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Cittadinanza e disuguaglianze economiche : le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVI secolo)

Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche (II). Limiti dell’appartenenza e forme di esclusione

Massimo Vallerani

Abstracts

Medieval lawyers treated the topic of exclusion from the rights of citizenship under three main perspectives. First, people convicted of tax evasion and of desertion from the army were forbidden to demand and receive justice in communal court. At a second level, this penalty was strengthened in case of ban, that made explicit the disobedience of a person to the commune : the ban not only forbade a person to bring his case in court, but it also determined the invalidity of juridical acts and, sometimes, the risk to be killed with impunity. This juridical uncertainty was nevertheless weakened by the legal thinkers of the 13th century : both in quaestiones and in consilia they safeguarded some inalienable rights (like the right to be heard in court) generally considering the ban a temporary condition that ended in the very moment in which the outlaw presented himself or was captured by a public official. The third level, on the contrary, regarded ill-famed people permanently deprived of legal defense. Lawyers were persuaded that infamy was a constant and natural element of human behavior, so that ill-famed people were always under suspicion and plausible felon as a consequence of their bad reputation.

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Index terms

Parole chiave:

Bando, giuristi, infamia, cittadinanza
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Full text

  • 1 Caratteri già ben enucleati da Bizzarri 1937.
  • 2 Sulla natura apertamente artificiosa della cittadinanza si veda il lavoro ancora fondamentale di Ki (...)

1Negli statuti cittadini la definizione di civis avveniva attraverso l’indicazione di una serie di comportamenti positivi : essere nato, risiedere, pagare le tasse e partecipare all’esercito1. Sono criteri di natura dinamica e relazionale che identificano un sistema di azioni in grado di attribuire a una persona lo status di civis secondo relazioni che intrattiene con l’istituzione2. Non tutti i cives, anche se riconosciuti come tali, godono dei medesimi diritti. La civilitas, in altre parole, non comporta necessariamente la partecipazione politica ; o meglio esiste una scissione concettuale e pratica fra essere civis e far parte delle sue istituzioni.

  • 3 Todeschini (c.d.s.).

2Il carattere relativo e graduale dell’appartenenza civica era ben radicato nelle città medievali, come ha di recente ricordato Giacomo Todeschini : non solo, non tutti partecipavano, ma non tutti quelli che partecipavano erano sullo stesso piano3. Gli statuti mettevano limiti espliciti all’assunzione delle cariche politiche secondo livelli di censo predefiniti, in crescendo dalle cariche consiliari a quelle direttive del Popolo, per le quali l'alto livello di reddito richiesto doveva assicurare l’accesso alle istituzioni solo a persone e a famiglie selezionate all’interno dell’élite economica cittadina ; allo stesso tempo ponevano dei limiti verso il basso, negando esplicitamente la partecipazione ad alcuni settori artigianali manuali poco qualificati o a intere categorie di persone segnate dall’infamia.

  • 4 Sulla separazione fra diritti di cittadinanza e appartenenza alla città si veda Ascheri 2001.

3Tuttavia, dalle quaestiones relative alla cittadinanza emerge chiaramente che né la normativa né i giuristi facevano una chiara distinzione fra i diritti di cittadinanza e i diritti civili e politici collegati. O meglio, se la cittadinanza – intesa come insieme più o meno definito di obblighi verso la città – poteva essere conferita anche come privilegio, non era chiaro se poteva essere tolta o diminuita in seguito a una sentenza di condanna. In particolare, quando i giuristi riflettevano intorno agli effetti delle pene non specificavano se la diminuzione dei diritti riguardava solo i diritti politici di partecipazione oppure metteva in discussione quelli che oggi definiremmo « diritti civili ». Ai nostri occhi è una mancanza grave ; non mi pare altrettanto importante per i giuristi duecenteschi4.

4Il problema che cercheremo di affrontare, attraverso la riflessione dei giuristi duecenteschi, riguarda appunto le forme di esclusione dal livello minimo e condiviso di cittadinanza, da quell’insieme di diritti e di obblighi che coinvolge genericamente le persone riconosciute come residenti in città con qualifica di cives. È evidente che, anche intesa in questo senso assai generico, la civilitas non era uno status giuridico permanente, legato alla persona in quanto soggetto di diritti, come provano in abbondanza le numerose norme che prevedono la perdita di diritti civili in seguito a comportamenti giudicati sanzionabili : in particolare non pagare le tasse, non partecipare all’esercito, non presentarsi in tribunale. Davanti a questi atti di infedeltà civica, il comune reagiva con una serie graduata di provvedimenti di esclusione e di diminuzione dei diritti che possiamo distribuire in tre livelli di diversa intensità punitiva :

5a) di base, questi comportamenti sanzionabili prevedevano la « non protezione » del comune in sede giudiziaria : a chi li avesse commessi, appunto, non si doveva rendere giustizia – non reddatur ius – vale a dire che non potevano agire in tribunale né ricevere giustizia in caso di rivendicazioni avanzate o di torti subiti, come attestano gli statuti duecenteschi e, con maggiore insistenza, quelli di Popolo della seconda metà del secolo.

6b) Rispetto a questo primo livello, la condizione del bandito – cioè di una persona colpita da un provvedimento giudiziario di bando come sanzione per la sua contumacia – si pone su un piano di maggiore gravità, perché, nei casi estremi, come il bando per reati « capitali » (implicanti la pena di morte), si priva il bandito oltre che delle sue proprietà e della residenza, anche della vita, sebbene in forma indiretta : il formulario del bando permetteva infatti l’uccisione del bandito, assicurando l’impunità al suo esecutore : quicumque poterit eum occidere et nullatenus teneatur. Resta il fatto che quando il bandito si ripresentava e pagava la multa veniva ipso facto re-integrato nei suoi diritti e nei suoi possessi.

7c) È possibile però identificare un terzo livello di esclusione dalla protezione del comune in maniera direi quasi definitiva : un livello che concerne soprattutto le persone dichiarate infami e « non degne di aiuto » da parte della città. Mentre sui primi due tipi di esclusione i giuristi esercitarono una dialettica ancora relativamente aperta riguardo fondamenti e limiti delle forme di esclusione, sul terzo livello le risposte furono quasi esclusivamente di natura giudiziaria e procedurale, con pochissime giustificazioni dottrinali verso la condizione di perenne minorità giuridica delle persone dichiarate infames. Questo terzo livello si pone, in altre parole, non tanto al di fuori del diritto, ma al di sotto del diritto : riguarda persone esterne alla soglia minima di rilevanza sociale per essere riconosciuti portatori di diritti.

  • 5 Vallerani 2007.

8Prima di esaminare nel dettaglio questi livelli di esclusione, è bene fare una breve premessa sul metodo di lavoro dei giuristi, che, come abbiamo visto, nella seconda metà del Duecento ricorrono in misura prevalente alle quaestiones come strumento di elaborazione concettuale5. Degli insiemi normativi relativi alla perdita o alla diminuzione dei diritti civili, i giuristi prendono in esame soprattutto gli aspetti contraddittori e paradossali che derivano dalla loro applicazione pratica. Si tratta, in genere, di elementi di frizione che si creano nel corso del tempo, perché le condizioni iniziali sono mutate o lo status delle persone si trova, per ragioni diverse, a cambiare rapidamente : si crea così una linea spezzata tra la situazione presa in esame dalla norma e quella realmente esistente al momento della sua applicazione. Le quaestiones, in sostanza, si concentrano sui casi-limite che si creano nello « spazio di applicazione » del provvedimento di esclusione analizzandone soprattutto in due momenti :

9- quando si deve applicare un provvedimento di esclusione che modifica lo status della persona ; le quaestiones cercano di verificare la permanenza o meno della capacità giuridica degli esclusi e la validità delle loro azioni durante lo stato di minorità indotto dal bando o dalla condanna. Rientrano in questo tipo le quaestiones relative alla possibilità del bandito di agire, di ricevere giustizia, e soprattutto di mantenere gli effetti dei negozi stipulati con terzi prima di entrare nella condizione di escluso o di bandito.

  • 6 Sulla casuistica si veda Thomas 2005.

10- quando la norma di esclusione viene annullata e si ripristinano i diritti precedenti ; si creano allora due situazioni diverse, relative alle stesse persone : prima bandite, poi riammesse. Le quaestiones di questo tipo prendono in esame il tratto di tempo fra uno status iniziale di esclusione e uno successivo di re-inclusione : cosa fare delle azioni compiute, a favore o in danno delle persone escluse, durante la loro assenza ? Lo « spazio giuridico » intermedio è inevitabilmente ambiguo, abitato da poteri pubblici, soggetti privati e persone escluse che agiscono ora secondo le regole determinate dal provvedimento di esclusione ora secondo quelle della riammissione. Resta il dubbio di quale diritto prevalga o debba prevalere in questa fase intermedia. In questo caso, la logica della casuistica evidenzia in maniera lampante la natura politica dell'opera di « qualificazione giuridica » dello spazio creato dall’esclusione : una cosa è tener conto della logica giuridica generale che regola la validità dei diritti, altra è rispettare l’applicazione stretta degli statuti o del tenore del provvedimento di esclusione che investono, almeno in apparenza, anche le azioni seguenti del soggetto escluso. La scelta di fondo cambia radicalmente le basi giuridiche e legali dell’esclusione e la lettura di tanti casi singoli finisce per modificare l’intero sistema di esclusione ideato e seguito dal comune. Su questo piano inclinato di casi eccezionali che diventano « costanti », si situa l’intervento dei giuristi6.

La mancata protezione del comune : non ricevere giustizia

  • 7 Su questo si veda Milani 2003.
  • 8 Statuti Bologna, vol. III, r. 96, p. 198 : Quia comune Bononie per quosdam est nequiter pergravatum (...)

11Il primo livello di esclusione, come si è detto, riguarda la mancata protezione del comune in caso di inadempienza ai doveri di base del civis : partecipare all’esercito e pagare le tasse sui beni iscritti all’estimo. La criminalizzazione delle forme di evasione da questi due compiti di base è risalente : negli atti dei consoli di Genova già è presente il ricorso al bando e all’esilio contro i renitenti all’esercito, con la perdita dei beni e l'abbattimento delle case in città ; tuttavia, la diffusione di una serie di sanzioni comuni a tutte le città per questi comportamenti si avverte soprattutto alla metà del XIII secolo, quando si affermano due processi concomitanti : le guerre antisveve contro Federico II, che durarono fino ai primi anni sessanta del Duecento ; e l’affermarsi coevo dei movimenti di Popolo, favoriti anche dalla convergenza fra movimenti guelfi e la monarchia angioina7. Le guerre avevano mostrato, ancora una volta, il valore politico della partecipazione (o della non partecipazione) all’esercito, specie della cavalleria cittadina, di incerta affidabilità ; i governi di Popolo avevano promosso un uso strategico dell’estimo e della tassazione proporzionale come criterio impositivo generalizzato. In entrambi i casi, i doveri del civis furono definiti con maggiore chiarezza e quindi con maggiore severità. A Bologna, fin dal 1250, si stigmatizzava chi non iscriveva i propri beni nell’estimo come una frode verso gli altri vicini che dovevano dividersi le quota di tasse non pagate dall'evasore8 ; lo statuto pavese, ripreso da quello di Voghera del 1275, equiparava esplicitamente gli evasori con i banditi per maleficio, disponendo il sequestro dei beni :

  • 9 Tallone 1918, e Soriga 1913.

Et si aliquis steterit quod predictum extimum non dederit et presentaverit ad predictum terminum [...] sit et esse debeat ipso iure in banno perpetuali comunis Viquierie, tamquam de maleficio ac si nominatim esset lectus in banno et eius bona sint aperta et publicata ipso iure9.

  • 10 Cfr. Brevi Pisa, p. 179 ; si vedano anche rubrica 107, p. 184-185 e la norma antinobiliare, p. 187  (...)

12Nello statuto del Popolo di Pisa del 1287, la norma che priva della giustizia pubblica gli evasori, si rivolge direttamente ai nobiles che non si fanno estimare i beni e non pagano le collette10.

  • 11 Vallerani 2005, p. 261-263.

13La documentazione giudiziaria bolognese di inizio Trecento conferma ampiamente l'applicazione diffusa e severa di queste norme. Nei registri di processi inquisitori sono numerose le inchieste ex officio interrotte perché la vittima o il denunciante erano malpaghi (evasori delle imposte dirette) e quindi non degni della protezione giuridica del comune11. Quando l’inquisito presentava un’eccezione contro il denunciante o la vittima, il giudice ordinava un immediato controllo sui registri dei malpaghi, spesso portati in copia dal procuratore del richiedente. In caso positivo (qualora cioè nei registri risultasse presente il nome dell'attore), il processo si interrompeva per assenza dei requisiti minimi per avere giustizia da parte della vittima. Il formulario era, in genere, assai semplice, come nel caso di Tellanus che non poteva essere difeso dalle ingiurie ricevute in virtù della sua condizione di evasore :

  • 12 ASBo, Comune, governo, Giudici al maleficio, Inquisitiones et testium, busta 88, 1315, reg. 1, c. 1 (...)

dictus Tollanus est talis persona que potuit impune offendi ex eo quia non habet extimum et sua bona non porrexerit in scriptis coram dominis extimatorum prout tenebautr et debebat secundum formam provixionum de hoc loquentium salvis aliis suis iuribus et exceptionibus12.

14I giuristi, spesso chiamati in veste di consulenti, non potevano far altro che ribadire la prevalenza della norma statutaria che, appunto, prevedeva la sospensione del processo. I consilia non presentano quasi mai sbavature : si consultavano i registri pubblici di malpaghi e si approvava l'interruzione del processo.

  • 13 Bellomo 2008, già Guido da Suzzara l’aveva affrontata : In statuto alicuius civitatis contenitur qu (...)
  • 14 Bellomo 2008, p. 400 : Statuto cavetur quod ei qui non solveret collectas non reddatur ius in aliqu (...)

15Anche la corrispondenza tra le rubriche statutarie e i casus presenti nelle quaestiones dei giuristi è pressoché totale : tutti partono dalle norme statutarie che vietano di rendere giustizia ai renitenti e ai malpaghi, come mostrano le quaestiones-modello di Gugliemo d'Accursio sulla mancata partecipazione all'esercito13 o di Iacopo Bottrigari (1274-1348) sugli evasori. Nel primo caso Guglielmo faceva riferimento a un provvedimento degli anziani consoli di Bologna che privava il reo della protezione dei beni per cinque anni, della giustizia nelle cause pecuniarie e della cittadinanza (pro cive non habeatur) ; nel secondo, Buttrigari si chiedeva se il giudice che stava conducendo una inquisitio su un certo reato doveva sospenderla qualora l’offeso non avesse pagato la colletta : opponitur quod debet silere inquisitio quia iniuratus est qui non solvit collectas14.

  • 15 Bellomo 2008, p. 143 : Reformatum fuit per commune Bononie quod cessantibus infra mensem solvere co (...)
  • 16 Vallerani (c.d.s.).

16Tuttavia, anche in questo caso apparentemente semplice, i giuristi individuano un campo di tensione fra norme diverse che generano due diverse condizioni giuridiche allo stesso tempo. Bartoluccio de Preiti affronta infatti il caso di un malpago che viene offeso e chiede giustizia, in presenza di due norme coesistenti : una prima riformagione in cui è sancita l’esclusione dalla protezione giudiziaria per chi non paga le imposte, e una, posteriore, che restituisce invece i diritti a chi paga una nuova colletta. Evidentemente il richiedente non aveva pagato la prima ma ha pagato la seconda : in quale condizione si trova ? come deve regolarsi il giudice15 ? In genere è la norma più punitiva che tende a prevalere. In un processo bolognese dei primi del Trecento, i termini di pagamento del debito sono al centro di un lungo caso processuale, risolto con un consilium, molto simile alla soluzione della quaestio : il pagamento della multa per l’evasione non era stato fatto nei tempi giusti e dunque non serve a evitare la condizione di malpago e la sospensione del processo contro il suo assalitore16.

17La sospensione dei diritti di difesa della persona era dunque un dato di fatto che non era possibile mettere in discussione più di tanto. Al massimo si poteva discettare sui tempi del pagamento, sul pagamento parziale della multa o su quei pochi punti di ambiguità presenti nella stratificazione di norme diverse relative alle sanatorie concesse agli evasori. Tuttavia, per capire meglio i contorni della condizione di non protezione giuridica dobbiamo integrare questi dati con quelli relativi ai banditi, problema che attrasse l'attenzione dei giuristi in maniera decisamente maggiore.

Il bando e la qualificazione giuridica dello spazio temporale dell’esclusione

  • 17 Fondamentale l’esame condotto da Milani 2007.
  • 18 Gandino, Quaestiones
  • 19 Gandino, Tractatus ; su Gandino cfr. Sbriccoli 2007 ; Vallerani 2009.
  • 20 È evidente che nella sua attività di selezionatore di quaestiones Gandino è stato sempre profondame (...)

18La condizione di bandito poneva in maniera diretta la questione della natura degli spazi giuridici creati dall’esclusione17. Le quaestiones che tratteremo sono state affrontate sempre dai giuristi della generazione dei « moderni », ma abbiamo scelto di integrarle con la rilettura proposta da Alberto Gandino nelle due sillogi di quaestiones da lui curate : le Quaestiones statutorum18 e il Tractatus de maleficiis19. Il filtro di Gandino è essenziale per capire tanto il contrasto, a volte profondo, tra le soluzioni seguite dai giuristi e quelle avanzate da Gandino stesso come giudice, fedele al dettato statutario, quanto la distanza tra la prospettiva dialettica della quaestio, come esame di un problema logico, e la lettura statica del giudizio come applicazione di una norma20.

Capacità di agire

  • 21 Gandino, Quaestiones, n. CXIII, p. 212.
  • 22 Gandino, Quaestiones, n. XCIV, p. 202 : dic quod si bampnitus est ex ea causa qua bona publicarentu (...)
  • 23 Caprioli 1974, p. 156 : lo statuto vieta al bandito di partecipare alle sedute del consiglio comuna (...)

19Un primo insieme di quaestiones relative al bando riguarda la capacità di agire delle persone private della protezione giuridica del comune, vale a dire in tutti quei casi in cui ius non reddatur. Di base, il bandito non può fare quasi nulla, come recita il titolo di una quaestio anonima riportata a Gandino : bannitus (pro debito) non auditatur, nec damna seu iniurie illate in suis rebus emendentur, nec etiam contrahere possit ad sui utilitatem, vale a dire che non può compiere azioni lucrative ma solo onerose : per esempio, può pagare un debito ma non riscuotere un credito21. Così è per la quaestio che si interroga se il bandito può stipulare contratti con terzi mediante un procuratore (si bannitus vult cedere iura et actiones) : la cessione non vale se i beni da alienare sono quelli pubblicati in quanto bandito22. A questo si aggiunge che i suoi atti giuridici e politici sono inefficaci : per esempio se partecipa a un consiglio e vota, quell'elezione ottenuta con il suo voto è annullata23.

20Diverso il caso delle quaestiones relative al diritto di essere difeso. La natura giuridica del bando è stata a lungo incerta e di difficile inquadramento. Come è noto, il bando colpiva un'assenza, intesa come resistenza all'ordine di comparizione impartito dal tribunale cittadino ; tecnicamente non era una pena per il reato contestato. Tuttavia le norme statutarie aggravavano al bando di una serie di appendici punitive estremamente severe : il divieto di allegare in difesa, l'equiparazione alla confessione una volta trascorsi i termini, la possibilità, come si è detto, di uccidere impunemente il bandito contumace. Si pose dunque il problema della sproporzione effettiva fra le conseguenze penali del bando stabilite dagli statuti comunali e la possibilità teorica di irrogare una pena in assenza del reo, che, secondo il diritto romano, non poteva essere condannato a pene superiori alla relegatio.

  • 24 Martino 1974, p. 254, n. 14 : Dico eum satisdare non debere cum non plene defendat nec aliqua lex h (...)
  • 25 Caprioli 1974, p. 162.
  • 26 Ibid., p. 163 : Dominus Guido referebat quod bene debebat audiri et referebat dominus Guido se quad (...)

21Le quaestiones relative alla difesa devono partire da un limite esplicito stabilito dalle normative comunali : il divieto di difesa nei casi di reati capitali. Naturalmente il punto debole della legislazione era proprio la definizione di « difesa ». Le soluzioni proposte dei giuristi – da sempre attentissimi ai diritti della difesa che spesso peroravano come avvocati – distinguevano infatti la difesa piena da una serie di allegazioni meno formali e meno impegnative per chi le presentava. Tommaso da Piperata, per esempio, aveva distinto il semplice « amico » che fa presente al giudice la giusta causa dell'assenza del reo, dal vero difensore : in quel caso, la persona non era tenuta a garantire personalmente la comparsa dell'accusato, come invece lo era un procuratore formalmente investito della difesa del reo24. Anche Guido da Suzzara era stato prudente, sostenendo che, certo, non si poteva costituire un procuratore in caso di pena capitale, ma era comunque possibile presentare intentiones sive questiones sive capitula (domande da fare ai testimoni), tutte cose que non sunt de subtantialibus25 ; senza contare che il padre poteva allegare per il figlio anche nelle cause criminali. Questa soluzione, del resto, rifletteva un caso concreto che Guido aveva patrocinato come avvocato, tanto per ricordare il legame stretto fra le quaestiones e l'attività pratica dei giuristi : un accusato di omicidio e di furto era stato bandito come ladro e condannato a morte come reo confesso ; una volta catturato, si era rivolto al podestà chiedendo (e ottenendo) di essere ascoltato, in base al principio, prima ricordato, che in assenza del reo non si poteva irrogare una pena superiore alla relegatio26.

  • 27 Gandino, Quaestiones, n. XCVIII, p. 204 : Statutum quod non reddatur ius bannito, et si aliquis eum (...)
  • 28 Gandino, Quaestiones, n. LIX, p. 183 : se il bandito per maleficio condannato alla pena capitale ch (...)

22Gandino, al contrario, preferisce la soluzione più severa, equiparando l'allegazione semplice a una difesa piena, vietata nei casi criminali : non debet defendi etiam allegando causam absentie, dato che omnis enim allegatio est defensio ; la scelta del resto, riprende un principio assai caro al giudice lombardo : cum delictum non debeat remanere impunitum27. In realtà Gandino sta tradendo la linea prevalente tra i giuristi che erano propensi ad accettare la difesa anche per i banditi perpetui, secondo il principio della relegatio come pena massima data in assenza del reo. Lo stesso Gandino nota la discrepanza : di prassi non si accetta la difesa, sed de iure dic sic, quia absens ultra penam relegationis condempnari non potest28. Un contrasto tra prassi e diritto che doveva influire non poco nella lettura da parte dei giuristi della natura giuridica dello spazio temporale dell'esclusione.

Qualificazione giuridica dello spazio temporale dell’esclusione

  • 29 Gandino, Quaestiones, n. XCVI, p. 203 : deinde accusatus bannitus fuit in isto medio tempore. Esist (...)

23I giuristi non si limitano infatti a questa verifica iniziale della capacità d'azione del bandito, e immaginano casi più complessi in cui intervengono improvvisi cambiamenti di status. Le quaestiones relative a questo tema sono di due tipi. Il caso più diffuso riguarda la persona bandita durante il processo ; Tizio è ferito e denuncia la persona che lo ha aggredito ; poi viene posto in bando : ci si domanda se può agire in giudizio, visto che lo statuto lo priverebbe, in teoria, del diritto di ricevere giustizia29. Ciò che interessa ai giuristi è la qualificazione delle azioni che si compiono in due spazi giuridici diversi : in isto medio tempore, prima del bando e dopo il bando. Nella raccolta di Gandino la quaestio è risolta sulla scorta di Dino del Mugello, un giurista insolitamente severo in campo penalistico, che, attraverso una regola logica, – l’impossibilità di fare altri atti annulla anche gli atti già compiuti in precedenza (que impediunt facienda, destruunt iam facta) – invalida l’intero procedimento. In sostanza, sul piano degli effetti temporali, sembra che il bando – o comunque la privazione della giustizia – colpisca sempre e comunque in modo estensivo, annullando anche le azioni compiute prima o durante il passaggio alla nuova condizione.

  • 30 Belloni 1989, p. 90 ; Azo, A 9 sul debitore relegatus : debitores eius exacti sunt actione sue civi (...)

24La seconda tipologia di quaestiones, per noi forse più interessante, riguarda la qualità dello spazio giuridico intercorso fra il bando e la riammissione. È un caso molto noto ai giuristi duecenteschi : una fazione viene allontanata dalla città, o si allontana dalla città ; il podestà costringe i debitori dei fuoriusciti a pagare il dovuto direttamente al comune ; poi, fatta la pace, i ribelli tornano e vogliono riscuotere i loro debiti : possono chiamare in giudizio i debitori per riscuotere il loro credito ? Come si vede la natura del casus è concretissima, perché nelle città comunali del tardo-duecento i ritorni erano altrettanto numerosi delle cacciate e le norme sul « sequestro » dei crediti dei banditi assai diffuse. Tuttavia la quaestio ha un'origine più risalente – la affrontò, tra gli altri, Azzone30 – per divenire, alla metà del Duecento, un esercizio di scuola che tutti i dottori o quasi dovevano affrontare nel corso del loro insegnamento.

  • 31 Gandino, Quaestiones, cit., n. XXVI, p. 166-167

25Il problema soggiacente era di capitale importanza per capire quali erano gli effetti dell’esclusione nel sistema dei diritti acquisiti : vale a dire quale diritto vigeva nello spazio dell'esclusione. Le risposte dei giuristi disegnano una linea interpretativa di straordinaria coerenza per tutto il XIII secolo. Gandino la riprende, conservando questa volta le argomentazioni addotte da tre grandi maestri della scuola dotta : Odofredo, Alberto di Pavia e Guido da Suzzara31. Le ragioni contrarie al nuovo pagamento dei debiti sono di peso : non si deve inferire un danno duplice alla stessa persona (in questo caso i debitori dei milites esiliati) ; l’ordine del giudice facit licitum quod erat illicitum, vale a dire la legittimazione del pagamento dipendeva dall’ordine del magistrato pubblico, e quindi i debitori avevano obbedito a un ordine del potere pubblico ; i fuoriusciti comunque avevano commesso un reato (in alcune quaestiones si erano alleati a una città nemica) e abbandonato la patria : se ne deduce che il sequestro dei crediti fosse una sorta di punizione non recriminabile anche dopo il loro ritorno, un risarcimento al comune quasi dovuto.

  • 32 Guido da Suzzara, in S. Caprioli 1974, p. 139, l’ambienta a Pistoia : Dico quod isti debitores non (...)

26Gli argomenti positivi, destinati a vincere, sono invece impostati sulla regula iuris che chi paga ad altri che non sia il creditore non è liberato dal debito ; in altre parole, secondo un’altra regola – ciò che è nostro non può ad alium transire sine acto nostro – il trasferimento coatto e non volontario di un'obbligazione ad altri non cancella il debito. È una difesa aperta della libera volontà negoziale e dei diritti connessi che costituisce il filo rosso della cultura giuridica duecentesca32. Quindi i giuristi si appoggiano solo sul diritto romano e fanno prevalere le ragioni che proteggono i creditori, anche se dichiarati ribelli, e anche nel periodo della loro contumacia-assenza. Ne esce chiaramente una lettura politica del periodo del bando che, appunto, non cancella i rapporti di obbligazione e i diritti delle persone. Proprio la forte politicità degli argomenti contrari mette in evidenza un contrasto di fondo fra legittimità politica dell’ordine impartito dal magistrato e legalità dell’ordine giuridico dei diritti privati.

27Il contrasto è messo in luce, ancora una volta, da Gandino, che, in calce alla quaestio, aggiunge un casus concreto capitato a Parma : sed quia de questione dei milites di Parma fuggiti nella città nemica, i cui fictuales versarono al podestà i redditi a loro dovuti ? possono i milites, una volta rientrati, chiamare in giudizio i loro dipendenti ? Gandino risolve il dubbio grazie a una distinzione assente nella quaestio precedente, che considera solo la legittimità dell’ordine impartito dal podestà : se l’ordine è stato dato in base a una norma dello statuto, allora i milites non possono repetere ; se invece dipende da un atto arbitrario del podestà, è possibile richiedere il pagamento del debito. Come si vede, il principio di legalità è determinato dallo statuto e non dalla difesa della libera volontà negoziale dei milites (o dei banditi). Gandino vi insiste con forza : quelibet civitas potest ius statuere, e indica questa come soluzione più adatta anche per la quaestio precedente : et similiter potes solvere superiorem questionem – correggendo implicitamente i maestri prima ricordati.

  • 33 Milani 2003 ; Vallerani 2011.

28La sostanza giuridica tuttavia non cambia : il contrasto messo in luce da Gandino serve solo a rendere più esplicito il ricorso dei giuristi ai principi di base del diritto romano privato che sopravvivono anche durante lo status di bandito o di esilio per colpa dalla città. In tal senso lo spazio dell'esclusione non cancella del tutto i legami giuridici tra le persone : questi perdurano al di sotto delle norme punitive stabilite dal comune che colpivano con durezza i banditi nelle persona e nei beni. Era una visione coerente con la prassi consiliare degli stessi maestri bolognesi, che in veste di sapientes consiliarii difesero sempre i diritti di proprietà dalle pericolose conseguenze a cui i provvedimenti di sequestro dei beni dei banditi li avevano esposti33. Come ha mostrato l'esame dei processi politici di fine Duecento e dei consilia connessi, non solo la procedura rimase nei limiti di un confronto processuale regolato, ma lo stesso tenore dell'intervento dei giuristi, obbligatorio nelle cause di sequestro dei beni, andava verso una salvaguardia sostanziale dei diritti sulle cose, soprattutto quando erano coinvolte terze persone (in particolare i familiari).

Il bandito e la sua uccisione

29A questo conflitto sulla natura dello spazio giuridico che intercorre tra il bando e la sua cessazione, si aggiunge un secondo campo di tensione che riguarda la durata del bando, misurata sul suo effetto più grave : l’uccidibilità del bandito così come stabilito dal formulario dell'atto di bando. Le quaestiones affrontano l’argomento in maniera indiretta, domandandosi se e quando si debba punire una persona che ha ucciso un bandito. L’insieme dei casi affrontati dai giuristi traccia, in negativo, i confini giuridici e temporali del bando, indicando quando si entra e quando si esce dalla condizione di bandito uccidibile da chiunque senza pena.

  • 34 Gandino, Tractatus, p. 148.
  • 35 Ibid., p. 150, riga 5.

30In due questioni molto importanti – che hanno riscosso un consenso quasi unanime dei maestri – si stabiliscono con chiarezza i termini finali degli effetti penali del bando : in primo luogo quando il bandito è catturato dall’autorità comunale e dunque non può essere più ucciso da un privato perché è sotto la protezione del pubblico ; e in secondo luogo, quando il bandito paga la multa, perché, saldando il suo debito, fuoriesce dalla condizione di bandito. Nel primo caso, una volta catturato il bandito, cessa la pena per la sua contumacia (quia talis sua contumacia auget penam) e non può essere ucciso da un privato34. L’iniuria, come spiega Iacopo d'Arena, era nell’assenza, in non veniendo, sanzionata con la pena dell’uccidibilità generica. Si trattava di un comportamento negativo i cui effetti cessano con il venire meno dell’azione : Et ita cessante illa causa et iniuria, quam cotidie committebat in non veniendo, cessat effectus illius quotidiane iniurie, et propterea occidi a privato non potuit. A maggior ragione Gandino riprende ed estende la soluzione di Iacopo de Arena al secondo caso : una volta pagato il bando evanuerit virtus banni e non può essere ucciso sine pena35.

  • 36 Ibid., p. 149.

31È interessante notare – per capire sia la natura del bando in positivo sia i limiti teorici della cittadinanza – che la figura giuridica usata come analogia per entrambi i casi è quella del debitore. Il bandito è in fondo un debitor reipublice che post satisdationem honoribus recte fungitur36. È un paragone importante perché illustra bene la condizione di base del civis. La cittadinanza, o meglio l’appartenenza alla città, è leggibile anche come un rapporto di debito con la respublica che si prolunga nel tempo : quando uno viene meno ai suoi doveri – pagamento delle imposte, obbligo di sottostare alla giurisdizione del comune – si mette nella condizione di debitore perdendo temporaneamente i diritti civili. Se la sospensione e la riacquisizione dei diritti dipendono chiaramente dalla natura relazionale della cittadinanza, la dimensione del debitore mette in luce un sottofondo contrattuale che indirizza questa relazione verso il campo semantico dell’obbligazione e della sottomissione dell'individuo al comune. È un disegno coerente con le scarse indicazioni fornite dalla normativa circa la cittadinanza, tutte o quasi relative agli obblighi che incombono sul civis. Il bando, con le relative pene di sospensione della capacità di agire e di contrarre negozi lucrosi, rientra in questo sistema contrattato di attribuzione di diritti connessi al comportamento della persona verso l'istituzione. In tal senso, l'esclusione della persona dalla gran parte dei diritti di partecipazione attiva alla vita politica, che costituiva certo il nucleo centrale della piena cittadinanza, non intaccava la permanenza e la validità dei diritti dipendenti dalla libera volontà negoziale dei singoli.

Esclusioni senza rientro : il valore probatorio della fama e gli infames

32Esiste invece una condizione ancora più esterna a quella del bandito, una condizione senza possibilità di rientro : è quella del civis infame. La natura delle quaestiones che affrontano questa figura è di natura essenzialmente giudiziaria e la fonte si restringe quasi solo al Tractatus di Gandino, che vi ha impresso una particolare impronta grazie a un uso di fonti diverse rispetto ai romanisti.

La buona fama come carattere naturale

  • 37 Ibid., p. 82.

33Il punto di partenza è la quaestio nel capitolo sugli indizi incerti, in cui Gandino si domanda, in un primo momento, se si può torturare un uomo la cui opinio non era stata mai lesa in precedenza : cuius Titii opinio alias apud bonos et graves lesa numquam fuerat37. La risposta è sempre negativa : non si tortura un uomo di buona fama perché – secondo le opinioni di diversi dottori – egli gode di un privilegio bone fame che è più forte della infamia provocata dai testimoni contrari. Le ragioni presentate a sostegno di questa soluzione sono quelle che più ci interessano.

34Il ragionamento si basa su sei argomenti : i primi cinque sono tratti dal diritto romano e insistono soprattutto sulla forza « naturale » della buona fama ; una forza che si basa essenzialmente su una presunzione di natura che l’uomo, fino a prova contraria, è da presumere « buono » ; in altre parole mentre la buona fama è nella natura umana (naturaliter inest alicui), la cattiva fama invece non è inerente alla natura non inest naturaliter alicui, ma è solo acquisita.

35Questa presunzione positiva è basata su due serie di fonti. La prima di derivazione romanistica riprende un passo del Codex sul de inofficioso testamento, C. 3,22,30 che stabilisce come, in caso di morte del testatore, l’erede non contestato non possa essere molestato. I giuristi civilisti del secolo XIII ne ricavarono un principio di una « presunzione di bontà » in assenza di esplicite contestazioni. Come attesta anche la glossa di Azzone, al lemma non licebit eius : quia presumitur ut grati et per hoc corrigitur quo dictum est supra eo. Liberis presumuntur ergo grati nisi probentur ingrati et quilibet bonus nisi probetur malus.

36Gandino tuttavia va oltre questa presunzione di bontà e inserisce la fama tra i naturalia, non solo per provare la loro inerenza alla persona, ma anche la stabilità e la durata delle qualità espresse nella fama : la fama infatti, est magis duratura quia naturalia non ita de facili immutantur sicut que ex accidenti proveniunt, dove si contrappone una sostanza immutabile, espressa dalla buona fama, agli accidenti della vita concreta. Se un riferimento ovvio è al passo, assai famoso, delle Istituzioni in cui si stabilisce la perennità degli iura naturaliaiura naturalia semper firma permanent – la prospettiva di Gandino, tuttavia, è diversa, come altro e non esplicitamente citato, è l’intermediario della nozione della naturalità della fama.

  • 38 Nederman 1997, p. 98.

37Se è vero che la fama, come l’infamia, può essere acquisita anche dai modi di vita (tam ex bonis moribus sue terre quam ex sua conversatione laudabili, ut N 5,3), lo è altrettanto che la fama diventa un elemento fisso della sua personalità, in linea con quella sorta di etica « para-aristotelica » – molto diffusa nei testi dei secoli XII e XIII, ben prima della traduzione dell’Etica Nicomachea – che finiva per assegnare alle inclinazioni della persona un carattere di stabilità e di perennità « quasi naturale ». Come scrive Cary Nederman : « Altough it does not arise from nature, virtue takes on a « quasi natural » quality of permanence because true moral goodness must be rooted in habitus »38. In altre parole, la tendenza a legare strettamente le inclinazioni prevalenti, buone o cattive che fossero, alla natura delle persone era un punto comune alla testualità medievale intorno all’etica. Il problema interessante, per noi, è capire perché Gandino, cui evidentemente sfuggiva il dibattito sottostante alla origine naturale delle virtù, collazioni una serie di testi per supportare questa tesi della permanenza delle qualità umane riflesse nella fama.

  • 39 D 49, 16, 5, 6 : A barbaris remissos milites ita restitui oportere hadrianus rescripsit, si probabu (...)

38Il fondamento « naturale » della fama ha una funzione centrale nel sistema probatorio : serve a trasformare la fama in un comportamento certo e ripetuto, e dunque prevedibile ; vale a dire serve a fondare una « presunzione giuridica » relativa a una persona : positiva nel caso di buona fama, negativa nel caso della cattiva fama. Lo spiega lo stesso Gandino, quando completa la frase precedente sui caratteri esterni della fama, con una nota sulla prevedibilità dei comportamenti futuri : Ex quibus rationibus coniectura preteritorum capitur circa futura, cum ex transacta vita sciatur quid debeat in futuro presumi39.

39Alla base di questi, e dei moltissimi luoghi dove Gandino ripete questa formula, sta il principio romanistico dell’inferenza degli atti futuri da quelli passati, altrimenti noto come saltem malus semper malus ; una connotazione dunque tendenzialmente stabile delle caratteristiche umane che permette al giudice di ovviare alle lacune delle testimonianze mediante un’inferenza logica di innocenza o di colpevolezza in base alla fama. Gandino, in sostanza, trova nella stabilità della fama, intesa come dato inerente alla natura, una presunzione così forte di realtà da far diventare la fama prima un argomento verisimile e poi una semiprova, in base alla quale è possibile torturare una persona. Un passaggio che diventa ancora più evidente nel caso successivo, relativo all’uomo di cattiva fama accusato da pochi testimoni incerti.

Fama negativa e colpa

  • 40 Gandino, Tractatus, p. 62.

40Ripetiamo la domanda : se la voce per quanto flebile e tardiva dei testimoni indica come colpevole una persona già malfamata – qui captus et representatus erat alias homo male condicionis et fame – si può sottoporre il sospetto a tortura ? La quaestio si trova in due luoghi, ma è nella rubrica sulla fama che viene trattata in modo più disteso40. Gli argomenti a favore sono cinque e anche in questo caso fondati ora sul diritto romano ora su quello canonico.

  • 41 Ibid., p. 66, righe 15-20.

41Le prime quattro rationes sono prese dal diritto romano e insistono tutte su una presunzione di colpevolezza del reo in base ai comportamenti passati, secondo l’adagio romanistico – sopra ricordato – che chi ha compiuto il male una volta lo ripeterà sempre semel malus semper malus. La novità introdotta da Gandino riguarda piuttosto il valore probatorio assunto da questo argomento : la prevedibilità delle azioni di un uomo diventa un argomento verisimile, che si sostituisce al vero e colma le lacune della conoscenza. Come scrive Gandino, il giudice deve indagare in oscuriis le cose verosimili e più adatte al vero. E dunque essendo provato che è persona di mala fama (è la terza ratio) questo diventa una prova sufficiente a torturarla : et talis fame probatio indicium faciat et verisimile argumentum et semiplenam probationem adducat, ergo ex tali indicio questionandus erit41.

  • 42 Cfr. Vallerani 2009.

42Ora due cose vanno notate. La prima, è che, sul piano procedurale, Gandino usa il diritto canonico per trasformare la fama in un indizio verisimile e addirittura in una semi-prova, contro ogni regola del diritto romano che impediva di dare fede alla sola fama. La forzatura è evidente se confrontiamo questo passo con le fonti di Gandino : Tommaso da Piperata, per esempio, escludeva esplicitamente la tortura in base alla sola fama42.

43La seconda notazione riguarda il piano etico-ideologico : Gandino motiva questa forzatura, la tortura in base alla sola fama negativa, non solo come mezzo di prova, ma come punizione di una colpa in sé, separata da quella legata al reato : una colpa che si definisce, ancora una volta, grazie a una commistione di diritto romano e di diritto canonico. Dal diritto romano, Gandino riprende la regola più volte ripetuta nel Digesto, della punizione dell’uomo che commette un reato contro i « « buoni costumi della città » ; questi diventa indegno e non può chiedere aiuto alla città, quia frustra iuris civitatis implorat auxilium qui contra illud commisit.

44Più rilevanti le ragioni del diritto canonico. La ragione principale per la tortura del reo di mala fama risiede nella sua stessa mala fama : si tratta di una pena per la sua condizione. È questo il tratto fondamentale della nuova disciplina penale : non importa il delitto, importa la condizione della persona e la tortura è la pena per la sua cattiva condotta di vita : « perché si è fatto di sua volontà uomo di mala fama ». Nella solutio alla questio Gandino aggiunge una precisazione importante al « farsi uomo di mala fama » : trascurare la propria fama equivale a diventare crudelis, immeritevole di salvezza, destinato solo alla condanna : quia dum se hominem male fame et condicionis constituit, se ipsum bona fama privavit et fuit sibi ipsi crudelis, cumque is crudelis possit merito iudicari, qui suam famam negligit et prodigus sue salutis extitit. Il riferimento è al Liber Extra X, 5.34.2 dove domina una concezione assolutamente volontaristica del male :

Si quis presbyter, negligens vitae suae, pravis exemplis mala de se suspicari permiserit, et populus, ab episcopo iuramento seu banno Christianitatis adstrictus, infamiam eius patefecerit, certique accusatores criminis eius defuerint, admoneatur primo seorsum ab episcopo […].

  • 43 Anche il secondo riferimento è calzante, X, 5. 1. 27, quando si rimprovera episcopatus idem per eum (...)
  • 44 Todeschini 2007, p. 244.
  • 45 Agostino, Sermo 355 : Duae res sunt conscientia et fama. Conscientia tibi, fama proximo tuo. Qui co (...)

45Contano le espressioni di un lessico della fama negativa : « essere negligente verso la propria vita (negligens vitae suae) ; permettere di essere sospettato (permiserit se suspicari) ; manifestare a tutti la sua infamia : qui la catena di senso è simile a quella di Gandino43 e disegna appunto, una volontaria disattenzione alla propria reputazione, una sorta di auto-esclusione dalla società dei fideles. La fuoriuscita dal recinto dei buoni cristiani immette il soggetto negativo nel mondo crudele dei fuori-legge. Questo passo, come ha notato Giacomo Todeschini, rimanda a una comune matrice agostiniana44 ; in particolare al sermo 355 sulla vita comune dei chierici, in cui si trova la formulazione di base della negligenza della fama intesa come crudeltà : qui confidens conscientie sue neglegit famam suam crudelis est45, passo ripreso anche nel Decretum (C XII q. I, c. 10).

  • 46 Fiori 2013, p. 476-481.

46Del resto, la negligentia fame è un peccato capitale per la chiesa, e soprattutto sotto Innocenzo III si cercò di colpire questo reato contro l’istituzione attraverso la purgatio pubblica dei sospetti. Gli stessi canonisti, come ha mostrato Antonia Fiori, operarono una sostituzione di fatto della purgatio con la tortura, che alla purgazione del corpo aggiungeva un principio di salute pubblica : l’autoaccusa del sospetto e la sua punizione fisica46. Gandino riprende questa tradizione canonistica e prevede appunto la tortura come pena per le persone di mala fama.

47La ripresa da parte di Gandino della fama canonica è importante perché riflette un passaggio cruciale dei sistemi giudiziari comunali : la creazione di un canale repressivo particolare, contro un insieme di persone che, per scelta propria, sono infami, non riconosciute come cives, e dunque non abili ad accedere alle garanzie della giustizia pubblica. Negli statuti comunali della fine del Duecento questa categoria è ben individuata sotto vari nomi, malfamati, criminali notori e pubblici latrones : tutti sono esclusi dal circuito processuale (per queste persone non si attivano i normali sistemi di protezione dagli abusi processuali) e destinati a una pena fisica solo in base alla loro condizione riconosciuta di cattiva reputazione. È la formalizzazione di una sanzione collettiva contro uomini sempre crudeli per « natura ».

48I livelli di esclusione sono dunque di due tipi diversi. Il primo si pone al termine di un percorso processuale terminato con un bando o una condanna. La sospensione dei diritti in caso di inadempienza è severa e a volte quasi completa, ma la durata è limitata nel tempo e le modalità di esclusione sono condizionate al soddisfacimento di alcuni obblighi stabiliti dalle normative locali. Su questo meccanismo di esclusione controllata, i giuristi sono intervenuti in maniera distesa, esaminando sia gli aspetti contraddittori del sistema del bando sia i problemi di qualificazione giuridica della condizione di escluso dalla civitas. In entrambi i casi, l'esegesi casistica dei doctores ha individuato un terreno comune di diritti indisponibili, non soggetti alla diminutio iuris imposta dal formulario dei bandi. Il bando, in sostanza, diminuiva, fino quasi ad annullarla, la partecipazione, ma non sradicava del tutto l'appartenenza a una rete di diritti che legava l'individuo ai suoi vicini, ai parenti, agli altri cives in generale.

49Il secondo livello si pone invece al termine di un percorso non processuale o meglio debolmente processuale, dove le prove sono basate prevalentemente se non esclusivamente sulle presunzioni. Il lavoro di Gandino è in tal senso illuminante : prima ha usato il diritto canonico per mettere al centro del processo la fama come specchio della natura dell’uomo, dei suoi comportamenti iterati e dunque prevedibili e presumibili ; poi ha dato un valore di prova alla fama, contro il diritto romano, rendendo possibile la tortura delle persone malfamate ; e infine ha conferito alla tortura degli infamati un carattere medicinale e penale insieme : una purgatio della città dai delinquenti, presente nel diritto romano, ma ridisegnata con i tratti della canonistica e della patristica di una crudeltà non meritevole di protezione, ma anzi di punizione. Un sacrificio collettivo che le città italiane, per vie diverse, erano ben disposte a celebrare per difendere i confini della nuova socialità urbana.

50L’idea di natura, espulsa, o comunque limitata dalla cultura giuridica come elemento generatore della cittadinanza, riemergeva come sottofondo ideologico della forma massima di esclusione sociale dalla civitas.

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Notes

1 Caratteri già ben enucleati da Bizzarri 1937.

2 Sulla natura apertamente artificiosa della cittadinanza si veda il lavoro ancora fondamentale di Kirshner 1973 ; per un caso importante di concessioni condizionate di cittadinanza si veda Mueller 2010 ; cfr. anche Costa 1999.

3 Todeschini (c.d.s.).

4 Sulla separazione fra diritti di cittadinanza e appartenenza alla città si veda Ascheri 2001.

5 Vallerani 2007.

6 Sulla casuistica si veda Thomas 2005.

7 Su questo si veda Milani 2003.

8 Statuti Bologna, vol. III, r. 96, p. 198 : Quia comune Bononie per quosdam est nequiter pergravatum qui hactenus bona sua extimare noluerint et comune Bononie et suos vicinos graviter defraudant et decipiunt.

9 Tallone 1918, e Soriga 1913.

10 Cfr. Brevi Pisa, p. 179 ; si vedano anche rubrica 107, p. 184-185 e la norma antinobiliare, p. 187 : Et teneatur etiam dictus nobilis se facere et bona sua extimari in civitate Pisana et dictum extimum poni facere in libro extimi cappelle in qua habitat. Et secundum dictum extimum teneatur et debeat solvere datas et prestantias, quod si non fecerit non audiatur ad ius ab aliquo iudicante.

11 Vallerani 2005, p. 261-263.

12 ASBo, Comune, governo, Giudici al maleficio, Inquisitiones et testium, busta 88, 1315, reg. 1, c. 16r ; su questi processi si veda Vallerani (c.d.s.).

13 Bellomo 2008, già Guido da Suzzara l’aveva affrontata : In statuto alicuius civitatis contenitur quod ratio non fiat bannito ; la quaestio di Guglielmo è a p. 112, esaminata in questo volume, nel saggio di S. Menzinger, p. XX, nota 20.

14 Bellomo 2008, p. 400 : Statuto cavetur quod ei qui non solveret collectas non reddatur ius in aliqua causa civili vel criminali in agendo vel defendendo. Accidit quod non solventi collectas illata est iniuria de qua, cum posset aliquis iudex inquirere officio suo inquisivit. Opponitur quod debet siliere inquisitio quia iniuratus est qui non solvit collectas. Una quaestio su un tema simile dibattuta da Raniero Arsendi nel 1327 : Lege municipali civitatis cavetur quod quicumque cabellam salis non solverit usque ad decennium neque in causis civilibus neque in criminalibus audiatur.

15 Bellomo 2008, p. 143 : Reformatum fuit per commune Bononie quod cessantibus infra mensem solvere collectas iam impositas non reddatur ius in causa civili vel criminali. Contingit quod ille cessavit solvere fuit offensus et porrexit accusationem. Iudex procedebat in accusatione. Dum procedebat, alia reformatio facta est quod omnes solventes collectas impositas sint liberati ab omnibus penis reformationis, primo offenso solvente. Queritur qualiter iudex habet proferre sententiam.

16 Vallerani (c.d.s.).

17 Fondamentale l’esame condotto da Milani 2007.

18 Gandino, Quaestiones

19 Gandino, Tractatus ; su Gandino cfr. Sbriccoli 2007 ; Vallerani 2009.

20 È evidente che nella sua attività di selezionatore di quaestiones Gandino è stato sempre profondamente influenzato dalla sua attività giudicante e dai criteri di verità che stava cercando di enucleare dalle difficili regole processuali dell’ordo iudiciarius.

21 Gandino, Quaestiones, n. CXIII, p. 212.

22 Gandino, Quaestiones, n. XCIV, p. 202 : dic quod si bampnitus est ex ea causa qua bona publicarentur, quod tunc cessio non valeat.

23 Caprioli 1974, p. 156 : lo statuto vieta al bandito di partecipare alle sedute del consiglio comunale : nec esse consiliarius, Postea non obstante statuto ivit ad consilium et elegit quemdam adovocatum et iuravit officium et gessit. Modo queritur an possit removeri et per eum gesta sunt, valeant ; Guido sostiene che l’elezione non tenet quia contra legem facta est, quindi l’atto compiuto dal bandito contro la legge è inefficace.

24 Martino 1974, p. 254, n. 14 : Dico eum satisdare non debere cum non plene defendat nec aliqua lex hoc dicat.

25 Caprioli 1974, p. 162.

26 Ibid., p. 163 : Dominus Guido referebat quod bene debebat audiri et referebat dominus Guido se quadam vice patrocinium prestitisse in civitate Mantue cuidam qui fuerit bannitus.

27 Gandino, Quaestiones, n. XCVIII, p. 204 : Statutum quod non reddatur ius bannito, et si aliquis eum defendat solvat C sol. Modo quidam allegat causas absentie, an cadat in penam.

28 Gandino, Quaestiones, n. LIX, p. 183 : se il bandito per maleficio condannato alla pena capitale che si ripresenta dopo lungo tempo debba essere ascoltato ; di prassi no, nota Gandino.

29 Gandino, Quaestiones, n. XCVI, p. 203 : deinde accusatus bannitus fuit in isto medio tempore. Esiste un'ampia famiglia di quaestiones relative al cambiamento di status o al trascorrere del tempo ; per esempio, molto simile a quella esaminata ora, la quaestio LXVII della raccolta gandiniana, relativa all'arbitrium del podestà sugli omicidi : rientra sotto le sue competenze il caso di una persona ferita sotto il podestà precedente che muore durante il suo mandato ? Gandino lo nega.

30 Belloni 1989, p. 90 ; Azo, A 9 sul debitore relegatus : debitores eius exacti sunt actione sue civitatis. Tandem Titius iste a novo imperatore restitutus est. Interim vult convenire debitores suos licet iam exacti actione civitatis ; per Azzone i debitori non sono liberati e devono pagare nuovamente. Esame in Milani 2007, p. 601.

31 Gandino, Quaestiones, cit., n. XXVI, p. 166-167

32 Guido da Suzzara, in S. Caprioli 1974, p. 139, l’ambienta a Pistoia : Dico quod isti debitores non sunt liberati, sed bene possunt conveniri.

33 Milani 2003 ; Vallerani 2011.

34 Gandino, Tractatus, p. 148.

35 Ibid., p. 150, riga 5.

36 Ibid., p. 149.

37 Ibid., p. 82.

38 Nederman 1997, p. 98.

39 D 49, 16, 5, 6 : A barbaris remissos milites ita restitui oportere hadrianus rescripsit, si probabunt se captos evasisse, non transfugisse. sed hoc licet liquido constare non possit, argumentis tamen cognoscendum est. et si bonus miles antea aestimatus fuit, prope est, ut adfirmationi eius credatur : si remansor aut neglegens suorum aut segnis aut extra contubernium agens, non credetur ei.

40 Gandino, Tractatus, p. 62.

41 Ibid., p. 66, righe 15-20.

42 Cfr. Vallerani 2009.

43 Anche il secondo riferimento è calzante, X, 5. 1. 27, quando si rimprovera episcopatus idem per eum ad irreparabile dissolutionis opprobrium deducetur, nec solummodo rerum, verum etiam famae suae prodigus et salutis, vitam ducit enormiter dissolutam.

44 Todeschini 2007, p. 244.

45 Agostino, Sermo 355 : Duae res sunt conscientia et fama. Conscientia tibi, fama proximo tuo. Qui confidens conscientiae suae neglegit famam suam, crudelis est : maxime in loco isto positus, de quo loco dicit Apostolus scribens ad discipulum suum : Circa omnes te ipsum bonorum operum praebens exemplum.

46 Fiori 2013, p. 476-481.

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References

Electronic reference

Massimo Vallerani, Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche (II). Limiti dell’appartenenza e forme di esclusioneMélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [Online], 125-2 | 2013, Online since 04 December 2013, connection on 18 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrm/1446; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrm.1446

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Massimo Vallerani

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