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Codicologie et langage de la norme dans les statuts de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (XIIe-XVe siècles)

Siena nel 1310: « la giustitia s’offende et la verità si cela »

Mario Ascheri

Résumés

Il contributo sintetizza gli ultimi anni di ricerca sulle peculiarità dello statuto di Siena del 1310, il primo conservato in volgare italiano per una città, nel contesto della storia cittadina. Ѐ un testo che presenta degli aspetti singolari sia dal punto di vista politico che giuridico. Sul piano politico c’è una forte presenza di norme ideologiche di tipo ‘popolare’, antimagnatizio, con l’idea della leggibilità della legge anche per le ‘povere’ persone che non sanno il latino; sul piano giuridico la polemica è feroce contro il sistema tradizionale di giustizia. Interessante che ci sia anche largo spazio alla giustizia alternativa mediante compromessi obbligatori tra le parti. Il Costituto segna quindi un momento di particolare tensione all’interno del sistema giuridico, ormai dominato dalle interpretazioni dei dottori, con consuete lungaggini processuali. Molto significativo, però, è che la giustizia alternativa auspicata non abbia avuto successo. Siena in pochi anni si assicura buoni professori di diritto e un nuovo statuto (negli anni del Buongoverno del Lorenzetti, 1338) che non ha più queste norme polemiche esplicite contro i giuristi.

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Texte intégral

Una premessa storiografica

1Ѐ più facile intervenire sulla intricata questione (storica e storiografica) dello statuto cui si riferisce il titolo di questo contributo dopo le due sessioni, del 2013 e del 2014, del programma statutario italo-francese, perché l’incontro ha giustamente fatto emergere, anche per il caso di Siena, da un lato la varia complessità della elaborazione e della tradizione di questi testi e, dall’altro, l’utilità dell’incontro delle varie competenze specialistiche necessarie per apprezzarne il significato: diplomatico e paleografico, giuridico-istituzionale-politico, economico-sociale e, più in generale, culturale.

  • 1 Ad esempio alcuni contributi in Conte-Miglio 2010.
  • 2 Ascheri 2000a e 2009a. Avverto che alcuni dei miei lavori qui utilizzati sono liberamente consultab (...)

2Non è sempre stato facile questo incontro di competenze, e il rinvio ad alcuni rendiconti possono attestarlo1. Semplificando si può dire che gli storici della società in senso lato hanno spesso considerato gli statuti alla stregua di manifesti politico-giuridici: poco espressivi della realtà quando non mistificanti; gli storici del diritto per parte loro li hanno per tanto tempo sottovalutati quando non trascurati, tutti presi dall’ammirazione per la sofisticata dottrina dei testi universitari2.

  • 3 Lisini 1903, che racconta nell’introduzione delle circostanze dell’edizione.
  • 4 Zdekauer 1897.
  • 5 L’edizione del Costituto persino a Siena, però, ebbe un’accoglienza poco calorosa nel 1903: Nardi 2 (...)
  • 6 Cammarosano 1976.
  • 7 I molti contributi precedenti, a partire dai primi anni ’60, sono confluiti in Bowsky 1981.
  • 8 Sintetizzando infine in Redon 1994.
  • 9 Realizzando lo studio rimasto classico: Szabό 1975. Lo stesso studioso realizzava poi, con Donatell (...)

3Lo statuto del 1310 cui ci riferiamo è un buon esempio di questa difficoltà ad apprezzare gli statuti. Per quanto pubblicato già nel 1903 grazie alle cure del direttore dell’Archivio di Stato senese, Alessandro Lisini3, editore e studioso benemerito delle carte locali, allora sindaco della città, è stato a lungo poco noto tra gli studiosi, surclassato dal testo del 1262 edito da Lodovico Zdekauer4, divenuto un ‘classico’, tra l’altro, anche per la dotta introduzione del suo curatore. L’edizione del 1903 fu effettuata sotto gli auspici del Ministero degli Interni per farne dono ai partecipanti del Congresso internazionale di scienze storiche che si svolse a Roma e probabilmente le sue copie finirono in mani non sempre interessate al suo contenuto. Una delle sue grandi peculiarità, l’uso del volgare nell’età di Dante, non attrasse come doveva l’attenzione5, e soltanto ne facilitò la consultazione alla ricerca di preziosi dettagli sull’urbanistica e la toponomastica senese. Ѐ significativo che addirittura in una sintesi brillante della storia senese del 1976 dovuta alla penna di uno studioso sommamente attento alle fonti6, e destinata a influire fortemente sulla ricerca per le sue ricche indicazioni, comparisse il Costituto del 1262 ma non quello in volgare. Del resto esso era rimasto in ombra anche per William Bowsky, lo storico che più di ogni altro si dedicò fino ai primi anni ’80 a questo periodo di storia di Siena città7, mentre Odile Redon studiava attentamente le sue campagne8 e Thomas Szabό illustrava il suo sistema stradale9.

  • 10 Salva l’eccezione ‘notarile’ di Catoni 1972, il cui autore, allora funzionario dell’Archivio di Sta (...)
  • 11 Ascheri 1984.
  • 12 Mattone-Tangheroni 1986, dopo il quale trarre occasione dagli statuti per parlare anche di istituzi (...)
  • 13 I programmi di Keller, tradottisi in molte pubblicazioni, sono stati regolarmente pubblicati in Frü (...)

4E in effetti è solo da quegli anni che data una ripresa dell’interesse statutario a Siena10 in una con l’impegno per il completamento del grande liberiurium denominato Caleffo Vecchio del Comune di Siena11, mentre anche a livello nazionale s’infittivano le occasioni di incontro e di lavoro sugli statuti. Il convegno sugli statuti sassaresi del 1983, in particolare, segnò un momento molto utile di riflessione interdisciplinare e s’inserì in un momento di forte ripresa degli studi statutari a livello nazionale12, anche grazie all’impegno del gruppo di ricerca di Hagen Keller incentrato sulla Lombardia, la regione che ha visto progressivamente crescere l’impegno fecondo, tra gli altri, di Claudia Storti13.

  • 14 Ciampoli 1984 ne pubblicò il rubricario, mentre io ne auspicavo, introducendo (p. 7-21), un’edizion (...)
  • 15 Nel quadro di un mio programma CNR (cfr. Ciampoli 1984, p. 7, nota 1), Duccio Balestracci lavorò su (...)

5A Siena si comprese subito14, tra l’altro15, l’importanza dell’inedito statuto illustrato ai nostri incontri dagli accurati studi di Valeria Capelli e di Andrea Giorgi, ora finalmente – dopo tante incertezze precedenti - risultato frutto del lavoro di tre diverse fasi nell’arco di vent’anni (1324-1344).

  • 16 L’ultimo pubblicato è a cura di Dani-Rondoni 2014. Il volume presenta anche un aggiornato elenco (c (...)
  • 17 Collaborando al mio programma di ricerca già ricordato a nota 15: Elsheikh 1990. Da allora sono sta (...)
  • 18 Ascheri 1993.

6Dagli anni ‘80 si proseguì con buona lena nella pubblicazione di statuti del territorio senese-grossetano, che può oggi vantare di essere probabilmente l’area con la più ricca edizione di questo tipo di fonti16. Lo stesso Elsheikh è stato incoraggiato a occuparsi del Costituto del 1310 dopo aver pubblicato nel 199017 uno statuto signorile in volgare di qualche anno successivo dato per una località del Senese, tra Chianciano e l’Amiata. Poco dopo interveniva l’edizione dello statuto senese più longevo, d’età moderna18, rivelatosi molto utile per gli studi sull’Ancienrégime. Anche la presenza ai nostri incontri di più relazioni sugli statuti senesi ha naturalmente il suo significato.

  • 19 Per la dura politica penale ora Mucciarelli 2013, che porterebbe acqua al mulino del giudizio di Ba (...)

7Queste novità sono importanti anche perché ci permettono di confermare un’ipotesi che va assumendo contorni sempre più netti e che cozza contro l’idea tradizionale che il periodo detto dei ‘Nove’ (dal numero dei componenti dell’organo di governo centrale del Comune in quel periodo) fosse un tutto unitario retto com’era (si diceva fino a pochi anni fa) da una oligarchia di ricchi mercanti. Invece, anche soltanto gli statuti di cui stiamo parlando, del 1310 e del 1344, elaborati nel cuore del lungo periodo indicato, mostrano un mutamento radicale nelle scelte di politica del diritto e della giustizia19. Ma procediamo con ordine e vediamo come si formò, già anticamente, quella convinzione.

  • 20 Alcuni dei saggi in Giordano - Piccinni 2013 sono a tal fine istruttivi (a partire da Piccinni 2013 (...)
  • 21 Quaglioni 1983, p. 147-170. Ho inserito un suo profilo storiografico in premessa alla ristampa anas (...)
  • 22 Riproduco per comodità da Quaglioni 1983, p. 163: multitudo populi de illorum paucorum regimine ind (...)

8Siena godè allora più che di una insolita pace, di stabilità politica (nonostante l’emergenza di più di una crisi e di ribellioni aperte20) se si compara con quanto avveniva altrove, con il generale trend in corso a favore di governi signorili che si sovrapposero, svuotandole di significato ‘partecipativo’, alle tradizionali comunali. Ma nel 1355 quel periodo fu traumaticamente interrotto da una ribellione popolare al grido di ‘morte ai Nove’ appoggiata dall’imperatore Carlo IV e da alcune potenti famiglie di nobili. Del crollo dei Nove come ceto di governo ci parla un’autorevole testimonianza coeva che ne propone anche una spiegazione, certamente destinata a una diffusione larga e qualificata. Si tratta di Bartolo da Sassoferrato, il più grande civilista del Medioevo, che scrisse proprio allora (tra il ’55, quindi, e il ’57, anno della morte), mentre era ormai nel ‘giro’ della corte imperiale, un Tractatus de regimine civitatis edito molte volte in passato e finalmente oggetto di edizione critica nel 198321. A suo avviso, Siena per le sue dimensioni – a differenza delle grandi città come Firenze e Venezia, da sottoporre al governo di un’aristocrazia di ricchi e ‘buoni uomini’ – era adatta al governo di molti, a quel governo detto di Popolo (ad populum) che aveva fatto grande a suo tempo la Repubblica romana; un governo che può dirsi « più di Dio che degli uomini »22. Ebbene, a suo avviso, a Siena i Nove avevano sì istituito un governo buono e saggio, ma di pochi ricchi (a differenza di quanto avveniva ad esempio nella ‘sua’ Perugia) e che perciò non soddisfò i più, quella multitudo populi che li indusse a un governo autoritario, basato sulla forza militare.

9L’interpretazione di questo prezioso e autorevole passo deve però tener conto che Bartolo dell’imperatore fu consigliere, e che pertanto era naturalmente indotto a valutarne in modo benevolo gli atti. Ma, soprattutto, che poté essere influenzato da quanto avvenuto in prevalenza negli ultimi anni, e non durante tutto il periodo con quelle forme di governo. Il passo può perciò anche non essere espressivo di tutto il lungo periodo di governo dei Nove, perché il suo ceto politico non sembra esser stato affatto un gruppo ristretto, unitario e chiuso per tutto il lungo periodo di tempo considerato, ma aperto a continue cooptazioni e pronto ad utilizzare elementi della nobiltà - esclusa soltanto dalla carica ufficiale principale del governo autoproclamantesi ‘popolare’.

  • 23 Ascheri 2001b, p. 91-94 in particolare.
  • 24 Raveggi 2013, p. 42 nota 21, che purtroppo non conosce Ascheri 2000b e 2001b (ed altri lavori che p (...)
  • 25 Catoni-Piccinni 2007, p. 39. Eppure si veda già Ascheri 1991; Boucheron 2013, p. 173, forse per que (...)

10In realtà, la perdita quasi totale delle carte dei Nove nel 1355 ci permette di conoscere solo un numero limitato dei senesi che furono in carica come Nove governatori della città, ma quel tanto che sappiamo, grazie ai lavori analitici di William Bowsky, basta per indicarcene un numero davvero largo23. Dovendosi alternare ogni bimestre a Palazzo e avendo periodi obbligatori di vacanza, non è possibile valutare in modo sicuro chi abbia ricoperto le 3648 posizioni nell’ufficio dei Nove del periodo considerato, ma dalle indagini effettuate pur parziali si sono già schedate 900 persone almeno24. Eppure, ancora recentemente era normale parlare, secondo l’orientamento fatto prevalere da Bowsky, di Siena “sotto l’oligarchia novesca che tenne il potere per settanta anni”25.

Il dato ‘nuovo’ dello statuto del 1310

11La gravissima constatazione ricordata nel titolo di questo contributo non si legge nel discorso di un oppositore politico del governo di Siena del tempo, o in una lettera privata o nel sermone di un predicatore, impegnato in questioni politico-sociali come spesso accadeva a inizio Trecento.

  • 26 Eppure sfuggito alla riflessione storiografica fino a divenire centrale in Ascheri 2009 (ma si veda (...)
  • 27 Elsheikh 2002. I passi rilevanti sono stati segnalati in Ascheri 2009b, p. 54-58; per i passi ripor (...)

12È invece, e in modo stupefacente26, in un passo di un ordinamento senese del dicembre 1301 inserito poi nell’omogeneo contesto dello statuto del 1310. Sono i giudici, i notai, i procuratori e quant’altri « usano continuamente ne la corte di missere la podestà et de li altri officiali del Comune » che provocano, è detto ufficialmente in quel testo27, questa situazione: « per cagione de li quali et de le quali la giustitia s’offende et la verità si cela et li testimoni calunniosi continuamente si producono et li pergiurii si commettono et altre illecite cose si fanno ». Si vuole sapere, si vuole avere accesso agli atti, probabilmente per le intricate vicende legate ai fallimenti bancari. Nel Costituto si arriva a scrivere in rubrica di “liberamente usare tutte le scritture et atti del Comune di Siena” (non è cosa ovunque difficile, anche ora?).

  • 28 Elsheikh 2002, I, p. 532 (Dist. II, cap. 211): Ascheri 2002, p. 33.
  • 29 Ho di nuovo cercato di esporre per tratti essenziali questo contesto in Ascheri 2013b, dopo tanti a (...)

13Senonché la norma, anche retroattiva, va ben oltre: « ciascuno possa usare et usare a lui sia lecito tutti li atti et scritture et carte de li libri del Comune e del Popolo di Siena, et l’altre scritture de’ notari, mercatanti et cambiatori, et di coloro, e’ quali ufficiali del Comune et del Popolo fussero essuti, a sua dimensione qualunque ora essi vorranno usare per mostrare la loro ragione (…) e’ quali esse cose adimandaranno, fare mostrare et dare a la loro volontà »28. Siena è città eccezionale per la sua arte o per l’architettura, ma queste sono sue peculiarità ben note. Le sue vicende giuridico-istituzionali sono state invece, tutto sommato, per tanto tempo in ombra a differenza di quelle politico-sociali29.

  • 30 Letteratura enorme fino al recente Boucheron 2013, brillante ma non sempre aggiornato, comprensibil (...)
  • 31 Testimonianze raccolte da tempo, infine ricordate in Ascheri 2000b, p. 138-139, che dedica largo sp (...)

14Richiamo brevemente ancora qualche dato. Il periodo 1287-1355 fu senza dover subire alcun ‘tiranno’, ben presente in negativo nel notissimo Buongoverno (1338) a Palazzo dei Signori (poi detto ‘pubblico’)30. Nel complesso, fino al 1555, anno della caduta della Repubblica, la città ebbe una larga, inusuale, partecipazione politica. Per questo, i Senesi erano detti ‘pazzi’ nel Quattrocento e i Francesi stessi hanno aggiunto un’autorevole testimonianza sul punto (tra le altre, appunto con Philippe de Commynes)31.

  • 32 Elsheikh 2002, ove si leggerà in particolare Ascheri 2002.
  • 33 Perciò il libro è da chiedere direttamente alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
  • 34 Il sindaco di Siena ha ora aperto la raccolta di Giordano-Piccinni 2013, p. 7, parlando di un testo (...)

15Ebbene, lo statuto del 1310 è un altro momento espressivo di questa eccezionalità, perché è per tanti aspetti un unicum. Ma per tanto tempo non lo si è considerato complessivamente e quindi non ci si è resi conto della sua eccezionalità. Lo si è usato solo come fonte per trarre immagini colorite della città in quel primo Trecento di grande successo artistico e storiografico. Ma senza sottolinearne le singolarità, che hanno cominciato ad essere evidenziate solo in occasione della recente riedizione32. Il fatto probabilmente spiega perché la pubblicazione sia stata mantenuta fuori commercio33. Non c’è dubbio che la scelta appaia strana: ma si sarà pensato che fosse un testo troppo sofisticato per il mercato? A distanza di pochi anni invece quello stesso testo ha potuto divenire occasione per qualche volo retorico di circostanza34. Interessante segno che in pochi anni il Costituto è entrato a fare parte dei miti cittadini.

Un sommario delle peculiarità del Costituto

16Cercherò di elencarle ora in modo molto schematico.

  • 35 Mentre il terzo contiene le rubriche e il quadro i saggi illustrativi e gli indici.
  • 36 Fiorelli 2008.
  • 37 Trifone 2005.
  • 38 Sul quale ora ritorna con un ricco saggio Neri 2013.
  • 39 Papi 2009, p. 70-71, 83: Elsheikh 2002, I, p. 59, 334.

171) È il testo più ampio esistente in volgare dell’età di Dante. Esso si distende per oltre 500 grandi fogli pergamenacei che nella riedizione del 2002 hanno occupato oltre 1200 pagine: i primi due volumi35. Il territorio senese era già in evidenza per quantità di testi volgari prima del 1310, ma con questo balzò con tutta evidenza all’avanguardia assoluta. Ce lo conferma Piero Fiorelli, il massimo studioso di italiano giuridico36 e Federigo Bambi nei nostri incontri ha portato ulteriori elementi di riflessione. Pietro Trifone ha parlato di un volgare colto di chiara e coerente fisionomia senese « testimoniata da una serie compatta di elementi antifiorentini »37 (anche se il notaio redattore veniva da famiglia fiorentina radicatasi a Siena)38, e Cecilia Papi ha segnalato una serie di passi che nel volgare a tutti accessibile acquistano un maggiore interesse. Come quando gli abitanti di Monteriggioni (il castello dei giganti danteschi molto vicino, a nord della città) in vista della abituale visita d’obbligo a Siena per la festa dell’Assunta sono ammoniti a mandare (caso unico previsto) « di quelli e’ quali più cittadineschi et mellio paiano, et li quali abiano cittadineschi costumi », oppure si vieta di uscire di notte, salvo che « del mese d’ottobre, di novembre, dicembre, gennaio et febraio a chi compra et a chi porta a vendere salsa verde, composta et mostarda »39.

182) È il primo testo statutario in volgare conosciuto di una città italiana, mentre si trovano molti statuti anteriori in volgare ma di piccoli centri o di confraternite, corporazioni, ospedali ecc... Comunque, anche questi sono in larga misura reperibili in Toscana e nel territorio senese in particolare, come Fiorelli ha ben motivato nel lavoro già ricordato. La circostanza farà sicuramente riflettere gli storici della lingua, ma anche per lo storico del diritto e delle istituzioni può far ipotizzare un periodo di debolezza degli operatori del diritto, ritenuti – come avviene in questo testo – responsabili delle difficoltà (e degli alti costi) della giustizia.

  • 40 In vulgari de bona lictera crossa bene legibili et bene formata in bonis cartis pecudinis; sarebbe (...)

193) È un testo scritto non solo in volgare ma in modo programmatico anche chiaro, leggibile, con una motivazione esplicita: perché anche le persone « povare » che non sanno il latino possano leggerlo e trarne copia40; del resto, come tradizionale non solo a Siena, il testo era esposto in un ufficio del Comune a disposizione del pubblico. Si tratta quindi di una redazione statutaria che esprime un momento politico e culturale evidentemente molto peculiare (come accenno oltre, ai §§ 9-10).

  • 41 Come hanno ribadito Valeria Capelli e Andrea Giorgi nel loro intervento al nostro seminario del giu (...)
  • 42 Già in Ciampoli 1984, p. 40-42.

204) È un testo redatto, anziché da una commissione di statutarii (di solito includente anche dei giuristi nel Duecento fino al periodo dei Nove41), solo da un notaio di fiducia del governo, utilizzando in gran parte statuti precedenti e indicazioni degli statutari, ma aggiungendo anche delle novità. Ad esempio quanto alla previsione della corsa del palio, accolta ufficialmente proprio in questo testo e, significativamente, nello stesso anno in cui si proibivano giochi, feste, balli ecc. non autorizzati per motivi di ordine pubblico, evidentemente42.

  • 43 Bartoli Langeli 2013. Riproduzioni a colori di pagine del manoscritto sono in Elsheikh, III, tra le (...)
  • 44 Balestracci 2011, p. 85.
  • 45 Va ricordato però che non sembra aver lasciato apprezzamenti particolari al suo apparire. Il cronis (...)

215) È un testo conservato in un manoscritto molto elegante, oltreché scritto in modo calligrafico, sul quale è ritornato ora Attilio Bartoli Langeli43. Non a caso comportò un dispendio non indifferente: si poteva comprare una “casa dignitosa” con quella spesa44. Forse anche per questo non ne vennero eseguite (a quanto pare) copie per il governo e per gli uffici. La cosa non fa pensare ad una sua funzione fortemente ‘comunicativa’, per lanciare messaggi alla cittadinanza, per far sapere e acquisire consensi45 (in un tempo in cui non esistono i programmi di partito come noi li concepiamo), più che per una funzione concretamente normativa?

  • 46 Ascheri 2013a.

226) È un testo che ha un ordine in gran parte ormai di tipo tradizionale, iniziando con le usuali norme per il podestà (distinzione I), dopo le costituzioni papali e imperiali contro gli eretici, per proseguire con il processo civile (dist. II), con norme su vie, fonti e ponti (dist. III), e poi la normativa su problemi disparati: insegnamento, contado, Maremma, pedaggi, rappresaglie (dist. IV). Seguono disposizioni di diritto penale e sull’ordinamento giudiziario (dist. V), nonché in modo poco consueto sul governo (cosiddetto dei Nove dal numero dei componenti), sui Consigli, sugli ufficiali senesi e infine sul processo di sindacato (dist. VI). Ma non è un testo che accolga tutto il diritto vigente a Siena in quel tempo46.

  • 47 Testi rilevanti in Ascheri 2003b.
  • 48 Ho di nuovo insistito su questo punto molto interessante, generalmente non rilevato, nel mio interv (...)

237) È una tappa del costituzionalismo per la dettagliata normativa dettata per l’esercizio dei poteri pubblici a protezione dei diritti dei cittadini, come mostra l’articolata disciplina del sindacato. Non solo: lo stesso Comune è tutelato, dato che il Maggior Sindaco interviene in Consiglio a bloccare eventuali delibere contro lo statuto47. Del resto, nel Buongoverno il governo (i 24 cittadini ‘cum corde’) e il Comune (il Gran Vecchio in atteggiamento regale) sono rappresentati in modo distinto48.

  • 49 Ascheri 2009b, p. 24-28; purtroppo non molto informato su dati di fatto un fine giurista, già presi (...)

24Il Comune/Stato ha quindi bisogno di un curatore d’interessi, per così dire, dato che lo stesso governo è previsto che possa trovarsi in conflitto con la sua legge. Il Costituto, tuttavia, non è una costituzione, sia pure suigeneris rispetto a quelle moderne. Le norme sul Popolo, sulla Parte guelfa, i magnati e così via, cioè su categorie estremamente importanti per la struttura politico-istituzionale coeva sono assenti49.

  • 50 Dati molto utili in Mecacci 2002. Nel mio contributo in Ascheri 2009a, p. 105, ricordo testimonianz (...)
  • 51 Ascheri-Ottaviani 1981.

258) Il testo ci è tramandato da un libro poco usato di fatto, come indicano la (quasi) perfetta conservazione e il fatto che nella prassi si trovino usati libri statutari latini anche anteriori50 e che sia intervenuta una legislazione congiunturale molto ricca a modificarlo51. Lo statuto ha quindi avuto un altissimo significato politico-giuridico più che una funzione pratica. Del resto, pur essendo ormai frutto di una matura elaborazione, è stato riformato relativamente presto, come indica lo statuto successivo di prossima edizione grazie ai lavori di Andrea Giorgi e Valeria Capelli presentati nella nostra sessione del giugno 2014.

269) È quindi stata la risposta normativa a una situazione complessa, di cui si possono qui segnalare alcuni elementi notevoli:

  • 52 Il VII centenario della morte dell’imperatore ha suscitato molti incontri di studio. Sul Bonsignori (...)

27a) Ormai, in quel 1309 in cui si decise il lavoro, era prevedibile l’arrivo dell’imperatore Enrico VII, che avrebbe certamente posto problemi anche bellici con le sue pretese per la presenza notoria a corte di potenti personaggi critici del governo guelfo. Fra di essi il senese Niccolò Bonsignori, che divenne il braccio destro dell’imperatore nella sua campagna in Italia52.

  • 53 Tema studiato già da English 1988 e ora da Piccinni 2012.

28b) Ormai era esplosa la più grave crisi bancaria, con la chiusura dei mercati francesi e inglesi e l’incarceramento di banchieri senesi. Infine era sopravvenuto il fallimento della grande banca dei Bonsignori proprio nel 1310. In Consiglio comunale non si parlava di altro e i problemi giuridici delle società, delle doti delle mogli dei banchieri, delle rappresaglie, delle pretese della Curia papale di indagare ecc. rendevano il quadro molto incerto e difficile da governare53.

29c) Da tempo, grosso modo dalla fine del predominio ghibellino (1270), il ceto ‘popolare’ di governo aveva manifestato avversione per i giuristi (‘giudici’ e notai), in passato così influenti in città e ora esclusi ufficialmente dal governo. Lo statuto riserva, viceversa, grande spazio proprio ai 'politici'.

  • 54 Dettagli in Ascheri 2014b.

30Fornisco solo qualche indicazione54.

  • 55 Per quanto segue si veda Ascheri 1996.

31Non soltanto al Consiglio comunale55 spettava di concedere la grazia ai condannati per festeggiare Pasqua, Natale e l’Assunta, ma ad esso perveniva anche un’informazione periodica sulle condanne e sulle assoluzioni, su accusatori, denuncianti, tipi di reati, loro frequenza e luoghi coinvolti, in modo da poter valutare lo stato della giustizia penale e provvedere di conseguenza (dist. V). Il capitano del popolo doveva addirittura comunicare le assoluzioni sugli appelli contro le condanne del podestà « et le cagioni sotto brevità di sermone d'esse absolutioni, et perché ad absolvere è mosso infra'l terzo dì dipo' l'absolutioni prolate ». Siamo all’obbligo di motivare la sentenza! Le condanne interessavano i politici più delle assoluzioni, che potevano nascondere più facilmente dei favoritismi. Certo, quei tre giorni rappresentavano un termine molto ravvicinato.

  • 56 Ho già messo la situazione in collegamento con Venezia e le difficoltà del diritto comune: Ascheri (...)
  • 57 Elsheikh 2002, I, p. 609-610 (dist. II, cap. 367). Molto interessante anche il seguito: « et convie (...)

3210) Lo statuto tenta, coerentemente, di introdurre una giustizia alternativa rispetto a quella ormai tradizionale dominata dai giuristi56. Si parte con una aperta assunzione di responsabilità – senza delegare a poteri esterni…- e con una diagnosi spietata che si ritiene largamente condivisa: « a la Republica della città di Siena s’apartenga di contrastare a le fadiche et expese de li huomini et de le persone de la città et contado di Siena, le quali di soperchie et grandissime expese intollerabilmente si fatigano per li salarii grandissimi de li giudici et advocati et procuratori et d’altri, e’ quali dintorno a le questioni si travolgono, e’ quali oltre el modo antico et usato, ogi grandissimi salari extorcono, sì che coloro e’ quali volliono litigare maggiormente abbandonano la lite che volliano seguitare le loro ragioni, impercioché conviene loro più dare in cotali expese che non vale tutta la questione principale: et così li litiganti di ricchi, alcuna volta, per le dette expese diventano povari, secondo che le predette cose sono publiche et manifeste ne la città di Siena »57.

  • 58 Si tratta di una disciplina molto particolareggiata valida anche per il territorio, quindi, e in de (...)

33Tutto ciò considerato, da ora in poi il processo doveva tendere in generale, contro la tradizione, a far fare ai litiganti compromessi che dovevano essere decisi da due « arbitri et arbitratori ». Il che non sarebbe molto significativo se non si fosse aggiunto che i nobili, i 'giudici' (cioè gli avvocati) e i notai locali non erano abilitati ad essere nominati arbitri, salvo nei casi isolati che la lite vertesse all'interno della propria categoria. Si attribuiva tale importanza alla riforma che eccezionalmente entro tre giorni doveva essere inserita negli statuti in modo che tutti la conoscessero; non solo, essa riguardò anche i ‘contadini’ e comunque le persone sottoposte a Siena58 a indicare la prospettiva globale dell’intervento.

  • 59 Catoni 1972.
  • 60 L’Università 1991. Non è probabilmente casuale, a guardare in chiave storica la questione, che Sien (...)
  • 61 Così fa pensare il proemio d’ispirazione giustinianea Deoauctore e i ‘titoli’, posti a raccolta per (...)

34Questo statuto risponde quindi in modo eccezionale a una situazione difficile. Con un sogno (quello di poter ridimensionare i giuristi e i loro costi) che si sarebbe presto rivelato illusorio, ma che intanto avrebbe portato in pochi anni a uno scontro frontale con notai e ‘giudici’ e poi addirittura allo scioglimento per due decenni della loro corporazione (e al loro passaggio al governo, finalmente, dopo il crollo dei Nove)59. Fu forse la migratio dello Studio bolognese, nel 1321, a contribuire a far cambiare idea? Certo, l’idea dello Studiumgenerale (infine realizzata nel 1357) stimolava da tempo il gruppo dirigente senese (l’Università sarebbe diventata una delle istituzioni più radicate a Siena)60 e dal 1324, con la decisione di un nuovo statuto dominato dalla sapienza giuridica dei ‘dottori’ e di forte impianto romanistico61, sembra esser stata imboccata una strada molto diversa.

35Conclusione? Questo testo è espressione di un momento molto particolare, probabilmente non solo per Siena. Ma è anche doveroso sottolineare che senza questo testo sarebbe andato perduto un episodio importante: per la storia del diritto comune e della cultura della giustizia. Questa vicenda ci dice molto anche dei pregiudizi storiografici duri a morire. Il lungo tempo che è stato necessario (oltre un secolo dalla prima pubblicazione) per avvertire, nonostante la presenza a Siena di una risalente e buona tradizione di storia del diritto, l’aspetto a mio avviso più significativo di quel contesto ‘Siena 1310’, è molto significativo.

36Ancora una volta si conferma la difficoltà di cogliere in tutta la loro ricchezza la storia urbana e del diritto comune per la complessità degli intrecci da riconoscere, e di realizzare un positivo incontro tra medievisti politico-sociali e medievisti giuristi. Incontro tanto più necessario perché gli statuti possono nascondere, dietro l’apparente monotona uniformità, grandi sorprese. Ma bisogna avere un fortunato concorso di sensibilità e di competenze per scoprirle.

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Notes

1 Ad esempio alcuni contributi in Conte-Miglio 2010.

2 Ascheri 2000a e 2009a. Avverto che alcuni dei miei lavori qui utilizzati sono liberamente consultabili per essere caricati in Academia.edu.

3 Lisini 1903, che racconta nell’introduzione delle circostanze dell’edizione.

4 Zdekauer 1897.

5 L’edizione del Costituto persino a Siena, però, ebbe un’accoglienza poco calorosa nel 1903: Nardi 2013, p. 298.

6 Cammarosano 1976.

7 I molti contributi precedenti, a partire dai primi anni ’60, sono confluiti in Bowsky 1981.

8 Sintetizzando infine in Redon 1994.

9 Realizzando lo studio rimasto classico: Szabό 1975. Lo stesso studioso realizzava poi, con Donatella Ciampoli, lo statuto dei Viarii di fine ‘200: Ciampoli-Szabό 1992.

10 Salva l’eccezione ‘notarile’ di Catoni 1972, il cui autore, allora funzionario dell’Archivio di Stato di Siena, s’aiutava con lo statuto per districarsi nel ricco fondo notarile senese di cui avrebbe poi pubblicato l’inventario con Sonia Adorni Fineschi.

11 Ascheri 1984.

12 Mattone-Tangheroni 1986, dopo il quale trarre occasione dagli statuti per parlare anche di istituzioni e di società è divenuta una positiva prassi corrente.

13 I programmi di Keller, tradottisi in molte pubblicazioni, sono stati regolarmente pubblicati in Frühmittelalterliche Studien dal vol. 22 (1988); si veda poi Storti Storchi 2007.

14 Ciampoli 1984 ne pubblicò il rubricario, mentre io ne auspicavo, introducendo (p. 7-21), un’edizione complessiva futura.

15 Nel quadro di un mio programma CNR (cfr. Ciampoli 1984, p. 7, nota 1), Duccio Balestracci lavorò sulla normativa specifica sui poveri, mentre Gabriella Piccinni si dedicò alla normativa sui contratti agrari; qualche anno dopo, nel quadro di un mio nuovo programma CNR, Andrea Giorgi si assumeva il delicato compito di pubblicare lo statuto cosiddetto del ‘Buongoverno’, perché allora attribuito al 1338, l’anno del celebre ciclo di Ambrogio Lorenzetti.

16 L’ultimo pubblicato è a cura di Dani-Rondoni 2014. Il volume presenta anche un aggiornato elenco (con 114 numeri) di Statuti comunali editi o trascritti dell’area Senese-Grossetana (secc. XIII-XVIII), a cura di Donatella Ciampoli (p. 315-326).

17 Collaborando al mio programma di ricerca già ricordato a nota 15: Elsheikh 1990. Da allora sono stato presente anche in pubblicazioni francesi sul tema: Ascheri 2000a e 2001a.

18 Ascheri 1993.

19 Per la dura politica penale ora Mucciarelli 2013, che porterebbe acqua al mulino del giudizio di Bartolo (di cui si parla subito) se comparativamente potesse dirsi veramente più repressiva di quella di Pisa o Perugia, di Firenze o Bologna.

20 Alcuni dei saggi in Giordano - Piccinni 2013 sono a tal fine istruttivi (a partire da Piccinni 2013) e rinviano agli studi precedenti; quanto al Costituto in sé ci sono tornato in Ascheri 2014b, con una riconsiderazione dell’autocoscienza di mercanti e ‘mezzana gente’ sulla quale non possiamo qui soffermarci (ma si veda nota 24 in tema).

21 Quaglioni 1983, p. 147-170. Ho inserito un suo profilo storiografico in premessa alla ristampa anastatica degli Opera omnia di Basilea (Froben): Bartolus de Saxoferrato 2007.

22 Riproduco per comodità da Quaglioni 1983, p. 163: multitudo populi de illorum paucorum regimine indignabitur quantuncunque bene regant, ut fuit in civitate Senarum. Fuit enim annis fere lxxx. quidam ordo divitum hominum regentium civitatem bene et prudenter: tamen quia populi multitudo indignabatur oportebat eos sempre stare cum magna fortia militari; qui ordo depositus est in adventu domini Karoli iiii., illustrissimi Romanorum imperatoris nunc regnantis. Ipsius principis factum comprobat, quod talis regendi modus in talibus civitatibus non est bonus {…} Expedit autem huic populo {…} regi per multitudinem: quod vocatur regimen ad populum {…} videtur enim magis regimen Dei quam hominum. Il passo, da poco edito da Quaglioni, lo ricordai al convegno senese su Simone Martini del 1985 per sostenere l’ipotesi, pur contrastante con altri elementi, che « Guidoriccio potrebbe esserne il simbolo » (Ascheri 1989, p. 63): dei Nove appunto. Ma il passo bartoliano ha tardato ad essere recepito dalla medievistica sociale: v. ora finalmente Piccinni 2013, p. 20 nota 24, che non segnala la possibile deformazione dell’ottica ‘imperiale’ di Bartolo. Piuttosto, il noto poeta Bindo Bonichi, membro dei Nove che ricorda (p. 19-21), mi sembra una buona conferma della mancanza di una oligarchia – almeno in alcuni periodi della loro storia.

23 Ascheri 2001b, p. 91-94 in particolare.

24 Raveggi 2013, p. 42 nota 21, che purtroppo non conosce Ascheri 2000b e 2001b (ed altri lavori che potevano tornargli utili) ma è in pieno accordo sul superamento della categoria di ‘oligarchia’ per i Nove. Nello stesso volume Piccinni 2013 (p. 16) non discute di oligarchia ma definisce i Nove di « ceto medio-alto », escludendo esplicitamente da essi, un po’sorprendentemente, anche gli artigiani.

25 Catoni-Piccinni 2007, p. 39. Eppure si veda già Ascheri 1991; Boucheron 2013, p. 173, forse per questo mi considera stranamente « idealista » (si veda ad esempio, per diritto di difesa, Ascheri 1997).

26 Eppure sfuggito alla riflessione storiografica fino a divenire centrale in Ascheri 2009 (ma si veda già Ascheri 2002). Ancora Piccinni 2013 non dà rilievo a questo profilo, ma precisa (p. 12) che gli atti curati con Giordano si occupano più che del Costituto, già « molto studiato », della « immagine della città che esso ci tramanda ».

27 Elsheikh 2002. I passi rilevanti sono stati segnalati in Ascheri 2009b, p. 54-58; per i passi riportati nel testo, in particolare Elsheikh 2002, II, Distinzione V, Capitolo 428, p. 460.

28 Elsheikh 2002, I, p. 532 (Dist. II, cap. 211): Ascheri 2002, p. 33.

29 Ho di nuovo cercato di esporre per tratti essenziali questo contesto in Ascheri 2013b, dopo tanti altri lavori precedenti, in gran parte ricordati da Cammarosano 2009, il cui profilo per l’età medievale è attento a guidare attraverso le fonti disponibili.

30 Letteratura enorme fino al recente Boucheron 2013, brillante ma non sempre aggiornato, comprensibilmente, con gli studi locali più recenti; qualche elemento di discussione ho presentato al convegno di Lyon 3 svoltosi a dicembre 2013 sulle ‘immagini del potere’, organizzato da Christian Laurenson. Si attende il lavoro d’assieme, dopo tanti contributi parziali, di Rosa Maria Dessì.

31 Testimonianze raccolte da tempo, infine ricordate in Ascheri 2000b, p. 138-139, che dedica largo spazio ai Nove ed è comunque l’opera complessiva più recente con una bibliografia ragionata sulla storia della città fino al 2000.

32 Elsheikh 2002, ove si leggerà in particolare Ascheri 2002.

33 Perciò il libro è da chiedere direttamente alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

34 Il sindaco di Siena ha ora aperto la raccolta di Giordano-Piccinni 2013, p. 7, parlando di un testo « concretamente democratica »; il Palazzo comunale dai valori del Costituto diviene « luogo dell’inclusione e della democrazia ». Più prudentemente ho parlato di « trasparenza e di apertura ‘democratica’ « , ma senza dimenticare che Siena escludeva dalla carica di governo « sia i ghibellini, sia i membri dei ‘casati’, sia i meno abbienti » e « chi fosse cavaliere, giudice, notaio o medico di Siena » (Ascheri 2009b, p. 8, 27).

35 Mentre il terzo contiene le rubriche e il quadro i saggi illustrativi e gli indici.

36 Fiorelli 2008.

37 Trifone 2005.

38 Sul quale ora ritorna con un ricco saggio Neri 2013.

39 Papi 2009, p. 70-71, 83: Elsheikh 2002, I, p. 59, 334.

40 In vulgari de bona lictera crossa bene legibili et bene formata in bonis cartis pecudinis; sarebbe stato legato nell’ufficio di Biccherna (finanze comunali) ut pauperes persone et alie persone gramaticam nescientes et alii qui voluerint possint ipsam videre et copiam exinde sumere. La deliberazione del maggio 1309 è in volgare ed è accolta nello stesso Costituto: Elsheikh 2002, p. 122-123 (Distinzione I, capitolo 134). La vicenda in Ascheri 2002, p. 24-25 (in Balestracci 2011, p. 11-12 è presentata in modo semplificato; la questione giudiziaria, soprattutto, è trascurata; in Piccinni 2013, p. 11, siamo accomunati come « due agili volumetti »).

41 Come hanno ribadito Valeria Capelli e Andrea Giorgi nel loro intervento al nostro seminario del giugno 2014.

42 Già in Ciampoli 1984, p. 40-42.

43 Bartoli Langeli 2013. Riproduzioni a colori di pagine del manoscritto sono in Elsheikh, III, tra le p. 58-59, nonché in Mecacci-Pierini (v. Ascheri 2009a), p. 49-64 (con altri saggi statutari).

44 Balestracci 2011, p. 85.

45 Va ricordato però che non sembra aver lasciato apprezzamenti particolari al suo apparire. Il cronista ‘maggiore’ per la storia di Siena in quegli anni, Agnolo di Tura, non registrò la volgarizzazione dello statuto: Ascheri 2002, p. 29.

46 Ascheri 2013a.

47 Testi rilevanti in Ascheri 2003b.

48 Ho di nuovo insistito su questo punto molto interessante, generalmente non rilevato, nel mio intervento al convegno ricordato a nota 30.

49 Ascheri 2009b, p. 24-28; purtroppo non molto informato su dati di fatto un fine giurista, già presidente della Corte costituzionale, come Enzo Cheli in Balestracci 2011, p. 133-150.

50 Dati molto utili in Mecacci 2002. Nel mio contributo in Ascheri 2009a, p. 105, ricordo testimonianze di scarsa applicazione delle norme statutarie nel periodo successivo al Costituto, ma si veda anche Mucciarelli 2013.

51 Ascheri-Ottaviani 1981.

52 Il VII centenario della morte dell’imperatore ha suscitato molti incontri di studio. Sul Bonsignori prima utile informazione in Catoni 1971. Ho ora pubblicato una conferenza sul rapporto Enrico VII-Siena: Ascheri 2014a.

53 Tema studiato già da English 1988 e ora da Piccinni 2012.

54 Dettagli in Ascheri 2014b.

55 Per quanto segue si veda Ascheri 1996.

56 Ho già messo la situazione in collegamento con Venezia e le difficoltà del diritto comune: Ascheri 2009b, p. 61. Forse la stessa diffusione del culto di St. Yves come protettore degli operatori del diritto a fine Duecento è sintomo della contrastata vittoria del diritto professionale. Ma è tema da riprendere.

57 Elsheikh 2002, I, p. 609-610 (dist. II, cap. 367). Molto interessante anche il seguito: « et conviene ancora al Comune di Siena li sui cittadini magiormente averli ricchi che povari a pagare le cabelle {…} tanta è la malitia et la cavillatione di coloro e’ quali dintorno a le liti dimorano, che le liti diventano quasi immortali et, oltre el tempo che si die, si prolongano, sì che per li detti statuti a le malitie de li uomini, e’ quali prolongano le liti et le questioni occorso non è; ma più che non solevano s’intrigano ogi le questioni; et finalmente dopo le molte liti et molte expese, et poscia che li litiganti per li avocati et procuratori a neuna cosa sono venuti, conviene essi litiganti a concordia pervenire; et quando essi litiganti non anno più che expendano, li advocati et procuratori conselliano che facciano la concordia {…} ».

58 Si tratta di una disciplina molto particolareggiata valida anche per il territorio, quindi, e in deroga a ogni statuto passato e futuro: si legge in Elsheikh 2002, II, p. 609-616 (dist. II, cap. 367).

59 Catoni 1972.

60 L’Università 1991. Non è probabilmente casuale, a guardare in chiave storica la questione, che Siena abbia uno degli studiosi più accreditati in tema: Nardi 1992.

61 Così fa pensare il proemio d’ispirazione giustinianea Deoauctore e i ‘titoli’, posti a raccolta per materia dei singoli capitoli, come nel Corpusiuris. Ma solo con l’edizione annunciata a disposizione si potrà essere più precisi.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Mario Ascheri, « Siena nel 1310: « la giustitia s’offende et la verità si cela » »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 126-2 | 2014, mis en ligne le 06 août 2014, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/2122 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrm.2122

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Auteur

Mario Ascheri

Università di Roma 3 - mario.ascheri@gmail.com

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