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Cittadinanza e disuguaglianze economiche : le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVI secolo)

Uno snodo nella storia dell’esclusione. Urbano IV, la crociata contro Manfredi e l’avvio di nuove diseguaglianze nell’Italia bassomedievale

Giuliano Milani

Resúmenes

Muovendo dall’analisi di un documento inedito relativo all’assoluzione dalla scomunica di alcuni banchieri fiorentini siglata nel 1263 , l’articolo afferma che il grande accordo politico economico tra Urbano IV e i mercanti toscani volto a organizzare la crociata contro Manfredi fu importante per due sviluppi che avrebbero condizionato pesantemente la vita pubblica nelle città italiane : da un lato, la nascita di una nuova élite economica specializzata nel traffico di danaro ; dall’altro, la diffusione di un nuovo sistema di esclusione dei nemici politici.

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Texto completo

  • 1 Per un primo elenco delle assoluzioni dalla scomunica fatte ai membri delle compagnie toscane negli (...)
  • 2 Per una storia dell’uso della scomunica contro i nemici della chiesa si può partire ora da Paravici (...)
  • 3 Del documento, finora inedito, si fornisce la trascrizione della prima parte nelle note che seguono (...)

1I registri pontifici degli anni 1263-1264 sono pieni di atti con cui il papa concede a gruppi di prestatori di danaro toscani l’assoluzione dalla scomunica che gravava su di loro in quanto cittadini di città ribelli alla Chiesa in cambio di un loro impegno nella lotta contro Manfredi1. La crociata contro il figlio di Federico II non costituì certo la prima occasione in cui il papato adoperò la scomunica e l’interdetto per colpire la disobbedienza dei nemici della pars Ecclesiae2. Particolarmente efficace però, fu in quell’occasione l’impego dell’assoluzione dalla scomunica di chi abiurava il « persecutore della Chiesa ». Proprio atti di questo tipo, si potrebbe dire, aprirono l’ultima, decisiva, fase del conflitto tra il papato romano e gli Hohenstaufen e costituirono lo strumento fondamentale con cui il primo riuscì a sconfiggere i secondi. Prendiamo un documento particolarmente indicativo3.

Una fertile abiura

  • 4 ASV Instr. Misc. 103 : In nomine Domini Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo tercio, (...)
  • 5 Ibid. : […] Cavalcante qui dicitur Cantus, filius Iacobi de Scala, civis et mercator florentinus, p (...)
  • 6 Ibid. : Item quod idem Cavalcante pro se et procuratorio nomine predictorum sotiorum suorum quorum (...)
  • 7 Ibid. : Item quod non prestabunt, per se, nec per alios, consilium, auxilium vel favorem in collect (...)

2Il 12 agosto 1263, presso il palazzo papale di Orvieto, Cavalcante detto Cante di Iacopo della Scala, mercante e prestatore fiorentino, incontrò due cardinali rappresentanti di papa Urbano IV4. A nome suo e di altri 16 membri della sua compagnia (tra parenti e soci), sotto pena di 2000 marche d’argento, dopo aver abiurato ogni possibile patto o giuramento stretto o prestato in precedenza nei confronti di Manfredi, promise loro che da quel momento in poi relativamente alle questioni per cui il papa aveva fulminato sentenze di scomunica nei confronti loro e di interdetto nei confronti della città di Firenze avrebbe obbedito agli ordini del papa, che non avrebbe più riconosciuto in futuro Manfredi come signore (né i suoi vicari o legati) e che avrebbe interrotto con lui ogni relazione5. Promise inoltre che entro i primi otto giorni del successivo ottobre, lui e gli altri a nome dei quali giurava, insieme con tutte le loro famiglie, avrebbero abbandonato la città di Firenze per recarsi a Lucca (se guelfi) o altrove, in una località esterna alle diocesi fiorentina e fiesolana fedele alla Chiesa (se ghibellini)6. Conseguentemente, si impegnò a non fornire alcun aiuto militare o economico a Manfredi né al regime ghibellino di Firenze suo alleato finché Firenze non fosse tornata a obbedire alla Chiesa, cosa che prometteva di favorire per quanto possibile7.

  • 8 ASV Instr. Misc. 102 : Item quod quilibet manifestabit vel exprimet nominatim et dabit in scriptis (...)

3Si impegnò inoltre a comunicare i nomi di tutti i suoi soci, discepoli e servi e la quantità di denaro per cui erano impegnati nella compagnia così che a chi si era sottoposto agli ordini della Chiesa potesse essere restituita la porzione di debito di sua spettanza e solo quella e che solo a loro fossero inviate le lettere di assoluzione dalla scomunica che su di loro gravava in quanto fiorentini. Il resto del denaro, quello di quanti non si erano sottoposti agli ordini del papa (e che dunque rimanevano scomunicati) non sarebbe stato restituito e il papa de avrebbe disposto liberamente8.

  • 9 Ibid. : Item quod negotia comunia sotiorum, discipulorum et serventium non redeuntium ad mandata ec (...)

4Promise che non avrebbe trattato affari con soci e dipendenti che non fossero stati obbedienti al papa. I debitori di questi ultimi non avrebbero dovuto versare a questi prestatori disobbedienti nulla senza una speciale licenza del papa. Al proposito si impegnò a denunciare per iscritto tutti i suoi creditori disobbedienti, in modo che il papa potesse mettere sotto sequestro anche i loro crediti9.

  • 10 ASV Instr. Misc. 103 : Item quod non tenebunt aliquos discipulos vel factores seu servientes nisi f (...)
  • 11 Ibid. : Item quod a die Iovis sancto proximo preterito non fecerunt nec facient in futurum aliquem (...)
  • 12 ASV Instr. Misc. 102 : Item Lucanis et Guelfis contribuent in collectis et in equis et armis eos iu (...)

5Accettò che nessun cambiatore fedele al papa avrebbe potuto fruire di servizi offerti da servi o fattori che non avessero giurato di stare agli ordini del pontefice. Se un socio ne avesse riscontrato la presenza, avrebbe dovuto cacciarli entro i primi otto giorni di ottobre10. Anche i contratti stipulati con i fiorentini « indevoti » avrebbero dovuto essere abrogati entro il giovedì successivo (16 agosto) data entro la quale occorreva interrompere con loro ogni contatto11. I devoti, dal canto loro, dovevano impegnarsi ad aiutare i lucchesi e i guelfi con collette, cavalli e armi così come prevedeva l’ordine pontificio, a fornire per iscritto i nomi di quanti giuravano di obbedire agli ordini del papa e quelli di quanti, non venendo ai suoi ordini, avevano rapporti societari e patrimoniali con chi giurava, specificando ogni volta il tipo di rapporto creditizio e la somma12.

  • 13 Sulla pratica pontificia di emanare scomuniche generali tre volte l’anno (il giovedì santo, nella f (...)
  • 14 Per un inquadramento Koller 2007, p. 638
  • 15 Jordan 1909, p. 222 ; ma per un elenco delle fonti : Mucciarelli 2008, p. 77 e s.

6Per cogliere alcune importanti implicazioni di questo documento occore comprendere il contesto in cui fu emanato. Una prima scomunica solenne contro Manfredi era stata lanciata da Alessandro IV, come d’uso13, in occasione della festività del giovedì santo, il 25 marzo 1255, quando si era capito che questi non era affatto intenzionato a riconsegnare il Regno. Nonostante ciò, il figlio illegittimo di Federico era stato incoronato re di Sicilia nel 1258 e aveva potuto regnare tranquillamente, ampliando i suoi contatti con i ghibellini toscani, fornendo loro l’appoggio fondamentale per vincere a Montaperti e volgere a proprio vantaggio gli equilibri regionali14. Per questo, il 18 novembre 1260 (festa della dedica delle basiliche di San Pietro e San Paolo), il papa aveva lanciato l’interdetto contro Siena, i ghibellini fiorentini e tutti i fautori di Manfredi in Toscana15. A lungo, tuttavia, neanche questa misura aveva sortito grandi effetti.

  • 16 Jordan 1909, p. 333.

7Le cose cominciarono a cambiare solo quando Urbano IV, il nuovo pontefice francese eletto il 29 agosto 1261, desideroso di avviare una nuova crociata e di deporre Manfredi, iniziò a combattere il sovrano in modo nuovo. Prima del gennaio 1262 (forse il 18 novembre), infatti, non solo provvide a rinnovare la scomunica lanciata dal suo predecessore, ma l’accompagnò con l’ordine impartito ai debitori dei mercanti-banchieri senesi, i principali alleati toscani di Manfredi, di non pagare a loro nulla di quanto dovuto16.

  • 17 Sulla vita e le opere di Enrico Di Susa, v. Pennington 1993.
  • 18 Per questi aspetti, v. Vodola 1985, p. 149 (ma v. tutto il capitolo per la storia della dottrina su (...)
  • 19 Mi riprometto di farlo in un prossimo lavoro.

8Nell’esplicitare il fatto che i debitori degli scomunicati non erano più tenuti a soddisfare i loro obblighi, Urbano IV poteva fare affidamento sugli sviluppi più recenti della dottrina giuridica. A lungo i canonisti si erano domandati quanto e come questo provvedimento avesse conseguenze sui diritti civili di chi lo subiva. Fino alla metà del Duecento era prevalsa l’interpretazione (affermata tra l’altro con la bolla Si vere emanata da Innocenzo III nel 1203) secondo la quale i contratti stipulati tra scomunicati e non scomunicati avessero comunque valore in quanto fondati sul diritto naturale e non su quello divino. La stessa interpretazione aveva resistito alla fase più aspra dello scontro tra il papato e l’impero sotto il pontificato di Innocenzo IV. Era stata tuttavia recentemente attaccata dal grande canonista Enrico di Susa, detto l’Ostiense che, nel quadro della visione ideologica sostenuta nella sua fortunatissima Summa (scritta nel 1253) e soprattutto nella Lectura sulle decretali di Gregorio IX (di cui una prima versione fu completata prima del 126517) elencò una serie di argomenti destinati a grande successo per sostenere la tesi secondo cui le obbligazioni contratte nei confronti degli scomunicati erano rese nulle dalla scomunica stessa18. In mancanza di un simile principio la campagna di assoluzioni dalla scomunica condotta da Urbano IV non avrebbe avuto la stessa forza e sarebbe interessante seguire lo sviluppo parallelo della dottrina e della pratica su questo punto specifico19.

  • 20 Jordan 1909, p. 338-339. Ma v. ora anche Poloni (i.c.s.), ringrazio l’autrice per avermi messo a di (...)
  • 21 Ibid.

9Al di là di queste ragioni giuridiche, peraltro fondamentali, il papa approfittava di un dato di fatto. Per questi debitori disubbidire agli ordini del papa era particolarmente difficile perché molti di loro erano enti ecclesiastici. Si trattava di un effetto collaterale dell’organizzazione per la riconquista del regno inziata una decina di anni prima. A partire dal 1255, infatti, il predecessore di Urbano, Alessandro IV, che aveva provato a reclutare per l’impresa siciliana il re d’Inghilterra Enrico III, lo aveva autorizzato, mediante un’interpretazione estensiva della nozione di crociata, a usare i proventi della decima riscossa dalle chiese inglesi sul suo territorio per finanziare le truppe. Tuttavia, dato che la raccolta della decima era lenta, i soldi per pagare i soldati a erano stati anticipati da compagnie di mercanti-banchieri già presenti alla corte di Enrico. A titolo di garanzia erano stati impegnati i beni dei monasteri inglesi che raccoglievano le decime dai contadini. In questo modo, per poter riscattare questi beni, i monasteri si trovarono a dover versare ciò che raccoglievano, direttamente ai prestatori toscani. Su questa base le relazioni tra chiese, curia e compagnie toscane cominciarono a intensificarsi20. Con il pontificato di Urbano IV queste ed altre compagnie toscane cominciarono a essere utilizzate dal papato per « il trasferimento di censi tributi e decime riscossi anche in altre aree europee »21 – in particolare la Francia. Inoltre, spinti dall’esempio papale, cardinali, vescovi e altri enti religiosi cominciarono a rivolgersi direttamente a queste compagnie per ottenere prestiti. Per tutte queste ragioni nel 1262 bloccare la restituzione dei crediti ai prestatori senesi da parte degli enti ecclesiastici costituiva una minaccia efficace.

  • 22 La lettera è edita in Castellani 1982, p. 273-289. Analisi in Mucciarelli 2008, p. 78 e più analiti (...)
  • 23 Jordan 1909, p. 344 e Mucciarelli 2008, p. 88.

10Nella tarda estate del 1262, i divieti papali divennero operativi. È molto conosciuta la lettera in volgare con cui il 4 settembre Andrea de’ Tolomei informava i suoi soci a Siena del fatto che nessuna istituzione ecclesiastica francese gli rimborsava più i crediti, dal momento che nei suoi confronti veniva applicato il divieto papale22. Il mancato rimborso dei debiti generò forti divisioni nella mercanzia senese tra quanti ritenevano necessario pacificarsi con il pontefice e quanti invece volevano rimanere fedeli alla linea politica ghibellina perseguita fino a quel momento dal governo popolare dei ventiquattro che, grazie alle truppe di Manfredi, rendeva Siena egemone in Toscana. Un membro di questa magistratura fu ucciso nel novembre 1262 da un gruppo di mercanti-banchieri. Così, nel dicembre successivo, dopo che un ambasciata presso il papa aveva chiarito che erano sempre più lontane le speranze di una pace tra questi e Manfredi, un gruppo di banchieri senesi uscì dalla città affermando la propria distanza con il regime che sosteneva Manfredi, e si recò a Radicofani. Nel gennaio 1263 Urbano IV assolse dalla scomunica i fuoriusciti (che comprendevano membri delle famiglie Salimbeni e Tolomei) mettendoli in condizione di riavere indietro i loro soldi e venendo così, come ha scritto Roberta Mucciarelli, a « creare » nei fatti, la parte guelfa senese. Contemporaneamente, per converso, cominciò a incamerare direttamente i crediti vantati dai senesi « intrinseci » che restavano scomunicati nei confronti di Chiese e monasteri francesi, privandoli di somme tutt’altro che simboliche23.

  • 24 Davidsohn 1956, p. 763 : « Perché ciò che era riuscito per Siena non doveva riuscire anche per Fire (...)

11Nella stessa temperie politica si colloca l’atto da cui abbiamo preso le mosse. I mercanti e prestatori fiorentini (come anche quelli di Pistoia) non si trovavano in condizioni molto diverse da quelli senesi : anche loro vantavano crediti nei confronti di chiese e monasteri, e come quello di Siena, anche il governo della loro città sosteneva Manfredi. Anche a loro il papa poteva minacciare la mancata restituzione di crediti se non fossero passati dalla sua parte24. E così fece. Il 29 marzo 1263 (giovedì santo) Urbano ordinò ai fiorentini di abbandonare il re di Sicilia entro una delle altre feste in cui si era soliti promulgare le scomuniche generali, l’ascensione del Signore (quell’anno il 10 maggio), pena il sequestro dei beni. Quest’ordine fu poi prorogato fino al 29 giugno e il papa annunciò che sarebbe stato eseguito il 15 agosto. Il 15 luglio scrisse ai consoli dell’Arte della Lana fiorentina per minacciare anche un blocco commerciale e il 9 agosto al doge di Venezia e a Carlo d’Angiò per chiedere di indagare sui carichi di stoffe che transitavano nei loro domini al fine di verificare che non fossero di proprietà di cittadini di comuni ribelli. In ognuna delle feste in cui il papa era uso proclamare le sue scomuniche, Urbano replicò le sue condanne generali, mentre, contemporaneamente, procedeva con abiure e assoluzioni mirate.

  • 25 Jordan 1909.

12Già il 5 agosto, una settimana prima dunque dell’accordo con Cante degli Scali, Urbano aveva assolto alcuni membri della compagnia fiorentina dei De Burgo. Dalla fine di quello stesso mese le assoluzioni nei confronti dei mercanti-banchieri di Firenze cominciarono a ripetersi con ritmi sempre più intensi e proseguirono per tutto l’anno successivo venendo a includere i fiorentini Abbati, Acquerelli, Albizi, Bardi, Bellicozi, Bellincioni, Benvenuti del Bene, Cerchi, Della Bella, Dozi, Filippi, Frescobaldi, Pulci-Rimbertini, Rossi, Vinciguerre, e i pistoiesi Ammannati e Donosdei. Date le condizioni di partenza, ottenere l’assoluzione divenne per i banchieri l’unico modo di continuare la propria attività di prestatori di danaro e tale assoluzione ebbe come prezzo una dichiarazione di fedeltà alla pars della Chiesa e del papa. Come è noto dai tempi di Edouard Jordan, fu proprio in questo modo che, da un lato, il pontefice riuscì a sconfiggere gli eredi di Federico II e aprire il Regno di Sicilia alla conquista angioina e che, dall’altro, alcune compagnie toscane riuscirono non solo a sopravvivere, ma a svilupparsi e a prosperare25.

13Nelle pagine che seguono, si proverà a sostenere l’ipotesi che questo grande accordo politico-economico decisivo per la nascita di nuovi regimi guelfi nei comuni italiani fu a sua volta importante per due sviluppi che avrebbero condizionato pesantemente la vita pubblica nelle città italiane nel secolo seguente e forse non solo : da un lato, la nascita di una nuova élite economica specializzata nel traffico di danaro destinata ad ampliare elevandosi, la distanza dal resto dell’aristocrazia urbana ; dall’altro, la diffusione di un nuovo sistema di esclusione dei nemici politici che prevedeva la creazione di un gruppo intermedio tra i banditi, del tutto esclusi dalla cittadinanza e i cittadini pleno iure : i sospetti, puniti con il confino, le cui condizioni furono differenziate sulla base della loro obbedienza al regime. Dopo due paragrafi in cui si proverà a dar conto distintamente di questi sviluppi, si proveranno a elencare brevemente in una nota conclusiva alcune implicazioni del fatto che questi due processi ebbero una genealogia comune.

Una nuova diseguaglianza economica

  • 26 Lo studio di riferimento per questa compagnia di cui non si conservano libri di conti è Borsari 199 (...)

14La compagnia bancaria al che strinse l’accordo del 12 agosto, quella che per comodità si potrebbe chiamare degli Scali (e che tuttavia ebbe tra i fondatori e incluse personaggi privi di questo cognome come Amieri Cose, Pietro Benincase, alcuni Spini, Cambi, Spigliati, oltre che Ranieri Abbati, Gerardino Beliotti, Giacomo Lecca e i loro discendenti), costituisce un buon esempio per mostrare quanto questo passaggio fu cruciale per lo sviluppo successivo del gruppo dei cambiatori toscani e più in generale per la nascita di una nuova élite urbana26.

  • 27 Ibid., p. 23 e ss.

15Attestati in Inghilterra sin dal terzo decennio del Duecento, dove uno di loro, Spigliato, era stato arrestato e poi liberato nel 1229, risultano anticipare somme al re e alla corte, ottenendo talvolta beni ecclesiastici come pegno. È però con la già ricordata decisione di Alessandro IV di anticipare i proventi delle decime per preparare l’impresa siciliana che il loro giro di affari cresce improvvisamente. Se prima infatti le cifre testimoniate sono nell’ordine delle 500-1000 marche d’argento, grazie alle nuove operazioni dal 1255 si ritrovano creditori per quasi 5000 marche nei confronti di monasteri impegnati a versargliele nei successivi cinque anni. La nuova macchina economico-militare del papa, che collega per la prima volta raccolta delle decime da parte di chiese e monasteri e finanziamento della impresa che il re d’Inghilterra dovrà sostenere, non costituisce tuttavia l’unica fonte di entrate per gli Scali che continuano a fare prestiti diretti alla corte e ai privati27.

  • 28 Su questo aspetto della relazione tra papi e loro finanziatori in Milani (i.c.s.).

16Con l’arrivo di Urbano IV e la sostituzione di Enrico III con Carlo d’Angiò, la loro posizione diventa per alcuni anni più marginale. Da un lato il cambiamento favorisce le compagnie fiorentine già presenti in Francia (mentre Cante Scali aveva puntato in primo luogo sull’Inghilterra), dall’altro, gli Scali vengono colpiti dal fatto che il nuovo pontefice ricorra a nuovi mercatores domini papae28. Al tempo stesso, tuttavia, l’impresa vittoriosa di Carlo d’Angiò amplia il giro di affari per tutti, anche per quanti non fanno ancora parte dell’inner circle, e soprattutto, per renderla possibile, Urbano IV applica in modo più largo e sistematico l’invenzione del suo predecessore (il collegamento tra decime e riconquista siciliana) aggiungendovi, come si è visto, un elemento fondamentale per farlo funzionare : il rinforzo della scomunica (con la mancata restituzione dei crediti) ai mercanti « indevoti » che rende dipendenti dal pontefice e legati al sostegno della sua politica tutti coloro che, nel decennio precedente, abbiano fatto affari con gli enti ecclesiastici.

  • 29 Borsari 1994, p. 33 e ss.

17Questa ulteriore configurazione assunta dai rapporti tra curia romana e mercanti toscani è destinata a restare a lungo e a condizionare vigorosamente le fortune delle singole compagnie. Per rimanere agli Scali, il loro spazio di manovra nel mercato del credito inglese e nel prestito al comune di Firenze resta aperto perché e finché essi restano fedeli agli ordini del papa. Lo si vede bene dopo il 1282 quando la guerra del Vespro per liberare la Sicilia dagli aragonesi è l’occasione di una riorganizzazione dei prestiti da parte del papato che affida tutto il deposito delle decime a quattro compagnie. Per ottenere che gli altri depositari di decime versino a queste compagnie ciò di cui dispongono, il papa minaccia nuovamente di colpirli con la scomunica. Gli Scali obbediscono e per questo riescono a mantenere la loro posizione, approfittando di successivi cambi di pontefice per scalare di qualche posizione la classifica delle compagnie bancarie più gradite a Roma29.

  • 30 Borsari 1994, p. 43 e ss.

18Grazie a questa obbedienza gli Scali diventano mercatores domini Pape nel breve periodo di Celestino V e in seguito, dopo un nuovo momento di relativa marginalizzazione negli anni di Bonifacio VIII, si avvicinano sempre più agli angioini, e con essi ai papi della nuova sede avignonese, in particolare Clemente V. Sotto il suo pontificato gli Scali raggiungono il massimo livello della loro potenza radicandosi sempre di più anche nella loro città di provenienza, Firenze, al cui comune volentieri prestano, reinvestendo, come molti altri, nel commercio della lana e nell’acquisto di immobili. Così il loro giro di affari cresce in maniera inusitata nel corso dei primi tre decenni del XIV secolo fino a quando la « bolla » esplode, ovvero si registra il loro rumoroso fallimento del 1326. Se, come ha ipotizzato il loro studioso più recente, Silvano Borsari, questo fallimento fu dovuto in primo luogo alla troppo stretta relazione che gli Scali avevano stretto con Carlo di Calabria all’epoca della sua signoria fiorentina, ne esce confermato il fortissimo condizionamento che la fedeltà politica operò sul successo economico di questa importante compagnia toscana30.

19Queste ultime considerazioni, insieme con quelle relative alla vicenda degli Scali in occasione della spedizione angioina del 1265 e della guerra del Vespro del 1282, fanno capire quanto l’accordo stipulato nell’agosto 1263, dal quale siamo partiti, fosse stato davvero il momento fondamentale per il lancio della compagnia. Solo grazie a quell’atto di « devozione », gli Scali erano riusciti a tesaurizzare il capitale di relazioni e di ricchezze accumulato fino a quel momento (un po’ avventurosamente) in Inghilterra e a disporre di nuovi sistemi per farlo fruttare. Un discorso simile potrebbe essere fatto per molte delle altre compagnie fiorentine (ma anche lucchesi e pistoiesi) che tra 1263 e 1264 beneficiarono delle stesse assoluzioni di Urbano IV. Con differenti gradi di fortuna dovuti alle contingenze dei rapporti con i singoli pontefici tutte queste compagnie percorsero tappe simili che le condussero fino ai fallimenti, questi si ciclici, della prima metà del Trecento : inclusione nel sistema di fedeltà guelfo, relazioni con il regno di Sicilia, il sud della Francia e altre zone di influenza angioina, investimento nella protoindustria tessile di Firenze e prestito a istituzioni pubbliche.

  • 31 Padgett 2012.

20Nella storia di queste compagnie commerciali, tuttavia, l’operazione messa in piedi da Urbano fu importante anche per un’altra ragione. Secondo il parere del politologo John F. Padgett, quell’accordo politico fu la causa non solo della selezione di un gruppo di compagnie destinate a occupare il vertice del sistema finanziario europeo, ma anche dell’apparizione di un nuovo tipo di organizzazione bancaria31.

  • 32 Per un inquadramento, v. Palermo 2008.
  • 33 Classiche su questi temi le pagine raccolte in Sapori 1955.

21È noto da tempo che nella seconda metà del secolo XIII appare un nuovo tipo di compagnia commerciale, caratterizzata, rispetto alle precedente, dalla presenza di agenti sedentari, cioè residenti in filiali lontane dalla città di provenienza, dunque da una maggiore stabilità rispetto alle compagnie viaggianti, da una maggiore estensione geografica, dall’articolazione in rami e quindi dalla distinzione tra direttori e soci, capace di rendere possibile al tempo stesso, una migliore unità gestionale e una maggiore diversificazione delle operazioni di credito, di deposito e di trasferimento32. Nel contesto di queste grandi compagnie, di cui fanno parte le supercompanies più celebri del secolo XIV, come i Bardi, i Peruzzi, gli Acciaiuoli, si svilupparono a loro volta tecniche importantissime per la nascita delle banche moderne, strumenti come la lettera di cambio, i registri a partita doppia che anche le compagnie del periodo successivo, organizzate diversamente, avrebbero ripreso e utilizzato33.

  • 34 Padgett 2012, p. 134-137.

22Secondo Padgett tutte queste innovazioni furono innescate dalla chiamata alle armi che Urbano IV fece nei confronti dei mercanti toscani. L’appalto pluriennale delle decime rese necessaria una organizzazione più stabile, la necessità di riscuoterle in varie parti d’Europa (prima per l’impresa siciliana e poi per altre imprese militari) impose un ampliamento della copertura. Una volta create per questo scopo, le nuove compagnie furono in grado di sfruttare la loro forma per nuovi scopi a loro ancora più favorevoli : l’appalto delle dogane e delle altre riscossioni fiscali in Inghilterra e in Francia, il commercio della lana teso alla sua trasformazione a Firenze e così via34.

  • 35 Ibid., p. 137-140

23La Chiesa insomma fu da un lato un’istituzione che fornì alle compagnie commerciali e bancarie nuovi strumenti (come le lettere o i registri), dall’altro un modello a cui ispirarsi per superare la dimensione legata all’accordo contingente o basato sulla sola famiglia che caratterizzava le compagnie più antiche e sviluppare un modello genuinamente « corporativo », basato cioè sulla nozione giuridica di « corpo ». Sempre secondo la ricostruzione di Padgett, anche per questo aspetto fu cruciale l’apporto di Urbano IV. Questo pontefice non solo era originario della città di Troyes, disposta vicino a quelle fiere della Champagne da cui i mercanti erano passati facendo affari e accumulando ricchezze, ma era stato anche vescovo di Gerusalemme dove aveva preso confidenza con i sistemi di finanziamento delle crociate35.

  • 36 Ibid., p. 132 : « Presumably Urban became familiar with the merchant-banking techniques of the Geno (...)
  • 37 V. sopra n. 12 e testo corrispondente.

24C’è solo un aspetto di questa ricostruzione – che peraltro si fonda su un modello di spiegazione causale delle innovazioni organizzative la cui portata discussa esula dalla discussione qui condotta – che desta qualche perplessità. Si tratta della fiducia che Padgett sembra nutrire sul fatto che nel reclutare i suoi banchieri, Urbano si basò su gruppi di banchieri guelfi, cioè già fedeli alla Chiesa36. In realtà, come abbiamo accennato analizzando il documento da cui siamo partiti, una delle conseguenze principali dell’azione pontificia fu proprio quella di « creare » una parte di sostenitori della Chiesa dotati di utili mezzi finanziari37. Nell’accordo del 1263 si prevede infatti che i nuovi soci devoti della compagnia con le loro famiglie dovranno uscire da Firenze « per recarsi a Lucca se guelfi, o altrove, in una località esterna alle diocesi fiorentina e fiesolana fedele alla Chiesa, se ghibellini » proprio perché i due celebri termini adoperati per le parti descrivono in primo luogo due clientele locali di Firenze e non sono ancora del tutto sovrapposti a quelli di « parte della Chiesa » e « parte degli Svevi ». Solo in questo modo si spiega come dei « ghibellini » potessero venire a schierarsi con il papa, replicando, su scala locale, quanto era avvenuto pochi mesi prima a Siena. Urbano IV, insomma, non si limitò, come sembra assumere Padgett, a scegliere tra alleanze stabili e già formate, ma intervenne a modificare pesantemente gli equilibri esistenti mediante incentivi e minacce, contribuendo, in modo per certi versi simile a quanto era avvenuto all’epoca di Innocenzo IV con le famiglie di milites di città tradizionalmente filoimperiali, alla costruzione di una nuova e più nutrita pars Ecclesiae.

25Con quest’ultimo rilievo tuttavia non si intende affatto contestare l’argomento principale di Padgett per cui negli anni di Urbano IV si avviò una nuova organizzazione, anzi per certi versi lo spinge più avanti, perché si mostra quanto il processo innescato dal pontefice fu importante, oltre che, sul piano organizzativo, per la nascita di un nuovo tipo di banca (la compagnia di mercanti sedentari) e, sul piano politico, per il cambiamento dei requisiti che da allora in poi consentirono di accedere al gruppo dei cambiatori più potenti (l’alleanza con il fronte papale e angioino), anche sul piano sociale, per la composizione stessa del gruppo.

  • 38 Fa il punto su questi aspetti Petralia 2010.

26Il dato merita attenzione perché uno degli aspetti cruciali dell’età bassomedievale fu proprio l’apparizione di una nuova aristocrazia finanziaria, diversa per mezzi e per cultura da quella che l’aveva preceduta, che ridisegnò i confini della diseguaglianza in termini nuovi38. Questa trasformazione che negli anni di Urbano IV si registra nella configurazione del livello più alto della società delle città italiane (e non solo) avrebbe potuto rimanere effimera e terminare con lui. Riuscì invece a proseguire e a durare perché, negli stessi anni oltre ai banchieri, anche i comuni trassero ispirazione dal papato per perfezionare uno strumento che, come le nuove compagnie, sarebbe sopravvissuto a quella temperie particolare : una nuova modalità di esclusione politica.

Una nuova diseguaglianza civica

27Mettere l’accento sul fatto che anche a Firenze, come era avvenuto a Siena, il progetto avviato da Urbano IV concorse a « creare » una nuova Parte Guelfa non significa ritenere che prima non esistesse un raggruppamento politico cittadino dotato di questo nome, ma che dal 1262 in poi, per effetto dei processi che si è provato a descrivere nelle pagine precedenti, questo gruppo cambiò profondamente la sua natura. Benché una risalente tradizione tradizione storiografica tenda a vedere gli scontri tra le parti cittadini nell’ottica di una continuità assoluta, quasi una costante inevitabile della storia comunale, in realtà tali scontri mutarono profondamente nella forma, nelle ragioni e appunto nella composizione dei fronti.

  • 39 Milani 2005, p 709-716.
  • 40 Diacciati 2011, p. 253.
  • 41 Ibid., p. 248-250. Per la composizione del consiglio v. anche Tarassi 1978, p. 155-156.

28Come altrove, anche nel caso di Firenze, benché siano attestati sin dalla fine del secolo XII conflitti locali che si incrociano con quelli sovralocali tra i candidati imperiali e tra il papato e l’impero, la composizione delle partes Guelfa e Ghibellina rimase sostanzialmente aristocratica per tutta la prima metà del Duecento39. Secondo Silvia Diacciati, solo nell’esilio subìto ad opera del regime ghibellino, dunque negli anni 1260, i populares si avvicinarono « a quelli che, fino a qualche mese prima, erano stati i loro antagonisti, i cavalieri guelfi »40. La sua analisi di un documento databile tra 1260 e 1268, in cui un consiglio della Parte Guelfa elegge proprio capitano Guido Guerra, mostra come tale consiglio fosse composto per poco più di metà da membri di famiglie guelfe di tradizione militare, a cui si affiancavano però, sia personaggi a questi vicini per estrazione sociale, ma che si erano schierati con il movimento popolare negli anni precedenti – in molti casi proprio banchieri assolti da Urbano IV – sia membri di famiglie che avevano partecipato al regime del Primo Popolo nel decennio 1250-126041.

29A partire dall’arrivo a Firenze dell’esercito angioino, nella Pasqua 1267, quando questa Parte Guelfa rinnovata socialmente arrivò al potere, produsse un cambiamento politico notevole. Produsse infatti un governo che era diverso tanto dal precedente governo ghibellino (1260-1267), dominato dalla milizia ghibellina, che aveva fieramente combattuto le rivendicazioni politiche del « popolo », ma anche dal regime del primo « popolo » (1250-1260) che le aveva sostenute combattendo i cavalieri guelfi, un governo in cui le istanze « popolari » e quelle di una parte dell’aristocrazia si trovavano a dover coesistere. È vero che questo aspetto composito della classe dirigente fiorentina avrebbe provocato tensioni interne che avrebbero visto fronteggiarsi e alternarsi al potere, almeno fino ai primi del Trecento, una linea intransigente arroccata intorno alla Parte e agli angioini e una più moderata, vicina al papato e al « popolo ». Ma nonostante queste tensioni la coesistenza andò avanti perché il cointeressamento del « popolo » in generale e dei banchieri in particolare nel successo della Parte Guelfa si fondava su basi assai solide : la nuova alleanza con Carlo I d’Angiò e con il pontefice metteva a disposizione degli uomini d’affari fiorentini risorse importanti, che avrebbero permesso di catalizzare il grande sviluppo dell’economia cittadina : i privilegi commerciali con il Regno di Sicilia, l’accesso ai suoi cereali, la possibilità di mettere le mani sugli appalti della riscossione fiscale.

  • 42 Davidsohn 1956.

30Il regime avviato nel 1267 con la concessione della podesteria a Carlo per i successivi sei anni (periodo che peraltro si sarebbe ulteriormente allungato) vide pertanto una tregua nel conflitto tra « popolo » e milites e la diffusione a Firenze di quello spirito di crociata elaborato dal papato che aveva veicolato la conquista siciliana42.

  • 43 Il documento, conservato in Archivio di Stato di Firenze, Diplomatico Targioni, è edito da ultimo i (...)
  • 44 Canaccini 2009, p. 364 : Ego juro […] esse fidelis et obbediens Summo Pontifici et Sacre Romane Ecc (...)
  • 45 Per un’analisi delle teorie canonistiche relative al giuramento dovuto a eretici e a nemici della c (...)

31Tale spirito fu per così dire travasato dalla sfera sacra a quella profana con l’adozione da parte del comune, al fine di combattere i propri nemici, di tecniche politiche e amministrative nate per combattere i nemici della Chiesa. Significativo da questo punto di vista è che tra i suoi primi atti, già il 28 aprile 1267, il nuovo governo fece prestare ai ghibellini che erano rimasti in città un sacramentum sequimenti, una dichiarazione ufficiale di fedeltà politica43 il cui formulario (che insisteva sulla necessità di sottoporsi agli ordini del papa e di Carlo, sulla promessa di non aiutare i loro nemici, i ghibellini e i loro amici) ricordava quello dell’accordo che Cante degli Scali aveva stretto con Urbano IV cinque anni prima44. Come l’abiura che Urbano aveva richiesto ai banchieri questo giuramento si inseriva nella tradizione canonistica che prevedeva lo scioglimento dai vincoli di fedeltà dovuti ai signori che fossero stati dichiarati nemici della Chiesa di coloro che si dichiaravano pronti a combatterli45.

  • 46 Ho trattato questi aspetti in Milani 2003.

32Di lì a poco, nello stesso spirito, si provvide ad agire contro i nemici politici secondo procedure che attingevano alla stessa tradizione giuridica e ideologica. Fino a quel momento, per colpire i suoi nemici politici, Firenze, come gli altri comuni aveva fatto ricorso in primo luogo allo strumento del bando. Sin dal secolo XII abbiamo traccia del fatto che quanti si schieravano con il nemico adottando una linea politica alternativa a quella decisa dalla città erano colpiti con questo provvedimento che, per certi aspetti, costituiva una sorta di versione laica della scomunica. Analogamente a quanti rifiutavano di presentarsi in tribunale per rispondere a un’accusa mossa contro di loro, gli autori di certi comportamenti percepiti come molto gravi (la falsificazione di moneta, il giuramento di fedeltà a un nemico) erano banditi, privati cioè della possibilità di chiedere giustizia e usufruire della protezione che il comune accordava ai suoi cittadini. Il che significava che in teoria, potevano essere impunemente colpiti nei beni e nella persona. In altre parole, l’atto di uscire dalla città e di aderire al fronte dei suoi nemici era interpretato come una disubbidienza particolarmente grave, una disubbidienza a cui il comune rispondeva con un’esclusione che, per così dire, innalzava un muro tra il disubbidiente e la città. Mentre tuttavia per i casi normali (quelli di chi non si presentava in tribunale) il muro poteva essere rimosso, e cioè il bando veniva revocato dal tribunale se il bandito dimostrava di aver raggiunto un accordo di pace con la persona offesa, nel caso dei reati politici i bandi erano dichiarati « perpetui » e dunque in teoria irremovibili. Nell’applicazione pratica, è vero, la possibilità di revoca rimaneva aperta, ma secondo procedure particolari. Di solito, nella prima metà del Duecento, dai bandi perpetui contro i nemici politici si veniva assolti solo con provvedimenti altrettanto politici, in occasione delle pacificazioni collettive tra le parti46.

  • 47 Brattö 1956.
  • 48 Davidsohn 1908, p. 158 : « […] Von den siegenden Ghibellinen wurde eine besondere Kommission super (...)
  • 49 La presenza di confinati guelfi nel regime ghibellino è provata dalla esistenza nel regime successi (...)
  • 50 Milani 2003, p. 103-104.

33Sappiamo che negli anni 1260-1267 il regime ghibellino di Firenze aveva bandito i guelfi provvedendo anche, come dimostra il censimento dei danni che essi fecero una volta rientrati47, a distruggere parte delle loro abitazioni. Sappiamo che una parte dei beni era stata sequestrata48 e anche che, con ogni probabilità, altri guelfi (ma non sappiamo quanti) avevano subìto la pena del confino49, una misura che costringeva a risiedere in certi luoghi, usata fino a quel momento anche in altre città per allontanare cittadini considerati potenzialmente pericolosi per l’ordine pubblico50.

  • 51 La notizia della commisisone super videndo, cernendo et in scriptis redigi faciendo Ghibellinos con (...)
  • 52 Le liste sono pubblicate in Pincelli 2005.

34Quel che è certo è che a partire dal 1268, nel nuovo regime guelfo di Firenze, questa misura acquisì uno spazio enorme divenendo diffusa e sistematica. In un primo momento quanti erano stati identificati come possibili sospetti furono confinati. Poi, almeno dalla fine del 1268, in ogni sestiere (la testimonianza che abbiamo è relativa a Oltrarno) si riunì una commissione formata da un membro dei Dodici buoniuomini, (la nuova magistratura cittadina nata per provvedere al « buono stato del comune » in un momento di dichiarata emergenza) da uno dei Sei capitani di Parte Guelfa e da uno dei Sei capitani della società dei confinati (di quanti cioè avevano subìto il confino durante il regime ghibellino). Questi tre personaggi provvidero a valutare e a scrivere quali, tra i ghibellini confinati dovevano essere sollevati dal loro carico penale, quali dovevano rientrare in città (dove sarebbero rimaste a gli ordini del podestà che poteva disporne il temporaneo allontanamento), quali dovessero rimanere ai confini nel contado e quali dovessero invece essere confinati fuori dal contado ; in altre parole a suddividere i confinati nelle varie categorie di confino basate sulla maggiore o minore lontananza dalla città51. Il risultato fu un elenco di confinati che, unito a quello dei banditi, cioè quanti si erano allontanati dalla città o non avevano risposto alla citazione, conteneva circa tremila menzioni individuali52.

35Grazie a questo lavoro si volle pertanto affermare la necessità di colpire, o almeno porre sotto uno stretto controllo, oltre ai responsabili della disubbidienza, tutti i loro possibili protettori, complici e favoreggiatori.

  • 53 Sulla persecuzione dei potenziali complici e favoreggiatori degli eretici riferimenti essenziali in (...)
  • 54 Maisonneuve 1960, p. 200-242, in particolare p. 229 sul concilio Laterano IV (1215), p. 237 sul con (...)
  • 55 È partendo dai problemi emersi nei concilii di Tarragona (1242) e Narbonne (1243) che Ramon de Peny (...)
  • 56 Merlo 1995 ; Merlo 1996.
  • 57 Padovani 1985.

36In questo nuovo sistema, in cui migliaia di persone (molte delle quali non avevano abbandonato la città e anzi avevano giurato fedeltà al regime) vedevano il proprio status di cives comunque ridotto e limitato, sembra potersi ravvisare l’importazione nell’esclusione politica delle città italiane di un principio elaborato dalla Chiesa nel corso del secolo precedente per reprimere l’eresia. Questa modalità di azione repressiva che si fondava sull’inquisitio, era stata elaborata nel XII secolo e sperimentata sistematicamente al principio del Duecento nella cosiddetta crociata contro gli albigesi53. In una serie di concili tenutisi nel secondo e terzo decennio del Duecento era stata elaborata la suddivisione degli eretici in categorie diverse, meritevoli di pene differenti a seconda dell’adesione alle dottrine condannate e della volontà di distaccarsene54 Tali dottrine erano state sistematizzate in seguito soprattutto per opera del canonista Ramon de Penyafort che aveva insistito sulla necessità di individuare la perseveranza nell’errore (oltre che l’esteriorità del comportamento) per definire qualcuno come eretico, mentre gli altri avrebbero dovuto essere distinti in suspecti simpliciter, vehementer e vehementissime. Lo stesso canonista nel suo Directorium aveva provveduto a definire meglio le categorie dei favoreggiatori e a teorizzare le modalità di colpire i relapsi ovvero quanti allontanatisi dall’errore ci erano ricaduti55. Categorie come queste non erano affatto sconosciute in Italia nei decenni centrali del Duecento, erano state infatti importate e applicate con alcune variazioni nelle grandi costituzioni antiereticali dei decenni precedenti, quindi, una volta iniziato il conflitto tra il papato e Federico II, erano state reimpiegate per colpire i seguaci dell’Imperatore56, tornando particolarmente in auge in occasione dell’organizzazione delle crociate contro Ezzelino III da Romano e poi contro Manfredi. Prima e durante quella stagione le costituzioni antiereticali erano state inserite negli statuti delle maggiori città italiane57.

37Ciò che fu fatto a Firenze contro i ghibellini grazie al fondamentale supporto dei podestà angioini che quelle tecniche avevano applicato in patria e al nuovo consenso offerto dal « popolo » cittadino ricordava tutto ciò, aveva, rispetto alla persecuzione antiereticale, un’« aria di famiglia ». E proprio questo ricorso a pratiche collaudate e condivise spiega il loro successo in altre città italiane

  • 58 Per Prato sappiamo che Carlo I d’Angiò chiese al comune di presentargli i nomi dei ribelli prima de (...)
  • 59 Ibid., p. 186-203.

38Operazioni molto simili a quelle che condotte a Firenze si svolsero infatti nello stesso momento in altri comuni che avevano stretto alleanze o patti di sottomissione con Carlo, certamente a Prato e a Pistoia. In entrambe queste città (come anche a Parma nel 1266) si provvide a far giurare un sacramentum di fedeltà al nuovo regime guelfo e angioino, si produssero liste di banditi e confinati nel corso degli anni 1268 e 126958. La stessa cosa avvenne a Brescia nel 1269-70 e in molti altri luoghi a mano a mano che andava crescendo l’egemonia angioina successiva alla battaglia di Tagliacozzo59.

  • 60 Per la delazione a Bologna, ibid., p. XXXX.
  • 61 Sulle tasse e i cavalli imposti ai Lambertazzi bolognesi, v. Milani 2003, p. 148 e ss.

39Alcuni anni dopo, nel 1274, il sistema fu impiantato a Bologna. Qui, dopo che i ghibellini locali, i Lambertazzi, si erano allontanati nel giugno di quell’anno e per questo erano stati banditi, non fu fatto giurare, come era avvenuto a Firenze, un sacramentum al nuovo regime ai loro alleati rimasti in città. Altri spunti della tradizione inquisitoriale e crociata furono tuttavia ripresi. Una serie di processi tenuti nel 1275 mostra per esempio che fu incoraggiata la delazione60. Una volta che tramite questo strumento il gruppo dei sospetti poté essere definito si provvide, in pieno accordo con quanto prevedevano le decretali contro gli eretici e con quanto aveva previsto il patto di Urbano IV, a fare in modo che questi non mettessero le loro risorse finanziarie e militari al servizio dei nemici. Così i Lambertazzi furono sottoposti a una tassazione speciale e censiti in modo da poter consegnare i propri cavalli a cavalieri politicamente più affidabili61. Quindi, secondo modalità molto simili a quelle visibili a Firenze, si procedette alla collocazione dei vari sospetti e dei ribelli che si erano allontanati dalla città in nuovi elenchi di banditi e confinati, che in questo caso vennero a inquadrare un numero ancora maggiore di cittadini (circa quattromila) dato tanto più rilevante considerando che gli abitanti di Bologna dovevano essere molti meno dei fiorentini.

  • 62 Questo punto si coglie bene in un proemio del libro dei banditi e confinati bolognesi scritto nel 1 (...)
  • 63 Come emerge, tra gli altri, da Campanelli 2003, un primo elenco di confinati ghibellini fu scritto (...)
  • 64 Milani 2003.

40Studi più ravvicinati su Firenze e Bologna inoltre mostrano un’altra analogia con quanto era venuto elaborandosi nella persecuzione degli eretici, e cioè che gli elenchi di banditi e confinati costituirono solo la base, l’inizio, del sistema. Nelle due città il gruppo dei nemici censiti e puniti continuò a essere monitorato e i singoli individui che lo componevano furono ricollocati in categorie penali più o meno gravi di quelle in cui erano a seconda della loro condotta62. A Firenze la fortuita sopravvivenza di alcune liste frammentarie di confinati confezionate a breve distanza dalle prime sembra indicare che almeno fino al 1275 si continuò a spostare non solo i confinati da una condizione all’altra (premiando quanti si presentavano e chiedevano di riavvicinarsi e punendo quanti non si presentavano nei luoghi di soggiorno), ma anche a recuperare banditi che erano venuti ad mandata63. A Bologna una notevole quantità di documentazione consente di seguire analiticamente l’andamento del gruppo dei puniti lungo il corso dei decenni seguenti e mostra in modo evidente che molti di loro furono progressivamente recuperati e gli fu consentito, in modi diversi, di convertirsi al nuovo regime politico, di riavvicinarsi anche se non sempre di raggiungerla, alla condizione di cittadini a pieno diritto64.

41Nelle città guelfe della fine del Duecento venne dunque a impiantarsi una strategia di disciplinamento politico dei nemici interni che impiegava principi e categorie simili a quelle elaborate dalla Chiesa per perseguire l’eresia mediante l’organizzazione di vere e proprie crociate. Questi principi e queste categorie, del resto, da quasi un secolo venivano impiegate dai papi per perseguitare, controllare e disciplinare la dissidenza politica. La politicizzazione della lotta antiereticale non aveva cessato di avanzare dal XII secolo in poi, scandita dalla Vergentis in Senium di Innocenzo III che aveva assimilato eresia e Crimen Lesae Maiestatis, poi dalla lotta tra il papato e Federico II che aveva applicato questa equiparazione all’imperatore e ai suoi seguaci, infine dalla crociata contro Manfredi che aveva saldato a questa lotta gli interessi di un gruppo potente e in espansione come quello costituito dagli uomini d’affari toscani. Grazie a quest’ultimo passaggio, di cui Urbano IV era stato il principale autore, gli interessi del papato e quelli delle nuove aristocrazie finanziarie si erano a tal punto collegati che queste non avevano esitato a importare nei sistemi politici a cui partecipavano, i comuni, modalità poliziesche e giudiziarie di tipo inquisitoriale, creando in questo modo un sistema destinato, come l’organizzazione delle nuove compagnie bancarie, a sopravvivere al contesto che l’aveva visto sorgere.

Conclusioni

42Sotto il pontificato di Urbano IV, dunque, nel contesto di una nuova alleanza tra i banchieri toscani e la Chiesa Romana che aveva come poste in gioco la riscossione delle decime in Europa e il sostegno alla riconquista del Regnum Siciliae, numerose tecniche del potere già esistenti (il giuramento di fedeltà, la scomunica, lo scioglimento della fedeltà nei confronti degli eretici e dei nemici della chiesa, la liberazione dai debiti con gli scomunicati, tecniche diplomatistiche che implicavano registri e copie di dati presenti in altri registri, lettere ed elenchi, nuove modalità di trasferimento delle obbligazioni monetarie, la delazione, la repressione del favoreggiamento e della complicità con i dissidenti) vennero a ricombinarsi in modi nuovi condizionando pesantemente ambienti comunicanti con la curia papale ma da questa distinti, e diffondendo altrove tecniche di governo elaborate dalla Chiesa di Roma. Come ha sostenuto Padgett, gruppi di banchieri cambiarono la loro natura trasformandosi da alleanze temporanee ed effimere in corpi organizzati gerarchicamente in cui le informazioni fluivano dal centro alle filiali e viceversa veicolate da lettere capaci di valere come attestati di pagamento. Come ho provato a dimostrare, anche i governi cittadini trassero ispirazione dalla Chiesa quando aggiunsero alla tecnica-base del bando, che padroneggiavano da più di un secolo, la tensione a ridefinire l’intero campo dei cives suddividendolo in due gruppi secondo la categoria della fedeltà/infedeltà al regime e cambiando così in modo definitivo i modi dell’appartenenza alla civitas.

  • 65 Una ricostruzione di questo grande racconto in Todeschini 1994, p. 39-53.
  • 66 Vallerani 1994.

43Interrogarsi sulla connessione tra la nascita di un nuovo ceto di imprenditori finanziari e quella di una nuova forma di esclusione può avere senso anche perché questi due eventi sono stati per molto tempo rubricati sotto etichette assai diverse, addirittura contrastanti, dalla storiografia. Nel racconto della vicenda comunale che si è cominciato a diffondere nella seconda metà dell’Ottocento e che, nonostante gli attacchi formidabili a cui è stato sottoposto nel corso del Novecento, ha mantenuto intatte alcune delle sue premesse, i banchieri e le esclusioni politiche svolgono due parti assai differenti. I primi sono infatti quanto di meglio il comune ha saputo produrre, l’eredità gloriosa lasciata ai secoli seguenti e in particolare all’età del liberalismo e degli scambi finanziari65. Le seconde sono la causa del fallimento dei comuni come esperienza politica, il peccato originale della storia italiana, il segno più evidente di quella strutturale inadeguatezza alla convivenza civile che segnò le piccole città-stato66.

44Accogliere l’idea qui proposta secondo cui le forme definitive che questi due fenomeni apparentemente così lontani tra loro assunsero alla fine del Duecento scaturirono dallo stesso alveo, vale a dire dalla guerra santa promossa con sistemi nuovi e armi consolidate dal papato per la riconquista del Regnum Siciliae e vinta grazie all’appoggio angioino, significa in ultima analisi mettere in crisi l’idea della loro lontananza e riflettere invece sul significato della loro prossimità.

  • 67 Vallerani 2010.
  • 68 Varanini 2004.

45Il rilievo di una comune genealogia, papale e angioina, tra le origini della banca e quelle dell’esclusione politica, tra l’affermazione di una nuova diseguaglianza sociale fondata sulla disponibilità di risorse economiche e quella di una nuova diseguaglianza civica, fondata sulla possibilità di condividere le risorse politiche della città, può illuminare il processo di evoluzione politica e sociale che si ebbe in Italia alla fine del Medioevo. Mi sembra infatti che una serie di ricerche recenti mettano bene in evidenza come a connotare quell’epoca di crisi e trasformazione che fu il Trecento furono principalmente due fattori. Da un lato, l’adozione di tecniche del potere simili e nuove da parte di regimi comunali e signorili : suppliche, grazie, eccezioni, deroghe67 ; dall’altro, la (lenta) stabilizzazione di un patriziato urbano spesso capace di controllare strumenti finanziari importanti (prestiti al comune, monti, debiti pubblici) anch’essa condivisa da « repubbliche » e poteri personali68. In questi due elementi che nel XIV secolo continuarono a rafforzarsi reciprocamente, ovvero il rilancio di un potere di stile « pastorale » che aggirando le regole istituzionali del comune collegava direttamente individui coi governi e l’emergere di un’élite economicamente florida, urbana e monopolista, che da quelle tecniche di potere traeva vantaggi e legittimità, mi sembra di cogliere le conseguenze più importanti di ciò che era avvenuto nella seconda metà del Duecento. Negli anni di Urbano IV si erano cominciate a gettare le basi perché le istituzioni cittadine divenissero più capaci che in passato di costringere all’obbedienza, sia per effetto di una maggiore capacità economica, sia di una più sviluppata tecnica coercitiva, fondata sulla attenta distribuzione di privilegi e cambi di status. Allora prestatori, giudici e governanti avevano cominciato a capire come contare, verificare e suddividere i nomi e gli averi di tutti, così da separare gli affidabili dagli inaffidabili, trasformare creditori e cittadini in debitori e sospetti, e riuscire, finalmente, a controllarli meglio.

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Varanini 2004 = G. M. Varanini, Aristocrazie e poteri nell'Italia centro-settentrionale dalla crisi comunale alle guerre d'Italia, in R. Bordone (a cura di), Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato a cura di Roma-Bari, 2004, p. 121-193.

Vodola 1985 = E. Vodola, Excommunication in the Middle Ages, Berkeley, 1985.

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Notas

1 Per un primo elenco delle assoluzioni dalla scomunica fatte ai membri delle compagnie toscane negli anni 1263-64 v. Padgett 2012, p. 163-165, da integrare almeno, per la compagnia Spini-Bardi, con Reg. Urb. IV, p. 175 (n. 363).

2 Per una storia dell’uso della scomunica contro i nemici della chiesa si può partire ora da Paravicini Bagliani 2009, p. 215-226.

3 Del documento, finora inedito, si fornisce la trascrizione della prima parte nelle note che seguono. Conservato in due copie all’interno di due documenti entrambi redatti a Parigi il 9 dicembre 1263 (rispettivamente, ASV Instr. Misc. 102 e 103), se ne può trovare un regesto analitico in Davidsohn 1901, p. 15-17.

4 ASV Instr. Misc. 103 : In nomine Domini Amen. Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo tercio, .ii. idis augusti, indictione sexta, pontificatus vero domini Urbani pape quarti anno secundo. Per presentem paginam appareat omnibus evidenter quod coram venerabilibus patribus dominis Symoni, tituli sancte Cecilie presbitero, et Matheo, sancte Marie in Porticu diacono, cardinalibus, et in presentia mei Bassi notarii et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum.

5 Ibid. : […] Cavalcante qui dicitur Cantus, filius Iacobi de Scala, civis et mercator florentinus, pro se et procuratorio nomine pro Iacobo de Scala patre suo, Maynecto Spine, Diritta Cambii, Spina et Tegla fratribus filiis dicti Iacobi de Scala, eius sotiis quorum procurator est, et ipse idem Cavalcante et Aymerius Cose pro se et Lapo eius filio, Petrus Benincase, Ugo Spine et Iacobus Lecca, sotii, cives et mercatores florentini, presentes principaliter pro se et pro Thoma Spiliati, Lotterio Benincase, Campana Francisci, Tegla filio domini Amatoris, Rucco Cambii et Ranerio Abbatis, sotiis eorundem asentibus et pro supradictis eorum sotiis superius nominatis, presentialiter constituti, omnibus sacramentis, necnon confederationibus, pactis, promissionibus, quibus domino Manfredo, quondam principi tarentino persecutori Romane Ecclesie, tenebantur, penitus abiuratis, iuramentum presentialiter prestiterunt, promittentes, predicti Cavalcante pro se et procuratorio nomine dictorum sotiorum suorum quorum procurator est et Aymerius Cose, Petrus Benincase, Ugo Spine et Iacobus Lecca, pro se ipsis et eorum sotiis supradictis, et ipse idem Cavalcante pro eisdem consotiis supradictis, dominis cardinalibus recipientibus vice et nomine sanctissimi patris domini Urbani pape quarti et Ecclesie Romane, sub debito prestiti iuramenti et pena duorum milium marcharum sterlingorum, quod super hiis et pro quibus in ipsos et eorum sotios predictos excomunicationis et civitatem Florentie interdicti sententie hac occasione per sedem apostolica prolate fuerunt, domini pape et Ecclesie mandatis que ipsis, semel vel pluries, per ipsum dominum papam vel alios quibus hoc commiserit, facient et precise parebunt, quodque deinceps dictum dominum Manfredum non habebunt nec assumpnent in dominum, nullum omnino sibi sive nuntiis seu vicariis vel offitialibus suis prebebunt consilium, auxilium, vel favorem publicum, vel ocultum, aut eius recipient nuntios, vel suos ad eum mittent, nec munera seu donaria aliqua recipient, vel recipi facient ab eodem, set domino pape et Ecclesie Romane contra dictum dominum Manfredum ad domini pape et nuntiorum suorum mandatum patenter et potenter assistent.

6 Ibid. : Item quod idem Cavalcante pro se et procuratorio nomine predictorum sotiorum suorum quorum procurator est et Aymerius Cose, Petrus Benincase, Ugo Spine et Iacobus Lecca pro se ipsis et omnibus sotiis suis predictis et eorum sotietate per legittimam stipulationem omnes et quilibet eorum in solidum, promiserunt predictis dominis cardinalibus recipientibus pro domino pape et Ecclesia Romana, sub dicta pena duorum milium marcharum sterlingorum, quod ipsi et predicti sotii sui cum eorum familiis infra octo dies intrante mense octubris proximo venturo exibunt de civitate Florentie et eius districtu et si Guelfi fuerint morabuntur apud Lucam, vel alibi in terra Ecclesie predicte devota, de domini pape licentia spetiali, si vero fuerint Gibellini morabuntur in terris Ecclesie predicte devotis positis extra dyocesim Florentinam et Fesulanam de spetiali licentia domini pape. Item quod prestabunt consilium, auxilium et favorem in personis et bonis eorum secundum proprias facultates predictis Guelfis existentibus apud Lucam et facient guerram hominibus de Florentia qui tenent civitatem ipsam iuxta domini pape mandatum.

7 Ibid. : Item quod non prestabunt, per se, nec per alios, consilium, auxilium vel favorem in collectis, equis seu armis vel aliis subsidiis Gibellinis de Florentia nec dicto Manfredo vel eius nuntiis seu adherentibus eidem vel aliis personis Romane Ecclesie indevotis nec solvent collectas seu datium Florentie, nec per ipsos nec per interpositas personas, donec ad mandatum Ecclesie eadem civitas revertatur et procurabunt pro posse quod civitas et homines existentes ibidem redeant ad Ecclesie predicte mandata.

8 ASV Instr. Misc. 102 : Item quod quilibet manifestabit vel exprimet nominatim et dabit in scriptis omnes sotios et discipulos et servientes sue soctietatis et quantitatem pecuniam singuli eorum habent in sotietate ipsorum ut qui ad mandata Ecclesie redierint solam partem sibi contingentem et debitam de dicta sotietate exigant et deducant et super hoc solum ei littere a Romana Curia concedantur ; alia vero pecunia que fuerit non redeuntium ad Ecclesie Romane mandata deponatur in sequestro apud aliquem iuxta domini pape mandatum vel alias : de ea fiat quod domino pape placuerit.

9 Ibid. : Item quod negotia comunia sotiorum, discipulorum et serventium non redeuntium ad mandata ecclesie secundum premissum et infrascriptum modum non procurabunt nec tractabunt nisi pro portione eos contingente nec aliquid exigent a debitoribus suis de portione predictis non redeuntibus debita sine domini pape licentia spetiali, et si de portione non redeuntium aliquid habent vel habuerint apud se eis nullatenus reddant set de ea faciant quod dominus papa eis dixerit iniungendum. Item quod manifestabunt et dabunt in scriptis omnes creditores suos vel habentes participium cum eis de Florentia et eius districtu et generaliter de Tuscia et Lombardia qui non sunt aut reversi fuerint ad mandata Ecclesie et eorum credita ut illa sequestrentur secundum quod domininus papa voluerit.

10 ASV Instr. Misc. 103 : Item quod non tenebunt aliquos discipulos vel factores seu servientes nisi fecerint mandata Ecclesie hoc modo ; et si habent eos secum repellant ipsos ab eis infra predictos octo dies intrante mense octubris nisi vellent secundum premissum et infrascriptum modum ad Ecclesie mandata redire.

11 Ibid. : Item quod a die Iovis sancto proximo preterito non fecerunt nec facient in futurum aliquem contractum cum aliquo in fraudem processus facti et faciendi contra indevotos Florentie vel alios de Tuscia ad mandata Ecclesie non redeuntes ; et si fecerunt revelent et dissolvant illum iuxta domini pape mandatum. Item quod nullum pactum, nullam conventionem, donationem, cessionem, alienationem in fraudem premissorum vel alterius eorum facient et si fecerunt a dicto die Iovis sancto revelent et dissolvant et secundum domini pape mandatum.

12 ASV Instr. Misc. 102 : Item Lucanis et Guelfis contribuent in collectis et in equis et armis eos iuvabunt per se vel per alios iuxta domini pape mandatum. Item promiserunt quod omnia nomina eorum qui ad mandata Ecclesie sunt venturi dabunt in scriptis exprimendo sotietates eorum et expriment etiam nomina illorum qui ad mandata ecclesie non redierunt et sunt de sotietate redeuntium vel cum redeuntibus habent aliquod participium vel comunionem cum eis in mercimoniis, debitis vel aliis negotiationibus quibuscumque vel in sotietate redeuntium vel apud redeuntes habent pecuniam nomine depositi vel mutui sive alio quocumque modo et titulo vel quorum habent res mobiles vel semoventes et quascumque dando in scriptis quantam pecuniam habent singuli eorum et quas res.

13 Sulla pratica pontificia di emanare scomuniche generali tre volte l’anno (il giovedì santo, nella festa dell’assunzione del Signore e nella festa per la consacrazione delle basiliche di San Pietro e San Paolo celebrata il 18 novembre, v. Paravicini Bagliani 2000 ; Paravicini Bagliani 2005.

14 Per un inquadramento Koller 2007, p. 638

15 Jordan 1909, p. 222 ; ma per un elenco delle fonti : Mucciarelli 2008, p. 77 e s.

16 Jordan 1909, p. 333.

17 Sulla vita e le opere di Enrico Di Susa, v. Pennington 1993.

18 Per questi aspetti, v. Vodola 1985, p. 149 (ma v. tutto il capitolo per la storia della dottrina sui contratti stipulati dagli scomunicati) che tuttavia non mette in luce la coincidenza tra cambiamenti nella riflessione teorica sulla scomunica e uso politico di tale provvedimento nei confronti dei creditori Toscani da parte di Urbano IV.

19 Mi riprometto di farlo in un prossimo lavoro.

20 Jordan 1909, p. 338-339. Ma v. ora anche Poloni (i.c.s.), ringrazio l’autrice per avermi messo a disposizione il manoscritto.

21 Ibid.

22 La lettera è edita in Castellani 1982, p. 273-289. Analisi in Mucciarelli 2008, p. 78 e più analiticamente in Mucciarelli 1995.

23 Jordan 1909, p. 344 e Mucciarelli 2008, p. 88.

24 Davidsohn 1956, p. 763 : « Perché ciò che era riuscito per Siena non doveva riuscire anche per Firenze, e forse anche in misura più vasta ? »

25 Jordan 1909.

26 Lo studio di riferimento per questa compagnia di cui non si conservano libri di conti è Borsari 1994.

27 Ibid., p. 23 e ss.

28 Su questo aspetto della relazione tra papi e loro finanziatori in Milani (i.c.s.).

29 Borsari 1994, p. 33 e ss.

30 Borsari 1994, p. 43 e ss.

31 Padgett 2012.

32 Per un inquadramento, v. Palermo 2008.

33 Classiche su questi temi le pagine raccolte in Sapori 1955.

34 Padgett 2012, p. 134-137.

35 Ibid., p. 137-140

36 Ibid., p. 132 : « Presumably Urban became familiar with the merchant-banking techniques of the Genoese while in his previous job (patriarch of Jerusalem). So the why did he choose the Tuscans and not the Genoese to be his Italian merchant-bankers ? Because his Tuscan merchant–bankers were politically Guelf, and the Genoese were not. » V. anche p. 138 : « There was a political logic involved in the diversification of banks, in other words, as well as a market logic. Not only the original Bonignori and Scali companies but also most of the Guelf inclined international bankers in Siena and Florence were mobilized into Urban’s crusade against Manfred – in opposition to the regimes of their own cities. »

37 V. sopra n. 12 e testo corrispondente.

38 Fa il punto su questi aspetti Petralia 2010.

39 Milani 2005, p 709-716.

40 Diacciati 2011, p. 253.

41 Ibid., p. 248-250. Per la composizione del consiglio v. anche Tarassi 1978, p. 155-156.

42 Davidsohn 1956.

43 Il documento, conservato in Archivio di Stato di Firenze, Diplomatico Targioni, è edito da ultimo in Canaccini 2009, p. 364-366 che tuttavia lo data erroneamente al 3 aprile, mentre la data ricavabile dal testo lacunoso che recita die jovis exeunte mense Aprilis (p. 365), è il 21 o più ragionevolmente, il 28 aprile, come aveva supposto già Del Lungo 1886, che lo aveva editato alle p. 396-397. Tale data peraltro è assai più compatibile con le informazioni riportate dallo stesso Canaccini a p. 136, n. 128 e 129 e testi relativi.

44 Canaccini 2009, p. 364 : Ego juro […] esse fidelis et obbediens Summo Pontifici et Sacre Romane Ecclesie et eius successoribus ; et eorum servabo mandata que per se vel per nuntios suos aut litteras duxerint facienda set nondum futura. Et excellentissimo domino Karolo Dei gratia Regi Sicilie et eius vicariis et Comuni Florentie et obbedire et stare a mandatis eorum […]. Et quod dabo eis cunsilium et auxilium toto meo posse ad dictum Regimen faciendum, et conservandum honorem eorum, et dampnum eorum evitabo […].

45 Per un’analisi delle teorie canonistiche relative al giuramento dovuto a eretici e a nemici della chiesa riprese da Innocenzo III in occasione della crociata contro gli albigesi e poi presenti nella normativa antiereticale v. Maisonneuve 1960, p. 200-202.

46 Ho trattato questi aspetti in Milani 2003.

47 Brattö 1956.

48 Davidsohn 1908, p. 158 : « […] Von den siegenden Ghibellinen wurde eine besondere Kommission super bonis Guelforum locandis pro comuni Florentino eingesetz (zeuge-aussagen in Prozess, den die Familie Bagnesi in September-Oktober 1290 wegen eines Terrains gegen die Kommune führte. Pergamenheft von 18 Blättern im Besitz des Marchese Piero Bagnesi-Bellincioni) ». Su un altro ufficio in qualche modo commesso al sequestro dei beni dei banditi guelfi, in quanto deputato ad autorizzare i trasferimenti patrimoniali, v. Diacciati 2011, p. 220-222.

49 La presenza di confinati guelfi nel regime ghibellino è provata dalla esistenza nel regime successivo di una societas confinatorum nominata nel documento citato poco oltre a n. 40.

50 Milani 2003, p. 103-104.

51 La notizia della commisisone super videndo, cernendo et in scriptis redigi faciendo Ghibellinos confinatos, qui debeant removeri et absolvi a confinibus, et qui debeant ad presens redire ad civitatem, et qui possint et debeant stare ad confines in comitatu, et qui teneantur et debeant ire et morari extra civitatem et comitatum si ricava da un documento pubblicato in appendice a Del Lungo 1886, p. 392-393.

52 Le liste sono pubblicate in Pincelli 2005.

53 Sulla persecuzione dei potenziali complici e favoreggiatori degli eretici riferimenti essenziali in Arnold 2010, p. 579. Tra le prime definizioni sistematiche di questa persecuzione va citata quella contenuta nel canone 27 Sicut ait beatus Leo del Concilio Laterano III (1178). In seguito si fece riferimento ai complici degli eretici con termini che potevano indicare figure diverse, non sempre chiaramente distinguibili (protettori, difensori, ospiti, seguaci) in numerosi atti emanati nel corso da Innocenzo III e più in generale nel corso della lotta contro gli eretici albigesi, a partire dalla bolla Vergentis in senium (1199).

54 Maisonneuve 1960, p. 200-242, in particolare p. 229 sul concilio Laterano IV (1215), p. 237 sul concilio di Narbonne (1227) e p. 240 sull’assemblea di Toulouse.

55 È partendo dai problemi emersi nei concilii di Tarragona (1242) e Narbonne (1243) che Ramon de Penyafort elaborò le sue distinzioni. Per un’orientamento v. Errera 2010.

56 Merlo 1995 ; Merlo 1996.

57 Padovani 1985.

58 Per Prato sappiamo che Carlo I d’Angiò chiese al comune di presentargli i nomi dei ribelli prima del giugno 1269 e che nel giugno dell’anno precedente il consiglio cittadino deliberò sui confinati. Per Pistoia abbiamo traccia di Libri rebellium redatti nel 1268. Cfr. Milani 2003, p. 179 e 184.

59 Ibid., p. 186-203.

60 Per la delazione a Bologna, ibid., p. XXXX.

61 Sulle tasse e i cavalli imposti ai Lambertazzi bolognesi, v. Milani 2003, p. 148 e ss.

62 Questo punto si coglie bene in un proemio del libro dei banditi e confinati bolognesi scritto nel 1277 che, usando altri luoghi comuni della persecuzione antiereticale (il « contagio », il « consenso ») recita : […] ergo edictum a popullo ut trina deberet fieri compilacio libri quorum unus in publico, alter in sacrario et tertius aput eiusdem populi capitaneum consistetur. In quorum quolibet primo illorum nomina scribentur quos propter maiores excessus perpetui pena dapnantur exillii ; secundario autem aliorum qui vulgo confinati dicuntur, qui preditorum morbi contagione dampnatorum. Inferi eorum visi sunt erroneis et nefandis actibus consensisse in tertii. In hiis omnibus continue distinctionis ordo servetur. (Archivio di Stato di Bologna, Archivio Lambertini, b. 1, s. d.).

63 Come emerge, tra gli altri, da Campanelli 2003, un primo elenco di confinati ghibellini fu scritto nel 1268, un secondo l’anno successivo. Per comprendere come variò in seguito il gruppo dei colpiti sono utili le liste dei confinati fiorentini presentatisi a Pisa nel 1272 analizzate in Canaccini 2009, p. 128-131 ; e a Cortona nel 1275, ibid., p. 151-155, già edite in Santucci 2006, p. 14-21 e analizzate in Canaccini 2006.

64 Milani 2003.

65 Una ricostruzione di questo grande racconto in Todeschini 1994, p. 39-53.

66 Vallerani 1994.

67 Vallerani 2010.

68 Varanini 2004.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Giuliano Milani, «Uno snodo nella storia dell’esclusione. Urbano IV, la crociata contro Manfredi e l’avvio di nuove diseguaglianze nell’Italia bassomedievale»Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En línea], 125-2 | 2013, Publicado el 08 enero 2014, consultado el 28 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrm/1278; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrm.1278

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Giuliano Milani

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