i veneziani avevano della propria maiestas. Al fine di cogliere questa elasticità nell’adattamento di concetti giuridici, occorre tenere presente come la maestà veneziana avesse un carattere diverso da quello di una monarchia o di uno stato principesco. Si trattava della maestà di un gruppo di individui, di una collettività che si riconosceva come corpo politico comune; si trattava, in altre parole, di una maestà « condivisa ».

  • 61 Florence and Venice 1979.

47Negli atti che raccolgono i contributi offerti sulla storia comparata delle Repubbliche di Firenze e Venezia nel Quattrocento61, Giorgio Cracco – in un saggio che prende in considerazione anche i secoli XIII e XIV –, ha messo a fuoco un aspetto fondamentale della concezione del potere a Venezia. Tale aspetto risulta pienamente funzionale alle nostre conclusioni poiché si incentra proprio sul concetto di maestà.

  • 62 Cracco 1979, p. 81.
  • 63 Rome, cui, cum floruit, urbs nostra in regimine et moribus simillima dignoscitur […] Sicut navicula (...)
  • 64 Cracco 1979, p. 81.

48Riferendosi propriamente al patriziato veneziano e alle fratture sociali interne a tale gruppo di potere, Cracco afferma che un trauma nella gestione dello stato determinato da mutamenti di vertice tra i gruppi dominanti, avrebbe messo in crisi la Repubblica di Venezia in quanto istituzione. Secondo il suo dire, « Venezia, come l’antica Roma, come la Chiesa di Cristo, non poteva avere confini; essa era come il « quinto elemento » dell’universo, voluta così da Dio per la difesa della fede e della libertas di tutti; l’oligarchia delle famiglie non aveva bisogno di alcun consenso: era già fondata in alto, godeva di una giustificazione divina »62. Il passo del contributo di Cracco è un’elaborazione attenta e puntuale di un passaggio dalla Cronica di Raffaino Caresini, di cui ci siamo avvalsi anche noi nel corso della nostra analisi63. Inoltre, come ricorda lo stesso Cracco, anche Lorenzo de Monacis insisteva sul fatto che Venezia, « libera nata et sub christiana fide fundata », « poteva svolgere un ruolo provvidenziale nel mondo »64. Un ruolo provvidenziale che, a livello ideologico, giustificava una posizione di assoluta indipendenza nei confronti di qualsivoglia istituzione concorrente.

  • 65 Il riferimento é alla definizione del comportamento dei ribelli che, secondo le parole del Caresini (...)

49In tale ottica, era quindi naturale per Raffaino Caresini affermare che la civitas Veneciarum in protectione divina firmata, speculum et norma iustitie et libertatis in toto orbe relucet. Pertanto, l’offesa all’auctoritas perpetrata dai ribelli di Candia non poteva che accendere l’ira divina. Come abbiamo già ricordato nel forte parallelismo istituito dal cronista65 l’ira divina coincise pienamente con l’indignatio della Repubblica, la quale – in quanto corpo politico autonomo – reagì alla gravissima offesa attraverso adeguati strumenti giudiziari di repressione.

  • 66 Sulla maestà bizantina, si veda Gallina 2008, p. 11-20 e p. 167-168, con relativa bibliografia. Cfr (...)

50L’ideologia della maestà veneziana, intrisa di elementi retorici fortemente evocativi – epigona di Roma e dai fondamenti divini – riporta il caso Veneziano al di fuori del solo Occidente. Il distacco dall’impero occidentale, ricercato e professato dalle autorità veneziane, non va sottovalutato; soprattutto se si tiene presente il legame con quell’impero con cui Venezia si trovò sempre a dialogare (fino ad inglobarlo parzialmente), vale a dire l’impero Bizantino. È proprio all’esempio della maestà bizantina che occorre anche guardare66. Non è un caso che la titolatura del doge di Venezia faccia esplicito riferimento all’essere signore della quarta parte dell’impero di Romània. Un titolo che difendeva, al di là della retorica celebrativa seguita alla quarta crociata, una posizione di reale indipendenza e che doveva necessariamente fondare una maiestas con caratteristiche sue proprie.

  • 67 In proposito cfr. Pansolli 1970; Cracco 1976; Zordan 1980, p. 135-147; Cozzi 1982, p. 217-261; Pado (...)

51La sola ed unica maestà restava quindi quella della Repubblica e citare apertamente il delitto di lesa maestà per indicare il reato politico avrebbe costretto Venezia a venire a patti con la propria soggezione all’Impero d’Occidente e al suo diritto. Pertanto, nelle fonti veneziane proditio e rebellio sostituiscono la locuzione crimen lese maiestatis, mantenendone inalterato il senso in ambito prettamente giudiziario. Come tutto il sistema del diritto veneto fu presentato e si espresse in forme alternative, così Venezia impiegò le categorie e le fattispecie del crimen maiestatis senza nominarlo mai apertamente. Nonostante la dichiarata estraneità ai suoi principi espressa programmaticamente dalle autorità della Repubblica, il diritto romano era ben conosciuto a Venezia, così come lo era il linguaggio del diritto canonico e lo sviluppo delle pratiche di giustizia legate alla soppressione del dissenso politico67.

52Queste considerazioni ci riportano all’importanza della circolazione dei modelli giuridici, politici – e naturalmente giudiziari – in ambito europeo da una parte e sull’importanza della comunicazione che veicolava quelle stesse esperienze dall’altra. Si tratta di un contesto in cui la Repubblica di Venezia si presentava come uno dei maggiori vettori di scambio culturale. Le istituzioni veneziane dialogavano con tutti gli attori politici coevi e, come dimostrano i fitti scambi epistolari della Repubblica – tra cui quelli riportati in questa sede –, esse comprendevano e condividevano i linguaggi politici dei propri interlocutori.

  • 68 A tal proposito cfr. Chiffoleau, Le procès comme mode de gouvernement…p. 341; Id., Le crime de Maje (...)

53Come ricordato, in un contesto internazionale formato da istituzioni che si andavano via via definendo come vertici della res publica – non senza ricorrere alla negoziazione con le comunità soggette –, si assistette ad una appropriazione da parte di queste stesse istituzioni del concetto di crimen lese maiestatis, citando talvolta apertamente la fonte romanistica da cui esso proveniva, oppure ricorrendo concretamente sia alle fattispecie di proditio e di rebellio sia alle tecniche procedurali normalmente impiegate in questi casi68. In altre parole, nonostante una pretesa diversità del caso veneziano, le fonti della pratica testimoniano di un’attività in tutto paragonabile a quella delle coeve istituzioni statuali nascenti. Vi era, in effetti, una reale diversità circa taluni aspetti istituzionali dell’ordinamento repubblicano veneziano. Ciononostante, tale differenza affonda le proprie radici in un processo di consolidamento della costituzione veneziana stessa. Occorre riconoscere grande importanza alle differenze – siano esse concrete o propagandate – al fine di cogliere il frutto dell’elaborazione originale di un patrimonio concettuale comune ad altre formazioni statuali bassomedievali.

  • 69 Ventura 1979, p. 174.
  • 70 Ibid., p. 177.

54A tal proposito, la nostra tesi non appare del tutto isolata. Negli atti del convegno Florence and Venice, Angelo Ventura – impegnato a definire il dominium di Venezia nel Quattrocento – ricorda come sia « necessario, innanzitutto per non cadere nell’erronea tendenza a vedere tutta la storia veneziana sotto il segno dell’originalità e dell’eccezionalità, sottolineare che gli istituti giuridici e politici a cui ricorre la repubblica per regolare i propri rapporti con le terre del Dominio, sono in questo periodo del tutto simili a quelli in uso in altri stati »69. Il suo contributo è fondamentale nel porre le basi per un rinnovamento storiografico di tipo politologico incentrato sulla costituzione repubblicana di Venezia. Nel proporre le nuove linee interpretative, Ventura arriva a definire con grande acume il significato dell’esperienza politica della Serenissima. Egli infatti definisce « oggettiva e spersonalizzata » la concezione del sistema politico marciano, identificando il senso dello stato veneziano – incarnato dal patriziato che ne costituiva la sua classe dirigente –, con « l’interesse comune di tutta la città ». Un interesse comune sorretto dall’oggettività della legge70.

  • 71 Ibid., p. 182.

55Raccogliendo la proposta di Ventura circa una comparazione tra l’evoluzione del diritto civile e penale a Venezia con quanto avveniva fuori dalle lagune e dai domini dipendenti dalla Repubblica71, la nostra interpretazione della maestà veneziana – che abbiamo detto « condivisa » –, si permette di sostenere che più che di una « spersonalizzazione », si debba parlare di un’entità statuale che si personalizza proprio nel momento in cui l’insieme dei soggetti politici che partecipano e condividono la maestà del dominium (il patriziato al governo), sono in grado di legittimarsi sul piano giuridico e pubblico. Ora, l’impiego coerente e pratico di fattispecie e categorie giuridiche che fanno parte del bagaglio culturale e politico dell’Occidente non deve quindi stupire; ed è proprio l’elemento giudiziario che ci offre una chiave di lettura esauriente.

56In conclusione, lecito è dunque riconoscere il formarsi di un linguaggio politico e giudiziario peculiare che – pur dimostrando numerose analogie con quanto avveniva in altre realtà coeve – fu adattato da Venezia alle proprie forme costituzionali, ma col fine ben preciso di creare uno spazio di normatività di cui essa solamente restava l’unica depositaria.

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Bibliografia

ASV Avogaria di comun = Archivio di Stato di Venezia, Avogaria di Comun, Raspe, III.

ASV Dieci = Archivio di Stato di Venezia, Consiglio dei X, Misti, V.

ASV Memoriali = Archivio di Stato di Venezia (d’ora in avanti A.S.V), Duca di Candia, Memoriali, busta 29, fascicolo 14.

ASV Novella = Archivio di Stato di Venezia, Maggior Consiglio, Novella.

ASV Segreti = Archivio di Stato di Venezia, Libri Secretorm Colegii (1354-1364), I.

Black 1992 = A. Black, Political Thought in Europe 1250-1450, Cambridge, 1992.

Borsari 1997 = S. Borsari, I Veneziani delle colonie, in G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti (a cura di), Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima. III. La formazione dello stato patrizio, Roma, 1995, p. 127-146. 

Boucheron - Offenstadt 2011 = P. Boucheron, N. Offenstadt (a cura di), L’espace public au Moyen Âge. Débats autour de Jürgen Habermas, Parigi, 2011.

Boureau 2006 = A. Boureau, La religion de l’État. La construction de la République étatique dans le discours théologique de l’Occident médiéval (1250-1350), Parigi, 2006.

Capitani 1978 = O. Capitani, Legislazione antiereticale e strumento di costruzione politica nelle decisioni normative di Innocenzo III, in Bollettino di studi valdesi, 1978, p. 31-53.

Caresini 1923 = R. De Caresinis, Chronica. AA. 1343-1388, éd. E. Pastorello, (R.I.S., Rerum Italicarum Scriptores, 12, parte II), Bologna, 1923.

Ceccarelli Morolli 2011 = D. Ceccarelli Morolli, « Princeps legibus solutus » (D. 1. 3. 31). Ovvero qulche nota sul Basileus ton Romaion, in Iura Orientalia, 7, 2011, p. 1-9.

Cengarle 2008 = F. Cengarle, Le arenghe dei decreti viscontei (1330 ca.-1447)  : alcune considerazioni, in A. Gamberini e G. Petralia (a cura di), Linguaggi politici nell’Italia del Rinascimento, Roma, 2008, p. 79-87.

Challet 2010 = V. Challet, Le bien commun à l’épreuve de la pratique. Discours monarchique et réinterprétation consulaire en Languedoc à la fin du Moyen Âge, in Revue française d’histoire des idées politiques, 32, 2, 2010, p. 311-324.

Chiffoleau 1986 = J. Chiffoleau, Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu judiciaire en France du XIIIe au XVe siècle, Roma, 1986 (Coll. de l’École française de Rome, 8).

Chiffoleau 1993 = J. Chiffoleau, Sur le crime de majesté médiéval, Roma, 1993 (Coll. de l’École Française de Rome, 168).

Chiffoleau 1996 = J. Chiffoleau, « Contra Naturam ». Pour un approche casuistique et procédurale de la Nature médiévale, in Micrologus, 4, 1996, p. 265-311.

Chiffoleau 2007 = J. Chiffoleau, Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire. Note sur les collections érudites de procès de lèse majesté du XVIIe siècle et leurs exemples médiévaux, Roma, 2007 (Coll. de l’École française de Rome, 375).

Chiffoleau 2009 = J. Chiffoleau, Le procès comme mode de gouvernement, in A. Rigon e F. Veronese (a cura di), L’età dei processi. Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel ‘300. I. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XIX edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 30 novembre-1 dicembre 2007, Roma, 2009.

Chiffoleau 2010 = J. Chiffoleau, La Chiesa, il segreto e l’obbedienza. La costruzione del soggetto politico nel Medioevo, Bologna 2010 (trad. it. di J. Chiffoleau, Ecclesia de occultis non iudicat. L’Église, le secret et l’occulte du XIIe au XVe siècle, in Micrologus, 14, 2006, p. 359-481).

Constable 2003 = G. Constable, L’idea di innovazione nel XII secolo, in G. Constable, G. Cracco, H. Keller e D. Quaglioni (a cura di), Il secolo XII  : la « renovatio » dell’Europa cristiana, Bologna, 2003, p. 35-66.

Corner 1755 = F. Corner, Creta Sacra sive de episcopis utriusque ritus graeci et latini in insula Crete, II, Venezia, 1755.

Cortese 1962 = E. Cortese, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, I, Milano, 1962.

Costa 1969 = P. Costa, Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433), Milano, 1969.

Cozzi 82 = G. Cozzi, La politica del diritto nella Repubblica di Venezia, in G. Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII, Torino, 1982.

Cracco 1976 = G. Cracco, La cultura giuridico-politica nella Venezia della « Serrata », in G. Arnaldi (a cura di), Storia della cultura veneta. II. Il Trecento, Vicenza, 1976, p. 238-240.

Cracco 1979 = G. Cracco, Patriziato e oligarchia a Venezia nel Tre-Quattrocento, in Florence and Venice : comparisons and relations. Acts of the conferences at Villa I Tatti, Firenze 1976-1977, Firenze 1979, p. 71-98.

Crescenzi 1997 = V. Crescenzi, Il diritto civile, in G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti (a cura di), Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima. III. La formazione dello Stato patrizio, p. 409-474.

Cuccini 2013 = S. Cuccini, Législation statutaire urbaine et gouvernement pontifical en Italie centrale : le cas de l’administration de la justice criminelle à Bologne, deuxième moitié du XVème siècle, dattiloscritto.

Dandolo 1968 = A. Danduli, Chronica brevis. AA 46-1342, éd. E. Pastorello, Bologna1968, (R.I.S. Rerum Italicarum Scriptores,12, parte I), Appendice I.

De Monacis 1758 = L. De Monacis, Chronicon de rebus Veneciis, Venezia, 1758.

Gallina 2003 = M. Gallina, Conflitti e coesistenza nel Mediterraneo medievale : mondo bizantino e Occidente latino, Spoleto, 2003.

Gallina 2008 = M. Gallina, Bisanzio. Storia di un impero (secoli IV-XIII), Roma, 2008.

Gauvard 2005 = C. Gauvard, Violence et ordre public au Moyen Âge, Parigi, 2005.

Jegerlehner 1903 = E. Jegerlehner, Der Aufstand der Kandiotischen Ritterschaft gegen das Mutterland Venedig 1363-1365, in Byzantinische Zeitschrift, 12, 1903, p. 78-125.

Enquête au Moyen Âge, Roma 2008 = L’enquête au Moyen Âge (Coll. de l’École française de Rome, 399).

Florence and Venice 1979 = Florence and Venice : comparisons and relations. Acts of the conferences at Villa I Tatti, Firenze 1976-1977, Firenze, 1979.

Lane 1978 = F. Lane, Storia di Venezia. Ascesa e declino di una Repubblica marinara, Torino 1978 (1st éd. Baltimora 1973).

Lazzarini 1963 = V. Lazzarini, Marino Faliero. Avanti il dogado, la congiura, appendici, Firenze, 1963.

Maltezou 1991 = Ch. Maltezou, The historical and social context, in D. Holton (a cura di), Literature and Society in Renaissance Crete, Cambridge, 1991, p. 17-47.

Magnani 2013a = M. Magnani, Storia giudiziaria della rivolta di San Tito a Creta (1363-1366), in Reti Medievali Rivista, 14, 1, 2013, p. 1-35.

Magnani 2013b = M. Magnani, Stratégies et finalités des suppliques et de la grâce en Crète vénitienne (1364-1372), in Thesaurismata, 43, 2013, pp. 59-75.

Mannori 1990 = L. Mannori, Per una ‘preistoria’ della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell’età del tardo diritto comune, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 19, 1990, p. 323-504.

Manoscritto 4793 = Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. z 18 ( =4793).

Manoscritto 161, PD = Padova, Biblioteca Unversitaria, ms. n. 161, I, Sommario di sentenze criminali (1324-1395) appartenenti a cose marittime, cc. 392-401.

Marchetti 1994 = P. Marchetti, Testis contra se : l’imputato come fonte di prova nel processo penale in età moderna, Milano, 1994.

Mazzacane 1994 = A. Mazzacane, Diritto e giuristi nella formazione dello Stato moderno in Italia, in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (a cura di), Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna, Bologna, 1994, p. 340-347.

McKee 1994 = S. McKee, The revolt of St. Tito in fourteenth-century Venetian Crete  : a reassessment, in Mediterranean Historical Review, 9, 1994, p. 173-204.

Meccarelli 1998 = M. Meccarelli, Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune, Milano, 1998.

Merlo 1997 = G. G. Merlo (ed), Storia ereticale e antiereticale del Medioevo, Torre Pellice, 1997.

Migliorino 1985 = F. Migliorino, Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII, Catania, 1985.

Orlando 2008 = E. Orlando, Altre Venezie. Il dogado veneziano nei secoli XIII e XIV, Venezia, 2008.

Padovani 1995 = A. Padovani, La politica del diritto, in G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti (a cura di), Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima. II. L’età del comune, Roma, 1995, p. 303-329.

Pansolli 1970 = L. Pansolli, La gerarchia delle fonti del diritto nella legislazione medievale veneziana, Milano, 1970.

Parent 2014 = S. Parent, Dans les abysses de l'Infidélité. Les procès contre les ennemis de l'Eglise en Italie au temps de Jean XXII (1316-1334), Roma, 2014 (BEFAR, 361).

Pécout 2010 = T. Pécout (dir.), Quand gouverner c'est enquêter  : les pratiques politiques de l'enquête princière (Occident, XIIIe-XIVe siècles), Aix-en-Provence, 2010.

Petrarca 1976 = F. Petrarca, Le senili, éd. G. Martellotti, Torino, 1976.

Predelli 1914 = R. Predelli (a cura di), I Libri Commemoriali della Repubblica di Venezia. Regesti, I-VIII, Venezia, (1st ed. 1886).

Prosperi 2013 = Adriano Prosperi, Delitto e perdono. La pena di morte nell’orizzonte mentale dell’Europa cristiana. XIV-XVIII secolo, Torino, 2013.

Quaglioni 1999 = D. Quaglioni, Il processo Avogari e la dottrina medievale della tirannide, in G. Cagnin (a cura di), Il processo Avogari (Treviso 1314-1315), Roma 1999, p. V-XXIX

Quaglioni 2004 = D. Quaglioni, La sovranità, Roma-Bari, 2004

Romano 1987 = D. Romano, The aftermath of the Querini-Tiepolo conspiracy, in Stanford Italian review, 1987, p. 147-159.

Romano 1993 = D. Romano, Patrizi e popolani. La società veneziana nel Trecento, Bologna, 1993.

Ruggiero 1982 = G. Ruggiero, Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento, Bologna, 1982.

Ruggiero 1997 = G. Ruggiero, Politica e giustizia, in G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti (a cura di), Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima. III. La formazione dello Stato patrizio, p. 389-408.

Santschi 1976 = E. Santschi, Régestes des arrêts civils et de Mémoriaux (1363-1399) des archives du duc de Crète, Venezia, 1976 (Biblioteca dell’istituto Ellenico di studi bizantini e post bizantini di Venezia).

Sartanaro 1996 = M. Sartanaro, La rivolta di Candia del 1363-65 nelle fonti veneziane, in Studi Veneziani, 21, 1996, p. 127-153.

Sbriccoli 1974 = M. Sbriccoli, Crimen Laese Maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna, Milano, 1974.

Sbriccoli 1991 = M. Sbriccoli «  Torquendum idest torquere mentem  ». Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell’Italia comunale, in J. C. Maire Vigueur e A. Paravicini Bagliani (a cura di), La parola all’accusato, Palermo, 1991, p. 17-33.

Sistemi di eccezione 2009 = M. Vallerani (a cura di), Sistemi di eccezione, Bologna, 2009.

Tanzini 2010 = L. Tanzini, Emergenza, eccezione, deroga  : tecniche e retoriche del potere nei comuni toscani del XIV secolo, in M. Vallerani (a cura di), Tecniche di potere nel tardo medioevo, Roma, 2010, p. 149-182.

Tecniche di potere 2010 = M. Vallerani (a cura di), Tecniche di potere nel tardo medioevo, Roma, 2010.

Théry 2003 = J. Théry, Fama  : l’opinion publique comme prouve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (XIIe-XVe siècle), in B. Lemesle (dir.), La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Rennes, 2003, p. 119-147.

Théry 2009 = J. Théry, « Atrocitas/Enormitas ». Per una storia della categoria di « crimine enorme » nel basso Medioevo, XII-XV secolo, in M. Valleraani (a cura di), Sistemi di eccezione, Bologna, 2009, p. 329-375

Thiriet 1971 = F. Thiriet, Délibérations des assemblées vénitiennes concernant la Romanie, I, Parigi-L'Aja, 1971.

Thiriet 1981 = F. Thiriet, Délibérations des assemblées vénitiennes concernant la Romanie, II, Paris-La Haye, 1981.

Thomas 1991 = Y. Thomas, L’institution de la majesté, in Revue de synthèse, 1991, p. 331-386

Thomas 1999 = Y. Thomas, Les procédures de la majesté. La torture et l’enquête depuis les Julio-Claudiens, in M. Humbert e Y. Thomas (a cura di), Mélanges à la mémoire d’André Magdelain, Parigi, 1999, p. 477-499.

Thomas - Predelli 1899a = G. M. Thomas e R. Predelli (a cura di), Diplomatarium veneto levantinum sive acta et diplomata res venetas graecas Levantis 1351-1454, I, Venezia, 1899.

Thomas - Predelli 1899b = G. M. Thomas e R. Predelli (a cura di), Diplomatarium veneto levantinum sive acta et diplomata res venetas graecas Levantis 1351-1454, II, Venezia, 1899.

Trevisan 8468 = N. Trevisan, Cronaca, in Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. CL. VIII, cod. 519 (coll. 8468).

Todeschini 2007 = G. Todeschini, Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all’età moderna, Bologna, 2007.

Vallerani 2007 = M. Vallerani, La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo, in P. Prodi (a cura di), La fiducia secondo i linguaggi del potere, Bologna, 2007, p. 93-112.

Vallerani 2009 = M. Vallerani, Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Aberto Gandino, in Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische rechtsgeschichte, 14, 2009, p. 40-61.

Vallerani 2012 = M. Vallerani, Paradigmi dell’eccezione nel tardo medioevo, in Storia del pensiero politico, 2, 2012, p. 185-212.

Ventura 1979 = A. Ventura, Il dominio di Venezia nel Quattrocento, in Florence and Venice : comparisons and relations. Acts of the conferences at Villa I Tatti, Firenze 1976-1977, Firenze, 1979, p. 167-190.

Villani 1995 = M. Villani, Cronica. Con la continuazione di Filippo Villani, éd. G. Porta, I, Parma, 1995.

Verdon 2012 = L. Verdon, La voix des dominés. Communautés et seigneurie en Provence au bas Moyen Âge, Rennes, 2012.

Zordan 1980 = G. Zordan, L’ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica, Padova, 1980.

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Note

1 Sulle procedure giudiziarie extra-ordinarie impiegate da Venezia per far fronte alla rivolta, cfr. Magnani 2013a e Magnani 2013b. Sulla rivolta di San Tito cfr. Jegerlehner 1903 ; Maltezou 1991 ; McKee 1994 ; Borsari 1997 ; Gallina 2003 p. 312 ; Sartanaro 1996.

2 L’impiego del termine « sovranità » é ormai ampiamente accettato e condiviso dagli storici medievisti. Al fine di valutarne la correttezza nel suo impiego è utile seguire la riflessione di Jacques Chiffoleau sulla costruzione del soggetto politico in età medievale. Riproponiamo in questa sede un breve passaggio di tale studio, il quale arriva a definire la sovranità medievale partendo dal giudizio sull’occulto e dall’adagio di Giovanni Teutonico, secondo il quale Ecclesia de occultis non iudicat. Tale giudizio di ciò che é occulto – o « semiocculto » –, si rese necessario quando il crimine pubblico si palesava nelle forme di un « rifiuto dell’obbedienza, di una contestazione interiore dell’istituzione ». Occorreva quindi portare alla luce questa forza occulta e potenzialmente dannosa, procedendo alla sua soppressione attraverso l’impiego di speciali procedure giudiziarie, quali l’inquisitio ex officio. Tutto questo postula, secondo Chiffoleau, « un’esaltazione e una difesa delle potenze sovrane, dell’ordine pubblico e un atto di riconoscimento interiore, nel foro interno di ciascuno, di questa sovranità, e quindi un’accettazione della legittimità del giudizio pubblico e più in generale dello « spazio pubblico » (Chiffoleau 2010, p. 137). Il processo di riconoscimento di legittimità della sovranità e dell’etica principesca – « équitable » poiché posta a difesa del publicum – é presente anche nella ricostruzione dei rapporti di potere nella Provenza angioina operata da Laure Verdon. A tal proposito cfr. Verdon 2012, p. 51-66. Sulla questione della « sovranità » nel pensiero politico medievale, cfr. Black 1992, p. 108-116; Boureau 2006, p. 179-202 e p. 233-282; Quaglioni 2004. Sul concetto di « spazio pubblico » nel Medioevo, cfr. Boucheron – Offenstadt 2011, p. 1-24.

3 A tal proposito cfr. Enquête au Moyen Âge, Roma 2008 ; Sistemi di eccezione 2009 ; Chiffoleau 2009, p. 321-347 ; Tecniche di potere 2010, pp. 117-206 ; Pécout 2010 ; Vallerani 2012; Meccarelli 1998.

4 Sul tema, cfr. Sbriccoli 1974 ; Chiffoleau 1993, p. 265-312 ; Chiffoleau 2007, p. 577-662 ; Théry 2009 ; Quaglioni 1999 ; Cengarle 2008. Sulla questione occorre richiamare anche agli importanti contributi di Yan Thomas, tra i quali : Thomas 1991 e Thomas 1999.

5 I due fondi sono conosciuti, anche grazie all’edizione parziale compiuta da Jegerlehner e all’eccellente regestazione compiuta da Freddy Thiriet : cfr. Thiriet 1971 e Thiriet 1981. I Libri Commemoriali racchiudono l’insieme della corrispondenza tra le autorità veneziane e i diversi soggetti politici in relazione con la Serenissima. Inoltre vi sono conservate le numerosissime missive tra il governo centrale di Venezia e gli ufficiali dislocati nei domini levantini. I documenti relativi al periodo preso in considerazione in questo studio sono stati editi quasi integralmente da G. M. Thomas e R. Predelli nel loro Diplomatarium veneto levantinum: cfr. Thomas – Predelli 1899a e Thomas - Predelli 1899b. Lo stesso Predelli ha curato tra il 1876 e il 1914 la regestazione completa del fondo d’archivio : si veda Predelli 1914. Il secondo volume del Diplomatarium veneto levantinum riporta – alle pagine 391-428 – l’edizione degli Acta Res Cretenses Illustrantia a. 1363-1367, incentrati proprio sulla rivolta di San Tito. Il fitto scambio di lettere tra i provveditori inviati a sedare la ribellione e il governo centrale testimonia il carattere flessibile dei provvedimenti adottati di volta in volta dagli ufficiali veneziani nell’applicazione delle direttive di Venezia.

6 De Monacis 1758 ; Trevisan 8468.

7 Caresini 1923, p. 13-18.

8 A tal proposito, mi permetto di rimandare a Magnani 2013a, p. 1-35. Per quanto riguarda il ruolo giocato dal segreto in tali contesti, ome osserva Jacques Chiffoleau, « il secretum, in quanto elemento che isola, distingue e separa (secernere), ha potuto designare gli arcani del potere, i misteri dello Stato, distinti sul piano legale, rituale e spaziale dal mondo profano. Segreti che costituiscono, alla fine del secolo XIII e all’inizio del XIV, con l’aiuto di segretari, di sigilli e di lettere segrete, nel cuore stesso di un secretarium che - a partire dalla tarda antichità - è molto prossimo a un Sacrarium. Secreta è d’altronde anche la preghiera silenziosa che si sviluppa all’interno dell’azione liturgica, poco prima della consacrazione eucaristica; così come il silenzio che da lungo tempo sembra necessario al culto della giustizia » (Chiffoleau 2010, p. 16). Oltre allo studio di Chiffoleau, interamente dedicato all’argomento, sono di grande importanza le parole di Adriano Prosperi: « la pedagogia del potere si nutrì di uno speciale impasto di segretezza e di clamore: segretezza delle congiure vere o presunte e delle misure repressive dei potenti, clamore e pubblicità della repressione » (Prosperi 2013, p. 171).

9 Sul concetto di novitas impiegato in casi d’eccezione, cfr. Tanzini 2010, p. 156. Si tenga presente che nel linguaggio medievale novitas poteva indicare anche un evento di carattere positivo. Tuttavia – in un contesto giudiziario come il nostro e in modo particolare nell’inquadramento delle ribellioni – il suo significato appare di segno negativo. Sul concetto di novitas in generale, cfr. Constable 2003.

10 Sbriccoli 1974, p. 152.

11 Ibid., p. 690.

12 Chiffoleau 2007, p. 612. Sul piano delle pratiche di giustizia, l’impiego del delitto di lesa maestà per « qualunque rifiuto dell’obbedienza » é sottolineato con forza anche nel lavoro di Adriano Prosperi sulla pena di morte. A tal proposito, si veda Prosperi 2013, p. 169, cui si riferisce la citazione in nota.

13 Sbriccoli 1974, p. 163.

14 Et ibi facietis ambaxatam illis deinde, ostendentes admirari de novitate occursa, recordantes eis, quod ipsi sunt carnes de carne nostra et os de ossibus nostris, et qualiter eos tractavimus in cunctis necessitatibus suis, effondendo sanguinem nostrum et ponendo sine ullo respectu personas et havere nostrum pro bono eorum ; et cum aliis verbis et modis decentibus procuretis ipsos reconciliare et reducere ad obedientiam et fidelitatem nostram, dicendo quod illud, quod erat factum de datiis, erat pro conservatione et commodo eorum et totius insule, et si gravabantur, debebant ad nos mittere et recurrere, qui semper fuimus sibi gratiosi, sicut ipsi sciunt […]. Habeatis plenam libertatem et arbitrium per maiorem partem tam super dictis datiis, quam super remissione offensarum et iniuriarum quas fecissent, et super omnibus aliis et singulis, que possent spectare pro reconciliatione et reformatione insule, ut redeant ad obedientiam et fidelitatem nostram, providendi, tractandi, expendendi, faciendi et ordinandi in omnibus et per omnia, sicut haberet consilium rogatorum […] et super hoc dedimus vobis litteras apertas et sindacatum, sicut opus est (Jegerlehner 1903, p. 107-108).

15 Ibid., p. 107.

16 Ibid.

17 Sulla struttura costituzionale di Venezia si veda Lane 1978, pp. 113-122.

18 Jegerlhener 1903, p. 108-109.

19 Ibid., p. 121. Com’è noto, i dieci capi della rivolta proscritti ufficialmente furono Marco Gradenigo maior, Tito Venier, Baiardo Gradenigo, Teodorello Venier, Bartolomeo Grimaldi, Francesco Mudazzo, Marco Fradello, Giorgio Bardo, Gabriele del Abbado e Zanachi Rizzi. Sul loro coinvolgimento nei fatti si veda la dettagliata prosopografia offerta da Sally McKee nel suo studio sulla rivolta. A tal proposito, cfr. McKee 1994, p. 187-204.

20 Jegerlehner 1903, p. 121. La mala fama costituiva già di per sé stessa uno degli elementi più forti per procedere all’eccezione dalle procedure standard. In tribunale pesava come prova schiacciante e implicava la perdita delle normali garanzie legali. Sull’argomento si vedano Migliorino 1985 ; Théry 2003 ; Vallerani 2007 ; Todeschini 2007.

21 La corrispondenza tra Venezia e i maggiori attori politici operanti nell’area Mediterranea, si trova in Thomas - Predelli 1899b, p. 391-400.

22 A tal proposito si veda la reazione del re di Cipro Pietro I che nel rispondere al Doge, fece anch’egli largo uso del vocabolario dell’alto tradimento. Nell’incipit della lettera infatti, il re scrisse : Ex litteris vestris accepimus, et non sive dolore et perturbazione mentis audivimus, inconsultam novitatem seu potius temeritatem, quam pheudati et fideles vestri insule Crete, antiquis et cotidianis civitatis vestre favoribus, et teamquam de paterno cespite palmites vestris educati alimentis, et vestris de fontibus irrigati, in predicta insula contra statum vestrum insana ribellione moliti sunt (Thomas – Predelli 1899b, p. 391-394). Nelle parole di Pietro si scorge bene quale danno fosse stato arrecato alla Signoria, ossia l’usurpazione dell’autorità veneziana sull’isola. Era pertanto lecito per Venezia reprimere la rivolta : Quapropter ipse (il doge) proposuit cum manu potenti ad reprimendam eorum audaciam, et propter iustam causam et honorem suum toto conatu contra ipsos procedere (Ibid.). Il concetto di iusta causa giustificava l’impiego di strumenti di repressione extra-ordinari cui «  ci si richiamò di volta in volta all’urgenza di una necessitas o più vagamente di una utilitas  ». L’insistenza su tali aspetti formali e intrinseci per giustificare un’azione straordinaria attraverso l’introduzione del principio di publica utilitas dimostra l’emergenza del potere centrale di reprimere il più velocemente possibile l’insurrezione. La citazione riportata tra virgolette è estrapolata da Cortese 1962, p. 104. Sul concetto di publica utilitas in relazione alla repressione delle ribellioni nel secolo XIV, cfr.  Challet 2010.

23 Sbriccoli 1974, p. 271.

24 Manoscritto 4793, c. 83r.

25 Trevisan 8468, c. 115v.

26 Ibid., c. 116r.

27 De Monacis 1758, p. 272.

28 Ibid., p. 273. Come nota anche Monica Sartanaro, il riferimento all’appropriazione del mero et mixto imperio da parte degli insorti compare anche in altre due cronache : la Cronaca Pseudo-Zancaruola, dalle origini della città al 1442 (in realtà un volgarizzamento dell’opera di De Monacis) e nella tarda Cronaca detta Savina sino al 1612. Cfr. Sartanaron 1996, p. 130. Sul concetto di iurisdictio, cfr. Costa 1969; Mannori1990, p. 346.

29 De Monacis 1758, p. 173.

30 Ibid., p. 174-175.

31 Cfr. Magnani 2013a, p. 12-15. I documenti che attestano la continuità con il sistema in vigore sono stati editi da Jegerlehner 1903, p. 101-107. Si tratta prevalentemente dei bandi e dalle ordinanze emessi dal duca ribelle Marco Gradenigo senex. Meno conosciute sono le fonti documentarie che attestano l’attività giudiziaria del tribunale di Candia sotto il governo ribelle. Anche in questo caso, le forme della’amministrazione della giustizia non differiscono da quelle in uso in madrepatria e si articolano sullo stesso sistema giuridico. A tal proposito, cfr. ASV Memoraili, c. 1v-34v e Santschi 1976, p. 95-108.

32 Petrus Cavalcante aurifex qui in Creta, tempore rebellionis insule illius fecit stampas soldinorum proditoribus et fecit sacramentum contra dominacionem. Condemnatus annis tres in carcere, reservata auctoritate consilium X contra eum (Manoscritto 161 PD, c. 397r).

33 De Monacis 1758, p. 175.

34 Caresini 1923, p. 13. Secondo le parole del Caresini, i ribelli avrebbero spontaneamente deciso di non adempiere ai compiti loro affidati dalla madrepatria ; compiti sacri, quali la difesa dell’isola da nemici esterni e interni (i greci). Tale tradimento, propter epidemiales pestes, quae, peccatis exigentibus, orbem ditius flagellarunt, quasi seniores omnes defecerunt ; in quorum obitu fides etiam et amor patrie in multis defecisse videtur (Ibid., p. 13-14). Le parole del Caresini furono riprese dal grande storico della Repubblica del XVIII secolo Flaminio Corner che afferma : ex corruptis hominum morbus eorumque lascivia tantum facinus processisse e ancora gravissima verba […] pessimam ominum pestem in Republica luxum esse, et delitias, Caresini fornisce anche una spiegazione quae excoccatos nomine a sui cognitione aufert et iumentis insipientibus familes facit […] Qui licet ab optima patria, optimisque parentibus orti sint, tamen non vives appellari debent, sed nequissimi parricidae (Corner 1755, p. 316).

35 De Monacis 1758, p. 179.

36 Prosperi 2013, p. 167.

37 Per un’analisi comparata della repressione delle rivolte – perseguite come crimini di lesa maestà, si veda con attenzione Parent 2014, p. 217-290.

38 Petrarca 1976, p. 46-48. Il Petrarca fu ugualmente testimone della vittoria di Luchino dal Verme, suo amico personale e nelle stesse lettere senili scrisse dei festeggiamenti solenni indetti in seguito alla vittoria sui ribelli di Candia. A tal proposito, cfr. Petrarca 1976, p. 51-63.

39 Caresini 1923, p. 14. La citazione da San Paolo è estrapolata dalla Lettera a Tito, I, 12. Nella cronaca Caresini insiste con particolare attenzione sull’essenza contro natura dei ribelli e delle loro azioni impiegando, non a caso, un linguaggio che si trova normalmente nelle fonti canoniche : supervixerunt autem iuniores in tanta lascivia, luxuria, tantisque corruptis moribus, quod insulam, qua nulla melior, et quae mirabiliter bonis omnibus aucta fuerat sub favore et benignitate ducali, conservare nescerunt, sed nimiis deliciis et honoribus excaecati, non cognoverunt se ipsos, comparati sunt iumentis fatuis et similies facti sunt illis : in qua re non damno locum, sed vitium ; nam virtuosi eorum progenitores virtuosissime vixerunt. (Caresini 1923, p. 14). L’essere contro natura degli eretici e degli individui ritenuti colpevoli di crimen lese maiestatis rimanda ad una categoria concettuale invocata, soprattutto in ambito canonico, come principio aggravante in sede processuale. I ribelli, in quanto mettevano in pericolo l’esistenza stessa della Repubblica, vennero tecnicamente assimilati agli eretici che negavano i principi cardine su cui era costruita la Societas Christiana, minandone le stesse fondamenta. A tal proposito si veda Chiffoleau 1996. Più in generale, cfr. Capitani 1978; Merlo 1997.

40 Caresini 1923, p. 15.

41 Sulla questione della detenzione della violenza legittima in età medievale, cfr. Gauvard 2005, p. 156-174 e pp. 265-282.

42 La distinzione tra vendetta per fellonia e alto tradimento insita nelle pene destinate ai ribelli, ci é suggerita da Jacques Chiffoleau, laddove egli afferma che nonostante la gran massa di studi sulla genesi dello stato moderno, i medievisti « ont toujours tendance à mettre trop rapidement les rébellions dont ces procès témoignent sur le seul compte de la trahison, d’une trahison plus proche de la félonie, de la vieille infidélité féodale, que d’une haute trahison conçue comme un crime d’état » (Chiffoleau 2007, p. 608).

43 Nell’insieme di questa documentazione di carattere giudiziario, si trovano anche talune disposizioni ducali inerenti le misure straordinarie da applicarsi su larga scala a Creta in seguito alla sua riconquista. Tra queste, segnaliamo la concessione di un’amnistia generale del 1364 e la copia di due consilia di esperti di diritto del 1367 circa il risarcimento delle vedove dei ribelli giustiziati e la revoca del bando, del confino e di tutte le sentenze di condanna comminate dai provisores attraverso la formula del perdono grazioso. Cfr. Magnani 2013a, p. 162-163.

44 Villani 1995, p. 624. Sulla congiura Querini-Tiepolo, cfr. Romano 1987 ; Romano 1993, p. 15-16. Nel testo, Romano accenna anche brevemente anche alla congiura di Marino Falier, ma vi si sofferma poco, rinviando all’intero studio di Lazzarini 1963.

45 Per una riesamina più ampia dei processi celebrati contro i ribelli di Creta – di cui in questa sede riproponiamo gli esempi più significativi – cfr. Magnani 2013a, p. 15-23.

46 Thomas - Predelli 1899b, p. 412.

47 Cfr. Sbriccoli 1974, p. 339.

48 Thomas - Predelli 1899b, p. 412.

49 La confessione è un elemento fondante del sistema inquisitorio, in quanto rende manifesto – pertanto vero e giuridicamente probante – ciò che non è immediatamente percepibile, vale a dire la verità riguardo a fatti di natura « enorme », e quindi non ricavabili attraverso i sistemi ordinari di prova. Nei casi di processi per lesa maestà, si assiste sempre – e a prescindere dalla pena successivamente comminata –, a una ricerca del vero attraverso strumenti extra-ordinari – come la tortura giudiziaria – che portino all’ottenimento di una plena confessio. Nel processo intentato nel 1367 a Giovanni Barocci possiamo cogliere questo nesso tra « enormità » del reato commesso – la partecipazione alla ribellione – e il valore altamente probatorio della sua confessione : Cum Iohannes Baroci, pheudatus communis Veneciarum et habitator Candide, seductus spiritu maligno, usus fuit aliquibus verbis turpibus et enormibus in obrobrium et contra honorem Dominacionis, et bonum statum insule Crete, sicut manifestum est per confessionem suam propriam; per magnificos dominos Paulum Lauredano et Petrum Mauroceno, honorabiles provisores Crete […] per sententiam dictum fuit: quod dictus Iohannes Baroci sit perpetuo forbannitus de tota insula Crete, et quod numquam possit habitare vel stare in aliqua terra vel loco extra Culphum Veneciarum: et si aliquo tempore exiverit extra Culphum modo aliquo, vel ingenio, amittere debeat pheudum suum (Thomas - Predelli 1899b, p. 424). Sul tema della confessione e dell’enormità, si veda con attenzione Chiffoleau 1986, p. 341-380; Chiffoleau 2009, p. 336-367; Vallerani 2009;  Théry 2009. Sulla tortura giudiziaria cfr. Sbriccoli 1991; Marchetti 1994, p. 20-128; Prosperi 2013, p. 169.

50 Thomas - Predelli 1899b, p. 413.

51 Ibid., p. 416.

52 Trevisan 8468, c. 118r.

53 Dandolo 1968, p. 375.

54 Ibid., p. 371.

55 Il passo è citato Lazzarini 1963, p. 186. Il documento originale si trova in ASV Novella, c. 35v. A proposito della congiura di Marino Falier, il Lazzarini pubblica in appendice tutto il materiale emerso dallo spoglio dell’archivio veneziano. Nell’unico documento che attesta l’avvenuta esecuzione della sentenza di morte per il doge, si fa esplicito riferimento al lessico riconducibile al crimen maiestatis : Cum pro honore nostro et pro omni bono rispectu faciat taliter providere, quod sententie et codempnationes sive processus facti contra aliquas personas, occasione proditionis attentate per ser Marinum Faledro, firme perdurent, et quod nullo unquam tempore modo vel ingenio recocentur (Lazzarini 1963, p. 261. La fonte originale si trova in ASV Dieci, c. 44v).

56 Thomas - Predelli 1899b, pp. 405-406.

57 Il bando perpetuo sanzionava anch’esso il reato di otraggio alla fedeltà e rappresentava una delle pene normalmente previste per i reati molto gravi e per la lesa maestà. Come osserva Adriano Prosperi, « reato d’opinione, quello della negazione della « fides » si prestava a colpire il nemico prima ancora che i pensieri si traducessero in parole e in atti » (Prosperi 2013, p. 168). Nonostante i principi aggravanti si dimostrassero inferiori a quelli che determinavano la pena di morte, nondimeno il bando perpetuo esprimeva una punizione molto seria. Privava nei fatti e concretamente il condannato di ogni legame con la società civile nella quale questi viveva, intaccandone definitivamente la publica fama rendendolo privo dei diritti fondamentali. A tal proposito, si veda la nota n° 46 sul concetto di fama in ambito giudiziario.

58 ASV Segreti, c. 144v. la trascrizione del documento si trova anche in Lazzarini 1963, p. 335. In questa prima fase, le autorità veneziane si sincerarono soprattutto di provvedere all’inchiesta con lo scopo di chiarire un fatto inquietante di cui si aveva avuto notizia. In questa fase, fu ancora concessa all’imputato la facoltà di difendersi presentando delle testimonianze a proprio favore. La fuga di Niccolò e la conseguente contumacia – nonché il successivo sviluppo della procedura – fecero decadere ogni facoltà di difesa e la fama del reo – unitamente alla fama del fatto, ricostruita attraverso le testimonianze delle vittime e di altri testimoni prodotti, si sostituì come agente promovente dell’accusa.

59 […] dicendo quod caro proditorum non debebat sepeliri, non obstante quod ipsi peterent misericordiam, imo nolendo eos audire et dicendo quod incisum fuerat capud nobiliori principi quem haberet mundus, domino Marino Faledro, unde ipse aptaret ita eos, quod si dominatio intromitteret eum ser Nicolaum, ipsa habere ius (ASV Avogaria di Comun, c. 61 r-v).

60 […] ut de predictis omnibus per processus et scripturas camere evidenter apparet; actum et placitatum fuit in Maiori Consilio eo absente citato et non comparente, in quo posita fuit pars si videtur vobis per ea que dicta et lecta sunt etcetera, procedatur contra ser Nicolaum Faledro quondam ser Pauli, qui tam inique et contra Deum et iusticiam fecit errui oculos ser Thome Barbadico et comitto suo et aliis quotuor suis sociis, ut est dictum » (ASV Avogaria di Comun, c. 61 r-v). La sentenza fu infine confermata dal Maggior Consiglio di Venezia: « Quod iste ser Nicolaus Faletro sit perpetuo bannitus de Veneciis et omnibus terris et locis subiectis dominio et Comuni Veneciarum. Et quicumque eum daret in forciam nostram vel alicuius nostrorum rectorum, capitaneis vel supracomitorum aut eum accusaret ita quod per eius accusationem veniret in forciam nostram […] habeat a nostro Comuni ducatos mille, et ultra hoc habeat semper licentiam armorum […]. Et quandocumque contingeret ipsum esset in forciam nostram ducatur in medio duarum columpnarum et ibi erruantur sibi ambo occuli et prohiciantur in canali sicut erruere fecit et prohicere in aquam istis sex. Et postea incidantur sibi ambe manus que ponantur sibi ad collum et cum ipsis ad collum suspendatur ad unum par furcarum que fiant in canali per oppositum dictarum duarum columpnarum, taliter quod moriatur (ASV Novella, c. 91). Sul rituale veneziano che accompagnava la morte dei traditori e dei condannati per reati molto gravi, cfr. Ruggiero 1982, p. 15-21.

61 Florence and Venice 1979.

62 Cracco 1979, p. 81.

63 Rome, cui, cum floruit, urbs nostra in regimine et moribus simillima dignoscitur […] Sicut navicula Petri fluctuare potest, sed non mergi, sic et navicula Marci discipuli sui […] nam, velut quintum elementum, necessario stat, pro muro fidei contra Turcos et alios infideles; stat pro refugio cuiuscumque cupientis libertate potiri […] Exemplum capiant caetere nationes, proxime et remotae, ne nocivi quicquam moliantur contra Veneciarum civitatem, que in protectione divina firmata, speculum et norma iustitie et libertatis in toto orbe relucent. La lunga citazione é estrapolata dal Cracco da Caresini 1923, p. alle p. 17, 30-31, 49. Per un approfondimento cfr. Cracco 1979, p. 95 in nota.

64 Cracco 1979, p. 81.

65 Il riferimento é alla definizione del comportamento dei ribelli che, secondo le parole del Caresini, Dei omnipotentis iram et ducalem indignationem amplius provocarunt. Cfr. infra p. 18.

66 Sulla maestà bizantina, si veda Gallina 2008, p. 11-20 e p. 167-168, con relativa bibliografia. Cfr anche Ceccarelli Morolli 2011, p. 1-9.

67 In proposito cfr. Pansolli 1970; Cracco 1976; Zordan 1980, p. 135-147; Cozzi 1982, p. 217-261; Padovani 1995; Ruggiero 1997; Crescenzi 1997; Mazzacane 1994; Orlando 2008, p. 231-356; Magnani 2013a, p. 4-6.

68 A tal proposito cfr. Chiffoleau, Le procès comme mode de gouvernement…p. 341; Id., Le crime de Majesté…p. 614. Ci preme inoltre sottolineare come la presentazione del crimen maiestatis nelle forme della semplice rebellio è stata messo in luce – proprio nell’ambito del seminario romano dell’École française de Rome – da Sara Cuccini per il caso di Bologna nel secolo XV. La stessa epoca fa da sfondo anche al contributo di Daniela Cereia presentato al convegno La pratique judiciaire à l’épreuve du pouvoir. Le procès politique sous Luis XI (Le Mans 6-7 giugno 2013, Université du Maine) e dal titolo Un procès politique au limites du Royaume de France: les affaires de Philippe de Bresse. In proposito cfr. Cuccini 2013, p. 8-9. Desidero ringraziare vivamente Sara Cuccini e Daniela Cereia per le preziose indicazioni e la loro gentilezza.

69 Ventura 1979, p. 174.

70 Ibid., p. 177.

71 Ibid., p. 182.

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Notizia bibliografica digitale

Matteo Magnani, «La risposta di Venezia alla rivolta di San Tito a Creta (1363-1366) : un delitto di lesa maestà?»Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [Online], 127-1 | 2015, online dal 27 mars 2015, consultato il 29 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrm/2490; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrm.2490

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Autore

Matteo Magnani

Aix-Marseille Université, UMR 7303 Telemme, LabexMed - mmagnani@mmsh.univ-aix.fr

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