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Cittadinanza e disuguaglianze economiche : le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVI secolo)

Pegni, prestito e condotte (Italia centro settentrionale secc. XIV-XVI)1

Marina Romani

Résumés

Il banco feneratizio, e il prestito su pegno, rappresentarono gli elementi che permisero agli ebrei di reincunearsi con successo entro l’economia cristiana successivamente alle limitazioni imposte dal IV Concilio Lateranense. Nei secoli del basso Medioevo il prestito dietro garanzia di beni mobili, e le transazioni che potevano collocarsi a monte e a valle di tale operazione permisero la democratizzazione almeno parziale (come del resto rimane oggi), dell’accesso al credito mentre la fungibilità tra gli oggetti ed il denaro fu la chiave che consentì, in un quadro strutturalmente deflativo, che gli scambi conservassero una certa consistenza. Il prestito su pegno rispondeva a molteplici esigenze : per i mutuatari costituì la leva per costituirsi una provvista di liquidità, per il creditore rappresentava la garanzia a copertura dell’obbligazione pendente sia che questa esitasse da una transazione tra privati, sia che derivasse (ad esempio) da inadempienze fiscali. Questo secondo circuito, per definizione « pubblico », poteva fare capo alle Camere dei pegni o ad un massarolo che presso alcuni stati, come quello estense o mantovano del XV secolo (analizzato in questa sede), poteva essere un ebreo. Il primo circuito invece, indipendentemente dalle modalità di gestione dei pegni non riscattati, rappresentava la chiave per agevolare il radicamento della residenza e/o del business delle famiglie ebraiche : a partire dalla vicenda di un singolo feneratore si traggono così alcuni spunti per declinare la questione della mobilità (o della stabilità) dell’elemento diasporico alla luce delle dinamiche economiche ed interpersonali generate dall’esercizio del prestito al consumo. Il credito viene analizzato in questa sede come relazione idonea a determinare e a consolidare -in una società in cui tutti erano strutturalmente, contemporaneamente e di norma vicendevolmente creditori e debitori- una specifica « solidarietà organica » alimentata legami densi e ricorsivi inadatti per il loro stesso carattere ad essere inscatolati nel perimetro cronologico della condotta definito astrattamente a priori, e spesso a monte, della loro formazione.

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Notes de l’auteur

Abbreviazioni : Archivio di Stato di Mantova ; AG = Archivio Gonzaga ; ACMn = Archivio Comunale di Mantova ; c. = carta ; fasc. = fascicolo ; r. = registro.

Texte intégral

Il prestito

  • 1 Riprendo in questa sede, sviluppandole, alcune considerazioni esposte al convegno di Trieste del gi (...)
  • 2 Cfr. Bonazzoli 1990, p. 17.

1Il processo di urbanizzazione e la crescita degli scambi che interessarono le città italiane nei primi secoli dopo il Mille trasformandone il volto e orientando l’economia verso la pratica monetaria plasmarono, insieme ad un modo di vivere sostanziato di fatti eminentemente relazionali, un nuovo linguaggio della ricchezza e del potere dove il mutamento economico tese « a presentarsi in via mediata, inviluppato dall’emergere di nuove istanze culturali ed etico-economiche »2 :

  • 3 Cfr Todeschini 1990, p. 788-789 (il corsivo è mio).

[cette époque] découvre le concept et la réalité du prix et [voit] dans le commerce la possibilité de traduire en termes numériques les relations entre personnes […]. L’économie monétaire et le langage de la richesse, entendus comme valeurs chiffrable et transférables, apparaissent à la fois comme les produits ambigus d’un moment culturel chrétien, et comme inséparables du développement théologique, canonique et politique qui l’accompagne […]. L’argent, en tant qu’il transforme la marchandise en valeur, est l’obstacle physique et linguistique que les villes chrétiennes du Bas Moyen Âge découvrent d’avoir produit : le maîtriser, l’insérer dans le système de la vie chrétienne, c’est bien ce qui occupe à partir du XIIIe siècle les juristes, les théologiens et les marchands. Réalité contradictoire avec un certain système culturel chrétien, il ne lui est souvent pas étranger : il lui appartient même, et se mêle étroitement aux étapes de la croissance sociale qui conduit du Haut au Bas Moyen Âge italien3.

  • 4 Così Luzzati 1990, p. 53.
  • 5 In proposito si rinvia ai saggi contenuti in Carboni, Muzzarelli, 2012 ; ed a Scuro 2012b, p. 79.
  • 6 In questo senso le riflessioni conclusive di Cammarosano 2009, p. 421-422.

2La moneta e la transazione s‘imposero come cifra dell’economia e della cultura urbane anche se l’aumento della disponibilità d’argento rimase inferiore alle esigenze di uno sviluppo, per l’epoca, impetuoso4. L’arretratezza della tecnologia fu alla base della rigidità dell’offerta di metalli : la scarsità di circolante costituisce perciò lo sfondo sotteso alle vicende di cui viene dato conto nel saggio nonché l’elemento che giustifica ed amplifica il ricorso a forme di scambio ed a compensazioni che prescindono dal contante5, l’introduzione e la diffusione della moneta scritturale, lo svilimento della moneta metallica e l’accentuarsi del rilievo di quanti, a vario titolo e in differenti ambiti, detenevano liquidità6.

  • 7 Cfr. Ferrari 2010, p. 92 e sgg.
  • 8 Cfr. Bordone 2004, p. 143-144.
  • 9 Così Zdekauer 1896, p. 76 e nota.

3Per sviluppare le proprie economie le città necessitavano del credito e questo, a propria volta, richiedeva la disponibilità di garanzie reali traducibili al creditore e se necessario commerciabili senza restrizioni. L’affermarsi della centralità dello scambio impresse al diritto di proprietà quella torsione che gli consentì di passare da fascio di facoltà a diritto pieno ed esclusivo capace di incrinare, sul lunghissimo termine, il primato medievale della relazione a vantaggio di una pedagogia anticollettivistica sempre più spinta7 ; nel contempo il recupero del diritto romano e delle nozioni di lucro emergente e di danno cessante permisero che si affermasse l’idea della liceità della remunerazione del denaro investito nei commerci. La condanna del prestito ad interesse venne smussata dall’azione degli ordini mendicanti che per ottemperare al voto di povertà ottennero dal pontefice la facoltà di utilizzare i beni rinunciando, appunto, alla proprietà dei medesimi. Lo scorporo di questo diritto dal possesso consentì, contestualmente, che si facesse strada l’idea dell’esazione di un compenso in cambio del prestito di denaro : il mutuante, che non ne aveva usufruito per i propri scopi, doveva essere ricompensato. Si delineava così il primo anello di un circuito virtuoso della ricchezza « che non pone[va] in primo piano la natura dei singoli contratti commerciali bensì la funzione, nell’interesse comune della società cristiana »8 : in tal modo complici anche le esigenze del consumo o della produzione, piuttosto che le necessità finanziarie di comuni o di particolari, si schiusero spazi ben presidiati per l’esercizio legale del prestito. Gli statuti cittadini, che in origine lo vietavano, tesero progressivamente a regolarizzarlo : nel 1296 a Pistoia si disponeva che nullus publicus usurarius sit in civitate, un passo che non compare nella redazione del 1330 ; Pisa invece, che nel 1286 aveva bandito gli usurai, si limitò nel 1313 a farli giurare sulla onestà della loro gestione9.

  • 10 Cfr. Bonazzoli 1990, p. 45 e sgg. e Romani 2012a, p. 47-48.
  • 11 Luzzati 1996, p. 179.
  • 12 Mutuo il riferimento al market (luogo in cui materialmente avvenivano gli scambi) e la citazione da (...)
  • 13 Cfr. Le Goff 2010, p. 100.

4Le magistrature urbane delimitarono con una certa accuratezza, e traendone alcuni vantaggi, la prammatica del credito al consumo al fine di esercitare un controllo sull’offerta e sulla circolazione della moneta10. Dal XIII secolo nel solco tracciato dalle autorità signorili o comunali s’insinuarono, progressivamente più numerosi, prestatori Lombardi, Caorsini o Toscani ; gli ebrei, annota Michele Luzzati, giunsero « a rimorchio »11. Le costituzioni del IV Concilio Lateranense (1215), stabilendo un sistema discriminatorio nella sfera civile e professionale li relegarono in una specifica nicchia del mercato urbano cioè in un gioco (e in un luogo) dove i prezzi, definiti nell’ottica della preservazione della coesione e della giustizia sociale, erano « preesistenti […] agli scambi »12 e ad essi relativamente indifferenti. Nelle località in cui il prestito fu tollerato il denaro ebbe un prezzo « equo » cioè a dire moderato : « un fattore che lo avvicina[va] all’ideale di giustizia perseguito dalla società del suo insieme »13, e il banco acquisì una funzione calmieratrice dei tassi di interesse. A monte dello spartiacque della Peste Nera le licenze per prestare conferite agli ebrei romani esprimevano :

  • 14 Cfr. Fubini 1996, p. 168-171. L’A. segnala come la costituzione sinodale ambisse « ad escludere gli (...)

il segno di una limitazione […] e ciò sia nel senso delle più circoscritta sfera economica a cui [gli ebrei] erano stati ridotti, sia anche in quello del potere discrezionale su cui essi si sostenevano nell’esercizio di tale attività [fu] in funzione del governo degli stati pontifici che i Papi, o per essi i legati apostolici ricorsero a questa sorta di funzionariato straordinario, dotato di capitali liquidi capaci di sopperire alle urgenze della amministrazione e del fisco, senz’altra giustificazione dottrinaria se non quella di una semplice dispensa14.

  • 15 Cfr. Le Goff 2010, p. 62.

5Vale infine la pena di sottolineare, coerentemente con queste premesse, un altro punto emerso in sede conciliare : posto che la fiscalità delle istituzioni e le crescenti spese private andavano a detrimento del regolare pagamento della decima non sembra privo di significato (o non pare senza ricadute) il fatto che nella medesima sede si ribadisse il suo carattere obbligatorio e si definisse l’importo minimo da corrispondere alla Chiesa15.

Lombardi, Toscani, Ebrei

  • 16 Non mancano, comunque, anche in pieno Quattrocento testimonianze dell’esistenza di prestatori crist (...)
  • 17 Oltre ai saggi di R. Bordone si veda, in chiave più ideologica, Greilsammer 2007.

6Dal XIII secolo l’incremento del livello di monetarizzazione dell’economia e la crescita dei consumi di comuni e cittadini subirono un’accelerazione. Chi gestiva professionalmente il denaro divenne sempre più necessario, e i prestatori alimentarono, lungo la Penisola e oltralpe, rivoli migratori destinati ad infittirsi nel tempo. Fino alla fine del XIII secolo la maglia delle presenze cristiane appare decisamente più fitta, mentre quella mosaica risulta più sporadica ed erratica anche se si contano chiuse pattizie che interessavano simultaneamente attori appartenenti alle due religioni. In seguito, dalla seconda metà del XIV secolo, la composizione dei due flussi migratori mutò ed essi si divaricarono : alla decisa espansione dei Lombardi in Europa centro-occidentale si contrappose, in Italia, la sempre più accentuata egemonia semita16. Differenti, almeno parzialmente, risultano anche i segmenti di mercato a cui i due gruppi si rivolsero : relativamente elevato ed esclusivo quello dei cristiani, più eterogeneo quello degli ebrei17.

  • 18 In questo senso, ad esempio, Davide 2009a.
  • 19 Mi riferisco ovviamente alle sole prescrizioni di carattere economico.
  • 20 Così, Braunstein 1997, p. 655.
  • 21 Cfr. Romani 2012a, p. 62.

7La circolazione di esperienze economiche ed istituzionali e la formazione di società miste18 favorirono lo stratificarsi di una normativa che, con qualche variante19, sarebbe traslata dai Lombardi (o dai Toscani) agli ebrei che al loro imporsi sulla scena del credito si fecero portatori di esperienze ossequienti a vie ben collaudate e si giovarono di regole e di pratiche riconoscibili e condivise : « les prêteurs juifs de la fin du Moyen Âge [annota Philippe Braunstein] ne se distinguent pas du milieu technique et culturel qui les entoure »20. Le pattuizioni definirono e consolidarono un retroterra cognitivo comune e regole generali e generalizzate che resero prevedibile e stabilizzarono l’andamento di specifiche transazioni fornendo ai prestatori ed ai loro clienti elementi idonei a sostituire la pura e semplice fiducia21.

  • 22 Si veda Bordone 2012, p. 46.
  • 23 Ibid., p. 50. L’A. ipotizza che la scadenza annuale rientrasse nella prassi dell’esercizio del pres (...)
  • 24 Cfr. Davide 2009a, p. 376 e sgg. In Friuli erano presenti anche Lombardi, che vi giunsero all’inizi (...)
  • 25 I riferimenti sono ancora a Bordone 2012, p. 46 e sgg. e Greilsammer 2007, p. 601 e sgg. Bordone ip (...)
  • 26 Cfr. Bordone 2012, p. 56.

8La Carta civium astensium di durata quinquennale concessa nel 1225 da Luigi VII di Francia accordava ai feneratores « le stesse garanzie giudiziarie ed economiche godute dagli altri « borghesi e mercanti »22 ; una condotta emanata a Treviri nel 1262 assicurava il monopolio ai prestatori escludendo che altri potessero avere la licenza . Il termine annuale di riscatto dei pegni, che si rifaceva a pratiche più antiche, compariva già negli statuti astigiani23. Nel 1282 a Costanza i prestatori poterono disporre liberamente dei pegni non scossi, e a copertura dell’esposizione finanziaria si stabilì che la garanzia dovesse avere un valore superiore di almeno la metà della somma prestata. Nei Paesi Bassi obblighi e tutele dei Lombardi risultavano stabili dal XIV secolo : la licenza era accordata per un numero variabile di anni dietro versamento di una somma una tantum e di un canone annuo proporzionale all’importanza del prestito, due contributi che talora si accompagnavano a donativi ; a Udine, nella prima metà del Trecento, i Toscani prestavano al comune ; a Gemona i loro libri godevano della pubblica fede24. Le società cristiane, come in seguito quelle ebraiche, erano flessibili e di composizione mutevole : spesso, dall’inizio del XIV secolo, venne stabilito che i concessionari potessero cedere a terzi i loro diritti o rinunciarvi25. Non mancava la motivazione caritativo-assistenziale : l’octroi concesso nel 1404 dalla città di Metz a Antonio di Frassinello specificava « la grande necessità che esiste nella nostra città, perché la povera gente non può ricevere denaro dalla sua eredità e dal lavoro delle sue braccia »26.

  • 27 La garanzia ipotecaria era molto frequente nel XIII secolo, ad esempio, in area friulana. Quando i (...)

9Il lascito dei prestatori cristiani fu rilevante anche per altri aspetti : furono questi attori a porre le premesse perché il prestito su pegno si affiancasse (o si sostituisse) al mutuo ipotecario27. La riduzione del valore della garanzia e, più in generale, la sostituzione di un bene mobile ad un bene immobile, insieme alla possibilità di evitare una comunque onerosa registrazione notarile, democratizzarono l’accesso al credito dal lato della domanda ed abbatterono le barriere all’entrata da quello dell’offerta. I vantaggi di questa forma di prestito, soprattutto quando istituzionalizzata e dunque accompagnata a tassi di interesse per l’epoca moderati, erano ben evidenti agli operatori economici del tempo. Ne sono spie, ad esempio, le istanze che nel 1430 animavano alcuni mercanti mantovani, tra cui Giacomo Rosselli, il quale in una sua memoria proponeva a Gian Francesco Gonzaga l’erezione di un banco pubblico :

  • 28 Grignani, Lorenzoni, Mortari, Mozzarelli 1990 : parere di Giacomo Rosselli, p. 119-129 ; si veda an (...)

che se potesse servire a ciaschauna persona terera o forestera sopra li suoi pigni, e non se pagasse se non uno pizolo per libra lo mese, e questo tale pizolo fosse da pagare li diti oficialy, che stesseno a quello tal banco ; e se quello tale pizolo non bastasse a lo salario de li oficialy , dico che quelly pigni non fosseno scossi per lo tempo de mesi 14, o quello fosse terminato, fossero vendudi et retenuti li denari del bancho e lo resto da lì in suso lo dito oficiale avesse pizoli 4 o 6 per libra tanto che venisse a satisfatione del suo salario e lo resto che avanzasse fosse restituido a quello de chi fosse lo dito pigno. Credo, facendo questo, che de molti foresteri veniriano a stare a Mantoa […] : persone asay se parteriano cum cose mobelle digando loro « se io vado a Mantoa, so certo ch’el me saria prestado dinari da traficare li mey pigny e porò vivere e trafficare cum la mea famelgia ». Ché .sse non fosse lo dito bancho no li vegniriano, sì che a mio parer seria optima cosa a fare venire li personi a la terra e seria grande utilitade e credo ne veneria molti beni asay che non digo. Item se pur paresse de non fare lo dito bancho antedicto, se facesse uno ordeno che ciascaduno, fosse chi sse volesse, potesse prestare a quello tale prexio che seria 5 per cento, e fare che se ne rendesse rasone, a fare che non fossero inybidi per lo veschovo e non fossero vituperadi como fanno al presente e non torli la sepoltura dal segrado ; fazando questo, credo se retrovarà de molti dinari in traficho asay più che non sono28.

  • 29 Importanti considerazioni in questo senso in Allegra 1987, particolarmente a p. 50.
  • 30 Nella dote si tendeva a privilegiare la parte costituita da beni mobili capaci di « vivifica[re] i (...)
  • 31 Riporto a titolo di esempio un provvedimento del 1456 citato da G. M. Varanini in cui si specifica (...)
  • 32 Cfr. Ago 2006, Introduzione, p. XVII.
  • 33 Così Scuro 2012a ; Cecchini 2012 ; Rinaldi - Albertani 2012. Si vedano inoltre Muzzarelli 2007 e Tu (...)
  • 34 Il 23 giugno1478, ad esempio, l’ebrea Regina, titolare di un banco, lo affittava per 5 anni a Vital (...)
  • 35 Per utili considerazioni sulla cooperazione tra debitore e creditore come fondamento dell’economia (...)

10Considerando la questione dal lato dell’offerta è evidente che la cessione di oggetti in comodato o l’erogazione di piccoli prestiti coperti da una garanzia reale costituivano attività a basso rischio accessibili ad una platea di investitori relativamente vasta che alimentava circuiti transazionali più o meno trasparenti29. In un quadro che le circostanze tecniche rendevano strutturalmente deflativo, gli oggetti (barattati, impegnati o noleggiati, dati in comodato o venduti all’incanto, acquisiti come status symbol o « tesaurizzati », conferiti in dote30 o utilizzati per remunerare il lavoro salariato31, ceduti per garantire il pagamento di sanzioni, o di tasse, o di dazi) alternarono, in relazione alle necessità del loro proprietario, il valore d’uso a quello di scambio. Lungi dal rimanere « inchiodate ad una funzione »32, le cose sperimentavano vicende alterne, muovendosi lungo molteplici circuiti e contribuendo alla creazione di reti feneratizie « miste », multilivello e multipolari. Sulla soglia del mercato, inteso come luogo preposto agli scambi giuridicamente regolamentati, si collocavano i concessionari autorizzati. Al di sotto, correlativamente e funzionalmente all’attività dei primi, brulicavano intermediari non istituzionali che fornivano oggetti da impegnare, riscattavano i beni impegnati o rifinanziavano i prestiti allungandone la scadenza33. Il debitore in difficoltà, d’altro canto, poteva alleggerire la sua posizione consentendo che il prestatore noleggiasse la garanzia a terzi o la utilizzasse personalmente, una circostanza che tra l’altro spiega, insieme a motivi di opportunità politica, la disponibilità dei prestatori ebrei a tenere presso di sé, elapso anno, i pegni non scossi per incontrare le richieste dei debitori insolventi34. In una società cui tutti erano promiscuamente, spesso vicendevolmente, creditori e debitori la complementarietà delle transazioni rappresentava la norma ed era perciò ben netta la consapevolezza della necessità di cooperare. Il rapporto tra le parti rappresentava una relazione da preservare ed il prestito un rischio condiviso, non un qualcosa di cui disfarsi, alla prima occasione, per alleggerire un’alea35.

  • 36 Cfr. Cecchini 2012, p. 235.
  • 37 Si veda Scuro 2012a, p. 196.

11Questi aspetti, sottolineati dagli studi più recenti, gettano una luce nuova nei confronti del prestito su pegno che non appare più (o non appare solo) come la spia di una debolezza economica, bensì come un’opzione deliberatamente volta a generare liquidità a pronti utilizzando di un bene di cui ci si poteva temporaneamente privare. Come interpretare altrimenti il fatto che a Venezia mercanti e bottegai smobilitassero i magazzini impegnando in estate i tessuti invernali e in inverno quelli estivi36 ? O che gli ebrei feneratori sub-impegnassero presso altri correligionari attivando un interbancario ante litteram ? O che il nobile vicentino Andrea di Matteo del Tonso, per finanziare l’attività di un rigattiere, gli consegnasse in comodato un gioiello da impegnare per ottenere liquidità37 ?

  • 38 Cfr. Ago 2006, p. XVIII  ; sulla proprietà si veda invece Ferrari 2010, p. 90 e sgg.
  • 39 Sulla pratica generalizzata dell’impegnare si veda, per tutti, Bordone 2012, p. 60.
  • 40 Simonsohn 1977, p. 196.

12Del resto, come annota Renata Ago, il rapporto dell’uomo medievale con le cose era profondamente diverso da quello attuale, e la proprietà non aveva quel ruolo radicale di marcatore identitario che la connota oggi, così decisivo nella costruzione del sé38. Impegnare non era una pratica socialmente degradante : al contrario, essa veniva praticata ad ogni livello della scala sociale39 con l’esclusione, si noti, dei veri indigenti ossia di coloro che non potevano, nemmeno momentaneamente, rinunciare al possesso di un bene. In proposito, mi pare senz’altro significativa l’annotazione di Shlomo Simonsohn che, ragionando sulle cause del declino della banca ebraica a Mantova nel corso dell’età moderna, scriveva : « only the poor inhabitants were now in need of the services of the Jewish bankers »40.

  • 41 Sulla valutazione delle garanzie cfr., per tutti, Scuro 2012a, p. 196-197. In tempo di peste era in (...)
  • 42 Mandato del Massaro generale della città a favore di Bonvino, in ASMn-AG, decreti, r.10, c. 95r, 26 (...)

13I tesori privati degli individui e delle famiglie potevano trasformarsi in denaro sonante, immediatamente spendibile. E d’altra parte essendo la valutazione della garanzia più favorevole per alcuni oggetti (specie le vesti e i gioielli, questi ultimi impegnabili anche durante le epidemie quando il commercio degli altri generi veniva interdetto per timore del contagio) la gente era naturalmente portata a disfarsi temporaneamente delle cose più preziose41. I maggiorenti appartenevano a pieno titolo a questo circuito : nel 1442 l’ebreo Bonvino con alcuni soci gratis et amore prefato Domino [Gian Francesco Gonzaga] prestava super pignoribus ducatis 3791 auri et in auro mentre altri 1297 erano prestati sine pignoribus ; lo stesso anno il futuro Duca di Milano, Francesco Sforza, girava oggetti per un valore di 2000 ducati a Benedetto di Joseph da Ancona42.

  • 43 Ago 2006, p. XVIII.
  • 44 Per i beni denaro-equivalenti cfr. Ibid., p. 3. Il riferimento tecnico è alla velocità di circolazi (...)

14La natura di riserva di ricchezza, più netta per alcuni beni, era « universalmente riconosciuta e legittimata, eppure non solo non impedi[va], ma anzi facilita[va] la loro trasformazione in fonti di reddito ». In maniera intermittente l’oggetto diveniva merce, per poi sciogliersi in denaro : « impegnato […] o dato a nolo, anche un bene inalienabile produce[va] una rendita e contribui[va] così alla propria conservazione »43. Tale fungibilità, e il trasformarsi delle cose in beni « denaro-equivalenti », cerniere tra l’economia naturale e l’economia monetaria, ne aumentò la velocità di circolazione44 e fluidificò un sistema economico che la carenza di circolante avrebbe rischiato di soffocare.

  • 45 Cfr. Scuro 2007, p. 69.
  • 46 Per Firenze cfr. Fubini 1996, p. 174. Per Siena, Boesch Gajano 1983, p. 183 e sgg. e Zdekauer 1900, (...)
  • 47 ASMn-AG, decreti, l. 48, cc. 51r-53v.

15Le ragioni alla base della fortuna del prestito su pegno come strumento per rispondere alle concrete esigenze cittadine sono legate alla sua efficacia ; d’altro lato esso rappresentò il grimaldello di cui gli ebrei disponevano per incunearsi nell’economia cristiana : i feneratores non solo iniettavano liquidità sul mercato supportando i consumi, ma prestavano a condizioni agevolate a comuni, comunità e signorie e consentivano ai meno abbienti di adempiere alle pretese del fisco. Le politiche fiscali attuate dai governi cittadini o dalla signoria rappresentavano perciò uno degli elementi su cui i prestatori potevano fare leva per stabilizzare la propria presenza ed acquisire garanzie supplementari : nel 1430, a Vicenza, quando Benedetto Forzadura, esponente dell’élite locale, ventilò l’abrogazione della concessione feneratizia gli venne risposto che non era possibile propter paupertatem magnam hominum […] egentium ad solvendas suas colectas et impositiones sibi impositas et imponendas et alia necessarias45. Nello stesso senso depongono la ricondotta fiorentina del 1471 piuttosto che le testimonianze documentali raccolte per la Siena del 1355 da Sofia Boesch Gajano che coglie una stretta correlazione tra l’istituzionalizzazione del ruolo di Vitale di Daniele e le strategie finanziarie del governo dei Dodici rivolte « [al]progressivo inasprimento di gabelle e [alla] intensificazione di prestiti volontari e forzosi »46. Documenti in questo senso emergono anche per regioni diverse ed epoche successive : a Mantova nel 1566, il Duca Guglielmo confermò l’ennesima condotta alla popolosa Universitas Hebreorum locale poiché era utile a S.A. per i dazi e al pubblico per li trafichi47.

Istituzioni e pegni non scossi

  • 48 Cito, a titolo di esempio, il caso di un uomo di Carpenedolo che la guardia della porta di Castelgo (...)
  • 49 Cfr. Varanini 1983, p. 217-218.

16Le istituzioni colsero con prontezza il nesso tra la generalizzata disponibilità di una qualche garanzia reale ed i potenziali benefici che potevano trarsene fiscalmente, e nei secoli tra XIII e XIV acquistò crescente importanza la requisizione coatta dei beni di chi si era macchiato di alcuni specifici reati48 o dei debitori insolventi. Il circuito dei pignoramenti venne regolamentato, mentre furono costituiti offici incaricati della sua gestione ed implementate procedure più rapide ed efficenti per le esecuzioni forzate, la raccolta e la conservazione dei pegni49.

17In relazione alla natura (privata o pubblica) del rapporto sotteso all’obbligazione inevasa (o all’infrazione commessa) e alle specifiche della normativa esistente, i pegni potevano imboccare strade differenti, e il ruolo e le opportunità degli ebrei risultano conseguentemente diversi. Nell’ambito del primo circuito il ventaglio delle possibilità operative e lucrative appare, allo scorcio del XV secolo, abbastanza ampio : spesso infatti essi potevano disporre degli beni conferiti in garanzia dai debitori mentre tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta l’alienazione degli oggetti divenne sempre più appannaggio delle camere dei pegni. Diverso, ovviamente, è il caso delle garanzie escusse al cospetto di inadempienze nei confronti dell’interlocutore pubblico che normalmente si occupava anche di gestire la raccolta, lo stoccaggio e l’esitazione delle medesime.

  • 50 Le Camere dei pegni potevano essere distinte in relazione alla natura dell’obbligazione sottesa al (...)
  • 51 Cfr. Rinaldi - Albertani 2012, p. 78 e p. 94-114 (Albertani).
  • 52 Cfr. Muzzarelli 1994, p. 120-121. La presenza ebraica è documentata anche nel Trecento, la sua uffi (...)
  • 53 Cfr. Balletti 1997, p. 32n. Per Forlì, cfr. Rinaldi 1919-20, p. 304 e n. Léon Poliakov segnala che (...)
  • 54 ASMn-AG, decreti, r. 8, c. 188v, 11 dicembre 1437 e Ivi, r. 4, cc. 75v-76r, 13 novembre 1430 e r. 7 (...)

18Nel corso del Quattrocento nei territori soggetti alla Serenissima la filiera dello spaccio dei pegni, comunque acquisiti, venne gestita dalla mano pubblica che progressivamente interdì agli ebrei la disponibilità degli oggetti non riscattati50. Nella Bologna trecentesca in concomitanza all’inasprimento della pressione fiscale, e al rafforzamento della politica daziaria, fu attivato l’ufficio del massarolo dei pegni preposto alla custodia dei beni prelevati da pubblici ufficiali51 ; i pegni non riscattati invece, ancora nel Quattrocento, potevano essere liberamente alienati52. Nel 1459 a Reggio Emilia a testimoniare l’usualmente elastica gestione estense il « massarolo dei pegni » sembra essere l’ebreo Guglielmo ; a Forlì, nello stesso periodo, un altro ebreo, Abramo di Angelo, è detto ricoprire una carica pubblica, quella di massarolus seu custos fisci comunis53. Una situazione per vari aspetti analoga si riscontra a Mantova dove, negli anni Trenta del Quattrocento, i pegni tolti par ministeriales at alios deputatos tam a debitoribus curie nostre levarentur quam ab aliis quibuscumque confluivano al banco di Calimano di Consiglio de Alemagna e di Mina (sua suocera) che super ipsi prestandi et solvende con particolare riguardo ad « arme, pani, peze de pano, cavezi completi et non completi, grezi et non grezi, tinti et non tinti, bollati et non bollati […] pezi de pignolato et cavezi et ogni altra sorte de pigno »54.

  • 55 ASMn-AG, decreti, r. 5, cc. 336v-337, 18 marzo 1428. Gli altri erano : Abramo del fu Beniamino da P (...)
  • 56 Cfr. Simonsohn 1977, p. 204.

19Calimano era a Mantova almeno dalla fine degli anni Venti quando, insieme a Cervo di Leuccio, risultava titolare di una condotta feneratizia apparentemente modellata sulla scorta di quella di Abramo di Bonaventura da Forlì, storico prestatore locale, ed uguale a quella concessa anche ad altri ebrei55. Nel 1430, per qualche motivo che non conosciamo, Calimano si ritagliò un ruolo diverso imponendosi su altri protagonisti del mercato credizio locale, come il « francese » Bonvino o il nucleo storico dei da Forlì ; secondo Shlomo Simonshon il suo banco era considerato dalle autorità « the main financial institution in the City »56.

  • 57 Così sembra confermare un registro del massarolo dei pegni di Bologna del tardo Trecento ; l’elenco (...)
  • 58 Passato l’anno, e fatti i proclami di rito, egli poteva infatti vendere liberamente i pegni.

20Calimano e i suoi soci erano forse più liquidi degli altri gruppi ed è possibile che la loro iniziativa incontrasse l’esigenza del Gonzaga di monetizzare accorciando la filiera dei pignoramenti pubblici. Affidarne la gestione all’ebreo avrebbe, tra l’altro, permesso alle autorità di evitare di trovarsi con oggetti (o animali) in giacenza che, oltre ad imporre oneri di stoccaggio e di custodia, erano probabilmente di dubbia esitabilità. Sembra infatti lecito supporre che, nella specifica circostanza, la gente evitasse di consegnare gli oggetti più preziosi57. Infine, i puntuali riferimenti dei decreti e delle gride emanate a favore di Calimano alle caratteristiche dei manufatti tessili sequestrati potrebbe indicare l’esistenza di sanzioni conseguenti al contrabbando di tessuti o a frodi nella produzione. In quest’ultimo caso, evidentemente, i capi requisiti non potevano essere liberamente venduti. Conferirli all’ebreo dovette sembrare assai opportuno posto che questi avrebbe corrisposto un controvalore in moneta ed avrebbe provveduto a smerciarli altrove. Se invece li avesse esitati localmente ciò sarebbe avvenuto sotto la sua responsabilità, rischio e pericolo58.

  • 59 Parere di Giacono Striggi a Gian Francesco Gonzaga, in Grignani, Lorenzoni, Mortari, Mozzarelli 199 (...)
  • 60 In questo senso Giacomo Striggi, ma appaiono in sintonia anche i pareri di Francesco Rozzi e di Fra (...)
  • 61 Grignani - Lorenzoni - Mortari -Mozzarelli 1990, parere di Andrea Gonzaga, p. 166-179 : p. 170. La (...)

21La produzione e il commercio di pannilana rappresentavano un nervo scoperto : all’inizio degli anni Trenta (ma anche prima), infatti, i manufatti avevano avuto « cativo spazo »59. I magazzini dei mercanti traboccavano ed essi avrebbero ambito a disporre di un banco pubblico o di un fonticho cui conferire le merci in giacenza in cambio di denaro per acquistare le lane60. D’altro lato, e di converso, erano forti le istanze miranti a limitare la libera disponibilità dei tessuti da parte degli ebrei, comunque essi li avessero conseguiti. Piazzando privatamente in vendita (o conferendo agli strazzaroli) manufatti di non sempre limpida provenienza essi contribuivano verosimilmente a deprimerne i prezzi e a restringere gli sbocchi delle produzioni cristiane. La soluzione, almeno così la vedevano in loco, sarebbe stata quella di conferire un supplemento di trasparenza al circuito. In proposito Andrea Gonzaga auspicava, nel 1430, che lana, lino et pignolato et similia vendantur ad incantum super platea vel alio loco publico per ipsos Ebreos aut aliam ydeoneam personam ad hec pro Communi Mantuae elligendam, precijs quibus melius vendi poterint61.

  • 62 Cfr. Varanini 1983, p. 237 e sgg.
  • 63 ASMn-AG, b. 2419, c. 146, 17 novembre 1477, la Comunità di Castelgoffredo al marchese.

22Chiaramente i problemi del sistema che aveva messo in piedi il primo marchese erano anche altri : gli illeciti erano in agguato ad ogni livello e il contenuto delle gride emanate di conserva alle decretali denunciava che, anche a Mantova, la fase esecutiva dei pignoramenti costituiva l’anello debole del sistema62. Mestrali e baroveri, probabilmente, non erano alieni dalla tentazione di ritagliarsi qualche extra, che potevano spuntare accordandosi sottobanco con altri prestatori, mercanti disonesti o tavernieri : a un reato di questo tipo sembra infatti alludere la comunità di Castelgoffredo quando nel 1477 chiese al principe clemenza per Stefanino mestral pubblico, detenuto da due mesi nelle carceri di Mantova per aver errato63.

23Gian Francesco, che dal canto suo ambiva a controllare ogni fase del processo, si sforzava di turare le falle minacciando sanzioni e specificando che :

  • 64 ASMn-AG, decreti, r. 7, c.67v-68r, 9 gennaio 1434.

li dicti mestrali e baroveri non possano lassar pigno ad alcuna taverna ni ad alcuno tavernaro per chi lor havessero pignorati ni per alcuna altra persona di che conditione se sia de la cità di Mantoa et distrecto per la loro (via ?) et fatica ni per alcun altro pagamento ma siano tenuti li predicti a portar li pigni a impignar al banco […]. Item chel no sia alcun mercadante ni alcuna altra persona di che conditione et stato se sia overo officiali o Rectori o sia creditori che debiano ricevere pigno alcuno che fosse pignorato per dei mestrali o baroveri sotto la pena de soldi cinque per cadauno pigno che loro receverano anzo siano tenuti a mandarli ad impegnare al dicto bancho. Item chel no sia prestadore alcuno de la cità de Mantoa osia de lo distrecto di che conditione se sia possa prestar vel far prestare sopra alcuno pigno tolto par li sodeti mestrali o baroveri sotto pena de soldi dieci de pizoli mantuani per cadauno pigno64.

  • 65 Nella contrada della serpe si sarebbe insediato anche Daniele Norsa al posto della cui abitazione s (...)

24Tali disposizioni vennero ribadite e rafforzate con una grida emanata il 23 marzo 1435 : il provvedimento confermava il deposito dei pegni al banco di Calimano presso la casa di Lancelotto de Aguachi (forse Guazzi) che sorgeva nella contrada della serpe, una zona decentrata rispetto al nucleo più cospicuo delle residenze ebraiche, posto tra la contrada del grifone e quella del cammello65. Gli oggetti dovevano essere consegnati dai mestrali lo stesso giorno del loro arrivo a Mantova, o al più tardi il giorno seguente : i contravventori sarebbero stati multati.

  • 66 ASMn-AG, b. 2038-2039, fasc. III, c. 15v e c. 18v, 23 marzo 1435 e 18 gennaio 1435 e decreti, r. 8, (...)
  • 67 ASMn-AG, decreti, r. 8, c. 188v, 11 dicembre 1437 ; vi si riporta che Calimano a certo modico tempo (...)
  • 68 Per la camera dei pegni cfr. Simonsohn 1977, p. 216-217.

25Per il suo lavoro Calimano percepiva un salario (è utilizzato questo termine) proporzionale alla quantità ed al valore degli oggetti impegnati. Il privilegio gli venne confermato nell’autunno del 1436, senza però che i problemi venissero risolti. Nel 1437 una seconda grida garantiva infatti l’anonimato per eventuali delatori e stabiliva che anche il bestiame levato per debiti doveva essergli consegnato sotto pena di cinquanta soldi per ciascun capo che sarebbero andati per metà alla Camera e per metà all’ebreo e agli accusatori66. Calimano morì poco tempo dopo e il marchese autorizzò la moglie, il figlio e i soci a proseguirne l’attività. Nel 1442 i pacta e capitula pro datii pignorum furono conferiti a Emanuele da Urbino67. Una decina di anni dopo anche Mantova allestiva la camera dei pegni68.

I pegni di Leone

  • 69 In questo senso, Scuro 2012a, p. 181 e Davide 2009a, p. 372. Quest’ultima autrice si riferisce a pr (...)

26Detenere numerosi pegni (scaduti e non) rappresentava, per il feneratore, una garanzia di radicamento e di protezione : tutelare il banchiere e le merci in giacenza presso il banco significava infatti preservare le ricchezze comunitarie, un aspetto a cui le autorità erano molto attente69. Se in un banco i pegni erano confluiti numerosi bandire il prestatore non era opportuno, e la relativa decisione doveva contemperarsi anche con riguardo ad eventuali altre obbligazioni che i pubblici poteri avevano verso di lui. Le autorità, come i civili, erano spesso indebitate : il gettito tributario, irregolare ed insufficiente, rendeva gli equilibri dei bilanci pubblici precari ed imponeva il ricorso generalizzato al prestito. Licenziare un feneratore implicava il pagamento delle obbligazioni pendenti, e non sempre esistevano la volontà o la possibilità di farlo. I rapporti di forza potevano così riequilibrarsi, almeno parzialmente, a vantaggio dell’ebreo.

  • 70 Castelgoffredo, Castiglione, Solferino, Redondesco e Canneto facevano parte del Mantovano Nuovo acq (...)
  • 71 La vicenda è rapidamente accennata in vari contributi e i documenti conosciuti, ma sfruttati margin (...)
  • 72 ASMn-AG, b. 2419, c. 129. Francesco Prendilacqua vicario di Castelgoffredo a Ludovico Gonzaga, genn (...)

27Un interessante esempio delle dinamiche sottese a questo processo si ricava da una disputa che nel 1477 divise la popolazione di Castelgoffredo, un territorio appartenente allo stato gonzaghesco70, tra coloro che ambivano a conservare il rapporto con il feneratore locale71 e quanti desideravano risolverlo. Quest’ultima componente era espressione del Consiglio cittadino che stigmatizzava la pravità usuraria dell’ebreo e lamentava presso Ludovico Gonzaga che « per ogni cosa el povero impegna et ancho stocheza tollendo una peza de pano o due in vendita per precio caro poi la impegna per pochi denari, et molte volte se perde et cossì el povero homo remane desfacto »72.

  • 73 ASMn-AG, b. 2408, Il comune e gli uomini di Castelgoffredo a Ludovico II Gonzaga, 19 agosto 1468, c (...)
  • 74 Si veda più oltre nel testo.

28Leone Norsa, il banchiere, era attivo a Castelgoffredo col fratello dal 1468, da quando cioè la comunità aveva accolto la sua richiesta ed ottenuto l’assenso informale della signoria73. Nel decennio intercorso (o forse proprio nel 147774) la sua attività aveva finito per intralciare quella degli usurai privati, e la comodità del impegnare era diventata un problema che qualcuno voleva eliminare scacciando il prestatore. Da qui la scelta di scrivere al marchese affinché si pronunciasse per l’ allontanamento di Leone :

  • 75 ASMn-AG, b. 2419, c. 128, Il comune e gli uomini di Castelgoffredo a Ludovico II Gonzaga, 3 gennaio (...)

Illustrissime Principe […] havendo già molti dì fa tollerato la Vostra Illustrissima Signoria la nostra contemplatione che Leone hebreo fecisse uno bancho in questa terra pensamo noy far bene. Hora cognoscendo dito bancho esser molto dannoso a questa terra per la comodità del impegnare chel se non ge fusse se provederia per altre vie. Ne parso haver ricorso a Vostra Signoria como anco havemo fatto pel passato […] de la quale sempre siamo stati subvenuti de consilij et favorij secondo ha richiesto il bisogno nostro. Supplicando a quella se voglia dignare parendogie la nostra peticione honesta : compiacene levi de qui dito Leone, esso bancho, in boni et honesti modi per ben et utille nostro che ( ?) a tuto questo populo farà singulare a piaser et consolatione75.

  • 76 ASMn-AG, b. 2419, c. 129. Francesco Prendilacqua vicario di Castelgoffredo a Ludovico Gonzaga, genn (...)

29L’iniziativa incontrò la resistenza di un’altra parte del paese : « alcuni poveri homeni che non sono de Consiglio »76 fecero istanza al vicario locale, Francesco Prendilacqua, perché intercedesse presso il Gonzaga in senso opposto. Sentite le diverse campane e fattasi una opinione il Prendilacqua spedì una relazione dove diede dettagliatamente conto dei fatti di maniera che il marchese potesse pronunciarsi con piena coscienza. La lettera apre un inedito squarcio sulle caratteristiche della relazione tra i prestatori e le comunità in cui essi operavano, e sulle modalità con cui ciascuno dei protagonisti tentava di declinarla a proprio vantaggio.

  • 77 Non comprendo in questa categoria i banchi costruiti nelle cinture periferiche delle città in occas (...)
  • 78 Sembrano deporre in questo senso alcuni documenti : una richiesta firmata da un gruppo di persone « (...)
  • 79 Cfr. più sopra nel testo.
  • 80 ASMn-AG, Copialettere, b. 2894, c. 34v, Ludovico Gonzaga a Francesco Prendilacqua, 16 gennaio 1477.

30Il documento testimonia, innanzitutto, di come nelle zone rurali e semi-rurali la funzione del prestatore fosse connotata, più spiccatamente che nei centri urbani, da preoccupazioni di natura sociale desumibili, mi pare, non tanto dalla qualità dei pegni, che non conosciamo, ma dalle motivazioni che il vicario, almeno in quel momento, attribuiva all’azione dell’impegnare77. Risulta invece confermata la funzione calmieratrice del banco nei confronti di un’usura cristiana spietata quanto capillare. Tra le righe della lettera, tuttavia, si colgono altre sfumature : l’attacco al feneratore, fondato sulla presunta esorbitanza delle usure, appare strumentale ad altri obiettivi. In ballo non c’erano infatti solo i guadagni che alcuni cristiani potevano trarre dallo strozzinaggio, bensì una più ampia questione di egemonia sociale. Il fatto che la gente disponesse di un’alternativa all’esoso soccorso dei « ricchi », in un contesto relativamente isolato (probabilmente attanagliato dalla penuria)78, contribuiva ad allentare la loro presa sugli altri abitanti del paese. In effetti la questione che venne sollevata, per cui si delegò l’ultima parola al Gonzaga, non afferiva alla religione professata da Leone e, se interpretiamo correttamente lo spirito dell’epistola consigliare, nemmeno alle sue inadempienze in quanto prestatore. Una volta che il banco fosse stato chiuso infatti alle esigenze della popolazione « se provedaria per altre vie »79, mentre appare fuori questione la chiamata di un altro ebreo. Del resto anche la lettura che dell’intera vicenda diede il marchese è netta, così come senza ambiguità fu la risposta indirizzata al vicario : « forse anche li richi per voler far quello che fa el zudio non reterano ch’el sia lì a darli altro impazo »80.

  • 81 La relazione concludeva : « E parendome (?) che Vostra Signora sapia particularmente per l’una et l (...)

31Il gruppo di paesani che si collocava sull’altro lato della barricata apprezzava i servizi dell’ebreo, ed aveva chiaro dove si sarebbe andati a parare se il banco fosse saltato. Da qui la pressione sul Prendilacqua il tono della cui lettera rivela qualche apprensione : egli si premurava infatti di segnalare al marchese che il paese era spaccato e una decisione avversa all’ebreo avrebbe generato malumori81. Se, come qualcuno pretendeva, egli fosse stato cacciato i poveri sarebbero rimasti in balía di usurai senza scrupoli pronti, questi sì, a fagocitare rapidamente le sostanze dei debitori morosi :

  • 82 Ivi.

molte volte [scrisse] uno se trovarea senza biava e denari et andara ad impegnare per dece o vinti soldi e comprarà per bon incanto de la biava del comune, et non havendo questa comodità del zudio bisognerà tuorne da li richi a credenza e carissima et cum molto più interesse che non è lo impegnare. Et ancho el rico vorà esser pagato al termino o chel torrà el campeto al povero homo, e lo zudio molte volte lo suportara quatro e sei mesi. Et cossì dicono dicti poveri essere molto meglio per loro de tenere lo zudio che essere subiecti et straciati da li richi82.

  • 83 A favore di Leone e Jacob Norsa furono emanate diverse condotte, cfr. Castelli 1959, passim. Circa (...)
  • 84 ASMn-AG, b. 2419, c. 129.
  • 85 Si tratta di un corrispettivo (la cortesia) offerto al prestatore in cambio della dilazione della s (...)
  • 86 ASMn-AG, b. 2419, c. 129.

32Scalzare il prestatore, comunque, non era semplice. Se lui (o i suoi collaboratori) fossero partiti i « pegni perduti » (non riscattati) sarebbero stati trasferiti a Mantova dove i Norsa avevano un banco e dove Leone risiedeva83. Al disagio di recuperare gli oggetti si sarebbero sommati ulteriori gravami : « chi li voria scodere [scriveva ancora il vicario] haverà pure tanto più spesa de andare là »84. Se invece il banco fosse rimasto si sarebbe potuto contare sulla comprovata disponibilità di chi lo gestiva che per il disturbo si sarebbe accontentato della cortesia rappresentata, ad esempio, da un paio di galline85. Leone, inoltre, faceva « commodità et cortesia assai al comune et al popolo et molte volte senza usura […] Etiam dicono che questo comune deba dare de molti dinari a lor prestati per lo zudio. E levandose vorrà essere pagato al presente cossì de quelli come etiam de li denari che ha sborsato per lo ficto de la casa »86.

33Il messaggio è chiaro : una comunità indebitata presentava delle fragilità di cui i prestatori erano consapevoli e che cercavano di sfruttare a proprio vantaggio. Leone non faceva eccezione, e dei suoi crediti faceva « grande instantia ». La sua posizione era rafforzata dalle circostanze :

  • 87 Ivi.

dinari non ce ne sono [continuava il vicario] bisognarà chel comune venda per pagare, che non li pare bona spesa, et che meglio sia tolerare lo zudio saltem per certo tempo et in questo mezo provedere de pagare le intrade del comune, e non vendere. Et cossì ancho li poveri in questo mezo se sforzarano de provedere al facto suo87.

34L’inopportunità di una rottura improvvisa era colta anche da un terzo gruppo di cittadini i cui maliziosi suggerimenti furono trascritti su un secondo foglietto. Il testo recitava :

  • 88 Ivi, c. 130. Il corsivo è mio.

Post recipta. Fu etiam posta una terza opinione chel sia meglio non fare al presente terminatione alcuna de levar el zudio, ma tenere la cosa cossì et supportarlo aciò che esso zudio sia più cortese a li homini non essendo certo de partirse che se crede usarà delle cortesia assaj cum speranza de rimanire, in questo mezo chel comune et particulari persone provedesseno de pagare, e scodere li pegni aciò non siano portati via de qui. Et poi advisare el dito zudio chel se levasse ben honestamente e cum quella dilatione de tempo paresse a Vostra Signoria88.

  • 89 Ivi.
  • 90 Sui rapporti con il Gonzaga si rinvia a Norsa 1951 ; si vedano in particolare i testi pubblicati in (...)
  • 91 In proposito il marchese si limitava ad indicare « cossì come havemo tollerato che lì sia stato cus (...)
  • 92 Ivi.
  • 93 Norsa 1951, p. 43. Sul ruolo del principe come componente dirimente cfr. Romani 2012b, p. 182.
  • 94 Si noti, fra l’altro, che è sempre del 1477 una decretale con cui egli condonava a Leone, Jacob e D (...)

35Il tono usato nel poscritto definisce ulteriormente la posizione del vicario e i suoi timori, e lascia intendere la sua propensione verso un approccio più cauto, modulato sulla scorta delle circostanze contingenti e delle opportunità (o dei vincoli) che potevano derivarne. Leone, viceversa, conosceva benissimo i problemi che attanagliavano le finanze comunali, ma non era completamente certo della solidità della sua posizione e tendeva perciò a muoversi su un doppio binario talora esternando le inadempienze dell’amministrazione cittadina talaltra giocando sul registro felpato degli accomodamenti discreti. La sua benevolenza tuttavia sarebbe rimasta tale finché perdurava l’incertezza : qualora fosse giunto a conoscenza delle reali intenzioni delle autorità egli avrebbe certamente reclamato il saldo dei propri crediti. Al contrario, così ragionavano i paesani, « non essendo certo di partirsene avrebbe usato cortesia assaj cum speranza de rimanere »89. Su quest’ultimo punto, però, a non deflettere fu Ludovico Gonzaga90. Se sull’allontanamento del banchiere si mostrava possibilista, decidendo « di lassar lo impazo a loro », altra questione era dare spazio a certe furbizie91. Qualora il Consiglio avesse optato per licenziare il Norsa doveva pronunciarsi con chiarezza « perché a tenerlo in dubio [l’ebreo] sel non sapesse quel che avesse a far ne poteria vegnire qualche somovimento et scandalo che ne dispiaceria grandemente »92. Il marchese, che si valeva dei servigi di Leone93 ed intendeva continuare a farlo, si adoperò per evitare che prevalessero comportamenti troppo duramente opportunistici94.

  • 95 Si veda più sopra nel testo il riferimento al 1468. Per verificare questo dato ho consultato gli in (...)
  • 96 ASMn-AG, r. 21, c. 17v-18r, 29 agosto 1480. Jacob a questa data era già morto, i nipoti sono detti (...)
  • 97 Cfr. Panato 1998a, p. 42 e sgg. Altre tensioni con gli abitanti si verificarono nel corso del XVI s (...)
  • 98 Cfr. Norsa 1951, p. 40 e sgg.

36Quasi certamente Leone la spuntò. Le tracce documentali di cui dispongo sono esili e, alla stregua di quanto si verificò nel 1468, tra le decretali emanate negli anni Settanta-Ottanta non figurano privilegi specifici per Castelgoffredo, un fatto che forse si spiega con la validità regionale di molte condotte mantovane95. In ogni caso gli ebrei, gli stessi ebrei, restarono : un’assoluzione emanata nell’estate del 1480 a favore di Leone, del suo socio e della famiglia li dice infatti commorantes parte in Mantova e parte in Castelgoffredo96. Anche dopo il 1515, quando il feudo divenne autonomo, i Norsa continuarono ad albergarvi nonostante il permanere della dura opposizione di alcuni Castellani97. L’indebitamento comunale ed il tessuto di relazioni che Leone aveva stabilito con una parte della popolazione locale avevano permesso il consolidamento della sua posizione. Certamente, almeno all’inizio, dovette pesare molto la contiguità alla signoria : i rapporti con Mantova, dove egli si stabilì intorno alla metà del Quattrocento (e dove rimase sino alla morte, avvenuta nel 1491) erano ben saldi. I Gonzaga apprezzavano i servizi dei Norsa, e lo dimostrarono reiterando il rinnovo delle condotte, allungandone le scadenze e, più significativamente, elargendo nel 1483 una concessione cinquantennale per vendere panni in lana e in seta ovvero, in pratica, istituzionalizzandone la permanenza a certificare, in qualche modo, una minor « estraneità » della famiglia alla società locale98.

Una lunga presenza99

  • 99 Mutuo il titolo del paragrafo da quello del volume Allegra 2009.
  • 100 Così Della Pergola 1997, p. 900.
  • 101 Cfr. ancora Della Pergola 1997, p. 913. Dalla sua tesi prende spunto anche Claudia Colletta che pro (...)
  • 102 ACMn, Censimento del 1821.

37Nel suo saggio sulla demografia dell’ebraismo in Italia Sergio della Pergola segnala che « sappiamo molto di più sulla presenza degli ebrei in molte località e in epoche distinte, che non sull’esatta durata di tali presenze »100. In seguito si spinge più oltre argomentando che le diverse diaspore che investirono la Penisola a partire dal XIV secolo rimasero concentrate, anche sul lunghissimo termine, nelle primigenie sedi di stanziamento101. L’esempio dei Norsa avvalora le sue ipotesi : un censimento del 1821 segnala che in Mantova albergavano 172 membri di quella famiglia. Insieme ai Finzi (193 persone) essi assommavano a poco meno di un quinto della popolazione del Ghetto cittadino102.

  • 103 In questo senso, ad esempio, le interessanti osservazioni di Veronese 2005. Cfr. anche Gribaudi 199 (...)
  • 104 Cfr. Bonfil 1988, p. 234.
  • 105 Cfr. Fubini 1996, p. 193
  • 106 Cfr. Amato, Fantacci 2009, p. 47.
  • 107 Mutuo il riferimento di Karl Polany ai Rotschild, da Polany 1999, p. 14.

38Il dato merita una riflessione. Gli studi sulla popolazione mosaica tendono in effetti a concentrarsi sulla sua mobilità e sulle motivazioni ad essa sottese. Il carattere congiunturale, o semi-congiunturale, della presenza delle famiglie nelle città e negli stati italiani è dato per scontato, ma non sempre o non necessariamente lo fu, e non sono troppo rari i casi di nuclei parentali che si stabilirono per trenta, quaranta, cinquant’anni ed oltre. La migrazione, intesa come sradicamento dallo spazio fisico e culturale d’origine, ebbe intensità variabile e appare più intensa, o più nitida, nel periodo che si snoda tra la cessazione della Peste Nera ed i primi decenni del Quattrocento, una percezione rafforzata dall’ infoltirsi delle fonti di natura pubblica o privata che si addensano parallelamente allo sfaldarsi del Medioevo. Le prime certificano la sempre più capillare diffusione dei banchi e del prestito regolamentato ; le seconde documentano l’ attività delle famiglie : prestiti, compravendite, accordi societari, ecc. Si tratta di un fenomeno che, come accennato all’inizio del saggio, è il riverbero di altre trasformazioni : il passaggio dal comune alla signoria, l’avvio della costruzione degli stati regionali, l’accresciuta rilevanza della funzione e delle scritture notarili, la rivoluzione commerciale ed urbana, la transizione verso l’economia monetaria, il devastante impatto demografico e culturale del morbo. Scivolando con i suoi accidenti sul trend la congiuntura accelerò, rallentò, ispessì, o assottigliò i rivoli migratori che da Ovest e da Est, oltralpe, si irradiarono lungo la Penisola mescolandosi alla più folta corrente di ebrei romani. E tuttavia l’abbacinante impatto della mobilità, il suo essere nel bene e nel male il tratto dominante della civiltà diasporica non cancella il suo flettersi verso razionalità non lineari posto che non si configura, univocamente, come una risposta alle forze della costrizione103. Talune opportunità, infatti, agivano come un richiamo inducendo gli ebrei a emigrare ; in altri casi forze centripete sollecitavano la stabilità residenziale. In proposito, discorrendo delle negoziazioni intraprese in occasione del rinnovo delle condotte Robert Bonfil pone con forza l’accento su elementi non economici « vischiosità […] problemi del rompere i vincoli con i luoghi di residenza ai cui difetti ci si era abituati »104. E non è casuale, credo, che riferendosi ad Emanuele di Gaio, banchiere in Pistoia al 1472, Riccardo Fubini usi l’espressione : « abituale prestatore in città »105. La vicenda, non isolata, di Leone Norsa dimostra come la questione della mobilità vada rideclinata, tra l’altro, in relazione alle dinamiche economiche e interpersonali generate dal tipo di attività prevalentemente esercitata dagli ebrei : il credito. Essendo quest’ultimo anticipazione di potere d’acquisto esso sottende la creazione di uno spazio relazionale condiviso e di un orizzonte credibile di « promessa e attesa » nel cui ambito il creditore diviene tale accettando un impegno di pagamento106. La transazione creditizia implica nel bene e nel male, ed in misura più accesa in mercati non impersonali, una relazione ad elevato impatto emotivo, ma anche una certa confidenza, ovvero fiducia, reciproca. Dal momento in cui le parti proiettano le loro aspettative verso il futuro assumono solidalmente un rischio a priori non determinabile : quello della morosità o dell’inadempimento. Nel nostro caso particolare tuttavia entrano altri elementi posto che i parametri di valutazione del banchiere appaiono distorti proprio dal suo essere ebreo e dalla « metafisica extraterritorialità »107 della popolazione mosaica.

  • 108 Per un altro esempio cfr. Carciogna 1983, p. 142.
  • 109 Si veda più sopra nel testo.

39La posizione istituzionale del feneratore, e la sua condizione di « contraente debole », gli imponevano, infatti, l’adozione di criteri di selezione della clientela parzialmente estranei e complementari alla loro capacità di onorare le obbligazioni assunte nei tempi concordati108. La pazienza di cui Leone diede prova conservando oltre il termine i pegni scaduti esprimeva una razionalità specifica : usare « cortesia assai » gli premise di porre le premesse per rimanere ; diversamente da lui gli usurai cristiani avrebbero riscosso il loro credito alla scadenza togliendo, se dobbiamo credere al vicario, « el campeto al povero homo »109. L’ebreo non lo avrebbe fatto : per lui era meglio aspettare. L’attesa gli avrebbe permesso di cementare il rapporto con Castelgoffredo, e di conseguire quello che allora, e per qualche ragione, rappresentava un obiettivo prioritario : restare.

  • 110 Intesa come derivante dalla interdipendenza funzionale ; cfr. Durkheim in Giddens 2002, p. 138 e sg (...)
  • 111 Per queste famiglie si rinvia rispettivamente e per tutti a Muzzarelli 1999 ; Mainoni 1992 ; Romani (...)

40Leone non rappresenta un caso isolato : operare in una specifica nicchia di mercato sotto il ricatto di una scadenza indusse gli ebrei a plasmare strategie adattative che talora crearono le condizioni perché il gioco sfuggisse di mano a quegli stessi attori che avevano foggiato le regole per tenere il coltello dalla parte del manico. Il quadro deflazionistico tipico del basso Medioevo moltiplicava per tutti le probabilità di indebitarsi, non solo presso gli ebrei ; e la scarsità di contante finiva per generare una « solidarietà organica »110 che alimentava legami ricorsivi, inadatti per la loro stessa essenza ad essere inscatolati nel perimetro cronologico che la condotta definiva prescindendo da essi. Il laccio della relazione creditizia, variamente declinata, talora cercata o talora subita, fu perciò l’elemento oggettivo ed emotivo che bucò, traversandoli, gli spazi pattizi e contribuì, almeno in certi casi, a consolidare sul medio o lungo termine gli agganci economici delle famiglie su specifiche aree : gli Sforno a Bologna, un ramo dei Galli a Vigevano, Marco del fu Vivenzo, la sua vedova ed i figli a Portogruaro, i da Perugia/da Revere a Mantova, i discendenti di Isaia di Abram di maestro Leone ad Urbino, Sansone di Vinelino a Treviso111.

  • 112 Traggo alcuni elementi dal saggio di Scuro 2007, p. 65 e sgg. Il comune allontanò Calimano con l’ac (...)
  • 113 Cfr. Scuro 2005. L’ultimo della famiglia a tornare a Vicenza, non è chiaro in quale veste, fu Efrai (...)

41Nella vicenda di Castelgoffredo la disponibilità di Leone e la critica situazione delle casse comunali imposero la dilazione, apparentemente sine die, della chiusura del banco. In Veneto la morosità della comunità di Bassano la costrinse per una settantina di anni ad un rapporto burrascoso, ma sostanzialmente continuativo con Calimano di Creso e con i suoi figli Benedetto e Isach112. I da Modena, che avevano operato a Vicenza nella prima metà del Quattrocento, dovettero trasferirsi, negli anni Cinquanta del secolo ad Arzignano a causa dell’emanazione di un divieto di fenerazione, ma non scissero il rapporto con la città. Da là, infatti, la famiglia supplì alle esigenze del capoluogo fino all’inizio degli anni Sessanta quando lo scontro con le autorità locali, impose un ulteriore trasferimento nella contigua Chiampo dove rimase fino al 1475113. In questo caso la mobilità ci fu, ma si dispiegò su un raggio breve, funzionale a consentire la continuità delle relazioni fisiche, e la preservazione della clientela berica. Gli esempi potrebbero continuare, poiché vari e numerosi erano gli elementi che potevano indurre le famiglie ebraiche a scegliere il radicamento : il dilatarsi (anche involontario) delle scadenze, l’aumento dell’indebitamento pubblico, l’accumularsi dei pegni, la costituzione di un patrimonio di relazioni che era vantaggioso tramandare alle generazioni future. Tutto quanto concorse, anche se non sempre e non per tutti, nel senso di rendere permanente o semi-permanente una presenza istituzionalmente concepita come temporanea.

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Notes

1 Riprendo in questa sede, sviluppandole, alcune considerazioni esposte al convegno di Trieste del giugno 2012. Dalla relazione è stato ricavato un saggio dal titolo Le conseguenze economiche di una appartenenza imperfetta (Romani 2012a) pubblicato sul numero 57-58 della rivista Cheiron ; il numero è stato prodotto nell’ambito del PRIN « Cittadinanza e diseguaglianze economiche : le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVII secolo) ». Nel corso della stesura del testo ho avuto l’occasione di confrontarmi con Elisabetta Traniello di cui sono tributaria per alcuni spunti e consigli che ringrazio.

2 Cfr. Bonazzoli 1990, p. 17.

3 Cfr Todeschini 1990, p. 788-789 (il corsivo è mio).

4 Così Luzzati 1990, p. 53.

5 In proposito si rinvia ai saggi contenuti in Carboni, Muzzarelli, 2012 ; ed a Scuro 2012b, p. 79.

6 In questo senso le riflessioni conclusive di Cammarosano 2009, p. 421-422.

7 Cfr. Ferrari 2010, p. 92 e sgg.

8 Cfr. Bordone 2004, p. 143-144.

9 Così Zdekauer 1896, p. 76 e nota.

10 Cfr. Bonazzoli 1990, p. 45 e sgg. e Romani 2012a, p. 47-48.

11 Luzzati 1996, p. 179.

12 Mutuo il riferimento al market (luogo in cui materialmente avvenivano gli scambi) e la citazione da Caillé 1988, p. 39. Col IV Concilio Lateranense furono loro preclusi l’esercizio degli uffici, delle professioni (con l’esclusione di quella medica) ed altre attività.

13 Cfr. Le Goff 2010, p. 100.

14 Cfr. Fubini 1996, p. 168-171. L’A. segnala come la costituzione sinodale ambisse « ad escludere gli ebrei dalla partecipazione […] al più ampio ambito dell’economia mercantile, relegandoli con ciò ai piccoli commerci ». Il riferimento è alla autorità pontificia. Sulla progressiva limitazione della partecipazione degli ebrei alle attività economiche cfr. anche Todeschini 2007, p. 38.

15 Cfr. Le Goff 2010, p. 62.

16 Non mancano, comunque, anche in pieno Quattrocento testimonianze dell’esistenza di prestatori cristiani ; cfr., per tutti, Varanini 1983, p. 233.

17 Oltre ai saggi di R. Bordone si veda, in chiave più ideologica, Greilsammer 2007.

18 In questo senso, ad esempio, Davide 2009a.

19 Mi riferisco ovviamente alle sole prescrizioni di carattere economico.

20 Così, Braunstein 1997, p. 655.

21 Cfr. Romani 2012a, p. 62.

22 Si veda Bordone 2012, p. 46.

23 Ibid., p. 50. L’A. ipotizza che la scadenza annuale rientrasse nella prassi dell’esercizio del prestito fin dall’Antichità quando il computo dell’interesse avveniva sulla base dell’anno solare, Ivi, p. 47. Si tratta comunque di una sorta di scadenza standard : a Venezia, ad esempio, a fronte di una vedovanza era previsto che gli eredi del defunto avessero un termine di un anno e un giorno per pagare la dote ; cfr. Cecchini 2012, p. 228.

24 Cfr. Davide 2009a, p. 376 e sgg. In Friuli erano presenti anche Lombardi, che vi giunsero all’inizio del Trecento e si inserirono in quella società anche a livello politico prestando al comune e venendo rappresentati nei consigli cittadini ; cfr. Davide 2009b.

25 I riferimenti sono ancora a Bordone 2012, p. 46 e sgg. e Greilsammer 2007, p. 601 e sgg. Bordone ipotizza che le norme internazionali fossero state modulate sulla scorta delle preesistenti norme astigiane.

26 Cfr. Bordone 2012, p. 56.

27 La garanzia ipotecaria era molto frequente nel XIII secolo, ad esempio, in area friulana. Quando i Toscani giunsero nelle terre del Patriarcato ampliarono il ventaglio di modalità di erogazione del credito inserendo il prestito su pegno, cfr. Davide 2009a e Davide 2009b.

28 Grignani, Lorenzoni, Mortari, Mozzarelli 1990 : parere di Giacomo Rosselli, p. 119-129 ; si veda anche più oltre nel testo. In sintonia anche i pareri di Francesco Rozzi e di Giacomo Striggi, in Ivi, p. 90-91 e 92-93 (il corsivo è mio).

29 Importanti considerazioni in questo senso in Allegra 1987, particolarmente a p. 50.

30 Nella dote si tendeva a privilegiare la parte costituita da beni mobili capaci di « vivifica[re] i bilanci delle famiglie », cfr. Lanaro 2012, p. 109.

31 Riporto a titolo di esempio un provvedimento del 1456 citato da G. M. Varanini in cui si specifica che a causa della cupiditas draperiorum e della penuria denariorum i salariati tessili urbani erano pagati, a Verona in tellas, pannos grisos tantum, scarpas, salem, caseum, lardum, candellas ecc. (Varanini 2012, p. 225-226). Per una rapida panoramica del tema cfr. Romano, Tucci 1983, p. XIX-XXXIII.

32 Cfr. Ago 2006, Introduzione, p. XVII.

33 Così Scuro 2012a ; Cecchini 2012 ; Rinaldi - Albertani 2012. Si vedano inoltre Muzzarelli 2007 e Tugnoli Aprile 1996, p. 157 e sgg.

34 Il 23 giugno1478, ad esempio, l’ebrea Regina, titolare di un banco, lo affittava per 5 anni a Vitale di Dattilo da Correggio consegnandogli le scritture contabili e gli oggetti. Essa trattenne tuttavia alcuni pegni per utilizzarli o darli in uso a terzi a titolo oneroso ; cfr. Luzzati 1993, p. 219. Sulla disponibilità dei prestatori a conservare i pegni scaduti per motivi di opportunità politica si veda anche più oltre nel testo.

35 Per utili considerazioni sulla cooperazione tra debitore e creditore come fondamento dell’economia di mercato, cfr. Amato - Fantacci 2012, p. 36 e sgg.

36 Cfr. Cecchini 2012, p. 235.

37 Si veda Scuro 2012a, p. 196.

38 Cfr. Ago 2006, p. XVIII  ; sulla proprietà si veda invece Ferrari 2010, p. 90 e sgg.

39 Sulla pratica generalizzata dell’impegnare si veda, per tutti, Bordone 2012, p. 60.

40 Simonsohn 1977, p. 196.

41 Sulla valutazione delle garanzie cfr., per tutti, Scuro 2012a, p. 196-197. In tempo di peste era interdetto il prestito dietro garanzia di stoffe, vestiti e libri. I metalli, gli oggetti preziosi e le monete potevano invece circolare previa immersione in un bagno d’aceto.

42 Mandato del Massaro generale della città a favore di Bonvino, in ASMn-AG, decreti, r.10, c. 95r, 26 agosto 1442. È un documento abbastanza famoso talora utilizzato a sostegno della tesi che gli ebrei prestavano ai Gonzaga senza pegno e senza interesse un fatto che forse non è opportuno generalizzare. Esistono peraltro documenti Seicenteschi che evidenziano come, almeno in alcuni casi, i prestiti avvenissero dietro rilascio di una garanzia reale. Più frequenti (o meglio documentate) appaiono invece le vendite a credito in cui venivano concesse lunghissime dilazioni di pagamento. Per quest’ultimo punto cfr. Romani 2012a. La restituzione del prestito era prevista per il 1443. Il denaro sarebbe stato posto in expensis aut tota moneta equivalente infrascripte summe. Per Lo Sforza, cfr. invece Simonsohn 1982, doc. 33, p. 29 (27 maggio 1442).

43 Ago 2006, p. XVIII.

44 Per i beni denaro-equivalenti cfr. Ibid., p. 3. Il riferimento tecnico è alla velocità di circolazione della moneta che esprime la frequenza media con cui la moneta cambia di mano. Una velocità di circolazione elevata è indice di vivacità economica e viceversa ; in proposito, e per tutti, si rinvia a Stiglitz 1995, p. 387. Sull’uso degli oggetti come moneta cfr. ancora Ago 2006, p. 5.

45 Cfr. Scuro 2007, p. 69.

46 Per Firenze cfr. Fubini 1996, p. 174. Per Siena, Boesch Gajano 1983, p. 183 e sgg. e Zdekauer 1900, p. 259.

47 ASMn-AG, decreti, l. 48, cc. 51r-53v.

48 Cito, a titolo di esempio, il caso di un uomo di Carpenedolo che la guardia della porta di Castelgoffredo scoprì mentre portava via « tre quarti de formento contra li ordeni suso una cavalla ». Gli vennero comminati due mesi di carcere, venne multato per un ducato e la cavalla venne sequestrata ; ASMn-AG, b. 2419, c. 134, 24 maggio 1477.

49 Cfr. Varanini 1983, p. 217-218.

50 Le Camere dei pegni potevano essere distinte in relazione alla natura dell’obbligazione sottesa al pignoramento.

51 Cfr. Rinaldi - Albertani 2012, p. 78 e p. 94-114 (Albertani).

52 Cfr. Muzzarelli 1994, p. 120-121. La presenza ebraica è documentata anche nel Trecento, la sua ufficializzazione data tuttavia solo dalla fine del secolo quando i prestatoi ebraici vennero iscritti sui libri delle entrate  ; cfr. Pini 1983, p.794.

53 Cfr. Balletti 1997, p. 32n. Per Forlì, cfr. Rinaldi 1919-20, p. 304 e n. Léon Poliakov segnala che anche « Isac de Pisa règle les créanciers de la commune et semble exercer les fonctions d’un trésorier-payeur communal », in Poliakov 1967, p. 93.

54 ASMn-AG, decreti, r. 8, c. 188v, 11 dicembre 1437 e Ivi, r. 4, cc. 75v-76r, 13 novembre 1430 e r. 7, cc. 67v-68r, 9 novembre 1934. Mina è nominata solo nel decreto del 1430 ; gli indici delle parti per il 1432 e il 1433 indicano che Calimano e Mosé fecero fine a Mina. I ministeriali (o mestrali) erano pubblici ufficiali mentre con « baroero » si intende l’aiutante esecutivo del pubblico ufficiale, in proposito si rinvia al glossario in calce a Mantova 1430, cit, p. 189-216, alla voce.

55 ASMn-AG, decreti, r. 5, cc. 336v-337, 18 marzo 1428. Gli altri erano : Abramo del fu Beniamino da Perugia ; Dattilo detto Bonvino del fu Samuele, Mosé di Manuele, Manuele del fu Bonaventura e Manuele Norsa del fu Abramo ; Lazzaro del fu Samuele, suo figlio Binasio e sua sorella Jutta e Angelo di Dattolino. Il decreto a favore di Abramo di Bonaventura da Forlì è riportato per esteso mentre sul lato del foglio, come spesso accade, sono riportati i nomi degli altri concessionari con la dicitura Item in simil forma. Non è detto che l’emanazione di queste condotte sia contemporanea a quella di Bonaventura : le concessioni mantovane rimasero lungamente « sgranate » dipanandosi in qualche caso lungo alcuni giorni o mesi. Accanto al gruppo di prestatori viene riportato il nome Joseph di Minimano detto Manno con la data 24 novembre 1432. L’elenco del ’28 è riportato anche in Simonsohn 1977, p. 203 n, Lazzaro del fu Samuele è identificato come Lazzaro da Erfurt.

56 Cfr. Simonsohn 1977, p. 204.

57 Così sembra confermare un registro del massarolo dei pegni di Bologna del tardo Trecento ; l’elenco degli oggetti è pubblicato in Rinaldi - Albertani 2012, p. 111. Sulla tendenza per le comunità rurali del Bolognese a fare riferimento a depositi domestici privati, per oggetti, o prodotti agricoli o animali, cfr. anche Rinaldi - Albertani 2012, p. 89.

58 Passato l’anno, e fatti i proclami di rito, egli poteva infatti vendere liberamente i pegni.

59 Parere di Giacono Striggi a Gian Francesco Gonzaga, in Grignani, Lorenzoni, Mortari, Mozzarelli 1990, p. 92-93.

60 In questo senso Giacomo Striggi, ma appaiono in sintonia anche i pareri di Francesco Rozzi e di Francesco Rosselli, in Grignani - Lorenzoni - Mortari - Mozzarelli 1990, p. 90-91 e 119-129.

61 Grignani - Lorenzoni - Mortari -Mozzarelli 1990, parere di Andrea Gonzaga, p. 166-179 : p. 170. La produzione laniera e il commercio dei prodotto tessili costituiscono il fulcro della gran parte dei pareri indirizzati al Gonzaga. Anche successivamente le condotte contengono limitazioni all’impegnare pezze di panno integre o cavezi senza boletini ; cfr., a titolo di esempio, la condotta concessa ad Aron del fu Abramo Galli ed al figlio Jacob, in ASMn-AG, decreti, r. 13, cc. 7v-9r, 23 gennaio 1453.

62 Cfr. Varanini 1983, p. 237 e sgg.

63 ASMn-AG, b. 2419, c. 146, 17 novembre 1477, la Comunità di Castelgoffredo al marchese.

64 ASMn-AG, decreti, r. 7, c.67v-68r, 9 gennaio 1434.

65 Nella contrada della serpe si sarebbe insediato anche Daniele Norsa al posto della cui abitazione sarebbe stata costruita la Chiesa della Madonna della Vittoria Sulla vicenda si rinvia a Luzzati 1983.

66 ASMn-AG, b. 2038-2039, fasc. III, c. 15v e c. 18v, 23 marzo 1435 e 18 gennaio 1435 e decreti, r. 8, c. 88r-v. 26 ottobre 1436.

67 ASMn-AG, decreti, r. 8, c. 188v, 11 dicembre 1437 ; vi si riporta che Calimano a certo modico tempo citra decessit. Per Emanuele da Urbino cfr. Ivi, r. 14, c. 72, 13 giugno 1442.

68 Per la camera dei pegni cfr. Simonsohn 1977, p. 216-217.

69 In questo senso, Scuro 2012a, p. 181 e Davide 2009a, p. 372. Quest’ultima autrice si riferisce a prestatori cristiani.

70 Castelgoffredo, Castiglione, Solferino, Redondesco e Canneto facevano parte del Mantovano Nuovo acquisito da Gianfrancesco nel 1441. Nel testamento il primo marchese divise i beni tra i suoi eredi e il paese toccò ad Alessandro che morì prematuramente ; Castelgoffredo ritornò a Ludovico Gonzaga che a sua volta lo lasciò, come legato, ai figli Rodolfo e Ludovico. Dal XVI secolo il feudo passò definitivamente ad un ramo minore della famiglia. Cfr. Panato 1998a.

71 La vicenda è rapidamente accennata in vari contributi e i documenti conosciuti, ma sfruttati marginalmente ed essenzialmente sul piano cronachistico. Nell’ordine : Bonfiglio 1922, p. 135-137 ; Norsa 1951, p. 43 : esemplare fuori commercio ; Panato 1998a, p. 40-41 e Panato 1998b, p. 92 e appendici documentarie. Oltre ai documenti considerati e riprodotti da Panato (che curiosamente non riporta un post-scriptum che il vicario aggiunse separamente alla lettera) ho esaminato la risposta del marchese ed altre testimonianze sulla vita della comunità castellana, utilizzate anche in altre parti del saggio.

72 ASMn-AG, b. 2419, c. 129. Francesco Prendilacqua vicario di Castelgoffredo a Ludovico Gonzaga, gennaio 1477. Purtroppo gli angoli superiore e inferiore sinistro sono lacerati e nella parte superiore l’inchiosto è dilavato per cui il primo gruppo di righe, in cui evidentemente si motiva l’iniziativa dei maggiorenti, è leggibile solo in parte.

73 ASMn-AG, b. 2408, Il comune e gli uomini di Castelgoffredo a Ludovico II Gonzaga, 19 agosto 1468, carte non numerate. Il corsivo è mio. Consultando gli indici dei decreti all’anno (b. 3) non ho rinvenuto condotte per Castelgoffredo. Il fratello è probabilmente Jacob di Emanuele Norsa.

74 Si veda più oltre nel testo.

75 ASMn-AG, b. 2419, c. 128, Il comune e gli uomini di Castelgoffredo a Ludovico II Gonzaga, 3 gennaio 1477.

76 ASMn-AG, b. 2419, c. 129. Francesco Prendilacqua vicario di Castelgoffredo a Ludovico Gonzaga, gennaio 1477. Purtroppo gli angoli superiore e inferiore sinistro sono lacerati e nella parte superiore l’inchiostro è dilavato per cui il primo gruppo di parole, che evidentemente decrive le iniziative e le motivazioni dei maggiorenti è leggibile solo parzialmente. Cfr. anche G. Panato 1998b, rispetto alla sua trascrizione leggo qualche parola diversamente.

77 Non comprendo in questa categoria i banchi costruiti nelle cinture periferiche delle città in occasione dell’espulsione dei banchieri dalla città o del divieto del prestito feneratizio i quali svolgono essenzialmente una funzione di supplenza dei banchi urbani. Circa le motivazioni dell’impegnare si veda più oltre nel testo.

78 Sembrano deporre in questo senso alcuni documenti : una richiesta firmata da un gruppo di persone « oppress[e] dalla necessitade di non poter haver biave da magnar » ; una lettera che lamenta le nuove più dure modalità adottate per le procedure esecutive, ma anche e il tentativo di un povero di portare fuori dal paese biade nascondendole sotto la pancia di una cavalla ; ASMn-AG, b. 2149, c. 132, c. 145, c. 134. Si veda anche più sopra, nel testo.

79 Cfr. più sopra nel testo.

80 ASMn-AG, Copialettere, b. 2894, c. 34v, Ludovico Gonzaga a Francesco Prendilacqua, 16 gennaio 1477.

81 La relazione concludeva : « E parendome (?) che Vostra Signora sapia particularmente per l’una et l’altra parte allegate m’è parso scriverle la presente. Quela comaderà come le parerà e sarà obedita » ; ASMn-AG, b. 2419, c. 129.

82 Ivi.

83 A favore di Leone e Jacob Norsa furono emanate diverse condotte, cfr. Castelli 1959, passim. Circa il trasferimento di Leone a Mantova, Paolo Norsa segnala un decreto del 1444 (Norsa 1951, p. 40.

84 ASMn-AG, b. 2419, c. 129.

85 Si tratta di un corrispettivo (la cortesia) offerto al prestatore in cambio della dilazione della scadenza ; cfr. Braunstein 1997, p. 656.

86 ASMn-AG, b. 2419, c. 129.

87 Ivi.

88 Ivi, c. 130. Il corsivo è mio.

89 Ivi.

90 Sui rapporti con il Gonzaga si rinvia a Norsa 1951 ; si vedano in particolare i testi pubblicati in appendice ; l’assoluzione è invece menzionata in Castelli 1959, p. 27.

91 In proposito il marchese si limitava ad indicare « cossì come havemo tollerato che lì sia stato cussì anche tolleramo chel se ne levi », ASMn-AG, Copialettere, b. 2894, c. 34v, Ludovico Gonzaga a Francesco Prendilacqua, 16 gennaio 1477.

92 Ivi.

93 Norsa 1951, p. 43. Sul ruolo del principe come componente dirimente cfr. Romani 2012b, p. 182.

94 Si noti, fra l’altro, che è sempre del 1477 una decretale con cui egli condonava a Leone, Jacob e Daniele Norsa una pena per aver ecceduto nell’usura con la motivazione che si era trattato di una svista nella trascrizione nei registri di banco ; cfr. Norsa 1951, p. 41 n.

95 Si veda più sopra nel testo il riferimento al 1468. Per verificare questo dato ho consultato gli indici dei decreti per il periodo. L’ipotesi è avvalorata dal fatto che esisitono condotte per il periodo successivo a quello in cui il feudo conseguì l’autonomia.

96 ASMn-AG, r. 21, c. 17v-18r, 29 agosto 1480. Jacob a questa data era già morto, i nipoti sono detti suoi eredi.

97 Cfr. Panato 1998a, p. 42 e sgg. Altre tensioni con gli abitanti si verificarono nel corso del XVI secolo, cfr. Panato 1998b, app. 2, p. 97.

98 Cfr. Norsa 1951, p. 40 e sgg.

99 Mutuo il titolo del paragrafo da quello del volume Allegra 2009.

100 Così Della Pergola 1997, p. 900.

101 Cfr. ancora Della Pergola 1997, p. 913. Dalla sua tesi prende spunto anche Claudia Colletta che prova a verificarla in alcuni ghetti dello stato pontificio in età moderna ; cfr. Colletta 2009 e Colletta 2012.

102 ACMn, Censimento del 1821.

103 In questo senso, ad esempio, le interessanti osservazioni di Veronese 2005. Cfr. anche Gribaudi 1997, p. 171-176.

104 Cfr. Bonfil 1988, p. 234.

105 Cfr. Fubini 1996, p. 193

106 Cfr. Amato, Fantacci 2009, p. 47.

107 Mutuo il riferimento di Karl Polany ai Rotschild, da Polany 1999, p. 14.

108 Per un altro esempio cfr. Carciogna 1983, p. 142.

109 Si veda più sopra nel testo.

110 Intesa come derivante dalla interdipendenza funzionale ; cfr. Durkheim in Giddens 2002, p. 138 e sgg. Si tratta di una circostanza che vale, a certe condizioni, anche per l’usura cristiana ; così Allegra 1987, p. 29.

111 Per queste famiglie si rinvia rispettivamente e per tutti a Muzzarelli 1999 ; Mainoni 1992 ; Romani 2012b (anche per altri esempi) ; Tomasi, Tomasi 2012 (che ringrazio anche per altre informazioni fornitemi) ; Gheller 2012 (per alcune notizie integrative sono debitrice alla cortesia di A. Veronese che ringrazio) ; Möschter 2012.

112 Traggo alcuni elementi dal saggio di Scuro 2007, p. 65 e sgg. Il comune allontanò Calimano con l’accusa di anatocismo accordandosi nel contempo con i Da Spira. In realtà, anche in questo periodo il vecchio conduttore continuò ad operare. Per quest’ultima informazione e per la presenza di Isach fino a metà degli anni Settanta, sono debitrice della cortesia dell’Autrice.

113 Cfr. Scuro 2005. L’ultimo della famiglia a tornare a Vicenza, non è chiaro in quale veste, fu Efraim che vi rimase fino alle soglie degli anni Ottanta, ringrazio ancora l’Autrice per questa informazione.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Marina Romani, « Pegni, prestito e condotte (Italia centro settentrionale secc. XIV-XVI) »Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 125-2 | 2013, mis en ligne le 28 novembre 2013, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/1386 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrm.1386

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Auteur

Marina Romani

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degli Studi di Genova - romani@economia.unige.it

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