Navegación – Mapa del sitio

InicioNuméros125-1Viaggiare a Roma tra la fine del ...Un intreccio complesso : il ricor...

Viaggiare a Roma tra la fine del Medio Evo e l’inizio dell’età moderna

Un intreccio complesso : il ricorso alla Sede Apostolica da parte dei fedeli del Nuovo Mondo. Prime note su uno studio in corso1

Benedetta Albani

Resúmenes

Nonostante la grande distanza tra Europa e America e gli ampi privilegi degli ordini religiosi e dei vescovi locali, durante tutta l’età moderna i cattolici residenti nell’America spagnola non smisero di ricorrere la papa per ottenere giustizia, grazie e concessioni di diverso genere, come dimostrano numerosi documenti conservati presso l’Archivio Segreto Vaticano. Questo contributo intende mettere in luce l’importanza dell’autorità e delle decisioni pontificie nel Nuovo Mondo e analizzare il modo in cui il ricorso ai dicasteri romani si inseriva nei processi locali di amministrazione della giustizia. Mediante l’incrocio di fonti sia vaticane sia locali, saranno esaminati in particolare casi di concessione di dispense matrimoniali e di indulti per l’istituzione di oratori privati nelle Indie.

Inicio de página

Texto completo

  • 1 Questo saggio costituisce un primo parziale risultato delle ricerche svolte nell’ambito del mio pro (...)
  • 2 ASV, Sec. Brev., Reg. 394, fol. 255r-255bisv. La supplica originale si trova a fol. 255bisr.
  • 3 ASV, Sec. Brev., Reg. 629, fol. 72r-73v.
  • 4 AGN, Matrimonios 61, 41, fol. 168r-183v.

1Nel 1604 Gaspar de Peralta ed Ana Amada, due fidanzati di Città del Messico, si rivolsero alla Santa Sede supplicando la concessione di una dispensa per poter contrarre legittimamente matrimonio, nonostante l’impedimento di II grado di affinità dal quale erano legati. Gaspar era, infatti, vedovo di Inés Amada, ed Ana era la giovane nipote di quest’ultima. La dispensa matrimoniale fu concessa da Clemente VIII il 1 luglio 16042 e confermata l’anno successivo da Paolo V3. Nel dicembre 1605 il breve pontificio fu presentato alla audiencia vescovile di Città del Messico dove, come di consueto, si istruì un rapido procedimento canonico volto a verificare le informazioni contenute nel documento e ad accertare la situazione dei beneficiari della dispensa tramite le deposizioni di alcuni testimoni e degli stessi interessati. Il 30 dicembre 1605 il vicario generale della diocesi messicana, Francisco de Loya, firmò l’auto de dispensación che, debitamente presentato al parroco della chiesa della Santa Veracruz di Città del Messico, permise finalmente a Gaspar ed Ana di celebrare le nozze, secondo le norme stabilite dal Concilio di Trento4. Tra la prima supplica al pontefice e la celebrazione delle nozze era trascorso quasi un anno e mezzo, ma probabilmente le procedure necessarie a inoltrare la petizione alla Sede Apostolica - non sappiamo se tramite un procuratore, un familiare, un religioso - ebbero inizio ben prima.

  • 5 Un primo orientamento circa i fondi dell’Archivio Segreto Vaticano che conservano materiale relativ (...)
  • 6 Una ricca collezione di documenti pontifici conservati presso l’Archivio Segreto Vaticano riguardan (...)

2Il caso di Gaspar ed Ana non era un’eccezione. Numerosi documenti conservati presso l’Archivio Segreto Vaticano testimoniano l’esistenza di una comunicazione continua, almeno durante il XVI e il XVII secolo, tra la Sede Apostolica e i fedeli residenti nel Nuovo Mondo5. Questi ultimi si rivolgevano con frequenza al pontefice per ottenere grazie di diverso genere, per dirimere cause e litigi, per conseguire indulgenze e assoluzioni. Molte suppliche erano impetrate a nome di istituzioni ecclesiastiche locali, come conventi e ospedali, o da singoli esponenti del clero, sia regolare sia secolare. Si richiedevano dispense per essere ordinati sacerdoti nonostante le irregolarità o per poter vivere extra claustra, si supplicavano licenze per spostarsi in un altro convento, per cambiare ordine religioso, per godere dei servizi di aiutanti e servitori anche conducendo vita religiosa, per esercitare il commercio o la professione medica. Si appellava al pontefice anche per dirimere liti tra ordini religiosi e tra questi e i vescovi locali, si invocava la concessione di indulgenze plenarie, si chiedeva conferma di privilegi, statuti e fondazioni di ogni genere. Gli archivi conservano anche numerosi documenti destinati a laici, grazie ai quali possiamo conoscere alcuni aspetti interessanti della vita quotidiana e del sentimento religioso nella società coloniale. Si supplicava la concessione di dispense matrimoniali per consanguineità o affinità, di licenze per entrare in conventi femminili a fini educativi, per visitare una parente o per concludere la vita insieme alle monache. Si chiedeva il permesso di riesumare e spostare i corpi dei propri familiari. Si richiedevano indulti per istituire oratori privati e potervi far celebrare la messa o altri uffici religiosi6.

  • 7 Per un quadro generale sulla Chiesa indiana e i suoi contatti con Roma si rimanda a García Añoveros (...)
  • 8 Tra gli studi più recenti, si possono citare quelli di Luis Martínez Ferrer sulla recognitio del II (...)
  • 9 Numerose istituzioni spagnole e americane potevano avvalersi di bollari, a stampa o manoscritti, ch (...)
  • 10 La Brasilia Pontificia di Marques è descritta dallo stesso autore nel frontespizio come opus omnibu (...)

3Questi documenti dimostrano che la Sede Apostolica era un interlocutore abituale per i fedeli americani e che era considerata una istanza di giustizia importante per la soluzione di numerose questioni legate alla vita religiosa. Non esistono però studi specifici sul ruolo dalla Sede Apostolica nell’amministrazione della giustizia ai fedeli americani basati sull’interpretazione critica di queste fonti. Le ricerche sui contatti tra la Sede Apostolica e il Nuovo Mondo hanno sinora seguito altre strade : sono noti gli studi dedicati alle relazioni politico-diplomatiche tra la Santa Sede e la Corona spagnola circa la conquista del continente americano, la fondazione e organizzazione della Chiesa americana e alla spinosa questione del Patronato regio 7. Recenti ricerche stanno approfondendo le relazioni tra le chiese locali e la Sede Apostolica e si arricchiscono costantemente di nuovi particolari e dettagli8. Tra il XVIII e il XIX secolo furono inoltre elaborate numerose raccolte di documenti pontifici relativi alle Indie, ma tali collezioni includono quasi esclusivamente concessioni pontificie di ordine generale, come le costituzioni apostoliche di concessione di privilegi alla popolazione indigena, o documenti legati all’amministrazione delle chiese locali, come le nomine dei vescovi o le bolle di erezione delle diocesi9. Bisogna notare inoltre che le suddette raccolte furono elaborate per specifici scopi pratici dovendo per lo più aiutare i vescovi, i parroci e i giudici ecclesiastici americani ad orientarsi nel complesso panorama delle concessioni pontificie per il Nuovo Mondo10.

4È stata tradizionalmente meno approfondita la sfera giuridica, l’introduzione nei territori americani di ordini normativi nati in Europa e il loro complesso processo di adattamento e modificazione a contatto con la particolare situazione americana. Questo discorso è valido anche per il diritto canonico, la cui autorità nel Nuovo Mondo non fu mai messa in discussione, ma che fu rielaborato e arricchito fino a giungere alla formazione di un diritto canonico specifico per le Indie.

  • 11 Sulla figura del vescovo nelle Indie si veda il Cursus Iuris Canonici Hispani et Indici di Pedro Mu (...)
  • 12 Sul diritto consuetudinario in area americana si rimanda agli studi di Víctor Tau Anzoátegui il qua (...)

5L’autorità del pontefice nel Nuovo Mondo dovette misurarsi con la situazione estremamente particolare del nuovo continente, sia prendendo atto della complessità della società americana data dalla presenza di popolazioni indigene e africane che poco a poco si integrarono al gruppo dei fedeli, sia tenendo in considerazione le distanze geografiche nelle stesse regioni americane e tra queste e la Curia Romana. Entrambe le condizioni spinsero i pontefici, spesso in accordo o su istanza dei re di Spagna e dei vescovi locali, a cercare soluzioni per adeguare le norme canoniche alla situazione. Ciò avvenne specialmente attraverso la concessione di privilegi, perpetui o temporanei, alla popolazione americana - sia indigena che spagnola- e mediante il conferimento di facoltà straordinarie ai vescovi locali e agli ordini religiosi. Accanto a queste misure esplicitamente legate alla specificità americana, è necessario ricordare che per l’amministrazione della giustizia nella propria diocesi gli ordinari americani potevano avvalersi anche delle facoltà ordinarie, comuni a tutti i vescovi della Chiesa cattolica e derivate dalla loro potestà ordinaria. Sulla base di queste facoltà, in casi considerati di estrema necessità, i vescovi potevano concedere anche quelle grazie generalmente riservate al pontefice. Le facoltà ordinarie furono frequentemente rivendicate e utilizzate dagli ordinari americani e vennero spesso interpretate in senso molto ampio e favorevole alla risoluzione di tutte le questioni in loco11. Infine, bisogna considerare l’importanza che la consuetudine rivestiva nelle Indie, dove fu spesso utilizzata dai giuristi come fonte di diritto contribuendo, secondo le parole di Thomas Duve, a « amoldar las normas vigentes conformando el orden normativo más adecuado a la realidad indiana, tan distinta del contexto europeo ».12

6Nel Nuovo Mondo si verificava dunque un complesso intreccio di prerogative, privilegi, competenze, giurisdizioni e consuetudini legate a diverse autorità – il pontefice, i vescovi, gli ordini religiosi, la tradizione – e simultaneamente vigenti. Molti aspetti della normativa canonica ne furono influenzati e numerose questioni risultavano essere contemporaneamente di competenza di diverse autorità. La sovrapposizione di giurisdizioni era un fatto comune in età moderna, ma assunse una luce particolare nel Nuovo Mondo, dove al già complesso scenario europeo si aggiungeva la presenza indigena e la distanza – enorme per l’epoca – dalla Sede Apostolica. Questa realtà condizionò fortemente la relazione, e conseguentemente i contatti, tra i fedeli americani e il pontefice.

7La situazione fin qui descritta suscita alcune domande sostanziali : che peso aveva l’autorità pontificia nel Nuovo Mondo ? In che modo il ricorso ai dicasteri romani si inseriva nei processi locali di amministrazione della giustizia ? Cosa spingeva, infine, numerosi fedeli americani a rivolgersi al papa se, come accennato, molte questioni potevano risolversi in loco ? Nelle pagine seguenti non si ha la pretesa di rispondere alle suddette domande, che rimangono però le linee guida del progetto di ricerca in cui si inserisce questo scritto ; si intende piuttosto indagare, mediante alcuni esempi concreti, le ampie possibilità che il diritto canonico indiano prospettava ai fedeli americani per ottenere giustizia o conseguire grazie di diverso genere e contestualizzare lo strumento del ricorso al papa alla luce del complesso intreccio giurisdizionale sopra accennato. Dopo una rapida introduzione dedicata al sistema di privilegi e facoltà vigente in America in relazione all’amministrazione della giustizia, sia contenziosa che graziosa, si approfondiranno due aspetti specifici, attinenti a concessioni graziose : le dispense matrimoniali per impedimenti di consanguineità e affinità e gli indulti per l’istituzione di oratori privati. Seguirà una breve conclusione.

Un complesso sistema di privilegi e facoltà

  • 13 Sul concetto di neofita applicato agli indigeni americani si rimanda alle riflessioni di Thomas Duv (...)
  • 14 Il discorso sui privilegi concessi alla popolazione indigena è estremamente più complesso. Nel brev (...)

8Come accennato, una delle principali sfide presentate dal Nuovo Mondo agli ordini normativi europei fu la presenza di una numerosa popolazione indigena. Il diritto canonico indiano, pur riconoscendo gli indigeni convertiti come nuovi membri della Chiesa, atti a ricevere la grazia attraverso i sacramenti e a partecipare alla vita della comunità, adottava nei loro confronti alcune misure specifiche giustificate dalla loro condizione di neofiti13. Fin dai primi anni dopo la conquista, i papi concessero numerosi privilegi agli indigeni con il fine di promuovere la vita religiosa delle comunità e di favorire le conversioni ; accordarono inoltre ai vescovi americani e agli ordini religiosi numerose facoltà per l’amministrazione della giustizia ecclesiastica ai neofiti. I privilegi riguardavano diversi ambiti della vita religiosa : ad esempio gli indigeni potevano contrarre matrimonio anche con parenti in III o IV grado di consanguineità ; erano esentati dal rispettare molti dei consueti digiuni prescritti dalle norme ecclesiastiche ; erano altresì dispensati dall’astinenza da carne, uova e latticini durante molti periodi dell’anno liturgico. Inoltre erano esonerati dal precetto di ascoltare la messa e di rispettare il riposo domenicale in tutte le feste dell’anno, tranne alcune delle più importanti ; potevano poi compiere il precetto pasquale in un ampio arco di tempo. Potevano infine essere assolti da tutte le censure ecclesiastiche, comprese quelle riservate alla Sede Apostolica, direttamente dal vescovo o da un suo delegato e potevano essere accompagnati nella confessione da un interprete     14.

9Questo complesso sistema di privilegi rendeva di fatto non necessario per la popolazione indigena il ricorso alla Sede Apostolica e infatti i fondi dell’Archivio Segreto Vaticano non hanno sinora rivelato l’esistenza di un canale di comunicazione diretto tra la Sede Apostolica e gli indigeni americani basato su costanti suppliche, ricorsi e appelli alla Sede Apostolica così come avveniva per la popolazione di origine spagnola. I pochi documenti pontifici destinati a indigeni riguardano esponenti della nobiltà locale. In seguito alla conquista le famiglie nobili indigene iniziarono un lungo percorso di inserimento nella società coloniale cercando di fare propri valori e costumi spagnoli. Allo stesso tempo i primi spagnoli che giunsero in America avevano interesse a legarsi alle nobili e ricche famiglie locali allo scopo di consolidare il loro potere nelle regioni recentemente occupate e di controllare la popolazione indigena. A riprova di questo reciproco interesse si possono portare i numerosi matrimoni misti contratti tra i primi conquistatori e principesse indigene, come il caso della figlia dell’ultimo imperatore messicano, Moctezuma II, che andò in sposa a più di un conquistador spagnolo.

  • 15 ASV, Sec. Brev., Reg. 25, fol. 60rv. Una copia del breve si conserva ASV, Sec. Brev., Reg. 26 fol. (...)
  • 16 ASV, Sec. Brev., Reg. 173, fol. 305rv. Una trascrizione del breve si trova in Metzler 1991, II, p.  (...)
  • 17 Dorantes de Carranza 1902, p. 211.
  • 18 Il matrimonio è annotato nel registro delle pubblicazioni matrimoniali dell’anno 1628 della parrocc (...)

10Risultano in questo contesto estremamente interessanti alcune dispense matrimoniali richieste ai pontefici da esponenti di importanti famiglie indigene peruviane e messicane tra XVI e XVII secolo. Nel 1568 Pio V concesse una dispensa matrimoniale per consanguineità e affinità a Beatrice e Filippo, appartenenti a nobili famiglie incaiche e residenti nella diocesi di Cuzco. Nelle intenzioni delle rispettive famiglie, il matrimonio tra i due ragazzi sarebbe stato utile alla pacificazione della zona e alla conversione di alcuni gruppi indigeni15. Nella Nuova Spagna i discendenti dell’imperatore Moctezuma II, sconfitto da Cortés nella campagna di conquista del Messico, richiesero ed ottennero due dispense matrimoniali a cavallo tra XVI e XVII secolo. Il 23 ottobre 1585 venne concessa una dispensa per consanguineità a Gonzalo Cano Moctezuma e María Cano Moctezuma16, discendenti della figlia dell’imperatore, Isabel, e di Juan Cano de Saavedra, conquistador e compagno di Cortés17. Alcuni decenni dopo, fu accordata una seconda dispensa matrimoniale, in III grado di consanguineità, ad Antonio Moctezuma e María de Andrade Moctezuma, discendenti dal matrimonio della stessa Isabel Moctezuma con Pedro Gallego de Andrade18.

  • 19 Alberro 1988, e 1991, p. 227-242.

11In attesa di compiere studi più approfonditi su questo piccolo ma importante gruppo di dispense, si può ipotizzare che le richieste fossero legate a strategie familiari volte a confermare il pieno inserimento nella nobiltà coloniale e a conseguire un riconoscimento della posizione familiare : nella dispensa per Gonzalo e María Cano Moctezuma si legge infatti che gli sposi provengono  ex regia familia ac nepotes quondam Montersume olim Imperatoris et Regis Mexicanae et totius provinciae ad praesens Novae Hispaniae nuncupatae. Invece di fare uso degli speciali privilegi ai quali avrebbero avuto diritto in quanto discendenti di famiglie indigene, in questo caso i contraenti preferirono agire come le famiglie nobili spagnole, richiedendo quindi la dispensa matrimoniale al papa. Si tratta d’altronde di un meccanismo riscontrato anche in altre comunità convertire al cristianesimo, come quella dei conversos, sia nel Nuovo Mondo sia in Europa19.

12La situazione della popolazione di origine europea residente in America era profondamente differente da quella della popolazione indigena. Gli europei erano, infatti, considerati cristianos viejos ed erano perciò soggetti alle norme del diritto canonico esattamente come i loro familiari e conoscenti residenti nella Penisola. L’unica differenza rispetto a questi ultimi era costituita dal risiedere in luoghi distanti dalla Curia romana : ma proprio la distanza, unita al costo e ai pericoli del viaggio, costituì una ragione valida perché la Santa Sede concedesse anche agli europei residenti nelle Indie alcune facilitazioni e privilegi.

  • 20 Il testo è tratto dall’Instrucción de Don Fray Juan de Zumárraga a sus procuradores ante el Concili (...)
  • 21 García Añoveros 1990, p. 106-108. Leturia 1959-1960, p. 79.
  • 22 Otte 1996, in particolare le p. 28-31 dello studio preliminare oltre ai numerosi riferimenti nelle (...)

13La distanza geografica dalla Sede Apostolica fu presto percepita nelle Indie come un problema per l’amministrazione della giustizia ecclesiastica nelle Americhe. Già nel 1537 Juan de Zumárraga, il primo vescovo di Città del Messico, scriveva ai suoi procuratori presso il concilio ecumenico che si sarebbe dovuto convocare in Europa richiedendo con fermezza che « se provea de manera que no falte en esta tierra toda la auctoridad de Su Santidad que es menester para cualesquier dispensaciones y absoluciones y para lo demás necesario en esta nueva Iglesia »20. Zumárraga richiamava l’attenzione proprio sulle attribuzioni giuridiche della Santa Sede e sulle grazie che poteva concedere, grazie alle quali i fedeli americani avevano accesso con maggiore difficoltà a causa della distanza dalla Sede Apostolica, dell’eccessivo costo del viaggio e dei pericoli della traversata, elementi che di fatto si consideravano quali ostacoli al diritto dei fedeli americani di ricorrere al papa. Discussioni e richieste dello stesso genere si rincorsero negli anni seguenti, almeno fino alla fine del secolo21. Il tema della distanza ritorna costantemente anche in documenti di tipo personale, come dimostrano le molte lettere scritte da emigranti nelle Indie ai familiari rimasti in Spagna nelle quali è frequente il riferimento ai pericoli e alle scomodità del viaggio, alle ampie distanze da coprire e ad un diffuso senso di incertezza e disagio nell’affrontare la traversata22.

  • 23 García Añoveros 1990, p. 103.
  • 24 Si tratta dei brevi In eminenti militantis ecclesiae di Pio V del 1566, ed Exposcit debitum di Greg (...)

14Per quanto riguarda le cause contenziose, che prevedevano l’appello ai numerosi tribunali della Curia Romana in terza istanza di giudizio, la questione fu presto affrontata. Durante la seconda metà del XVI secolo la Monarchia spagnola aveva presentato in varie occasioni ai pontefici il problema del ricorso a Roma da territori così distanti dalla Curia : la  Junta Magna del 1568, ad esempio, si era interessata della questione e aveva richiesto che tutte le cause ecclesiastiche indiane si concludessero nelle Indie23. La Santa Sede fece alcune concessioni in merito, in particolare mediante l’emissione di due brevi nel 1566 e nel 1573, essa stabilì che nelle cause di foro ecclesiastico in terza istanza di giudizio, invece di presentare appello alla Santa Sede si potesse ricorrere al vescovo metropolitano della provincia ecclesiastica più vicina a quella a cui aveva avuto inizio il giudizio24.

  • 25 Sullo sviluppo delle facoltà straordinarie dei vescovi americani tra XVI e XIX secolo si veda Herná (...)

15Ma i suddetti brevi non esaurirono la questione poiché si riferivano esclusivamente alle cause contenziose, pertanto le materie di tipo grazioso continuavano ad essere trattate secondo quanto stabilito dal diritto canonico classico, che prevedeva il ricorso al pontefice per il conseguimento di numerose grazie. Date le difficoltà reali di ricorrere alla Sede Apostolica, i pontefici delegarono parte delle loro prerogative ai vescovi locali mediante la concessione di facoltà straordinarie. Fino alla metà del XVIII secolo, quando dette facoltà - conosciute allora come solitas - furono sistematizzate e il loro rinnovo da parte della Santa Sede divenne più agile, la materia delle concessioni pontificie era spesso diversa da diocesi a diocesi così come il periodo di vigenza delle facoltà, e le pratiche per conseguire le proroghe erano a carico dei singoli ordinari. Secondo le facoltà straordinarie i vescovi americani potevano ad esempio accordare dispense da numerose irregolarità per l’ordinamento sacerdotale, commutare voti, assolvere da molti casi gravi, dispensare da numerosi impedimenti matrimoniali e concedere indulgenze plenarie. Tali facoltà potevano essere esercitate esclusivamente nel territorio della propria diocesi e il vescovo non doveva percepire alcuna mercede per le grazie concesse25.

  • 26 Solórzano y Pereyra 1972, p. 78-79.

16Questo sistema consentiva in pratica ai fedeli americani di avere acceso, in alcuni casi, alle stesse grazie pontificie senza dover ricorrere alla Sede Apostolica. Ma che relazione esisteva tra le concessioni pontificie e quelle vescovili ? Juan de Solórzano y Pereyra chiarisce che le due istanze non entravano in concorrenza e che la concessione di facoltà straordinarie ai vescovi non impediva il ricorso al pontefice, né questo limitava il potere dei vescovi investiti di facoltà straordinarie. Trattando dei casi per i quali i vescovi americani ricevevano solitamente le facoltà straordinarie afferma infatti che « algunas veces el Sumo Pontífice suele también dispensar en los dichos casos, porque las partes recurren al él, no por eso es visto querer derogar en nada a la facultad de hacer las mismas dispensaciones concedidas a los Arzobispos y Obispos de Indias »26. Ciò spiega la presenza negli archivi vaticani di numerosi documenti inviati da distinti dicasteri della Curia Romana in favore di fedeli americani, anche in quei casi che potevano essere risolti in loco.

17Due esempi concreti illustreranno più chiaramente l’interazione delle diverse autorità coinvolte nella pratica quotidiana della giustizia nel Nuovo Mondo.

La concessione di dispense matrimoniali alla popolazione spagnola

  • 27 Il testo della bolla è pubblicato in Metzler 1991, II, p. 747-750.
  • 28 Tobar 1954, p. 350-351.
  • 29 Rípodas Ardanaz 1977, p. 189.

18La costituzione apostolica In eminenti militantis Ecclesiae specula, emanata da Pio V il 20 giugno 1566, costituisce il primo atto in cui si trattò di concessioni in campo matrimoniale per la popolazione non indigena. Il pontefice accordò ai vescovi e arcivescovi delle Indie la facoltà di dispensare nel III e IV grado di consanguineità e affinità per dieci anni27. La bolla fu interpretata dai canonisti indiani come di durata strettamente temporanea : Balthasar de Tobar, nel  Compendio Bulario Índico, affermava che, non essendo state confermate e perpetuate da successivi atti pontifici, le facoltà concesse dalla bolla dovevano considerarsi cessate allo scadere dei dieci anni28. Durante i due secoli seguenti, la Santa Sede concesse facoltà simili a quelle contenute nella bolla del 1566 ad alcuni vescovi, sempre su loro espressa richiesta, sempre per un periodo di tempo circoscritto e indicando a volte il numero massimo di dispense che un vescovo poteva concedere nell’arco di un anno29. Per conoscere le effettive facoltà in campo matrimoniale degli ordinari americani dopo il 1576 sarebbero dunque necessari studi specifici per ogni diocesi, studi purtroppo ancora lungi dall’essere completati. Si presenta di seguito la ricostruzione delle facoltà in campo di dispense matrimoniali concesse agli arcivescovi di Città del Messico fino al XIX secolo.

  • 30 La lettera dell’arcivescovo di conserva in ASV, Sec. Brev., Reg. 44, fol. 4r-6r.
  • 31 ASV, Sec. Brev., Reg. 44, fol. 3rv. Il testo completo della bolla è inoltre pubblicato in Metzler 1 (...)

19Il 19 marzo 1577, quindi immediatamente dopo la scadenza della bolla di Pio V, l’arcivescovo Pedro Moya de Contreras scrisse al Pontefice facendo presenti le difficoltà del ricorso alla Sede Apostolica propter nimiam loci distantiam, atque ingentia itineris longi pericula e supplicando che gli venisse concessa la facoltà di dispensare nei casi di affinità per i matrimoni contratti e da contrarre e di poter legittimare i figli nati da tali unioni30. Esito della richiesta fu la bolla Pastoris universalis cura, data in Roma il 21 gennaio del 1578, nella quale le concessioni pontificie furono maggiori delle richieste e confermarono la bolla del 1566, concedendo all’arcivescovo di Città del Messico per un periodo di dieci anni facoltà di dispensare nel III, nel III e IV e nel IV grado di consanguineità e affinità, solo nei matrimoni già contratti e per ragionevoli cause, di assolvere gli sposi dall’incesto e di legittimare la prole nata dal matrimonio31.

  • 32 ASV, Sec. Brev., Reg. 534, fol. 558r-560r.

20Non abbiamo informazioni certe sulle facoltà di dispensare degli arcivescovi messicani tra il 1588 – data di scadenza della bolla del 1578 – e il 1616, quando l’arcivescovo Juan Pérez de la Serna si rivolse alla Santa Sede supplicando la concessione della facoltà di dispensare nell’impedimento di IV grado di consanguineità ed affinità. Durante le trattative, per intercessione del cardinale Scipione Cobelluzzi, all’epoca segretario dei Brevi, si ottenne che la facoltà venisse estesa anche ai matrimoni da contrarre. L’istanza fu accolta da Paolo V nel breve dell’8 marzo 1616 « attento il gran bisogno che cie (sic) di remedio per il praeterito et futuro in parte cusì remote dalla Sede Apostolica » 32. Sembra dunque che le facoltà del vescovo fossero state ridotte al solo IV grado di consanguineità e affinità, escludendo la dispensa di casi di III grado. Il breve, inoltre, pare limitare la possibilità di concedere dispense solo ai contraenti poveri.

  • 33 AGI, Indiferente General, 2934B, fol. n.n. Il documento è datato in Roma 26 novembre 1648 e fu pres (...)
  • 34 AGN, Bienes Nacionales 782, 6, fol. 12r.

21Ulteriori notizie si hanno dopo più di due decenni dalla scadenza dell’ultima concessione nel 1626. Nel 1648 Innocenzo X accordò infatti all’arcivescovo Juan de Mañozca y Zamora numerose facoltà per un periodo di quindici anni. Tra i trenta punti del documento si trovano alcune concessioni che riguardano gli impedimenti matrimoniali e risultano essere ben più ampie delle precedenti : l’arcivescovo, infatti, poteva dispensare nel III e IV grado di consanguineità e affinità semplice o misto e nel II grado misto - ma mai nel II grado solo -, tanto nei matrimoni già contratti quanto in quelli da contrarre ; poteva dispensare dall’impedimento di pubblica onestà procedente da sponsali, dall’impedimento di parentela spirituale eccetto tra padrini e figliocci e da quello di crimine quando l’impedito non avesse architettato la morte del coniuge. Nei casi suddetti, egli poteva inoltre legittimare i figli nati dalle unioni. Tutte le dispense dovevano essere concesse in forma graziosa, senza alcun pagamento da parte dei richiedenti. Si imponeva, inoltre, che nell’atto di concessione della dispensa l’arcivescovo indicasse le facoltà in base alle quali agiva e il periodo di validità delle stesse, fatto che dimostra l’estrema attenzione e misura da parte di Roma nella concessione e nel controllo delle facoltà pontificie  33. Scaduti i quindici anni della precedente concessione, questa venne rinnovata da Alessandro VII all’arcivescovo Juan Alonso de Cuevas y Dávalos tra il 1664 ed il 166534. Le facoltà accordate nel 1648 a Juan de Mañozca y Zamora e confermate in seguito per Alonso de Cuevas y Dávalos divennero abituali a partire dalla fine del XVII secolo, quando la concessione di facoltà ai vescovi indiani raggiunse un maggior grado di sistematicità e si conoscono con il nome di solitas.

22Come si evince dai succitati documenti, nonostante durante tutta l’età moderna tanto i vescovi americani che i rappresentanti della Corona spagnola supplicassero i pontefici di concedere agli ordinari più ampie facoltà di dispensare estese anche ai gradi proibiti più bassi e meno circoscritte nel tempo, i pontefici si dimostrarono sempre piuttosto parchi nelle concessioni, soprattutto in merito al tempo di vigenza delle facoltà. Ad ogni modo, prima della sistematizzazione di fine secolo, nel pieno Seicento, il quadro delle facoltà di dispensare concesse dal pontefice agli arcivescovi di Città del Messico risultava alquanto confuso. Le continue variazioni nel tipo di dispense che l’arcivescovo poteva concedere e nella qualità di chi le poteva ricevere, provocate dall’ampliamento o limitazione delle facoltà, creavano già di per sé un terreno propizio agli equivoci e alle incertezze ; ad esse si aggiungevano le legittime interpretazioni che canonisti e giuristi potevano dare di ogni breve o bolla, fatto che portava alla coesistenza di diverse letture delle stesse concessioni.

  • 35 Ad esempio, in un decreto del 1777 l’arcivescovo Ildefonso Núñez de Haro y Peralta dichiarava di no (...)
  • 36 Marques 1749, p. 22.
  • 37 Donoso 1852, p. 373-374, con interessanti puntualizzazioni sul concetto di domicilio in una o più d (...)

23La discussione si svolse principalmente intorno al tema della durata del periodo di validità delle facoltà. Alla fine prevalse la posizione che sosteneva la validità delle competenze dal momento dell’emissione in Roma, prevedendo che gli ordinari potessero farne uso solo una volta ricevuto il documento pontificio o avuta la certezza dell’avvenuta spedizione. Anche il periodo d’uso delle facoltà, abitualmente di dieci o quindici anni, doveva calcolarsi dalla data di arrivo della bolla pontificia nelle Indie. A tutto ciò si aggiungeva la variabile della necessaria autorizzazione che tutti i documenti pontifici dovevano ricevere dal Consiglio delle Indie per passare al Nuovo Mondo, il  pase regio, che in alcuni casi giungeva dopo l’arrivo della bolla nelle mani dell’ordinario35. I canonisti erano invece generalmente concordi nell’accettare che, mentre in caso di morte del pontefice le facoltà concesse non decadevano, cessassero al contrario per morte dell’ordinario che le aveva ricevute in quanto facoltà straordinarie36. I vescovi, inoltre, potevano esercitare le facoltà riconosciute loro solo con i propri diocesani, a meno che non fosse diversamente indicato nel documento. Qualora i richiedenti risiedessero in diocesi distinte, si considerava ovviamente sufficiente la dispensa di uno dei due vescovi37.

24Come si è già accennato, il ricorso alle facoltà straordinarie concesse dai pontefici ai vescovi indiani non era la sola forma per conseguire una dispensa matrimoniale, giacché in alcuni casi specifici i vescovi potevano concedere dispense iure proprio avvalendosi della propria autorità ordinaria. Inoltre le coppie ricorrevano spesso ad altre istituzioni per risolvere la questione di un matrimonio tra consanguinei e affini, come gli ordini religiosi e i capitoli cattedrali durante la sede vacante.

  • 38 Non esistono studi specifici sulla concessione di dispense matrimoniali da parte degli arcivescovi (...)
  • 39 AGN, Bienes Nacionales 782, 6, n. 34.
  • 40 Il testo della bolla è pubblicato in Metzler 1991, I, p. 167-169
  • 41 L’epistola Quae ad nos dell’11 maggio 1618 costituisce la risposta della Sede Apostolica. ASV, Arm.(...)

25Per chiarire il complesso intreccio di privilegi e facoltà ordinarie e straordinarie che intervenivano nella pratica quotidiana della concessione di dispense matrimoniali nella Nuova Spagna è utile approfondire un caso specifico, scelto tra i molti reperiti in archivio38. Si tratta della procedura per ottenere una dispensa matrimoniale in IV grado di consanguineità avviata da don Juan Bermudes de Castro e doña Jacinta de Matienzo y Tobar39. Nell’estate del 1665 la coppia aveva sollecitato la dispensa matrimoniale all’arcivescovo don Alonso de Cuevas y Dávalos. Questi, secondo la dichiarazione del contraente, l’aveva concessa e aveva ordinato al notaio di preparare l’atto, che però non aveva potuto firmare a causa della morte improvvisa, avvenuta il 2 settembre dello stesso anno. Durante la sede vacante successiva alla morte dell’arcivescovo, Juan Bermudes de Castro e Jacinta de Matienzo y Tovar tentarono di ottenere la dispensa matrimoniale percorrendo altre strade : in primo luogo si rivolsero al Provinciale degli Agostiniani della Provincia del  Santísimo Nombre de Jesús della Nuova Spagna, il padre Hernando López, il quale nel marzo del 1666 « en virtud de los pribilegios consedidos a las órdenes mendicantes » e in particolare in un momento in cui la diocesi « se halla [...] sin prelado » concesse ai richiedenti una dispensa matrimoniale. I privilegi citati dall’agostiniano sono quelli contenuti nella bolla «  «  Omnimoda emanata da Adriano VI nel 1522 che abilitava i religiosi a dispensare i neofiti da alcuni impedimenti matrimoniali e concedeva loro autorità simile a quella vescovile nei territori in cui non era presente un ordinario40. Nel caso di Juan e Jacinta la bolla risultava però assolutamente inapplicabile : infatti i contraenti erano spagnoli e risiedevano a Città del Messico, dove durante la sede vacante, l’autorità ordinaria del vescovo era esercitata dal capitolo della cattedrale. La dispensa del padre López non fu ovviamente considerata sufficiente a permettere il matrimonio ; ciononostante è interessante rilevare come ancora in pieno Seicento i privilegi dei religiosi si sovrapponessero alle facoltà degli ordinari e come gli ordini religiosi usassero le loro prerogative in modo non sempre corretto. La questione della concessione di dispense matrimoniali da parte dei religiosi operanti nella Nuova Spagna era d’altronde giunta anche alla Santa Sede : nel 1618, infatti, l’arcivescovo Juan Pérez de la Serna scriveva una preoccupata lettera a Paolo V denunciando che molti religiosi continuavano a dispensare nel II grado di consanguineità, su pretesto del privilegio apostolico   41.

  • 42 Murillo Velarde 2004, p. 101-105, 580-581.
  • 43 AHAM, Base Colonial, caja 2, libro 2, « Año 1559-1749, Inventario de los archivos de las secretaria (...)

26Sfumata la possibilità della dispensa del padre agostiniano, la coppia tentò la strada della concessione da parte del capitolo cattedrale, al quale, durante i periodi di sede vacante, passava la giurisdizione ordinaria del vescovo e che pertanto acquisiva anche la facoltà di concedere quelle stesse dispense che l’ordinario poteva accordare iure proprio42. Un inventario delle pratiche trattate dal capitolo durante la sede vacante successiva al mandato di Juan de Mañozca mostra, ad esempio, che tra il 1651 e il 1652 furono concesse almeno cinque dispense matrimoniali43.

  • 44 La questione è affrontata nella lettera contenente la relazione della diocesi che il vescovo di Cit (...)

27Ma il sistema di concessione di dispense matrimoniali da parte dei capitoli cattedrali era duramente criticato dai vescovi americani i quali al loro arrivo nelle diocesi segnalavano spesso disordine nelle pratiche e abusi da parte del capitolo nell’uso delle proprie prerogative. In occasione della visita ad SacrorumLiminum del 1703, ad esempio, l’arcivescovo di Città del Messico Juan de Ortega Cano Montañés dichiarò che durante la sede vacante precedente al suo arrivo, durata più di un anno, il capitolo aveva abusato delle proprie facoltà concedendo numerose dispense matrimoniali anche in casi in cui non ne era dimostrata l’estrema necessità e in gradi solitamente riservati al vescovo. Per questo chiedeva indicazioni sulle modalità per validare i matrimoni contratti in questo modo. La questione venne girata alla Sacra Congregazione del Concilio che ne discusse durante varie sedute tra il 1707 e il 1708, rispondendo che in futuro il capitolo non avrebbe dovuto più concedere altre dispense matrimoniali. Il dicastero annullò inoltre i matrimoni contratti durante la sede vacante, ma, cosciente degli inconvenienti che ciò poteva comportare, stabilì che il vescovo potesse delegare i confessori a ricevere il rinnovo del consenso di tali unioni44.

  • 45 La consulta riguarda la dispensa in III grado di consanguineità richiesta da Francisco Molinar Anfo (...)
  • 46 Rípodas Ardanaz 1977, p. 189.
  • 47 Gainza 1860, p. 333-334.

28Nel fascicolo relativo alla dispensa matrimoniale di Juan e Jacinta è conservato un parere scritto di un certo dottor Ossorio relativo a un altro caso di dispensa matrimoniale ma allegato alla pratica per memoria. L’autore sosteneva che la dispensa « no ha de conseguirse en virtud de bulla, o breve particolar », e dunque non doveva essere richiesta a Roma, ma poteva essere concessa « con jurisdiction episcopal ordinaria que reside en el Illustrísimo Cabildo Sede Vacante »45. Nonostante questo parere positivo, sembra che Juan e Jacinta non avessero mai ufficialmente sollecitato la dispensa al capitolo, infatti la situazione non era ancora risolta all’arrivo a Città del Messico del nuovo arcivescovo don Marcos Ramírez de Prado y Ovando, il 17 novembre del 1666. Il prelato richiese una serie di pareri ai suoi collaboratori e ai gesuiti della Casa Professa della città, con lo scopo di verificare se la dispensa in IV grado che richiedevano Juan e Jacinta potesse essere concessa sulla base delle proprie facoltà ordinarie. Oltre alle facoltà straordinarie concesse loro dai pontefici, infatti, i vescovi indiani, avvalendosi della propria potestà ordinaria, potevano concedere dispense dagli impedimenti matrimoniali dirimenti - e solo nel caso di matrimoni da contrarre - in alcune specifiche circostanze previste dal diritto canonico, detti casi di estrema necessità, quando cioè fosse provata l’assoluta impossibilità di ricorrere alla Sede Apostolica, a causa ad esempio dell’estrema povertà dei richiedenti, oppure quando l’attesa della dispensa pontificia avrebbe potuto mettere in grave pericolo il matrimonio, come nel caso di matrimoni in articulo mortis. I vescovi americani fecero ampio uso delle loro facoltà ordinarie in materia matrimoniale esercitandole spesso con eccessiva libertà e in un ampio ventaglio di casi come testimoniano ad esempio, oltre ai numerosi documenti d’archivio, anche Feliciano de la Vega, provveditore e vicario generale dell’arcidiocesi di Lima per più di venti anni all’inizio del XVII secolo. Alcuni autori si richiamavano infatti alle originarie facoltà di dispensare dei vescovi, opinando che in casi di estrema necessità potessero dispensare anche nei gradi riservati al pontefice, per il bene della coppia e per evitare scandali46. Il procedimento di concessione delle dispense da parte dei vescovi, inoltre, era alquanto semplice e prevedeva il disbrigo di poche formalità47.

  • 48 Le due consulte sono datate rispettivamente 19 e 31 dicembre 1666. AGN, Bienes Nacionales 782, 6, n (...)
  • 49 Ad esempio, l’arcivescovo Matheo Sagade Buguerio concesse per via ordinaria una dispensa in II grad (...)
  • 50 Il memoriale di Diego de Molina con le consulte allegate si trova in AGN, Bienes Nacionales 782, 6, (...)

29Il primo parere circa la possibilità di concedere la dispensa in base alle facoltà ordinarie del vescovo fu richiesto al provveditore e vicario generale della diocesi, don Nicolás del Puerto, che aveva prestato servizio sotto vari arcivescovi e sosteneva che « la materia es ardua y de mucho peso », poiché, sebbene la possibilità di dispensare non rientrasse nella giurisdizione ordinaria dei vescovi, era noto che l’arcivescovo Cuevas y Dávalos aveva concesso numerose dispense senza la necessaria facoltà pontificia ; egli consigliava pertanto di riunire una giunta al fine di richiedere il parere di uomini dotti oppure di supplicare a Roma la concessione di speciali facoltà in questo campo. Tale opinione fu confermata pochi giorni dopo anche dal prebendario del capitolo cattedrale e docente di diritto nella Reale Università di Città del Messico«   48, ma venne fermamente smentita dai successivi memoriali e dallo stesso svolgersi della vicenda : infatti, in seguito a una nuova supplica di Juan Bermudes de Castro, il 19 gennaio dell’anno successivo la pratica venne rimessa al padre Diego de Molina della Compagnia di Gesù il quale comunicò il suo parere in un lungo memoriale datato 26 gennaio. Per sostenere la sua opinione, il padre si richiamava ad alcune precedenti consulte sullo stesso tema in cui egli stesso o altri gesuiti avevano espresso parere positivo sull’uso della facoltà di dispensare anche senza specifiche concessioni pontificie. Uno dei consultori affermava ad esempio che in pratica tutti i vescovi, a partire da don Francisco Manso y Zúñiga fino al citato Cuevas y Dávalos, solevano concedere dispense matrimoniali in II, III e IV grado di consanguineità « quando los cassos trahen consigo caussas urgentes y nececidad verdadera y real y no immaginaria » : dato in effetti confermato anche dai registri della segreteria di camera degli arcivescovi »49. La questione si riduceva quindi a stabilire quali fattori costituissero un caso di estrema necessità. Su questo punto i gesuiti consultati sottolineavano la responsabilità pastorale del vescovo che doveva agire « en charidad y providencia de mirar y attender por el rebaño » e la funzione salvifica delle dispense che contribuivano ad evitare « el peligro de las almas », lasciando in sostanza ampia libertà agli ordinari nell’interpretazione dei singoli casi »50.

  • 51 Ad esempio AGN, Bienes Nacionales 489, 4, dispensa in IV grado di consanguineità concessa ad Antoni (...)
  • 52 AGN, Bienes Nacionales 782, 5, n. 33, dispensa in III grado di consanguineità per Pedro Palacios e (...)
  • 53 AGN, Bienes Nacionales 782, 1, n. 58, dispensa in IV grado di consanguineità del capitano don Pedro (...)
  • 54 AGN, Bienes Nacionales 782, 1, n. 55, dispensa in III grado di consanguineità concessa a don Matheo (...)
  • 55 AGN, Bienes Nacionales 782, 4, n. 74 dispensa in IV grado di consanguineità concessa a Domingo de O (...)
  • 56 AGN, Bienes Nacionales 782, 4, n. 73 dispensa in III con IV grado di consanguineità per Gerónimo Ol (...)
  • 57 AGN, Bienes Nacionales 782, 1, n. 57, dispensa in III con IV grado di consanguineità per Juan Bapti (...)
  • 58 AGN, Bienes Nacionales 782, 4, n. 24, dispensa in II con III grado di consanguineità concessa a Jos (...)
  • 59 Un altro esempio è la dispensa in III con IV grado di consanguineità concessa nel 1676 a Pedro Coro (...)

30Sembra che nella Nuova Spagna le dispense matrimoniali per facoltà ordinaria venissero concesse con facilità. Lo studio delle ragioni canoniche che furono ritenute valide per la concessione delle dispense dimostra che spesso il concetto di estrema necessità venisse interpretato con una certa elasticità : certamente la maggior parte delle dispense era richiesta sulla base della povertà dei richiedenti 51, o per una evidente impossibilità di ricorrere alla Santa Sede come ad esempio la grave malattia di uno dei contraenti52, ma numerose concessioni venivano accordate in base ad altre ragioni, come la salvaguardia dell’onore della donna53, la ristrettezza del luogo54, la mancanza di dote o di eredità55, la condizione di pericolo rappresentata dalla vicinanza alla frontiera chichimeca56, il rischio di una convivenza sotto lo stesso tetto57, l’opposizione delle famiglie di origine degli sposi58, oppure senza una specifica indicazione delle ragioni canoniche della concessione, giacché spesso la dispensa era destinata a membri di famiglie della élite coloniale59. Anche nel caso di Juan e Jacinta la ragione addotta dai contraenti risiedeva proprio nella nobiltà della famiglia, alla quale si aggiungevano l’impossibilità di ricorrere alla Sede Apostolica « por no tener caudal », l’eccessiva dilazione per ricevere la dispensa, lo scandalo ed il disonore della contraente qualora il matrimonio non fosse stato celebrato. Fu solo il 28 gennaio 1667, dopo quasi un anno e mezzo di attesa, che Juan Bermudes de Castro e Jacinta de Matienzo y Tobar ricevettero l’agognata dispensa matrimoniale, concessa « ussando de la facultad ordinaria que en Su Señoría Illustrísima recide (sic) como prelado de este Arzobispado ».

31Il caso di Juan e Jacinta mostra chiaramente la coesistenza di poteri e l’interazione di diverse autorità – il papa, il vescovo, i religiosi, il capitolo cattedrale – chiamate in causa direttamente dai due fidanzati che assumono il ruolo di protagonisti dimostrando di conoscere gli ingranaggi di questo complesso sistema di giurisdizioni intrecciate e di equilibri di poteri tra le istituzioni centrali della Curia romana e quelle periferiche e di saperle influenzare e spesso piegare alle proprie necessità. Essi si mostrano inoltre informati sulle concessioni di facoltà pontificie ai vescovi indiani e competenti in spinose questioni di diritto canonico.

  • 60 Nei tre volumi di America Pontificia editi da Josef Metzler si contano appena 59 dispense matrimoni (...)

32Per concludere è importante notare che la sostanziale parsimonia nella concessione di facoltà di dispensare da parte dei pontefici ai vescovi americani venne di fatto risolta  in loco attivando una serie di possibili canali alternativi per la richiesta e per la concessione di dispense. Ma se era possibile ricorrere alle istituzioni locali per conseguire una dispensa matrimoniale per i gradi proibiti di consanguineità e affinità e se tali istituzioni si dimostravano in sostanza generose nelle concessioni, perché, dunque, numerose coppie dovettero, o forse vollero, ricorrere alla Sede Apostolica per conseguire ciò che probabilmente avrebbero potuto più facilmente nelle Indie60 ? Prima di tentate di dare una risposta a questa domanda passiamo ad analizzare il caso della concessione di licenze per la celebrazione della messa in oratori privati, licenze che come vedremo potevano essere concesse tanto dal papa che dai vescovi locali.

33 

La concessione di indulti per l’istituzione di oratori privati nelle Indie

  • 61 Il diritto canonico distingue tra la chiesa e l’oratorio. La prima è di libero accesso per tutti i (...)
  • 62 Concilium Tridentinum, Sess. XXII, decr. De observandis et evitandis in celebratione Missae.
  • 63 Sulle discussioni nate dall’interpretazione di questo decreto del Concilio di Trento si può consult (...)
  • 64 Il testo dell’enciclica Magno cum animi, datata 2 giugno 1751, si trova nel Magnum Bullarium Romanu (...)

34Ascoltare la messa in una cappella privata era considerato un segno di distinzione per la persona o la famiglia che ne aveva la possibilità. La concessione degli indulti per la celebrazione della messa presso oratori privati assumeva dunque in età moderna grande importanza. Prima del Concilio di Trento tale licenza poteva essere concessa dal vescovo61, ma il Concilio, per ovviare agli abusi dovuti alle numerose concessioni e ai frequenti e poco decorosi incidenti che si verificavano, prescrisse ai vescovi di non permettere ai sacerdoti delle loro diocesi di celebrare la messa nelle case private o fuori dalle chiese62. Secondo un decreto di Paolo V del 1615 e conformemente all’interpretazione data in più occasioni dalla Congregazione del Concilio, il canone tridentino implicava che la concessione della licenza per l’istituzione di un oratorio privato fosse riservata alla Sede Apostolica63. Questa interpretazione è confermata da una famosa enciclica di Benedetto XIV ai vescovi polacchi, nella quale il pontefice richiama chiaramente la storia dell’interpretazione canonica della questione64.

  • 65 Gattico 1752, p. 140-141.
  • 66 La Bolla della Crociata venne concessa da Giulio II ai re di Spagna nel 1509 e estesa ai domini spa (...)
  • 67 Hernáez 1879, I, p. 921. La Congregazione del Concilio si pronunciò su questo punto il 14 novembre (...)

35Sembra però che in ambito spagnolo e americano fosse diffusa l’opinione che le licenze per gli oratori privati potessero essere concesse dai vescovi. D’altronde sia Paolo V che Urbano VIII avevano spesso dato tali facoltà ai vescovi spagnoli65. La questione era ulteriormente complicata dal fatto che tra le grazie che i fedeli potevano conseguire tramite la Bolla della Crociata66 c’era anche quella di far celebrare la messa e altri uffici divini in oratori privati, ma la Congregazione del Concilio si pronunciò anche su questo punto affermando che il Commissario Generale della Crociata non aveva facoltà di concedere l’indulto67.

  • 68 Ramos 1673.
  • 69 Ramos 1673, p. 230.
  • 70 Sulla supposta facoltà del commissario Generale della Crociata, Ramos afferma ad esempio : « se ha (...)
  • 71 Ramos 1673, p. 271.
  • 72 Hernáez 1879, I, p. 910-927 ricostruisce le varie posizioni intorno alla « costumbre de América en (...)

36La coesistenza di interpretazioni contrastanti è esplicita in un breve ma interessante trattato dedicato alla Bolla della Crociata redatto dal domenicano spagnolo Diego Ramos e stampato a Saragozza nel 167368. Terminata la prima stesura del trattato, l’autore decise di completarlo con alcune advertencias, resesi necessarie, dice l’autore, « así por algunas nuevas disputas que se ma han ofrecido, como también porque han venido a mis manos algunos autores que no havía visto »69. Contrariamente a quanto aveva scritto nel primo trattato, Ramos affermò che né i vescovi né il commissario della Crociata avevano la facoltà di concedere oratori privati70. Aggiunse però che gli ordinari potevano concedere tali licenze « en algunos casos particulares […] interviniendo justa causa », ovvero in base alle facoltà ordinarie che i vescovi potevano esercitare «  iure proprio71. Sembra che nel Nuovo Mondo la situazione fosse ancora più complessa, infatti, secondo l’opinione di Francisco Javier Hernáez, alla metà del XIX secolo la facoltà dei vescovi di concedere licenze per istituire oratori privati era considerata diritto consuetudinario 72.

  • 73 ASV, Sec. Brev., Reg. 318, fol. 118r-119v. La licenza è datata 11 febbraio 1602. Notizie su Cristob (...)
  • 74 ASV, Sec. Brev., Reg. 651, fol. 190rv. L’indulto è del 6 settembre 1621.
  • 75 Rispettivamente ASV, Brev. Lat. 142, fol. 299rv e ASV, Sec. Brev., Reg. 823, fol. 596v. I casi sono (...)
  • 76 AGN, Indiferente Virreinal 5145, 82, fol. 1r. Il documento non è datato, si tratta infatti di una b (...)

37Gli archivi confermano la duplice provenienza, pontificia o vescovile, delle licenze per istituire oratori privati nelle Indie. I registri dei brevi pontifici conservano infatti numerosi riferimenti a indulti per oratori privati concessi a fedeli o famiglie residenti nelle Indie. Le licenze erano concesse sia a esponenti di famiglie importanti come Fernando de Oñate, figlio di « uno de li principali conquistadori de la Nuova Spagna »73, sia a fabbricanti di stoffe come Francisco Torrison, di Città del Messico74. Le ragioni che spingevano i fedeli americani a ricorrere al papa potevano essere molto varie, dalla malattia, come nel caso di Ana de Mendoza, alla distanza dell’abitazione dalla parrocchia, come nel caso di Juan de Caro75. Negli archivi locali d’altronde si conservano numerose licenze vescovili, che testimoniano le continue concessioni degli ordinari durante tutto il periodo coloniale. Ad esempio, don Pedro Terreros, cavaliere dell’ordine di Santiago e residente presso le miniere di Pachuca, chiese al Tribunale dell’Inquisizione una licenza affinché sia lui che la moglie potessero accostarsi al sacramento della penitenza negli oratori privati che aveva approntato nelle sue diverse residenze e per i quali aveva ricevuto le facoltà necessarie da parte dell’arcivescovo di Città del Messico76.

38Più ampie ricerche negli archivi americani chiariranno se le licenze vescovili venivano concesse sulla base di un diritto consuetudinario ormai consolidato in America o piuttosto in forza delle facoltà straordinarie delegate dal Papa ai vescovi locali. È comunque interessante notare come nello stesso periodo fosse possibile conseguire la stessa licenza sia ricorrendo alla Curia Romana, sia rivolgendosi direttamente al vescovo.

Conclusioni

  • 77 Nei registri pontifici esistono numerosi esempi di dispense per varie irregolarità, ad esempio quel (...)
  • 78 Il caso delle dispense per l’ordinazione sacerdotale sarà prossimamente oggetto di studio, così com (...)

39Come documentato nei casi delle dispense matrimoniali e degli oratori privati, nella pratica quotidiana della giustizia ecclesiastica nel Nuovo Mondo era frequente che i fedeli si trovassero al centro di una complessa trama di competenze incrociate, facoltà ordinarie e straordinarie, consuetudini e privilegi. Altri casi possono aggiungersi a quelli descritti, come le dispense da irregolarità di vario genere per l’ordinazione sacerdotale, che in alcuni casi potevano essere concesse dai vescovi, ma che risultano essere richieste frequentemente anche alla Sede Apostolica77. Il quadro che emerge da questa analisi è molto complesso e sono ancora necessari studi dedicati ad aspetti specifici78, ma sembra possibile affermare che, nell’ambito delle concessioni graziose ai fedeli americani, i diversi privilegi e facoltà, concessi dalla Sede Apostolica o propri dei vari attori implicati nelle concessioni, furono interpretati sempre a favore dei richiedenti, in modo tale da evitare il ricorso alla Sede Apostolica.

40In questa luce, l’appello al papa da parte di numerosi fedeli americani, documentato dalle carte dell’Archivio Segreto Vaticano e degli archivi locali, assume un nuovo significato. Cosa convinse ad esempio Gaspar de Peralta ed Ana Amada, le cui vicende hanno dato inizio a questo articolo, a rivolgersi alla Sede Apostolica, pur coscienti della lunga attesa e delle ingenti spese dell’operazione ? Proprio per l’esistenza di numerose vie alternative al ricorso a Roma la loro decisione, come quella di molti altri, risulta sorprendente e merita di essere approfondita in futuro. Per comprendere l’importanza del ricorso a Roma, che non costituiva dunque un mero e meccanico compimento di norme canoniche, sarà utile sondare altri terreni, come le politiche e strategie familiari volte a consolidare il prestigio e la posizione dei loro membri all’interno della giovane società coloniale, anche mediante l’esibizione di un canale di comunicazione con la Sede Apostolica ; prospettiva in cui possono leggersi anche i pochi casi di ricorso al papa da parte di famiglie di origine indigena. Inoltre, sarà interessante approfondire i meccanismi interni della concessione di grazie pontificie ai fedeli americani, non solo analizzando i distinti e complicati passaggi nei vari uffici della Curia, ma anche ricostruendo la rete di contatti e relazioni che si intravede dietro ogni supplica al pontefice e che rendeva possibile il collegamento tra la Sede Apostolica e il Nuovo Mondo. Per proseguire le ricerche in quest’ottica, risulterà molto fecondo accostare ai documenti pontifici quelli conservati presso gli archivi locali, come si è cercato di fare in queste pagine, per sottrarsi ad una prospettiva eccessivamente romana e mettere in luce la complessità delle situazioni locali.

Inicio de página

Bibliografía

Albani 2012 = B. Albani,    Nuova luce sulle relazioni tra la Sede Apostolica e le Americhe. La pratica della concessione del pase regio ai documenti pontifici destinati alle Indie, in Claudio Ferlan (a cura di), Padre Kino e i suoi tempi. Una riflessione storica, Trento 2012, 83-102.

Alberro 1988 = S. Alberro,  El matrimonio, la sexualidad y la unidad doméstica entre los cripto judíos de la Nueva España, 1640-1650, in Seminario de Historia de las Mentalidades y Religión en el México colonial (a cura di), El placer de pecar y el afán de normar, Città del Messico, 1988, p. 81-145.

Alberro 1991 = S. Alberro, p.  La familia conversa novohispana : familia hispana , in P. Gonzalbo Aizpuru (ed.), Familias novohispanas. Siglos XVI al XIX, Città del Messico, 1991, p. 227-242.

Aracena 1868 = D. Aracena, p.  América pontificia o tratado completo de los privilejios que la Silla Apostólica ha concedido a los católicos de la América Latina i de las gracias que éstos pueden obtener de sus respectivos obispos en virtud de las facultades decenales, Santiago del Cile, 1868.

Benito Rodríguez 2002 = J. A. Benito Rodríguez,  La Bula de la Cruzada en Indias, Madrid, 2002.

Borges 1992 = P. Borges,  Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (siglos XV- XIX), Madrid-Toledo, 1992.

Castañeda Delgado 1981 = P. Castañeda Delgado,  Facultades de los obispos indianos para dispensar de ilegitimidad, in Missionalia Hispanica, 113, 1981, p. 227-247.

Castañeda Delgado 1996 = P. Castañeda Delgado, p.  La teocracia pontifical en las controversias sobre el Nuevo Mundo, México, 1996.

Claeys Bouuaert 1957 = F. Claeys Bouuaert,  Oratoires, in R. Naz, Dictionnaire de droit canonique, VI, Parigi, 1957, p. 1114-1117.

Cuevas 1975 = M. Cuevas, p.  Documentos inéditos del siglo XVI para la historia de México, México, 1975 (1ª ed. 1914).

Donoso 1852 = J. Donoso,  Manual del párroco americano, o instrucción teológico-legal dirigida al párroco americano, sus derechos, facultades y deberes y cuanto concierne al cabal desempeño del ministerio parroquial, Parigi, 1852 (1ª ed. 1844).

Dorantes de Carranza 1902 = B. Dorantes de Carranza,  Sumaria relación de las cosas de la Nueva España : con noticia individual de los decendientes legítimos de los conquistadores y primeros pobladores españoles , 1902 (1ª ed. 1604).

Duve 2005 = T. Duve,  La pragmatización de la memoria y el trasfondo consuetudinario del Derecho Indiano, in R. Folger, W. Oesterreicher (ed.), Talleres de la memoria – Reivindicaciones y autoridad en la historiografía indiana de los siglos XVI y XVII, Münster, 2005, p. 77-97.

Duve 2010 = T. Duve, p.  Derecho canónico y la alteridad indígena : los indios como neófitos , in W. Oesterreicher - R. Schmidt-Riese (ed.), Esplendores y miserias de la evangelización de América, Berlino-New York, 2010, p. 73-94.

Egaña y Arrillaga 1958 = A. de Egaña y Arrillaga, p.  La teoría del regio vicariato español en Indias, Roma, 1958.

Gainza 1860 = F. Gainza,  Facultades de los obispos de Ultramar y disertación canónico-legal sobre todo lo relativo a esponsales y matrimonios de las diferentes castas que viven en estas islas y disertación canónico-práctica sobre dispensas matrimoniales y su ejecución, Manila, 1860.

García Añoveros 1990 = J. M. García Añoveros,  La Monarquía y la Iglesia en América, Valencia, 1990.

García-Gallo 1957-1958 = A. García-Gallo,  Las Bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias, in Anuario de Historia del Derecho Español, 27-28, 1957-1958, p. 461-830.

García-Gallo 1972 = A. García-Gallo, p.  La Indias en el reinado de Felipe II : la solución al problema de los justos títulos , in A. García-Gallo, Estudios de Historia del Derecho Indiano, Madrid, 1972, pp. 425-471.

García-Gallo 1976 = A. García-Gallo, pp.  El título jurídico de los Reyes de España sobre las Indias en los pleitos colombinos, in IV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Città del Messico, 1976, pp. 129-156.

Gattico 1752 = G. B. Gattico, pp.  De oratoriis domesticis et de usu altaris portatilis iuxta veterem ac recentem Ecclesiae Disciplinam Ecclesiasticorum Seculariumque Virorum Singula Iura et privilegia complectentem, Roma, apud Gregorium Riosechi, 1752.

Gaztambride 1958 = J. G. Gaztambride,  Historia de la Bula de Cruzada en España, Vitoria, 1958.

Hernáez 1879 = F. J. Hernáez,  Colección de bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de América y Filipinas, Bruxelles, 1879.

Icaza 1923 = F. de Icaza,  Diccionario autobiográfico de conquistadores de Nueva España sacado de los textos originales, Madrid, 1923.

Leturia 1925 = P. de Leturia,  El ocaso del patronato real en la América española. La acción diplomática de Bolivar ante Pío VII (1820-1823) a la luz del Archivo Vaticano, Madrid, 1925.

Leturia 1959-1960 = P. de Leturia,  Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica. 1493- 1835, Caracas-Roma 1959-1960.

Leturia 1960 = P. de Leturia,  Las grandes bulas misionales de Alejandro VI, in P. de Leturia, Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, I, 1960, p. 153-204.

Lundberg 2008 = M. Lundberg, p.  El clero indígena en Hispanoamérica. De la legislación a la implementación y práctica eclesiástica, in Estudios de historia novohispana, 38, 2008, p. 39-62.

Luque Alcaide - Saranyana 1992 = E. Luque Alcaide, J.-I. Saranyana, p.   La Iglesia católica y América, Madrid, 1992.

Magnum Bullarium Romanum 1727-1758 = Magnum Bullarium Romanum seu eiusdem continuatio quae supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quae praecesserunt editionibus romanae et lugdunensi, Luxemburgi, sumptibus Henrici-Alberti Gosse, 1727-1758.

Marques 1749 = S. Marques,  Brasilia pontificia, sive speciales facultates pontificiae quae Brasiliae episcopis conceduntur et singulis decenniis renovantur, Lisbona, ex Typis Michaelis Rodrigues, 1749.

Martínez 1983 = J. L. Martínez,  Pasajeros de Indias. Viajes transatlánticos en el siglo XVI, Madrid, 1983.

Martínez Ferrer 2009 = L. Martínez Ferrer,  Estudio preliminar in L. M. Ferrer (ed.) Decretos del concilio tercero provincial mexicano (1585), Zamora-Roma, 2009, p. 97-113.

Broggio – Castelnau-L’Estoire – Pizzorusso 2009 = P. Broggio, C. de Castelnau-L’Estoile, G. Pizzorusso (ed.), p.   Administrer les sacrements en Europe et au Nouveau Monde : la Curie Romaine et les dubia circa sacramenta , in Mélanges de l’École Française de Rome. Italie et Méditerranée, 121-1, 2009.

Metzler 1991 = J. Metzler (ed.),  America Pontificia primi saeculi evangelizationis. 1493-1592. Documenta pontificia ex registris et minutis praesertim in Archivo Secreto Vaticano existentibus, Città del Vaticano, 1991 (Collectanea Archivi Vaticani, 27).

Metzler 1995 = J. Metzler (ed.),  America Pontificia. Documenti pontifici nell’Archivio Segreto Vaticano riguardanti l’evangelizzazione dell’America. 1592-1644, Città del Vaticano, 1995 (Collectanea Archivi Vaticani, 38).

Morelli 1776 = C. Morelli,  Fasti Novi Orbi et ordinationum apostolicarum ad Indias pertinentium breviarium, Venezia, apud Antonium Zatta, 1776.

Murillo Velarde 2004 = P. Murillo Velarde,  Curso de derecho canónico hispano e indiano, A. Carrillo Cázares (ed.), México, 2004.

Otte 1996 = E. Otte,  Cartas privadas de emigrantes a Indias. 1540-1616, México, 1996 (1ª ed. 1988).

Pallottini 1867-1893 = S. Pallottini,  Collectio omnium conclusionum et resolutionum quae in causis propositis apud Sacram Congregationem Cardinalium S. Concilii Tridentini interpretum prodierunt ab eius institutione anno XDLXIV ad annum MDCCCLX, Roma, 1867-1893.

Pásztor 1970 = L. Pásztor (ed.),  Guida delle fonti per la storia dell’America Latina negli archivi della Santa Sede e negli archivi ecclesiastici d’Italia, Città del Vaticano, 1970 (Collectanea Archivi Vaticani, 2).

Pizzorusso 1993 = G. Pizzorusso,  Indiani del Nordamerica a Roma (1826-1841), in Archivio della Società Romana di Storia Patria, 116, 1993, p. 395-411.

Pizzorusso 1995 = G. Pizzorusso, p.  Roma nei Caraibi. L’organizzazione delle missioni cattoliche nelle Antille Francesi e in Guyana (1635-1675), Roma, 1995.

Pizzorusso - Sanfilippo 1998 = G. Pizzorusso - M. Sanfilippo,  L’attenzione romana alla Chiesa coloniale ispano-americana nell’età di Filippo II, in J. Martínez Millán (ed.), Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía Católica, III, Madrid, 1998, p. 321-340.

Pizzorusso - Sanfilippo 2004 = G. Pizzorusso - M. Sanfilippo, p.  L’America iberica e Roma fra Cinque e Seicento : notizie, documenti, informatori , in M. Sanfilippo, A. Koller, G. Pizzorusso, Gli archivi della Santa Sede e il mondo asburgico nella prima età moderna, Viterbo, 2004, p. 73-118.

Pizzorusso - Sanfilippo 2005 ; G. Pizzorusso - M. Sanfilippo, p.  Dagli indiani agli emigranti. L’attenzione della Chiesa romana al Nuovo Mondo, 1492-1908, Viterbo, 2005 (Archivio storico dell’emigrazione italiana. Quaderni, 1).

Ramos 1673 = D. Ramos,  Tratado sobre la Bula de la Santa Cruzada con unas advertencias tocantes a los oratorios, Zaragoça, por Agustin Verges, 1673.

Rípodas Ardanaz 1977 = D. Rípodas Ardanaz,  El matrimonio en Indias. Realidad social y regulación jurídica, Buenos Aires, 1977.

Sánchez Bella 1990 = I. Sánchez Bella,  Iglesia y estado en la América Española, Pamplona, 1990.

Solórzano y Pereyra 1972 = J. de Solórzano y Pereyra,  Política indiana, F. Ramiro de Valenzuela - M. A. Ochoa Brun (ed.), Madrid, 1972.

Tau Anzoátegui 2001 = V. Tau Anzoátegui,  El poder de la costumbre. Estudios sobre el derecho consuetudinario en la América hispana hasta la emancipación, Buenos Aires, 2001.

Tobar 1954 = B. de Tobar,  Compendio bulario índico, M. Gutiérrez de Arce (ed.), Siviglia, 1954.

Van Gameren 1861 = C. M. Van Gameren,  De oratoriis publicis et privatis, Lovanio, 1861.

Weckmann 1949 = L. Weckmann,  Las Bulas alejandrinas de 1493 y la teoría política del Papado Medieval. Estudio de la supremacia papal sobre las islas. 1091-1493, Città del Messico, 1949.

Inicio de página

Notas

1 Questo saggio costituisce un primo parziale risultato delle ricerche svolte nell’ambito del mio progetto di ricerca intitolato « La Curia Romana y el Nuevo Mundo en la edad moderna : aspectos histórico-jurídicos ». È utile chiarire che nelle pagine seguenti si farà riferimento esclusivamente all’America spagnola e in particolare alla Nuova Spagna, sebbene la proposta metodologica sia valida anche per altre aree. Abbreviazioni : ACCMM : Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México, Città del Messico ; AGI : Archivo General de Indias, Siviglia ; AGN : Archivo General de la Nación, Città del Messico ; AHAM : Archivo Histórico del Arzobispado de México, Città del Messico ; ASV : Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano.

2 ASV, Sec. Brev., Reg. 394, fol. 255r-255bisv. La supplica originale si trova a fol. 255bisr.

3 ASV, Sec. Brev., Reg. 629, fol. 72r-73v.

4 AGN, Matrimonios 61, 41, fol. 168r-183v.

5 Un primo orientamento circa i fondi dell’Archivio Segreto Vaticano che conservano materiale relativo all’America Latina si può trovare in Pásztor 1970, pp. 3-355.

6 Una ricca collezione di documenti pontifici conservati presso l’Archivio Segreto Vaticano riguardanti l’America Latina è stata pubblicata tra il 1991 e il 1995 da Josef Metzler, già prefetto dell’Archivio in Metzler 1991 e Metzler 1995. In appendice a quest’ultimo volume sono disponibili alcune utili tabelle sulla fondazione di confraternite, l’erezione di altari privilegiati e la concessione di indulgenze concesse dai pontefici tra il 1592 e il 1644.

7 Per un quadro generale sulla Chiesa indiana e i suoi contatti con Roma si rimanda a García Añoveros 1990 ; Sánchez Bella 1990 ; Borges 1992 ; Luque Alcaide - Saranyana 1992. Rimane fondamentale la raccolta di saggi di Leturia 1959-1960. Tra i lavori più recenti si ricordano le ricerche di Giovanni Pizzorusso e Matteo Sanfilippo sull’attenzione romana al Nuovo Mondo in una prospettiva di lungo periodo e non limitata esclusivamente all’America Latina. Si vedano in particolare : Pizzorusso 1993 ; Pizzorusso 1995 ; Pizzorusso - Sanfilippo 1998 ; Pizzorusso - Sanfilippo 2004 ; Pizzorusso - Sanfilippo 2005. Infine, sull’intervento romano nel campo dell’amministrazione dei sacramenti nelle Indie si rimanda ai saggi raccolti da Paolo Broggio, Charlotte de Castelnau-L’Estoile e Giovanni Pizzorusso in un recente numero monografico dei MEFRIM 121-1, 2009, p. 5-217. Sulla questione dei giusti titoli per la conquista dell’America la letteratura è estremamente ricca, si vedano anzitutto Weckmann 1949 e Leturia 1960. È doveroso ricordare gli studi in questo campo di Alfonso García-Gallo, tra i quali si vedano García-Gallo 1957-1958 ; García-Gallo 1972 ; García-Gallo 1976. Sul Patronato regio si rimanda in particolare a Egaña y Arrillaga 1958 ; Leturia 1925 ; Castañeda Delgado 1996.

8 Tra gli studi più recenti, si possono citare quelli di Luis Martínez Ferrer sulla recognitio del III Concilio Provinciale Messicano realizzata dalla Congregazione del Concilio nel 1589. Si veda in particolare Martínez Ferrer 2009, p. 97-113.

9 Numerose istituzioni spagnole e americane potevano avvalersi di bollari, a stampa o manoscritti, che raccoglievano documenti pontifici di interesse per le Americhe. Tali opere erano direttamente legate all’attività specifica delle varie istituzioni – diocesi, cattedrali, Consiglio delle Indie – e in alcuni casi sono ancora inediti. L’oper più rilevante è senz’altro il Compendio bulario índico, elaborato durante numerosi anni di ricerche da Balthasar de Tobar, agente fiscale del Consiglio delle Indie, e terminato intorno al 1694. In questo articolo si farà uso della seguente edizione : Tobar 1954. Tra la fine del XVIII secolo e il XIX si pubblicarono numerose raccolte di documenti pontifici, tra le raccolte più importanti si devono menzionare le seguenti : Marques 1749 ; Morelli 1776 ; Gainza 1860 ; Aracena 1868 ; Hernáez 1879. Per una completa sintesi delle compilazioni di diritto pontificio indiano si rimanda allo studio preliminare di Manuel Gutiérrez de Arce in Tobar 1954, p. XII-XXV.

10 La Brasilia Pontificia di Marques è descritta dallo stesso autore nel frontespizio come opus omnibus confessariis, parochis, causidicis et judicibus ultramarinis, praesertim ecclesiasticis, in utraque India tam Orientali quam Occidentali perquam utile ac necessarium. Francisco Javier Hernáez fu incaricato dal II Concilio Provinciale di Quito, celebrato nel 1869, di elaborare la sua Colección de bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de América y Filipinas. Nell’approvare l’opera nel 1875, l’arcivescovo di Quito, José Ignacio Checa y Barba, aggiunse : « la recomendamos con instancia a todos nuestros párrocos y demás eclesiásticos », Hernáez 1879, I, p. VII.

11 Sulla figura del vescovo nelle Indie si veda il Cursus Iuris Canonici Hispani et Indici di Pedro Murillo Velarde del 1791, qui usato nella recente traduzione in lingua spagnola Murillo Velarde 2004, p. 405-410.

12 Sul diritto consuetudinario in area americana si rimanda agli studi di Víctor Tau Anzoátegui il quale dimostra l’esistenza di un « trasfondo consuetudinario » che anima tutto il diritto indiano : Tau Anzoátegui 2001. In particolare p. 124-125. Thomas Duve ha approfondito questo tema soprattutto relativamente al diritto canonico indiano : Duve 2005, p. 77-97, in modo specifico le considerazioni finali.

13 Sul concetto di neofita applicato agli indigeni americani si rimanda alle riflessioni di Thomas Duve che ha approfondito le discussioni canoniche sulla possibilità di formare un clero indigena, unico sacramento al quale di fatto gli indigeni americani non ebbero accesso : Duve 2010, p. 73-93. Per una sintesi storiografica sul tema dell’ordinazione degli indigeni si veda Lundberg 2008, p. 39-62. Per alcuni chiarimenti circa la durata dei privilegi pontifici concessi agli indigeni e sulla possibile inclusione dei meticci e delle altre castas nel gruppo dei neofiti si rimanda a Hernáez 1879, I, p. 149-164.

14 Il discorso sui privilegi concessi alla popolazione indigena è estremamente più complesso. Nel breve catalogo che precede questa nota si è voluto dare un’idea generale su alcuni privilegi, soprattutto per mettere in luce la loro ripercussione sulla vita sociale americana. L’origine dei privilegi concessi agli indigeni si può riscontrare nella costituzione apostolica Altitudo divini consilii di Paolo III del 1 giugno 1537. Per la trascrizione del documento di veda Metzler 1991, I, p. 361-364. Ai primi privilegi se ne aggiunsero altri nel corso del tempo, alcune delle antiche concessioni furono meglio specificate da altri pontefici in un continuo dialogo tra le istituzioni ecclesiastiche locali, che chiedevano privilegi più ampi e chiarimenti, e la Sede Apostolica. Per una panoramica cronologica del problema e per una descrizione approfondita delle competenze di vescovi e ordini religiosi riguardo ai privilegi concessi agli indigeni si rimanda a Hernáez 1879, I, p. 54-174.

15 ASV, Sec. Brev., Reg. 25, fol. 60rv. Una copia del breve si conserva ASV, Sec. Brev., Reg. 26 fol. 56r-57v. Il testo della dispensa è pubblicato in Metzler 1991, II, p. 810-812.

16 ASV, Sec. Brev., Reg. 173, fol. 305rv. Una trascrizione del breve si trova in Metzler 1991, II, p. 1247-1248.

17 Dorantes de Carranza 1902, p. 211.

18 Il matrimonio è annotato nel registro delle pubblicazioni matrimoniali dell’anno 1628 della parrocchia del Sagrario Metropolitano di Città del Messico. APSM, Amonestaciones 2, fol. 51v.

19 Alberro 1988, e 1991, p. 227-242.

20 Il testo è tratto dall’Instrucción de Don Fray Juan de Zumárraga a sus procuradores ante el Concilio Universal, scritta a Città del Messico nel febbraio 1537 e pubblicata in Cuevas 1975, p. 63-71.

21 García Añoveros 1990, p. 106-108. Leturia 1959-1960, p. 79.

22 Otte 1996, in particolare le p. 28-31 dello studio preliminare oltre ai numerosi riferimenti nelle singole lettere. Circa i viaggi verso il Nuovo Mondo risulta sempre interessante la lettura dell’ormai classico studio di Martínez 1983.

23 García Añoveros 1990, p. 103.

24 Si tratta dei brevi In eminenti militantis ecclesiae di Pio V del 1566, ed Exposcit debitum di Gregorio XIII del 15 maggio 1573 pubblicati in Metzler 1991, II, p. 747-750, 947-949. Sulle vicende relative all’emissione si veda Leturia 1959-1960, p. 80.

25 Sullo sviluppo delle facoltà straordinarie dei vescovi americani tra XVI e XIX secolo si veda Hernáez 1879, I, p. 175-374. Un sommario delle solitas si trova in Murillo Velarde 2004, p. 410-411. Per l’interpretazione di tali facoltà si vedano Gainza 1860, p. 40-75 ; Hernáez 1879, I, p. 245-321.

26 Solórzano y Pereyra 1972, p. 78-79.

27 Il testo della bolla è pubblicato in Metzler 1991, II, p. 747-750.

28 Tobar 1954, p. 350-351.

29 Rípodas Ardanaz 1977, p. 189.

30 La lettera dell’arcivescovo di conserva in ASV, Sec. Brev., Reg. 44, fol. 4r-6r.

31 ASV, Sec. Brev., Reg. 44, fol. 3rv. Il testo completo della bolla è inoltre pubblicato in Metzler 1991, II, p. 1112-1114.

32 ASV, Sec. Brev., Reg. 534, fol. 558r-560r.

33 AGI, Indiferente General, 2934B, fol. n.n. Il documento è datato in Roma 26 novembre 1648 e fu presentato al Consiglio delle Indie e tradotto in castigliano il 10 maggio 1649 da don Francisco Gracián Berbeguete « secretario de la interpretación de lenguas, que por mandado de Su Magestad traduzgo sus escrituras y de sus Consejos y Tribunales » ; letto durante la seduta del 29 aprile 1649, ricevette il pase il 4 giugno e venne consegnato a don García de Medrano. Nello stesso documento, oltre alle facoltà già ricordate, il pontefice ribadiva le concessioni fatte nella bolla Altitudo e confermava la possibilità di legittimare i figli nati dalle unioni dispensate. A proposito dell’uso che si diede di tale documento nella Nuova Spagna, si rimanda ad una informazione matrimoniale dove è citato esplicitamente per la concessione di una dispensa matrimoniale nel 1648 : AGN, Matrimonios 135, 1, fol. 10r.

34 AGN, Bienes Nacionales 782, 6, fol. 12r.

35 Ad esempio, in un decreto del 1777 l’arcivescovo Ildefonso Núñez de Haro y Peralta dichiarava di non poter ancora fare uso di alcune facoltà pontificie « porque no tienen el necesario pase del Real y Supremo Consejo de Indias » : AHAM, Base Colonial, planero 34, 4. Sulla concessione del pase regio ai documenti pontifici destinati alle Americhe mi permetto di fare riferimento a un mio recente lavoro : Albani 2012.

36 Marques 1749, p. 22.

37 Donoso 1852, p. 373-374, con interessanti puntualizzazioni sul concetto di domicilio in una o più diocesi.

38 Non esistono studi specifici sulla concessione di dispense matrimoniali da parte degli arcivescovi di Città del Messico in età moderna, tema sul quale sono necessari ulteriori studi. Per alcuni casi d’archivio relativi agli anni 1628-1680 : AGN, Bienes Nacionales 489, 4 ; 782, 1, nn. 53-64, 66 ; 782, 4, nn. 20, 21, 24-32, 68, 70, 71, 73-76, 782, 5, nn. 33, 36, 37, 40 ; 628, 5 ; AGN, Indiferente Virreinal 1629, 2 ; 5215, 15 ; 5263, 13 ; 6264, 18 ; AGN, Matrimonios, I serie 49, 121.

39 AGN, Bienes Nacionales 782, 6, n. 34.

40 Il testo della bolla è pubblicato in Metzler 1991, I, p. 167-169

41 L’epistola Quae ad nos dell’11 maggio 1618 costituisce la risposta della Sede Apostolica. ASV, Arm. XLV 15, fol. 353rv.

42 Murillo Velarde 2004, p. 101-105, 580-581.

43 AHAM, Base Colonial, caja 2, libro 2, « Año 1559-1749, Inventario de los archivos de las secretarias arzobispales de los cabildos en gobierno por sede vacante », fol. 13v-14v.

44 La questione è affrontata nella lettera contenente la relazione della diocesi che il vescovo di Città del Messico invia a Roma datata 10 dicembre 1703 : ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec. 520, fol. 40v.

45 La consulta riguarda la dispensa in III grado di consanguineità richiesta da Francisco Molinar Anfoso e María Dalla ed è riferita al periodo di sede vacante gli arcivescovi Mateo de Sagade Bugueiro e Alonso de Cuevas y Dávalos nel 1664. AGN, Bienes Nacionales, 782, 6, n. 34, fol. 12r-13v.

46 Rípodas Ardanaz 1977, p. 189.

47 Gainza 1860, p. 333-334.

48 Le due consulte sono datate rispettivamente 19 e 31 dicembre 1666. AGN, Bienes Nacionales 782, 6, n. 34, fol. 2r-3r.

49 Ad esempio, l’arcivescovo Matheo Sagade Buguerio concesse per via ordinaria una dispensa in II grado semplice di consanguineità a Domingo García e Catalina Villegas e tra il 1668 e il 1682 l’arcivescovo Payo Enríquez de Rivera accordò 8 dispense in II grado semplice di consanguineità, tutte concessioni che non erano previste nelle facoltà pontificie vigenti durante i loro mandati : ACCMM, Libros de govierno 1, fol. 43r, 55v-60r.

50 Il memoriale di Diego de Molina con le consulte allegate si trova in AGN, Bienes Nacionales 782, 6, n. 34, fol. 15r-18r.

51 Ad esempio AGN, Bienes Nacionales 489, 4, dispensa in IV grado di consanguineità concessa ad Antonio de Salinas e Ana Velázquez, 1656 ; AGN, Bienes Nacionales 782, 4, n. 20, dispensa in III con IV grado di consanguineità per don Martín de Posadas y Agurto e doña María de Escalada Montemayor, 1671 ; n. 76, dispensa in III grado di affinità per Pedro de Guzmán e Isabel ed Herrera, 1672 ; AGN, Bienes Nacionales 782, 5, n. 37, dispensa matrimoniale in II con III grado di consanguineità concessa a Lucas Fernández de Betancurt e María Osorio de Aguirre, 1676 ; AGN, Bienes Nacionales 782, 1, n. 53, dispensa in II con III grado di affinità per Bernabé de Valdéz Noriega e Juana Sánchez de León entrambi meticci, 1680 ; n. 54 dispensa in III grado di consanguineità per Juan Rodríguez e María de Resa, 1680.

52 AGN, Bienes Nacionales 782, 5, n. 33, dispensa in III grado di consanguineità per Pedro Palacios e Andrea Pacheco, 1675.

53 AGN, Bienes Nacionales 782, 1, n. 58, dispensa in IV grado di consanguineità del capitano don Pedro de la Puebla Rubín de Celis Barreda con Isabel María Perez de Barreda y Castro, 1680.

54 AGN, Bienes Nacionales 782, 1, n. 55, dispensa in III grado di consanguineità concessa a don Matheo de Guevara y Zúñiga e doña Josepha de Zúñiga nel 1680.

55 AGN, Bienes Nacionales 782, 4, n. 74 dispensa in IV grado di consanguineità concessa a Domingo de Ocampo ed Antonia de Montes de Oca nel 1672 : la contraente dichiara di non avere dote né eredità e che il padre è impossibilitato a darle estado in quanto è cieco da più di nove anni.

56 AGN, Bienes Nacionales 782, 4, n. 73 dispensa in III con IV grado di consanguineità per Gerónimo Olguín e María Ramírez entrambi meticci, 1670 ; 782, 1, n. 56, dispensa in III grado di consanguineità per Nicolás Gómez de Tolentino e María Magdalena Velázquez, 1680.

57 AGN, Bienes Nacionales 782, 1, n. 57, dispensa in III con IV grado di consanguineità per Juan Baptista de Chabarría e Josepha de Aguirre, 1680.

58 AGN, Bienes Nacionales 782, 4, n. 24, dispensa in II con III grado di consanguineità concessa a Joseph e Francisca Sanchez nel 1673 : il contraente dichiara di essere in « manifiesto peligro de la vida » dopo che la sua relazione con Francisca è giunta a conoscenza dei genitori di lei i quali « an echo grandissimo sentimiento [...] y andan en mi busca haciendo exactas diligencias para quererme matar ».

59 Un altro esempio è la dispensa in III con IV grado di consanguineità concessa nel 1676 a Pedro Coronel Nieto e Francisca de Zavala. In una delle numerose dichiarazioni il contraente spiega di non poter ricorrere alla Sede Apostolica « por la mucha distancia, peligros de la mar y otras contingencias que puede haver y causas que protesto expresar cuando combenga », AGN, Bienes Nacionales 782, 5, n. 40.

60 Nei tre volumi di America Pontificia editi da Josef Metzler si contano appena 59 dispense matrimoniali tra il 1493 e il 1644 per tutta l’America Latina, ma furono sicuramente molte di più : il confronto con le fonti locali permette infatti di scoprire numerosi documenti la cui registrazione dei volumi dell’Archivio Segreto Vaticano non si è conservata per varie ragioni. Nel caso della diocesi di Città del Messico tra il 1585 e il 1650 io ho potuto contare più di 80 dispense matrimoniali pontificie.

61 Il diritto canonico distingue tra la chiesa e l’oratorio. La prima è di libero accesso per tutti i fedeli, il secondo è invece concesso a particolari enti o privati per la celebrazione di alcuni atti di culto. Gli oratori privati, o domestici, erano quelli istituiti in abitazioni private per la partecipazione al culto di un singolo o di una famiglia. Per una introduzione al concetto e una breve spiegazione circa le differenze tra oratori pubblici, semi-pubblici e privati si veda Claeys Bouuaert 1957, p. 1114-1117.

62 Concilium Tridentinum, Sess. XXII, decr. De observandis et evitandis in celebratione Missae.

63 Sulle discussioni nate dall’interpretazione di questo decreto del Concilio di Trento si può consultare con profitto il trattato di Gattico 1752, in particolare il cap. XIV. Per lo sviluppo della questione fino al XIX secolo si veda l’opera di Van Gameren 1861. In particolare p. 125-193. Per le numerose risposte della Congregazione del Concilio si rimanda alla voce Oratorium domesticum seu privatum et publicum in Pallottini 1867-1893, XIV, p. 450-469.

64 Il testo dell’enciclica Magno cum animi, datata 2 giugno 1751, si trova nel Magnum Bullarium Romanum 1727-1758, XVI, p. 215-221. Si veda anche il commento di Hernáez 1879, I, p. 910-919.

65 Gattico 1752, p. 140-141.

66 La Bolla della Crociata venne concessa da Giulio II ai re di Spagna nel 1509 e estesa ai domini spagnoli in America mediante la costituzione apostolica Cum alias felicis di Gregorio XIII del 10 luglio 1573. Il testo della Bolla della Crociata con interessanti commenti circa le modifiche intercorse tra XV e XIX in Hernáez 1879, I, p. 703-800. Si vedano anche Benito Rodríguez 2002. Gaztambride 1958.

67 Hernáez 1879, I, p. 921. La Congregazione del Concilio si pronunciò su questo punto il 14 novembre 1648 a seguito di una serie di dubbi espressi dal vescovo di Cagliari. In seguito l’opinione venne spesso confermata in altre sentenze, come ad esempio il 14 novembre 1682 su richiesta del vescovo di Malaga. Il testo completo del responso e la conferma successiva si trovano in Pallottini 1867-1893, I p. 598-599 e III, p. 670.

68 Ramos 1673.

69 Ramos 1673, p. 230.

70 Sulla supposta facoltà del commissario Generale della Crociata, Ramos afferma ad esempio : « se ha de dezir que el Comissario General de la Cruzada nunca ha tenido ni tiene al presente facultad para conceder oratorios privados. Por lo qual, lo que dixe contra esso [...] citando muchos dotores graves y modernos, se tenga por no escrito ni dicho ». Sulla facoltà dei vescovi aggiunge poche pagine dopo « más dificultad tiene la materia quando el indulto o privilegio lo concede el obispo ». Ramos 1673, p. 230-231, 270.

71 Ramos 1673, p. 271.

72 Hernáez 1879, I, p. 910-927 ricostruisce le varie posizioni intorno alla « costumbre de América en cuanto a oratorios domésticos ». Un altro esempio tratto dal diritto canonico indiano di prevalenza della consuetudine sulle norme tradizionali del diritto canonico e su esplicite disposizioni pontificie riguarda il precetto dell’astinenza da uova e latticini durante la Quaresima, che non veniva osservato nelle Indie sulla base di interpretazioni che davano grande spazio agli usi e costumi locali. Duve 2005, p. 77-86.

73 ASV, Sec. Brev., Reg. 318, fol. 118r-119v. La licenza è datata 11 febbraio 1602. Notizie su Cristobal de Oñate, padre di Fernando e impegnato nella pacificazione della Nuova Galizia, in Icaza 1923, II, p. 355.

74 ASV, Sec. Brev., Reg. 651, fol. 190rv. L’indulto è del 6 settembre 1621.

75 Rispettivamente ASV, Brev. Lat. 142, fol. 299rv e ASV, Sec. Brev., Reg. 823, fol. 596v. I casi sono del 28 agosto 1595 e del 2 giugno 1635.

76 AGN, Indiferente Virreinal 5145, 82, fol. 1r. Il documento non è datato, si tratta infatti di una bozza proveniente dall’archivio dell’Inquisizione messicana, ma si tratta con ogni probabilità di un documento del XVII secolo. Numerose richieste e licenze per celebrare l’ufficio religioso in oratori privati si trovano nello stesso archivio. Per il secolo XVI si veda in particolare AGN, Bienes Nacionales 653, 1. Per i secoli successivi i documenti sono più numerosi. A titolo di esempio si veda AGN, Bienes Nacionale 153, 1, dove si conservano numerose licenze vescovili concesse tra il 1669 e il 1684. Hernáez 1879, I, p. 925-926 porta alcuni esempi cileni.

77 Nei registri pontifici esistono numerosi esempi di dispense per varie irregolarità, ad esempio quella concessa da Paolo V a Luis Hernández, di Puebla de los Ángeles, nel 1605 non obstante defectu natalium (ASV, Reg. Lat. 1924, fol. 1r-2r) o quella emessa da Urbano VIII nel 1642 in favore di Diego de Soto, residente a Lima, per irregolarità derivante da omicidio o simonia (ASV, Reg. Lat. 1964, fol. 73r-74r). Sulle facoltà dei vescovi americani di dispensare dall’illegittimità si veda anche Castañeda Delgado 1981, p. 227-247.

78 Il caso delle dispense per l’ordinazione sacerdotale sarà prossimamente oggetto di studio, così come le citate dispense matrimoniali provenienti dalla nobiltà indigena. Sarebbe inoltre interessante approfondire la questione delle cause di tipo contenzioso che giungevano in appello alla Sede Apostolica.

Inicio de página

Para citar este artículo

Referencia electrónica

Benedetta Albani, «Un intreccio complesso : il ricorso alla Sede Apostolica da parte dei fedeli del Nuovo Mondo. Prime note su uno studio in corso»Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En línea], 125-1 | 2013, Publicado el 01 octubre 2013, consultado el 29 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrm/1045; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrm.1045

Inicio de página

Autor

Benedetta Albani

Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Francoforte - albani@rg.mpg.de

Inicio de página

Derechos de autor

CC-BY-NC-ND-4.0

Únicamente el texto se puede utilizar bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0. Salvo indicación contraria, los demás elementos (ilustraciones, archivos adicionales importados) son "Todos los derechos reservados".

Inicio de página
Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search