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Codicologie et langage de la norme dans les statuts de la Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge (XIIe-XVe siècles)

Alle origini del volgare del diritto. La lingua degli statuti di Toscana tra XII e XIV secolo

Federigo Bambi

Résumés

Non son sempre semplici i rapporti tra il latino e il volgare nella legislazione statutaria toscana del medioevo. Spesso il latino viene prima del volgare, nel quale il testo dello statuto è poi voltato perché possa essere conosciuto anche da coloro che non sappiano di gramatica. Ma in altri casi è il volgare che alza audacemente la testa e si presenta come lingua di prima redazione delle norme, bisognosa poi di essere tradotta in latino. Oppure che si pone con prepotenza come una lingua esclusiva dello statuto quando si tratti di disciplinare l’organizzazione della corporazione e le attività che quegli artefici svolgono. Sempre, però, gli statuti realizzano una sorta di transazione tra le due lingue: sono i luoghi dove la vecchia e la nuova s’incontrano e si scambiano forme e significati, dando vita ad un volgare giuridico che si affermerà con sempre maggiore consapevolezza e decisione.

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Texte intégral

  • 1 Sul ruolo del notaio alle origini della lingua giuridica volgare, si veda in particolare Fiorelli 2 (...)

1Un fuor d’opera può servire. E forse non sarà alla fine un allontanarsi troppo dal terreno che si dovrebbe coltivare. Tutto sommato, i protagonisti sono gli stessi: un notaio, il latino, il volgare e, soprattutto, la necessità di mettere per iscritto qualche regola a cui attenersi1. Solo cambia il palcoscenico: non la città, la terra, il comunello rurale o la corporazione, ma solo due interessati, anzi due contraenti che vogliono disciplinare i loro rapporti perché poi non s’abbia a discutere. E l’occasione è davvero ordinaria: la costruzione, in Calimala, di una bottega, della quale un committente incarica un mastro carpentiere.

  • 2 Il latino era la lingua delle fonti del diritto e non poteva che influenzare tutto lo scrivere giur (...)
  • 3 « Come nei registri degli Atti del Comune, così anche in quelli dei Notari, occorrono non di rado d (...)

2A Firenze, nel 1318: ecco un certo Giannotto Baldesi che affida al maestro Lapo del Ricco il compito di fargli una bottega, proprio come quella di Segna Borghi di Taddeo di Tieri Dietisalvi; e che butta giù – naturalmente in volgare – qualche riga per stabilire le caratteristiche della costruzione, gli obblighi e i diritti dell’uno, e quelli dell’altro. Ma – altrettanto naturalmente – quella minuta deve pur essere voltata in latino, se davvero vuole segnare una regolamentazione appropriata di quei rapporti2. C’è bisogno d’un professionista del diritto, che consigli e che magari suggerisca qualche artificio tecnico perché tutto sia fatto a dovere, e poi non sorgano contestazioni o fraintendimenti; ma che, soprattutto e dapprincipio, traduca appunto in latino quel contratto. E chi meglio di ser Lapo Gianni? Sì, proprio lui, il poeta amico di Dante, che non disdegnava tra una lirica e un’altra di dedicarsi alla professione notarile. E nel protocollo del notaio, accanto al testo definitivo in gramatica, per avventura si è conservata anche la minuta volgare del contratto perché chi voglia possa fare qualche confronto3.

  • 4 Ivi, p. 146.

Questo è lavorio ch’io Giannotto Baldesi voglio fare, el qualle i’ vo’ dare in soma a Lapo de Ricco maestro. Una bottega in Calimala, la quale i’ò da Giovanni Sasso della Tosa = Istud est laborerium quod ego Iannottus volo fieri, quod dare volo in summa Lapo Richi magistro. Unam apothecam in Kalismala, quam habeo a Iohanne Saxo de la Tosa4.

  • 5 « Belcharo Cuffoli perché stette manovale alla detta opera e lavorio per ij dì, s. iiij » (1275; Ca (...)
  • 6 Niemeyer 2002, s.v.
  • 7 Il primo esempio del Corpus TLIO (banca dati on line che, a cura dell’Opera del vocabolario italian (...)

3Non sarà stato certo l’unico, ma questo è un caso in cui il volgare del diritto viene prima del latino. E da certe caratteristiche lessicali e sintattiche, qui, si capisce bene. La costruzione del periodo, prima di tutto, che non ha più niente delle caratteristiche tipiche di quella latina, non si vorrà pretendere di quella classica, ma neppure di quella delle fonti giuridiche, che pure i notai bene avevano nell’orecchio. E il lessico: laborerium sembra quasi costruito lipperlì sullo stampo di lavorio ‘opera’ (diffuso in volgare dalla seconda metà del XIII secolo5); e l’impressione non è del tutto sbagliata, come ci conferma un rapido riscontro nei lessici del latino medievale che attestano infatti laborerium solo dal XIII secolo e in documenti italiani6. Dare in summa cioè dare in somma ‘dare in appalto’ nasce in volgare tra secondo e terzo decennio del XIV secolo7, e se anche non fosse stato proprio Lapo Gianni il primo a scriverlo in latino, certo il notaio doveva rifarsi ad una prassi traduttiva allora recente e con pochi riscontri finora attestati.

4Un’altra volta, no. In almeno un altro caso, invece, se pare sicuro che anche allora un testo volgare fosse nato prima di una necessitata traduzione latina (che poi si è perduta), tuttavia l’eredità della costruzione sintattica della lingua di Roma è bene evidente: segno d’un’influenza culturale dalla quale il giurista di cattedra, e anche il più umile notaio, difficilmente sarebbero potuti sfuggire.

  • 8 Si veda Castellani 1982b, p. 41-42.

5Bisogna andare indietro d’un secolo, anzi di novantanove anni, e anche tornare nel seminato: Montieri 1219. Un breve d’un comunello minerario che ha la ventura di rappresentare il più antico esempio di statuto in volgare. Che si tratti di una minuta buttata giù per preparare un testo da scriversi poi in latino perché potesse spiegare piena efficacia, apparve evidente al primo editore Gioacchino Volpe. Gli editori successivi non l’hanno smentito8. Sono le tante correzioni e aggiunte che si leggono tra le linee del manoscritto a rivelarlo; così come anche la mancanza delle rituali publicationes, essenziali a formare un documento notarile valido.

  • 9 Ricorda Mario Ascheri che a Montieri c’era stato uno statuto in latino nel 1215 e un altro verrà po (...)
  • 10 Fiorelli 2008a, p. 23.

6Dunque, nel 1219 a Montieri si manifesta una sorta di svezzamento del volgare giuridico dalla lingua madre, anche se fuori dai crismi dell’ufficialità. Alza la testa la nuova lingua, senza dipendere direttamente da una precedente stesura latina: anzi destinata a dettare i contenuti di una successiva redazione nella lingua di Roma9. Ma è un sollevare la testa per subito riabbassarla, perché poi fino agli anni Ottanta del secolo XIII la lingua degli statuti sarà solo il latino10; e quando si riaffaccerà il nuovo, sarà sempre (o quasi) in dipendenza di un precedente testo in gramatica, e spesso accadrà in conseguenza della riconosciuta necessità di meglio diffondere la conoscenza delle norme.

  • 11 « Tutti quell’omini ke a questo breve iurano sì iurano di guardare e di salvare tutti quell’omini k (...)

7Ma anche a Montieri, pur ingalluzzito dalla giovanile baldanza, il volgare porta con sé i segni evidenti della sua origine e dell’ambito in cui era destinato ad operare, ben più che nella Firenze del 1318, quella di Giannotto Baldesi e di Lapo Gianni. Lo rivelano il lessico e soprattutto certe strutture sintattiche che si adagiano sulla tipica costruzione della frase latina, e che rendono chiara la dipendenza dalla lingua di Roma, che ogni giuresperito riconosce per il suo dire, il suo scrivere e, ancor prima, per il suo pensare. Scrivere per sé difendendo ‘per difendere sé stesso’, come si trova nel breve, significa avere nell’orecchio il latino pro se defendendo11: non solo un modo di esprimersi, ma, appunto, l’indizio di tutto un modo di ragionare.

8Il motivo della differenza con il contratto fiorentino del 1318 viene fuori in modo palese, basta rifletterci: chi scrive la minuta del breve è certo un notaio, o comunque qualcuno che conosce il diritto e che ha ormai assimilato le strutture logico-concettuali ed espressive della sua professione e delle fonti giuridiche; Giannotto Baldesi no, lui è invece un mercatante che certo non sa di ragione, né di gramatica, ma che ha le idee molto chiare su come debbano regolarsi i rapporti con l’artigiano che costruirà il manufatto. Il notaio Lapo si limita a volgere le frasi in latino, parola dopo parola, senza però farle passare attraverso il setaccio delle strutture concettuali del diritto che avrebbero dato a quelle frasi una cadenza ben più simile a quella della lingua madre: del resto era ciò che bastava perché il contratto potesse essere inserito nel protocollo del notaio e così avere, anche per ogni necessità futura, piena efficacia.

  • 12 Calabresi 1993, p. 602.
  • 13 Si veda la descrizione del manoscritto in Castellani 1952a, p. 650; e il testo nelle pagine che seg (...)
  • 14 Polidori 1863b. Ci sarà stato davvero il « vecchio archetipo in lingua latina », da cui « si prese (...)
  • 15 Schiaffini 1926.
  • 16 Serianni 1977; cfr. Bambi 2003, p. 248-250.

9Comunque, quanto accaduto a Montieri davvero un’eccezione e non la regola? Una risposta generale e definitiva probabilmente non c’è, perché, a proposito degli statuti, incaponirsi a cercare di capire se ci sia sempre prima un originale latino da cui poi si sia tratto un volgarizzamento, è un domandarsi se sia nato prima l’uovo o la gallina: un’attività da perditempo, come è stato giustamente segnalato qualche anno fa12. Certe volte però è lecito pensare che lo statuto sia nato direttamente in volgare, senza gestazione latina, perché magari destinato a disciplinare una realtà minuscola, oppure perché certi altri indizi lo lasciano intravedere. Il manoscritto dei fiorentini Capitoli della Compagnia della Madonna d’Orsammichele perché mai avrebbe le ratifiche vescovili del 1294 e del 129713, se quel testo volgare non fosse davvero l’originale? Dubbi analoghi potrebbero nascere forse per buona parte del gruppo di statuti volgari che, collegandosi idealmente al breve di Montieri, chiudono il secolo XIII rompendo un sessantennio di latinità esclusiva della lingua normativa: lo Statuto di Montagutolo dell’Ardinghesca (1280-1297)14; il Libro degli Ordinamenti della Compagnia di Santa Maria del Carmine (1280-1298)15; i Capitoli della Compagnia della Santa Croce di Prato (1295)16, capostipite di una lunga serie di statuti di compagnie religiose pratesi; oltretutto, manifestazioni di autonomia di comunità troppo piccole o periferiche per pensare che al loro interno potesse davvero svolgere una effettiva funzione normativa uno statuto latino.

  • 17 Ricostruisce tutta la vicenda con ampia indagine sui manoscritti Giuseppe Biscione: Biscione 2009, (...)

10Per gli statuti cittadini il discorso è diverso. La redazione di un nuovo corpo di norme è questione delicata, richiama le funzioni più alte di indirizzo politico e richiede di solito l’intervento di tecnici del diritto di rango elevato. La lingua dello statuto non potrà che essere il latino, in prima battuta. Poi, la questione di un eventuale volgarizzamento verrà affrontata in un secondo momento, quando i tempi saranno maturi e chiari gli obbiettivi che si vorranno perseguire. E anche il ragionare e discutere sulle rubriche di uno statuto da riformare si svolgeva certo in volgare, ma di questo volgare – almeno a Firenze – nulla è rimasto: non si sono conservati documenti, brogliacci, appunti e verbali delle commissioni di statutari che in più occasioni lavorarono alla modifica del corpo di norme cittadino. Anzi, a guardar bene, le uniche tracce del lavoro di revisione che oggi possiamo leggere sono le annotazioni in latino fatte dai revisori sui margini dei codici della compilazione da rivedere, a loro consegnati dall’autorità comunale. Così, sui codici della compilazione fiorentina del 1322-1325, oggi indicati nella segnatura dell’Archivio di Stato di Firenze come Statuti del Comune di Firenze, 5, e Statuti del Comune di Firenze, 8, è tutto un occhieggiar di vacat o di firmum (per cassare o confermare una rubrica), oppure di frasi più lunghe, che testimoniano il lavorio che su quelle rubriche fu compiuto dagli statutari di metà Trecento: ma tutto rigorosamente in latino17.

11Poi, talora, le norme cittadine vengono traslate in volgare. A Siena, a Pisa (ma il caso pisano è quello meno studiato e avrebbe bisogno di approfondimenti), a Firenze.

  • 18 Cfr. ivi, p. 244 ss.; Fiorelli 2008b, p. 247-248, 251 nota 79.
  • 19 Comunque ben fondata l’idea che la traduzione in volgare dovesse servire a quegli addetti agli uffi (...)
  • 20 Sul volgarizzamento della compilazione statutaria fiorentina del 1355 si veda da ultimo Bambi 2009, (...)

12A Firenze, alcuni capitoli degli statuti del 1322-1325 (o forse di una compilazione precedente) vengono tradotti tra il terzo e quarto decennio del secolo e sono aggiunti in coda al volgarizzamento degli Ordinamenti di giustizia contenuto nel ms. dell’Archivio di Stato Statuti del Comune di Firenze, 218. Ma non sono chiari né le ragioni, né la fonte del volgarizzamento19. È andato perduto anche il provvedimento che dispose la traduzione degli statuti di metà Trecento, quelli del 1355, ma si ricava agevolmente dalla celebre riformagione del 12 settembre 1356 che il volgarizzamento fu disposto dalla massima autorità politica cittadina e per uno scopo preciso: « ad hoc ut ipsi artifices et layci possint per se ipsos legere et intelligere ipsa statuta et ordinamenta »20.

  • 21 Salem 2002, vol. I, p. 122-123. Ancora a testimoniare la precocità senese nell’uso del volgare, gli (...)

13Allo stesso modo a Siena ben quasi cinquant’anni prima, a sottolineare il primato senese, era stata la massima autorità politica della città a decidere di volgarizzare il costituto; e il motivo è espresso, nel volgare della traduzione, con parole assai simili, e molto note: « acciocché le povare persone et l’altre persone che non sanno gramatica, et li altri, e’ quali vorranno, possano esso vedere et copia inde trare et avere a·lloro volontà » (1309-10)21.

  • 22 Biscione 2009, p. 430-431.

14Per un paradosso della storia gli unici codici « originali » della compilazione statutaria fiorentina del 1355 sono proprio quelli volgari, dovuto l’uno, lo statuto del podestà, all’attività diretta di traduzione di Andrea Lancia; l’altro, quello del capitano, alla sua supervisione; perché i codici ufficiali, usciti dall’officina degli statutari guidata da messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio, sono andati distrutti nel 1378 per un incendio dovuto al tumulto dei Ciompi22.

  • 23 Ascheri 2009, p. 53: « La sua [di ser Renieri] non fu traduzione di un testo chiuso, consegnatogli (...)
  • 24 Bartoli Langeli 2014, p. 180 ss. Ringrazio l’autore che mi aveva messo a disposizione per la consul (...)

15E anche a Siena nel 1309-10 era successo qualcosa di particolare, se è vero – come ritengono Mario Ascheri23 e Attilio Bartoli Langeli24 – che il notaio volgarizzatore, ser Ranieri Ghezzi Gangalandi, tradusse lavorando su un « esemplare-minuta », che derivava da una delle revisioni statutarie del 1307; che spesso il volgarizzatore dovette aggiungere rubriche e norme, mano a mano che venivano approvate dalle autorità cittadine, e anche talvolta mettendoci del suo; che il codice latino è andato perduto; sicché gli unici documenti « originali » della riforma statutaria senese del primo decennio del Trecento sono proprio i codici volgari di ser Ranieri Ghezzi Gangalandi, i mss. Statuti del Comune di Siena 19 e 20 dell’Archivio di Stato di Siena.

  • 25 Sorte analoga toccherà a Firenze, pur in un quadro politico ormai mutato, al volgarizzamento dell’u (...)
  • 26 Cfr. Bambi 2004-2005, p. 1247-1249; Ascheri 2009a, p. 103-104: « La scelta del volgare non aveva na (...)

16Tutto, dunque, come a Firenze cinquant’anni dopo. Anche il fatto che quelle traduzioni degli statuti cittadini ordinate dall’autorità politica perché tutti potessero conoscere le norme in vigore, anche coloro che non sapessero di gramatica, siano rimaste algide nella lapidaria bellezza dei testimoni che le conservano, inutilizzate nella pratica quotidiana, monumenti di un ideale politico, ma non strumenti di un’effettiva conoscenza del diritto vigente25. Sono dunque codici non consultati, dal valore politico più che giuridico-pratico26, ma sono anche i soli dunque a rappresentare sul versante del diritto (e della lingua giuridica) due epoche, quella senese del governo dei Nove e di Duccio, quella fiorentina narrata da Giovanni Boccaccio.

  • 27 Polidori 1863c.
  • 28 Bonaini 1857a e Bonaini 1857b.
  • 29 Bonaini 1857c.
  • 30 Castellani 1863-1964.

17C’è però anche un altro mondo da tenere presente, forse meno altisonante, ma certo più vivo: quello degli statuti delle arti. È il mondo dei Giannotto Baldesi, di artefici cioè che non conoscono il latino, ma in genere sanno scrivere e far di conto. E che hanno bisogno per esercitare i loro traffici o i loro mestieri di sapere le norme che disciplinano la professione. Ecco che l’esigenza si traduce in una precoce presenza di statuti in volgare, a Siena, come a Pisa, come a Firenze: lo Statuto dell’Università ed Arte della lana di Siena degli anni 1298-130927; il breve dei cuoiai e quello dei pellai di Pisa, entrambi del 130228; il Breve dell’Arte della lana di Pisa del 130529; lo statuto dell’Arte degli oliandoli di Firenze del 1310-131330; solo per citare i più antichi.

  • 31 « Item statutum et ordinatum est quod consules huius artis […] teneantur et debeant tempore eorum r (...)
  • 32 Bambi 2009, p. 5 nota 15.

18Quando di solito si vogliono tracciare in generale le tipologie dei volgarizzamenti statutari, proprio agli statuti delle arti si guarda. E si fa il caso dello statuto dei rigattieri fiorentini del 1318 per mostrare un corpo di norme che resta scritto in latino, ma che dispone di dover essere letto in volgare davanti alla comunità riunita31. Oppure, per indicare un qualche passo in avanti nel proporsi di un volgare giuridico che aumenta la sua forza rispetto al latino, si ricorda lo statuto latino degli oliandoli volgarizzato del 1310-13 che doveva stabilire l’obbligo della sua esemplatura (cioè: di una traduzione scritta) in volgare32. Per additare infine, come massima conquista che la nuova lingua poteva raggiungere sulla vecchia, il disposto dello statuto fiorentino di Calimala del 1334:

  • 33 Emiliani-Giudici 1866, p. 367.

recato il detto Statuto in volgare sermone per li detti officiali, come detto è, abbia e avere debbia il detto Statuto intelletto mercantile ; e altro Statuto non debbia avere né tenere la detta Arte, il quale sia scritto in gramatica33.

19Lo statuto volgare è l’unico che abbia giuridica vigenza; quello volgare diventa alla fine il solo testo che disciplini la vita della corporazione e dei suoi immatricolati.

  • 34 Si veda la provvisione approvata il 30 luglio nel Consiglio del Capitano e il 3 agosto 1355 nel Con (...)

20Ma questo è un mondo in cui il volgarizzamento non ha né potrebbe avere un valore solo simbolico. La vivacità che emerge da questi statuti non può essere solo di facciata. Notai che leggono in volgare le norme latine, che sono obbligati a scrivere in volgare le norme tradotte, statuti in volgare che diventano l'unica fonte normativa non possono essere solo una rappresentazione allegorica di una realtà che invece vuole ancora essere strettamente legata alla lingua di Roma. Lo si capisce anche da altri elementi, ad esempio da quelle norme cittadine (non corporative!) che a Firenze nel 1355 imponevano l’uso esclusivo del volgare nei giudizi di fronte al Tribunale della Mercanzia34; oppure dall’attenzione che certi statuti riservano alle caratteristiche che la traduzione doveva avere. Ancora la Mercanzia, ma questa volta lo statuto senese nel 1343:

  • 35 Senigaglia 1908, p. 155.

E’ consoli et l’università de la Mercantia facciano fare et scrivare due volumi di statuti di carte pechorine con asse e con chuoio bene adornati l'uno per lectara, cioè per grammaticha, et l’altro per volgare, e' quagli per ogni cosa abbiano una medesima sententia, entendimento et concordia35.

  • 36 Cfr. Bambi 2009, p. 330-332.

21Cioè: lo statutario si preoccupa di disporre espressamente che la traduzione volgare corrisponda a pieno a quella latina per contenuto e dettato normativo. Di solito un’attenzione del genere non si riscontra nei volgarizzamenti con valore « politico » degli statuti cittadini: lì ciò che conta è l’immagine, l’operazione simbolica, meno la corrispondenza concreta tra testo originale latino e quello volgare. Tant’è che alle volte si dice a chiare lettere che la traduzione è stata fatta sotto brevitade, ‘per sunto’36, vale a dire con larghi stralci rispetto al testo di partenza approvato dai consigli. Anche se poi – a guardar bene – le parti veramente normative vengono tradotte parola per parola, e ciò che si elimina o riassume sono soprattutto quelle ripetitive e formulari.

22Un doppio binario dunque quanto agli scopi e agli effetti concreti dei volgarizzamenti degli statuti. Si privilegia l’aspetto simbolico dell’operazione di traduzione per certi corpora cittadini; si guarda invece alla sostanza per gli statuti corporativi, dove la traduzione diventa davvero strumento fondamentale di conoscenza delle norme: sempre nel quadro di una generale strategia che fa del volgare il perno di un’effettiva e consapevole partecipazione dell’artigiano alle attività professionali e associative.

23Sempre, però, gli statuti realizzano una sorta di transazione tra latino e volgare. Sono i luoghi dove – prima che in altri – la lingua vecchia e quella nuova s’incontrano, s’intrecciano, si scambiano forme e significati, e danno così vita alla nuova lingua per il diritto, un volgare giuridico che si affermerà con sempre maggiore consapevolezza e decisione. Nel Trecento la strada per una sua totale legittimazione è ancora lunga, ma il percorso appare ormai definitivamente segnato.

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Notes

1 Sul ruolo del notaio alle origini della lingua giuridica volgare, si veda in particolare Fiorelli 2008a, p. 18-28.

2 Il latino era la lingua delle fonti del diritto e non poteva che influenzare tutto lo scrivere giuridico, anche se la dottrina ammise che nei rapporti tra privati potesse usarsi anche il volgare (Bambi 2012, p. 16 e 23).

3 « Come nei registri degli Atti del Comune, così anche in quelli dei Notari, occorrono non di rado documenti di bella antica lingua fiorentina; fiori davvero tra gli sterpi di quel latino grosso » (Del Lungo 1886, p. 145): cogliendolo tra questi fiori, Isidoro Del Lungo pubblica il testo volgare del nostro contratto e lo mette a fronte con la traduzione latina (ivi, p. 146-147).

4 Ivi, p. 146.

5 « Belcharo Cuffoli perché stette manovale alla detta opera e lavorio per ij dì, s. iiij » (1275; Castellani 1982, p. 523); vedi anche Santanni 2009, p. 79; GDLI, s.v., § 6. Nella più antica occorrenza volgare lavorio compare con il significato di ‘lavoro, attività’ (non necessariamente gravosa, come invece risuonerebbe nell’orecchio dell’uomo di oggi): « ’l buono dificiatore e maestro poi che propone di fare una casa […], sì pensa nella sua mente il modo della casa e truova nel suo extimare come la casa sia migliore; poi ch’elli àe tutto questo trovato per lo suo pensamento, sì comincia lo suo lavorio » (c. 1260-61; Latini 1968, p. 74).

6 Niemeyer 2002, s.v.

7 Il primo esempio del Corpus TLIO (banca dati on line che, a cura dell’Opera del vocabolario italiano [OVI], istituto del CNR, raccoglie i testi italiani antichi: http://gattoweb.ovi.cnr.it/) è di pochi anni successivo al nostro: « Richordanza chome, noi Bante Chambi, Lapo Lippi et Stanchollo di Nicchola Operari dell’Opera del beato San Giovanni evangelista, l’anno mcccxxiij, demo in somma, a Mone Marchesini, Gilio Chompangni, Piliccia Nuti e Vanni Fini e Magino Viviani, maestri di pietra, che deno conciare e murare, tutto quello, che bisongnia, per la faccia della chiesa denanzi » (1322-26; Bacci 1905, p. 73). Cfr. Tommaseo 1865-1879, s.v.

8 Si veda Castellani 1982b, p. 41-42.

9 Ricorda Mario Ascheri che a Montieri c’era stato uno statuto in latino nel 1215 e un altro verrà poi redatto nel 1221-1222 (Ascheri 2009, p. 14). Cfr. Baldinacci 1996.

10 Fiorelli 2008a, p. 23.

11 « Tutti quell’omini ke a questo breve iurano sì iurano di guardare e di salvare tutti quell’omini ke in questa compagnia saranno per temporale, nominatamente loro persone e loro avere, se non fusse per sé difendendo, e non essare in consillio né in facto né in ordinamento cun alcuna persona ke ricevano danno né in avere né in persona » (1218; Castellani 1982b, p. 42-43). Cfr. Fiorelli 2008b, p. 237. Lo stesso: in questo medesimo passo scrivere per temporale è sicuro indizio di un latino pro tempore che l’estensore ha scolpito nella mente come modello.

12 Calabresi 1993, p. 602.

13 Si veda la descrizione del manoscritto in Castellani 1952a, p. 650; e il testo nelle pagine che seguono.

14 Polidori 1863b. Ci sarà stato davvero il « vecchio archetipo in lingua latina », da cui « si prese a traslatare quel Breve » nel 1280 e a cui accenna senza prove dirette il Polidori nell’introduzione (ivi, p. xxv)? La scelta per il volgare come lingua dello statuto si conferma nella rubrica che ne prevede la revisione periodica: « Item, statuimo et ordiniamo che ’l camarlengo sia tenuto di fare chiamare al suo consellio tre buoni omini, che debbiano rivedere questo Costeduto; e quelli capitoli che a loro parràe, sieno tenuti di fare scrívare in carte di bambagia, o vero di carte di pecora, tucti gli ordini che per li detti tre omini fussero fermati, di buona léttara di testo, e non in grammatica » (rubrica CXLVIII: ivi, p. 43). Ciò non esclude che qualche aggiunta potesse essere fatta anche in latino, come dimostrano i capitoli in gramatica che qua e là spuntano nel manoscritto che tramanda quelle norme: cfr. la recente edizione integrale, che ripubblica anche la parte edita dal Polidori, in Bellugi 2007.

15 Schiaffini 1926.

16 Serianni 1977; cfr. Bambi 2003, p. 248-250.

17 Ricostruisce tutta la vicenda con ampia indagine sui manoscritti Giuseppe Biscione: Biscione 2009, in particolare p. 40-42.

18 Cfr. ivi, p. 244 ss.; Fiorelli 2008b, p. 247-248, 251 nota 79.

19 Comunque ben fondata l’idea che la traduzione in volgare dovesse servire a quegli addetti agli uffici che non fossero istruiti in gramatica e che il codice Statuti del Comune di Firenze, 2, con i suoi volgarizzamenti, fosse destinato alla Camera dell’armi del Comune di Firenze: Biscione 2009, p. 244. È la stessa ragione che a Siena nel 1305 portò a volgarizzare lo statuto dell’ospedale di Santa Maria della Scala, contestuamente redatto in latino: « lo statuto non devono leggerlo tutti; devono leggerlo i grand commis dell’istituzione […]: almeno il rettore e il camerlengo, il castaldo e il pellegriniere; ed essi, non essendo (salvo eccezioni) giudici o notai o chierici o comunque litterati, avevano poca confidenza con la gramatica » (Bartoli Langeli 2005, p. 12-13). Per le vicende relative alla redazione di questo statuto e per la sua più recente edizione, cfr. Pellegrini 2005.

20 Sul volgarizzamento della compilazione statutaria fiorentina del 1355 si veda da ultimo Bambi 2009, in particolare p. 3-5, e Biscione 2009, p. 506-517.

21 Salem 2002, vol. I, p. 122-123. Ancora a testimoniare la precocità senese nell’uso del volgare, gli appena citati statuti dell’Ospedale di Santa Maria della Scala del 1305 che con espressione simile sanciscono la funzione della nuova lingua: « Anco stantiamo e voleno fermando, che tutti li sopradetti ordinamenti e statuti e constitutioni e provisioni debbiano essare scritte in uno libro di carte di capretto o vero di pecora per gramatica, e in uno altro libro de semelliante carte debbia essare scritto per volgare […] a ciò che coloro li quali sanno gramatica e li altri lettarati [videlicet illettarati] possano di ciò avere pieno e chiaro intendimento » (rubrica LXI: Banchi 1864, p. 85; Pellegrini 2005, p. 137-138). Anche se, come si è visto alla nota 19, e a differenza del Costituto del 1309-10, i destinatari del volgarizzamento dovevano essere soprattutto gli organi di governo dell’istituzione, non sempre edotti nella lingua di Roma.

22 Biscione 2009, p. 430-431.

23 Ascheri 2009, p. 53: « La sua [di ser Renieri] non fu traduzione di un testo chiuso, consegnatogli dai tredici (del quale infatti non abbiamo traccia). Fu un testo “aperto”, che andò riempiendosi lungo i mesi della accurata preparazione ».

24 Bartoli Langeli 2014, p. 180 ss. Ringrazio l’autore che mi aveva messo a disposizione per la consultazione le bozze di stampa.

25 Sorte analoga toccherà a Firenze, pur in un quadro politico ormai mutato, al volgarizzamento dell’ultima compilazione statutaria fiorentina, quella del 1415, che rimarrà in vigore sino alla fine del Settecento. I codici che contengono la traduzione, realizzata contemporaneamente alla versione latina, « non presentano tracce d’uso » (Biscione 2009, p. 518) e dovettero restare inutilizzati, anche se non se ne perse il ricordo: sicché quando nel 1745 sorse la necessità di tradurre due rubriche della compilazione statutaria che riguardavano la materia fiscale, il volgarizzamento quattrocentesco fu preso come base per una traduzione ammodernata (cfr. Fiorelli 2008c, p. 362-363, 373-377).

26 Cfr. Bambi 2004-2005, p. 1247-1249; Ascheri 2009a, p. 103-104: « La scelta del volgare non aveva naturalmente alcun significato per il clochard, che non aveva certo bisogno del costituto… Né a lui certo pensavano i Nove. Quindi c’è qualcos’altro. Ed è che se si scelse il volgare non poté essere che in polemica più o meno aperta con quei notai e giuristi che si ritenevano i soli sacerdoti abilitati a leggere, capire e applicare il diritto. Il costituto volgare è espressione di una parte del ceto dirigente che vorrebbe rompere con quel monopolio, o che almeno deve far mostra di volerlo fare »; cfr. anche Ascheri 2013c; Bartoli Langeli 2014, p. 187-192, in particolare p. 191: « In conclusione, il Costituto del 1309-10 ebbe un significato politico netto e pesante, abbellito dalla motivazione democratica. I Nove, cioè il Popolo, dissero: qui comandiamo noi, cioè il Popolo. Il fatto infine significativo è che quest’operazione si realizzò in un prodotto bello, di alto livello qualitativo ».

27 Polidori 1863c.

28 Bonaini 1857a e Bonaini 1857b.

29 Bonaini 1857c.

30 Castellani 1863-1964.

31 « Item statutum et ordinatum est quod consules huius artis […] teneantur et debeant tempore eorum regiminis legi facere in vulgari saltem semel cora hominibus huius artis omnia et singula capitula in hoc statuto contempta » (Sartini 1940, p. 54).

32 Bambi 2009, p. 5 nota 15.

33 Emiliani-Giudici 1866, p. 367.

34 Si veda la provvisione approvata il 30 luglio nel Consiglio del Capitano e il 3 agosto 1355 nel Consiglio del Podestà in Bambi 2009, p. 7. Cfr. Boschetto 2011, in particolare p. 221-225.

35 Senigaglia 1908, p. 155.

36 Cfr. Bambi 2009, p. 330-332.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Federigo Bambi, « Alle origini del volgare del diritto. La lingua degli statuti di Toscana tra XII e XIV secolo »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 126-2 | 2014, mis en ligne le 27 août 2014, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/2112 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrm.2112

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Auteur

Federigo Bambi

Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università di Firenze - federigo.bambi@unifi.it

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